Articolo 50 della Legge 11 luglio 1980, n. 312
Articolo 49Articolo 51
Versione
13 luglio 1980
Art. 50. (Stipendi)

A decorrere dal 1 giugno 1977 ai fini giuridici e dal 1 aprile 1979 agli effetti economici, al personale inquadrato ai sensi del precedente articolo 45 nelle qualifiche funzionali competono i seguenti stipendi annui lordi iniziali:

prima qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lire 1.800.000 seconda qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . lire 2.196.000 terza qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lire 2.556.000 quarta qualifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lire 2.790.000 quinta qualifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lire 3.600.000 sesta qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lire 3.924.000 settima qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . lire 4.500.000 ottava qualifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lire 5.400.000

Al compimento di tre, sei, dieci, quindici e venti anni di servizio senza demerito nella qualifica di appartenenza sono attribuite altre classi di stipendio con un aumento costante del 16 per cento dello stipendio iniziale di livello.
Nel periodo di permanenza in ciascuna classe di stipendio, compresa l'ultima, sono corrisposti aumenti di stipendio in ragione del 2,50 per cento dello stipendio previsto per la classe stessa per ogni biennio di servizio prestato senza demerito. Gli aumenti biennali di stipendio maturati in ciascuna classe sono riassorbibili al conseguimento della classe di stipendio successiva.
Le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali, anche se convenzionali, si conferiscono con decorrenza dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto.
Il servizio prestato nell'anno non viene valutato ai fini della progressione economica e dell'anzianita' richiesta per il passaggio alla qualifica funzionale superiore nei confronti del personale che abbia riportato in quell'anno una delle sanzioni disciplinari di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, nn. 417 e 420 , rispettivamente, agli articoli 94 e 16, superiore alla censura, salvo i maggiori effetti della sanzione irrogata.
Per il personale docente di cui alla tabella C, quadro I, annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13 , convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88 , immesso in ruolo con effetto da data anteriore al 31 maggio 1979, l'anzianita' maturata al 1 giugno 1979 e' aumentata di un anno agli effetti della progressione di carriera.
Lo stipendio di cui al presente titolo e' onnicomprensivo, salva l'attribuzione dell'indennita' integrativa speciale, della 13ª mensilita' e, ove spettanti, delle quote di aggiunta di famiglia, del compenso per lavoro straordinario, del trattamento di missione, delle indennita' e degli assegni per il servizio all'estero, dei compensi per partecipazione a commissioni di esame nelle scuole elementari, secondarie e artistiche, dell'indennita' di rischio, del compenso per prestazioni di lavoro in orario notturno e festivo, dell'assegno di sede, del compenso previsto per i direttori didattici dall' articolo 28 della legge 15 novembre 1973, n. 734 , di eventuali assegni personali non pensionabili e di ogni altra indennita' prevista da norme speciali.
Entrata in vigore il 13 luglio 1980
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