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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/03/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
n.1182/2024 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Maria Rosaria Barbato presidente relatore dott.ssa Raffaella Cappiello giudice dott.ssa Anna Coletti giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1182/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta e divorzio congiunto
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Rosaria
Falanga con studio in Pompei (NA) alla via Lepanto n.319
E
, nata a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_2 C.F._2
residente in [...], rappresentata e difesa dall' Avv. Katia Di
Somma con studio in Pompei (NA) alla via Adinolfi n.36
RICORRENTI
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: Con note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 30.10.2024, le parti, riportandosi ai patti e condizioni di cui al ricorso introduttivo come integrati con dichiarazione dalle stesse sottoscritta ed allegata alle note di trattazione scritta, hanno chiesto di omologare con sentenza la separazione consensuale tra i coniugi ed emettere ogni provvedimento previsto dalla normativa vigente confermando tali accordi;
Il P.M., 26.02.2025 ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 06.06.2024, i ricorrenti hanno chiesto all'intestato tribunale di omologare la separazione personale alle condizioni concordate in ricorso ed all'esito del passaggio in giudicato della detta sentenza e decorso il termine semestrale dall'udienza di comparizione, pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate.
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio concordatario celebrato in Gragnano in data
01.06.2007, dal quale sono nati due figli, ancora minorenni, , nato a Persona_1
Castellammare di Stabia il 13.10.2008 e , nato a [...] il Persona_2
14.05.2013; che l'unione un tempo felice, si è deteriorata tanto da rendere non più tollerabile la prosecuzione della vita in comune.
1.2.- Disposta con decreto la data di udienza e la trattazione della stessa con modalità cartolare con ordinanza del 14.11.2024, il giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M.
In particolare, le parti con note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del
30.10.2024, ribadivano la volontà di non conciliarsi e concludevano chiedendo omologarsi gli accordi alle condizioni di cui al ricorso, così come parzialmente integrate – quanto ai soggiorni con pernottamento dei due figli minori presso l'abitazione paterna nel corso dei fine settimana – con note congiunte sottoscritte da entrambe le parti e dai rispettivi difensori per autentica in conformità alle osservazioni di cui al decreto del 09.06.2024.
Il PM ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso in data 26.02.2025.
Tanto premesso, la domanda è ammissibile e fondata.
Deve in via preliminare ritenersi l'ammissibilità, nei procedimenti a domanda congiunta, della contemporanea proposizione della domanda di separazione e di quella di divorzio.
L'art. 473-bis. 49 c.p.c., come introdotto dal d.lgs. 149/2022 per i procedimenti introdotti a decorrere dal 28.02.2023, ha previsto al 1° comma che “negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”. Nel comma 3 è stato inoltre previsto che “la sentenza emessa all'esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti”.
Analoga previsione, tuttavia, non è contemplata dall'art 473-bis 51 c.p.c., norma che disciplina i ricorsi su domanda congiunta, di talché la dottrina e la giurisprudenza chiamate a confrontarsi con la nuova previsione normativa, hanno assunto posizioni contrastanti circa la possibilità, anche nei ricorsi su domanda congiunta, di proporre la domanda di separazione unitamente alla domanda di divorzio.
Sussistendo gravi difficoltà interpretative correlate all'introduzione di una nuova normativa e venendo in rilevo una questione suscettibile di riproposizione in numerosi giudizi, il Tribunale di
Treviso con ordinanza del 31 maggio 2023, ha investito la Suprema Corte di Cassazione, ai sensi dell'art 363 bis c.p.c., della questione di rito relativa all'ammissibilità del cumulo oggettivo delle domande congiunte di separazione e divorzio.
La Suprema Corte con sentenza del 16/10/2023, n.28727, ritenuta l'ammissibilità del rinvio pregiudiziale ed esaminate le argomentazioni a sostegno dei contrastanti orientamenti emersi in giurisprudenza, ha affermato il seguente principio di diritto: "In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio".
A tal fine la Corte, infatti, valorizza in primo luogo l'argomento testuale rilevando come il legislatore, pur avendo disciplinato in maniera espressa unicamente il cumulo delle domande nell'ambito dei procedimenti contenziosi, ha fatto riferimento (art. 473-bis.51) all'unicità del ricorso nel caso del procedimento su domanda congiunta e ha utilizzato il plurale ("relativo ai procedimenti", in luogo di
"relativo al procedimento"), dovendosi interpretare tale disposizione quale elemento favorevole all'ammissibilità del cumulo.
In secondo luogo, la stessa ratio sottesa all'introduzione della possibilità del cumulo delle domande di separazione e divorzio per i procedimenti contenziosi, ricorrerebbe anche nell'ipotesi di cumulo di ricorsi su domanda congiunta, in quanto anche la proposizione cumulativa delle domande congiunte di separazione e divorzio realizza quel "risparmio di energie processuali" alla base della previsione dell'art. 473-bis.49 c.p.c. Le parti, infatti, "data l'irreversibilità della crisi matrimoniale, potrebbero voler concentrare e concludere in un'unica sede e con un unico ricorso la negoziazione delle modalità di gestione complessiva di tale crisi e la definizione, benché progressiva, della stessa".
Quanto poi al tema dell'indisponibilità dei diritti oggetto degli accordi, i quali sarebbero nulli ai sensi dell'art. 160 c.c., poiché avrebbero ad oggetto diritti che, oltre ad essere indisponibili, non sarebbero ancora sorti, si evidenzia che "i coniugi che propongono due domande congiunte di separazione e divorzio, cumulate in simultaneus processus, non concludono, in sede di separazione, un accordo sugli effetti del loro eventuale futuro divorzio, tale da condizionare la volontà di un coniuge o da comprimere i suoi diritti indisponibili".
Infine, in ordine al possibile verificarsi di sopravvenienze di fatto che incidano sull'accordo concluso contenuto nella domanda congiunta di divorzio, tale evenienza – oltre a potersi verificare anche nel caso in cui le domande di separazione e divorzio non siano proposte in cumulo - non vale ad impedire l'ammissibilità della contemporanea proposizione delle domande di separazione consensuale e divorzio congiunto, “ma potrà, semmai, determinare l'applicazione, con il dovuto adattamento, di orientamenti giurisprudenziali (dal) giudice di legittimità già affermati (si pensi a quanto ribadito in
Cass. 10463/2018 e in Cass. 19540/2018, in ordine all'inefficacia della revoca unilaterale del consenso alla domanda di divorzio "in senso stretto", con la conseguenza che non possa essere dichiarata l'improcedibilità della domanda congiunta presentata, dovendo essere comunque verificata la sussistenza dei presupposti necessari per la pronuncia, costitutiva, sul divorzio) o di disposizioni normative specifiche (quali, ad es., lo stesso art. 473-b s.51 c.p.c., per il procedimento consensuale, ove si prevede, dopo la convocazione delle parti e il suggerimento sulle modifiche da apportare ai patti, il rigetto "allo stato" della domanda "se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli", o l'art.473- bis.19 c.p.c., che condiziona l'ammissibilità della modifica, nel corso del procedimento avviato, delle domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, a "mutamenti di circostanze", per il procedimento contenzioso).”
In ragione di tali considerazioni, la Suprema Corte ha ritenuto che "in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio".
Tanto premesso in punto di ammissibilità, nel merito ritiene il Collegio che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti.
Dalle allegazioni del ricorso introduttivo è emerso che è proprietaria dell'immobile Parte_2
adibito a dimora familiare, sito in Gragnano alla via Saletta, n° 3 meglio identificato al foglio 9, particella 227, sub 4 del Catasto Fabbricati del Comune di Gragnano, oltre alla quota pari al 50% di proprietà dell'appezzamento di terreno di natura agricola, della superficie catastale di complessivi mq.
9.333 censita nel Catasto Terreni del Comune di Serre (SA) al foglio 14, particella 69, 243,372 (Porz
AA, Porz AB) particella n. 374, e particella 373 subalterno 2") acquistato in regime di comunione dei beni in data 29/12/2017 con atto di compravendita per Notar repertorio n. Persona_3
5456, raccolta n. 3811 e registrato ad Eboli il 23/01/2018 al n. 464 serie 1T, di cui è proprietario per l'altro 50% , il quale, a sua volta è proprietario di una quota pari ad un terzo di beni Parte_1 immobili siti nel comune di Serre (SA) e nel comune di Postiglione (SA), comune ed indiviso in concorso con la di lui madre ed i suoi due germani;
che i coniugi sono, altresì, proprietari dei seguenti beni mobili registrati: è proprietaria di un'autoveicolo FIAT 500 targata FH879ZZ Parte_2
mentre il sig. è proprietario di un'autoveicolo RENAULT MEGANE targata Parte_1
FL25SMS.
Dall'ultima dichiarazione redditi depositata risulta che la ha percepito per l'anno 2023 un Parte_2 reddito da lavoro dipendente di euro 16.105,42, mentre il per l'anno di imposta 2022 ha Parte_1
conseguito un reddito da lavoro dipendente di euro 36.629,59 (cfr dichiarazione dei redditi in atti).
Tanto premesso, le condizioni concordate, come integrate a seguito dei rilievi effettuati dal Tribunale
- indicate in dispositivo – non essendo in contrasto con norme imperative e risultando conformi agli interessi della prole, possono essere omologate.
Giacché, con il ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto oltre alla pronuncia di separazione anche la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi del 30.10.2024, sostituita da note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c.
e previa acquisizione dell'attestazione di passaggio in giudicato della presente pronuncia - provveda a raccogliere la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e di confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La determinazione delle spese processuali va rinviata alla sentenza che definirà il giudizio.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione consensuale proposta con ricorso congiunto, così provvede:
A. omologa la separazione dei coniugi , nato a Salerno (SA) in [...] Parte_1
11.06.1979 e , nata a [...] il [...], ai seguenti patti e Parte_2
condizioni:
1. i coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge con l'obbligo di comunicare ogni variazione del proprio recapito e delle proprie residenze, impegnandosi vicendevolmente a comunicare, in forma scritta o telematica, anche ogni eventuale variazione di domicilio;
2. i coniugi si impegnano ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni;
3. la casa coniugale, sarà assegnata alla sig.ra di cui peraltro è la esclusiva Parte_2
proprietaria. Il Sig. ha già ritirato dalla abitazione coniugale tutti i propri effetti Parte_1
personali. Rinuncia a qualsiasi diritto presente e futuro su tutti gli altri beni contenuti nella casa coniugale anche se acquistati in costanza di matrimonio;
4. i figli minori IO e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_2
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
5. i figli minori IO e restano collocati prevalentemente presso la dimora materna;
Per_2
6. il padre potrà vedere e tenere con sè i figli e comunque salvo diversi accordi dei genitori, secondo l'orario di lavoro del padre, che dovrà essere comunicato alla madre almeno con una settimana di anticipo, per la necessaria organizzazione, in quanto il sig. è turnista e ha Parte_1
necessità di fissare i giorni in cui può stare con i figli in base ai turni di lavoro allo stesso assegnati;
comunque terrà con sé i figli nei week-end a fine settimana alternati oppure diversamente concordati tra i coniugi sempre in considerazione dei turni lavorativi del dall'uscita Parte_1
della scuola del sabato sino alla domenica sera ore 21:00; nel corso di ciascuna settimana, salvo migliore o diversa organizzazione sia in relazione alle necessità della prole che dei propri turni lavorativi, potrà tenerli con sé almeno tre giorni la settimana, il lunedì, mercoledì e venerdì dall'uscita della scuola sino alle ore 21.00 compatibilmente con gli impegni scolastici dei minori, qualora non potesse esercitare il suo diritto di visita in detti giorni, per via dei turni, lo stesso li recupererà in giorni diversi. Il sig. oltre a garantire la tempestiva comunicazione dei Parte_1
propri turni di lavoro, si impegna ad informare, preventivamente, volta per volta, la sig.ra degli orari di prelievo e successivo rientro dei propri figli, avendo cura e premura di Parte_2
osservarli, anche al fine di consentire alla madre di calendarizzare i propri impegni giornalieri.
Durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé i figli ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori almeno due settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 aprile di ogni anno;
nel giorno del proprio compleanno e della festa del papà; nel giorno del compleanno dei figli, ad anni alterni con la madre, o a pranzo o a cena.
Restano salve diverse modalità concordate di volta in volta tra i coniugi che tengano conto del preminente interesse dei figli ispirandosi a ragioni e regole di buon senso;
7. il sig. , consapevole della necessità di provvedere al mantenimento dei due Parte_1
figli minori si obbliga ed impegna a corrispondere mensilmente, a far data dalla sottoscrizione del presente atto, la somma di €. 550,00 (€ 275,00 per ciascun figlio) entro il giorno 30 (trenta) di ogni mese, mediante accredito su conto corrente intestato alla Sig.ra che Parte_2
provvederà alla sottoscrizione del presente atto a comunicare al La somma verrà Parte_1
rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT al 100% degli indici ISTAT al consumo, con decorrenza dal mese di marzo 2025;
8. dà atto che i coniugi tenuto conto della gestione comune della prole concordano nello stabilire che l'assegno unico universale o qualsiasi altro tipo di prestazione a sostegno della prole per entrambi i figli sia ripartito al 50% tra loro, a tal uopo i coniugi si obbligano a trasmettere immediatamente, alla sottoscrizione del presente atto ogni informazione e documentazione necessaria affinché entrambi possano procedere autonomamente alla presentazione della domanda al competente istituto;
9. quanto alle spese di carattere straordinario - come, ad esempio, consulti e viste specialistiche - esse, concertate e debitamente documentate, verranno successivamente sostenute da entrambi in genitori nella misura del 50%, così come da protocollo di intesa fra il Tribunale di Torre
Annunziata e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, che i separandi dichiarano di conoscere;
10. il patrimonio mobiliare in comunione tra i coniugi è stato diviso al momento della sottoscrizione del predetto atto;
11. dà atto che la signora si obbliga entro e non oltre 100 giorni dall'omologazione Parte_2 da parte del Tribunale di Torre Annunziata al trasferimento del bene immobile di cui alla successiva elencazione, in favore del sig. , dandosi i coniugi reciprocamente Parte_1
atto che l'accordo patrimoniale di cui al presente atto è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare, senza il quale non si sarebbe raggiunto l'accordo nella separazione consensuale. La signora è proprietaria della quota pari al 50% Parte_2
dell'appezzamento di terreno di natura agricola, della superficie catastale di complessivi mq.
9.333 censita nel Catasto Terreni del Comune di Serre al foglio 14, particella 69, 243,372 (Porz
AA, Porz AB) particella n. 374; locale terraneo ad uso deposito, composto da due vani adiacenti con ingresso autonomo, della consistenza catastale di mq.48(quarantotto) e della superficie catastale di mq.44 (quarantaquattro),con annessa corte pertinenziale censita al foglio 14 particella
373 subalterno 2") acquistato in regime di comunione dei beni in data 29/12/2017 con atto di compravendita per Notar repertorio n.5456, raccolta n. 3811 e Persona_3
registrato ad Eboli il 23/01/2018 al n. 464 serie 1T, di cui è proprietario per l'altro 50% il sig. , il tutto previa restituzione, al momento dell'omologazione dell'importo di Parte_1
6000,00 euro, al padre della signora Parte_2
12. i coniugi, infine, prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta d'identità, valida anche per l'espatrio, ciò anche per i figli.
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Gragnano per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 16 parte II, serie A, dei registri di matrimonio del comune di Gragnano dell'anno 2007);
C. dispone, come da separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio e rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio dell'11.03.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Maria Rosaria Barbato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Maria Rosaria Barbato presidente relatore dott.ssa Raffaella Cappiello giudice dott.ssa Anna Coletti giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1182/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta e divorzio congiunto
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Rosaria
Falanga con studio in Pompei (NA) alla via Lepanto n.319
E
, nata a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_2 C.F._2
residente in [...], rappresentata e difesa dall' Avv. Katia Di
Somma con studio in Pompei (NA) alla via Adinolfi n.36
RICORRENTI
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: Con note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 30.10.2024, le parti, riportandosi ai patti e condizioni di cui al ricorso introduttivo come integrati con dichiarazione dalle stesse sottoscritta ed allegata alle note di trattazione scritta, hanno chiesto di omologare con sentenza la separazione consensuale tra i coniugi ed emettere ogni provvedimento previsto dalla normativa vigente confermando tali accordi;
Il P.M., 26.02.2025 ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 06.06.2024, i ricorrenti hanno chiesto all'intestato tribunale di omologare la separazione personale alle condizioni concordate in ricorso ed all'esito del passaggio in giudicato della detta sentenza e decorso il termine semestrale dall'udienza di comparizione, pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate.
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio concordatario celebrato in Gragnano in data
01.06.2007, dal quale sono nati due figli, ancora minorenni, , nato a Persona_1
Castellammare di Stabia il 13.10.2008 e , nato a [...] il Persona_2
14.05.2013; che l'unione un tempo felice, si è deteriorata tanto da rendere non più tollerabile la prosecuzione della vita in comune.
1.2.- Disposta con decreto la data di udienza e la trattazione della stessa con modalità cartolare con ordinanza del 14.11.2024, il giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M.
In particolare, le parti con note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del
30.10.2024, ribadivano la volontà di non conciliarsi e concludevano chiedendo omologarsi gli accordi alle condizioni di cui al ricorso, così come parzialmente integrate – quanto ai soggiorni con pernottamento dei due figli minori presso l'abitazione paterna nel corso dei fine settimana – con note congiunte sottoscritte da entrambe le parti e dai rispettivi difensori per autentica in conformità alle osservazioni di cui al decreto del 09.06.2024.
Il PM ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso in data 26.02.2025.
Tanto premesso, la domanda è ammissibile e fondata.
Deve in via preliminare ritenersi l'ammissibilità, nei procedimenti a domanda congiunta, della contemporanea proposizione della domanda di separazione e di quella di divorzio.
L'art. 473-bis. 49 c.p.c., come introdotto dal d.lgs. 149/2022 per i procedimenti introdotti a decorrere dal 28.02.2023, ha previsto al 1° comma che “negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”. Nel comma 3 è stato inoltre previsto che “la sentenza emessa all'esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti”.
Analoga previsione, tuttavia, non è contemplata dall'art 473-bis 51 c.p.c., norma che disciplina i ricorsi su domanda congiunta, di talché la dottrina e la giurisprudenza chiamate a confrontarsi con la nuova previsione normativa, hanno assunto posizioni contrastanti circa la possibilità, anche nei ricorsi su domanda congiunta, di proporre la domanda di separazione unitamente alla domanda di divorzio.
Sussistendo gravi difficoltà interpretative correlate all'introduzione di una nuova normativa e venendo in rilevo una questione suscettibile di riproposizione in numerosi giudizi, il Tribunale di
Treviso con ordinanza del 31 maggio 2023, ha investito la Suprema Corte di Cassazione, ai sensi dell'art 363 bis c.p.c., della questione di rito relativa all'ammissibilità del cumulo oggettivo delle domande congiunte di separazione e divorzio.
La Suprema Corte con sentenza del 16/10/2023, n.28727, ritenuta l'ammissibilità del rinvio pregiudiziale ed esaminate le argomentazioni a sostegno dei contrastanti orientamenti emersi in giurisprudenza, ha affermato il seguente principio di diritto: "In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio".
A tal fine la Corte, infatti, valorizza in primo luogo l'argomento testuale rilevando come il legislatore, pur avendo disciplinato in maniera espressa unicamente il cumulo delle domande nell'ambito dei procedimenti contenziosi, ha fatto riferimento (art. 473-bis.51) all'unicità del ricorso nel caso del procedimento su domanda congiunta e ha utilizzato il plurale ("relativo ai procedimenti", in luogo di
"relativo al procedimento"), dovendosi interpretare tale disposizione quale elemento favorevole all'ammissibilità del cumulo.
In secondo luogo, la stessa ratio sottesa all'introduzione della possibilità del cumulo delle domande di separazione e divorzio per i procedimenti contenziosi, ricorrerebbe anche nell'ipotesi di cumulo di ricorsi su domanda congiunta, in quanto anche la proposizione cumulativa delle domande congiunte di separazione e divorzio realizza quel "risparmio di energie processuali" alla base della previsione dell'art. 473-bis.49 c.p.c. Le parti, infatti, "data l'irreversibilità della crisi matrimoniale, potrebbero voler concentrare e concludere in un'unica sede e con un unico ricorso la negoziazione delle modalità di gestione complessiva di tale crisi e la definizione, benché progressiva, della stessa".
Quanto poi al tema dell'indisponibilità dei diritti oggetto degli accordi, i quali sarebbero nulli ai sensi dell'art. 160 c.c., poiché avrebbero ad oggetto diritti che, oltre ad essere indisponibili, non sarebbero ancora sorti, si evidenzia che "i coniugi che propongono due domande congiunte di separazione e divorzio, cumulate in simultaneus processus, non concludono, in sede di separazione, un accordo sugli effetti del loro eventuale futuro divorzio, tale da condizionare la volontà di un coniuge o da comprimere i suoi diritti indisponibili".
Infine, in ordine al possibile verificarsi di sopravvenienze di fatto che incidano sull'accordo concluso contenuto nella domanda congiunta di divorzio, tale evenienza – oltre a potersi verificare anche nel caso in cui le domande di separazione e divorzio non siano proposte in cumulo - non vale ad impedire l'ammissibilità della contemporanea proposizione delle domande di separazione consensuale e divorzio congiunto, “ma potrà, semmai, determinare l'applicazione, con il dovuto adattamento, di orientamenti giurisprudenziali (dal) giudice di legittimità già affermati (si pensi a quanto ribadito in
Cass. 10463/2018 e in Cass. 19540/2018, in ordine all'inefficacia della revoca unilaterale del consenso alla domanda di divorzio "in senso stretto", con la conseguenza che non possa essere dichiarata l'improcedibilità della domanda congiunta presentata, dovendo essere comunque verificata la sussistenza dei presupposti necessari per la pronuncia, costitutiva, sul divorzio) o di disposizioni normative specifiche (quali, ad es., lo stesso art. 473-b s.51 c.p.c., per il procedimento consensuale, ove si prevede, dopo la convocazione delle parti e il suggerimento sulle modifiche da apportare ai patti, il rigetto "allo stato" della domanda "se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli", o l'art.473- bis.19 c.p.c., che condiziona l'ammissibilità della modifica, nel corso del procedimento avviato, delle domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, a "mutamenti di circostanze", per il procedimento contenzioso).”
In ragione di tali considerazioni, la Suprema Corte ha ritenuto che "in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio".
Tanto premesso in punto di ammissibilità, nel merito ritiene il Collegio che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti.
Dalle allegazioni del ricorso introduttivo è emerso che è proprietaria dell'immobile Parte_2
adibito a dimora familiare, sito in Gragnano alla via Saletta, n° 3 meglio identificato al foglio 9, particella 227, sub 4 del Catasto Fabbricati del Comune di Gragnano, oltre alla quota pari al 50% di proprietà dell'appezzamento di terreno di natura agricola, della superficie catastale di complessivi mq.
9.333 censita nel Catasto Terreni del Comune di Serre (SA) al foglio 14, particella 69, 243,372 (Porz
AA, Porz AB) particella n. 374, e particella 373 subalterno 2") acquistato in regime di comunione dei beni in data 29/12/2017 con atto di compravendita per Notar repertorio n. Persona_3
5456, raccolta n. 3811 e registrato ad Eboli il 23/01/2018 al n. 464 serie 1T, di cui è proprietario per l'altro 50% , il quale, a sua volta è proprietario di una quota pari ad un terzo di beni Parte_1 immobili siti nel comune di Serre (SA) e nel comune di Postiglione (SA), comune ed indiviso in concorso con la di lui madre ed i suoi due germani;
che i coniugi sono, altresì, proprietari dei seguenti beni mobili registrati: è proprietaria di un'autoveicolo FIAT 500 targata FH879ZZ Parte_2
mentre il sig. è proprietario di un'autoveicolo RENAULT MEGANE targata Parte_1
FL25SMS.
Dall'ultima dichiarazione redditi depositata risulta che la ha percepito per l'anno 2023 un Parte_2 reddito da lavoro dipendente di euro 16.105,42, mentre il per l'anno di imposta 2022 ha Parte_1
conseguito un reddito da lavoro dipendente di euro 36.629,59 (cfr dichiarazione dei redditi in atti).
Tanto premesso, le condizioni concordate, come integrate a seguito dei rilievi effettuati dal Tribunale
- indicate in dispositivo – non essendo in contrasto con norme imperative e risultando conformi agli interessi della prole, possono essere omologate.
Giacché, con il ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto oltre alla pronuncia di separazione anche la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi del 30.10.2024, sostituita da note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c.
e previa acquisizione dell'attestazione di passaggio in giudicato della presente pronuncia - provveda a raccogliere la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e di confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La determinazione delle spese processuali va rinviata alla sentenza che definirà il giudizio.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione consensuale proposta con ricorso congiunto, così provvede:
A. omologa la separazione dei coniugi , nato a Salerno (SA) in [...] Parte_1
11.06.1979 e , nata a [...] il [...], ai seguenti patti e Parte_2
condizioni:
1. i coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge con l'obbligo di comunicare ogni variazione del proprio recapito e delle proprie residenze, impegnandosi vicendevolmente a comunicare, in forma scritta o telematica, anche ogni eventuale variazione di domicilio;
2. i coniugi si impegnano ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni;
3. la casa coniugale, sarà assegnata alla sig.ra di cui peraltro è la esclusiva Parte_2
proprietaria. Il Sig. ha già ritirato dalla abitazione coniugale tutti i propri effetti Parte_1
personali. Rinuncia a qualsiasi diritto presente e futuro su tutti gli altri beni contenuti nella casa coniugale anche se acquistati in costanza di matrimonio;
4. i figli minori IO e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_2
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
5. i figli minori IO e restano collocati prevalentemente presso la dimora materna;
Per_2
6. il padre potrà vedere e tenere con sè i figli e comunque salvo diversi accordi dei genitori, secondo l'orario di lavoro del padre, che dovrà essere comunicato alla madre almeno con una settimana di anticipo, per la necessaria organizzazione, in quanto il sig. è turnista e ha Parte_1
necessità di fissare i giorni in cui può stare con i figli in base ai turni di lavoro allo stesso assegnati;
comunque terrà con sé i figli nei week-end a fine settimana alternati oppure diversamente concordati tra i coniugi sempre in considerazione dei turni lavorativi del dall'uscita Parte_1
della scuola del sabato sino alla domenica sera ore 21:00; nel corso di ciascuna settimana, salvo migliore o diversa organizzazione sia in relazione alle necessità della prole che dei propri turni lavorativi, potrà tenerli con sé almeno tre giorni la settimana, il lunedì, mercoledì e venerdì dall'uscita della scuola sino alle ore 21.00 compatibilmente con gli impegni scolastici dei minori, qualora non potesse esercitare il suo diritto di visita in detti giorni, per via dei turni, lo stesso li recupererà in giorni diversi. Il sig. oltre a garantire la tempestiva comunicazione dei Parte_1
propri turni di lavoro, si impegna ad informare, preventivamente, volta per volta, la sig.ra degli orari di prelievo e successivo rientro dei propri figli, avendo cura e premura di Parte_2
osservarli, anche al fine di consentire alla madre di calendarizzare i propri impegni giornalieri.
Durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé i figli ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori almeno due settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 aprile di ogni anno;
nel giorno del proprio compleanno e della festa del papà; nel giorno del compleanno dei figli, ad anni alterni con la madre, o a pranzo o a cena.
Restano salve diverse modalità concordate di volta in volta tra i coniugi che tengano conto del preminente interesse dei figli ispirandosi a ragioni e regole di buon senso;
7. il sig. , consapevole della necessità di provvedere al mantenimento dei due Parte_1
figli minori si obbliga ed impegna a corrispondere mensilmente, a far data dalla sottoscrizione del presente atto, la somma di €. 550,00 (€ 275,00 per ciascun figlio) entro il giorno 30 (trenta) di ogni mese, mediante accredito su conto corrente intestato alla Sig.ra che Parte_2
provvederà alla sottoscrizione del presente atto a comunicare al La somma verrà Parte_1
rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT al 100% degli indici ISTAT al consumo, con decorrenza dal mese di marzo 2025;
8. dà atto che i coniugi tenuto conto della gestione comune della prole concordano nello stabilire che l'assegno unico universale o qualsiasi altro tipo di prestazione a sostegno della prole per entrambi i figli sia ripartito al 50% tra loro, a tal uopo i coniugi si obbligano a trasmettere immediatamente, alla sottoscrizione del presente atto ogni informazione e documentazione necessaria affinché entrambi possano procedere autonomamente alla presentazione della domanda al competente istituto;
9. quanto alle spese di carattere straordinario - come, ad esempio, consulti e viste specialistiche - esse, concertate e debitamente documentate, verranno successivamente sostenute da entrambi in genitori nella misura del 50%, così come da protocollo di intesa fra il Tribunale di Torre
Annunziata e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, che i separandi dichiarano di conoscere;
10. il patrimonio mobiliare in comunione tra i coniugi è stato diviso al momento della sottoscrizione del predetto atto;
11. dà atto che la signora si obbliga entro e non oltre 100 giorni dall'omologazione Parte_2 da parte del Tribunale di Torre Annunziata al trasferimento del bene immobile di cui alla successiva elencazione, in favore del sig. , dandosi i coniugi reciprocamente Parte_1
atto che l'accordo patrimoniale di cui al presente atto è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare, senza il quale non si sarebbe raggiunto l'accordo nella separazione consensuale. La signora è proprietaria della quota pari al 50% Parte_2
dell'appezzamento di terreno di natura agricola, della superficie catastale di complessivi mq.
9.333 censita nel Catasto Terreni del Comune di Serre al foglio 14, particella 69, 243,372 (Porz
AA, Porz AB) particella n. 374; locale terraneo ad uso deposito, composto da due vani adiacenti con ingresso autonomo, della consistenza catastale di mq.48(quarantotto) e della superficie catastale di mq.44 (quarantaquattro),con annessa corte pertinenziale censita al foglio 14 particella
373 subalterno 2") acquistato in regime di comunione dei beni in data 29/12/2017 con atto di compravendita per Notar repertorio n.5456, raccolta n. 3811 e Persona_3
registrato ad Eboli il 23/01/2018 al n. 464 serie 1T, di cui è proprietario per l'altro 50% il sig. , il tutto previa restituzione, al momento dell'omologazione dell'importo di Parte_1
6000,00 euro, al padre della signora Parte_2
12. i coniugi, infine, prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta d'identità, valida anche per l'espatrio, ciò anche per i figli.
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Gragnano per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 16 parte II, serie A, dei registri di matrimonio del comune di Gragnano dell'anno 2007);
C. dispone, come da separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio e rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio dell'11.03.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Maria Rosaria Barbato