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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 13/02/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI Sezione Lavoro
n. 3808/24 R.Gen.
Il Giudice designato dr. Alessio DI PIETRO, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 13.2.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa vertente
T R A
(nata a [...] il [...]), elettivamente Parte_1
domiciliata in Roma, via Vigliena 10 presso lo studio dell'Avv. Pietro
Raimondo, che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore,
convenuto contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, premesso di aver stipulato plurimi contratti a tempo Parte_1
determinato in qualità di docente supplente negli anni scolastico 2020/2021 e
2021/2022 per un totale di 317 giorni di servizio effettivo, ha rivendicato il diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.3.2001 (pari a € 174,50 lordi mensili), sostenendo che tale indennità è stata ingiustamente corrisposta esclusivamente ai docenti di ruolo, in violazione del principio europeo di non discriminazione tra lavoratori assunti a tempo indeterminato e lavoratori assunti a tempo determinato sancito dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo 1 determinato concluso il 18/3/99, allegato alla Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 28 giugno 1999/70/CEE. Ha chiesto pertanto la corresponsione della retribuzione professionale docenti per gli anni scolastici sopra indicati per l'importo di € 1.843,88.
Il non si è costituito in giudizio, Controparte_1
nonostante la regolare notifica del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e viene pertanto decisa con la presente sentenza.
La domanda è fondata.
La retribuzione professionale docenti è un istituto retributivo previsto dall'art. 7 ccnl di comparto del 15.03.2001, il quale, al comma 1, prevede che
“con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docete per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”; il comma 3 della medesima disposizione stabilisce che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art.
25 del ccni del 31.8.1999..”.
Tale previsione legislativa, dopo aver individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante per l'intera durata dell'anno scolastico, stabilisce che lo stesso dovesse essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”, precisando poi che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30
2 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, l'art. 7 citato deve essere interpretato nel senso di ricomprendere tra i destinatari della retribuzione professionale docenti anche gli assunti a tempo determinato, pertanto il richiamo contenuto al comma 3 “alle modalità stabilite dall'art. 25 ccni del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predette contratto collettivo integrativo (cfr. Cass. ord. n. 20015 del 27.07.2018).
Siffatti principi sono stati ribaditi dalla Corte Suprema Corte di
Cassazione con l'ordinanza n. 629/2020 nella quale si afferma che è
«conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato “non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive”) applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del
CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso
3 individuale accessorio”, risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare
l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio».
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, va riconosciuto il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti per i suddetti periodi servizio effettivamente prestato, da calcolarsi in base alle modalità stabilite dall'art. 25 ccni. Conseguentemente per i periodi di servizio inferiori al mese detto compenso va liquidato in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato.
Ebbene, sulla base di siffatti criteri, la difesa di parte ricorrente, in ossequio ai parametri legislativi sopra indicati e delle tabelle retributive applicabile al rapporto, ha correttamente quantificato l'emolumento in discussione nella misura di euro 1.843,88, in considerazione dei giorni di effettivo sevizio espletati in qualità di docente supplente, come risultante dai contratti di lavoro prodotti nel proprio fascicolo.
Ne consegue la condanna a corrispondere alla Controparte_1 ricorrente la retribuzione professionale docenti prevista dall'articolo 7 del
C.C.N.L. del 15/3/2001, nella misura anzidetta. A tale importo capitale vanno aggiunti gli accessori come per legge.
In applicazione del principio della soccombenza, parte convenuta va condannata al pagamento, in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente, delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore del decisum e con diminuzione fino al 50% per la serialità delle questioni esaminate, ex art. 4, comma 1, del DM n. 55/2014.
P.Q.M.
- dichiara il diritto di a percepire la retribuzione Parte_1 professionale docenti di cui all'art. 7 ccnl comparto scuola per i periodi di servizio effettivamente prestati con i contratti a termine e, per l'effetto,
4 condanna il al pagamento in favore Controparte_1
della predetta ricorrente di tale emolumento maturato nei predetti periodi, determinato nella misura di euro 1.843,88, oltre accessori di legge;
- condanna il convenuto a rimborsare in favore del procuratore CP_1 antistatario di parte ricorrente i compensi legali che si liquidano in € 1.030,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa, oltre rimborso del contributo unificato versato (euro 49,00).
Tivoli, 13.2.2025.
Il Giudice
Alessio Di Pietro
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