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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 15/05/2025, n. 978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 978 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Monza - 1^ Sezione civile - dott. Nicola GRECO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A (ex art. 281 sexies, comma 1, c.p.c.) nella causa N. 1581/2024 R.G. promossa da
(C.F.: , con il proc. dom. Avv.to Giorgio SCHIATTI, Parte_1 C.F._1
Via Borghetto, n. 3, Desio
- parte attrice opponente - contro
C.F.: ), con i proc. dom. Avv.ti Francesco CURTI ed Controparte_1 P.IVA_1
Antonello VENEZIANO, Via Francesco Denza, n. 3, Roma
- parte convenuta opposta -
Le difese delle parti hanno concluso come in atti.
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 26.2.2024, iscritto a ruolo il 4.3.2024, il sig. ha Parte_1 proposto opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 3243/2023 (n. 7629/2023 R.G.), emesso dal Tribunale di Monza il 9-13.11.2023 a favore di nel prosieguo, per Controparte_1 brevità, ) per l'importo di € 47.515,46 (oltre interessi e spese della procedura monitoria) Pt_2
e relativo a credito vantato da nei confronti di garantito da fideiussione CP_2 CP_3 Par rilasciata da parte opponente in data 29.1.2013, credito divenuto di titolarità di per effetto di cessioni ex art. 58 D. Lgs. n. 385/1993.
A sostegno dell'opposizione, la difesa attorea – per quanto di stretto interesse ai fini della decisione – ha invocato:
- l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento di mediazione ex D. Lgs. n. 28/2010;
- stante l'applicabilità al caso di specie della disciplina a tutela del consumatore (essendo il sig. estraneo alla società , la nullità delle clausole di cui agli artt. 6 (deroga Pt_1 CP_3 all'art. 1957 c.c.), 10 (elezione di domicilio presso lo sportello della Banca ove è intrattenuto il rapporto garantito) e 13 (foro competente); nullità argomentata in base al principio fissato da Cass., Sez. U, Sent. n. 41994 del 30.12.2021 (cfr. pagg.
2-3 dell'atto di citazione);
- il difetto di legittimazione attiva della controparte (cfr. pagg.
3-5 dell'atto di citazione);
- la mancanza di prova del credito azionato (cfr. pagg.
5-7 dell'atto di citazione);
- la decadenza integratasi in capo a controparte ex art. 1957 c.c., non essendo stato rispettato il termine semestrale previsto da tale norma (cfr. pag. 7 dell'atto di citazione). Costituitasi in giudizio, – eccepita in via preliminare l'inammissibilità dell'opposizione Pt_2 per tardività, evidenziato altresì come il d.i. fosse pure già stato dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. con decreto del 15.2.2024 – ha contestato anche nel merito la fondatezza di essa, concludendo per la conferma del d.i.; con vittoria di spese di lite e condanna di controparte ex art. 96 c.p.c..
In sede di verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c. si è provveduto: i) ad assegnare termine per presentare domanda di mediazione ex D. Lgs. n. 28/2010, ii) ad evidenziare che, essendo il d.i. già dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. con decreto 15.2.2024, le argomentazioni di parte opponente circa l'insussistenza dei presupposti per la dichiarazione di esecutività ex art. 648 c.p.c. erano irrilevanti;
iii) a convertire il rito da ordinario a semplificato di cognizione ex artt. 281 decies e ss. c.p.c., assegnando alle parti termine al 13.11.2024 per depositare note scritte (cfr. decreto 19.6.2024); integrata la condizione di procedibilità ex D.Lgs. n. 28/2010 (cfr. Contr verbale 24.7.2024 prodotto a da ) e preso atto dell'omesso deposito delle note di Pt_2 cui al decreto 19.6.2024 da parte della difesa opponente e del fatto che – depositate a Pt_2
PCT dette note – ha chiesto la decisione della causa, il procedimento è stato ritenuto maturo per essere deciso (cfr. ordinanza 6.2.2025); quindi, assegnato alle difese termine per depositare note alla volta dell'assunzione in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. al 15.5.2025 in sede
“cartolare” ex art.127ter c.p.c. (cfr. ord.
6.2.2025 cit.), il giudizio è ora definito con sentenza ex art. 281 sexies, comma 1, c.p.c..
**************
Si premette che:
i) difese,
eccezioni ed argomentazioni delle parti saranno esaminate per quanto strettamente necessario nella prospettiva della motivazione della sentenza, applicato il principio “della ragione più liquida” (cfr. Cass., Sez. 5, Sent. n. 11458 dell'11.5.2018; nonché Cass., Sez. V,
Ord. n. 363 del 9.1.2019);
ii) le circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione sono esclusivamente quelle allegate (e contestate) entro il termine fissato dalla legge processuale per la maturazione in capo alle parti delle preclusioni assertive relative agli elementi costitutivi delle pretese fatte valere, inammissibili – perché tardive – deduzioni successive al termine de quo (circa il fatto che le norme che prevedono preclusioni assertive / probatorie sono funzionali a tutelare interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio pure in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene: cfr. Cass., Sez. 3, Sent. n. 7270 del 18.3.2008 e Cass.,
Sez. 3, Ord. n. 16800 del 26.6.2018); senza che neppure rilevi il fatto che le circostanze non specificatamente allegate siano, in tesi, evincibili dai documenti prodotti (quanto al rapporto tra deduzione e produzione documentale, cfr. Cass., Sez. 3, Sent. n.7115 del 21.3.2013; cfr. altresì, Cass., Sez. 3, Ord. n. 30607 del 27.11.2018, nonché Cass., Sez. 3, Ord. n. 11103 del
10.6.2020).
Inammissibilità dell'opposizione per tardività
In primis, stante la portata potenzialmente assorbente rispetto ad ogni altra argomentazione, difesa ed eccezione fatta valere dalle difese delle parti, va presa in esame l'eccepita tardività dell'opposizione per essere stata introdotta una volta che il termine di quaranta giorni dalla notifica del d.i. era già integralmente decorso. Come emerge dai documenti agli atti del procedimento, risulta che il d.i. opposto è stato notificato a mezzo posta, con plico raccomandato, assente temporaneamente l'opponente, depositato presso l'ufficio postale, senza esserne curato il ritiro entro il prescritto periodo di giacenza, scaduto il 27.12.2023.
Da ciò la tardività dell'opposizione, eccepita da visto che l'atto di citazione è stato Pt_2 notificato a mezzo PEC il 26.2.2024.
Parte opponente – con le note conclusive 7.5.2025 – è evidenziato che non ha Pt_2 depositato agli atti del giudizio di opposizione il c.d. CAD, vale a dire la comunicazione di avvenuto deposito del plico presso l'ufficio postale.
In effetti, il CAD non risulta essere stato prodotto in giudizio.
La Corte di legittimità ha precisato che “in tema di notificazione di atti giudiziari a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio richiede la produzione dell'avviso di ricevimento nonché, in caso di temporanea assenza del destinatario e di mancanza, inidoneità o rifiuto delle persone altrimenti abilitate a ricevere il piego in sua vece, della comunicazione di avvenuto deposito (c.d. CAD) del plico presso l'ufficio postale. Il ritiro del piego presso l'ufficio postale ad opera del destinatario (o di persona da lui delegata) determina la sanatoria, per raggiungimento dello scopo, di eventuali vizi del procedimento notificatorio, il quale si perfeziona alla data di tale ritiro (purché anteriore al decimo giorno dalla spedizione della CAD), sicché, ai fini della relativa prova, è sufficiente l'attestazione dell'agente postale di avvenuta consegna del plico, con indicazione della data e del soggetto che ha provveduto al ritiro” (Cass., Sez. 3, Sent. n. 26287 del 17.10.2019; cfr., altresì, Cass.,
Sez. L., Ord. n. 16601 del 20.6.2019 e Cass., Sez. 5, Ord. n. 5077 del 21.2.2019).
Assente il CAD, da un lato, il fatto che il sig. abbia ritirato il piego presso l'ufficio Pt_1 postale sana qualsiasi vizio della notifica per raggiungimento dello scopo;
d'altro lato, la notifica deve ritenersi perfezionata alla data di tale ritiro, indicata dall'opponente nel 15.1.2024, senza che vi siano agli atti dati e/o elementi (anche “indiziari”) che contraddicano tale data.
Quindi, il quarantesimo giorno dal 15.1.2024 cade al 24.2.2024
Il 24.2.2024 è un sabato, perciò – ex artt. 155, commi 4-5, c.p.c. – la scadenza del termine per presentare opposizione è prorogata di diritto al “primo giorno seguente non festivo”, vale a dire, al 26.2.2026, giorno in cui è stato notificato l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio.
Da ciò, la tempestività (e, quindi, l'ammissibilità) dell'opposizione, che – esaminata nel merito – si rivela però infondata e così da respingere. Infatti, esaminati – con approccio schematico ed in via di sintesi – i profili di doglianza invocati dalla parte odierna attrice, si osserva ciò che segue.
Difetto di legittimazione ad agire
Come chiarito dalla Corte di legittimità – “in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco"
è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n.
5, c.p.c.” (Cass., Sez. 3, sent. n. 4277 del 10.2.2023).
Nel caso di specie vi è produzione, già nella fase monitoria, degli avvisi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, del contratto di mutuo, della fideiussione, della comunicazione al debitore della cessione e dell'estratto ex art. 50 TUB, documentazione in forza della quale ha fornito sufficiente dimostrazione della titolarità della situazione soggettiva azionata, Pt_2 anche perché – in assenza della cessione a del credito scaturente dal mutuo e dalla Pt_2 relativa garanzia personale – non si vede come la società odierna convenuta avrebbe potuto essere in possesso della documentazione de qua, con particolare riferimento al contratto di mutuo, alla fideiussione ed al certificato ex art. 50 TUB.
D'altro canto, parte opponente non ha neppure dedotto che, in tesi, un soggetto diverso da abbia chiesto il pagamento del debito;
né, considerata pure la natura del creditore Pt_2
(Istituto di credito) è credibile che, se il credito fosse stato nella titolarità di altri, questi non avrebbe intrapreso iniziative finalizzata ad ottenerne il soddisfacimento.
Difetto di prova del diritto di credito azionato
Come sopra già evidenziato, ha depositato agli atti del giudizio (sin dalla fase Pt_2 monitoria) il contratto di mutuo e la relativa fideiussione rilasciata dal sig. cosicché Pt_1 vi è la prova del titolo negoziale da cui muove la pretesa;
essendo, per contro, disallineata rispetto a quanto dedotto dalla parte attrice in senso sostanziale e ai dati documentali sia la tesi di parte opponente sull'insufficienza ai fini della prova de qua del certificato ex art. 50 TUB, sia il riferimento all'indirizzo giurisprudenziale circa la necessità di produrre in sede di opposizione i dati del conto corrente (non essendovi nel caso di specie alcun conto corrente, ma un mutuo), senza che, invero, la contestazione dell'opponente – vista l'assoluta genericità di essa – valga ad inficiare il valore probatorio della certificazione ex art. 50 TUB (sul punto, cfr.
Cass., Sez. 3, Ord. n. 12818 del 10.5.2024).
Nullità delle clausole di cui agli artt. 6, 10 e 13 (foro competente); decadenza ex art. 1957 c.c.
Al riguardo, innanzi tutto, il giudicante osserva che, quanto alle clausole 10 (elezione di domicilio presso lo sportello della Banca ove è intrattenuto il rapporto garantito) e 13 (foro competente), difetta qualsiasi rilievo in relazione ai profili di opposizione al d.i. fatti valere dal sig. (anzi, proprio sul “foro competente” nell'atto di citazione si legge che “ha Pt_1 Pt_2 inteso adire la competenza del Tribunale di Monza, foro di competenza per la residenza dell'odierno opponente, anziché uno dei fori differenti indicati nella clausola di cui all'art. 13 del contratto di fideiussione ”); cosicché, anche volendo aderire alla tesi della nullità, la relativa dichiarazione sarebbe priva di rilievo ai fini della decisione.
Circa, poi, la decadenza ex art. 1957 c.c., respingendo anche tale profilo di doglianza, si osserva quanto segue (in via schematica ed in ottica di sintesi).
a) Alla luce di ciò che si legge a pag. 3 dell'atto di citazione, la nullità dell'art. 6 del contratto di fideiussione (deroga all'art. 1957 c.c.) è stata sostenuta in forza del provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, avendo la S.C. chiarito che < i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata – perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza –, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti >>
(Cass., Sez. Un., Sent. n. 41994 del 30.12.2021).
Ora, pur attribuito al provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Itala (che, invero, l'opponente non ha mai espressamente citato) il valore di “prova privilegiata” (al riguardo, cfr. Cass.,
Sez. 1, Ord. n. 26847 del 16.10.2024), il garante non può limitarsi a richiamare Cass. Sez.
Un. n. 41994/2021 (come, invece, avvenuto nel caso di specie: cfr. pag. 3 cit.), dovendo allegare elementi / dati idonei a supportare la tesi sostenuta (per esempio, almeno, il fatto che la clausola negoziale coincida con quella “sanzionata” dalla Banca d'Italia) e ciò tanto più laddove – come nel caso di specie – il mutuo garantito e la fideiussione risultano stipulati a distanza di otto anni circa dal provvedimento n. 55/2005 cit..
Quindi, è da escludere l'integrazione della nullità invocata da parte opponente.
b) All'art. 7 del contratto 29.1.2013 si legge: “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese ed ogni altro accessorio. … ”. Con riferimento ad una clausola del genere, la Corte di legittimità ha chiarito che “in tema di fideiussione, la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., per l'ipotesi che il creditore non coltivi entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione la propria pretesa nei confronti del debitore principale, può essere pattiziamente esclusa: nel caso in cui le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a semplice richiesta", la decadenza è evitata rivolgendo al fideiussore una mera istanza di pagamento, anche senza intraprendere un'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale” (Cass., Sez. 3, Ord. n. 835 del
13.1.2025).
Ciò posto, parte opponente ha eccepito ed argomentato la decadenza di e CP_2 degli aventi causa unicamente per non essere stata incardinata entro il 28.4.2016 azione giudiziaria finalizzata a tutelare il credito garantito, laddove – come visto – stante il disposto dell'art. 7 del contratto di fideiussione (clausola negoziale con riferimento alla quale non è stato eccepito vizio alcuno), per evitare la decadenza ex art. 1957 c.c. non vi era necessità di avviare azione di tal fatta.
Essendo l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria, per decorso del termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c., eccezione in senso stretto, è soggetta alle preclusioni previste dal codice di rito (cfr. Cass. Ord. n. 835/2025 cit.), cosicché la fondatezza o meno di essa deve essere valutata in base a quanto dedotto dal soggetto che intende farla valere e da ciò, nel caso di specie, il rigetto dell'eccezione de qua.
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Circa la disciplina delle spese di lite di questo giudizio di opposizione, stante il variegato quadro giurisprudenziale sulla possibilità di rinvenire in una clausola quale quella di cui all'art. 7 del contratto 29.1.2013 deroga all'art. 1957 c.c. nel senso chiarito in motivazione e con gli effetti parimenti ivi indicati in relazione alla decadenza eccepita dall'opponente, ricorrono qui i presupposti ex art. 92, c. 2, c.p.c. (valutati pure alla luce della Sent. della Corte cost. n.
77/2018) per dichiarare le spese de quibus integralmente compensate tra le parti.
Richiamata la ragione che ha condotto alla compensazione delle spese di lite, è evidente la non configurabilità nel caso di spese delle condizioni di cui all'art. 96 c.p.c., norma invocata dalla difesa di specie in relazione all'eccezione di inammissibilità della opposizione Pt_2 per tardività, eccezione – come visto – rivelatasi infondata.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Respinta e/o assorbita ogni altra istanza, difesa ed eccezione delle parti,
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo impugnato, già dichiarato esecutivo (con decreto ex art. 647 c.p.c. del 15.2.2024) e che, in ogni caso, acquisisce ora piena efficacia esecutiva ex art. 653, comma 1, c.p.c.;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Sentenza esecutiva.
Monza, 15 maggio 2025 il Giudice
Nicola GRECO