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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/11/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 525/2024
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- sezione lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
Gaetano CAMPO Presidente
Paolo TALAMO Consigliere
Silvia BURELLI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso in appello da
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Foscolo n. 16 int. 8 Cod. fis. , rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1 Parte_2
(C.F. ) giusta mandato in atti e con domicilio eletto presso lo studio
[...] C.F._2
dello stesso in Padova, Via Berchet n. 11, il quale ha indicato, ai sensi dell'art. 37 comma 3 bis del
D.l. 6 luglio 2011 n. 98, il proprio numero di fax (0498754975) ed il proprio indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
Parte appellante contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Bologna, Controparte_1
Via Masini n. 12/14, P.IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. Federico Ferran, C.F. P.IVA_1
, del Foro di Padova, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata presso C.F._3
lo studio del medesimo in Padova, Via Martiri della Libertà n. 9, il quale ha dichiarato di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cui agli artt. 133 comma 2, 134 comma 2 e 176, comma 2 c.p.c.
1 all'indirizzo di pec Email_2
Parte appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 296/2024 del Tribunale di PADOVA – sezione lavoro
IN PUNTO: licenziamento per giusta causa
Conclusioni:
Per parte appellante:
“In principalità e di merito: accertato e dichiarato che il licenziamento irrogato al lavoratore Parte_1
in data 30/04/2020 risulta essere illegittimo per le motivazioni dedotte in narrativa e in ricorso
[...]
introduttivo il giudizio di primo grado,
CONDANNARSI
a corrispondere al sig. una indennità commisurata tra un minimo Controparte_1 Parte_1
di 6 ed un massimo di 36 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR tenuto conto
che il lavoratore aveva una anzianità di servizio di 5 anni nell'appalto, che la società convenuta ha
circa 200 addetti, del volume di affari della società convenuta, e che le parti sociali in relazione
all'inadempimento contrattuale posto in essere dal lavoratore prevede una sanzione conservativa
peraltro di modesto valore.
In via subordinata;
accertato e dichiarato che il sig. in data 30/04/2020 è stato oggetto Parte_1
di un licenziamento disciplinare da parte dell'azienda la quale ultima ha posto in essere CP_1
detto provvedimento in totale violazione delle norme di legge (art. 7 L. 300/70) e contrattuali (art. 46
del C.C.N.L.) e che pertanto detto licenziamento deve ritenersi ingiustificato
CONDANNARSI
a corrispondere all'appellante una indennità corrispondente ad un minimo di 2 ed Controparte_1
un massimo di 12 mensilità della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR secondo quanto risulterà
di giustizia, in applicazione dei criteri i cui all'art. 8 della L. 604/1966.
Sempre in via principale: accertato e dichiarato che il lavoratore non doveva rispondere di eventuali
ammanchi delle somme consegnategli non essendogli riconosciuta alcuna indennità ex art. 24 CCNL
e comunque non essendo stato contrattualmente convenuta tale mansione con obbligo di rispondere
delle somme
2 CONDANNARSI
La società convenuta a corrispondere al sig. la somma di € 701,10 indebitamente Pt_1
trattenuta con la busta paga del mese di febbraio 2020.
Sempre in via principale ulteriore: in ogni caso condannarsi la società convenuta a riconoscere al
lavoratore l'indennità sostitutiva del preavviso contrattuale nella misura di € 619,70.
Con vittoria di spese e compensi di causa e di primo grado del giudizio di cui il sottoscritto
procuratore si dichiara antistatario, chiedendone la distrazione a suo favore con la maggiorazione
del 30% per il presente giudizio essendo stato redatto il presente ricorso con i collegamenti
ipertestuali ai sensi del D.M. Giustizia 37/2018.”
Per parte appellata:
“- in via principale, nel merito: accertati i fatti e le circostanze esposti/e in narrativa e ferme le
eccezioni ivi formulate - nonché fermo l'integrale richiamo alle argomentazioni, alle conclusioni svolte
e alle eccezioni dedotte nel giudizio di primo grado, da intendersi qui tutte richiamate – Voglia
rigettare l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Padova - Sezione Lavoro n.
296/2024, pubblicata in data 23.04.2024 nel procedimento rubricato al n. 2211/2020 R.G.Lav., e per
l'effetto confermare la legittimità del licenziamento intimato al sig. e rigettarsi tutte le Parte_1
sue domande in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in premesssa.
Confermarsi, pertanto, l'appellata sentenza e condannare l'appellante al pagamento delle spese e
dei compensi di causa.”
Svolgimento del processo
1. Con la sopra indicata sentenza il primo giudice ha rigettato le domande del sig. , Pt_1
volte ad accertare l'illegittimità del licenziamento intimato da Ha, altresì, Controparte_1
condannato il lavoratore alla rifusione delle spese di lite.
1.1. Il sig. dal 1°.1.2019 è stato dipendente della soc. con contratto Pt_1 CP_1
a tempo indeterminato, mansioni di autista e inquadramento, da ultimo, nel 3° livello del CCNL
Imprese Multiservizi.
Con lettera del 5.3.2020 la società contestava al lavoratore che nel giorno antecedente non aveva “consegnato 701,10 € di contrassegni in contanti incassati durante la giornata (come Lei
3 stesso ha dichiarato in PDA) e nemmeno il PDA in dotazione” e aveva lasciato il furgone “incustodito
con le chiavi inserite nel blocchetto e i finestrini abbassati”.
Nella busta paga successivamente emessa, relativa al mese di febbraio 2020, il datore di lavoro applicava al la trattenuta pari all'importo di € 701,10 a titolo di “Addebito Pt_1
Contrassegni”.
Con ulteriore lettera del 5.3.2020 la società contestava al lavoratore l'“assenza ingiustificata
dal lavoro nella giornata di oggi”.
Il lavoratore, con lettera del 12.3.2020, chiedeva di essere sentito per fornire le proprie giustificazioni e in data 13.3.2020 restituiva il dispositivo PDA.
Il lavoratore ha allegato che, in considerazione delle restrizioni per la pandemia Covid19, egli ha fornito al datore di lavoro le proprie giustificazioni a mezzo telefonata del 31.3.2020, ribadendo di aver smarrito la somma ricevuta dai clienti e di aver provveduto a comunicare la circostanza al suo rientro in magazzino e di non essersi presentato al lavoro il giorno successivo a causa di uno stato di frustrazione e di vergogna per l'accaduto.
Con lettera del 20.4.2020 la società comunicava al lavoratore di avere constatato danni al veicolo assegnato in uso esclusivo al lavoratore medesimo e gli contestava “l'inosservanza del
dovere di diligenza, ai sensi dell'art. 2104 c.c. per aver negligentemente trattato il mezzo affidatole
per non aver segnalato tempestivamente eventuali anomalie e danni”.
Con lettera del 30.4.2020 la società intimava al lavoratore il licenziamento per giusta causa senza preavviso, facendo riferimento alle “contestazioni disciplinari da Lei ricevute in data
05.03.2020”.
Il sig. , ritenendo illegittimo il licenziamento, ha instaurato la presente causa. Pt_1
1.2. Il primo giudice ha rigettato le domande del sig. . Pt_1
Ha, innanzitutto, ritenuto che non si configura l'effetto sostanziale dell'accoglimento delle giustificazioni del lavoratore previsto dall'articolo 46 CCNL a seguito della mancata adozione del provvedimento disciplinare nel termine di 15 giorni dalle giustificazioni medesime, in quanto, nel caso di specie, non è possibile ritenere accertato che siano state rassegnate giustificazioni efficaci ai sensi della predetta norma: in particolare, è pacifico che il 31 Marzo 2020 il lavoratore ha contattato
4 telefonicamente l'azienda, ma non è provato l'esatto contenuto delle giustificazioni verbalmente rese.
Inoltre, il primo giudice non ha ritenuto tardivo licenziamento, in quanto il lasso temporale intercorso tra la data delle giustificazioni, 31 Marzo 2020, e la data del licenziamento, 30 Aprile 2020,
non è di entità tale da integrare una violazione procedurale.
Nel merito, il giudice ha ritenuto i fatti (sostanzialmente non contestati nella loro materialità)
tali da giustificare il licenziamento per giusta causa. Ha rilevato che il provvedimento espulsivo è
fondato sulle due contestazioni disciplinari del 5 Marzo 2020 (per i seguenti fatti: - omessa consegna di euro 701,10; - omessa consegna del PDA in dotazione;
- omessa risposta alla chiamata telefonica del responsabile;
- allontanamento con il furgone aziendale, restituito solo la mattina successiva ma abbandonato, incustodito, nei pressi del magazzino sulla pubblica via, con le chiavi inserite nel blocchetto e i finestrini abbassati;
- assenza ingiustificata dal lavoro nella giornata del 5 Marzo 2020)
e non, altresì, sull'ulteriore contestazione disciplinare del 20 Aprile 2020 (danneggiamento del furgone in dotazione).
Nondimeno, il primo giudice ha ritenuto che le condotte contestate in data 5 marzo 2020,
ancorché di entità tale da giustificare l'irrogazione del licenziamento con preavviso se individualmente considerate, in quanto assimilabili alla previsione del CCNL che contempla il danneggiamento di beni aziendali (per cui si prevede il licenziamento con preavviso), considerate nel loro insieme sono tali da ritenere proporzionata la sanzione del licenziamento senza preavviso.
Ha disposto sulle spese di lite secondo soccombenza.
2. Per la riforma della sentenza ha proposto appello il sig. sulla base di tre Pt_1
motivi.
2.1. Con il primo motivo di appello il lavoratore ha impugnato la sentenza per erronea applicazione dell'art. 46 CCNL in relazione alle tempistiche di irrogazione della sanzione disciplinare rispetto alle giustificazioni fornite dal dipendente.
L'appellante ha sostenuto che, ai sensi dell'art. 46 CCNL, il lavoratore deve solo dimostrare di aver fornito le giustificazioni e non la loro qualità o il loro contenuto ai fini dell'accoglimento tacito delle stesse per effetto della mancata irrogazione del provvedimento disciplinare nei successivi 15
5 giorni. Nel caso di specie, il lavoratore si è giustificato telefonicamente con l'assistenza dell'organizzazione sindacale il 31 Marzo 2020 e nel successivo termine di 15 giorni non è stato emesso alcun provvedimento disciplinare, con conseguente decadenza del datore di lavoro dall'esercizio del potere disciplinare.
2.2. Con il secondo motivo di appello il lavoratore ha impugnato la sentenza per errata valutazione della gravità dei fatti posti a fondamento del licenziamento.
L'appellante afferma che i fatti del 5.3.2020 non sono tali da giustificare il licenziamento, in quanto non si configura alcuna indebita appropriazione di somme di denaro del datore di lavoro,
posto che il datore di lavoro ha immediatamente trattenuto l'importo dalla busta paga di Febbraio
2020 e l'unica colpa del lavoratore è quella di aver smarrito tali somme in un contesto in cui non gli veniva riconosciuta nemmeno l'indennità di maneggio denaro. L'assenza ingiustificata del giorno successivo era motivata dalla vergogna provata a seguito di tale smarrimento. In ogni caso egli,
consapevole che il furgone serviva all'azienda, lo ha messo a disposizione della medesima,
lasciandolo nei pressi del magazzino con le chiavi che necessariamente dovevano essere lasciate all'interno dell'abitacolo per permetterne l'utilizzo da parte dei colleghi.
2.3. Con il terzo motivo di appello il lavoratore ha impugnato la sentenza sostenendo che,
anche laddove si ritenesse corretta la sanzione espulsiva, sarebbe dovuta l'indennità sostitutiva del preavviso, configurandosi una ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo e non una ipotesi di licenziamento per giusta causa.
3. Si è costituita la soc. contestando l'appello e chiedendone il rigetto. CP_1
Afferma la correttezza della sentenza impugnata, che ha escluso la decadenza dal potere disciplinare, ha accertato la sussistenza dei fatti addebitati e la loro rilevanza disciplinare in termini di giusta causa di licenziamento.
In particolare, in ordine al primo motivo di appello, la società ha sostenuto che il lavoratore non ha provato il contenuto delle giustificazioni rese e in ogni caso non ha rispettato il termine di 5
Parte giorni previsti dall'articolo 46 per comunicare che intendeva avvalersi dell'assistenza sindacale.
Sicchè non si configura alcuna fictio di accettazione delle giustificazioni. In ogni caso, la vicenda va inquadrata alla luce della particolare situazione pandemica, nell'ambito della quale il lavoratore non
6 ha subito alcun danno dall'eventuale ritardo e, anzi, nel periodo in cui è rimasto in forza all'azienda ha goduto della cassa integrazione guadagni.
In ordine al secondo motivo di appello, la società ha sostenuto che sussiste la gravità dei fatti posti a fondamento del licenziamento che sono provati nella loro materialità, discutendosi solo della loro rilevanza disciplinare.
In ordine al terzo motivo, la società ha ribadito che i fatti sono di gravità tale da giustificare il licenziamento senza preavviso.
4. All'udienza del 23.10.2025 la causa è stata discussa e, all'esito della camera di consiglio,
è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello deve essere rigettato per le seguenti dirimenti ragioni che assorbono ogni ulteriore questione.
6. Risulta, innanzitutto, infondato il primo motivo di appello.
Il Collegio ritiene che, nel caso di specie, non si configura la c.d. “fictio accepti” di cui all'art. 46 CCNL.
Ed invero, come eccepito dal datore di lavoro, a fronte delle contestazioni disciplinari del
5.3.2020, il lavoratore non ha reso le giustificazioni/non ha chiesto di renderle con il sindacato nel termine di 5 giorni dalle contestazioni disciplinari medesime, come richiesto dal citato art. 46,
circostanza pacifica.
In particolare, nel caso di specie, il lavoratore, solo il 12 marzo 2020 (oltre il termine dei 5 gg previsto dall'art. 46 cit.), ha chiesto di difendersi con il sindacato e l'audizione telefonica – in relazione alla quale è contestato che si configurino “giustificazioni” - è avvenuta il 30 marzo 2020.
In altri termini, la fattispecie delineata dalle parti sociali a fronte della quale si configura, a carico del datore di lavoro e in favore del lavoratore, la c.d. “fictio accepti” delle giustificazioni rese dal lavoratore, con conseguente decadenza del datore dall'esercizio del potere disciplinare,
prevede, già sul piano letterale, che il lavoratore renda/chieda di rendere le giustificazioni nel termine di 5 giorni dalla ricezione della contestazione disciplinare.
Inoltre, sul piano letterale, la predetta conclusione è rinforzata dall'impiego, nel comma 4
7 dell'art. 46, dell'aggettivo “tali” per indicare le giustificazioni del lavoratore rese entro il termine di 5
giorni di cui al precedente comma 3 (o, secondo una lettura complessiva della disposizione – v. infra
–, la richiesta di renderle con l'assistenza del sindacato).
A ciò si aggiunga, sul piano sistematico e della ratio della previsione, che trattasi di disposizione ispirata ad evidenti esigenze di certezza nei rapporti giuridici, sicchè la sua operatività
è legata a scansioni temporali ben definite: - il momento in cui la contestazione disciplinare viene intimata determina, per il lavoratore, l'onere di rispettare il termine dei successivi 5 giorni per rendere le giustificazioni o chiedere di renderle con l'assistenza del sindacato;
dalla scadenza dei predetti 5
giorni (o dal momento in cui, secondo una lettura complessiva della disposizione, previa richiesta nei 5 giorni, sono state rese le giustificazioni con l'assistenza del sindacato), scatta per il datore il termine di 15 giorni per l'adozione del provvedimento disciplinare, in difetto del quale le giustificazioni si intendono accettate.
Del resto, sarebbe del tutto irragionevole congegnare, al fine di assicurare certezza nei rapporti giuridici, un meccanismo procedimentale per scansioni temporali successive, ma interpretare tale disposizione senza prevedere un momento “certo” da cui far decorrere, per il datore,
il termine di 15 giorni che comporta la c.d. fictio accepti.
Sicchè, nel caso di specie, in cui comunque il datore di lavoro ha consentito l'audizione del lavoratore con l'assistenza del sindacato ancorchè la relativa richiesta non fosse pervenuta nel termine di 5 giorni, non opera a carico del datore la fictio accepti di cui all'art. 46.
Un tanto assorbe la questione relativa all'effettivo contenuto dell'audizione telefonica del
31.3.2020.
Del resto, il generale principio di immediatezza non risulta violato a fronte dell'adozione del provvedimento disciplinare in data 30 aprile 2020, rispetto all'audizione telefonica del lavoratore del
31 marzo 2020, tenuto conto della necessità di assicurare al datore un ragionevole spatium
deliberandi.
7. Risultano infondati anche il secondo e il terzo motivo di appello che sono suscettibili di essere congiuntamente esaminati, in quanto connessi e relativi alla sussistenza della giusta causa di licenziamento.
8 Ed invero, i fatti contestati sono pacifici nella loro materialità. Il contrasto tra le parti attiene solo alla valutazione della loro rilevanza disciplinare.
Ritiene questo Collegio che i fatti, in particolare se unitariamente apprezzati, sono di gravità
tale da recidere immediatamente il legame fiduciario, non consentendo la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto di lavoro.
Il lavoratore non ha consegnato al datore di lavoro, al termine del turno, né il dispositivo PDA
in dotazione, nè l'importo di euro 701,10 incassato durante il turno. Trattasi di comportamento che viola i doveri di diligenza e fedeltà - a nulla rilevando che l'importo sia stato recuperato dal datore attraverso la trattenuta in busta paga e che il dispositivo sia stato restituito, peraltro 8 giorni dopo -
in quanto comportamento idoneo a scuotere la fiducia nella correttezza della condotta futura del lavoratore che ha addotto giustificazioni del tutto parziali generiche sul punto (smarrimento della somma di denaro). Né la condotta inadempiente del lavoratore è giustificata dalla mancata erogazione dell'indennità di maneggio denaro.
La descritta condotta, già di per sé grave, va valutata unitamente alle ulteriori commesse in un ridottissimo arco temporale (4/5 marzo):- il fatto che il lavoratore si è reso irreperibile al datore di lavoro, non rispondendo alla telefonata del suo responsabile, cagionando, secondo l'id quod
plerumque accidit, disfunzionalità nell'organizzazione aziendale;
- l'assenza ingiustificata del giorno
5 marzo, a fronte della quale il lavoratore si è limitato ad addurre un generico stato di “vergogna”
per l'accaduto (l'ammanco), situazione che, in ogni caso, non è idonea ad elidere la rilevanza disciplinare dell'assenza ingiustificata dal lavoro;
- l'abbandono del camion in dotazione fuori dai locali aziendali, incustodito, con le chiavi inserite nel cruscotto e i finestrini abbassati, sottraendolo all'immediata disponibilità dell'organizzazione aziendale (il camion è stato messo a disposizione all'alba del 5 marzo, giorno successivo all'ammanco) ed esponendolo al rischio di furto/danneggiamento.
Si tratta di plurimi inadempimenti, gravi, concentrati nel tempo e connotati da spiccata idoneità a ledere l'organizzazione del lavoro e il patrimonio aziendale e suscettibili, pertanto, di integrare la giusta causa di licenziamento.
8. Per tutto quanto precede, l'appello deve essere rigettato.
9 9. Quanto alle spese di lite del presente grado, in applicazione del principio della soccombenza, esse devono essere poste a carico di parte appellante.
Sicché parte appellante deve essere condannata alla rifusione in favore della parte appellata delle spese di lite del grado, nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/14 e ss. mod., in un importo pari ai medi dello scaglione di riferimento per valore della causa, oltre a rimborso spese forfetario, IVA e CPA come per legge.
10. Considerato che l'appello è stato rigettato ed è stato depositato dopo il 31.01.2013 – data di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (cfr. art. 1 comma 17 l. 228/2012), che ha integrato l'art. 13 DPR 115/2002 – deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in capo alla parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna parte appellante alla refusione in favore di parte appellata delle spese di lite del grado che liquida in euro 6.946,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali in capo a parte appellante per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 quater dello stesso art. 13.
Venezia, il giorno 23.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Silvia Burelli Gaetano Campo
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