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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 19/12/2025, n. 1077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1077 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 754/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale di Barcellona P.G., composto dai Magistrati/te: dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Elisa Di Giovanni Giudice rel.-est. dott.ssa Anna Smedile Giudice
Nel procedimento iscritto al n. 754/2025 R.G. - avente ad oggetto ricorso ex art. 473 bis e segg. c.p.c. per la modifica delle condizioni di divorzio - vertente tra:
(c.f.: ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in indirizzo telematico, rappresentato e difeso dall' Avv. Vito Zumbo, giusta procura in atti;
ricorrente
e
(c.f. ) elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata in indirizzo telematico, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Romano, giusta procura in atti;
resistente
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO. interventore ex lege riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Con ricorso depositato il 7.7.2025, – sulle premesse Parte_1
relative: a) alla previsione, nella separazione consensuale (trasformata quella giudiziale iscritta al n.1168/11 R.G.) omologata dal Tribunale con decreto depositato il 16.01.2012, di assegnazione della casa familiare a nonché di obbligo di corresponsione, a proprio carico, Controparte_1
della somma di €. 300,00 a titolo di mantenimento della moglie e della somma di €. 600,00 a titolo di mantenimento dei figli Persona_1
(nato il [...]) e (nato il [...]); b) alla Persona_2
successiva rideterminazione (procedimento per modifica n. 146/2103
R.G.V.G.) dell'assegno di mantenimento dovuto, pari a complessivi
€.500,00 (di cui €.150,00 per la moglie ed €.350,00 per entrambi i figli); c) alle definitive statuizioni, adottate nel procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio (n. 1066//2017 R.G.) di revoca del mantenimento in favore della ex coniuge e conferma del contributo di mantenimento dei figli (per come già fissato, da ultimo, con ordinanza presidenziale depositata il 13.10.2017 e confermata nella sentenza definitiva n.1185/2021, pubblicata il 25/11/2021 e passata in giudicato) - ha chiesto la revoca: i) delle statuizioni relative al proprio obbligo di concorso al mantenimento di entrambi i figli, stante il raggiungimento, da parte degli stessi, di una condizione di indipendenza economica;
ii) dell'assegnazione della casa coniugale - in uso in favore di - in sua esclusiva Controparte_1
proprietà, stante il venir meno della domiciliazione di entrambi i figli presso la stessa.
Il procedimento si è svolto nella resistenza di la quale – Controparte_1
eccependo “l'incompletezza del contraddittorio nei confronti dei due figli maggiorenni AN e ” nonché la carenza di produzione di Per_2
documentazioni reddituale da parte del ricorrente – ha obiettato la propria precarietà lavorativa (in quanto supplente e non titolare di cattedra) nonché
pag. 2/11 del figlio , vincitore di concorso per entrare nell'arma dei Per_2
Carabinieri ma ancora in fase di “completamento corsi di aggiornamento”.
La resistente, dunque, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità/irricevibilità o il rigetto del ricorso e, in via gradata, per la concessione di “un adeguato periodo di tempo (di almeno un anno), per potere organizzare il trasloco dei mobili e degli arredi e provvedere al rilascio della casa coniugale”.
Disposta la comparizione delle parti per l'udienza del 14.11.2025 - con decreto del 23.7.2025 - la causa - sulle conclusioni come rassegnate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate dai procuratori delle parti - viene assunta in riserva di decisione in conformità al disposto di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c.
∞ ∞ ∞ ∞
Al centro delle questioni preliminari – su cui ha instato la difesa della resistente – si staglia l'eccezione di “incompletezza del contraddittorio tra le parti” per mancata notifica del ricorso ai figli maggiorenni AN e
Riccardo, “vertendosi in un caso di litisconsorzio necessario ex art. 102
c.p.c.” (cfr. note di trattazione scritta per l'udienza del 14.11.25).
Dalla esegesi testuale, sistematica ed epistemologica dell'art. 337 septies
c.c. si ricava la regola generale del versamento diretto dell'assegno di mantenimento a favore dei figli, maggiorenni ma non ancora autosufficienti economicamente, “salva diversa determinazione del giudice”.
Nell'ipotesi generale, poiché la posizione di creditore esclusivo dell'obbligazione di pagamento è già individuata in capo al figlio pag. 3/11 maggiorenne titolare del diritto all'assegno periodico, la legittimazione, anche processuale, non può che radicarsi in capo al figlio stesso.
Viceversa, quando si versa nell'ipotesi derogatoria – ovvero quando la fonte dell'obbligazione non contempli coincidenza soggettiva tra il creditore esclusivo e il beneficiario della disposizione, non essendovi statuizione di versamento diretto a favore del figlio maggiorenne non ancora economicamente indipendente – sussiste la legittimazione del genitore contemplato come collocatario e beneficiario del contributo di mantenimento nell'interesse del figlio.
In giurisprudenza, pur al cospetto di panorama dai tratti non sempre omogenei, è riconosciuta, comunque, in seno a procedimento di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, la legittimazione – quantomeno concorrente e alternativa - del genitore convivente con il figlio individuato ab origine come creditore dell'assegno, anche in caso di sopravvenuto venir meno della convivenza col figlio maggiorenne (cfr. Tribunale Torino sez.
VII, 11/04/2016).
Nella specie – pacifica la piena legittimazione della resistente in rapporto alla domanda di revoca della assegnazione della casa familiare, giacché basata sul presupposto del venire meno del collocamento e della coabitazione dei figli, ormai entrambi maggiorenni – il problema si pone in relazione alla domanda di revoca del mantenimento previsto nel solo esclusivo interesse dei figli, proprio in relazione alla circostanza – dedotta in questa sede – della sopravvenuta carenza di coabitazione.
Al riguardo, ponendo mente, anzitutto, ai provvedimenti giudiziali che hanno statuito sul mantenimento dei figli si ricava la conferma della pag. 4/11 originaria statuizione - presente nel decreto di omologa delle condizioni della separazione consensuale – relativa all'obbligo del versamento del mantenimento, anche per i figli all'epoca minorenni – e, solo uno (i.e. nato il [...]) divenuto maggiorenne al Persona_1
momento della pubblicazione (25.11.2021) della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio - a favore di (cfr. docc. Controparte_1
da 2 a 5 fascicolo ricorrente).
Sicché, guardando alle statuizioni relative all' ultimo procedimento inter partes di divorzio – costituenti l'attuale fonte del rapporto obbligatorio di cui si chiede la modifica con revoca dell'assegno periodico in favore dei figli – poiché le stesse non prevedono ab origine il versamento diretto dell'assegno ex art. 337-septies c.c. al figlio maggiorenne economicamente non indipendente (di età, all'epoca della pubblicazione pari ad anni 21) può senz'altro escludersi la non integrità del contraddittorio.
, in termini piani, è legittimata a resistere alla domanda di Controparte_1
revoca del mantenimento.
Tale considerazione è estensibile anche in ordine alla posizione del figlio
, classe 2004) non ancora maggiorenne all'epoca della Per_2
pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Non risulta, infatti, dedotta né dimostrata – con onere in capo alla parte eccipiente avendo, comunque, la difesa del ricorrente, evidenziato la mancanza di domanda “in precedenza da nessuno dei due figli” (cfr. note di trattazione scritta per l'udienza del 14.11.25 nell'interesse del ricorrente) - proposizione di specifico ricorso teso a conseguire l'effetto del versamento pag. 5/11 diretto del contributo al mantenimento del figlio – nel frattempo divenuto maggiorenne (ma il discorso opera, a fortiori, per il figlio già maggiorenne all'epoca della sentenza del 25.11.2021) - non ancora economicamente autosufficiente.
Piuttosto, dalla consultazione dello stato di famiglia risulta, semmai, ancora la formale ricomprensione dei figli maggiorenni all'interno dello stato facente capo a (cfr. doc. n. 9 fascicolo ricorrente). Controparte_1
Inoltre, proprio valorizzando la natura concorrente e alternativa della legittimazione – quantomeno nei casi, come quello in discussione, in cui ab origine non sia già delineata, nei figli, la veste di creditore esclusivo beneficiario dell'assegno periodico – i figli, divenuti entrambi maggiorenni, avrebbero potuto intervenire spontaneamente nel procedimento.
La facoltà di intervento, del resto, è espressamente codificata dalla riforma
Cartabia, all'art. 473-bis 20 c.p.c.
La conoscibilità del procedimento di modifica è immanente alla struttura dell'obbligazione di mantenimento prevista, a favore dei figli, ma con versamento non diretto e, quindi, con beneficiaria la genitrice ex coniuge con la quale i figli hanno coabitato.
Sotto altro profilo, peraltro, non conforme allo spirito della legge si rivelerebbe la necessità di imporre la partecipazione (i.e. il contraddittorio necessario) anche nei riguardi dei figli, rispetto a domande di revoca e modifica delle condizioni di separazione e divorzio giacché, anche se divenuti maggiorenni e, almeno in prospettazione, economicamente indipendenti, tale scelta costituirebbe un aggravio della loro posizione pag. 6/11 anche quando – per scelta consapevole anche in via implicita – non abbiano, nelle more, sollecitato domanda di versamento diretto nei propri confronti (in guisa da divenire, anche per il futuro, unici legittimati rispetto alle domande di revoca/modifica del contributo di mantenimento).
Per il coacervo di argomentazioni stese, dunque, l'eccezione di non integrità del contraddittorio è infondata.
Entrando nel merito delle domande di revoca va premesso – così prendendo posizione in ordine alla contestazione di ammissibilità della domanda, sollevata dalla resistente per la omessa allegazione, al ricorso, di documentazioni reddituale (quale: dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni) – che l'art.473 bis 12 c.p.c. riconnette l'onere di allegazione della documentazione reddituale e patrimoniale relativa all'ultimo triennio anteriore alla proposizione di ricorso per separazione, divorzio, modifica delle condizioni, alla presenza di figli minori ovvero di domande di contributo economico.
Postulando l'assenza di dubbi di natura esegetica per l'inciso relativo ai figli minori, il riferimento alle domande di contributo economico va inteso come relativo alla richiesta di attribuzione di somme a titolo di assegno periodico da parte del coniuge/convivente richiedente. Non riguarda, invero, i procedimenti di revoca quantomeno quando, come nella specie, basati sul presupposto del raggiungimento della autosufficienza economica
(e non, quindi, della deminutio del reddito e/o delle condizioni patrimoniali dell'oblato).
pag. 7/11 Anche tale eccezione, quindi, è respinta.
Alla luce del quadro probatorio – assertivo e documentale – acquisito in atti, fondate si rivelano entrambe le domande di revoca proposte da
[...]
. Parte_1
In particolare, quanto alla revoca della statuizione relativa all'obbligo d versamento dell'assegno di mantenimento in beneficio di Persona_1
il raggiungimento dell'indipendenza economica costituisce
[...]
circostanza incontestata ex art. 115 c.p.c.
Non risulta, infatti, contrastata l'allegazione, proveniente dal ricorrente, relativa alla immissione in ruolo, da più di un anno, da parte del
[...]
, come docente di motoria per la scuola primaria Controparte_2
e superamento dell'anno di prova.
In ogni caso, dalla documentazione prodotta dal ricorrente, trova riscontro l'avvenuto superamento del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, con conferma nel ruolo su disposizione della dirigente scolastica (cfr. doc. n. 6 fascicolo ricorrente).
Sicché, per va senz'altro accolta l'istanza di revoca Persona_1
dell'obbligo previsto, da ultimo, in seno alla sentenza del 25.11.2021.
Quanto alla posizione di al tempo del ricorso è Persona_2
dedotto il superamento del concorso per l'accesso all'arma dei Carabinieri
e il completamento del relativo corso di addestramento. Dalla documentazione prodotta dal ricorrente, poi, si ricava l'inquadramento e la percezione di reddito a titolo di stipendio, tramite busta paga (cfr. doc. n. 7 fascicolo ricorrente).
pag. 8/11 Sicché, comprovato l'ingresso nel mondo del lavoro e l'avvio del percorso perfezionativo dell'iter intrapreso – sugellato dalla dimostrazione dell'attestazione del 7.10.2025, di promozione da allievo carabiniere
(incorporato il 1.4.25) a carabiniere (cfr. doc. allegato alle note d'udienza)
– anche per la posizione del figlio – maggiorenne e senz'altro Per_2
immesso nel mondo del lavoro, incorporato nell'Arma dei Carabinieri con positivo superamento del primo ciclo formativo – va accolta la richiesta di revoca del mantenimento.
Anche, infine, la domanda di revoca della assegnazione della casa familiare va accolta, stante il venir meno della domiciliazione di entrambi i figli presso la stessa costituente immobile in proprietà esclusiva del ricorrente
(dato dedotto dal ricorrente e non attinto da contestazioni della resistente limitandosi, le obiezioni, alla richiesta di concessione di “congruo lasso di tempo (di almeno un anno)”.
La promozione a (per ) e il superamento del periodo Parte_2 Per_2
di prova con immissione in ruolo (per ) – proveniente dalla Per_1
dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Statale di Via Acerbi in
Pavia – corroborano, peraltro, il dato relativo alla perdita della convivenza abituale presso l'abitazione un tempo costituente casa familiare.
Ne segue, dunque, l'accoglimento della richiesta di revoca senza che in questa sede possano trovare cittadinanza le richieste ulteriori della resistente in quanto domande inammissibili, tenuto conto, altresì, della tardiva costituzione.
Le spese, data la qualità delle parti e l'assenza di statuizioni consolidate della corte di legittimità in ordine alla portata della legittimazione pag. 9/11 concorrente e alternativa del genitore non più coabitante con il figlio nei cui confronti è chiesta la revoca del mantenimento, vanno compensate avuto riguardo, altresì, alla carenza di obiezione in ordine alla posizione lavorativa del figlio Persona_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P.G., nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando nel procedimento n. R.G. 754 \2025, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così provvede:
1. in accoglimento del ricorso proposto da Parte_1
modifica le statuizioni contenute nella sentenza n.1185/2021 del Tribunale di Barcellona P.G. depositata in data 25/11/2021, e per l'effetto:
- revoca l'obbligo di pagamento dell'assegno di mantenimento per i figli maggiorenni e secondo quanto esplicitato in Per_1 Persona_2
parte motiva;
- revoca l'assegnazione della casa coniugale a suo tempo disposta in favore di;
Controparte_1
2. compensa le spese del giudizio.
Barcellona P.G. camera di consiglio del 16.12.2025.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
LA GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Elisa Di Giovanni) (dott. Antonino Orifici)
pag. 10/11
pag. 11/11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale di Barcellona P.G., composto dai Magistrati/te: dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Elisa Di Giovanni Giudice rel.-est. dott.ssa Anna Smedile Giudice
Nel procedimento iscritto al n. 754/2025 R.G. - avente ad oggetto ricorso ex art. 473 bis e segg. c.p.c. per la modifica delle condizioni di divorzio - vertente tra:
(c.f.: ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in indirizzo telematico, rappresentato e difeso dall' Avv. Vito Zumbo, giusta procura in atti;
ricorrente
e
(c.f. ) elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata in indirizzo telematico, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Romano, giusta procura in atti;
resistente
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO. interventore ex lege riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Con ricorso depositato il 7.7.2025, – sulle premesse Parte_1
relative: a) alla previsione, nella separazione consensuale (trasformata quella giudiziale iscritta al n.1168/11 R.G.) omologata dal Tribunale con decreto depositato il 16.01.2012, di assegnazione della casa familiare a nonché di obbligo di corresponsione, a proprio carico, Controparte_1
della somma di €. 300,00 a titolo di mantenimento della moglie e della somma di €. 600,00 a titolo di mantenimento dei figli Persona_1
(nato il [...]) e (nato il [...]); b) alla Persona_2
successiva rideterminazione (procedimento per modifica n. 146/2103
R.G.V.G.) dell'assegno di mantenimento dovuto, pari a complessivi
€.500,00 (di cui €.150,00 per la moglie ed €.350,00 per entrambi i figli); c) alle definitive statuizioni, adottate nel procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio (n. 1066//2017 R.G.) di revoca del mantenimento in favore della ex coniuge e conferma del contributo di mantenimento dei figli (per come già fissato, da ultimo, con ordinanza presidenziale depositata il 13.10.2017 e confermata nella sentenza definitiva n.1185/2021, pubblicata il 25/11/2021 e passata in giudicato) - ha chiesto la revoca: i) delle statuizioni relative al proprio obbligo di concorso al mantenimento di entrambi i figli, stante il raggiungimento, da parte degli stessi, di una condizione di indipendenza economica;
ii) dell'assegnazione della casa coniugale - in uso in favore di - in sua esclusiva Controparte_1
proprietà, stante il venir meno della domiciliazione di entrambi i figli presso la stessa.
Il procedimento si è svolto nella resistenza di la quale – Controparte_1
eccependo “l'incompletezza del contraddittorio nei confronti dei due figli maggiorenni AN e ” nonché la carenza di produzione di Per_2
documentazioni reddituale da parte del ricorrente – ha obiettato la propria precarietà lavorativa (in quanto supplente e non titolare di cattedra) nonché
pag. 2/11 del figlio , vincitore di concorso per entrare nell'arma dei Per_2
Carabinieri ma ancora in fase di “completamento corsi di aggiornamento”.
La resistente, dunque, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità/irricevibilità o il rigetto del ricorso e, in via gradata, per la concessione di “un adeguato periodo di tempo (di almeno un anno), per potere organizzare il trasloco dei mobili e degli arredi e provvedere al rilascio della casa coniugale”.
Disposta la comparizione delle parti per l'udienza del 14.11.2025 - con decreto del 23.7.2025 - la causa - sulle conclusioni come rassegnate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate dai procuratori delle parti - viene assunta in riserva di decisione in conformità al disposto di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c.
∞ ∞ ∞ ∞
Al centro delle questioni preliminari – su cui ha instato la difesa della resistente – si staglia l'eccezione di “incompletezza del contraddittorio tra le parti” per mancata notifica del ricorso ai figli maggiorenni AN e
Riccardo, “vertendosi in un caso di litisconsorzio necessario ex art. 102
c.p.c.” (cfr. note di trattazione scritta per l'udienza del 14.11.25).
Dalla esegesi testuale, sistematica ed epistemologica dell'art. 337 septies
c.c. si ricava la regola generale del versamento diretto dell'assegno di mantenimento a favore dei figli, maggiorenni ma non ancora autosufficienti economicamente, “salva diversa determinazione del giudice”.
Nell'ipotesi generale, poiché la posizione di creditore esclusivo dell'obbligazione di pagamento è già individuata in capo al figlio pag. 3/11 maggiorenne titolare del diritto all'assegno periodico, la legittimazione, anche processuale, non può che radicarsi in capo al figlio stesso.
Viceversa, quando si versa nell'ipotesi derogatoria – ovvero quando la fonte dell'obbligazione non contempli coincidenza soggettiva tra il creditore esclusivo e il beneficiario della disposizione, non essendovi statuizione di versamento diretto a favore del figlio maggiorenne non ancora economicamente indipendente – sussiste la legittimazione del genitore contemplato come collocatario e beneficiario del contributo di mantenimento nell'interesse del figlio.
In giurisprudenza, pur al cospetto di panorama dai tratti non sempre omogenei, è riconosciuta, comunque, in seno a procedimento di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, la legittimazione – quantomeno concorrente e alternativa - del genitore convivente con il figlio individuato ab origine come creditore dell'assegno, anche in caso di sopravvenuto venir meno della convivenza col figlio maggiorenne (cfr. Tribunale Torino sez.
VII, 11/04/2016).
Nella specie – pacifica la piena legittimazione della resistente in rapporto alla domanda di revoca della assegnazione della casa familiare, giacché basata sul presupposto del venire meno del collocamento e della coabitazione dei figli, ormai entrambi maggiorenni – il problema si pone in relazione alla domanda di revoca del mantenimento previsto nel solo esclusivo interesse dei figli, proprio in relazione alla circostanza – dedotta in questa sede – della sopravvenuta carenza di coabitazione.
Al riguardo, ponendo mente, anzitutto, ai provvedimenti giudiziali che hanno statuito sul mantenimento dei figli si ricava la conferma della pag. 4/11 originaria statuizione - presente nel decreto di omologa delle condizioni della separazione consensuale – relativa all'obbligo del versamento del mantenimento, anche per i figli all'epoca minorenni – e, solo uno (i.e. nato il [...]) divenuto maggiorenne al Persona_1
momento della pubblicazione (25.11.2021) della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio - a favore di (cfr. docc. Controparte_1
da 2 a 5 fascicolo ricorrente).
Sicché, guardando alle statuizioni relative all' ultimo procedimento inter partes di divorzio – costituenti l'attuale fonte del rapporto obbligatorio di cui si chiede la modifica con revoca dell'assegno periodico in favore dei figli – poiché le stesse non prevedono ab origine il versamento diretto dell'assegno ex art. 337-septies c.c. al figlio maggiorenne economicamente non indipendente (di età, all'epoca della pubblicazione pari ad anni 21) può senz'altro escludersi la non integrità del contraddittorio.
, in termini piani, è legittimata a resistere alla domanda di Controparte_1
revoca del mantenimento.
Tale considerazione è estensibile anche in ordine alla posizione del figlio
, classe 2004) non ancora maggiorenne all'epoca della Per_2
pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Non risulta, infatti, dedotta né dimostrata – con onere in capo alla parte eccipiente avendo, comunque, la difesa del ricorrente, evidenziato la mancanza di domanda “in precedenza da nessuno dei due figli” (cfr. note di trattazione scritta per l'udienza del 14.11.25 nell'interesse del ricorrente) - proposizione di specifico ricorso teso a conseguire l'effetto del versamento pag. 5/11 diretto del contributo al mantenimento del figlio – nel frattempo divenuto maggiorenne (ma il discorso opera, a fortiori, per il figlio già maggiorenne all'epoca della sentenza del 25.11.2021) - non ancora economicamente autosufficiente.
Piuttosto, dalla consultazione dello stato di famiglia risulta, semmai, ancora la formale ricomprensione dei figli maggiorenni all'interno dello stato facente capo a (cfr. doc. n. 9 fascicolo ricorrente). Controparte_1
Inoltre, proprio valorizzando la natura concorrente e alternativa della legittimazione – quantomeno nei casi, come quello in discussione, in cui ab origine non sia già delineata, nei figli, la veste di creditore esclusivo beneficiario dell'assegno periodico – i figli, divenuti entrambi maggiorenni, avrebbero potuto intervenire spontaneamente nel procedimento.
La facoltà di intervento, del resto, è espressamente codificata dalla riforma
Cartabia, all'art. 473-bis 20 c.p.c.
La conoscibilità del procedimento di modifica è immanente alla struttura dell'obbligazione di mantenimento prevista, a favore dei figli, ma con versamento non diretto e, quindi, con beneficiaria la genitrice ex coniuge con la quale i figli hanno coabitato.
Sotto altro profilo, peraltro, non conforme allo spirito della legge si rivelerebbe la necessità di imporre la partecipazione (i.e. il contraddittorio necessario) anche nei riguardi dei figli, rispetto a domande di revoca e modifica delle condizioni di separazione e divorzio giacché, anche se divenuti maggiorenni e, almeno in prospettazione, economicamente indipendenti, tale scelta costituirebbe un aggravio della loro posizione pag. 6/11 anche quando – per scelta consapevole anche in via implicita – non abbiano, nelle more, sollecitato domanda di versamento diretto nei propri confronti (in guisa da divenire, anche per il futuro, unici legittimati rispetto alle domande di revoca/modifica del contributo di mantenimento).
Per il coacervo di argomentazioni stese, dunque, l'eccezione di non integrità del contraddittorio è infondata.
Entrando nel merito delle domande di revoca va premesso – così prendendo posizione in ordine alla contestazione di ammissibilità della domanda, sollevata dalla resistente per la omessa allegazione, al ricorso, di documentazioni reddituale (quale: dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni) – che l'art.473 bis 12 c.p.c. riconnette l'onere di allegazione della documentazione reddituale e patrimoniale relativa all'ultimo triennio anteriore alla proposizione di ricorso per separazione, divorzio, modifica delle condizioni, alla presenza di figli minori ovvero di domande di contributo economico.
Postulando l'assenza di dubbi di natura esegetica per l'inciso relativo ai figli minori, il riferimento alle domande di contributo economico va inteso come relativo alla richiesta di attribuzione di somme a titolo di assegno periodico da parte del coniuge/convivente richiedente. Non riguarda, invero, i procedimenti di revoca quantomeno quando, come nella specie, basati sul presupposto del raggiungimento della autosufficienza economica
(e non, quindi, della deminutio del reddito e/o delle condizioni patrimoniali dell'oblato).
pag. 7/11 Anche tale eccezione, quindi, è respinta.
Alla luce del quadro probatorio – assertivo e documentale – acquisito in atti, fondate si rivelano entrambe le domande di revoca proposte da
[...]
. Parte_1
In particolare, quanto alla revoca della statuizione relativa all'obbligo d versamento dell'assegno di mantenimento in beneficio di Persona_1
il raggiungimento dell'indipendenza economica costituisce
[...]
circostanza incontestata ex art. 115 c.p.c.
Non risulta, infatti, contrastata l'allegazione, proveniente dal ricorrente, relativa alla immissione in ruolo, da più di un anno, da parte del
[...]
, come docente di motoria per la scuola primaria Controparte_2
e superamento dell'anno di prova.
In ogni caso, dalla documentazione prodotta dal ricorrente, trova riscontro l'avvenuto superamento del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, con conferma nel ruolo su disposizione della dirigente scolastica (cfr. doc. n. 6 fascicolo ricorrente).
Sicché, per va senz'altro accolta l'istanza di revoca Persona_1
dell'obbligo previsto, da ultimo, in seno alla sentenza del 25.11.2021.
Quanto alla posizione di al tempo del ricorso è Persona_2
dedotto il superamento del concorso per l'accesso all'arma dei Carabinieri
e il completamento del relativo corso di addestramento. Dalla documentazione prodotta dal ricorrente, poi, si ricava l'inquadramento e la percezione di reddito a titolo di stipendio, tramite busta paga (cfr. doc. n. 7 fascicolo ricorrente).
pag. 8/11 Sicché, comprovato l'ingresso nel mondo del lavoro e l'avvio del percorso perfezionativo dell'iter intrapreso – sugellato dalla dimostrazione dell'attestazione del 7.10.2025, di promozione da allievo carabiniere
(incorporato il 1.4.25) a carabiniere (cfr. doc. allegato alle note d'udienza)
– anche per la posizione del figlio – maggiorenne e senz'altro Per_2
immesso nel mondo del lavoro, incorporato nell'Arma dei Carabinieri con positivo superamento del primo ciclo formativo – va accolta la richiesta di revoca del mantenimento.
Anche, infine, la domanda di revoca della assegnazione della casa familiare va accolta, stante il venir meno della domiciliazione di entrambi i figli presso la stessa costituente immobile in proprietà esclusiva del ricorrente
(dato dedotto dal ricorrente e non attinto da contestazioni della resistente limitandosi, le obiezioni, alla richiesta di concessione di “congruo lasso di tempo (di almeno un anno)”.
La promozione a (per ) e il superamento del periodo Parte_2 Per_2
di prova con immissione in ruolo (per ) – proveniente dalla Per_1
dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Statale di Via Acerbi in
Pavia – corroborano, peraltro, il dato relativo alla perdita della convivenza abituale presso l'abitazione un tempo costituente casa familiare.
Ne segue, dunque, l'accoglimento della richiesta di revoca senza che in questa sede possano trovare cittadinanza le richieste ulteriori della resistente in quanto domande inammissibili, tenuto conto, altresì, della tardiva costituzione.
Le spese, data la qualità delle parti e l'assenza di statuizioni consolidate della corte di legittimità in ordine alla portata della legittimazione pag. 9/11 concorrente e alternativa del genitore non più coabitante con il figlio nei cui confronti è chiesta la revoca del mantenimento, vanno compensate avuto riguardo, altresì, alla carenza di obiezione in ordine alla posizione lavorativa del figlio Persona_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P.G., nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando nel procedimento n. R.G. 754 \2025, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così provvede:
1. in accoglimento del ricorso proposto da Parte_1
modifica le statuizioni contenute nella sentenza n.1185/2021 del Tribunale di Barcellona P.G. depositata in data 25/11/2021, e per l'effetto:
- revoca l'obbligo di pagamento dell'assegno di mantenimento per i figli maggiorenni e secondo quanto esplicitato in Per_1 Persona_2
parte motiva;
- revoca l'assegnazione della casa coniugale a suo tempo disposta in favore di;
Controparte_1
2. compensa le spese del giudizio.
Barcellona P.G. camera di consiglio del 16.12.2025.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
LA GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Elisa Di Giovanni) (dott. Antonino Orifici)
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