Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/06/2025, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2566/2025
REPUBBLICA ITALINA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2566/2025 promossa con ricorso congiunto in data 11.4.2025 da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente ad MA Parte_1 C.F._1
AT (MB) in Via San Giovanni Bosco n. 2, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Anna D'Argenio che lo rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. ) nata a [...] - Cimislia (Moldavia) il 9.2.1992 Parte_2 C.F._2
e residente a[...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Anna D'Argenio che la rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Dichiarare la separazione consensuale dei signori ed , i quali hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Cologno Monzese (MI), con atto trascritto presso il registro dello stato civile di detto comune al n. 15, Parte I, Serie A dell'anno 2014, alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO DEI MINORI
2) I ricorrenti concordano che l'interesse dei figli, e è la regolare ed equilibrata Per_1 Per_2 frequentazione di entrambi i genitori e che le condizioni sotto esposte sono volte a consentire la massima frequentazione del genitore non convivente, mantenendo la priorità di garantire a Per_1
e sicurezza e stabilità. Per_2
3) I figli minori e saranno affidati, con affidamento condiviso, al padre e alla madre, Per_1 Per_2 con collocamento prevalente presso quest'ultima.
Le decisioni di maggior interesse per la vita di e (istruzione, educazione, salute, sport, Per_1 Per_2 tempo libero) saranno quindi assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni dei figli.
I genitori concordano, invece, per l'esercizio disgiunto della potestà genitoriale con riferimento alle decisioni di ordinaria amministrazione, che potranno quindi essere assunte di volta in volta dal genitore che ha i figli con sé.
I genitori si impegnano a fornirsi reciprocamente con completezza e sollecitudine tutte le informazioni relative all'attività scolastica di e (a titolo meramente esemplificativo: Per_1 Per_2 ricevimenti insegnanti, consegna risultati scolastici, votazioni), all'attività extrascolastica (sport, attività artistica o comunque formativa), alla salute, impegnandosi comunque autonomamente al reperimento delle informazioni.
Entrambi i genitori si impegnano a seguire i figli nello studio durante tutti i periodi in cui hanno i figli con sé e a coordinarsi tra di loro per assicurare la massima continuità delle attività educative e formative.
MOMENTI DI INCONTRO PADRE/FIGLI
4) Il padre, SI , potrà vedere e tenere con sé e salvo diversi e Parte_1 Per_1 Per_2 migliori accordi con la madre:
a. a week-end alternati: dal venerdì alle ore 16:30, allorquando il padre preleverà i figli da scuola e li terrà con sé con pernottamento presso l'abitazione paterna, sino alla domenica sera, ore 21:00 con accompagnamento presso la casa materna;
b. due giorni infrasettimanali nella settimana in cui il week-end è di competenza materna: concordati nel mercoledì e giovedì, dalle ore 16.30 allorquando il padre preleverà e da scuola Per_1 Per_2 sino alle ore 21:00 con accompagnamento presso la casa materna;
c. vacanze estive: e trascorreranno tre settimane anche non consecutive – da Per_1 Per_2 concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno - con ciascun genitore nel periodo di chiusura estiva delle scuole. Sarà cura di ogni genitore comunicare all'altro gli indirizzi di riferimento della dimora estiva presso la quale i minori trascorreranno la villeggiatura.
d. vacanze scolastiche natalizie: periodo alternato tra i genitori dal 23 al 30 dicembre mattina e dal 30 dicembre pomeriggio al 6 gennaio, salvo diversi e migliori accordi tra i genitori. Le parti per tradizione familiare convengono di alternare di anno in anno anche il giorno della Vigilia di Natale,
24 dicembre, con il giorno di Natale, 25 dicembre.
e. con riferimento al periodo di vacanze pasquali (coincidenti con la sospensione dell'attività scolastica): queste saranno trascorse con i genitori ad anni alterni;
f. quanto ai ponti, la gestione sarà sempre su base alternata. E così, il primo ponte festivo verrà trascorso dal genitore che avrà con sé per quel periodo i figli minori durante il fine settimana. Da tale data (per i ponti) inizierà così l'alternanza;
g. il signor si obbliga ad accompagnare i minori presso la madre terminati i suoi momenti di Pt_1 incontro.
5) Le Parti si danno sin d'ora reciproco assenso al rilascio/rinnovo del passaporto e/o dei documenti validi per l'espatrio, per sé e per i minori.
CASA CONIUGALE 6) le parti sono comproprietarie in misura del 50% ciascuna della casa familiare, sita in MA
AT (MB), via San Giovanni Bosco n. 2, e precisamente: villetta formata da un piano terra ad uso cantina e da un piano composto da ingresso, soggiorno con balcone, tinello con cucinotto e balcone, disimpegno, due camere e bagno con annessa circostante area pertinenziale ad uso giardino, distinta in Catasto Fabbricati come segue:
- Foglio25, mappale 162, sub. 2, via San Giovanni Bosco n. 2, piano T-1, categoria A/7, classe 4, vani 6,5, superficie catastale mq. 168, P.T-1, rendita catastale € 671,39, classamento e rendita proposti (D.M. 701/94);
I confini in un sol corpo della villetta e giardino da nord in senso orario: proprietà ai mappali 80,
104, via San Giovanni Bosco, mappali 258, 100, 101.
Tale bene è pervenuto alle parti a mezzo atto di compravendita del 12.02.20 n. 62330 di Rep. e n.
12454 di Racc. a ministero Notaio di Milano registrato a Milano 4 il 21.02.20 al n. Persona_3 14027 Serie 1T e trascritto presso l'Ufficio del Territorio di Milano 2 il 21.02.20 ai n. 22501 R.G. e n. 13300 R.P. (doc. n. 2 ATTO DI COMPRAVENDITA).
In relazione a tale bene che costituisce nel suo complesso l'abitazione familiare con accessori e pertinenze, le parti, nell'ambito del riassetto patrimoniale della famiglia assumono la seguente determinazione patrimoniale:
, nata a [...] - Cimislia (Moldavia) il 09.02.92 (C.F.: ), Parte_2 C.F._2 attribuisce e quindi trasferisce a , nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), che accetta ed acquista la quota del 50% di comproprietà pro indiviso del C.F._1 bene immobile di cui sopra. Quanto forma oggetto della cessione viene acquistato a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con le accessioni, pertinenze, diritti e con le servitù che le competono. La parte cedente garantisce la piena proprietà e libera disponibilità di quanto ceduto nonché la inesistenza di pegni, privilegi e trascrizioni pregiudizievoli ed ipoteche. Le spese notarili relative al rogito dell'immobile de quibus sono a carico del sig. ; Parte_1
7) l'immobile di cui sopra è gravato da: mutuo stipulato in data 12.02.2020 con “Atto di accettazione di proposta contrattuale di mutuo e di ipoteca” a ministero del Notaio di Milano - n. 62331 di Rep. e n. 12455 Racc. con Persona_3 la “Banca BPER BANCA SPA.”, mutuo che il sig. si obbliga a trasferire a proprio Parte_1 esclusivo nome tenendo sollevata la sig.ra da ogni obbligo solidale assunto con il detto Parte_2 istituto di credito e, comunque, manlevandola da ogni e qualsiasi richiesta di pagamento correlata a tale “Contratto di Mutuo” (doc. 3 CONTRATTO DI MUTUO);
8) il trasferimento della quota di comproprietà, pari ad ½ (un mezzo), sulla unità immobiliare succitata viene effettuato ed accettato dietro il corrispettivo di € 275.000,00 (duecentosettantacinquemila/00), (di cui € 45.000,00 quali accollo del mutuo cointestato) rientrando nella regolamentazione e definizione di ogni pregresso rapporto patrimoniale esistente tra le parti all'atto del presente ricorso;
9) gli accordi patrimoniali di cui ai punti n. 6, 7, 8 sono elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare;
10) le parti dichiarano che per le attribuzioni patrimoniali di cui sopra non si sono avvalse di agenzie di intermediazioni e di non avere sostenuto alcun esborso a tale titolo;
11) le parti concordano che la sig.ra lasci la casa familiare a seguito del rogito che la stessa Pt_2 andrà a stipulare per l'acquisto della sua nuova abitazione;
12) la sig.ra dopo il rogito relativo alla sua nuova abitazione asporterà dalla casa familiare Pt_2 tutti i suoi effetti personali nonché quelli relativi ai figli minori;
- le parti concordano inoltre che la sig.ra asporti dalla casa familiare i seguenti arredi: cucina Pt_2 con elettrodomestici, divano e materasso matrimoniale;
- tutti gli altri arredi della casa familiare resteranno nella disponibilità del sig. . Pt_1
13) la sig.ra a seguito dell'accollo del da parte del sig. provvederà a togliere il Pt_2 Pt_3 Pt_1 proprio nominativo e la propria firma dal c/c comune di BPER BANCA n. ; P.IVA_1
MANTENIMENTO DEI FIGLI
14) Il signor contribuirà - con decorrenza dal mese di marzo 2025 al mantenimento ordinario Pt_1 dei figli e versando alla madre l'importo complessivo di € 1.400,00 mensili (€ 700,00 Per_1 Per_2 per ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente dal mese di marzo 2026 secondo l'indice ISTAT costo vita considerando come indice base quello relativo al mese di marzo 2025, entro il giorno 20 di ogni mese, mediante bonifico bancario a favore della madre al seguente codice Iban:
LT553250013846279017.
15) Le Parti contribuiranno alle spese straordinarie, nella misura del 50% ciascuno, sostenute nell'interesse di e secondo le linee guida del Protocollo adottato dal Tribunale di Per_1 Per_2
Monza. A tal proposito, le parti dichiarano di avere preso visione del suddetto protocollo che firmano per accettazione ed allegano al presente atto (doc. n. 5 PROTOCOLLO SPESE STRAORDINARIE
). Pt_4
16) L'Assegno Unico Universale sarà percepito in misura del 50% ciascuno così come stabilito per legge in virtù dell'affidamento condiviso dei figli minori.
SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE DELLE PARTI
CON RIFERIMENTO AL SIGNOR VI CO
17) Il SI dichiara di essere un libero professionista in ambito assicurativo e che il suo Pt_1 reddito netto negli ultimi tre anni è stato pari a:
€ 46.486,00 nell'anno 2021
€ 41.780,00 nell'anno 2022
€ 36.348,00 nell'anno 2023
18) Il suo patrimonio è così formato:
saldo rapporti bancari e finanziari ultimi 3 anni: € 1.609,00 nell'anno 2022; € 7.850,00 nell'anno 2023; € 137.050,00 nell'anno 2024;
diritti reali su beni immobili: è proprietario al 50% con la SIa dell'immobile Parte_2 adibito a casa familiare sito in MA AT (MB), Via San Giovanni Bosco n. 2.
Diritti reali su beni mobili registrati: è proprietario esclusiva dell'autovettura modello Lexus NX300h targata GG223LP.
CON RIFERIMENTO ALLA SIGNORA NA JU
19) la signora dichiara di essere una libera professionista ed esercita la professione Pt_2 dell'interprete,
20) il suo reddito netto negli ultimi tre anni è stato pari a:
€ 19.471,00 nell'anno 2021
€ 44.478,00 nell'anno 2022
€ 37.797,00 nell'anno 2023
21) il suo patrimonio è così formato: Saldo rapporti bancari e finanziari degli ultimi 3 anni: € 1.609,00 nell'anno 2022; € 7.850,00 nell'anno 2023; € 9.050,00 nell'anno 2024.
Diritti reali su beni immobili: è proprietaria al 50% con il SI dell'immobile Parte_1 adibito a casa familiare sito in MA AT (MB), Via San Giovanni Bosco n. 2.
Diritti reali su beni mobili registrati: è proprietaria esclusiva dell'autovettura modello Audi a1 targata FY219BA
ONERI A CARICO DELLE PARTI
CON RIFERIMENTO AL SIGNOR VI CO
BENI PERSONALI E DISPOSIZIONI GENERALI
24) I conti correnti rispettivamente intestati rimarranno nella disponibilità di ciascun coniuge.
25) I ricorrenti danno atto di aver provveduto a regolare tra loro ogni residua altra questione di carattere patrimoniale.
26) Le Parti si dichiarano entrambe economicamente indipendenti e di nulla avere a pretendere reciprocamente l'una dall'altra per ogni e qualsivoglia ragione non espressamente elencata nei punti che precedono.
27) Le condizioni di cui al presente ricorso saranno applicate a decorrere dal mese di marzo 2025”.
MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di separazione è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che le parti hanno contratto matrimonio in Cologno Monzese in data 9.5.2014 e hanno confermato la volontà di non riprendere la convivenza coniugale con atto trasmesso il 15.5.2025 per l'udienza del giorno 11.6.2025 in trattazione scritta.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Seguono gli adempimenti di legge. II. Le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti all'interesse dei figli minori e per la restante parte relative a diritti disponibili. III. Le spese del presente giudizio possono essere compensate tra le parti visto l'esito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. pronuncia la separazione tra e;
Parte_1 Parte_2
II. omologa le condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
III. dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cologno Monzese per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
IV. dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 12 giugno 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi