TRIB
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 07/04/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott. Stefano Billet - Presidente
2) dott.ssa Giulia Gargiulo - Giudice
3) dott. Nicola Latour - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2233/2024 R.G.V.G., riservata in decisione all'udienza del
27.03.2025, avente per oggetto: Adozione di persona maggiorenne, vertente
TRA
C.F. nata a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.
Matteo Cabigiosu, presso lo studio del quale elegge domicilio in Pistoia alla via Macallé,
n. 14;
RICORRENTE
E
C.F. , nata in [...], il [...], residente CP_1 C.F._2 in Pistoia, via Cardarelli Vincenzo, 4, e C.F. CP_2 C.F._3 nato in [...], il [...], residente in [...], entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Silvia Vicenzo, presso lo studio della quale eleggono domicilio in Pistoia, via De Fabbri, n. 37;
RESISTENTI
NONCHE'
PM in sede;
INTERVENTORE EX LEGE
1 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art 291 e ss. c.c., depositato in data 20.12.2024, Parte_1
deduceva di essere vedova e di non avere discendenti;
rappresentava la propria intenzione di adottare i nipoti, e i quali avevano prestato il proprio CP_2 CP_1
consenso alla adozione.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 20.01.2025, si costituivano in giudizio e i quali aderivano alla domanda di adozione. CP_2 CP_1
Acquisito il parere del Pubblico Ministero, all'udienza del 18.03.2025 veniva acquisito il consenso dell'adottante e degli adottandi. All'udienza del 27.03.2025 veniva acquisito il consenso dei coniugi degli adottandi, e la causa veniva, quindi, riservata al Collegio per la decisione.
2. Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento.
2.1. In via preliminare, occorre rilevare che le condizioni per l'adozione della persona maggiore di età sono: a) che l'adottante abbia almeno 35 anni (o almeno 30 anni, quando eccezionali circostanze consigliano l'adozione) e che superi almeno di 18 anni l'età dell'adottando (salvo la possibilità di ridurre la differenza minima di età, considerate le circostanze del caso); b) che l'adottante non abbia discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti;
oppure, che non abbia figli minori legittimi o legittimati (salvo la possibilità di adozione del maggiorenne, pur in presenza di figli minori, secondo le condizioni previste dalla Suprema Corte); oppure, che vi sia il consenso dei figli legittimi, legittimati o naturali riconosciuti maggiorenni dell'adottante, anche se con lui non conviventi;
c) che l'adottante non sia genitore naturale dell'adottando (art. 293 c.c.) né suo tutore che abbia ancora l'amministrazione dei suoi beni (art. 295); d) che l'adottando non sia già adottato da persona diversa dal coniuge dell'adottante (art. 294 c.c.); e) che vi sia il consenso dell'adottante e dell'adottando (art. 296 c.c.), manifestato personalmente al Presidente del Tribunale (art. 311 comma 1 c.c.); f) che vi sia l'assenso dei genitori dell'adottando e l'assenso del coniuge non legalmente separato dell'adottante e dell'adottando (art. 297 comma 1 c.c.), salvo quanto previsto dall'art. 297 comma 2 c.c., dato personalmente o da persona munita di procura speciale rilasciata con atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 311 comma 2 c.c.).
2.2. Nel caso di specie, sussistono tutte le condizioni richieste per l'accoglimento del ricorso con riferimento all'adottanda CP_1
2 L'adottante ha età superiore ai 35 anni ( è nata il [...]), ha una Parte_1 differenza di età di oltre 18 anni rispetto all'adottanda ( è nata il [...]) CP_1
e non ha discendenti legittimi.
Inoltre, l'adottante non è genitore naturale dell'adottanda (art. 293 c.c.).
L'adottante, l'adottanda ed il suo coniuge hanno manifestato il consenso all'adozione con dichiarazioni rese personalmente.
In definitiva, da quanto accertato, l'adozione conviene all'adottanda ed all'adottante in quanto tra di loro da diverso tempo si è instaurato un solido rapporto affettivo e di costante frequentazione.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto e, conformemente al parere espresso dal P.M., può farsi luogo all'adozione di CP_1
2.3. Sussistono tutte le condizioni richieste per l'accoglimento del ricorso anche con riferimento all'adottando CP_2
2.3.1. Tra l'adottante la sig.ra nata il [...], e l'adottando il sig. Parte_1 CP_1
nato il [...], vi è una differenza di età di oltre 15 anni.
Non risulta, quindi, rispettato il requisito di cui all'art. 291 c. 1 c.c., per cui l'adottante deve superare di almeno diciotto anni l'età dell'adottando.
Va, però, rilevato che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 5/2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 291 c. 1 c.c. nella parte in cui non consente al
Giudice di ridurre, nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli,
l'intervallo di età di diciotto anni tra adottante e adottando.
La Corte Costituzionale, in particolare, ha rilevato come l'istituto dell'adozione di persona maggiorenne sia finalizzato a formalizzare legami affettivo-solidaristici che sono rappresentativi dell'identità dell'individuo, come, ad esempio, accade tra l'adottante e il figlio maggiorenne del proprio coniuge oppure tra l'adottando e la famiglia affidataria presso cui si trovava sin dalla minore età. L'adozione di maggiorenne, poi, può rispondere alle esigenze di persone, spesso anziane, che confidano in un rafforzamento del vincolo solidaristico che si è instaurato con l'adottando, oppure che vogliono dare continuità al proprio cognome e al proprio patrimonio, creando un legale giuridico con l'adottando, con cui hanno consolidato un rapporto affettivo.
Risulta, allora, contrario all'art. 2 Cost., prevedere una regola – quale quella del divario di età di almeno diciotto anni tra adottante a adottando – priva di qualsivoglia flessibilità, che impedisca l'adozione anche nei casi nei quali, a fronte di un accertato legame affettivo
3 e di motivi meritevoli che consiglino l'adozione, sia esiguo il mancato rispetto dell'intervallo minimo di diciotto anni.
Nel caso di specie, le parti hanno dato atto del forte legame tra di loro esistente, avendo l'adottando perso il proprio padre da giovane e la madre nel 2022 ed avendo, così, instaurato un forte rapporto affettivo con la zia materna. Del resto, l'adottante ha espressamente dichiarato che, per lei, gli adottandi sono come dei figli.
Appare, quindi, meritevole di tutela la formalizzazione del legame affettivo creatosi tra le parti.
Peraltro, va anche tenuto in conto che la necessità di rispettare il divario di diciotto anni richiesto dalla norma va affievolendosi via via che aumenta l'età dell'adottando che, nel caso di specie, ha 70 anni.
Pertanto, in ragione di quanto espresso dalla sentenza n. 5/2024 della Corte
Costituzionale, visto il legame affettivo esistente tra le parti, e tenuto conto dell'età dell'adottando, si ritiene di potere derogare alla regola di cui all'art. 291 c. 1 c.c., e di procedere alla adozione anche nel caso di specie, laddove vi è una differenza di età tra adottante e adottato pari a 15 anni.
2.3.2. Sussistono, altresì, le altre condizioni di legge per procedere alla adozione di CP_2
atteso che l'adottante, l'adottando ed il suo coniuge hanno manifestato il consenso
[...] all'adozione con dichiarazioni rese personalmente.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto e, conformemente al parere espresso dal P.M., può farsi luogo all'adozione di CP_2
3. Nulla si dispone sulle spese processuali, non trovando applicazione il principio di soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, fa luogo all'adozione di nata a [...] CP_1 il 27.06.1964, e di nato in [...], il [...], da parte di CP_2 [...] nata a [...] il [...]; Parte_1
2) dispone che gli adottandi assumono il cognome dell'adottante e lo antepongono al proprio;
3) nulla alle spese.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni ai soggetti indicati all'art. 313 comma 2 c.c.
e per gli adempimenti di cui all'art. 314 comma 1 c.c.
4 Così deciso in Pistoia, nella camera di consiglio del 27.03.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
5