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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 13/10/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LOCRI SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Lupis ha pronunciato, ex artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 56/2022 promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. ), e Parte_1 C.F._1 residente in [...] alla via Ruggero Leoncavallo, rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Origlia giusta procura in atti, presso il cui studio in Stignano, via Favaco, è elettivamente domiciliato;
ATTORE contro
natò a Caulonia il 9/04/1958 residente in [...] CF: ; C.F._2
CONVENUTO Nonché
- C.F. e P.I. , in qualità di agente per Controparte_2 P.IVA_1 la riscossione, in persona del suo legale rapp.te pro tempore, con sede in Roma via G. Grezar. 14P.I. e C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio PANASITI, P.IVA_1 del foro di Messina giusta procura in atti – elett.te domiciliata presso il suo studio in Messina, via T. Cannizzaro n. 5;
TERZA CHIAMATA CONCLUSIONI Le parti costituite all'udienza del 12.09.2025 hanno così precisato: “L'avv. Origlia si riporta all'atto introduttivo del giudizio nonché alle note conclusionali autorizzate, a tutti gli atti e verbali di causa e chiede la decisione con l'accoglimento integrale della domanda. L'avv. Crupi si riporta alle conclusioni rassegnate ed insiste nella revoca delle ordinanza di integrazione della prova disposte d'ufficio dal giudice e nel rigetto della domanda perché sfornita di prova.” FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierna attrice conveniva in giudizio il convenuto per il riconoscimento dell'acquisto del diritto di proprietà Controparte_1 per intervenuta usucapione di un fabbricato sito nel Comune di Caulonia, riportato al N.C.E.U., Fgl. 116, p.lle 415 sub 20 cat. A/3 di vani 5 e 415 sub 24 cat. A/3 di vani 3, per averlo posseduto animo domini da oltre vent'anni. Dichiarata la contumacia del convenuto la causa veniva istruita con prova testimoniale e rinviata per la decisione. In tale udienza il giudice subentrato rilevava che il certificato ipotecario già depositato non riguardava, probabilmente per mero errore di trascrizione nella richiesta, le particelle oggetto di domanda per cui disponeva che l'attrice producesse il certificato corretto che coprisse ovviamente il ventennio antecedente alla domanda. La parte ottemperava e dal certificato corretto, il giudice rilevava un'iscrizione ipotecaria antecedente alla domanda in favore dell' per cui ne CP_3 disponeva l'integrazione del contraddittorio quale litisconsorte processuale necessario (cfr. Cass. sentenza n. 29325 del 13.11.2019). Nella precedente udienza del 20.10.2023 aveva altresì invitato parte attrice all'integrazione documentale. Si costituiva l' che preliminarmente rilevava la nullità delle ordinanze nella parte in CP_3 cui invitavano la parte attrice ad integrare la documentazione e successivamente il certificato ipotecario, per violazione del principio dispositivo della prova. La causa è stata assunta in decisione ai sensi dell'art.281 sexies comma quarto cpc all'udienza del 12.09.2025.
Occorre preliminarmente chiarire in ragione delle contestazioni e delle richieste di revoca formulate dall' quanto segue. CP_3
Quanto alla richiesta del certificato ipotecario relativo alle esatte particelle oggetto di domanda, invero rientra nei poteri del giudice verificare fino alla decisione della causa, la corretta instaurazione del contraddittorio sotto il profilo della legittimazione processuale, al fine di evitare pronunciamenti nulli. Nelle cause di usucapione l'attore deve corredare la domanda a tal fine delle visure storiche catastali e del certificato ipotecario con l'eventuale documentazione anagrafica, in quanto la domanda va proposta nei confronti del proprietario e suoi aventi causa perché il giudice accerti la corretta instaurazione del contraddittorio. Nella fattispecie l'attrice ha corredato la domanda con i documenti ipo-catastali ma, probabilmente per un errore di trascrizione delle particelle nella richiesta, questo giudice nell'esaminare la documentazione, si è accorto che non si riferiva alle particelle oggetto di domanda e quindi ha invitato l'attrice al deposito di quella corretta. Non esiste in tal senso una violazione del principio dispositivo della prova, ma di un controllo necessario del giudice sulla documentazione già prodotta per non incorrere in una sentenza nulla. Una volta accertato l'errore di trascrizione della particella nella richiesta d'ispezione ipotecaria, la richiesta di integrazione con il certificato corretto, non equivale quindi ad una rimessione in termini in favore dell'attore. Rientra nei poteri officiosi del giudice chiedere l'integrazione della certificazione per effettuare l'accertamento necessario della corretta instaurazione del contraddittorio esitata nel caso di specie con l'ordine di integrazione nei confronti del creditore iscritto quale litisconsorte necessario, al fine di evitare l'inefficacia della sentenza nei confronti del creditore iscritto e la successiva opposizione. Quanto all'invito di integrazione della documentazione in realtà richiamata in ordinanza come riferimento ai criteri dettati dai vari protocolli redatti in materia di usucapione, se ne dispone la revoca parziale con l'effetto di non tenere in considerazione l'ulteriore produzione, pur osservando che in tema di usucapione questo tipo di documentazione non assume valore di prova su cui il giudice può fondare il suo esclusivo convincimento. In ogni caso rileva che l'attrice aveva già prodotto al momento della proposizione della domanda due fatture Enel di diversi periodi (2013-2021) relativi agli immobili oggetto di domanda per forniture a lei intestate. E' invece la prova orale che nella domanda di usucapione assume rilievo fondamentale (così: “La prova per l'acquisto di un immobile per usucapione può essere fornita anche attraverso la prova testimoniale. Non è necessario, a tal fine, alcuna conferma o supporto documentale dell'esercizio del possesso” Cass., ordinanza n. 20884, pubblicata il 18 luglio 2023) per dimostrare i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda. L'esercizio continuato e ininterrotto del possesso come situazione di fatto giuridicamente tutelata, va dimostrata soprattutto mediante la prova orale.
pag. 2 di 4 Nello specifico si rileva che entrambi i testi escussi hanno indicato richiamando alcuni precisi riferimenti, un dato temporale specifico che li ha interessati personalmente e tale da poter dichiarare convintamente che sugli immobili oggetto di causa, hanno sempre visto abitare l'odierna attrice. Il teste specifica di conoscere Testimone_1 l'attrice “da circa venticinque anni perché sono ancora amico della figlia e Per_1 posso dire che la stessa da quando la conosco ha sempre abitato gli appartamenti che si trova al terzo piano e quarto piano del fabbricato di Caulonia in via leoncavallo, ovvero lo stesso fabbricato ove da cinque anni abito anche io al primo piano in qualità di conduttore.” Anche il teste indica un preciso riferimento Testimone_2 temporale: “Ho sposato la figlia dell'attrice ovvero , nell'ottobre 1998 e sono Per_2 stato fidanzato con lei per quattro anni. Ho sempre visto mia suocera abitare l'appartamento del terzo piano che ha comunque posseduto insieme al quarto piano. Io nel 2001 ho acquistato l'altro appartamento posto al terzo piano e anche la mansarda posta al quarto piano sopra il mio appartamento del terzo. ADR Durante questo periodo l'attrice ha provveduto a ripitturare l'appartamento del terzo piano e a sostituire gli infissi e ha cambiato i climatizzatori. Mentre al quarto piano sicuramente lo ha ripitturato.” Nessuno dei due testi quindi si esprime in modo generico per ciò che riguarda il dato temporale. Specificano anche di aver continuato a frequentare quell'immobile e di abitarvi anche in appartamenti che si trovano in quel fabbricato, così da dare prova di un possesso continuo ed ininterrotto. A questo va aggiunto che entrambi confermano la circostanza che l'attrice ha effettuato nel corso del tempo alcuni lavori di ristrutturazione, dimostrando così quell'animus domini come presupposto necessario per il possesso ad usucapionem. E' bene infatti precisare che in tema di possesso, l'animus possidendi –da presumersi iuris tantum in presenza del corpus possessionis, consiste nell'intento di tenere la cosa come propria indipendentemente dalla conoscenza che si abbia del diritto altrui (Cass. 12.5.1999 n.4702). Nell'ordinamento giuridico, infatti il possesso si concreta nell'esercizio del potere di fatto sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale, distinguendosi dalla detenzione per l'elemento psicologico del soggetto che lo esercita, caratterizzato dal cd animus rem sibi habendi, ovvero dall'intenzione e dall'atteggiamento di esercitare una signoria sul bene. Con riferimento all'esercizio del potere di fatto sul bene indicato, ed alla relativa corrispondenza al diritto di proprietà, è appena il caso di rilevare come l'attività espletata continuativamente e stabilmente dall'attore, secondo quanto emerso dalle risultanze dell'attività istruttoria ed in assenza di elementi oggettivi idonei ad escludere che la situazione possessoria sia riconducibile a un diritto diverso dalla proprietà, ovvero a un rapporto obbligatorio, possano fondare un giudizio di corrispondenza alle facoltà di norma spettanti al proprietario.
Con riguardo all'elemento soggettivo del possesso utile “ad usucapionem”, occorre aggiungere che non è in atti alcun elemento – la prova del quale incombeva sulla parte convenuta – idoneo a vincere la presunzione iuris tantum di sussistenza dell'animus possidendi in favore degli attori, in presenza del corpus possessionis (Cass. n. 14092/10; n. 17339/09; n. 15145/04; n.11286/98).
Non vi è neppure la prova negativa, il cui onere incombeva ancora una volta sulla parte convenuta, che l'acquisto del possesso sia avvenuto con violenza o pag. 3 di 4 clandestinità, oppure che il decorso del termine per l'usucapione sia stato sospeso o interrotto. Deve, pertanto, dichiararsi che è proprietaria esclusiva degli immobili Parte_1 indicati in domanda per averlo usucapiti. Le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
a) previa revoca parziale dell'ordinanza resa all'udienza del 20.10.2023, accoglie la domanda attrice e per l'effetto dichiara proprietaria per Parte_1 intervenuto usucapione del seguente bene sito a Caulonia via Leoncavallo: 1) un'unità immobiliare riportata in NCEU al riportato al N.C.E.U Fgl. 116, p.lle 415 sub 20 cat. A/3 di vani 5 e 415 sub 24 cat. A/3 di vani 3;
c) Autorizza la parte interessata alla trascrizione della presente sentenza presso la Conservatoria dei RR.II. di Reggio Calabria, con esonero del conservatore da ogni responsabilità al riguardo e la contestuale voltura catastale presso l'Agenzia del Territorio con cancellazione degli attuali intestatari;
d) compensa integralmente le spese del giudizio. Provvedimento redatto con l'applicativo consolle del magistrato il 12 settembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Lupis
pag. 4 di 4
nata a [...] il [...] (C.F. ), e Parte_1 C.F._1 residente in [...] alla via Ruggero Leoncavallo, rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Origlia giusta procura in atti, presso il cui studio in Stignano, via Favaco, è elettivamente domiciliato;
ATTORE contro
natò a Caulonia il 9/04/1958 residente in [...] CF: ; C.F._2
CONVENUTO Nonché
- C.F. e P.I. , in qualità di agente per Controparte_2 P.IVA_1 la riscossione, in persona del suo legale rapp.te pro tempore, con sede in Roma via G. Grezar. 14P.I. e C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio PANASITI, P.IVA_1 del foro di Messina giusta procura in atti – elett.te domiciliata presso il suo studio in Messina, via T. Cannizzaro n. 5;
TERZA CHIAMATA CONCLUSIONI Le parti costituite all'udienza del 12.09.2025 hanno così precisato: “L'avv. Origlia si riporta all'atto introduttivo del giudizio nonché alle note conclusionali autorizzate, a tutti gli atti e verbali di causa e chiede la decisione con l'accoglimento integrale della domanda. L'avv. Crupi si riporta alle conclusioni rassegnate ed insiste nella revoca delle ordinanza di integrazione della prova disposte d'ufficio dal giudice e nel rigetto della domanda perché sfornita di prova.” FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierna attrice conveniva in giudizio il convenuto per il riconoscimento dell'acquisto del diritto di proprietà Controparte_1 per intervenuta usucapione di un fabbricato sito nel Comune di Caulonia, riportato al N.C.E.U., Fgl. 116, p.lle 415 sub 20 cat. A/3 di vani 5 e 415 sub 24 cat. A/3 di vani 3, per averlo posseduto animo domini da oltre vent'anni. Dichiarata la contumacia del convenuto la causa veniva istruita con prova testimoniale e rinviata per la decisione. In tale udienza il giudice subentrato rilevava che il certificato ipotecario già depositato non riguardava, probabilmente per mero errore di trascrizione nella richiesta, le particelle oggetto di domanda per cui disponeva che l'attrice producesse il certificato corretto che coprisse ovviamente il ventennio antecedente alla domanda. La parte ottemperava e dal certificato corretto, il giudice rilevava un'iscrizione ipotecaria antecedente alla domanda in favore dell' per cui ne CP_3 disponeva l'integrazione del contraddittorio quale litisconsorte processuale necessario (cfr. Cass. sentenza n. 29325 del 13.11.2019). Nella precedente udienza del 20.10.2023 aveva altresì invitato parte attrice all'integrazione documentale. Si costituiva l' che preliminarmente rilevava la nullità delle ordinanze nella parte in CP_3 cui invitavano la parte attrice ad integrare la documentazione e successivamente il certificato ipotecario, per violazione del principio dispositivo della prova. La causa è stata assunta in decisione ai sensi dell'art.281 sexies comma quarto cpc all'udienza del 12.09.2025.
Occorre preliminarmente chiarire in ragione delle contestazioni e delle richieste di revoca formulate dall' quanto segue. CP_3
Quanto alla richiesta del certificato ipotecario relativo alle esatte particelle oggetto di domanda, invero rientra nei poteri del giudice verificare fino alla decisione della causa, la corretta instaurazione del contraddittorio sotto il profilo della legittimazione processuale, al fine di evitare pronunciamenti nulli. Nelle cause di usucapione l'attore deve corredare la domanda a tal fine delle visure storiche catastali e del certificato ipotecario con l'eventuale documentazione anagrafica, in quanto la domanda va proposta nei confronti del proprietario e suoi aventi causa perché il giudice accerti la corretta instaurazione del contraddittorio. Nella fattispecie l'attrice ha corredato la domanda con i documenti ipo-catastali ma, probabilmente per un errore di trascrizione delle particelle nella richiesta, questo giudice nell'esaminare la documentazione, si è accorto che non si riferiva alle particelle oggetto di domanda e quindi ha invitato l'attrice al deposito di quella corretta. Non esiste in tal senso una violazione del principio dispositivo della prova, ma di un controllo necessario del giudice sulla documentazione già prodotta per non incorrere in una sentenza nulla. Una volta accertato l'errore di trascrizione della particella nella richiesta d'ispezione ipotecaria, la richiesta di integrazione con il certificato corretto, non equivale quindi ad una rimessione in termini in favore dell'attore. Rientra nei poteri officiosi del giudice chiedere l'integrazione della certificazione per effettuare l'accertamento necessario della corretta instaurazione del contraddittorio esitata nel caso di specie con l'ordine di integrazione nei confronti del creditore iscritto quale litisconsorte necessario, al fine di evitare l'inefficacia della sentenza nei confronti del creditore iscritto e la successiva opposizione. Quanto all'invito di integrazione della documentazione in realtà richiamata in ordinanza come riferimento ai criteri dettati dai vari protocolli redatti in materia di usucapione, se ne dispone la revoca parziale con l'effetto di non tenere in considerazione l'ulteriore produzione, pur osservando che in tema di usucapione questo tipo di documentazione non assume valore di prova su cui il giudice può fondare il suo esclusivo convincimento. In ogni caso rileva che l'attrice aveva già prodotto al momento della proposizione della domanda due fatture Enel di diversi periodi (2013-2021) relativi agli immobili oggetto di domanda per forniture a lei intestate. E' invece la prova orale che nella domanda di usucapione assume rilievo fondamentale (così: “La prova per l'acquisto di un immobile per usucapione può essere fornita anche attraverso la prova testimoniale. Non è necessario, a tal fine, alcuna conferma o supporto documentale dell'esercizio del possesso” Cass., ordinanza n. 20884, pubblicata il 18 luglio 2023) per dimostrare i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda. L'esercizio continuato e ininterrotto del possesso come situazione di fatto giuridicamente tutelata, va dimostrata soprattutto mediante la prova orale.
pag. 2 di 4 Nello specifico si rileva che entrambi i testi escussi hanno indicato richiamando alcuni precisi riferimenti, un dato temporale specifico che li ha interessati personalmente e tale da poter dichiarare convintamente che sugli immobili oggetto di causa, hanno sempre visto abitare l'odierna attrice. Il teste specifica di conoscere Testimone_1 l'attrice “da circa venticinque anni perché sono ancora amico della figlia e Per_1 posso dire che la stessa da quando la conosco ha sempre abitato gli appartamenti che si trova al terzo piano e quarto piano del fabbricato di Caulonia in via leoncavallo, ovvero lo stesso fabbricato ove da cinque anni abito anche io al primo piano in qualità di conduttore.” Anche il teste indica un preciso riferimento Testimone_2 temporale: “Ho sposato la figlia dell'attrice ovvero , nell'ottobre 1998 e sono Per_2 stato fidanzato con lei per quattro anni. Ho sempre visto mia suocera abitare l'appartamento del terzo piano che ha comunque posseduto insieme al quarto piano. Io nel 2001 ho acquistato l'altro appartamento posto al terzo piano e anche la mansarda posta al quarto piano sopra il mio appartamento del terzo. ADR Durante questo periodo l'attrice ha provveduto a ripitturare l'appartamento del terzo piano e a sostituire gli infissi e ha cambiato i climatizzatori. Mentre al quarto piano sicuramente lo ha ripitturato.” Nessuno dei due testi quindi si esprime in modo generico per ciò che riguarda il dato temporale. Specificano anche di aver continuato a frequentare quell'immobile e di abitarvi anche in appartamenti che si trovano in quel fabbricato, così da dare prova di un possesso continuo ed ininterrotto. A questo va aggiunto che entrambi confermano la circostanza che l'attrice ha effettuato nel corso del tempo alcuni lavori di ristrutturazione, dimostrando così quell'animus domini come presupposto necessario per il possesso ad usucapionem. E' bene infatti precisare che in tema di possesso, l'animus possidendi –da presumersi iuris tantum in presenza del corpus possessionis, consiste nell'intento di tenere la cosa come propria indipendentemente dalla conoscenza che si abbia del diritto altrui (Cass. 12.5.1999 n.4702). Nell'ordinamento giuridico, infatti il possesso si concreta nell'esercizio del potere di fatto sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale, distinguendosi dalla detenzione per l'elemento psicologico del soggetto che lo esercita, caratterizzato dal cd animus rem sibi habendi, ovvero dall'intenzione e dall'atteggiamento di esercitare una signoria sul bene. Con riferimento all'esercizio del potere di fatto sul bene indicato, ed alla relativa corrispondenza al diritto di proprietà, è appena il caso di rilevare come l'attività espletata continuativamente e stabilmente dall'attore, secondo quanto emerso dalle risultanze dell'attività istruttoria ed in assenza di elementi oggettivi idonei ad escludere che la situazione possessoria sia riconducibile a un diritto diverso dalla proprietà, ovvero a un rapporto obbligatorio, possano fondare un giudizio di corrispondenza alle facoltà di norma spettanti al proprietario.
Con riguardo all'elemento soggettivo del possesso utile “ad usucapionem”, occorre aggiungere che non è in atti alcun elemento – la prova del quale incombeva sulla parte convenuta – idoneo a vincere la presunzione iuris tantum di sussistenza dell'animus possidendi in favore degli attori, in presenza del corpus possessionis (Cass. n. 14092/10; n. 17339/09; n. 15145/04; n.11286/98).
Non vi è neppure la prova negativa, il cui onere incombeva ancora una volta sulla parte convenuta, che l'acquisto del possesso sia avvenuto con violenza o pag. 3 di 4 clandestinità, oppure che il decorso del termine per l'usucapione sia stato sospeso o interrotto. Deve, pertanto, dichiararsi che è proprietaria esclusiva degli immobili Parte_1 indicati in domanda per averlo usucapiti. Le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
a) previa revoca parziale dell'ordinanza resa all'udienza del 20.10.2023, accoglie la domanda attrice e per l'effetto dichiara proprietaria per Parte_1 intervenuto usucapione del seguente bene sito a Caulonia via Leoncavallo: 1) un'unità immobiliare riportata in NCEU al riportato al N.C.E.U Fgl. 116, p.lle 415 sub 20 cat. A/3 di vani 5 e 415 sub 24 cat. A/3 di vani 3;
c) Autorizza la parte interessata alla trascrizione della presente sentenza presso la Conservatoria dei RR.II. di Reggio Calabria, con esonero del conservatore da ogni responsabilità al riguardo e la contestuale voltura catastale presso l'Agenzia del Territorio con cancellazione degli attuali intestatari;
d) compensa integralmente le spese del giudizio. Provvedimento redatto con l'applicativo consolle del magistrato il 12 settembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Lupis
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