Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 21/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. Trib. n. 367/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del dott. Francesco BONGIOANNI, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del giorno 21/01/2025 celebrata ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c., ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, nato a [...] il [...] e ivi residente in [...] n° 28 (cod. fiscale n. , rappresentato e difeso dall'avv. Rosaria C.F._1
Angela Impaglione (CF , con domicilio digitale eletto presso C.F._2 l'indirizzo PEC Email_1
- ricorrente -
CONTRO (CF ), in persona del legale rappresentante pro tempore, che agisce CP_1 P.IVA_1 in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti
[...]
, rappresentato e difeso dagli avv. ti Stefano Dolce (CF CP_2
) e Russo Carmelo (CF , con domicilio C.F._3 C.F._4 E digitale presso gli indirizzi PEC e Email_2
t; Email_4
- resistente -
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 cpc.
CONCLUSIONI: come in atti
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 445 co.
6-bis cpc depositato in data 16/03/2024, il sig.
ha proposto opposizione contro la consulenza espletata in sede di Parte_1
ATP che non l'ha riconosciuto portatrice di disabilità grave né in possesso dei requisiti sanitari per accedere all'indennità di accompagnamento.
Il ricorrente ha censurato la correttezza dell'indagine peritale.
Le critiche sono state veicolate attraverso la relazione del consulente di parte, dott.ssa , la quale ha osservato: <e soprattutto dall lettura persona_1 della documentazione medica relativa alla molteplicit delle patologie sofferte dal sig. che si evince chiaramente come la compromissione condizioni pt_1 generali in particolare per quanto riguarda l deambulatoria abbiano causato una grave alterazione dell globale dello stesso gi da molto tempo tanto il periziato nel era stato riconosciuto soggetto con handicap e diritto all di accompagnamento allora le sue lungi migliorate sono andate incontro ad ulteriore progressione senso peggiorativo trattandosi croniche non passibili guarigione.>1 La storia clinica del periziato è estremamente travagliata e caratterizzata da una severa forma di cardiopatia ischemica tanto da essere stato sottoposto a numerosi e ripetuti interventi di rivascolarizzazione coronarica, cui si sono aggiunti la severa disabilità respiratoria, poiché il sig. è affetto da insufficienza respiratoria Pt_1 altrettanto severa forma di compromissione dell'apparato osteoarticolare che ha determinato un grave deficit dell'autonomia deambulatoria. Innanzitutto, un'attenta rilevazione della tempistica delle visite specialistiche alle quali il periziato si è sottoposto, permette di evincere con estrema chiarezza che già nel gennaio 2023, ricovero presso U.O. di Cardiologia di Forlì, i sanitari rilevavano: “riferita dispnea dolore precordiale per sforzi fisici lievi, associata a sudorazione profusa.
[…] Un'attenta rilevazione della tempistica delle visite specialistiche alle quali il periziato si è sottoposto, permette di evincere con estrema chiarezza che già nel gennaio 2023, ricovero presso U.O. di Cardiologia di Forlì, i sanitari rilevavano:
“riferita dispnea dolore precordiale per sforzi fisici lievi, associata a sudorazione profusa”. Veniva ricoverato e ad un controllo successivo post dimissione, gli stessi specialisti, in data 08.05.23, riportavano: “Angina da sforzo in cardiopatia ischemica post infartuale, sottoposta a plurime rivascolarizzazioni percutanee ed intervento di by pass aorto-coronarico. Efficace angioplastica coronarica di ramo circonflesso e tronco comune. Diabete, ipercolesterolemia. Anemia sideropenica. Riferisce da un mese ripresa di angor da sforzo anche lieve e talvolta a riposo associato a dispnea… Ha sospeso cerotto di nitrati per ipotensione. Già provato Ranexa senza risultati su angina”. Ancora nell'ottobre 2023, lo specialista cardiologo riportava in carico al periziato: “…Ripresa di angina da sforzo. BPCO in O2tp, OSAS in CPAP”. Ed infine a dicembre 2023, sempre lo specialista cardiologo: “Paziente con cardiopatia ischemica cronica, rivascolarizzata con BAC x 3 e successive plurime
PTCA. Ipertensione arteriosa. Precario il compenso emodinamico. Riferisce dispnea ed astenia per sforzi lievi. Sovraccarico ventricolare sinistro. Insufficienza cardiaca III classe NYHA”. Ad aggravare la perdita di autonomia anche nello svolgimento delle più semplici attività quotidiane, per la grave patologia cardiorespiratoria, si aggiunge anche la compromissione motoria, poiché il Sig. è affetto da spondilite anchilosante Pt_1 con grave stenosi del canale vertebrale a livello lombare (L2-L4), già operato nel 2014 ed ad oggi non operabile per la grave compromissione delle condizioni cardiorespiratorie, come refertato dallo specialista neurochirurgo che il 09.05.23 riportava: “Pz con esiti di stabilizzazione vertebrale L3/L5. All'anamnesi si segnala spondilite anchilosante, BPCO, OSAS e diabete mellito. Recenti nuovi interventi di by- pass aorto-coronarici con grave cardiopatia ischemica post-infartuale. Dal punto di vista neurochirurgico, il paziente è portatore di nuova stenosi del canale lombare giunzionale ed in particolare a livello L3/L4 ed L2/L3. Come precedentemente sottolineato, non vi è alcuna possibilità di procedere ad un eventuale nuovo intervento chirurgico di decompressione del canale lombare in quanto i rischi chirurgici sarebbero troppo elevati. Il Sig. necessità di assistenza per svolgere le attività Pt_1 primarie quotidiane ed ha limitatissima autonomia nella deambulazione per le plurime patologie”. Quanto sopra riportato viene ulteriormente confermato dallo specialista ortopedico che in data 17.11.2023 riportava: “Pz affetto da spondilite anchilosante con grave stenosi vertebrale operato con stabilizzazione vertebrale nel 2014. Grave
2 cardiopatia ischemica e riduzione della capacità respiratoria, uso costante di O2 e
CPAP domiciliare. Grave deficit di movimento con riduzione della capacità deambulatoria di pochi passi: atteggiamento cifoscoliotico che impedisce il naturale svolgimento di ogni situazione fisiologica. Viste le gravi condizioni generali non si consiglia ulteriore intervento chirurgico. Necessita di assistenza continua per le normali mansioni giornaliere”. Infine, lo specialista fisiatra in data 18.12.23 refertava: “Torna a visita paziente affetto da spondilite anchilosante, da esiti di stabilizzazione vertebrale L3/L5, da stenosi del canale vertebrale lombare, da grave cardiopatia ischemica sottoposta a rivascolarizzazione miocardica nel 2020 e con riacutizzazione anginosa della sintomatologia, BPCO, OSAS e Diabete Mellito. Il paziente si presenta discretamente orientato e collaborante ma tuttora facilmente affaticabile, deambula con marcia strisciante che si esaurisce dopo pochi metri e con dorso curvo. Il rachide è rigido. A causa delle suddette patologie e della obiettività rilevata, il paziente necessita tuttora di assistenza per svolgere le attività primarie di vita quotidiana (igiene personale ed abbigliamento) e riesce a deambulare con supervisione, ma solo per pochi passi per la precoce esauribilità”. Occorre infine sottolineare che tutte le condizioni patologiche da cui il Sig.
è affetto, per l'entità delle stesse, non fanno che aggravarsi reciprocamente;
Pt_1
è innegabile che sia le problematiche cardiache che quelle respiratorie influiscano negativamente sulla già fortemente compromessa capacità deambulatoria.
Le condizioni cliniche del periziato, rispetto a quando era stato concesso il beneficio dell'indennità di accompagnamento e della condizione di handicap grave, non solo non sono affatto migliorate, ma sono andate incontro ad ulteriore aggravamento. Il cardiologo ha riportato nell'ultima visita una condizione di precario compenso emodinamico con III classe NYHA, laddove il CTU, che aveva concesso i benefici, riportava, nel 2021, una classe NYHA superiore alla II ma non ancora III. Benchè nella relazione del 2021 si faccia ripetutamente riferimento all'OSAS in terapia con CPAP, non vi alcun riferimento alla terapia con O2, che infatti all'epoca non era ancora necessaria, mentre ad oggi il Sig. , necessita di O2 per 10h al Pt_1 giorno e la visita pneumologica del 28 ottobre 2023, riporta: “Cardiopatia cronico ischemica. BPCO. Insufficienza Respiratoria e da sforzo. in CP_3 CP_4 trattamento con CPAP. Riferisce dispnea da modico sforzo. Esibisce test del cammino che evidenzia deficit ventilatorio misto ostruttivo restrittivo e riduzione medio-grave delle DLCO. Si consiglia di aggiungere alla terapia cardiologica, O2 terapia come indicato ad 1l/min, durante lo sforzo e durante la notte”. Quindi negli ultimi due anni anche la patologia respiratoria si è aggravata. Infine a rileggere i referti specialisti di 2/3 anni fa, l'autonomia deambulatoria risulta ad oggi ulteriormente compromessa. Nella diagnosi della relazione dl CTU, non si fa alcun riferimento all'insufficienza respiratoria con necessità di O2 terapia per almeno 10h al giorno, che è un chiaro indicatore di peggioramento della patologia respiratoria rispetto al 2021 (anno di riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento ad alla condizione di handicap grave), così come non viene riportata in diagnosi la presenza della severa stenosi del canale midollare a livello lombare che incide drammaticamente sulla capacità deambulatoria del periziato>>. Fissata l'udienza per la comparizione delle parti si è tempestivamente costituito in giudizio l' . CP_1 L' ha censurato la prospettazione avversaria, eccependo l'inammissibilità CP_1 e comunque l'infondatezza della pretesa azionata in giudizio. La causa è stata istruita mediante nuova CTU medico-legale. È stata così rinviata per discussione e decisione all'udienza del 21/01/2025.
3 Nell'odierna udienza, svolta mediante collegamenti audiovisivi, il difensore di parte ricorrente ha discusso la causa ed ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Il Giudice definisce il procedimento con l'adozione della sentenza.
2. Preliminarmente, circa l'ammissibilità del ricorso, deve rilevarsi che l'atto introduttivo del giudizio contesta, con specifici rilievi, le conclusioni del CTU, evidenziando:
- la gravità delle patologie a carico del sig. ; Pt_1
- le ricadute negative provocate dalla loro interazione;
- le mancanze metodologiche rintracciabili nel percorso diagnostico del primo
CTU;
- l'omessa considerazione di alcune affezioni e la minimizzazione delle problematiche motorie.
Il ricorso in opposizione è pertanto ammissibile
3. Espletata nuova CTU medico legale, il perito ha così relazionato:
<
4. DIAGNOSI MEDICO-LEGALE Angina da sforzo in cardiopatia ischemica post infartuale sottoposta a plurime rivascolarizzazioni percutanee ed intervento di By Pass aorto coronarico, angioplastica coronarica di ramo circonflesso e tronco comune. BPCO con
Insufficienza respiratoria cronica in OLT a 1 ; Spondilite anchilosante CP_5 con pregresso intervento di stabilizzazione lombosacrale L3-L4- L5 complicata da nuova stenosi del canale vertebrale;
OSAS in trattamento con CPAP: Diabete mellito con piede diabetico;
Ipertrofia prostatica;
Coxartrosi bilaterale.
5. CONSIDERAZIONI DIAGNOSTICHE E DEDUZIONI MEDICO-LEGALI IN
RISPOSTA AI QUESITI FORMULATI DAL GIUDICE
Oggetto di questa consulenza è di accertare e dichiarare, valutando l'esame clinico e la documentazione allegata, la sussistenza o meno in capo al Sig. Pt_1
del riconoscimento dell'invalidità civile con indennità di accompagnamento,
[...] data da stabilirsi nel corso dell'esame peritale. Secondo quanto stabilito dall'art. 1 della legge 11.02.1980, n.18, la concessione dell'indennità di accompagnamento spetta ai cittadini che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di assistenza continua. Per impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, deve intendersi l'impossibilità a muoversi autonomamente, la possibilità a deambulare con ausili escluderebbe la sussistenza di tale requisito. Per atti quotidiani della vita debbono intendersi "quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età e che rendono il minorato che non è in grado di compierle, bisognevole di assistenza", rientrando in quest'ambito "un'insieme di azioni elementari ed anche relativamente più complesse non legate a funzioni lavorative, ma al soddisfacimento di quel minimo di esigenze medie di vita rapportabili ad un individuo normale di età corrispondente così da consentire ai soggetti non autosufficienti, condizioni esistenziali compatibili con la dignità della persona umana, ma anche attività essenziali e necessarie: mangiare autonomamente, riuscire a vestirsi da soli, igiene personale quanto basta per evitare malattie, espletamento dei bisogni fisiologici, preparazione di cibi, spostamento nell'ambiente domestico, conoscenza del valore del denaro, orientamento temporo-spaziale, possibilità di attuare condizioni di autosoccorso o di chiedere soccorso, lettura, messa in funzione di radio e televisione, eccetera", la cui mancanza rende il soggetto incapace di vita autonoma", quindi
4 meritevole della concessione della assistenza continuativa e dei benefici economici della indennità di accompagnamento. Compito del sottoscritto CTU è quello di accertare se il ricorrente, si trovi nella condizione d'impossibilità per poter espletare in autonomia gli atti quotidiani della vita e che necessita di assistenza continua.
Dalla disamina della documentazione sanitaria riportata in atti e da quanto emerso nel corso dell'attuale accertamento clinico si evince che la ricorrente è, allo stato attuale, affetto da un quadro patologico caratterizzato da: Angina da sforzo in cardiopatia ischemica post infartuale sottoposta a plurime rivascolarizzazioni percutanee ed intervento di By Pass aorto coronarico, angioplastica coronarica di ramo circonflesso e tronco comune. BPCO con Insufficienza respiratoria cronica in
OLT a 1 ; Spondilite anchilosante con pregresso intervento di CP_5 stabilizzazione lombosacrale L3-L4- L5 complicata da nuova stenosi del canale vertebrale;
OSAS in trattamento con CPAP: Diabete mellito con piede diabetico;
Ipertrofia prostatica;
Coxartrosi bilaterale.
Alla visita ho evidenziato un importante scadimento delle condizioni cliniche, per una severa dispnea, insistendo a farlo deambulare aumentando la quota di ossigeno a 3 litri minuti e con appoggio al parente, ho assistito, e descritto, un passo strisciante che si è esaurito dopo tre metri, con la saturazione di ossigeno che scendeva rapidamente fino a 86%.
Pertanto, a parere dello scrivente il complesso morboso sopra descritto determina una condizione di invalidità permanente pari al 100% non riducibile, la concessione dell'indennità di accompagnamento e il riconoscimento di soggetto portatore di handicap art 3 comma 3 della L104/92 con inizio dal giorno delle operazioni peritali il 08.08.2024>>.
Tali conclusioni meritano di essere condivise, in quanto fondate su accurati esami clinici e sulla corretta considerazione delle emergenze documentali, nonché sorrette da adeguata ed esauriente motivazione, che deve intendersi qui integralmente trascritta.
Le risultanze peritali, peraltro, non sono state investite da alcuna considerazione critica ad opera delle parti.
Deve dunque dichiararsi che il sig. si trova nelle condizioni Parte_1 sanitarie richieste per beneficiare dell'indennità di accompagnamento a partire dal giorno 08/08/2024 [data in cui sono state espletate le operazioni peritali]. Dalla stessa data ricorrono i presupposti per il riconoscimento della condizione di disabilità grave ex art. 3 c. 3 l. 104/92.
4. Quanto alla richiesta di condanna alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento, deve rilevarsi che, secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, “mentre con la legislazione previgente occorreva verificare, in un "unico" giudizio, la ricorrenza sia dello stato di invalidità, sia dei requisiti non sanitari prescritti dalla legge come condizioni per il diritto alla prestazione richiesta, con la nuova disposizione le controversie relative alle prestazioni previdenziali ed assistenziali si scindono invece in due diverse fasi: quella concernente l'accertamento sanitario, regolata da un rito speciale (a contraddittorio posticipato ed eventuale) e quella (non giudiziale, ma eventualmente anche giudiziale) di concessione della prestazione, in cui va verificata l'esistenza dei requisiti non sanitari. La nuova disposizione "impone", per tutte le controversie in cui si intenda far valere il diritto a prestazioni assistenziali e previdenziali (invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno
5 di invalidità, disciplinati dalla L. 12 giugno 1984, n. 222), che il ricorrente debba proporre al giudice istanza di accertamento tecnico per la verifica "preventiva" (ATP) delle condizioni sanitarie che la legge ricollega alla prestazione richiesta… Si apre quindi in via preventiva un procedimento, obbligatorio, inteso esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie, che segue le regole di cui all'art. 696 bis c.p.c. ed al D.L. n. 203 del 2005, art. 10, comma 6 bis convertito in L. n. 248 del 2005… Se … una delle parti contesta le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, ricorso in cui, a pena di inammissibilità deve specificare i motivi della contestazione.
Si apre così una nuova fase contenziosa, ancora limitata "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente). … Quanto finora detto si riferisce esclusivamente alla fase di accertamento dello stato invalidante, ma non riguarda la fase successiva, relativa al riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale o previdenziale richiesta… Quando…, o attraverso la fase di omologa o attraverso quella contenziosa, si accerti l'esistenza di una invalidità che conferisce il diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale richiesta, si apre necessariamente la fase successiva, quella cioè concernente la verifica delle ulteriori condizioni poste dalla legge per il suo riconoscimento. La legge non descrive espressamente i lineamenti di questa ulteriore fase, onerando semplicemente l'ente di previdenza di procedere al pagamento della prestazione entro 120 giorni, previa verifica, in sede amministrativa, di detti ulteriori requisiti. A questo punto spetterà dunque all'ente previdenziale di compiere tale verifica, ancorché in molti casi essa debba essere effettuata alla luce di elementi probatori che è necessariamente onere della parte interessata di fornire (ad es. limiti reddituali). Ne deriva ancora che, ove l'ente di previdenza non provveda alla liquidazione della prestazione, la parte istante sarà tenuta a proporre un nuovo giudizio, che è a cognizione piena, ancorché limitato (essendo ormai intangibile l'accertamento sanitario) appunto alla verifica della esistenza di tutti i requisiti non sanitari prescritti dalla legge per il diritto alla prestazione richiesta. Il relativo giudizio, si concluderà con una sentenza che, in assenza di contrarie indicazioni della legge, sarà soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione, che dovranno ovviamente incentrarsi solo sulla verifica dei requisiti diversi dall'invalidità….” (Cass., 6010/2014; Cass., 6084/2014). Alla luce dell'insegnamento della Corte di Cassazione deve pertanto concludersi che l'oggetto del giudizio ex art. 445-bis co. 6° c.p.c. è limitato alla mera contestazione degli esiti dell'ATP e non consente la proposizione anche della richiesta di accertamento del diritto al pagamento della prestazione economica.
5. La soccombenza maturata dalla ricorrente rispetto alla domanda di natura condannatoria nonché la circostanza che i presupposti sanitari dell'accompagnamento e della disabilità grave sono stati riscontrati a partire dalla data di svolgimento delle operazioni peritali [tale aggravamento assume rilievo in giudizio ex art. 149 disp. att.
c.p.c., cfr. Cass., 10 agosto 2005, n. 16821], giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
6 6. Infine, le spese delle CTU debbono essere definitivamente poste a carico dell' , in forza della dichiarazione resa dal ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. CP_1 att. cpc.
* * *
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: a) accerta e dichiara che il sig. , a partire dal giorno 08/08/2024 Parte_1
(data di svolgimento delle operazioni peritali), si trova nelle condizioni medico - legali richieste per beneficiare dell'indennità di accompagnamento e per essere riconosciuto portatore di disabilità grave ex art. 3 c. 3 l. 104/1992;
b) dichiara inammissibile la domanda di condanna relativa alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento;
c) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
d) pone le spese delle CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Caltanissetta, 21/01/2025
IL GIUDICE
Francesco Bongioanni
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