Art. 27. (Inquadramento del personale del lotto e attribuzione dei nuovi stipendi)
Il personale del lotto di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933 e successive modificazioni ed integrazioni e' inquadrato nelle seguenti qualifiche funzionali con decorrenza giuridica dal 1 gennaio 1978 ed economica dal 1° luglio 1978:
a) IV qualifica: aiuto ricevitori, aiuto ricevitori aggiunti e commessi avventizi;
b) V qualifica: ricevitori.
Ai fini della determinazione del nuovo stipendio spettante, dal 1 luglio 1978 o dalla data di assunzione se successiva, al personale inquadrato nelle qualifiche funzionali ai sensi del precedente comma, si considera:
a) per gli aiuto ricevitori, aiuto ricevitori aggiunti e commessi avventizi il trattamento economico complessivo lordo annuo percepito al 1 luglio 1978 o alla data di assunzione se successiva per stipendio, assegno perequativo pensionabile di cui all' articolo 18, terzo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734 , aggiunzioni previste dai decreti del Presidente e della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268, 16 aprile 1977, n. 116 e 21 novembre 1978, n. 718, nonche' per la valutazione ai fini dell'anzianita' di servizio;
b) per i ricevitori del lotto il trattamento complessivo lordo annuo costituito dallo stipendio convenzionale pari a quello della classe iniziale della seconda qualifica della carriera esecutiva amministrativa degli impiegati civili dello Stato, dall'assegno perequativo previsto dall'articolo 18, primo comma, della legge 15 novembre, 1973, n. 734, e dagli altri emolumenti indicati al precedente punto a).
Ai ricevitori che nel triennio 1975-77 hanno conseguito, una riscossione media compresa tra 24 e 102 milioni di lire e' attribuito un assegno annuo ad personam, pari all'1,30 per cento dell'importo eccedente i 24 milioni di lire. Ai ricevitori che nello stesso triennio 1975-77 hanno conseguito una riscossione media superiore ai 102 milioni di lire e' attribuito un assegno annuo ad personam di lire 1.014.000. Dal 1° luglio 1978 e' attribuito ai ricevitori del lotto ed ai reggenti incaricati della gestione di una ricevitoria un compenso graduale sulle riscossioni mensili eccedenti l'importo di lire 8.500.000 da calcolare come segue:
0,60 per cento per le riscossioni comprese tra lire 8.500.000 e lire 21.000.000;
0,15 per cento per le riscossioni eccedenti l'importo di lire 21.000.000.
L'assegno ad personam, non pensionabile, sara' riassorbito con i futuri miglioramenti economici derivanti dai rinnovi contrattuali.
In ogni caso le eventuali maggiori somme riscosse dai ricevitori (titolari e reggenti) fino all'entrata in vigore della presente legge sono irripetibili.
Nei confronti del personale del lotto si applicano le disposizioni di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e successive modificazioni, concernenti il congedo, le aspettative e le assenze dal servizio. Il limite di eta' stabilito per il collocamento a riposo d'autorita', dall' articolo 6, lettera a), della legge 6 agosto 1967, n. 699 , e' ridotto a 65 anni. Il personale che ha superato detto limite di eta' sara' collocato in pensione nell'arco di tre anni.
Per quanto non previsto nel precedente comma continuano ad applicarsi nei confronti del personale del lotto le norme attualmente vigenti fino a quando con successiva legge sara' provveduto ad adeguare lo stato giuridico derivante al personale stesso dalla attribuzione della qualifica funzionale, nonche' alla necessaria revisione della disciplina e struttura del gioco del lotto.
Continuano ad applicarsi gli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 , e successive modificazioni.
Il personale del lotto di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933 e successive modificazioni ed integrazioni e' inquadrato nelle seguenti qualifiche funzionali con decorrenza giuridica dal 1 gennaio 1978 ed economica dal 1° luglio 1978:
a) IV qualifica: aiuto ricevitori, aiuto ricevitori aggiunti e commessi avventizi;
b) V qualifica: ricevitori.
Ai fini della determinazione del nuovo stipendio spettante, dal 1 luglio 1978 o dalla data di assunzione se successiva, al personale inquadrato nelle qualifiche funzionali ai sensi del precedente comma, si considera:
a) per gli aiuto ricevitori, aiuto ricevitori aggiunti e commessi avventizi il trattamento economico complessivo lordo annuo percepito al 1 luglio 1978 o alla data di assunzione se successiva per stipendio, assegno perequativo pensionabile di cui all' articolo 18, terzo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734 , aggiunzioni previste dai decreti del Presidente e della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268, 16 aprile 1977, n. 116 e 21 novembre 1978, n. 718, nonche' per la valutazione ai fini dell'anzianita' di servizio;
b) per i ricevitori del lotto il trattamento complessivo lordo annuo costituito dallo stipendio convenzionale pari a quello della classe iniziale della seconda qualifica della carriera esecutiva amministrativa degli impiegati civili dello Stato, dall'assegno perequativo previsto dall'articolo 18, primo comma, della legge 15 novembre, 1973, n. 734, e dagli altri emolumenti indicati al precedente punto a).
Ai ricevitori che nel triennio 1975-77 hanno conseguito, una riscossione media compresa tra 24 e 102 milioni di lire e' attribuito un assegno annuo ad personam, pari all'1,30 per cento dell'importo eccedente i 24 milioni di lire. Ai ricevitori che nello stesso triennio 1975-77 hanno conseguito una riscossione media superiore ai 102 milioni di lire e' attribuito un assegno annuo ad personam di lire 1.014.000. Dal 1° luglio 1978 e' attribuito ai ricevitori del lotto ed ai reggenti incaricati della gestione di una ricevitoria un compenso graduale sulle riscossioni mensili eccedenti l'importo di lire 8.500.000 da calcolare come segue:
0,60 per cento per le riscossioni comprese tra lire 8.500.000 e lire 21.000.000;
0,15 per cento per le riscossioni eccedenti l'importo di lire 21.000.000.
L'assegno ad personam, non pensionabile, sara' riassorbito con i futuri miglioramenti economici derivanti dai rinnovi contrattuali.
In ogni caso le eventuali maggiori somme riscosse dai ricevitori (titolari e reggenti) fino all'entrata in vigore della presente legge sono irripetibili.
Nei confronti del personale del lotto si applicano le disposizioni di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e successive modificazioni, concernenti il congedo, le aspettative e le assenze dal servizio. Il limite di eta' stabilito per il collocamento a riposo d'autorita', dall' articolo 6, lettera a), della legge 6 agosto 1967, n. 699 , e' ridotto a 65 anni. Il personale che ha superato detto limite di eta' sara' collocato in pensione nell'arco di tre anni.
Per quanto non previsto nel precedente comma continuano ad applicarsi nei confronti del personale del lotto le norme attualmente vigenti fino a quando con successiva legge sara' provveduto ad adeguare lo stato giuridico derivante al personale stesso dalla attribuzione della qualifica funzionale, nonche' alla necessaria revisione della disciplina e struttura del gioco del lotto.
Continuano ad applicarsi gli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 , e successive modificazioni.