Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 2 agosto 1982 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 8 novembre 1989 |
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Giurisprudenza • +500
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Versioni del testo
- Titolo I : Esami di abilitazione e concorsi
- Art. 1. (Abilitazione all'insegnamento ed accesso ai ruoli del personale docente ed educativo)
L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte, del personale educativo delle istituzioni educative statali, avviene mediante concorsi per esami, integrati dalla valutazione dei titoli di studio e degli eventuali titoli accademici, scientifici e professionali nonche', per gli insegnamenti di natura artistico-professionale, anche dei titoli artistico-professionali e, per le scuole e per le classi di concorso per le quali sia prescritto, del titolo di abilitazione all'insegnamento, ove gia' posseduto. Qualora sia richiesto tale titolo, le prove scritte e orali dei concorsi hanno anche funzione di esame di abilitazione per i candidati che ne siano sprovvisti. Tale funzione e' mantenuta sino al secondo anno successivo alla scadenza del quadriennio previsto dall'articolo 10, ultimo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 , ai fini della valutazione dei risultati della sperimentazione organizzativa e didattica nelle universita', termine entro il quale saranno definite, con apposito provvedimento legislativo, nuove procedure per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento presso le predette universita'.
Coloro i quali superano il concorso sono nominati in ruolo e sono ammessi ad un anno di formazione.
I concorsi sono indetti con frequenza biennale. Ai soli fini dell'abilitazione all'insegnamento, i concorsi sono indetti anche quando non vi sia disponibilita' di cattedre o posti. Ai medesimi fini l'ammissione ai concorsi e' disposta a prescindere dal limite di eta'.
Sino al termine di cui al precedente primo comma, ove sia prescritto il titolo di abilitazione, sono ammessi ai concorsi, oltre ai candidati gia' forniti del predetto titolo, anche quelli forniti soltanto del titolo di studio valido per l'ammissione agli esami di abilitazione. Ove non sia prescritto il titolo di abilitazione, sono ammessi ai concorsi i candidati forniti del titolo di studio valido per l'accesso diretto all'insegnamento cui si riferisce il concorso.
Per le classi di concorso per le quali e' prevista l'ammissione sulla base dei titoli artistico-professionali e artistici, si tiene conto, per gli effetti di cui ai precedenti primo e quarto comma, dei titoli professionali medesimi in luogo del titolo di studio.
L'accertamento dei titoli di cui al comma precedente, qualora non sia gia' avvenuto, e' operato dalla medesima commissione giudicatrice del concorso, prima dell'inizio delle prove di esame.
Le cattedre o posti da mettere a concorso sono determinati, sentita la commissione sindacale costituita rispettivamente presso il Provveditorato agli studi o presso l'ufficio scolastico regionale o interregionale, in relazione al 50 per cento delle cattedre o posti che si preveda siano vacanti e disponibili all'inizio dell'anno scolastico a decorrere dal quale sono da effettuare le nomine.
I concorsi sono indetti dagli organi competenti ai sensi dell' articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 , e si svolgono in sede regionale o provinciale a seconda che trattisi di classi di concorso riguardanti, rispettivamente, gli istituti e le scuole di istruzione secondaria superiore e le scuole medie. Nel caso in cui, per le classi di concorso relative a discipline di particolare specializzazione, si abbia un numero limitato di candidati, il concorso puo' essere svolto a livello interregionale affidandone l'organizzazione ad un sovrintendente. I concorsi per il reclutamento del personale docente della scuola materna e della scuola elementare, nonche' del personale educativo delle istituzioni educative statali, sono svolti sempre in sede provinciale.
I sovrintendenti scolastici regionali ed interregionali si avvalgono della collaborazione dei provveditori agli studi. Resta ferma comunque la competenza di questi ultimi per i concorsi relativi alla scuola materna e alla scuola elementare, nonche' per quelli relativi al reclutamento del personale educativo.
I concorsi sono indetti almeno 18 mesi prima dell'inizio dell'anno scolastico, da cui decorreranno le nomine dei vincitori, sia per le cattedre o posti disponibili negli istituti e scuole sia per i posti disponibili nelle dotazioni organiche aggiuntive di cui al successivo articolo 13.
In relazione al numero delle cattedre e dei posti previsti dai bandi di concorso non sono assegnabili ai trasferimenti da altra regione o provincia altrettante cattedre o posti disponibili nell'ambito regionale o provinciale.
Con propria ordinanza, il Ministro della pubblica istruzione impartisce le disposizioni generali per l'organizzazione dei concorsi. L'ufficio che ha curato lo svolgimento delle procedure concorsuali provvede anche all'approvazione delle relative graduatorie e all'assegnazione della sede ai vincitori. I conseguenti provvedimenti di nomina sono comunque adottati dal provveditore agli studi territorialmente competente. I titoli di abilitazione sono invece rilasciati dal sovrintendente scolastico regionale.
Il Ministro della pubblica istruzione e' autorizzato a provvedere, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, ad eventuali modifiche, integrazioni ed accorpamenti delle classi di abilitazione all'insegnamento secondario ed artistico e delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnante tecnico-pratico e di insegnante di arte applicata, anche allo scopo di prevedere titoli di studio ed insegnamenti precedentemente non esistenti.
Tra i titoli di studio riconosciuti validi ai fini dell'ammissione agli esami di abilitazione all'insegnamento dell'educazione musicale saranno previsti anche gli attestati finali di corsi musicali straordinari di durata complessiva di studi non inferiore a sette anni svolti presso i Conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati. A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, i programmi di detti corsi straordinari debbono essere approvati dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. - Art. 2. (Prove e modalita' di svolgimento dei concorsi)
I concorsi constano di una o piu' prove scritte, grafiche o pratiche e di una prova orale.
Sara' stabilita piu' di una prova scritta, grafica o pratica soltanto quando si tratti di concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte e la classe di concorso comprenda piu' insegnamenti che richiedono tale forma di accertamento.
Ciascuna prova scritta consiste nella trattazione articolata di argomenti culturali e professionali. La prova orale e' finalizzata all'accertamento della preparazione sulle problematiche educative e didattiche, sui contenuti degli specifici programmi d'insegnamento e sugli ordinamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, nn. 416 , 417 e 419 .
Per il personale educativo le prove vertono su argomenti attinenti ai compiti di istituto.
Le prove di esame del concorso e i relativi programmi, nonche' i criteri di ripartizione del punteggio dei titoli, sono stabiliti con proprio decreto dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
Le commissioni giudicatrici dispongono di 100 punti di cui 40 per le prove scritte, grafiche o pratiche 40 per la prova orale e 20 per i titoli.
Superano le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a ventotto quarantesimi.
Sino al termine di cui al primo comma del precedente articolo 1, i candidati che abbiano superato la prova o le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale conseguono l'abilitazione all'insegnamento, qualora questa sia prescritta ed essi ne siano sprovvisti. I candidati che siano gia' abilitati possono avvalersi dell'eventuale migliore punteggio conseguito nelle predette prove per i concorsi successivi e per gli altri fini consentiti dalla legge.
Terminate la prova o le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale si da' luogo alla valutazione dei titoli nei riguardi dei soli candidati che hanno superato dette prove.
La graduatoria di merito e' compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nella prova o nelle prove scritte, grafiche o pratiche, nella prova, orale e nella valutazione dei titoli.
Conseguono la nomina i candidati che si collocano in una posizione utile in relazione al numero delle cattedre o posti messi a concorso nonche' delle cattedre o posti che risultino eventualmente disponibili dopo i trasferimenti nell'anno scolastico cui si riferiscono le nomine.
L'assegnazione della sede e' disposta, con riferimento sia alle cattedre o posti disponibili negli istituti o scuole sia ai posti delle dotazioni organiche aggiuntive, secondo l'ordine della graduatoria, tenuto conto delle aspirazioni dei candidati.
La graduatoria conserva validita' per due anni, ai fini della copertura dei posti che, entro tale termine, si rendano disponibili.
L'anno di formazione e' svolto, anche per i docenti nominati in relazione a disponibilita' risultanti dalle dotazioni organiche aggiuntive, in una scuola o istituzione dello stesso tipo di quelle cui si riferiscono i posti messi a concorso. I docenti sono addetti all'espletamento delle attivita' istituzionali, ivi comprese quelle previste dal successivo articolo 14.
Durante tale anno, per i docenti di nuova nomina, il Ministro della pubblica istruzione assicura, promuovendo opportune intese a carattere nazionale con gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi e le universita' e tramite i provveditorati agli studi, la realizzazione di specifiche iniziative di formazione.
L'anno di formazione ha inizio con l'anno scolastico dal quale decorrono le nomine e termina con la fine delle lezioni; per la sua validita' e' richiesto un servizio minimo di 180 giorni.
In relazione al periodo di validita' della graduatoria di merito, di cui al precedente tredicesimo comma, ed alle nomine da disporre successivamente, l'anno di formazione ha inizio con l'anno scolastico dal quale decorrono le nomine medesime.
L'anno di formazione e' valido come periodo di prova.
Ai fini della conferma in ruolo i docenti, al termine dell'anno di formazione, discutono con il comitato per la valutazione del servizio una relazione sulle esperienze e sulle attivita' svolte. Sulla base di essa e degli altri elementi di valutazione forniti dal capo d'istituto, il comitato per la valutazione del servizio esprime il parere ai fini di cui all' articolo 58, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 . Restano ferme le restanti disposizioni di cui all'articolo 58 e quelle dell' articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 .
Il disposto di cui dal precedente comma non si applica al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali e dell'Accademia nazionale di danza.