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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/02/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n.650/2023 R.G.L. avverso la sentenza del
Tribunale di Bologna sezione lavoro n. 411/2023 pubblicata in data 27 giugno
2023 promossa con ricorso depositato in data 1 dicembre 2023 da:
Parte_1
[...]
[...]
elettivamente domiciliati a Bologna via Petrarca n.2 presso e nello studio dell'avv. Silvia Gavioli che li rappresenta e difende unitamente all'avv. Marco
Baroncini come da procura in atti
APPELLANTI - APPELLATI INCIDENTALI
Contro
CP_1
in persona del direttore pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Marco
Zavalloni in virtù di procura generale alle liti per atto notaio Persona_1
del 13 febbraio 2019 n. 23467 rep
APPELLATO
Controparte_2
In persona del Ministro pro tempore elettivamente domiciliato a Bologna via
Testoni n.6 presso l'Avvocatura di Stato che lo rappresenta e difende ex lege
APPELLATO - APPELLANTE INCIDENTALE
Controparte_3
1 In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata a
Bologna viale XII Giugno n.2 presso e nello studio dell'avv. Gabriele Bordoni che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATA
Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata a
Bologna via Marsala n.31 presso e nello studio dell'avv. Carlo Berti e rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Murvana che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATA
Controparte_5
in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata a
Torino via Bertola n.59 presso e nello studio dell'avv. Vittorio Vaira che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATA
Controparte_6
in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata a
Milano Piazza del Tricolore n.1 presso e nello studio dell'avv. Michela Colombo che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATA
OGGETTO: risarcimento danni e prestazioni ai superstiti CP_1
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 16 gennaio 2025 udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del lavoro rigettava il ricorso proposto da , e Parte_1 Parte_1
nei confronti dell' e del . Parte_1 CP_1 Controparte_7
In particolare in tale ricorso i ricorrenti rispettivamente vedova e figli di
[...]
chiedevano che il tribunale adito accertasse e dichiarasse che Per_2
l'infortunio occorso allo stesso dipendente del Ministero di Grazia e Giustizia era avvenuto per causa di lavoro e che, quindi, si trattava di infortunio sul lavoro
2 e conseguentemente dichiarasse illegittimi i provvedimenti assunti sulle istanze presentate da da parte della sede territoriale di Parte_1 CP_1
Bologna e conseguentemente li annullasse e li revocasse e che fosse CP_1
condannata a liquidare in favore degli stessi tutte le prestazioni economiche dovute (rendita ai superstiti, beneficio una tantum e assegno funerario), ad ognuno per quanto di spettanza, dalla domanda amministrativa.
Chiedevano, inoltre, che fosse accertata e dichiarata la responsabilità extracontrattuale e\o a qualsivoglia titolo o causa, anche contrattuale e\o penale incidentalmente accertata del nella causazione Controparte_7 dell'infortunio in cui aveva perso la vita e che il Ministero di Persona_2
Grazia e Giustizia fosse condannato a risarcire a , Parte_1 Pt_1 Parte_1
e , tutti i danni conseguenti alla perdita del rapporto
[...] Parte_1 parentale come richiesti nella somma di € 330.000,00 ciascuno, o nella diversa somma maggiore o minore ritenuta anche in via equitativa.
I suddetti esponevano che era dipendente del Persona_2 Controparte_2
, quale autista e scorta in servizio presso Corte d'Appello di Bologna,
[...] che l'infortunio mortale occorso il 17.11.2017 allo stesso era avvenuto nell'ambito di una visita istituzionale presso la sede di Controparte_3
mentre si trovava alla guida di una Lamborghini AC
[...] Per_2
RM e sostenevano che detto infortunio mortale fosse avvenuto per causa di lavoro con conseguente loro diritto a ricevere da tutte le prestazioni CP_1
economiche dovute e segnatamente rendita ai superstiti, beneficio una tantum e assegno funerario.
Deducevano, altresì, che sussistesse la responsabilità del Controparte_2
ex art. 2087 c.c., nella sua qualità di datore di lavoro del defunto
[...] [...]
, e ex art. 2043 c.c. e domandavano che fosse condannato al risarcimento Per_2
dei danni non patrimoniali iure proprio patiti dagli stessi in conseguenza della perdita del loro congiunto.
Si costituiva il chiedendo preliminarmente la chiamata Controparte_2
in causa di e che venisse dichiarata l'incompetenza Controparte_3
funzionale del Tribunale di Bologna in funzione di giudice del lavoro a conoscere la domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti essendo devoluta la cognizione di tale domanda alla competenza funzionale del Tribunale di
Bologna in funzione di giudice ordinario con conseguente separazione della
3 causa risarcitoria promossa nei confronti dello stesso da quella proposta nei confronti di CP_1
Domandava, in subordine, il rigetto della domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti evidenziando tra l'altro che trattandosi di danno da perdita del rapporto parentale trovava applicazione l'art. 2043 c.c., mentre i ricorrenti avevano erroneamente proposto domanda ex art. 2087 c.c.
Chiedeva, in ulteriore subordine, che fosse Controparte_3 dichiarata l'unica responsabile del fatto illecito e tenuta a tenere indenne lo stesso da quanto fosse condannato a corrispondere ai ricorrenti.
Si costituiva con memoria chiedendo in via Controparte_3
preliminare la chiamata in causa delle assicurazioni Controparte_8
e HDI Assicurazioni affinchè la manlevassero a seconda Controparte_9
delle loro prerogative di polizza, in ogni ipotesi di sua soccombenza, anche parziale od in via di regresso.
Chiedeva, in via principale, in rito, che venisse dichiarata l'incompetenza funzionale del Tribunale di Bologna in funzione di giudice del lavoro a conoscere della domanda risarcitoria proposta dai ricorrenti nei confronti del con relativa chiamata del terzo Controparte_2 [...]
essendo devoluta la cognizione di detta domanda alla Controparte_3
competenza funzionale del Tribunale di Bologna in funzione di giudice ordinario, e che per l'effetto il giudice adito disponesse la separazione della causa risarcitoria promossa nei confronti del , con Controparte_2
chiamata in causa di da quella azionata dai Controparte_3
medesimi ricorrenti nei confronti di CP_1
Domandava nel merito il rigetto della domanda ed, in subordine, per ogni ipotesi di soccombenza anche parziale e ad ogni titolo e verso ogni parte del contenzioso, che il tribunale condannasse le assicurazioni a manlevarla e tenerla integralmente indenne o a rifonderla da quanto denegatamente fosse chiamata a corrispondere al chiamante od ai ricorrenti.
Si costituiva con memoria chiedendo che venisse dichiarata CP_6
l'incompetenza funzionale del Tribunale di Bologna in funzione del Giudice del
Lavoro in favore del Tribunale Ordinario, previo mutamento di rito ex art. 427
c.p.c., con separazione della causa risarcitoria proposta nei confronti dell' CP_1
e nel merito l'accertamento dell'inoperatività della garanzia assicurativa per
4 mancanza di copertura in relazione all'oggetto e il rigetto delle domande svolte da nei suoi confronti. Controparte_3
Chiedeva, altresì, il rigetto delle domande di parte ricorrente previo accertamento dell'esclusiva responsabilità della vittima nel determinismo dell'evento lesivo con conseguente esclusione di qualsivoglia responsabilità in capo al , per esso, alla e, Controparte_7 Controparte_3 per essa, ad quale Controparte_6
chiamata in garanzia.
Si costituiva con memoria evidenziando che la Controparte_4
polizza stipulata con non era un contratto di Controparte_3
assicurazione della responsabilità civile, ma una Polizza Infortuni
Automobilistici e che, quindi, gli assicurati erano i conducenti e trasportati dei veicoli indicati in apposito elenco allegato alla polizza con la conseguenza che nessun diritto di garanzia poteva vantare nei suoi confronti
[...]
Controparte_3
Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda di manleva proposta da
[...]
Controparte_3
rimaneva contumace. Controparte_5
Il tribunale di Bologna in funzione di giudice del lavoro riteneva la propria competenza e decideva la causa come sopra indicato.
2. Proponevano appello e Parte_1 Parte_1 Pt_1
.
[...]
Con il primo motivo di appello censuravano la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto che il comportamento tenuto dall'infortunato fosse abnorme in quanto lo stesso, senza alcun ordine o costrizione del datore di lavoro si era posto alla guida dell'autovettura, e che l'infortunio mortale fosse stato causato da eventi di cui il datore di lavoro non era responsabile.
Deducevano che il giudice avesse errato nella ricostruzione del fatto in base alle prove e alle oggettive evidenze documentali.
In particolare sostenevano che dalla documentazione prodotta ed in particolare dalle mail intercorse tra gli Uffici della Corte d'appello e l'assistenza alla presidenza di risultasse provato che l'inserimento Controparte_3
nel tour su strada di fosse stato disposto dagli Uffici della Corte Per_2
d'appello e che fosse palese che nel tour su strada vi fosse guida diretta.
5 Affermavano che la ricostruzione effettuata dal giudice di primo grado fosse errata, anche in base alle sommarie informazioni testimoniali assunte dai carabinieri, da cui emergeva che all'arrivo del Presidente della Corte d'appello
Dott. CO, dei nipoti dello stesso e e Parte_2 Controparte_10
di erano già predisposte tre Lamborghini e che tale prova era già Persona_2
stata programmata.
Deducevano che le considerazioni del Tribunale fossero errate anche da un punto di vista logico considerato che solo il dott. CO aveva riferito che aveva messo a disposizione di un Controparte_3 Per_2
collaudatore, ma che questo aveva insistito per guidare da solo, mentre l'unico collaudatore era e, avendo le suddette autovetture solo due posti, Per_3
necessariamente avrebbe dovuto guidare da solo. Per_2
Con il secondo motivo di appello deducevano che la motivazione della sentenza fosse contraddittoria e illogica e, comunque, contra legem rispetto alla dichiarazione confessoria del dott. CO.
Sostenevano, infatti, che il giudice non avesse preso in considerazione la dichiarazione confessoria del dott. CO da cui risultava che l'infortunio era avvenuto in orario di lavoro, per causa violenta, nello svolgimento delle sue mansioni e sotto le direttive e il diretto controllo del suo superiore quantomeno nella misura in cui non aveva posto in essere alcuna cautela per evitarlo.
Deducevano, poi, che il giudice non avesse considerato la valenza confessoria ex art. 2735 c.c. della dichiarazione resa dal dott. CO all' da cui CP_1 risultava che l'infortunio era avvenuto in occasione di lavoro considerato, comunque, che aveva richiesto il permesso o comunque non gli era Per_2
stato impedito di guidare la Lamborghini e sostenevano che non vi fosse abnormità nella condotta dello stesso.
Con il terzo motivo di appello censuravano il fatto che il mancato allacciamento della cintura di sicurezza potesse costituire comportamento abnorme.
Sostenevano che non allacciare la cintura di sicurezza fosse infrazione del codice della strada, ma non comportamento abnorme e che, quindi, non configurasse gli estremi del rischio elettivo.
Deducevano che il giudice di primo grado avesse errato in fatto ed in diritto nell'assimilare l'eventuale colpa del lavoratore per non aver allacciato la cintura di sicurezza al rischio elettivo.
6 Con il quarto motivo di appello (erroneamente indicato nuovamente come terzo) censuravano la parte della sentenza in cui il giudice aveva ritenuto insussistente la responsabilità di sostenendo che la motivazione Controparte_3
della sentenza sul punto fosse apparente e che il giudice avesse erroneamente ritenuto che quel giorno non si fosse trattato di test drive, ma di comodato d'uso dinamico.
Con il quinto motivo di appello sostenevano che sussistesse per l'infortunio per cui è causa la colpa datoriale richiamando l'art. 2087 c.c.
Precisavano, infine, di non aver ricevuto alcun risarcimento nemmeno da
[...]
pur avendolo richiesto dopo aver appreso nel giudizio di Controparte_4
primo grado dalle sue stesse difese della copertura assicurativa per infortuni conducente e trasportato.
Concludevano chiedendo che la Corte d'appello in riforma della sentenza di primo grado accertasse e dichiarasse che l'infortunio occorso a era Persona_2
avvenuto per causa di lavoro e che, quindi, si trattava di infortunio sul lavoro e conseguentemente dichiarasse illegittimi i provvedimenti assunti sulle istanze presentate da da parte della sede territoriale di Parte_1 CP_1
Bologna e conseguentemente li annullasse e\o revocasse e condannasse l' CP_1
a liquidare in favore degli stessi tutte le prestazioni economiche dovute ( rendita ai superstiti, beneficio una tantum e assegno funerario), ad ognuno per quanto di spettanza, dalla domanda amministrativa o dalla diversa data accertata in corso di causa.
Chiedevano, altresì, che, accertata e dichiarata la responsabilità extracontrattuale e\o a qualsivoglia titolo o causa, anche contrattuale e\o penale incidentalmente del nella causazione dell'infortunio lo stesso Controparte_7
fosse condannato a risarcire agli stessi tutti i danni conseguenti alla perdita del rapporto parentale come richiesti nella somma di € 330.000,00 ciascuno, o nella diversa somma maggiore o minore ritenuta anche in via equitativa.
Si costituiva con memoria depositata in data 13 maggio 2024 chiedendo il CP_1 rigetto dell'appello con conferma della sentenza di primo grado sostenendo l'inesistenza della causa lavorativa stante il rischio elettivo.
Domandava in subordine, in caso di riforma della sentenza e in applicazione dell'art. 85 DPR n. 1124/1965 in tema di rendita ai superstiti, di escludere dalla costituzione di rendita ai superstiti i figli maggiorenni e Parte_1
7 . Pt_1
Si costituiva con memoria depositata in data 6 maggio 2024 il Controparte_2
chiedendo in via principale il rigetto dell'appello, in via gradata in
[...]
denegata ipotesi di ritenuta accoglibilità del medesimo appello, in accoglimento del proposto appello incidentale, la declaratoria di incompetenza funzionale del
Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro a conoscere della domanda risarcitoria originariamente proposta dagli odierni appellanti nei confronti della Amministrazione della Giustizia, essendo devoluta la cognizione di detta domanda alla competenza funzionale del Tribunale di Bologna (cd. foro erariale delle Pubbliche Amministrazioni dello Stato ex art. 25 c.p.c. e art. 6 R.D.
30.10.1933, n. 1611) in funzione di Giudice ordinario, e conseguentemente che venisse disposta la separazione della causa risarcitoria promossa nei confronti del da quella promossa dai medesimi ricorrenti nei Controparte_2
confronti di con fissazione di termine per la riassunzione della causa CP_1 avanti al Tribunale di Bologna in funzione di Giudice ordinario ai sensi dell'art. 50 c.p.c.
Chiedeva in via ulteriormente gradata di dichiarare la terza chiamata in causa l'unica responsabile del fatto illecito nonché Controparte_3 tenuta a rivalere indenne l'amministrazione della giustizia da quanto fosse stata condannata a corrispondere agli appellanti all'esito del giudizio anche a titolo di spese di lite.
Si costituiva con memoria depositata in data 10 aprile 2024
[...]
chiedendo il rigetto della domanda proposta nei confronti della Controparte_3
stessa in quanto infondata ed, in subordine, in caso di accoglimento anche parziale la condanna delle compagnie assicurative chiamate in causa.
Si costituiva con memoria depositata in data 3 maggio 2024 , Controparte_5
rimasta contumace in primo grado, chiedendo il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti.
Si costituiva con memoria depositata in data 6 maggio 2024
[...]
chiedendo il rigetto dell'appello e reiterando, Controparte_6
in subordine, le domande proposte in primo grado.
In particolare chiedeva che fosse accertata l'incompetenza funzionale del
Tribunale di Bologna in funzione di giudice del lavoro in favore del Tribunale ordinario previo mutamento del rito ex art. 427 cpc con separazione della causa
8 risarcitoria proposta nei confronti di e la declaratoria di inoperatività della CP_1
polizza in relazione al sinistro per cui è causa.
Domandava, comunque, il rigetto delle domande svolte da
[...]
nei suoi confronti e la reiezione delle domande proposte dagli Controparte_3
appellanti e di quelle formulate dal nei confronti Controparte_7
di Controparte_3
Chiedeva, in subordine, in caso di accoglimento anche parziale delle domande degli appellanti e del l'accertamento del concorso di Controparte_2
colpa del defunto, la ripartizione dei danni tra le parti in causa e la deduzione della franchigia.
Si costituiva con memoria depositata in data 6 maggio 2024 Controparte_4
chiedendo che si desse atto che la polizza stipulata con
[...] [...]
era una copertura assicurativa contro gli infortuni Controparte_3
automobilistici con massimale per caso di morte pari ad euro 750.000,00 dalla quale non sorgevano diritti di garanzia in capo a e Controparte_3
domandava, quindi, il rigetto delle domande svolte nei suoi confronti.
La causa istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti e dell'istruttoria orale svolta in primo grado veniva discussa e decisa all'udienza del 16 gennaio
2025 mediante lettura del dispositivo della sentenza.
Occorre, innanzitutto, esaminare la domanda di declaratoria di incompetenza funzionale del Tribunale di Bologna in funzione di giudice del lavoro in relazione alla domanda di risarcimento dei danni proposta dagli appellanti nei confronti del riproposta da quest'ultimo con appello Controparte_2
incidentale nel presente giudizio.
Si ritiene che detta domanda sia infondata.
Nel ricorso di primo grado gli odierni appellanti hanno, infatti, proposto nei confronti del domanda di risarcimento dei danni non Controparte_2
solo per responsabilità extracontrattuale, ma anche contrattuale come si evince non solo dalle conclusioni, ma anche e soprattutto dalle motivazioni del ricorso in cui si fa ampio riferimento alla responsabilità contrattuale ex art. 2087 c.c.
(cfr. paragrafo 8 del ricorso introduttivo) oltre che a quella extracontrattuale ex art. 2043 c.c.
Orbene la competenza del giudice adito si radica in base alla domanda e ciò anche nel caso in cui la norma posta alla base della domanda sia errata.
9 Ne consegue, pertanto, che avendo gli appellanti agito per chiedere il danno iure proprio per la morte del congiunto nei confronti del Persona_2 CP_2
della Giustizia sia in via extracontrattuale ex art 2043 c.c. sia in via contrattuale ex art. 2087 c.c. anche in relazione a tale domanda sussiste la competenza del giudice del lavoro stante il disposto dell'art. 40 co 3 cpc e 34 cpc.
Né in contrario rileva che, come affermato anche dalla costante giurisprudenza di merito e di legittimità ( cfr. Cass civ n.2/2020, n.907/2018) , la responsabilità per il danno iure proprio dei congiunti per morte del lavoratore abbia natura extracontrattuale e che possa essere richiesta solo a tale titolo, in quanto ciò incide sul merito della controversia e, cioè, sull'insussistenza di una responsabilità contrattuale in tale ipotesi, ma non sulla competenza che si radica in base alla domanda.
Tanto premesso vanno esaminati congiuntamente i primi tre motivi appello con riferimento alla domanda proposta dagli appellanti nei confronti di . CP_1
Si ritiene che tali motivi di appello, nei termini e limiti di cui infra, siano fondati e che erroneamente il giudice di primo grado abbia escluso che si sia trattato di infortunio sul lavoro indennizzabile da CP_1
In particolare il giudice di primo grado, pur motivando esplicitamente unicamente in relazione al profilo della responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio del lavoratore, ha rigettato per i medesimi motivi anche la domanda svolta dagli appellanti nei confronti di CP_1
Il Tribunale di Bologna sezione lavoro ha dapprima ricostruito gli eventi nel seguente modo asserendo che: “Nel caso in esame non è in contestazione il seguente svolgersi degli eventi, come è emerso dall'istruttoria documentale e testimoniale:
- in data 17.11.2017 era stata organizzata dal dott. CO, all'epoca presidente della Corte d'Appello, e una visita istituzionale presso la sede della in Sant'Agata Bolognese e che Controparte_3 Persona_2
accompagnò il Presidente e i di lui nipoti, i sig.ri e Pt_2 Controparte_10
con la vettura di servizio.
- era stato offerto ai partecipanti alla visita un giro di prova su strada di tre differenti vetture sportive di serie: una AC Coupè, una Aventador S e una
AC RM;
- La aveva messo disposizione per il giro di prova Controparte_3
10 un collaudatore, sig. ; Per_3
- nipote del presidente dott. CO e Controparte_10 Persona_2
spontaneamente hanno manifestato il desiderio di porsi alla guida una delle vetture;
il dott. CO, invece, ha scelto di farsi trasportare;
- Quindi, ricevute tutte le informazioni di guida dal sig. , i visitatori si Per_3
disposti sulle tre vetture: il dott. CO a bordo della UR Coupè, con alla guida il sig. , alla guida della Aventador S, e Per_3 Persona_2 CP_10
alla guida della UR RM con il sig.
[...] Parte_2
quale passeggero;
- durante il tragitto si sono fermati due volte per scambiarsi le automobili, in modo che tutti potessero provare i tre modelli;
- all'ultimo scambio, il dott. CO e il sig. sono pariti per primi, a Per_3
bordo della Aventador S;
dietro di loro si è posto , con la UR Persona_2
RM, e dietro i fratelli a bordo della UR Coupè. Per_2 Pt_2
- alle ore 11.08, quando le tre auto stavano percorrendo l'ultimo tratto di strada della SP 255, a breve distanza dallo stabilimento , CP_3 Persona_2
giunto ad una rotatoria ha arrestato la marcia per dare precedenza ad una vettura;
dopo aver ripreso la marcia, all'interno della curva, nell'immissione sul rettilineo, ha accelerato, perdendo il controllo della vettura, la quale, dopo avere sbandato, è andata a scontrarsi contro lo spigolo anteriore sinistro dell'autoarticolato EC AG che procedeva nell'opposto senso di marcia;
- a causa all'impatto la UR RM ha assunto un moto rotatorio incontrollato di 180°;
- , che non indossava le cinture dii sicurezza, è stato sbalzato fuori Persona_2 dall'abitacolo dal finestrino anteriore destro, mentre il veicolo terminanava la sua corsa finendo contro le protezioni poste a lato della strada.”
Ha, quindi, rigettato il ricorso compresa la domanda proposta nei confronti di sostenendo che: “Dallo svolgersi degli eventi come sopra trascritti è CP_1 emerso che l'infortunio si è verificato a causa del comportamento abnorme dell'infortunato il quale, senza alcuna costrizione o ordine del datore di lavoro, si è posto alla guida dell'autovettura. È emerso dalla consulenza tecnica svolta durante l'indagine penale che l'infortunato, al momento del sinistro, non indossava le cinture di sicurezza. È emerso che la causa determinante della morte, ravvisata dal CTU, è stato il mancato impiego delle cinture di sicurezza
11 da parte dell'infortunato che, dopo averle indossate alla partenza, se ne è privato durante il percorso (v. CTU, doc. 1 . L'infortunio mortale CP_3
occorso a è stato causato da eventi di cui il datore di lavoro non è in Per_2
alcun modo responsabile.”
La decisione del giudice di primo grado non è condivisibile in relazione alla domanda proposta dagli appellanti nei confronti di su cui, peraltro, non ha CP_1
specificamente motivato.
Si rileva, infatti, innanzitutto, che, come risulta dagli atti, dai documenti di causa e dall'istruttoria orale, , quando è avvenuto il sinistro, era in orario Persona_2
di servizio ed aveva accompagnato in qualità di autista il Presidente della Corte
d'appello di Bologna dott. CO a una visita di carattere istituzionale, come riconosciuto dallo stesso e non contestato Controparte_2
specificamente da presso la sede di CP_1 Controparte_3
infatti, sia in primo grado che nel presente giudizio ha chiesta il rigetto CP_1 della domanda assumendo che l'infortunio sia avvenuto per rischio elettivo con conseguente esclusione della tutela di cui al DPR n.1124/1965, ma non ha CP_1
contestato il carattere istituzionale della visita del dott. CO e, quindi, che al momento dell'infortunio fosse in servizio e stesse lavorando. Per_2
Peraltro nella relazione di servizio fatta dal dott. CO viene indicato più volte il carattere istituzionale della visita (cfr. doc n. 10 del fascicolo di primo grado di parte appellante).
Detta visita, per quanto risulta dagli atti e dai documenti ed in particolare dalle sommarie informazioni rese nel procedimento penale e prodotte nel presente giudizio e dalla relazione dello stesso presidente dott. CO, si è articolata in due fasi.
In una prima fase il dott. CO ha avuto un colloquio con il dott.
[...] amministratore delegato dell' Per_4 Controparte_3
In un secondo momento al dott. CO, ai suoi nipoti e a è stato fatto Per_2
fare su un pulmino un giro dello stabilimento e successivamente è stata offerta loro la possibilità di fare una prova su strada mettendogli a disposizione tre autovetture CP_3
Come risulta dalla documentazione prodotta (cfr. doc n. 11 di parte appellante) tale prova su strada era già stata programmata prima della visita e, quindi, gli ospiti ne erano a conoscenza.
12 , assistente dell'ufficio presidenza di Testimone_1 Controparte_3
aveva, infatti, inviato a una prima mail in data 26 ottobre 2017
[...] Persona_2
in cui risultava indicata la data della visita e una seconda mail in data 30 ottobre
2017 in cui erano stati chiesti i nominativi e i documenti “degli ospiti che proveranno le vetture durante la visita del 17” e aveva domandato “Quanti anni hanno i ragazzi?”.
A seguito di tale mail dipendente del , Testimone_2 Controparte_2
aveva inviato con mail a un allegato contenente i documenti di Persona_2
identità di dei suoi nipoti e Persona_5 Controparte_10 Parte_2
e di che quest'ultimo aveva girato in data 3 novembre
[...] Persona_2
2017 a scrivendo “Invio documenti come richiesto. Un Testimone_1 caloroso saluto, a presto e buona giornata”.
Lo stesso , amministratore delegato della società, in sede di Persona_4 sommarie informazioni ha asserito che “Con specifico riferimento alla visita in questione, il test drive era già stato programmato”
Analogamente , dipendente della Controparte_11 Controparte_3 ha detto: “ La visita in questione prevedeva anche un test drive per il quale erano state messe a disposizione tre autovetture in ragione del numero degli ospiti partecipanti alla visita. Sicuramente il test drive non era stato organizzato al momento ma programmato già da qualche in giorno su indicazione della
Presidenza”
in sede di sommarie informazioni, ha, poi, riferito: “Al termine Parte_2 della visita, allorquando siamo tornati al punto di partenza, all'ingresso della fabbrica vi erano tre autovetture ( già presenti al nostro arrivo, CP_3 una di colore blu, una bianca e l'altra arancione); non so dire chi abbia proposto il giro sulle auto ma sembrava facesse parte della visita CP_3 guidata”.
Tanto premesso occorre verificare se la circostanza che si sia Persona_2 messo alla guida di una delle tre Lamborghini, nell'ambito della prova di strada già programmata e concordata, come risulta dalla documentazione sopra indicata, e a cui hanno partecipato anche il dott. CO come passeggero nell'auto condotta dal collaudatore e i nipoti dello stesso dott. CO che hanno guidato alternandosi, costituisca comportamento abnorme come indicato nella sentenza o rischio elettivo come dedotto da atto ad escludere la tutela CP_1
13 dell' CP_1
A questo proposito si osserva, innanzitutto, che non è dirimente per escludere la tutela la sola circostanza che tale prova su strada non rientrasse nelle CP_1
mansioni proprie del defunto dal momento che lo stesso non stava guidando l'auto di servizio e sulla dallo stesso guidata non era trasportato il CP_3
dott. CO.
in orario di lavoro stava, infatti, comunque, partecipando con il Per_2
presidente dott. CO ad una visita istituzionale organizzata dalla Corte
d'Appello di Bologna.
La Suprema Corte, seppur in casi differenti dal presente, ha, infatti, comunque, più volte affermato l'indennizzabilità dell'infortunio sul lavoro anche nell'ipotesi di rischio cosiddetto "improprio", ossia non intrinsecamente connesso allo svolgimento delle mansioni tipiche assegnate al lavoratore ed ha dato una lettura estensiva della nozione di “occasione di lavoro” di cui all'art. 2 del DPR n.
1124/1965.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. lav n. 2838/2018), infatti,
“L'occasione di lavoro di cui all'art. 2 del d.P.R. n. 1124 del 1965 non prevede necessariamente che l'infortunio avvenga durante lo svolgimento delle mansioni lavorative tipiche in ragione delle quali è stabilito l'obbligo assicurativo, essendo indennizzabile anche l'infortunio determinatosi nell'espletamento dell'attività lavorativa ad esse connessa, in relazione a rischio non proveniente dall'apparato produttivo ed insito in una attività prodromica e comunque strumentale allo svolgimento delle medesime mansioni, anche se riconducibile
a situazioni ed attività proprie del lavoratore (purché connesse con le mansioni lavorative), con il solo limite, in quest'ultima ipotesi, del cd. "rischio elettivo", dovendosi dare rilievo, in attuazione dell'art. 38 Cost., non già, restrittivamente, al cd. rischio professionale, come tradizionalmente inteso, ma a tutti gli infortuni in stretto rapporto di connessione con l'attività protetta.”, ( Cass. lav n.
17917/2017) “L'art. 2 del d.P.R. n. 1124 del 1965 copre tutti i casi di infortunio avvenuto per causa violenta "in occasione di lavoro" che cagionino un'inabilità al lavoro superiore a tre giorni, rientrando nella nozione di occasione di lavoro tutti i fatti, anche straordinari ed imprevedibili, inerenti all'ambiente, alle macchine, alle persone, al comportamento colposo dello stesso lavoratore, purché attinenti alle condizioni di svolgimento della prestazione, ivi compresi
14 gli spostamenti spaziali funzionali allo svolgimento della prestazione, con
l'unico limite del rischio elettivo, inteso come tutto ciò che sia estraneo e non riguardante l'attività lavorativa e dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore” e (Cass. lav. n.4433/2020,n.2117/2001 n. 16417/2005)
“L'indennizzabilità dell'infortunio sul lavoro sussiste anche nell'ipotesi di rischio cosiddetto "improprio", ossia non intrinsecamente connesso allo svolgimento delle mansioni tipiche assegnate al lavoratore, ma inerente ad un'attività prodromica e strumentale allo svolgimento delle stesse, a nulla rilevando l'eventuale carattere di mera occasionalità di detto rischio, atteso che
è estraneo alla nozione legislativa di occasione di lavoro il carattere della
"normalità" o "tipicità" del rischio protetto.”
La Suprema Corte ( Cass. lav n. 2136/2015) ha, altresì, precisato che : “In tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, la nozione di rischio infortunistico ricomprende non solo l'evento direttamente causato dalla lavorazione specifica espletata dall'assicurato, ma altresì ogni accadimento che in concreto sia ascrivibile all'occasione di lavoro, pur se astrattamente configurabile anche al di fuori di essa e nei confronti di ogni persona, in quanto afferente ai normali rischi della vita quotidiana.”
Occorre, quindi, verificare se il comportamento tenuto da possa essere Per_2
considerato rischio elettivo e, quindi, escludere la tutela CP_1
A questo proposito si osserva, innanzitutto, che non vi è alcuna prova che il dott.
CO abbia ordinato a di seguirlo nella prova su strada guidando Per_2
autonomamente altra vettura Lamborghini, né ciò era necessitato da ragioni di tutela del dott. CO non risultando che avesse mansioni di Per_2
protezione in senso stretto nei confronti dello stesso.
Né in contrario rileva il decreto del Prefetto del 3 giugno 2010 con cui è stata riconosciuta a la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza in quanto Per_2
ciò era strettamente connesso alla conduzione delle autovetture di servizio.
Né risulta dai documenti e dalle sommarie informazioni che ciò fosse stato preventivamente stabilito. In particolare non è dirimente in questo senso il preventivo invio del documento dello stesso a di cui si è Per_2 CP_3 detto sopra per “provare” le vetture in quanto la prova della vettura nel caso di specie non implicava necessariamente la guida come dimostrato dal fatto che il dott. CO non ha guidato e la ha, comunque, messo a CP_3
15 disposizione un collaudatore.
Tali documenti provano soltanto che era prevista la partecipazione di Per_2
alla prova su strada, mentre nulla era specificato in merito alla guida dell'autovettura.
Risulta, invece, dalla stessa relazione del dott. CO che lo stesso ha permesso a che lo aveva accompagnato alla visita istituzionale di partecipare alla Per_2
prova delle autovetture, prova già concordata con la società, guidando direttamente una delle tre Lamborghini messe a disposizione e, comunque, non gliel'ha vietato.
Si legge, infatti, in tale relazione: “ Era presente , conducente di Persona_2
automezzi della Corte che mi aveva condotto sino allo stabilimento, pilota abile, come aveva avuto più volte occasione di verificare nel corso dei nostri viaggi anche autostradali, e munito di specifica abilitazione (frequenti erano le sue guide per magistrati oggetto di tutela) che ha voluto partecipare alla prova con un entusiasmo ed insistenza che non era possibile contraddire e che comunque ben poteva favorire i buoni rapporti di cui ho detto. La prova viene effettuata esclusivamente su percorso stradale e la ha messo a disposizione CP_3
un giro di prova con un collaudatore. Il sig. , in ragione della sua Persona_2
particolare esperienza, ha insistito per guidare direttamente l'auto.”
alla guida della ha, quindi, in tale prova su strada, seguito Per_2 CP_3
altra autovettura u cui si trovava il dott. CO come passeggero CP_3
e che era guidata da un collaudatore.
In particolare come riferito da in sede di sommarie Parte_2 informazioni: “Un dipendente credo fosse colui che guidava il CP_3
pulmino per il giro in fabbrica, ci ha fornito delle informazioni di base, da noi recepite, su come guidare le autovetture;
in seguito è partito il giro sulle tre autovetture su quella blu prendeva posto come passeggero il Dott. CP_3
CO e guidata dall'autista dipendente della cioè colui che CP_3
prima di partire ci aveva fornito delle informazioni di base, seguiva la di colore bianco condotta da che era solo a bordo e CP_3 Persona_2
infine su quella arancione salivamo io come passeggero e mio fratello come conducente;
abbiamo percorso delle strade che non conosco poichè non sono della zona e ci siamo limitati a seguire in colonna;
ad un certo punto ci siamo fermati e scambiati le auto;
mio zio e l'autista della Lamborghini precedevano
16 con l'auto arancione, seguiva con la Lamborghini di colore blu e Persona_2
infine io e mio fratello su quella bianca condotta da me;
abbiamo proseguito il giro in colonna secondo l'ordine suddetto e a un certo punto ci siamo nuovamente fermati per scambiarci ulteriormente le auto;
mio zio con l'autista della Lamborghini procedevano con la Lamborghini bianca, seguiva
[...]
con la Lamborghini arancione e infine io e mio fratello su quella blu Per_2 condotta da mio fratello…”
Orbene considerato che era in orario di lavoro e per motivi di lavoro Per_2
stava accompagnando nella visita istituzionale il dott. CO, che in quel momento rappresentava il datore di lavoro, che tale visita prevedeva una prova su strada delle autovetture, che secondo il dott. CO, seppure la sua dichiarazione non possa aver valore confessorio nei confronti di la CP_1
partecipazione di alla prova avrebbe potuto favorire i buoni rapporti Per_2
con la società, non si può ritenere che la circostanza che , autista esperto, Per_2 si sia messo alla guida della Lamborghini, autovettura che all'epoca poteva essere guidata con patente B da persone non neopatentate, seguendo la guidata dal collaudatore in cui si trovava il Presidente della Corte CP_3
d'appello, per effettuare un giro su strade con stringenti limiti di velocità, costituisca rischio elettivo tale da escludere la tutela CP_1
, infatti, durante l'orario di lavoro ha partecipato ad una visita Per_2 istituzionale del Presidente della Corte d'appello che aveva accompagnato in qualità di autista.
La circostanza che si trovasse sull'auto incidentata come guidatore piuttosto che come passeggero ai fini del rischio elettivo e della tutela è, del resto, a ben CP_1
vedere non dirimente considerato il complessivo contesto.
Come asserito dalla Suprema Corte, infatti, ( Cass. lav n. 3763/2021) “In tema di infortuni sul lavoro, il cd. rischio elettivo, che comporta la responsabilità esclusiva del lavoratore, sussiste soltanto ove questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, sulla base di una scelta arbitraria volta a creare e ad affrontare, volutamente, per ragioni o impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente l'attività lavorativa, creando condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere e ponendosi, in tal modo, come causa esclusiva dell'evento dannoso.” e ( Cass. lav n. 7649/2019)
17 “In materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, il rischio elettivo, che delimita l'ambito della tutela assicurativa, è riferito al comportamento del lavoratore e si connota per il simultaneo concorso dei seguenti elementi: a) presenza di un atto volontario ed arbitrario, ossia illogico ed estraneo alle finalità produttive;
b) direzione di tale atto alla soddisfazione di impulsi meramente personali;
c) mancanza di nesso di derivazione con lo svolgimento dell'attività lavorativa.”
Occorre, quindi, valutare se la circostanza che non avesse la cintura Per_2
allacciata al momento del sinistro mortale, come risulta dalla perizia effettuata in sede penale (cfr. doc n. 16 di parte appellante), possa costituire rischio elettivo.
Si ritiene che, seppure tale comportamento costituisca una violazione del codice della strada, tuttavia, non sia una condotta così abnorme da configurare il rischio elettivo alla stregua della giurisprudenza della Suprema Corte.
Trova, quindi, applicazione nel caso di specie l'art. 2 della legge n.1124/1965 che prevede che: “L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.”
Da quanto sopra esposto deriva, quindi, che in relazione alla domanda svolta nei confronti di i primi tre motivi di appello nei termini e nei limiti sopra CP_1 indicati sono fondati dovendosi ritenere che l'infortunio sia avvenuto in occasione di lavoro e che la tutela non sia esclusa per rischio elettivo. CP_1
In riforma della sentenza appellata deve, quindi, dichiararsi che l'infortunio occorso a è infortunio sul lavoro. Persona_2
Risulta, quindi, fondata la domanda di condanna proposta dagli appellanti nei confronti dell' alla corresponsione di tutte le prestazioni economiche dovute CP_1
a seguito del suddetto infortunio mortale.
In relazione alla stessa si precisa, poi, che l'eccezione di secondo cui la CP_1
rendita non spetterebbe ai figli in quanto maggiorenni al momento della morte è infondata.
L'art. 85 del DPR n. 112/1965, infatti, prevede che: “Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sotto indicati una rendita nella misura di cui ai numeri seguenti ragguagliata al 100 per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120. Per i
18 lavoratori deceduti a decorrere dal 1° gennaio 2014 la rendita ai superstiti e' calcolata, in ogni caso, sul massimale di cui al terzo comma dell'articolo 116:
1) il cinquanta per cento al coniuge superstite fino alla morte o a nuovo matrimonio;
in questo secondo caso è corrisposta la somma pari a tre annualità di rendita;
2) il venti per cento a ciascun figlio nato nel matrimonio, nato fuori del matrimonio, riconosciuto o riconoscibile, e adottivo, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età, e il quaranta per cento se si tratti di orfani di entrambi i genitori, e, nel caso di figli adottivi, siano deceduti anche entrambi gli adottanti.
Per i figli viventi a carico del lavoratore infortunato al momento del decesso e che non prestino lavoro retribuito, dette quote sono corrisposte fino al raggiungimento del ventunesimo anno di età, se studenti di scuola media o professionale, e per tutta la durata normale del corso, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, se studenti universitari. Se siano superstiti figli inabili al lavoro la rendita è loro corrisposta finché dura l'inabilità. Sono compresi tra i superstiti di cui al presente numero, dal giorno della nascita, i figli concepiti alla data dell'infortunio. Salvo prova contraria, si presumono concepiti alla data dell'infortunio i nati entro trecento giorni da tale data;
3) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1), e 2), il venti per cento a ciascuno degli ascendenti e dei genitori adottanti se viventi a carico del defunto e fino alla loro morte;
4) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1), e 2), il venti per cento a ciascuno dei fratelli o sorelle se conviventi con l'infortunato e a suo carico nei limiti e nelle condizioni stabiliti per i figli.
La somma delle rendite spettanti ai suddetti superstiti nelle misure a ciascuno come sopra assegnate non può superare l'importo dell'intera retribuzione calcolata come sopra. Nel caso in cui la somma predetta superi la retribuzione, le singole rendite sono proporzionalmente ridotte entro tale limite. Qualora una o più rendite abbiano in seguito a cessare, le rimanenti sono proporzionalmente reintegrate sino alla concorrenza di detto limite. Nella reintegrazione delle singole rendite non può peraltro superarsi la quota spettante a ciascuno degli aventi diritto ai sensi del comma precedente.
Oltre alle rendite di cui sopra è corrisposto una volta tanto un assegno di euro
10.000 al coniuge superstite, o, in mancanza, ai figli, o, in mancanza di questi,
19 agli ascendenti, o, in mancanza di questi, ultimi, ai fratelli e sorelle, [aventi rispettivamente i requisiti di cui ai precedenti numeri 2), 3) e 4)]. Qualora non esistano i superstiti predetti, l'assegno è corrisposto a chiunque dimostri di aver sostenuto spese in occasione della morte del lavoratore nella misura corrispondente alla spesa sostenuta, entro il limite massimo dell'importo previsto per i superstiti aventi diritto a rendita.”
Orbene dalla norma si ricava che la rendita spetta non solo ai figli minorenni, ma anche ai figli maggiorenni ricorrendo i presupposti della norma.
Nel caso di specie non ha contestato specificamente la vivenza a carico di CP_1
dei figli e e, ciò, peraltro, risulta dalla Persona_2 Pt_1 Pt_1
documentazione prodotta (cfr. stato di famiglia doc n. 1 di parte appellante) e la loro iscrizione a un corso universitario che è, peraltro, dimostrata dalla documentazione prodotta in atti ( cfr. doc. n.32 e 33 di parte appellante).
Ne consegue, quindi, che stante detta norma e nei limiti temporali stabiliti dalla stessa a nato il [...] e nato il [...] Parte_1 Parte_1
spetta la rendita richiesta.
L'eccezione di di non debenza della rendita ai figli formulata in relazione CP_1
alla sola maggiore età degli stessi al momento del decesso del padre è, quindi, infondata. deve, quindi, essere condannata a corrispondere, come richiesto dagli CP_1 appellanti, le prestazioni spettanti, a seguito dell'infortunio mortale sul lavoro di
(rendita, beneficio una tantum/assegno funerario) ad ognuno per Persona_2
quanto di spettanza e ai figli nei limiti sopra specificati di cui all'art. 85 DPR
n.1124/1965 dalla domanda amministrativa (denuncia di infortunio del
20/11/2017), oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Occorre, quindi, esaminare i primi tre motivi di appello e il quinto motivo di appello in relazione alla domanda di risarcimento dei danni proposta dagli appellanti nei confronti del . Controparte_2
Si rileva, innanzitutto, che trattandosi di domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale e, quindi, di danno iure proprio la domanda risarcitoria a titolo contrattuale ex art. 2087 c.c. è infondata e deve essere rigettata.
Come asserito dalla costante giurisprudenza di merito e di legittimità la responsabilità per danno dei congiunti del lavoratore da perdita del rapporto
20 parentale ha esclusivamente natura extracontrattuale ex art. 2043 c.c. e alla stessa si applicano gli oneri probatori tipici di tale responsabilità e non della responsabilità ex art. 2087 c.c.
Secondo quanto asserito dalla Suprema Corte ( Cass. n. 32702/2024), infatti, “In relazione al danno fatto valere iure proprio dai congiunti di un lavoratore non
è predicabile una responsabilità contrattuale del datore di lavoro, il quale non ha obbligazioni contrattuali di protezione nei confronti dei terzi ma solo del lavoratore, e ciò anche qualora il danno a quest'ultimo sia derivato da inadempimento datoriale agli obblighi di sicurezza sui luoghi di lavoro, con la conseguenza che gli oneri probatori sono quelli tipici della responsabilità extracontrattuale e non già quelli della responsabilità ex art. 2087 c.c.” e (
Cass.lav. n.2/2020) “La domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla perdita del rapporto parentale, proposta "iure proprio" dai congiunti del lavoratore, quali soggetti estranei al rapporto di lavoro, anche se la morte del dipendente sia derivata da inadempimento contrattuale del datore di lavoro verso il dipendente, trova la sua fonte esclusiva nella responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c., sicché non è soggetta al regime probatorio proprio della responsabilità ex art. 2087 c.c., né la circostanza che
l'azione aquiliana, oggetto del giudizio, individui il nucleo dell'elemento soggettivo del convenuto in una "porzione" di un'azione contrattuale, soggetta
a regole probatorie differenti, sposta il relativo onere ex art. 2697 c.c.”
Tanto premesso si ritiene che gli appellanti non abbiano provato la sussistenza dei presupposti della domanda risarcitoria.
Gli stessi sostengono che il datore di lavoro sarebbe responsabile dell'infortunio mortale in quanto avrebbe disposto che partecipasse guidando al test Per_2
drive e, comunque, ha acconsentito a ciò pur potendo vietarlo.
Si rileva, innanzitutto, che da quanto sopra esposto risulta, invece, che non è stato ordinato dal dott. CO a di guidare la Lamborghini Per_2 nell'ambito della prova di strada che, per quanto sopra detto non comportava necessariamente la guida dell'autovettura da parte dei partecipanti, ma che è stato quest'ultimo a richiederlo.
Del resto considerato che il dott. CO viaggiava nell'auto con il collaudatore e che non era soggetto a tutela in senso proprio non aveva alcun senso che desse disposizione a di seguirlo guidando di persona altra Lamborghini. Per_2
21 E' logico ritenere che , autista esperto, abbia ritenuto coerente con le Per_2
proprie competenze e abilità condurre tale automobile, inserendosi così, nel modo migliore e con propria concorrente soddisfazione, nell'organizzazione dell'evento.
Occorre, quindi, verificare se si possa ravvisare la responsabilità datoriale per l'infortunio occorso per il fatto che il dott. CO ha permesso o, comunque, non ha vietato a la prova su strada nonostante lo stesso non avesse Per_2
specifica pregressa esperienza nella conduzione di tale mezzo.
L'infortunio secondo quanto risulta dalla perizia espletata in sede penale è avvenuto nel seguente modo: “Il conducente , alla guida della Persona_2
LAMBORGHINI PERFORMANTE, all'uscita della rotonda San Cristoforo, accellerava violentemente provocando una violenta imbardata dapprima verso destra, quindi verso sinistra, portandosi contromano e collidendo frontalmente con un autoarticolato che procedeva con opposto senso di marcia… da parte del
Sig. , conducente la si rileva infrazione Art. 141 Persona_2 CP_3
C.d.S. per non aver saputo mantenere il controllo del proprio veicolo;
Art. 172
C.d.S per non aver utilizzato la cintura di sicurezza;
Art. 142 C.d.S. per aver superato il limite posto per il centro abitato pari a 50 Km/h. Non si è invece rilevata alcuna infrazione a carico del conducente l'autoarticolato…La lettura delle centraline, effettuata utilizzando un software della non Controparte_12 ha evidenziato anomali nella fase precedente il momento della collisione”
Si ritiene che, pur tenendo conto della potenza di tale autovettura, tuttavia, stante quanto risultante dagli atti e dai documenti di causa, non sussista una responsabilità datoriale per non averne vietato o permesso la guida e ciò anche se si considera la dinamica del sinistro risultante dalla perizia penale.
Si evidenzia, infatti, innanzitutto, che era un autista esperto, che per la Per_2
guida della bastava la patente B, che sono state date le indicazioni CP_3
di base per la guida della stessa dal collaudatore , che la medesima auto Per_3
è stata guidata anche da di professione notaio e la Controparte_10
Lamborghini “ bianca” da studente che, quindi, si presume non Parte_2
fossero maggiormente esperti nella guida di , che la prova è avvenuta Per_2
su una strada ordinaria soggetta a stringenti limiti di velocità e il sinistro è occorso in un tratto di strada con limite di 50 km/h, che davanti all'auto guidata da c'era quella condotta dal collaudatore e dietro quella guidata dai Per_2
22 nipoti del dott. CO, che, quindi, la prova su strada era ben strutturata proprio al fine di evitare rischi dovuti anche a una velocità sostenuta e che l'auto, come risulta dalla perizia, seppure di notevole potenza, era dotata di numerosi sistemi di sicurezza.
Né in contrario è dirimente la direttiva sull'utilizzo di vetture a marchio da parte di collaboratori (cfr. doc n. 3 di CP_3 Controparte_3
in quanto la stessa ha la precipua finalità di disciplinare l'utilizzo delle
[...]
autovetture da parte di dipendenti o collaboratori, impegnati in test veri e propri anche con prototipi, manifestazioni, giri dimostrativi, trasferte e il permesso di guida ivi previsto assolve anche alla funzione di cui all'art. co 4 DPR n.
474/2001 e nella stessa è, comunque, esplicitamente previsto che le autovetture possano essere utilizzate per finalità di prova da soggetti esterni come clienti, giornalisti, vip e ciò senza il suddetto permesso di guida.
Si osserva, poi, seppure si tratti di diverso ambito, che il procedimento penale nei confronti di è stato archiviato. Controparte_3
Considerati questi elementi non è ravvisabile nel caso concreto una responsabilità datoriale per l'omesso divieto.
Si rileva, peraltro, che, anche diversamente opinando e ritenendo la stessa sussistente, nel caso di specie manca la prova del nesso di causalità in relazione all'evento morte o, comunque, vi è una responsabilità assorbente dell'infortunato stante il mancato uso delle cinture di sicurezza che ne avrebbe evitato il decesso.
Dalla perizia fatta in sede penale, le cui conclusioni, considerata anche la documentazione allegata alla stessa, sono condivisibili e, peraltro, neppure specificamente contestate in questo giudizio, è, infatti, risultato provato che al momento del sinistro non usava la cintura di sicurezza, che il suo Per_2
utilizzo avrebbe scongiurato l'evento letale, e che, dunque, la colpevole omissione del precetto che ne impone l'utilizzazione è stata causa di esso.
Nel caso di specie, quindi, il mancato utilizzo della cintura di sicurezza non integra un mero concorso di colpa del lavoratore nella causazione della morte, ma è causa assorbente della stessa, in quanto tale evento sarebbe stato evitato dal suo utilizzo.
In tal senso si è, del resto, espressa più volte la giurisprudenza che ha affermato che l'omesso uso delle cinture di sicurezza da parte del danneggiato configura
23 proprio una "cooperazione nel fatto colposo" incidendo sul decorso causale
(Cass.civ n. 13921/2024) e , a seconda dell'efficienza causale che ha avuto nella produzione delle lesioni, esclude in toto ovvero riduce il diritto al risarcimento in misura corrispondente all'apporto da esso fornito al verificarsi dell'evento dannoso ( cfr. Corte d'appello Reggio Calabria n.667/2020).
Si ritiene, quindi, che, i motivi di appello in relazione al rigetto della domanda risarcitoria nei confronti del siano infondati e che la Controparte_2
sentenza di primo grado debba essere confermata in relazione a tale statuizione con le integrazioni di cui sopra.
Per quanto attiene al quarto motivo di appello relativo alla denegata responsabilità di si osserva che gli appellanti non Controparte_3
hanno svolto alcuna domanda risarcitoria nei confronti della stessa in primo grado, né in appello, né vi è stata un'estensione della domanda di risarcimento dei danni nei suoi confronti, dopo la chiamata in causa effettuata in primo grado da parte del . Controparte_2
Si osserva, infatti, che non solo gli appellanti non hanno esteso esplicitamente la domanda di risarcimento dei danni a sia in primo Controparte_3
grado che in appello, ma la domanda non può neppure ritenersi estesa automaticamente considerata la difesa svolta dal che Controparte_2
ha chiesto solo in via subordinata al rigetto della domanda svolta nei suoi confronti dagli odierni appellanti, l'accertamento dell'esclusiva responsabilità di
Controparte_3
Si evidenzia, peraltro, che anche ove si ritenesse un'estensione automatica della domanda di risarcimento danni a tale estensione Controparte_3
risulterebbe, comunque, rinunciata dagli appellanti come emerge dalle difese svolte dagli stessi e da quanto affermato nel ricorso in appello ( cfr. pag n. 27 dell'atto di appello) in cui tra l'altro si legge: “ Dopo aver ritenuto il CP_2 esente da responsabilità per abnormità del contegno dell'infortunato, il Giudice di prime cure, senza che dato l'ordine delle chiamate fosse necessario, motiva
(formalmente) sulla mancata responsabilità di ” Controparte_13
Ne consegue, pertanto, che non essendovi domanda risarcitoria degli appellanti nei confronti di tale motivo di appello è Controparte_3
inammissibile per carenza di interesse.
Non essendo stato accolto l'appello in relazione al capo della sentenza che ha
24 rigettato la domanda di risarcimento dei danni nei confronti del Controparte_2
non deve, poi, essere esaminato l'appello incidentale proposto in via
[...] gradata da quest'ultimo, nel caso di accoglimento di tale domanda, con cui è stato chiesto di dichiarare la responsabilità esclusiva di Controparte_3
e di manlevare lo stesso in caso di condanna.
[...]
Neppure deve essere esaminata la domanda di manleva proposta
[...]
nei confronti delle assicurazioni chiamate dalla stessa e Controparte_3
reiterata in subordine in sede di appello in quanto assorbita dalla decisione di primo grado di rigetto.
Nessuna delle assicurazioni ha, poi, proposto appello incidentale in relazione alla sentenza impugnata neppure in relazione alle spese.
Da quanto sopra esposto deriva che in parziale accoglimento dell'appello principale e in riforma della sentenza deve essere dichiarato che l'infortunio occorso a è infortunio sul lavoro e l' deve essere condannato Persona_2 CP_1
a corrispondere a e le Parte_1 Parte_1 Parte_1
prestazioni spettanti per la morte di (rendita, beneficio una Persona_2
tantum/assegno funerario) ad ognuno per quanto di spettanza e in relazione ai figli nei limiti di cui all'art. 85 del DPR n. 1124/1965 dalla domanda amministrativa (denuncia di infortunio del 20/11/2017, cfr. doc n.8 e 9
[...]
) oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Controparte_2
L'appello deve, invece, essere rigettato per il resto con conseguente conferma della sentenza per il resto.
Stante la riforma in parte qua della sentenza deve essere condanna a CP_1
rifondere agli appellanti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Stante la controvertibilità delle questioni giuridiche trattate e la peculiarità della fattispecie devono essere integralmente compensate ex art. 92 cpc le spese del presente grado di giudizio tra e Parte_1 Parte_1 Pt_1
, il ,
[...] Controparte_2 Controparte_3 [...]
, , nei reciproci rapporti CP_5 CP_6 Controparte_4
processuali.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale definitivamente pronunciando nella causa n. 650/2023 RGL sugli appelli principale e incidentale ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta così
25 provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello principale e in riforma della sentenza n.
411/2023 appellata del Tribunale di Bologna sezione lavoro dichiara che l'infortunio occorso a è infortunio sul lavoro e condanna l' a Persona_2 CP_1
corrispondere a e le Parte_1 Parte_1 Parte_1
prestazioni spettanti per morte di (rendita, beneficio una Persona_2
tantum/assegno funerario) ad ognuno per quanto di spettanza e in relazione ai figli nei limiti di cui all'art. 85 del DPR n. 1124/1965 dalla domanda amministrativa oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
2) conferma la sentenza per il resto;
3) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere a CP_1
e le spese di entrambi Parte_1 Parte_1 Parte_1
i gradi di giudizio che liquida per il primo grado di giudizio nella somma di euro
8000,00 per compensi oltre contributo unificato oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge e per il secondo grado di giudizio nella somma di euro 7000,00 per compensi oltre contributo unificato oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge
4) compensa le spese del presente grado di giudizio tra Parte_1
e , il , Parte_1 Parte_1 Controparte_2 [...]
, , Controparte_3 Controparte_5 CP_6 Controparte_4
[... nei reciproci rapporti processuali.
Così deciso in Bologna, il 16 gennaio 2025
Il Consigliere est.
Dott.Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
26
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n.650/2023 R.G.L. avverso la sentenza del
Tribunale di Bologna sezione lavoro n. 411/2023 pubblicata in data 27 giugno
2023 promossa con ricorso depositato in data 1 dicembre 2023 da:
Parte_1
[...]
[...]
elettivamente domiciliati a Bologna via Petrarca n.2 presso e nello studio dell'avv. Silvia Gavioli che li rappresenta e difende unitamente all'avv. Marco
Baroncini come da procura in atti
APPELLANTI - APPELLATI INCIDENTALI
Contro
CP_1
in persona del direttore pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Marco
Zavalloni in virtù di procura generale alle liti per atto notaio Persona_1
del 13 febbraio 2019 n. 23467 rep
APPELLATO
Controparte_2
In persona del Ministro pro tempore elettivamente domiciliato a Bologna via
Testoni n.6 presso l'Avvocatura di Stato che lo rappresenta e difende ex lege
APPELLATO - APPELLANTE INCIDENTALE
Controparte_3
1 In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata a
Bologna viale XII Giugno n.2 presso e nello studio dell'avv. Gabriele Bordoni che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATA
Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata a
Bologna via Marsala n.31 presso e nello studio dell'avv. Carlo Berti e rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Murvana che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATA
Controparte_5
in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata a
Torino via Bertola n.59 presso e nello studio dell'avv. Vittorio Vaira che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATA
Controparte_6
in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata a
Milano Piazza del Tricolore n.1 presso e nello studio dell'avv. Michela Colombo che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATA
OGGETTO: risarcimento danni e prestazioni ai superstiti CP_1
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 16 gennaio 2025 udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del lavoro rigettava il ricorso proposto da , e Parte_1 Parte_1
nei confronti dell' e del . Parte_1 CP_1 Controparte_7
In particolare in tale ricorso i ricorrenti rispettivamente vedova e figli di
[...]
chiedevano che il tribunale adito accertasse e dichiarasse che Per_2
l'infortunio occorso allo stesso dipendente del Ministero di Grazia e Giustizia era avvenuto per causa di lavoro e che, quindi, si trattava di infortunio sul lavoro
2 e conseguentemente dichiarasse illegittimi i provvedimenti assunti sulle istanze presentate da da parte della sede territoriale di Parte_1 CP_1
Bologna e conseguentemente li annullasse e li revocasse e che fosse CP_1
condannata a liquidare in favore degli stessi tutte le prestazioni economiche dovute (rendita ai superstiti, beneficio una tantum e assegno funerario), ad ognuno per quanto di spettanza, dalla domanda amministrativa.
Chiedevano, inoltre, che fosse accertata e dichiarata la responsabilità extracontrattuale e\o a qualsivoglia titolo o causa, anche contrattuale e\o penale incidentalmente accertata del nella causazione Controparte_7 dell'infortunio in cui aveva perso la vita e che il Ministero di Persona_2
Grazia e Giustizia fosse condannato a risarcire a , Parte_1 Pt_1 Parte_1
e , tutti i danni conseguenti alla perdita del rapporto
[...] Parte_1 parentale come richiesti nella somma di € 330.000,00 ciascuno, o nella diversa somma maggiore o minore ritenuta anche in via equitativa.
I suddetti esponevano che era dipendente del Persona_2 Controparte_2
, quale autista e scorta in servizio presso Corte d'Appello di Bologna,
[...] che l'infortunio mortale occorso il 17.11.2017 allo stesso era avvenuto nell'ambito di una visita istituzionale presso la sede di Controparte_3
mentre si trovava alla guida di una Lamborghini AC
[...] Per_2
RM e sostenevano che detto infortunio mortale fosse avvenuto per causa di lavoro con conseguente loro diritto a ricevere da tutte le prestazioni CP_1
economiche dovute e segnatamente rendita ai superstiti, beneficio una tantum e assegno funerario.
Deducevano, altresì, che sussistesse la responsabilità del Controparte_2
ex art. 2087 c.c., nella sua qualità di datore di lavoro del defunto
[...] [...]
, e ex art. 2043 c.c. e domandavano che fosse condannato al risarcimento Per_2
dei danni non patrimoniali iure proprio patiti dagli stessi in conseguenza della perdita del loro congiunto.
Si costituiva il chiedendo preliminarmente la chiamata Controparte_2
in causa di e che venisse dichiarata l'incompetenza Controparte_3
funzionale del Tribunale di Bologna in funzione di giudice del lavoro a conoscere la domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti essendo devoluta la cognizione di tale domanda alla competenza funzionale del Tribunale di
Bologna in funzione di giudice ordinario con conseguente separazione della
3 causa risarcitoria promossa nei confronti dello stesso da quella proposta nei confronti di CP_1
Domandava, in subordine, il rigetto della domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti evidenziando tra l'altro che trattandosi di danno da perdita del rapporto parentale trovava applicazione l'art. 2043 c.c., mentre i ricorrenti avevano erroneamente proposto domanda ex art. 2087 c.c.
Chiedeva, in ulteriore subordine, che fosse Controparte_3 dichiarata l'unica responsabile del fatto illecito e tenuta a tenere indenne lo stesso da quanto fosse condannato a corrispondere ai ricorrenti.
Si costituiva con memoria chiedendo in via Controparte_3
preliminare la chiamata in causa delle assicurazioni Controparte_8
e HDI Assicurazioni affinchè la manlevassero a seconda Controparte_9
delle loro prerogative di polizza, in ogni ipotesi di sua soccombenza, anche parziale od in via di regresso.
Chiedeva, in via principale, in rito, che venisse dichiarata l'incompetenza funzionale del Tribunale di Bologna in funzione di giudice del lavoro a conoscere della domanda risarcitoria proposta dai ricorrenti nei confronti del con relativa chiamata del terzo Controparte_2 [...]
essendo devoluta la cognizione di detta domanda alla Controparte_3
competenza funzionale del Tribunale di Bologna in funzione di giudice ordinario, e che per l'effetto il giudice adito disponesse la separazione della causa risarcitoria promossa nei confronti del , con Controparte_2
chiamata in causa di da quella azionata dai Controparte_3
medesimi ricorrenti nei confronti di CP_1
Domandava nel merito il rigetto della domanda ed, in subordine, per ogni ipotesi di soccombenza anche parziale e ad ogni titolo e verso ogni parte del contenzioso, che il tribunale condannasse le assicurazioni a manlevarla e tenerla integralmente indenne o a rifonderla da quanto denegatamente fosse chiamata a corrispondere al chiamante od ai ricorrenti.
Si costituiva con memoria chiedendo che venisse dichiarata CP_6
l'incompetenza funzionale del Tribunale di Bologna in funzione del Giudice del
Lavoro in favore del Tribunale Ordinario, previo mutamento di rito ex art. 427
c.p.c., con separazione della causa risarcitoria proposta nei confronti dell' CP_1
e nel merito l'accertamento dell'inoperatività della garanzia assicurativa per
4 mancanza di copertura in relazione all'oggetto e il rigetto delle domande svolte da nei suoi confronti. Controparte_3
Chiedeva, altresì, il rigetto delle domande di parte ricorrente previo accertamento dell'esclusiva responsabilità della vittima nel determinismo dell'evento lesivo con conseguente esclusione di qualsivoglia responsabilità in capo al , per esso, alla e, Controparte_7 Controparte_3 per essa, ad quale Controparte_6
chiamata in garanzia.
Si costituiva con memoria evidenziando che la Controparte_4
polizza stipulata con non era un contratto di Controparte_3
assicurazione della responsabilità civile, ma una Polizza Infortuni
Automobilistici e che, quindi, gli assicurati erano i conducenti e trasportati dei veicoli indicati in apposito elenco allegato alla polizza con la conseguenza che nessun diritto di garanzia poteva vantare nei suoi confronti
[...]
Controparte_3
Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda di manleva proposta da
[...]
Controparte_3
rimaneva contumace. Controparte_5
Il tribunale di Bologna in funzione di giudice del lavoro riteneva la propria competenza e decideva la causa come sopra indicato.
2. Proponevano appello e Parte_1 Parte_1 Pt_1
.
[...]
Con il primo motivo di appello censuravano la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto che il comportamento tenuto dall'infortunato fosse abnorme in quanto lo stesso, senza alcun ordine o costrizione del datore di lavoro si era posto alla guida dell'autovettura, e che l'infortunio mortale fosse stato causato da eventi di cui il datore di lavoro non era responsabile.
Deducevano che il giudice avesse errato nella ricostruzione del fatto in base alle prove e alle oggettive evidenze documentali.
In particolare sostenevano che dalla documentazione prodotta ed in particolare dalle mail intercorse tra gli Uffici della Corte d'appello e l'assistenza alla presidenza di risultasse provato che l'inserimento Controparte_3
nel tour su strada di fosse stato disposto dagli Uffici della Corte Per_2
d'appello e che fosse palese che nel tour su strada vi fosse guida diretta.
5 Affermavano che la ricostruzione effettuata dal giudice di primo grado fosse errata, anche in base alle sommarie informazioni testimoniali assunte dai carabinieri, da cui emergeva che all'arrivo del Presidente della Corte d'appello
Dott. CO, dei nipoti dello stesso e e Parte_2 Controparte_10
di erano già predisposte tre Lamborghini e che tale prova era già Persona_2
stata programmata.
Deducevano che le considerazioni del Tribunale fossero errate anche da un punto di vista logico considerato che solo il dott. CO aveva riferito che aveva messo a disposizione di un Controparte_3 Per_2
collaudatore, ma che questo aveva insistito per guidare da solo, mentre l'unico collaudatore era e, avendo le suddette autovetture solo due posti, Per_3
necessariamente avrebbe dovuto guidare da solo. Per_2
Con il secondo motivo di appello deducevano che la motivazione della sentenza fosse contraddittoria e illogica e, comunque, contra legem rispetto alla dichiarazione confessoria del dott. CO.
Sostenevano, infatti, che il giudice non avesse preso in considerazione la dichiarazione confessoria del dott. CO da cui risultava che l'infortunio era avvenuto in orario di lavoro, per causa violenta, nello svolgimento delle sue mansioni e sotto le direttive e il diretto controllo del suo superiore quantomeno nella misura in cui non aveva posto in essere alcuna cautela per evitarlo.
Deducevano, poi, che il giudice non avesse considerato la valenza confessoria ex art. 2735 c.c. della dichiarazione resa dal dott. CO all' da cui CP_1 risultava che l'infortunio era avvenuto in occasione di lavoro considerato, comunque, che aveva richiesto il permesso o comunque non gli era Per_2
stato impedito di guidare la Lamborghini e sostenevano che non vi fosse abnormità nella condotta dello stesso.
Con il terzo motivo di appello censuravano il fatto che il mancato allacciamento della cintura di sicurezza potesse costituire comportamento abnorme.
Sostenevano che non allacciare la cintura di sicurezza fosse infrazione del codice della strada, ma non comportamento abnorme e che, quindi, non configurasse gli estremi del rischio elettivo.
Deducevano che il giudice di primo grado avesse errato in fatto ed in diritto nell'assimilare l'eventuale colpa del lavoratore per non aver allacciato la cintura di sicurezza al rischio elettivo.
6 Con il quarto motivo di appello (erroneamente indicato nuovamente come terzo) censuravano la parte della sentenza in cui il giudice aveva ritenuto insussistente la responsabilità di sostenendo che la motivazione Controparte_3
della sentenza sul punto fosse apparente e che il giudice avesse erroneamente ritenuto che quel giorno non si fosse trattato di test drive, ma di comodato d'uso dinamico.
Con il quinto motivo di appello sostenevano che sussistesse per l'infortunio per cui è causa la colpa datoriale richiamando l'art. 2087 c.c.
Precisavano, infine, di non aver ricevuto alcun risarcimento nemmeno da
[...]
pur avendolo richiesto dopo aver appreso nel giudizio di Controparte_4
primo grado dalle sue stesse difese della copertura assicurativa per infortuni conducente e trasportato.
Concludevano chiedendo che la Corte d'appello in riforma della sentenza di primo grado accertasse e dichiarasse che l'infortunio occorso a era Persona_2
avvenuto per causa di lavoro e che, quindi, si trattava di infortunio sul lavoro e conseguentemente dichiarasse illegittimi i provvedimenti assunti sulle istanze presentate da da parte della sede territoriale di Parte_1 CP_1
Bologna e conseguentemente li annullasse e\o revocasse e condannasse l' CP_1
a liquidare in favore degli stessi tutte le prestazioni economiche dovute ( rendita ai superstiti, beneficio una tantum e assegno funerario), ad ognuno per quanto di spettanza, dalla domanda amministrativa o dalla diversa data accertata in corso di causa.
Chiedevano, altresì, che, accertata e dichiarata la responsabilità extracontrattuale e\o a qualsivoglia titolo o causa, anche contrattuale e\o penale incidentalmente del nella causazione dell'infortunio lo stesso Controparte_7
fosse condannato a risarcire agli stessi tutti i danni conseguenti alla perdita del rapporto parentale come richiesti nella somma di € 330.000,00 ciascuno, o nella diversa somma maggiore o minore ritenuta anche in via equitativa.
Si costituiva con memoria depositata in data 13 maggio 2024 chiedendo il CP_1 rigetto dell'appello con conferma della sentenza di primo grado sostenendo l'inesistenza della causa lavorativa stante il rischio elettivo.
Domandava in subordine, in caso di riforma della sentenza e in applicazione dell'art. 85 DPR n. 1124/1965 in tema di rendita ai superstiti, di escludere dalla costituzione di rendita ai superstiti i figli maggiorenni e Parte_1
7 . Pt_1
Si costituiva con memoria depositata in data 6 maggio 2024 il Controparte_2
chiedendo in via principale il rigetto dell'appello, in via gradata in
[...]
denegata ipotesi di ritenuta accoglibilità del medesimo appello, in accoglimento del proposto appello incidentale, la declaratoria di incompetenza funzionale del
Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro a conoscere della domanda risarcitoria originariamente proposta dagli odierni appellanti nei confronti della Amministrazione della Giustizia, essendo devoluta la cognizione di detta domanda alla competenza funzionale del Tribunale di Bologna (cd. foro erariale delle Pubbliche Amministrazioni dello Stato ex art. 25 c.p.c. e art. 6 R.D.
30.10.1933, n. 1611) in funzione di Giudice ordinario, e conseguentemente che venisse disposta la separazione della causa risarcitoria promossa nei confronti del da quella promossa dai medesimi ricorrenti nei Controparte_2
confronti di con fissazione di termine per la riassunzione della causa CP_1 avanti al Tribunale di Bologna in funzione di Giudice ordinario ai sensi dell'art. 50 c.p.c.
Chiedeva in via ulteriormente gradata di dichiarare la terza chiamata in causa l'unica responsabile del fatto illecito nonché Controparte_3 tenuta a rivalere indenne l'amministrazione della giustizia da quanto fosse stata condannata a corrispondere agli appellanti all'esito del giudizio anche a titolo di spese di lite.
Si costituiva con memoria depositata in data 10 aprile 2024
[...]
chiedendo il rigetto della domanda proposta nei confronti della Controparte_3
stessa in quanto infondata ed, in subordine, in caso di accoglimento anche parziale la condanna delle compagnie assicurative chiamate in causa.
Si costituiva con memoria depositata in data 3 maggio 2024 , Controparte_5
rimasta contumace in primo grado, chiedendo il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti.
Si costituiva con memoria depositata in data 6 maggio 2024
[...]
chiedendo il rigetto dell'appello e reiterando, Controparte_6
in subordine, le domande proposte in primo grado.
In particolare chiedeva che fosse accertata l'incompetenza funzionale del
Tribunale di Bologna in funzione di giudice del lavoro in favore del Tribunale ordinario previo mutamento del rito ex art. 427 cpc con separazione della causa
8 risarcitoria proposta nei confronti di e la declaratoria di inoperatività della CP_1
polizza in relazione al sinistro per cui è causa.
Domandava, comunque, il rigetto delle domande svolte da
[...]
nei suoi confronti e la reiezione delle domande proposte dagli Controparte_3
appellanti e di quelle formulate dal nei confronti Controparte_7
di Controparte_3
Chiedeva, in subordine, in caso di accoglimento anche parziale delle domande degli appellanti e del l'accertamento del concorso di Controparte_2
colpa del defunto, la ripartizione dei danni tra le parti in causa e la deduzione della franchigia.
Si costituiva con memoria depositata in data 6 maggio 2024 Controparte_4
chiedendo che si desse atto che la polizza stipulata con
[...] [...]
era una copertura assicurativa contro gli infortuni Controparte_3
automobilistici con massimale per caso di morte pari ad euro 750.000,00 dalla quale non sorgevano diritti di garanzia in capo a e Controparte_3
domandava, quindi, il rigetto delle domande svolte nei suoi confronti.
La causa istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti e dell'istruttoria orale svolta in primo grado veniva discussa e decisa all'udienza del 16 gennaio
2025 mediante lettura del dispositivo della sentenza.
Occorre, innanzitutto, esaminare la domanda di declaratoria di incompetenza funzionale del Tribunale di Bologna in funzione di giudice del lavoro in relazione alla domanda di risarcimento dei danni proposta dagli appellanti nei confronti del riproposta da quest'ultimo con appello Controparte_2
incidentale nel presente giudizio.
Si ritiene che detta domanda sia infondata.
Nel ricorso di primo grado gli odierni appellanti hanno, infatti, proposto nei confronti del domanda di risarcimento dei danni non Controparte_2
solo per responsabilità extracontrattuale, ma anche contrattuale come si evince non solo dalle conclusioni, ma anche e soprattutto dalle motivazioni del ricorso in cui si fa ampio riferimento alla responsabilità contrattuale ex art. 2087 c.c.
(cfr. paragrafo 8 del ricorso introduttivo) oltre che a quella extracontrattuale ex art. 2043 c.c.
Orbene la competenza del giudice adito si radica in base alla domanda e ciò anche nel caso in cui la norma posta alla base della domanda sia errata.
9 Ne consegue, pertanto, che avendo gli appellanti agito per chiedere il danno iure proprio per la morte del congiunto nei confronti del Persona_2 CP_2
della Giustizia sia in via extracontrattuale ex art 2043 c.c. sia in via contrattuale ex art. 2087 c.c. anche in relazione a tale domanda sussiste la competenza del giudice del lavoro stante il disposto dell'art. 40 co 3 cpc e 34 cpc.
Né in contrario rileva che, come affermato anche dalla costante giurisprudenza di merito e di legittimità ( cfr. Cass civ n.2/2020, n.907/2018) , la responsabilità per il danno iure proprio dei congiunti per morte del lavoratore abbia natura extracontrattuale e che possa essere richiesta solo a tale titolo, in quanto ciò incide sul merito della controversia e, cioè, sull'insussistenza di una responsabilità contrattuale in tale ipotesi, ma non sulla competenza che si radica in base alla domanda.
Tanto premesso vanno esaminati congiuntamente i primi tre motivi appello con riferimento alla domanda proposta dagli appellanti nei confronti di . CP_1
Si ritiene che tali motivi di appello, nei termini e limiti di cui infra, siano fondati e che erroneamente il giudice di primo grado abbia escluso che si sia trattato di infortunio sul lavoro indennizzabile da CP_1
In particolare il giudice di primo grado, pur motivando esplicitamente unicamente in relazione al profilo della responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio del lavoratore, ha rigettato per i medesimi motivi anche la domanda svolta dagli appellanti nei confronti di CP_1
Il Tribunale di Bologna sezione lavoro ha dapprima ricostruito gli eventi nel seguente modo asserendo che: “Nel caso in esame non è in contestazione il seguente svolgersi degli eventi, come è emerso dall'istruttoria documentale e testimoniale:
- in data 17.11.2017 era stata organizzata dal dott. CO, all'epoca presidente della Corte d'Appello, e una visita istituzionale presso la sede della in Sant'Agata Bolognese e che Controparte_3 Persona_2
accompagnò il Presidente e i di lui nipoti, i sig.ri e Pt_2 Controparte_10
con la vettura di servizio.
- era stato offerto ai partecipanti alla visita un giro di prova su strada di tre differenti vetture sportive di serie: una AC Coupè, una Aventador S e una
AC RM;
- La aveva messo disposizione per il giro di prova Controparte_3
10 un collaudatore, sig. ; Per_3
- nipote del presidente dott. CO e Controparte_10 Persona_2
spontaneamente hanno manifestato il desiderio di porsi alla guida una delle vetture;
il dott. CO, invece, ha scelto di farsi trasportare;
- Quindi, ricevute tutte le informazioni di guida dal sig. , i visitatori si Per_3
disposti sulle tre vetture: il dott. CO a bordo della UR Coupè, con alla guida il sig. , alla guida della Aventador S, e Per_3 Persona_2 CP_10
alla guida della UR RM con il sig.
[...] Parte_2
quale passeggero;
- durante il tragitto si sono fermati due volte per scambiarsi le automobili, in modo che tutti potessero provare i tre modelli;
- all'ultimo scambio, il dott. CO e il sig. sono pariti per primi, a Per_3
bordo della Aventador S;
dietro di loro si è posto , con la UR Persona_2
RM, e dietro i fratelli a bordo della UR Coupè. Per_2 Pt_2
- alle ore 11.08, quando le tre auto stavano percorrendo l'ultimo tratto di strada della SP 255, a breve distanza dallo stabilimento , CP_3 Persona_2
giunto ad una rotatoria ha arrestato la marcia per dare precedenza ad una vettura;
dopo aver ripreso la marcia, all'interno della curva, nell'immissione sul rettilineo, ha accelerato, perdendo il controllo della vettura, la quale, dopo avere sbandato, è andata a scontrarsi contro lo spigolo anteriore sinistro dell'autoarticolato EC AG che procedeva nell'opposto senso di marcia;
- a causa all'impatto la UR RM ha assunto un moto rotatorio incontrollato di 180°;
- , che non indossava le cinture dii sicurezza, è stato sbalzato fuori Persona_2 dall'abitacolo dal finestrino anteriore destro, mentre il veicolo terminanava la sua corsa finendo contro le protezioni poste a lato della strada.”
Ha, quindi, rigettato il ricorso compresa la domanda proposta nei confronti di sostenendo che: “Dallo svolgersi degli eventi come sopra trascritti è CP_1 emerso che l'infortunio si è verificato a causa del comportamento abnorme dell'infortunato il quale, senza alcuna costrizione o ordine del datore di lavoro, si è posto alla guida dell'autovettura. È emerso dalla consulenza tecnica svolta durante l'indagine penale che l'infortunato, al momento del sinistro, non indossava le cinture di sicurezza. È emerso che la causa determinante della morte, ravvisata dal CTU, è stato il mancato impiego delle cinture di sicurezza
11 da parte dell'infortunato che, dopo averle indossate alla partenza, se ne è privato durante il percorso (v. CTU, doc. 1 . L'infortunio mortale CP_3
occorso a è stato causato da eventi di cui il datore di lavoro non è in Per_2
alcun modo responsabile.”
La decisione del giudice di primo grado non è condivisibile in relazione alla domanda proposta dagli appellanti nei confronti di su cui, peraltro, non ha CP_1
specificamente motivato.
Si rileva, infatti, innanzitutto, che, come risulta dagli atti, dai documenti di causa e dall'istruttoria orale, , quando è avvenuto il sinistro, era in orario Persona_2
di servizio ed aveva accompagnato in qualità di autista il Presidente della Corte
d'appello di Bologna dott. CO a una visita di carattere istituzionale, come riconosciuto dallo stesso e non contestato Controparte_2
specificamente da presso la sede di CP_1 Controparte_3
infatti, sia in primo grado che nel presente giudizio ha chiesta il rigetto CP_1 della domanda assumendo che l'infortunio sia avvenuto per rischio elettivo con conseguente esclusione della tutela di cui al DPR n.1124/1965, ma non ha CP_1
contestato il carattere istituzionale della visita del dott. CO e, quindi, che al momento dell'infortunio fosse in servizio e stesse lavorando. Per_2
Peraltro nella relazione di servizio fatta dal dott. CO viene indicato più volte il carattere istituzionale della visita (cfr. doc n. 10 del fascicolo di primo grado di parte appellante).
Detta visita, per quanto risulta dagli atti e dai documenti ed in particolare dalle sommarie informazioni rese nel procedimento penale e prodotte nel presente giudizio e dalla relazione dello stesso presidente dott. CO, si è articolata in due fasi.
In una prima fase il dott. CO ha avuto un colloquio con il dott.
[...] amministratore delegato dell' Per_4 Controparte_3
In un secondo momento al dott. CO, ai suoi nipoti e a è stato fatto Per_2
fare su un pulmino un giro dello stabilimento e successivamente è stata offerta loro la possibilità di fare una prova su strada mettendogli a disposizione tre autovetture CP_3
Come risulta dalla documentazione prodotta (cfr. doc n. 11 di parte appellante) tale prova su strada era già stata programmata prima della visita e, quindi, gli ospiti ne erano a conoscenza.
12 , assistente dell'ufficio presidenza di Testimone_1 Controparte_3
aveva, infatti, inviato a una prima mail in data 26 ottobre 2017
[...] Persona_2
in cui risultava indicata la data della visita e una seconda mail in data 30 ottobre
2017 in cui erano stati chiesti i nominativi e i documenti “degli ospiti che proveranno le vetture durante la visita del 17” e aveva domandato “Quanti anni hanno i ragazzi?”.
A seguito di tale mail dipendente del , Testimone_2 Controparte_2
aveva inviato con mail a un allegato contenente i documenti di Persona_2
identità di dei suoi nipoti e Persona_5 Controparte_10 Parte_2
e di che quest'ultimo aveva girato in data 3 novembre
[...] Persona_2
2017 a scrivendo “Invio documenti come richiesto. Un Testimone_1 caloroso saluto, a presto e buona giornata”.
Lo stesso , amministratore delegato della società, in sede di Persona_4 sommarie informazioni ha asserito che “Con specifico riferimento alla visita in questione, il test drive era già stato programmato”
Analogamente , dipendente della Controparte_11 Controparte_3 ha detto: “ La visita in questione prevedeva anche un test drive per il quale erano state messe a disposizione tre autovetture in ragione del numero degli ospiti partecipanti alla visita. Sicuramente il test drive non era stato organizzato al momento ma programmato già da qualche in giorno su indicazione della
Presidenza”
in sede di sommarie informazioni, ha, poi, riferito: “Al termine Parte_2 della visita, allorquando siamo tornati al punto di partenza, all'ingresso della fabbrica vi erano tre autovetture ( già presenti al nostro arrivo, CP_3 una di colore blu, una bianca e l'altra arancione); non so dire chi abbia proposto il giro sulle auto ma sembrava facesse parte della visita CP_3 guidata”.
Tanto premesso occorre verificare se la circostanza che si sia Persona_2 messo alla guida di una delle tre Lamborghini, nell'ambito della prova di strada già programmata e concordata, come risulta dalla documentazione sopra indicata, e a cui hanno partecipato anche il dott. CO come passeggero nell'auto condotta dal collaudatore e i nipoti dello stesso dott. CO che hanno guidato alternandosi, costituisca comportamento abnorme come indicato nella sentenza o rischio elettivo come dedotto da atto ad escludere la tutela CP_1
13 dell' CP_1
A questo proposito si osserva, innanzitutto, che non è dirimente per escludere la tutela la sola circostanza che tale prova su strada non rientrasse nelle CP_1
mansioni proprie del defunto dal momento che lo stesso non stava guidando l'auto di servizio e sulla dallo stesso guidata non era trasportato il CP_3
dott. CO.
in orario di lavoro stava, infatti, comunque, partecipando con il Per_2
presidente dott. CO ad una visita istituzionale organizzata dalla Corte
d'Appello di Bologna.
La Suprema Corte, seppur in casi differenti dal presente, ha, infatti, comunque, più volte affermato l'indennizzabilità dell'infortunio sul lavoro anche nell'ipotesi di rischio cosiddetto "improprio", ossia non intrinsecamente connesso allo svolgimento delle mansioni tipiche assegnate al lavoratore ed ha dato una lettura estensiva della nozione di “occasione di lavoro” di cui all'art. 2 del DPR n.
1124/1965.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. lav n. 2838/2018), infatti,
“L'occasione di lavoro di cui all'art. 2 del d.P.R. n. 1124 del 1965 non prevede necessariamente che l'infortunio avvenga durante lo svolgimento delle mansioni lavorative tipiche in ragione delle quali è stabilito l'obbligo assicurativo, essendo indennizzabile anche l'infortunio determinatosi nell'espletamento dell'attività lavorativa ad esse connessa, in relazione a rischio non proveniente dall'apparato produttivo ed insito in una attività prodromica e comunque strumentale allo svolgimento delle medesime mansioni, anche se riconducibile
a situazioni ed attività proprie del lavoratore (purché connesse con le mansioni lavorative), con il solo limite, in quest'ultima ipotesi, del cd. "rischio elettivo", dovendosi dare rilievo, in attuazione dell'art. 38 Cost., non già, restrittivamente, al cd. rischio professionale, come tradizionalmente inteso, ma a tutti gli infortuni in stretto rapporto di connessione con l'attività protetta.”, ( Cass. lav n.
17917/2017) “L'art. 2 del d.P.R. n. 1124 del 1965 copre tutti i casi di infortunio avvenuto per causa violenta "in occasione di lavoro" che cagionino un'inabilità al lavoro superiore a tre giorni, rientrando nella nozione di occasione di lavoro tutti i fatti, anche straordinari ed imprevedibili, inerenti all'ambiente, alle macchine, alle persone, al comportamento colposo dello stesso lavoratore, purché attinenti alle condizioni di svolgimento della prestazione, ivi compresi
14 gli spostamenti spaziali funzionali allo svolgimento della prestazione, con
l'unico limite del rischio elettivo, inteso come tutto ciò che sia estraneo e non riguardante l'attività lavorativa e dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore” e (Cass. lav. n.4433/2020,n.2117/2001 n. 16417/2005)
“L'indennizzabilità dell'infortunio sul lavoro sussiste anche nell'ipotesi di rischio cosiddetto "improprio", ossia non intrinsecamente connesso allo svolgimento delle mansioni tipiche assegnate al lavoratore, ma inerente ad un'attività prodromica e strumentale allo svolgimento delle stesse, a nulla rilevando l'eventuale carattere di mera occasionalità di detto rischio, atteso che
è estraneo alla nozione legislativa di occasione di lavoro il carattere della
"normalità" o "tipicità" del rischio protetto.”
La Suprema Corte ( Cass. lav n. 2136/2015) ha, altresì, precisato che : “In tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, la nozione di rischio infortunistico ricomprende non solo l'evento direttamente causato dalla lavorazione specifica espletata dall'assicurato, ma altresì ogni accadimento che in concreto sia ascrivibile all'occasione di lavoro, pur se astrattamente configurabile anche al di fuori di essa e nei confronti di ogni persona, in quanto afferente ai normali rischi della vita quotidiana.”
Occorre, quindi, verificare se il comportamento tenuto da possa essere Per_2
considerato rischio elettivo e, quindi, escludere la tutela CP_1
A questo proposito si osserva, innanzitutto, che non vi è alcuna prova che il dott.
CO abbia ordinato a di seguirlo nella prova su strada guidando Per_2
autonomamente altra vettura Lamborghini, né ciò era necessitato da ragioni di tutela del dott. CO non risultando che avesse mansioni di Per_2
protezione in senso stretto nei confronti dello stesso.
Né in contrario rileva il decreto del Prefetto del 3 giugno 2010 con cui è stata riconosciuta a la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza in quanto Per_2
ciò era strettamente connesso alla conduzione delle autovetture di servizio.
Né risulta dai documenti e dalle sommarie informazioni che ciò fosse stato preventivamente stabilito. In particolare non è dirimente in questo senso il preventivo invio del documento dello stesso a di cui si è Per_2 CP_3 detto sopra per “provare” le vetture in quanto la prova della vettura nel caso di specie non implicava necessariamente la guida come dimostrato dal fatto che il dott. CO non ha guidato e la ha, comunque, messo a CP_3
15 disposizione un collaudatore.
Tali documenti provano soltanto che era prevista la partecipazione di Per_2
alla prova su strada, mentre nulla era specificato in merito alla guida dell'autovettura.
Risulta, invece, dalla stessa relazione del dott. CO che lo stesso ha permesso a che lo aveva accompagnato alla visita istituzionale di partecipare alla Per_2
prova delle autovetture, prova già concordata con la società, guidando direttamente una delle tre Lamborghini messe a disposizione e, comunque, non gliel'ha vietato.
Si legge, infatti, in tale relazione: “ Era presente , conducente di Persona_2
automezzi della Corte che mi aveva condotto sino allo stabilimento, pilota abile, come aveva avuto più volte occasione di verificare nel corso dei nostri viaggi anche autostradali, e munito di specifica abilitazione (frequenti erano le sue guide per magistrati oggetto di tutela) che ha voluto partecipare alla prova con un entusiasmo ed insistenza che non era possibile contraddire e che comunque ben poteva favorire i buoni rapporti di cui ho detto. La prova viene effettuata esclusivamente su percorso stradale e la ha messo a disposizione CP_3
un giro di prova con un collaudatore. Il sig. , in ragione della sua Persona_2
particolare esperienza, ha insistito per guidare direttamente l'auto.”
alla guida della ha, quindi, in tale prova su strada, seguito Per_2 CP_3
altra autovettura u cui si trovava il dott. CO come passeggero CP_3
e che era guidata da un collaudatore.
In particolare come riferito da in sede di sommarie Parte_2 informazioni: “Un dipendente credo fosse colui che guidava il CP_3
pulmino per il giro in fabbrica, ci ha fornito delle informazioni di base, da noi recepite, su come guidare le autovetture;
in seguito è partito il giro sulle tre autovetture su quella blu prendeva posto come passeggero il Dott. CP_3
CO e guidata dall'autista dipendente della cioè colui che CP_3
prima di partire ci aveva fornito delle informazioni di base, seguiva la di colore bianco condotta da che era solo a bordo e CP_3 Persona_2
infine su quella arancione salivamo io come passeggero e mio fratello come conducente;
abbiamo percorso delle strade che non conosco poichè non sono della zona e ci siamo limitati a seguire in colonna;
ad un certo punto ci siamo fermati e scambiati le auto;
mio zio e l'autista della Lamborghini precedevano
16 con l'auto arancione, seguiva con la Lamborghini di colore blu e Persona_2
infine io e mio fratello su quella bianca condotta da me;
abbiamo proseguito il giro in colonna secondo l'ordine suddetto e a un certo punto ci siamo nuovamente fermati per scambiarci ulteriormente le auto;
mio zio con l'autista della Lamborghini procedevano con la Lamborghini bianca, seguiva
[...]
con la Lamborghini arancione e infine io e mio fratello su quella blu Per_2 condotta da mio fratello…”
Orbene considerato che era in orario di lavoro e per motivi di lavoro Per_2
stava accompagnando nella visita istituzionale il dott. CO, che in quel momento rappresentava il datore di lavoro, che tale visita prevedeva una prova su strada delle autovetture, che secondo il dott. CO, seppure la sua dichiarazione non possa aver valore confessorio nei confronti di la CP_1
partecipazione di alla prova avrebbe potuto favorire i buoni rapporti Per_2
con la società, non si può ritenere che la circostanza che , autista esperto, Per_2 si sia messo alla guida della Lamborghini, autovettura che all'epoca poteva essere guidata con patente B da persone non neopatentate, seguendo la guidata dal collaudatore in cui si trovava il Presidente della Corte CP_3
d'appello, per effettuare un giro su strade con stringenti limiti di velocità, costituisca rischio elettivo tale da escludere la tutela CP_1
, infatti, durante l'orario di lavoro ha partecipato ad una visita Per_2 istituzionale del Presidente della Corte d'appello che aveva accompagnato in qualità di autista.
La circostanza che si trovasse sull'auto incidentata come guidatore piuttosto che come passeggero ai fini del rischio elettivo e della tutela è, del resto, a ben CP_1
vedere non dirimente considerato il complessivo contesto.
Come asserito dalla Suprema Corte, infatti, ( Cass. lav n. 3763/2021) “In tema di infortuni sul lavoro, il cd. rischio elettivo, che comporta la responsabilità esclusiva del lavoratore, sussiste soltanto ove questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, sulla base di una scelta arbitraria volta a creare e ad affrontare, volutamente, per ragioni o impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente l'attività lavorativa, creando condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere e ponendosi, in tal modo, come causa esclusiva dell'evento dannoso.” e ( Cass. lav n. 7649/2019)
17 “In materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, il rischio elettivo, che delimita l'ambito della tutela assicurativa, è riferito al comportamento del lavoratore e si connota per il simultaneo concorso dei seguenti elementi: a) presenza di un atto volontario ed arbitrario, ossia illogico ed estraneo alle finalità produttive;
b) direzione di tale atto alla soddisfazione di impulsi meramente personali;
c) mancanza di nesso di derivazione con lo svolgimento dell'attività lavorativa.”
Occorre, quindi, valutare se la circostanza che non avesse la cintura Per_2
allacciata al momento del sinistro mortale, come risulta dalla perizia effettuata in sede penale (cfr. doc n. 16 di parte appellante), possa costituire rischio elettivo.
Si ritiene che, seppure tale comportamento costituisca una violazione del codice della strada, tuttavia, non sia una condotta così abnorme da configurare il rischio elettivo alla stregua della giurisprudenza della Suprema Corte.
Trova, quindi, applicazione nel caso di specie l'art. 2 della legge n.1124/1965 che prevede che: “L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.”
Da quanto sopra esposto deriva, quindi, che in relazione alla domanda svolta nei confronti di i primi tre motivi di appello nei termini e nei limiti sopra CP_1 indicati sono fondati dovendosi ritenere che l'infortunio sia avvenuto in occasione di lavoro e che la tutela non sia esclusa per rischio elettivo. CP_1
In riforma della sentenza appellata deve, quindi, dichiararsi che l'infortunio occorso a è infortunio sul lavoro. Persona_2
Risulta, quindi, fondata la domanda di condanna proposta dagli appellanti nei confronti dell' alla corresponsione di tutte le prestazioni economiche dovute CP_1
a seguito del suddetto infortunio mortale.
In relazione alla stessa si precisa, poi, che l'eccezione di secondo cui la CP_1
rendita non spetterebbe ai figli in quanto maggiorenni al momento della morte è infondata.
L'art. 85 del DPR n. 112/1965, infatti, prevede che: “Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sotto indicati una rendita nella misura di cui ai numeri seguenti ragguagliata al 100 per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120. Per i
18 lavoratori deceduti a decorrere dal 1° gennaio 2014 la rendita ai superstiti e' calcolata, in ogni caso, sul massimale di cui al terzo comma dell'articolo 116:
1) il cinquanta per cento al coniuge superstite fino alla morte o a nuovo matrimonio;
in questo secondo caso è corrisposta la somma pari a tre annualità di rendita;
2) il venti per cento a ciascun figlio nato nel matrimonio, nato fuori del matrimonio, riconosciuto o riconoscibile, e adottivo, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età, e il quaranta per cento se si tratti di orfani di entrambi i genitori, e, nel caso di figli adottivi, siano deceduti anche entrambi gli adottanti.
Per i figli viventi a carico del lavoratore infortunato al momento del decesso e che non prestino lavoro retribuito, dette quote sono corrisposte fino al raggiungimento del ventunesimo anno di età, se studenti di scuola media o professionale, e per tutta la durata normale del corso, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, se studenti universitari. Se siano superstiti figli inabili al lavoro la rendita è loro corrisposta finché dura l'inabilità. Sono compresi tra i superstiti di cui al presente numero, dal giorno della nascita, i figli concepiti alla data dell'infortunio. Salvo prova contraria, si presumono concepiti alla data dell'infortunio i nati entro trecento giorni da tale data;
3) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1), e 2), il venti per cento a ciascuno degli ascendenti e dei genitori adottanti se viventi a carico del defunto e fino alla loro morte;
4) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1), e 2), il venti per cento a ciascuno dei fratelli o sorelle se conviventi con l'infortunato e a suo carico nei limiti e nelle condizioni stabiliti per i figli.
La somma delle rendite spettanti ai suddetti superstiti nelle misure a ciascuno come sopra assegnate non può superare l'importo dell'intera retribuzione calcolata come sopra. Nel caso in cui la somma predetta superi la retribuzione, le singole rendite sono proporzionalmente ridotte entro tale limite. Qualora una o più rendite abbiano in seguito a cessare, le rimanenti sono proporzionalmente reintegrate sino alla concorrenza di detto limite. Nella reintegrazione delle singole rendite non può peraltro superarsi la quota spettante a ciascuno degli aventi diritto ai sensi del comma precedente.
Oltre alle rendite di cui sopra è corrisposto una volta tanto un assegno di euro
10.000 al coniuge superstite, o, in mancanza, ai figli, o, in mancanza di questi,
19 agli ascendenti, o, in mancanza di questi, ultimi, ai fratelli e sorelle, [aventi rispettivamente i requisiti di cui ai precedenti numeri 2), 3) e 4)]. Qualora non esistano i superstiti predetti, l'assegno è corrisposto a chiunque dimostri di aver sostenuto spese in occasione della morte del lavoratore nella misura corrispondente alla spesa sostenuta, entro il limite massimo dell'importo previsto per i superstiti aventi diritto a rendita.”
Orbene dalla norma si ricava che la rendita spetta non solo ai figli minorenni, ma anche ai figli maggiorenni ricorrendo i presupposti della norma.
Nel caso di specie non ha contestato specificamente la vivenza a carico di CP_1
dei figli e e, ciò, peraltro, risulta dalla Persona_2 Pt_1 Pt_1
documentazione prodotta (cfr. stato di famiglia doc n. 1 di parte appellante) e la loro iscrizione a un corso universitario che è, peraltro, dimostrata dalla documentazione prodotta in atti ( cfr. doc. n.32 e 33 di parte appellante).
Ne consegue, quindi, che stante detta norma e nei limiti temporali stabiliti dalla stessa a nato il [...] e nato il [...] Parte_1 Parte_1
spetta la rendita richiesta.
L'eccezione di di non debenza della rendita ai figli formulata in relazione CP_1
alla sola maggiore età degli stessi al momento del decesso del padre è, quindi, infondata. deve, quindi, essere condannata a corrispondere, come richiesto dagli CP_1 appellanti, le prestazioni spettanti, a seguito dell'infortunio mortale sul lavoro di
(rendita, beneficio una tantum/assegno funerario) ad ognuno per Persona_2
quanto di spettanza e ai figli nei limiti sopra specificati di cui all'art. 85 DPR
n.1124/1965 dalla domanda amministrativa (denuncia di infortunio del
20/11/2017), oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Occorre, quindi, esaminare i primi tre motivi di appello e il quinto motivo di appello in relazione alla domanda di risarcimento dei danni proposta dagli appellanti nei confronti del . Controparte_2
Si rileva, innanzitutto, che trattandosi di domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale e, quindi, di danno iure proprio la domanda risarcitoria a titolo contrattuale ex art. 2087 c.c. è infondata e deve essere rigettata.
Come asserito dalla costante giurisprudenza di merito e di legittimità la responsabilità per danno dei congiunti del lavoratore da perdita del rapporto
20 parentale ha esclusivamente natura extracontrattuale ex art. 2043 c.c. e alla stessa si applicano gli oneri probatori tipici di tale responsabilità e non della responsabilità ex art. 2087 c.c.
Secondo quanto asserito dalla Suprema Corte ( Cass. n. 32702/2024), infatti, “In relazione al danno fatto valere iure proprio dai congiunti di un lavoratore non
è predicabile una responsabilità contrattuale del datore di lavoro, il quale non ha obbligazioni contrattuali di protezione nei confronti dei terzi ma solo del lavoratore, e ciò anche qualora il danno a quest'ultimo sia derivato da inadempimento datoriale agli obblighi di sicurezza sui luoghi di lavoro, con la conseguenza che gli oneri probatori sono quelli tipici della responsabilità extracontrattuale e non già quelli della responsabilità ex art. 2087 c.c.” e (
Cass.lav. n.2/2020) “La domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla perdita del rapporto parentale, proposta "iure proprio" dai congiunti del lavoratore, quali soggetti estranei al rapporto di lavoro, anche se la morte del dipendente sia derivata da inadempimento contrattuale del datore di lavoro verso il dipendente, trova la sua fonte esclusiva nella responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c., sicché non è soggetta al regime probatorio proprio della responsabilità ex art. 2087 c.c., né la circostanza che
l'azione aquiliana, oggetto del giudizio, individui il nucleo dell'elemento soggettivo del convenuto in una "porzione" di un'azione contrattuale, soggetta
a regole probatorie differenti, sposta il relativo onere ex art. 2697 c.c.”
Tanto premesso si ritiene che gli appellanti non abbiano provato la sussistenza dei presupposti della domanda risarcitoria.
Gli stessi sostengono che il datore di lavoro sarebbe responsabile dell'infortunio mortale in quanto avrebbe disposto che partecipasse guidando al test Per_2
drive e, comunque, ha acconsentito a ciò pur potendo vietarlo.
Si rileva, innanzitutto, che da quanto sopra esposto risulta, invece, che non è stato ordinato dal dott. CO a di guidare la Lamborghini Per_2 nell'ambito della prova di strada che, per quanto sopra detto non comportava necessariamente la guida dell'autovettura da parte dei partecipanti, ma che è stato quest'ultimo a richiederlo.
Del resto considerato che il dott. CO viaggiava nell'auto con il collaudatore e che non era soggetto a tutela in senso proprio non aveva alcun senso che desse disposizione a di seguirlo guidando di persona altra Lamborghini. Per_2
21 E' logico ritenere che , autista esperto, abbia ritenuto coerente con le Per_2
proprie competenze e abilità condurre tale automobile, inserendosi così, nel modo migliore e con propria concorrente soddisfazione, nell'organizzazione dell'evento.
Occorre, quindi, verificare se si possa ravvisare la responsabilità datoriale per l'infortunio occorso per il fatto che il dott. CO ha permesso o, comunque, non ha vietato a la prova su strada nonostante lo stesso non avesse Per_2
specifica pregressa esperienza nella conduzione di tale mezzo.
L'infortunio secondo quanto risulta dalla perizia espletata in sede penale è avvenuto nel seguente modo: “Il conducente , alla guida della Persona_2
LAMBORGHINI PERFORMANTE, all'uscita della rotonda San Cristoforo, accellerava violentemente provocando una violenta imbardata dapprima verso destra, quindi verso sinistra, portandosi contromano e collidendo frontalmente con un autoarticolato che procedeva con opposto senso di marcia… da parte del
Sig. , conducente la si rileva infrazione Art. 141 Persona_2 CP_3
C.d.S. per non aver saputo mantenere il controllo del proprio veicolo;
Art. 172
C.d.S per non aver utilizzato la cintura di sicurezza;
Art. 142 C.d.S. per aver superato il limite posto per il centro abitato pari a 50 Km/h. Non si è invece rilevata alcuna infrazione a carico del conducente l'autoarticolato…La lettura delle centraline, effettuata utilizzando un software della non Controparte_12 ha evidenziato anomali nella fase precedente il momento della collisione”
Si ritiene che, pur tenendo conto della potenza di tale autovettura, tuttavia, stante quanto risultante dagli atti e dai documenti di causa, non sussista una responsabilità datoriale per non averne vietato o permesso la guida e ciò anche se si considera la dinamica del sinistro risultante dalla perizia penale.
Si evidenzia, infatti, innanzitutto, che era un autista esperto, che per la Per_2
guida della bastava la patente B, che sono state date le indicazioni CP_3
di base per la guida della stessa dal collaudatore , che la medesima auto Per_3
è stata guidata anche da di professione notaio e la Controparte_10
Lamborghini “ bianca” da studente che, quindi, si presume non Parte_2
fossero maggiormente esperti nella guida di , che la prova è avvenuta Per_2
su una strada ordinaria soggetta a stringenti limiti di velocità e il sinistro è occorso in un tratto di strada con limite di 50 km/h, che davanti all'auto guidata da c'era quella condotta dal collaudatore e dietro quella guidata dai Per_2
22 nipoti del dott. CO, che, quindi, la prova su strada era ben strutturata proprio al fine di evitare rischi dovuti anche a una velocità sostenuta e che l'auto, come risulta dalla perizia, seppure di notevole potenza, era dotata di numerosi sistemi di sicurezza.
Né in contrario è dirimente la direttiva sull'utilizzo di vetture a marchio da parte di collaboratori (cfr. doc n. 3 di CP_3 Controparte_3
in quanto la stessa ha la precipua finalità di disciplinare l'utilizzo delle
[...]
autovetture da parte di dipendenti o collaboratori, impegnati in test veri e propri anche con prototipi, manifestazioni, giri dimostrativi, trasferte e il permesso di guida ivi previsto assolve anche alla funzione di cui all'art. co 4 DPR n.
474/2001 e nella stessa è, comunque, esplicitamente previsto che le autovetture possano essere utilizzate per finalità di prova da soggetti esterni come clienti, giornalisti, vip e ciò senza il suddetto permesso di guida.
Si osserva, poi, seppure si tratti di diverso ambito, che il procedimento penale nei confronti di è stato archiviato. Controparte_3
Considerati questi elementi non è ravvisabile nel caso concreto una responsabilità datoriale per l'omesso divieto.
Si rileva, peraltro, che, anche diversamente opinando e ritenendo la stessa sussistente, nel caso di specie manca la prova del nesso di causalità in relazione all'evento morte o, comunque, vi è una responsabilità assorbente dell'infortunato stante il mancato uso delle cinture di sicurezza che ne avrebbe evitato il decesso.
Dalla perizia fatta in sede penale, le cui conclusioni, considerata anche la documentazione allegata alla stessa, sono condivisibili e, peraltro, neppure specificamente contestate in questo giudizio, è, infatti, risultato provato che al momento del sinistro non usava la cintura di sicurezza, che il suo Per_2
utilizzo avrebbe scongiurato l'evento letale, e che, dunque, la colpevole omissione del precetto che ne impone l'utilizzazione è stata causa di esso.
Nel caso di specie, quindi, il mancato utilizzo della cintura di sicurezza non integra un mero concorso di colpa del lavoratore nella causazione della morte, ma è causa assorbente della stessa, in quanto tale evento sarebbe stato evitato dal suo utilizzo.
In tal senso si è, del resto, espressa più volte la giurisprudenza che ha affermato che l'omesso uso delle cinture di sicurezza da parte del danneggiato configura
23 proprio una "cooperazione nel fatto colposo" incidendo sul decorso causale
(Cass.civ n. 13921/2024) e , a seconda dell'efficienza causale che ha avuto nella produzione delle lesioni, esclude in toto ovvero riduce il diritto al risarcimento in misura corrispondente all'apporto da esso fornito al verificarsi dell'evento dannoso ( cfr. Corte d'appello Reggio Calabria n.667/2020).
Si ritiene, quindi, che, i motivi di appello in relazione al rigetto della domanda risarcitoria nei confronti del siano infondati e che la Controparte_2
sentenza di primo grado debba essere confermata in relazione a tale statuizione con le integrazioni di cui sopra.
Per quanto attiene al quarto motivo di appello relativo alla denegata responsabilità di si osserva che gli appellanti non Controparte_3
hanno svolto alcuna domanda risarcitoria nei confronti della stessa in primo grado, né in appello, né vi è stata un'estensione della domanda di risarcimento dei danni nei suoi confronti, dopo la chiamata in causa effettuata in primo grado da parte del . Controparte_2
Si osserva, infatti, che non solo gli appellanti non hanno esteso esplicitamente la domanda di risarcimento dei danni a sia in primo Controparte_3
grado che in appello, ma la domanda non può neppure ritenersi estesa automaticamente considerata la difesa svolta dal che Controparte_2
ha chiesto solo in via subordinata al rigetto della domanda svolta nei suoi confronti dagli odierni appellanti, l'accertamento dell'esclusiva responsabilità di
Controparte_3
Si evidenzia, peraltro, che anche ove si ritenesse un'estensione automatica della domanda di risarcimento danni a tale estensione Controparte_3
risulterebbe, comunque, rinunciata dagli appellanti come emerge dalle difese svolte dagli stessi e da quanto affermato nel ricorso in appello ( cfr. pag n. 27 dell'atto di appello) in cui tra l'altro si legge: “ Dopo aver ritenuto il CP_2 esente da responsabilità per abnormità del contegno dell'infortunato, il Giudice di prime cure, senza che dato l'ordine delle chiamate fosse necessario, motiva
(formalmente) sulla mancata responsabilità di ” Controparte_13
Ne consegue, pertanto, che non essendovi domanda risarcitoria degli appellanti nei confronti di tale motivo di appello è Controparte_3
inammissibile per carenza di interesse.
Non essendo stato accolto l'appello in relazione al capo della sentenza che ha
24 rigettato la domanda di risarcimento dei danni nei confronti del Controparte_2
non deve, poi, essere esaminato l'appello incidentale proposto in via
[...] gradata da quest'ultimo, nel caso di accoglimento di tale domanda, con cui è stato chiesto di dichiarare la responsabilità esclusiva di Controparte_3
e di manlevare lo stesso in caso di condanna.
[...]
Neppure deve essere esaminata la domanda di manleva proposta
[...]
nei confronti delle assicurazioni chiamate dalla stessa e Controparte_3
reiterata in subordine in sede di appello in quanto assorbita dalla decisione di primo grado di rigetto.
Nessuna delle assicurazioni ha, poi, proposto appello incidentale in relazione alla sentenza impugnata neppure in relazione alle spese.
Da quanto sopra esposto deriva che in parziale accoglimento dell'appello principale e in riforma della sentenza deve essere dichiarato che l'infortunio occorso a è infortunio sul lavoro e l' deve essere condannato Persona_2 CP_1
a corrispondere a e le Parte_1 Parte_1 Parte_1
prestazioni spettanti per la morte di (rendita, beneficio una Persona_2
tantum/assegno funerario) ad ognuno per quanto di spettanza e in relazione ai figli nei limiti di cui all'art. 85 del DPR n. 1124/1965 dalla domanda amministrativa (denuncia di infortunio del 20/11/2017, cfr. doc n.8 e 9
[...]
) oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Controparte_2
L'appello deve, invece, essere rigettato per il resto con conseguente conferma della sentenza per il resto.
Stante la riforma in parte qua della sentenza deve essere condanna a CP_1
rifondere agli appellanti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Stante la controvertibilità delle questioni giuridiche trattate e la peculiarità della fattispecie devono essere integralmente compensate ex art. 92 cpc le spese del presente grado di giudizio tra e Parte_1 Parte_1 Pt_1
, il ,
[...] Controparte_2 Controparte_3 [...]
, , nei reciproci rapporti CP_5 CP_6 Controparte_4
processuali.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale definitivamente pronunciando nella causa n. 650/2023 RGL sugli appelli principale e incidentale ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta così
25 provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello principale e in riforma della sentenza n.
411/2023 appellata del Tribunale di Bologna sezione lavoro dichiara che l'infortunio occorso a è infortunio sul lavoro e condanna l' a Persona_2 CP_1
corrispondere a e le Parte_1 Parte_1 Parte_1
prestazioni spettanti per morte di (rendita, beneficio una Persona_2
tantum/assegno funerario) ad ognuno per quanto di spettanza e in relazione ai figli nei limiti di cui all'art. 85 del DPR n. 1124/1965 dalla domanda amministrativa oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
2) conferma la sentenza per il resto;
3) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere a CP_1
e le spese di entrambi Parte_1 Parte_1 Parte_1
i gradi di giudizio che liquida per il primo grado di giudizio nella somma di euro
8000,00 per compensi oltre contributo unificato oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge e per il secondo grado di giudizio nella somma di euro 7000,00 per compensi oltre contributo unificato oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge
4) compensa le spese del presente grado di giudizio tra Parte_1
e , il , Parte_1 Parte_1 Controparte_2 [...]
, , Controparte_3 Controparte_5 CP_6 Controparte_4
[... nei reciproci rapporti processuali.
Così deciso in Bologna, il 16 gennaio 2025
Il Consigliere est.
Dott.Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
26