Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 11/06/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2294 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
Giulia BERTOLINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. BOCCETTI MARCO
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1 con l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DISTRETTUALE DI BRESCIA
- RESISTENTE –
Oggetto: retribuzione
Nelle note per l'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO
Con ricorso depositato il 10/10/2024, la parte ricorrente conveniva in giudizio avanti al
Tribunale di Bergamo – IO Lavoro, la parte convenuta, per sentir accertare e dichiarare
- l'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato oltre il termine di 36 mesi per ragioni non temporanee e non imprevedibili né tantomeno per esigenze sostitutive di personale temporaneamente assente, con conseguente condanna del
[...]
al risarcimento danno secondo i criteri forfettari per abuso reiterato per Controparte_2 un periodo superiore al limite dei 36 mesi e, conseguentemente sentir accertare e dichiarare il proprio diritto al risarcimento del danno conseguente alla illegittima
1
- il riconoscimento degli scatti biennali pari al 2.5 % sul minimo tabellare,
- il diritto del ricorrente l'indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici 2015/2016, 2017/2018, 2019,2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024.
La parte ricorrente, nel dare atto di aver lavorato per il , Controparte_3 in qualità di docente, dall'a.s. 2015/16 all'a.s. 2024/25 con diversi contratti su organico di fatto, affermava la sussistenza di un'ipotesi di abusiva reiterazione dei contratti a termine e, in particolare: 1) il superamento di 36 mesi di servizio in assenza di ragioni sostitutive di personale temporaneamente assente;
2) la prestazione del servizio per oltre 36 mesi per lo più su posti vacanti ma non disponibilili.
Di conseguenza, la parte ricorrente, richiamando i principi espressi dalla Corte di Giustizia
Europea, dalla Corte Costituzionale (sent. N. 187/2016) e dalla Corte di Cassazione (sent. N.
22552/2016), affermava il proprio diritto al risarcimento del danno.
Si costituiva regolarmente in giudizio il , resistendo alla Controparte_3 domanda di cui chiedeva il rigetto.
Il , nel ripercorrere a sua volta la giurisprudenza in materia evidenziando la CP_1 specialità della disciplina del reclutamento scolastico, eccepiva la prescrizione quinquennale e concludeva per il rigetto del ricorso, chiedendo comunque, in via riconvenzionale, che in caso di ritenuta illegittimità della reiterazione dei contratti venisse accertato l'insussistenza del diritto della ricorrente ad ulteriori nomine per il futuro come docente.
In punto di domanda di condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate Cont e non godute, il eccepiva la necessità di scomputare dalle ferie maturate durante il rapporto di lavoro a termine tutti i giorni oggetto di sospensione previsti dal calendario regionale e di istituto, quelli dalla fine delle lezioni alla fine del contratto a termine e i giorni effettivamente richiesti dalla parte ricorrente. In diritto, il ha inoltre eccepito la CP_1 prescrizione quinquennale.
2 Disposta la trattazione scritta dell'udienza, il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione e lette le note depositate - ha deciso la controversia come da sentenza depositata ex art
127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda può essere accolta nei termini di seguito evidenziati.
I. Il superamento del limite di 36 mesi
I fatti devono ritenersi pacifici, risultando dai contratti in atti che la parte ricorrente ha sempre operato con contratti a tempo determinato, ma su organico di fatto.
Il caso sottoposto al giudicante ha dei profili di particolarità, molte supplenze sono brevi di durata mensile, le residue sono comunque su organico di fatto e con diverse materie e su differenti scuole e l'unica supplenza al 31.8 è il contratto a termine per l'anno di formazione volto all'immissione in ruolo avendo il ricorrente partecipato al reclutamento straordinario di cui all'art. 59 comma 9bis del D.L. 73 del 2021 per la classe di concorso A014, infatti poi è stato confermato in ruolo a decorrere dall'1/09/2024.
Come ricordato anche dalla Corte d'Appello di Brescia, i principi di diritto da applicare nel caso di specie sono quelli affermati dalla Corte di Cassazione con le sentenze da n. 22552 a n.
22557 e con cui sostanzialmente sono stati affermati i seguenti principi: “A. «La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel d.lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal d.lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dall'art. 70, comma 8, del d.lgs. n.
165 del 2001, che ad essa attribuisce un connotato di specialità».
B. «Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge
3.5.1999 n. 124 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124, prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, stipulati a far tempo dal 10.7.2001 e che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa superiore a trentasei mesi».
C. «Ai sensi dell'art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del D. Lgs. 165/2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione».
3 D. «Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge
3.5.1999 n. 124, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione” la misura della stabilizzazione prevista nella citata legge 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015».
E. «Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001 e prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione” la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi- concorsuali».
F. «Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015
n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello ausiliario, tecnico ed amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve affermarsi, in continuità con i principi affermati dalle SS.UU di questa Corte nella sentenza 5072 del 2016, che l'avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l'onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza».
G. «Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 c. 1 L.
124/1999, avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SSUU di questa Corte n. 5072 del 2016».
4 F. «Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su “organico di fatto” e per le supplenze temporanee non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione, ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima»” (così, C.d.A. Brescia sent. 11/19).
La nuova formulazione dell'art. 36 del Decreto Legislativo n. 165/2001 ad opera del Decreto
Legge n. 131/2024 c.d. “Salva Infrazioni” ha ampliato il numero delle mensilità e prevendendo un minimo ed un massimo cui ricomprendere l'indennizzo tra 4 e 24 mensilità per i precari dipendenti della amministrazione per l'abuso, nei loro confronti, dell'utilizzo di contratti a termine in presenza di ragioni che dovrebbero comportare l'assunzione a tempo indeterminato.
***
Chiarito quindi che i suddetti principi valgono solo con riferimento alle supplenze (art.4, comma 1) su “organico di diritto”, nella situazione in esame è pacifico che il ricorrente non ne abbia svolte.
Infatti l'unica supplenza con scadenza il 31.8.24 è quella per l'a.s. 2023/24, non appare corretto, considerata la finalità di formazione e prova volta all'immissione in ruolo avendo il ricorrente partecipato al reclutamento straordinario di cui all'art. 59 comma 9bis del D.L. 73 del
2021 per la classe di concorso A014 poi risoltasi positivamente con passaggio in ruolo a decorrere dall'1/09/2024.
Quanto alle supplenze su organico di fatto per due aa.ss. si tratta di supplenze brevi di un mese (aa.ss. 2014/15 e 2018/19) per il resto sono state svolte su scuole sempre diverse anche in regioni diverse, salvo per gli aa.ss. 2021/22 e 2022/23.
La Suprema Corte ha statuito “Nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su cd. organico di fatto e per le supplenze temporanee, non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima. ” (Cassazione,
Sez. L, Sentenza n. 22552 del 07/11/2016-Rv. 641609 – 01).
Il ricorrente non ha allegato alcun elemento per dimostrare l'uso improprio o distorto delle supplenze e nessun elemento in tal senso emerge dallo stato matricolare del docente, dal quale si evidenziano
5 - due supplenze brevi (un mese),
- il cambio ogni anno di sede di lavoro (tranne per gli ultimi due anni scolastici per la durata complessiva inferiore ai limiti di legge per venti mesi),
- la copertura di diversi posti vacanti non disponibili (sostegno, classe A001 e classe A014).
Sul punto, anche recentemente, Cassazione civile sez. lav., 19/07/2024, (ud. 04/06/2024, dep. 19/07/2024), n.19995 “con il primo dei quali si denuncia […] secondo il ricorrente, la sentenza impugnata aveva illegittimamente rigettato la domanda di risarcimento del danno perché anche sulle supplenze per organico di fatto si può concretizzare un abuso da parte del Ministero laddove venga accertato
(invero) l'uso improprio di tali forme di supplenza;
[…] 5. in particolare, sul primo motivo il ricorrente non si confronta affatto col decisum e censura la sentenza senza coglierne la ratio di fondo, che non esclude affatto possa concretizzarsi un abuso anche per le supplenze su organico di fatto o temporanee, ma sottolinea piuttosto come sia necessario per esse allegare e comprovare un "uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al (così a pag. 4 sentenza);”. CP_1
Essendo privo il ricorso di qualsivoglia allegazione sul punto e solo generiche e tardive allegazioni nelle note per l'udienza, la domanda di risarcimento danni per abuso del contratto a termine è infondata.
II. Gli scatti biennali
La parte ricorrente non richiede la ricostruzione di carriera, ma il riconoscimento degli scatti biennali del 2,5% previsti dalla L. 312/1980.
La domanda è infondata.
Infatti, spetta ai lavoratori scolastici precari (docenti e ATA) il "trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali" previsto dalla contrattazione collettiva di comparto succedutasi nel tempo (cfr. Cass. 22558/2016); non spettano invece gli scatti di anzianità previsti dall'art. 53 della L. n. 312 del 1980, che, come chiarito dalla giurisprudenza, ormai si applicano soltanto ai docenti di religione, sia perchè tale disposizione è richiamata dai vigenti C.C.N.L. limitatamente agli insegnanti di religione e agli ex "lavoratori non di ruolo ma a tempo indeterminato" (ora peraltro non più esistenti), sia perchè tali scatti di anzianità erano espressamente esclusi dalla legge in riferimento alle supplenze, sia perché' gli scatti biennali finirebbero per assicurare all'assunto a tempo determinato un trattamento economico di miglior favore rispetto a quello riservato al personale della scuola definitivamente immesso nei ruoli, e
6 un siffatto trattamento non può trovare giustificazione nella clausola 4 dell'Accordo quadro
(cfr. Cass. 22558/2016). In particolare, la Suprema Corte con condivisa motivazione ha statuito:
La legge 312/1980, intitolata "nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello
Stato", per il personale della scuola immesso stabilmente in ruolo prevedeva, all'art. 50, lo stipendio annuo lordo iniziale stabilito per ciascuna delle otto qualifiche funzionali di inquadramento e riconosceva una progressione economica legata all'anzianità di servizio, stabilendo che "Al compimento di tre, sei, dieci, quindici e venti anni di servizio senza demerito nella qualifica di appartenenza sono attribuite altre classi di stipendio con un aumento costante del 16 per cento dello stipendio iniziale di livello. Nel periodo di permanenza in ciascuna classe di stipendio, compresa l'ultima, sono corrisposti aumenti di stipendio in ragione del 2,50 per cento dello stipendio previsto per la classe stessa per ogni biennio di servizio prestato senza demerito. Gli aumenti biennali di stipendio maturati in ciascuna classe sono riassorbibili al conseguimento della classe di stipendio successiva".
L'art. 53 disciplinava, invece, il trattamento economico del personale non di ruolo, docente e non docente, richiamando al comma 1, "lo stipendio iniziale del personale di ruolo di corrispondente qualifica" ed aggiungendo, al comma 3, che "Al personale di cui al presente articolo, con nomina da parte del Provveditore agli studi od altro organo in base a disposizioni speciali, escluse in ogni caso le supplenze, sono attribuiti aumenti periodici per ogni biennio di servizio prestato a partire dal 1 giugno 1977 in ragione del 2,50 per cento calcolati sulla base dello stipendio iniziale".
Una diversa progressione veniva stabilita per i docenti di religione per i quali, al comma 6, veniva prevista, dopo quattro anni di insegnamento, "una progressione economica di carriera con classi di stipendio corrispondenti all'ottanta per cento di quelle attribuite ai docenti laureati di ruolo, con l'obbligatorietà di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento cattedra".
3.2 - Già il tenore testuale della norma, che al comma 3, esclude espressamente le supplenze, induce ad affermare la inapplicabilità della stessa al personale della scuola assunto a tempo determinato, a prescindere dalla durata della supplenza (sul punto assolutamente costante la giurisprudenza amministrativa che aveva escluso la applicabilità della norma alle supplenze, anche se annuali e se conferite dal Provveditore agli studi - C.d.S.
2163/2000), essendo la disposizione finalizzata a disciplinare il trattamento economico dei docenti e del personale non educativo della scuola non immessi stabilmente nei ruoli ma, comunque, legati alla amministrazione da rapporto di impiego a tempo indeterminato.
La sentenza della Corte Costituzionale n. 146 del 20 giugno 2013, nel dichiarare la inammissibilità della prima delle due questioni di legittimità sollevate dalla Corte di Appello di ZE (che aveva ipotizzato una disparità di trattamento tra i supplenti assunti ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, ed i docenti non di
7 ruolo assunti a tempo indeterminato), ha evidenziato a quale categoria di docenti la norma si riferisse ed ha precisato che la possibilità per l'Amministrazione di stipulare contratti a tempo indeterminato non di ruolo era venuta meno con l'approvazione della L. 20 maggio 1982, n. 270, e non poteva rivivere ad opera della contrattazione collettiva.
3.3 - Al momento della contrattualizzazione del rapporto di impiego del personale della scuola, dunque, la L.
n. 312 del 1980, art. 53, poteva dirsi vigente ed efficace solo relativamente ai docenti di religione e ad alcune particolari categorie di insegnanti che, sebbene non immessi nei ruoli, prestavano attività sulla base, non di supplenze temporanee o annuali, bensì in forza di contratti a tempo indeterminato previsti in via eccezionale dalla L. n. 270 del 1982, art. 15, (è il caso dei docenti di educazione musicale il cui rapporto è stato ritenuto a tempo indeterminato da Cass.
8.4.2011 n.8060, che ha ribadito in motivazione la non spettanza degli scatti biennali di cui all'art. 53 ai supplenti ed al personale "il cui rapporto di servizio trova fondamento in incarichi attribuiti di volta in volta e si interrompe nell'intervallo tra un incarico e l'altro").
3.4 - Con il contratto per il quadriennio normativo 1994/1997 ed il biennio economico 1994/1995, le parti collettive hanno previsto all'art. 47, che "Nei casi previsti dal D.Lgs. n. 297 del 1994, in sostituzione dei provvedimenti di conferimento di supplenza annuale e di supplenza temporanea, si stipulano contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 18. Al personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino al termine del servizio medesimo".
La struttura della retribuzione del personale assunto a tempo indeterminato è stata disciplinata dal successivo art. 63, a norma del quale la stessa si compone "delle seguenti voci:
- trattamento fondamentale: a) stipendio tabellare, comprensivo della retribuzione individuale di anzianità e dell'indennità di funzione;
b) indennità integrativa speciale.
- trattamento accessorio: c) fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'art. 71; d) compenso per la qualità della prestazione di cui all'art. 77; e) indennità di direzione per i capi d'istituto di cui all'art. 75; f) indennità di amministrazione di cui all'art. 76 per il personale con le qualifiche I e II individuate dall'art. 51, comma 2;g) altre indennità previste dal presente contratto e da specifiche disposizioni di legge;
h) ore eccedenti di cui all'art. 70."
Il contratto contiene un espresso richiamo alla L. n. 312 del 1980, art. 53, ma lo stesso, contenuto nell'art. 66, comma 7, è limitato ai soli insegnanti di religione, per i quali è prevista la perdurante vigenza della norma, così come integrata dal d.p.r. 399/1988 (art. 66 - Attribuzione del nuovo trattamento economico al personale in
8 servizio al 31.12.1995 - comma 7: Per gli insegnanti di religione restano in vigore le norme di cui alla L.
n. 312 del 1980, art. 53, modificate e integrate dal D.P.R. 399 del 1988, art. 3, commi 6 e 7.)
E' utile osservare che nel CCNL per il personale a tempo indeterminato, sparisce ogni riferimento agli scatti biennali di anzianità, giacchè nell'art. 63, lo stipendio tabellare viene indicato come comprensivo "della retribuzione individuale di anzianità" (e nell'allegato A al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 71, al punto 6^, lett.
h risulta espressamente indicato fra le norme abrogate l'art. 50 della legge 312/1980 che riconosceva ai docenti di ruolo gli scatti biennali) e l'art. 27 prevede un sistema di sviluppo professionale incentrato sulla differenziazione del trattamento economico per posizioni stipendiali, che si conseguono in forza del regolare svolgimento, nel tempo, delle funzioni e della partecipazione alle attività di formazione ed aggiornamento.
Non rileva, pertanto, che la L. n. 312 del 1980, art. 53, non sia stato inserito fra le disposizioni espressamente disapplicate dal comma 1, dell'art. 82, giacchè la disposizione prevede anche, al comma 2, una norma di chiusura (Le disposizioni non indicate nel precedente comma 1, rimangono in vigore ad eccezione di quelle comunque contrarie o incompatibili con il presente contratto), escludendo la ultrattività delle discipline contrarie o incompatibili con quelle dettate dalle parti collettive.
In sintesi, dunque, il CCNL 1994/1997 ha affermato la perdurante vigenza dell'art. 53, solo comma 6, relativo ai docenti di religione, e non poteva essere diversamente giacchè, come si è detto, le restanti parti della disposizione erano finalizzate a dettare la disciplina del rapporto con la categoria degli assunti non di ruolo a tempo indeterminato, soppressa dalle L. n. 392 del 1981, e L. n. 270 del 1982, con le quali era stato previsto che le vacanze di organico sarebbero state coperte unicamente con supplenze annuali conferite dal Provveditore agli
Studi, non ricomprese nella previsione del richiamato art. 53.
3.5 - A conclusioni non dissimili si perviene esaminando il contenuto dei contratti collettivi successivi.
Il CCNL 26.5.1999 per il quadriennio 1998/2001 ha ribadito il sistema del trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali (Al personale scolastico viene attribuito un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali. Il passaggio tra una posizione stipendiale e l'altra potrà essere acquisito al termine dei periodi previsti dall'allegata tabella E, sulla base dell'accertato utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione) attribuite sulla base del servizio prestato e secondo la seguente sequenza indicata nella tabella E: 0/2; 3/8; 9/14; 15/20; 21/27; 28/34; 35 ed oltre.
E' rimasta, inoltre, immutata la disciplina del trattamento economico del personale assunto a tempo determinato, sempre commisurato alla posizione iniziale prevista per la corrispondente qualifica dei dipendenti legati alla amministrazione da contratto a tempo indeterminato.
9 Anche il C.C.N.L. 1998/2001, che non contiene alcun richiamo espresso alla L. n. 312 del 1980, art. 53, stabilisce all'art. 48 che "le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente CCNL, restano in vigore in quanto compatibili", sicchè, sulla base della disposizione di salvaguardia, solo il comma 6, ha continuato a spiegare effetti, essendo per il resto la normativa inapplicabile alle diverse categorie di personale e, comunque, non compatibile con la struttura della retribuzione, così come disciplinata dal contratto.
3.6 - Nessuna significativa modificazione è stata apportata dal C.C.N.L. 24 luglio 2003 per il quadriennio
2002/2005 che ha ribadito la struttura della retribuzione fondata sulle posizioni stipendiali e, all'art. 142, ha richiamato fra le norme non disapplicate la L. n. 312 del 1980, art. 53, ma solo limitatamente ai docenti di religione, come reso evidente dall'inciso posto tra parentesi al punto 5 della lett. f.
Detto inciso è, poi, scomparso nell'art. 146 del C.C.N.L. 29 novembre 2007 per il quadriennio
2006/2009, che nuovamente ha inserito tra le norme non disapplicate l'art. 53, questa volta, però, richiamato nella sua interezza.
Peraltro l'omesso richiamo ai soli docenti di religione risulta privo di rilievo se si considera il complesso iter normativo e contrattuale sopra sinteticamente riassunto, giacchè, come si è più volte detto, già al momento della contrattualizzazione del rapporto del personale della scuola la norma non disapplicata spiegava effetti solo per i docenti di religione, sicchè la stessa, attraverso il meccanismo della non disapplicazione, non avrebbe mai potuto andare a disciplinare situazioni estranee alla sua originaria formulazione.
3.7 - Infine sulla progressione economica del personale a tempo indeterminato del comparto scuola, legata alla anzianità di servizio, le parti collettive sono nuovamente intervenute con il CCNL 4 agosto 2011, finalizzato a garantire la sostenibilità economica e finanziaria del piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, educativo ed ATA stabilito, per il triennio 2011/2013, dal D.L. n. 70 del
2011, art. 9, comma 17, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.
L'art. 2 del contratto ha previsto la rimodulazione delle posizioni stipendiali, modificandone la sequenza, ed accorpando nella prima fascia la anzianità di servizio 0/8.
E' evidente la assoluta incompatibilità fra detto sistema e scatti biennali, che finirebbero per assicurare all'assunto a tempo determinato un trattamento economico di miglior favore rispetto a quello riservato al personale della scuola definitivamente immesso nei ruoli, trattamento che non può certo trovare giustificazione nella clausola
4 dell'Accordo quadro.
10 3.8 - La sentenza impugnata, pur interpretando correttamente la direttiva 99/70/CE quanto al principio di non discriminazione, ha confermato la decisione di prime cure che aveva accolto la domanda volta ad ottenere un trattamento economico "non inferiore a quanto previsto dalla L. n. 312 del 1980, art. 53".
La stessa, pertanto, deve essere cassata con rinvio alla Corte di Appello di Torino, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame della questione controversa, attenendosi al principio di diritto di seguito enunciato: "La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva
99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato. La L. 11 luglio 1980, n. 312, art. 53, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato, D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 69, comma 1, e art. 71, dal CCNL
4.8.1995 e dai contratti successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione".
La domanda è, quindi, infondata.
III. L'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute
La parte ricorrente ha lavorato in favore del convenuto per il convenuto in forza di contratti a tempo determinato fin dall'anno scolastico 2014/2015 ed esposto che in ciascuno degli anni lavorati maturava il diritto a fruire di un determinato numero di giorni di ferie, godendone tuttavia anno per anno in misura inferiore;
nel presente giudizio hanno quindi richiesto la condanna del convenuto al pagamento della relativa indennità sostitutiva.
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Tanto premesso, in diritto l'art. 5, co. 8, D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012, così dispone: “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, […] sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.
11 Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
In proposito la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che “la norma [sia] stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale del 06 maggio 2016, n. 95; ivi, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 36 Cost., commi 1 e 3, e dell'art. 117 Cost., comma 1, (in relazione alla Dir. 4 novembre 2003, n. 2003/88/CE, art. 7) il giudice delle leggi ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed Europea” (Cass. Civ., Sez. Lav., 5 maggio 2022, n.
14268 – parte motiva).
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Si osserva, poi, che l'art. 1, commi da 54 e 56, Legge 22/2012 ha disposto che:
54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
55. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
12 56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.”.
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Tanto detto, al fine del decidere il giudicante rileva che sulla questione si è di recente pronunciata la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 16715/2024 (in questa sede da intendersi richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc) che ha affermato il seguente principio di diritto: ‹‹Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, AN IO (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno››.
Tale principio è stato da ultimo ribadito anche con ordinanza n. 28587/2024. In particolare, la Corte di Cassazione ha osservato che “l'opposta interpretazione sostenuta dall'odierno ricorrente non solo risulta incompatibile con le indicazioni della giurisprudenza eurounitaria ma non CP_1 tiene neppure in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico. Né può ritenersi che il presupposto della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico costituisca un dato meramente formale perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio”.
13 Il datore di lavoro, quindi, è tenuto ad assicurarsi, in concreto e in trasparenza, che il lavoratore sia in grado di fruire delle ferie retribuite, invitandolo formalmente e informandolo in modo accurato e in tempo utile, quando le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo (sent. Max Planck punto 42 e sent.
Lancksebastian W. Kreuziger punto 52); l'onere probatorio grava sul datore di lavoro e solo quando è stato puntualmente assolto si determina la perdita del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva.
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La domanda di riconoscimento dell'indennità di ferie maturate e non godute ehh è così formulata in ricorso “accertare dichiarare il diritto al riconoscimento dell'indennità sostitutiva per tutti i contratti di lavoro stipulati con scadenza il 30 giugno per gli anni scolastici 2015/16,
2017/18, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/2024.
Quanto all'a.s. 2015/16, la parte convenuta ha allegato e provato che il ricorrente ha chiesto e ottenuto l'autorizzazione alla fruizione di un giorno di ferie maturate nell'a.s.
Quanto all'a.s. 2017/18 non ha fruito di ferie.
Per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, non ha fruito di ferie.
Quanto all'aa.ss. 2023/24, la parte convenuta ha allegato e provato che il ricorrente ha chiesto e ottenuto l'autorizzazione alla fruizione di tutte le ferie maturate nell'a.s. “richiesta di
“recupero festività soppresse” dal 16/07/2024 al 19/07/2024” e “richiesta di concessione di un periodo di dal 20/07/2024 al 24/08/2024”. CP_5
Alla luce di detto principio la domanda qui in esame va accolta salvo che l'anno scolastico
2023/24, mancando ogni prova circa l'invito a godere delle ferie rivolto in via formale alla parte e delle relative conseguenze in punto di perdita della relativa indennità alla cessazione del rapporto. Ne deriva che i ricorrenti non potevano essere considerati in ferie nel periodo compreso fra il termine delle lezioni (10 giugno) e il 30 giugno di ogni anno e nei periodi di sospensione delle lezioni.
* Cont Quanto all'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal , la stessa va disattesa atteso che, per contro, il termine è quello decennale, così come stabilito in maniera costante
14 dalla giurisprudenza di legittimità che ha avuto modo di specificare che “la natura mista dell'indennità delle ferie non godute può considerarsi un dato acquisito nella prevalente (e più recente) giurisprudenza così come può considerarsi acquisito che ai fini specifici della prescrizione del credito relativo all'indennità in questione rileva il termine decennale” ( cfr. Cass
n. 3021/2020).
Trattandosi di contenzioso relativo al diritto riconoscimento della indennità sostitutiva delle ferie, il dies a quo deve evidentemente essere individuato nel momento in cui detto diritto viene a maturazione, ovvero alla fine delle attività scolastiche, con la conseguenza che anche per l'a.s. 2014/2015 la decorrenza va individuata nella 1° luglio 2015.
A fronte di un ricorso notificato il 16.11.24, ne deriva per l'effetto l'infondatezza dell'eccezione del ministero.
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I principi in commento vanno estesi anche alle festività soppresse, rispetto alle quali la giurisprudenza di legittimità (seppur in relazione ad altra fattispecie) ha statuito che: A fronte delle chiare disposizioni contenute nell'art. 2 della legge n. 937/1977, la mancata previsione, nell'art. 18 del CCNL EPNE, quadriennio normativo 1994-1997 e biennio economico 1994-
1995, di una disciplina anche per il caso della mancata fruizione delle festività soppresse non può ritenersi ostativa alla monetizzazione delle stesse alla cessazione del rapporto, là dove vi siano gli stessi presupposti del mancato godimento che consentono tale monetizzazione quanto alle ferie. E, del resto, poiché le previste quattro giornate di riposo per festività soppresse sono sostanzialmente assimilabili alle ferie, evidentemente, non possono non trovare applicazione le medesime regole valevoli per le prime (Cass., n. 8926 del 04/04/2024).
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Il convenuto va, quindi, condannato al pagamento dell'indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici dedotti in causa, salvo l'a.s. 2023/24 e nei limiti già illustrati, oltre interessi dalle singole scadenze saldo effettivo.
Su tale importo spettano gli interessi legali dal dovuto al saldo, stante le previsioni dell'art. 16 della legge n. 412/1991 e dell'art. 22, comma 36, della L. 8 legge n. 724/1994, le quali escludono che, per i crediti da lavoro dei pubblici dipendenti, siano cumulabili interessi legali e rivalutazione (cfr. Corte Costituzionale, 27 marzo 2003, n. 82; Cass. civ., sez. lav., 20 luglio 2020,
n. 13624).
15 Le spese processuali sono integralmente compensate stante il rigetto delle prime due domande e l'accoglimento solo parziale della terza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando:
1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla liquidazione dell'indennità di ferie maturate e non godute per gli aa.ss. 2015/16, 2017/18, 2019/20, 2020/21, 2021/22,
2022/23 nei limiti di cui alla parte motiva, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo,
2) rigetta per il resto,
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Bergamo, 11 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Giulia Bertolino
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