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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 21/06/2025, n. 2099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2099 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I Sezione civile
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai
Magistrati:
1) Dott.ssa Enrica De Sire - Presidente
2) Dott.ssa Aurelia Cuomo - Giudice rel/est.
3) Dott.ssa Jone Galasso - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di R.G. n. 375 / 2025 avente ad oggetto: divorzio.
PROMOSSO DA
(nato in [...] il [...] ) rapp.to e difeso dall'avv. Parte_1
PAGANO GIOVANNI e dall'avv. GERARDO ANGRISANI, in forza di procura in atti
RICORRENTE
E
(nata in [...] il [...] ) rapp.ta e difesa dall'avv. Controparte_1
GENNATIEMPO MASSIMO , in forza di procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Procuratore della Repubblica Italiana presso il Tribunale di Nocera Inferiore.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: Come da udienza del 19-6-2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03/02/2025, parte ricorrente chiedeva che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Salerno il 31/08/1996 con e dalla cui Controparte_1 unione sono nati due figli, tutti maggiorenni e di cui solo l'ultimogenito non ancora economicamente autonomo.
A sostegno della domanda deduceva che tra le parti era intervenuta separazione giusta sentenza n. 495/08
e che lo stato di separazione da allora era proseguito ininterrottamente, perdurando tuttora. Regolarmente si costituiva parte resistente, la quale non si opponeva alla pronuncia di divorzio.
All'udienza del 19.06.2025, esperito il tentativo di conciliazione che sortiva esito negativo, le parti rappresentavano di aver raggiunto accordo per richiedere congiuntamente la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle seguenti condizioni: “Pagamento della somma di euro
100,00 a titolo di mantenimento del figlio da parte del padre, da versare entro il 10 di ciascun mese in favore Per_1 della resistente oltre spese straordinarie nella misura del 50%.
Pagamento della somma di euro 400 mensili a titolo di assegno divorzile in favore di . Controparte_1
Il sig. riconosce in favore di il diritto di abitazione sulla casa coniugale sita in Nocera Parte_1 Controparte_1
Superiore, via De Gasperi 25”.
La causa è stata pertanto riservata al Collegio per la decisione.
*
La domanda è fondata e va accolta.
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre 12 mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore nel procedimento di separazione e da quella data
è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Del resto i coniugi, sentiti in camera di consiglio, hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio;
si deve pertanto ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Le parti hanno concordato nei termini di cui in dispositivo le condizioni del divorzio e, poiché esse non contrastano con norme inderogabili, le stesse possono essere poste alla base della decisione di questo
Tribunale.
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
Spese compensate.
Si da' atto che la resistente è ammessa al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da in data Parte_1
03/02/2025 , così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
(nato a [...] il [...] ) e (nata a [...] Controparte_1
(SA) il 04/05/1972 ) in Salerno il 31/08/1996 (Atto n. 33 Parte II Serie A del Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune, anno 1996);
2) Conferma le condizioni di cui all'accordo inserito nel verbale d'udienza del 19.6.2025, da intendersi qui richiamato e come indicato in parte motiva;
3) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all'
Ufficiale dello stato Civile del Comune predetto per la trascrizione, l' annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile);
4) Spese compensate.
Così deciso in Nocera Inferiore nella Camera di Consiglio del 19.06.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Aurelia Cuomo Dott.ssa Enrica De Sire