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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 04/10/2025, n. 1694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1694 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2417 /2018 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in CONTRADA C.F._1
CAVARRETTA N.88 98076 SANT'AGATA DI MILITELLO presso lo studio dell'Avv. NOCIFORA TIRANNO MARIELLA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA TOMMASO CAPRA CP_1 P.IVA_1
IS 301 MESSINA presso lo studio dell'Avv. FOTI MICHELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: altre ipotesi.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 12/07/2018, i sigg. e Parte_1
, quali eredi del defunto , hanno impugnato la Parte_2 Persona_1 nota del 16/01/2018 comunicata il 07/02/2018, con la quale l' ha CP_1 CP_2 richiesto la restituzione di € 1.310,75 per indebito previdenziale relativo al trattamento pensionistico cat. VOS n. 45002354 nel periodo 01/01/2012 –
31/08/2017, deducendo l'insussistenza dei presupposti per la ripetizione, il difetto di dolo del percipiente, nonché la tardività dell'azione di recupero oltre i termini di cui all'art. 13 L. 412/1991. I ricorrenti hanno chiesto l'annullamento del provvedimento, il riconoscimento del diritto a trattenere le somme e la restituzione di quanto eventualmente recuperato.
Si è costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso. L' ha esposto CP_1 CP_2 che la pensione del de cuius era in regime internazionale (pro-rata) con quota estera a carico della Germania;
per la quota italiana il trattamento beneficiava di integrazione al minimo e maggiorazione sociale, prestazioni condizionate a limiti reddituali. L'indebito è scaturito dall'omessa comunicazione dei redditi (quota pensione estera) in sede di adempimenti RED/OBIS M per gli anni 2011 e 2016, che ha comportato la rideterminazione dell'integrazione e la revoca della maggiorazione. L' evidenzia inoltre che la condotta omissiva integra il dolo CP_1 del percipiente ai sensi dell'art. 13, comma 1, L. 412/1991, sicché le somme sono ripetibili.
DIRITTO
La controversia attiene alla ripetibilità di somme pensionistiche corrisposte a titolo di integrazione al minimo e maggiorazione sociale e ritenute non dovute dall' per sopravvenuto superamento dei limiti reddituali, in relazione alla CP_1 mancata comunicazione da parte del pensionato di redditi esteri (quota pro-rata tedesca).
La disciplina di riferimento è dettata dagli artt. 52 L. 88/1989 e 13 L.
412/1991. Il primo consente la rettifica “in ogni momento” delle pensioni in caso di errore e, al comma 2, esclude la ripetizione delle rate non dovute salvo dolo dell'interessato. L'art. 13 L. 412/1991, comma 1, seconda parte, qualifica come rilevante ai fini della ripetibilità l'omessa od incompleta segnalazione di fatti incidenti su diritto/misura della pensione non già conosciuti dall'ente; il comma 2 prevede la verifica annuale delle situazioni reddituali e il recupero “entro l'anno successivo”, con possibilità di proroga, entro il secondo anno, per oggettive ragioni organizzative.
Nel caso di specie non si controverte di mero errore di calcolo dell'ente al momento dell'attribuzione/erogazione della prestazione, bensì di erogazioni condizionate al reddito (integrazione e maggiorazione) divenute non spettanti per superamento dei limiti a seguito di omessa comunicazione di redditi esteri;
tale evenienza integra l'ipotesi tipizzata dall'art. 13, comma 1, L. 412/1991, che legittima la ripetizione. In giurisprudenza è consolidato che, quando il pensionato agisce per l'accertamento negativo dell'obbligo restitutorio, grava su di lui l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto in misura percepita o, comunque, un titolo che impedisca la ripetizione (tra le molte, pronunce richiamate dall' negli atti CP_1 difensivi).
I ricorrenti hanno valorizzato il principio di irripetibilità ex art. 52, comma
2, L. 88/1989, deducendo la buona fede del dante causa e la tardività del recupero.
Tuttavia, quando l'indebito trovi causa in omessa/incompleta segnalazione di redditi incidenti su prestazioni collegate al reddito, la condotta omissiva assume rilievo soggettivo ai fini del dolo richiesto dall'art. 52 cit., secondo la definizione
“speciale” fornita dall'art. 13 L. 412/1991 (dolo normativo): non occorre un'intenzionalità fraudolenta, essendo sufficiente l'omissione di un adempimento informativo posto ex lege a carico del pensionato (modulistica RED/OBIS M).
Tale impostazione risulta coerente con la funzione selettiva e condizionante delle prestazioni in parola e con il principio di affidamento che non può operare in conflitto con obblighi dichiarativi espressi.
I ricorrenti sostengono che l' disponesse o potesse disporre delle CP_1 informazioni rilevanti e che l'azione di recupero sarebbe tardiva rispetto al termine di cui all'art. 13, comma 2, L. 412/1991. La prospettazione non è condivisibile.
Dalle risultanze documentali emerge che l' ha sollecitato le CP_1 comunicazioni reddituali mediante (2012 per redditi 2011 e 2017 per CP_3 redditi 2016) e che il pensionato non ha provveduto a rendere conoscibile la quota estera;
l'ente ha poi acquisito d'ufficio dati dall'autorità tedesca, procedendo alla ricostituzione e al recupero. In assenza di segnalazione, non può predicarsi una piena conoscenza “già” riferibile all' ex art. 13, comma 1, prima parte, CP_1 idonea a escludere la ripetibilità.
Il termine di cui all'art. 13, comma 2, assume rilievo con riferimento all'attività di verifica annuale e al recupero entro l'anno successivo;
la stessa norma, però, consente proroghe (fino a due anni dalla verifica) per ragioni oggettive, anche correlate ai tempi di acquisizione inter-amministrativa dei dati.
Nel caso concreto, l' ha attivato la ricostituzione a valle dell'acquisizione CP_1 delle quote estere, sicché la scansione temporale appare coerente con la disciplina, anche alla luce dell'intreccio con flussi informativi esteri (non integralmente nella disponibilità immediata dell'ente). In ogni caso, la dedotta tardività non è provata dai ricorrenti in modo puntuale in rapporto al dies a quo della “verifica” e alle eventuali proroghe applicate.
La buona fede del percipiente può ostare alla ripetizione nelle ipotesi coperte dall'art. 52 L. 88/1989 in assenza di dolo;
ma, come detto, qui il “dolo” richiesto dalla legge è integrato normativamente dall'omessa comunicazione di redditi incidenti su prestazioni collegate al reddito. Ne consegue che l'argomento dell'affidamento (anche in ragione del tempo trascorso) cede dinanzi all'inosservanza di un obbligo dichiarativo specifico ripetutamente sollecitato.
Alla luce di quanto precede, il ricorso è infondato: l'indebito si è formato per motivi reddituali su prestazioni condizionate;
l'omessa segnalazione dei redditi esteri integra il presupposto di cui all'art. 13, comma 1, L. 412/1991; sussiste, pertanto, il dolo normativo che esclude l'operatività del divieto di ripetizione previsto dall'art. 52, comma 2, L. 88/1989. Restano assorbite le ulteriori questioni.
Tenuto conto del modesto importo oggetto di ripetizione, della vetustà dei periodi considerati, e della non sempre uniforme prassi applicativa in fattispecie con quote estere e flussi RED, si ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti (art. 92, comma 2, c.p.c., nella lettura consolidata).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Patti, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da e Parte_1 [...]
, quali eredi di , contro , così provvede: Parte_2 Persona_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Accerta e dichiara la legittimità del recupero da parte dell' CP_1 dell'indebito pari a € 1.310,75 relativo al trattamento pensionistico cat.
VOS n. 45002354 per il periodo 01/01/2012 – 31/08/2017.
3. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Patti 04/10/2025.
Il Giudice Dott. Giovanni Piccolo