Ordinanza cautelare 25 maggio 2022
Sentenza 1 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 01/09/2025, n. 6033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 6033 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06033/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02321/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2321 del 2022, proposto da
MI LL, IN LL, SA LL, rappresentati e difesi dall'avvocato Raffaele Franco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Torre Annunziata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Di Lecce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
dell’ordinanza contingibile e urgente del Sindaco del Comune di Torre Annunziata n. 45 dell’8.3.2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Torre Annunziata;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio e uditi all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 giugno 2025 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’ordinanza contingibile e urgente oggetto d’impugnativa, il Sindaco del Comune di Torre Annunziata ha ordinato ai ricorrenti, nella qualità di proprietari, di dare immediatamente inizio ai lavori per il ripristino delle condizioni di sicurezza dell’immobile di loro proprietà, sito alla Via Aurora, 12-14 (in catasto fabbricati al foglio 9 mappale 120), in quanto, a seguito di sopralluogo effettuato dall’ufficio tecnico dell’ente, lo stabile era risultato parzialmente diroccato, con conseguente necessità di non praticare l’immobile e di procedere alla eliminazione del pericolo di crollo con “interventi di ripristino funzionale delle parti interessate ovvero l’abbattimento delle parti non sanabili”.
A fondamento dell’impugnativa i ricorrenti hanno dedotto vizi di violazione di legge ed eccesso di potere per più profili, lamentando, in estrema e doverosa sintesi:
- il difetto di notifica del provvedimento a tutti i proprietari nonché la violazione dell’art. 7 L. 241/90, essendo stata omessa la previa comunicazione dell'avvio del procedimento;
- l’assenza del presupposto della necessità di provvedere in via d’urgenza con lo strumento adottato, in quanto previsto dall’ordinamento per fronteggiare situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile, non ricorrenti nel caso di specie, tenuto conto che il sopralluogo dell’ufficio tecnico del Comune era stato effettuato il 19 aprile 2019, laddove la notifica della ordinanza in esame avveniva solo a distanza di 3 anni;
- l’assenza di adeguata istruttoria e congrua motivazione, in quanto il provvedimento gravato sarebbe supportato da mere presunzioni ed indimostrate asserzioni, inidonee a giustificare il ricorso allo strumento extra ordinem .
2. Si è costituita in resistenza l’intimata amministrazione comunale che ha resistito all’avverso ricorso, eccependo l’inammissibilità e comunque l’infondatezza nel merito delle proposte censure, instando per la reiezione.
3. Respinta l’istanza cautelare per assenza di fumus oltre che, in punto di periculum, in ragione della incontestata condizione di degrado del fabbricato, all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 10 maggio 2025, tenuta da remoto secondo le vigenti disposizioni processuali, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro evidente connessione, sono infondati, non essendo ravvisabili nel caso in esame i dedotti vizi di violazione di legge ed eccesso di potere dedotti in ricorso. Ciò consente anche di prescindere dalla eccezione di parziale irricevibilità del gravame spiegata dalla difesa resistente.
4.1 Il Collegio intende richiamare in premessa i consolidati principi giurisprudenziali per cui la necessità di fronteggiare senza indugio una situazione di eccezionale urgenza consente alle autorità pubbliche, a tutela dell’interesse pubblico e comunque in via residuale, di ricorrere alla sollecita adozione, in deroga al diritto vigente, di misure extra ordinem a contenuto atipico e a carattere temporaneo, sempre nel rigoroso rispetto di presupposti e limiti di carattere procedurale e sostanziale.
Occorre, cioè, che l’Amministrazione verifichi preventivamente, attraverso un’accurata istruttoria, sulla base di prove concrete e non su mere presunzioni, che la situazione da fronteggiare non sia tale da consentire l’utile e tempestivo ricorso alle alternative ordinarie offerte dall’ordinamento, non giustificandosi, altrimenti, la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi (in termini, Cons. Stato, sez. V, 22 marzo 2016, n. 1189; 25 maggio 2015, n. 2967; 5 settembre 2015, n. 4499, T.A.R. Puglia - Bari, sez. I, 24 marzo 2015, n. 479).
Si è anche ampiamente chiarito come ai fini dell'esercizio legittimo del potere in questione rileva l'attualità della situazione di pericolo al momento dell'adozione del provvedimento sindacale nonché l'idoneità del provvedimento contingibile e urgente a porvi rimedio, mentre è irrilevante che la fonte del pericolo sia risalente nel tempo.
Invero, la circostanza che la situazione pericolosa risalga nel tempo non comporta, per ciò solo, l'illegittimità dell'ordinanza sindacale atteso che il momento in cui l'ordinanza è adottata segna, infatti, il limite oltre il quale il rischio non è più accettabile per la collettività e si avverte come indispensabile l'intervento per scongiurare il danno ( cfr . Consiglio di Stato sez. V, 11 marzo 2024, n. 861, Consiglio di Stato sez. V, 2 ottobre 2020, n. 5780).
Inoltre, si è chiarito come l'ordinanza de qua non ha carattere sanzionatorio, non dipendendo dall'individuazione di una responsabilità del proprietario, ma solo ripristinatorio, per essere diretta solamente alla rimozione dello stato di pericolo e a prevenire danni all'incolumità pubblica: pertanto, legittimamente l'ordinanza viene indirizzata al proprietario dell'area, cioè a chi si trova con questa in rapporto tale da consentirgli di eliminare la riscontrata situazione di pericolo, ancorché detta situazione non possa essergli imputata ( cfr . in termini Cons. di Stato, Sez. II, 31 gennaio 2011. n. 387; Sez. V. 15 febbraio 2010, n. 820; Sez. VI. 5 settembre 2005, n. 4525).
4.2 Ebbene, in conformità alle superiori coordinate ermeneutiche e contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, nel provvedimento oggetto dell’odierna impugnativa vi è adeguata e analitica menzione del rispetto di detti parametri, risultando lo svolgimento di una specifica istruttoria per appurare la necessità dell’intervento di messa in sicurezza richiesto e la sua indilazionabilità a fronte del permanere della carenza strutturale dell’edificio, del tutto fatiscente e pericolante.
In particolare, è rimasto incontroverso che l’immobile in questione, in stato di totale abbandono, versava in condizioni di precarietà statica, essendo parzialmente diroccato, con pericolo di crollo ulteriore e conseguente necessità di procedere all’immediato ripristino delle condizioni di sicurezza a tutela della pubblica e privata incolumità.
La rappresentata situazione fattuale, peraltro, risulta confermata dall’accertamento tecnico svolto dal comune e posto a base dell’ordinanza gravata, il quale, sebbene risalente all’aprile del 2019, non è stato comunque sconfessato da alcun elemento di novità idoneo a far ritenere superato lo stato di abbandono e di precarietà a cui il provvedimento d’urgenza ha inteso fronteggiare, non avendo parte ricorrente provveduto a smentire nella sostanza tale dato, limitandosi a censure di carattere meramente formale.
Da tali premesse è dunque possibile inferire che la situazione di pericolo, in assenza di interventi di consolidamento strutturale dell’immobile diroccato, lungi dal venir meno, può solo essersi aggravata con il passare del tempo, di talché la circostanza della adozione dell’atto solo dopo tempo dalla conoscenza della incombente minaccia non ne inficia di per sè la legittimità, non essendo venuto meno, per quanto esposto, il presupposto dell’urgenza di provvedere, non essendo scongiurata la possibilità di eventi pericolosi ( ex multis, Tar Campania, Napoli, sez. V, 8 aprile 2020, n.1351).
4.3 Sotto concorrente aspetto, non colgono nel segno le censure con cui parte ricorrente si duole dell’illegittimità dell’atto comunale gravato per violazione delle regole di partecipazione procedimentale, essendo sufficiente riportarsi alla costante giurisprudenza per cui “ in caso di emanazione di un'ordinanza contingibile ed urgente, indipendentemente dalla circostanza che la situazione di pericolo sia nota da tempo, non occorre il rispetto delle regole procedimentali poste a presidio della partecipazione del privato, ex art. 7 della L. 241/ 1990, essendo incompatibili con l'urgenza di provvedere, anche in ragione della perdurante attualità dello stato di pericolo, che può aggravarsi con il trascorrere del tempo; di fatto, la comunicazione di avvio del procedimento nelle ordinanze contingibili ed urgenti del Sindaco non può che di essere di pregiudizio per l'urgenza di provvedere” ( cfr., ex multis, C.d.S., sez. VI, 22 marzo 2023, n.2926).
In ogni caso, la censura appena esaminata si arresta comunque su una soglia meramente formale, non risultando affatto idonea ad inficiare la legalità sostanziale dell’ordinanza gravata, ai sensi dell'art. 21 octies L. 241/1990, non essendo in ogni caso emersi elementi tali da far ritenere che - ove fosse stata possibile una tempestiva interlocuzione con l'amministrazione comunale - il provvedimento finale avrebbe potuto avere contenuto diverso.
4.4 Quanto alla contestazione della mancata notifica dell’ordinanza ad alcuni dei proprietari dell’immobile, va ricordato che, secondo pacifici principi, in presenza di una conclamata condizione di pericolo per l'incolumità pubblica, qual è quella che ha originato il provvedimento gravato, per la legittimità dell'ordine è sufficiente che il Comune provveda ad individuarne i destinatari in base alla situazione proprietaria e/o di fatto che si presenta nell'immediato, e non è tenuta a un'approfondita istruttoria in ordine alla più laboriosa e puntuale ripartizione dei rispettivi oneri di concorso all'eliminazione dell'accertata situazione di pericolo tra più comproprietari o, comunque, tra più soggetti eventualmente obbligati (Consiglio di Stato sez. II, 22/01/2020, n.536), sempre che quanto imposto non risulti manifestamente sproporzionato; circostanza, quest’ultima, comunque nemmeno dedotta nella specie.
Nella specie l'ordine di esecuzione dei lavori è stato legittimamente indirizzato a più soggetti proprietari, sulla base di apposito accertamento anagrafico e ipocatastale, i quali si trovavano, pertanto, nella incontestata condizione di eliminare la situazione di pericolo, per cui resta impregiudicata la diversa e successiva questione dell'accollo economico dei costi dell'intervento in capo ad ulteriori soggetti proprietari del bene (nella specie, eventuali eredi del sig. LL PP, deceduto nel gennaio 2019) e/o altri soggetti responsabili, perché estranea alla funzione del provvedimento contingibile e urgente.
La censura è dunque respinta.
4.5 Inconferente è, infine, il richiamo alla sentenza di questo Tribunale n. 8101/2021, afferente ad una diversa situazione fattuale, trattandosi di immobile che aveva subito ingenti danni a causa del terremoto del 1980, già transennato con barriere poste dall'amministrazione comunale onde impedirne l'accesso anche dalla pubblica via e per il quale lo stesso comune aveva programmato di eseguire un complessivo intervento di recupero urbano, riguardante l'intero quartiere, nel cui ambito andava inserita la richiamata vicenda contenziosa.
5. In conclusione, ritiene il Collegio che del tutto correttamente il provvedimento avversato con l’odierno ricorso, adottato dal Sindaco di Torre Annunziata in veste di autorità locale di P.S., nell’esercizio delle prerogative extra ordinem di sua competenza, all’esito di adeguata istruttoria e sussistendone i presupposti dell’urgenza di provvedere previsti dalla vigente normativa, ha ordinato l’immediata esecuzione di lavori a carico dei proprietari, al fine di consentirne la messa in sicurezza, in quanto passibile di materiale crollo e rovina a causa dell’integrale abbandono dell’immobile.
Per quanto esposto, dunque, il ricorso è respinto.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti alla refusione delle spese di lite in favore dell’amministrazione comunale che liquida in complessivi €. 1.500,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Grazia D'Alterio, Presidente, Estensore
Angela Fontana, Consigliere
Cristiano De Giovanni, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Maria Grazia D'Alterio |
IL SEGRETARIO