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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 22/12/2025, n. 1387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1387 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3397 / 2019
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 22/12/2025
Il giorno 22/12/2025 alle ore 10:30 innanzi al Giudice UC RE viene chiamato il procedimento iscritto al n. 3397 dell'anno 2019 del Ruolo Generale vertente tra:
Parte_1
e
Controparte_1
Si dà atto che sono presenti l'avv. per parte attrice e l'avv. Gaetano Giglio per parte Parte_1 convenuta.
I procuratori concludono riportandosi ai rispettivi atti difensivi e alle note conclusive depositate.
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Dopo breve discussione orale,
IL GIUDICE si ritira in Camera di consiglio, dopo la trattazione di altri procedimenti come da odierno ruolo di udienza, per decidere la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che segue.
Verbale chiuso ad ore 10:50.
Il Giudice Onorario
UC RE
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dr. UC RE al termine dell'udienza del giorno 22/12/2025, all'esito della Camera di consiglio ed a prosecuzione del verbale di udienza chiuso alle ore 10:50 ha pronunciato e pubblicato, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione in pubblica udienza ed in assenza delle parti alle ore
19,45, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. 3397 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa da
AVV. (c.f.: nata in [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa da se stessa ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio in Agrigento, via Ragazzi del '99 n. 24
* RICORRENTE * contro
(c.f./p.iva: ) con sede in Milano, in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Apricena (FG), corso
Vittorio Veneto n. 8, presso lo studio dell'avv. Gaetano Giglio del Foro di Foggia che la rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* RESISTENTE *
OGGETTO: condannatorio (contratti assicurativi)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
2 - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2019, l'avv. esponeva che: Parte_1
- “la madre della ricorrente … in data 18.11.2003 accendeva presso Controparte_1 una polizza vita (Dr ORO n. 20349421) con scadenza ventennale in favore dell'unica figlia,
, con una prestazione mensile di €. 306,00”; Parte_1
- “al momento della scomparsa della madre (nel 2014), l'odierna ricorrente, insieme al padre, intendeva versare simbolicamente quanto era presente nel conto corrente della madre (circa €.
5.000,00) nel "salvadanaio" virtuale della polizza, ma, in quella sede, l'incaricato CP_1 prospettava alla ricorrente l'apertura di una nuova polizza (New Capitall, N.C.), in quanto a suo dire più vantaggiosa della prima”;
- tuttavia “l'anno successivo, 2015, contravvenendo ad ogni precedente rassicurazione,
l'incaricato (la) contattava per chiedere la riscossione di pari cifra di quella di apertura
(5.000,00 euro)”;
- a fronte della richiesta della ricorrente di “voler estinguere immediatamente la polizza con riscatto di quanto immessovi, l'incaricato seguitava a rappresentare che la polizza potesse essere estinta solo dopo un triennio ed offriva la "soluzione" di prelevare per i successivi due anni
l'importo di 5.000,00 euro dalla polizza Dr. RO ed inserirlo nella New Capitall per poi chiuderla al triennio” con nessuna perdita di interessi attivi e capitale;
- “si procedeva in tal modo, fino ad estinguere la New Capitall al triennio, ovvero nel 2017, con una somma che avrebbe dunque dovuto essere di complessivi euro 20.000,00 oltre interessi attivi”;
- “la ricorrente ha dovuto riscattare … nel 2015 euro 1.500,00 e nel 2017 euro 12.000,00 dalla dr. RO ed euro 7.000,00 dalla New Capitall”;
- “soltanto in data 14.11.2018 … la ricorrente veniva a scoprire”: - che “le somme parzialmente riscattate dalle polizze venivano considerate da quali "prestiti"”, - che era necessario CP_1
“rimpinguare la polizza rimasta in essere, Dr. RO, di ben 30.000,00 euro circa”, e - che “i cc.dd.
"prestiti" in realtà erano superiori rispetto alle somme dalla stessa riscattate e ricevute”:
- “al ricevimento di quanto liquidato dalla N.C. estinta, la ricorrente si vedeva trasmettere a mezzo bonifico euro 11.841,89 contro i 12.898,84 che avrebbe dovuto ricevere … quindi almeno
€. 1.056,95 arbitrariamente sottratti”;
- inoltre “i genitori della ricorrente versavano €. 50,00 mensili in altra polizza in favore della figlia, c.d. AT ZA (n. 22407879) … per la quale pure a tutt'oggi CP_2
3
[...] indebitamente e senza titolo detiene una somma complessiva di €. 4.700,00”.
Chiedeva pertanto al Tribunale di “- accertare e dichiarare la nullità ed inesistenza giuridica del contratto sulla c.d. Dr. RO, nonché del contratto sulla c.d. AT ZA;
- condannare la convenuta alla restituzione delle somme tutte versate dai genitori della ricorrente a suo beneficio detratte esclusivamente quelle riscattate, ovvero la restituzione di €. 29.616,00 per Dr. RO e di €.
4.700,00 per AT ZA, oltre interessi legali e spese;
- condannare la convenuta a risarcire la ricorrente di tutti i danni derivati e derivanti dalla predetta condotta, dunque anche per il mancato lucro da utilizzo alternativo, fin dall'origine (18.11.2003), e per l'effetto a corrispondere la maggiore somma che risulterà di giustizia, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e morale, oltre interessi legali dalla data della presente domanda sino al giorno dell'effettivo ristoro;
- condannare la convenuta a corrispondere la somma ritenuta di giustizia ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; - condannare la convenuta alla refusione a favore del ricorrente delle spese, dei diritti e degli onorari relativi al presente giudizio ed alla fase cautelare”.
A seguito della notifica in data 03.12.2019 del ricorso e del decreto di fissazione udienza del 29 ottobre 2019, con comparsa di risposta, depositata il 03 gennaio 2020, si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente “l'improcedibilità Controparte_1 della domanda” per mancato esperimento “del preventivo ed obbligatorio tentativo di mediazione ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis del Dlgs n. 28/2010” e contestando nel merito la pretesa della ricorrente stante la regolarità delle polizze sottoscritte.
Domandava, quindi, al Tribunale di “a) in via preliminare, dichiarare improcedibile l'avverso ricorso;
b) nel merito e salvo gravame, rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e diritto oltre che sfornito di prova;
c) in ogni, caso condannare la Ricorrente al pagamento, in favore di di spese e competenze di giudizio oltre al rimborso spese, con Controparte_3
IVA e CPA di legge;
d) condannare la Ricorrente al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.”.
Il Giudice, dopo aver adottato alla prima udienza i provvedimenti previsti dall'art. 5, comma 1 bis, del d. lgs. n. 28/2010 per le ipotesi di mancato previo esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, all'udienza del 20.07.2020, verificata la procedibilità della domanda della ricorrente, rilevata la necessità di un'attività istruttoria non sommaria, disponeva il mutamento del rito nelle forme di quello ordinario e assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie previste dall'art. 183, comma VI, c.p.c.
Con ordinanza riservata depositata il 26 maggio 2021, il Giudice disponeva ctu grafologica per la verificazione della firma apposta sulla domanda di liquidazione del prestito, disconosciuta
4 dalla ricorrente, affidata alla dott.ssa che, dopo varie proroghe depositava Persona_1 la propria relazione in data 01 giugno 2022.
Veniva quindi fissata un udienza per far rispondere il ctu alle contestazioni mosse dall'attrice avverso la relazione;
all'esito di tale udienza, il Giudice “viste le incongruenze risultanti dalla relazione depositata dal ctu, dott.ssa e ritenute non Persona_1 dirimenti le spiegazioni addotte all'udienza del 06.03.2023”, disponeva nuova ctu grafologica, affidata alla dott.ssa . Persona_2
A seguito del deposito della relazione del ctu, il Giudice ammetteva le prove per testi con i sigg. e (per e con il sig. Giudice Testimone_1 Testimone_2 Controparte_1
(per avv. che venivano escussi all'udienza del 10 dicembre 2024. Tes_3 Pt_1
Conclusa la fase istruttoria la causa è stata rinviata all'udienza del 22 dicembre 2025 per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato le note conclusive.
All'odierna udienza il Giudice, fatta discutere oralmente la causa dai procuratori delle parti, si ritirava in camera di consiglio per la pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della presente sentenza.
2. Così brevemente delineato l'oggetto del contendere, deve preliminarmente dichiararsi la procedibilità della domanda, stante l'esperimento da parte della ricorrente avv. della Pt_1 mediazione obbligatoria (cfr. verbale negativo dell'organismo di mediazione forense del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento del 21.05.2020, in atti).
3. Nel merito, le domande formulate dall'avv. sono rimaste prive di supporto Pt_1 probatorio e devono, quindi, essere rigettate.
A fronte delle contestazioni della ricorrente, la ha prodotto in Controparte_4 giudizio sia la documentazione contrattuale delle polizze sottoscritte dall'avv. (docc. nn. 3, Pt_1
10, 13 e 14) che le richieste, anch'esse ritualmente sottoscritte, dei prestiti via via concessi dalla compagnia che parte attrice aveva in atto introduttivo qualificato come “somme parzialmente riscattate dalle polizze” (docc. nn. 5, 6, 7, 8, 9 e 12).
Orbene, tale documentazione unitamente alla conferma dell'avvenuta sottoscrizione delle dette polizze operata dalla ricorrente in ricorso introduttivo (cfr. pagg. 1 e 2 ricorso 702 bis c.p.c.) determina l'infondatezza e inammissibilità della richiesta di declaratoria di inesistenza e nullità delle polizze avanzata dall'avv. Pt_1
Del pari la ricostruzione delle somme via via richieste e ricevute a titolo di “riscatto parziale delle polizze” risulta evidentemente smentita dalla documentazione versata in giudizio
5 dalla convenuta (docc. nn. 5, 6, 7, 8, 9 e 12) che riporta nell'intestazione la chiara e inequivocabile indicazione “Richiesta di prestito” e che è stata ritualmente sottoscritta dalla stessa parte attrice.
Anche il disconoscimento della firma operato da quest'ultima solo con riguardo alla richiesta di prestito del 12.02.2018 (doc. n. 12 fascicolo di parte resistente) è risultata infondata all'esito della verificazione della sottoscrizione effettuata da ben due consulenti all'uopo nominati dal Giudice.
Già la dott.ssa , infatti, nella relazione depositata in data 01.06.2022 Persona_1 aveva concluso ritenendo “che le firme in verifica sono riconducibili alla Signora ” Parte_1
(v. pag. 54 ctu).
Le incongruenze presenti nella relazione in ordine ai documenti utilizzati per la comparazione e la non chiara spiegazione degli errori in cui era incorsa fornita dal ctu all'udienza di chiarimenti tenutasi il 06.03.2023 (dal quale è emersa la redazione di una seconda bozza di relazione a causa di errori sia valutativi che di documenti indicati presenti nella prima) hanno indotto il Giudice ad accogliere la richiesta attorea di rinnovazione della consulenza con altro ctu.
Ciononostante, anche la dott.ssa nella relazione depositata il 18 luglio Persona_3
2024 ha concluso ritenendo “che le sottoscrizioni in verifica, apposte nella domanda di liquidazione per prestito del 12.02.2018, agli atti di causa, sono autografe poiché vergate di proprio pugno da ”. Parte_1
Le conclusioni, sopra trascritte, cui è pervenuto il CTU devono essere condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni metodologiche.
In considerazione di quanto sopra e in particolare della documentazione contrattuale
(polizze e richieste prestiti sottoscritte dalla ricorrente) deve ritenersi irrilevante ai fini del decidere l'esperita prova orale sia con i testi di parte convenuta ( e Testimone_1 Tes_2
sia con quello di parte attrice (Giudice che hanno confermato le rispettive
[...] Tes_3 posizioni delle parti.
In definitiva le domande spiegate dall'avv. con il ricorso introduttivo non possono Pt_1 trovare accoglimento e vanno rigettate, non avendo trovato alcun riscontro probatorio all'esito del giudizio e risultando, anzi, palesemente smentite dalla documentazione prodotta dalla convenuta.
4. Avuto riguardo all'esito del giudizio le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Le spese di entrambe le CTU grafologiche espletate - convergenti nei risultati - liquidate con separati decreti emessi in data odierna, sono poste definitivamente a carico dell'avv. Pt_1
6 Si rigetta la domanda avanzata dalla di condanna dell'attrice al Controparte_1 risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 1, c.p.c. Invero, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte - condiviso da questo Giudice - il suo accoglimento presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo dell'illecito (mala fede o colpa grave), sia dell'elemento oggettivo (entità del danno sofferto) ed è onere della parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare entrambi i requisiti. In difetto di prova della concreta ed effettiva esistenza di un pregiudizio, il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti a identificarne concretamente l'esistenza
(vedi Cass. n. 24645/2007, n. 13355/2004 e n. 12422/1995). Nel caso di specie, tale onere di allegazione e di prova non è stato assolto dalla . Controparte_1
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice UC RE, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3397/2019 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
- rigetta le domande spiegate dall'avv. con il ricorso introduttivo;
Parte_1
- condanna l'avv. al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 [...]
che si liquidano in complessivi € 2.500,00 per compensi, oltre spese generali Controparte_1
e accessori come per legge;
- pone in via definitiva a carico dell'avv. le spese relative alle consulenze tecniche Parte_1
d'ufficio.
Così deciso in Agrigento il 22/12/2025.
Il Giudice Onorario
UC RE
7
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 22/12/2025
Il giorno 22/12/2025 alle ore 10:30 innanzi al Giudice UC RE viene chiamato il procedimento iscritto al n. 3397 dell'anno 2019 del Ruolo Generale vertente tra:
Parte_1
e
Controparte_1
Si dà atto che sono presenti l'avv. per parte attrice e l'avv. Gaetano Giglio per parte Parte_1 convenuta.
I procuratori concludono riportandosi ai rispettivi atti difensivi e alle note conclusive depositate.
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Dopo breve discussione orale,
IL GIUDICE si ritira in Camera di consiglio, dopo la trattazione di altri procedimenti come da odierno ruolo di udienza, per decidere la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che segue.
Verbale chiuso ad ore 10:50.
Il Giudice Onorario
UC RE
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dr. UC RE al termine dell'udienza del giorno 22/12/2025, all'esito della Camera di consiglio ed a prosecuzione del verbale di udienza chiuso alle ore 10:50 ha pronunciato e pubblicato, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione in pubblica udienza ed in assenza delle parti alle ore
19,45, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. 3397 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa da
AVV. (c.f.: nata in [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa da se stessa ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio in Agrigento, via Ragazzi del '99 n. 24
* RICORRENTE * contro
(c.f./p.iva: ) con sede in Milano, in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Apricena (FG), corso
Vittorio Veneto n. 8, presso lo studio dell'avv. Gaetano Giglio del Foro di Foggia che la rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* RESISTENTE *
OGGETTO: condannatorio (contratti assicurativi)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
2 - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2019, l'avv. esponeva che: Parte_1
- “la madre della ricorrente … in data 18.11.2003 accendeva presso Controparte_1 una polizza vita (Dr ORO n. 20349421) con scadenza ventennale in favore dell'unica figlia,
, con una prestazione mensile di €. 306,00”; Parte_1
- “al momento della scomparsa della madre (nel 2014), l'odierna ricorrente, insieme al padre, intendeva versare simbolicamente quanto era presente nel conto corrente della madre (circa €.
5.000,00) nel "salvadanaio" virtuale della polizza, ma, in quella sede, l'incaricato CP_1 prospettava alla ricorrente l'apertura di una nuova polizza (New Capitall, N.C.), in quanto a suo dire più vantaggiosa della prima”;
- tuttavia “l'anno successivo, 2015, contravvenendo ad ogni precedente rassicurazione,
l'incaricato (la) contattava per chiedere la riscossione di pari cifra di quella di apertura
(5.000,00 euro)”;
- a fronte della richiesta della ricorrente di “voler estinguere immediatamente la polizza con riscatto di quanto immessovi, l'incaricato seguitava a rappresentare che la polizza potesse essere estinta solo dopo un triennio ed offriva la "soluzione" di prelevare per i successivi due anni
l'importo di 5.000,00 euro dalla polizza Dr. RO ed inserirlo nella New Capitall per poi chiuderla al triennio” con nessuna perdita di interessi attivi e capitale;
- “si procedeva in tal modo, fino ad estinguere la New Capitall al triennio, ovvero nel 2017, con una somma che avrebbe dunque dovuto essere di complessivi euro 20.000,00 oltre interessi attivi”;
- “la ricorrente ha dovuto riscattare … nel 2015 euro 1.500,00 e nel 2017 euro 12.000,00 dalla dr. RO ed euro 7.000,00 dalla New Capitall”;
- “soltanto in data 14.11.2018 … la ricorrente veniva a scoprire”: - che “le somme parzialmente riscattate dalle polizze venivano considerate da quali "prestiti"”, - che era necessario CP_1
“rimpinguare la polizza rimasta in essere, Dr. RO, di ben 30.000,00 euro circa”, e - che “i cc.dd.
"prestiti" in realtà erano superiori rispetto alle somme dalla stessa riscattate e ricevute”:
- “al ricevimento di quanto liquidato dalla N.C. estinta, la ricorrente si vedeva trasmettere a mezzo bonifico euro 11.841,89 contro i 12.898,84 che avrebbe dovuto ricevere … quindi almeno
€. 1.056,95 arbitrariamente sottratti”;
- inoltre “i genitori della ricorrente versavano €. 50,00 mensili in altra polizza in favore della figlia, c.d. AT ZA (n. 22407879) … per la quale pure a tutt'oggi CP_2
3
[...] indebitamente e senza titolo detiene una somma complessiva di €. 4.700,00”.
Chiedeva pertanto al Tribunale di “- accertare e dichiarare la nullità ed inesistenza giuridica del contratto sulla c.d. Dr. RO, nonché del contratto sulla c.d. AT ZA;
- condannare la convenuta alla restituzione delle somme tutte versate dai genitori della ricorrente a suo beneficio detratte esclusivamente quelle riscattate, ovvero la restituzione di €. 29.616,00 per Dr. RO e di €.
4.700,00 per AT ZA, oltre interessi legali e spese;
- condannare la convenuta a risarcire la ricorrente di tutti i danni derivati e derivanti dalla predetta condotta, dunque anche per il mancato lucro da utilizzo alternativo, fin dall'origine (18.11.2003), e per l'effetto a corrispondere la maggiore somma che risulterà di giustizia, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e morale, oltre interessi legali dalla data della presente domanda sino al giorno dell'effettivo ristoro;
- condannare la convenuta a corrispondere la somma ritenuta di giustizia ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; - condannare la convenuta alla refusione a favore del ricorrente delle spese, dei diritti e degli onorari relativi al presente giudizio ed alla fase cautelare”.
A seguito della notifica in data 03.12.2019 del ricorso e del decreto di fissazione udienza del 29 ottobre 2019, con comparsa di risposta, depositata il 03 gennaio 2020, si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente “l'improcedibilità Controparte_1 della domanda” per mancato esperimento “del preventivo ed obbligatorio tentativo di mediazione ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis del Dlgs n. 28/2010” e contestando nel merito la pretesa della ricorrente stante la regolarità delle polizze sottoscritte.
Domandava, quindi, al Tribunale di “a) in via preliminare, dichiarare improcedibile l'avverso ricorso;
b) nel merito e salvo gravame, rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e diritto oltre che sfornito di prova;
c) in ogni, caso condannare la Ricorrente al pagamento, in favore di di spese e competenze di giudizio oltre al rimborso spese, con Controparte_3
IVA e CPA di legge;
d) condannare la Ricorrente al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.”.
Il Giudice, dopo aver adottato alla prima udienza i provvedimenti previsti dall'art. 5, comma 1 bis, del d. lgs. n. 28/2010 per le ipotesi di mancato previo esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, all'udienza del 20.07.2020, verificata la procedibilità della domanda della ricorrente, rilevata la necessità di un'attività istruttoria non sommaria, disponeva il mutamento del rito nelle forme di quello ordinario e assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie previste dall'art. 183, comma VI, c.p.c.
Con ordinanza riservata depositata il 26 maggio 2021, il Giudice disponeva ctu grafologica per la verificazione della firma apposta sulla domanda di liquidazione del prestito, disconosciuta
4 dalla ricorrente, affidata alla dott.ssa che, dopo varie proroghe depositava Persona_1 la propria relazione in data 01 giugno 2022.
Veniva quindi fissata un udienza per far rispondere il ctu alle contestazioni mosse dall'attrice avverso la relazione;
all'esito di tale udienza, il Giudice “viste le incongruenze risultanti dalla relazione depositata dal ctu, dott.ssa e ritenute non Persona_1 dirimenti le spiegazioni addotte all'udienza del 06.03.2023”, disponeva nuova ctu grafologica, affidata alla dott.ssa . Persona_2
A seguito del deposito della relazione del ctu, il Giudice ammetteva le prove per testi con i sigg. e (per e con il sig. Giudice Testimone_1 Testimone_2 Controparte_1
(per avv. che venivano escussi all'udienza del 10 dicembre 2024. Tes_3 Pt_1
Conclusa la fase istruttoria la causa è stata rinviata all'udienza del 22 dicembre 2025 per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato le note conclusive.
All'odierna udienza il Giudice, fatta discutere oralmente la causa dai procuratori delle parti, si ritirava in camera di consiglio per la pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della presente sentenza.
2. Così brevemente delineato l'oggetto del contendere, deve preliminarmente dichiararsi la procedibilità della domanda, stante l'esperimento da parte della ricorrente avv. della Pt_1 mediazione obbligatoria (cfr. verbale negativo dell'organismo di mediazione forense del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento del 21.05.2020, in atti).
3. Nel merito, le domande formulate dall'avv. sono rimaste prive di supporto Pt_1 probatorio e devono, quindi, essere rigettate.
A fronte delle contestazioni della ricorrente, la ha prodotto in Controparte_4 giudizio sia la documentazione contrattuale delle polizze sottoscritte dall'avv. (docc. nn. 3, Pt_1
10, 13 e 14) che le richieste, anch'esse ritualmente sottoscritte, dei prestiti via via concessi dalla compagnia che parte attrice aveva in atto introduttivo qualificato come “somme parzialmente riscattate dalle polizze” (docc. nn. 5, 6, 7, 8, 9 e 12).
Orbene, tale documentazione unitamente alla conferma dell'avvenuta sottoscrizione delle dette polizze operata dalla ricorrente in ricorso introduttivo (cfr. pagg. 1 e 2 ricorso 702 bis c.p.c.) determina l'infondatezza e inammissibilità della richiesta di declaratoria di inesistenza e nullità delle polizze avanzata dall'avv. Pt_1
Del pari la ricostruzione delle somme via via richieste e ricevute a titolo di “riscatto parziale delle polizze” risulta evidentemente smentita dalla documentazione versata in giudizio
5 dalla convenuta (docc. nn. 5, 6, 7, 8, 9 e 12) che riporta nell'intestazione la chiara e inequivocabile indicazione “Richiesta di prestito” e che è stata ritualmente sottoscritta dalla stessa parte attrice.
Anche il disconoscimento della firma operato da quest'ultima solo con riguardo alla richiesta di prestito del 12.02.2018 (doc. n. 12 fascicolo di parte resistente) è risultata infondata all'esito della verificazione della sottoscrizione effettuata da ben due consulenti all'uopo nominati dal Giudice.
Già la dott.ssa , infatti, nella relazione depositata in data 01.06.2022 Persona_1 aveva concluso ritenendo “che le firme in verifica sono riconducibili alla Signora ” Parte_1
(v. pag. 54 ctu).
Le incongruenze presenti nella relazione in ordine ai documenti utilizzati per la comparazione e la non chiara spiegazione degli errori in cui era incorsa fornita dal ctu all'udienza di chiarimenti tenutasi il 06.03.2023 (dal quale è emersa la redazione di una seconda bozza di relazione a causa di errori sia valutativi che di documenti indicati presenti nella prima) hanno indotto il Giudice ad accogliere la richiesta attorea di rinnovazione della consulenza con altro ctu.
Ciononostante, anche la dott.ssa nella relazione depositata il 18 luglio Persona_3
2024 ha concluso ritenendo “che le sottoscrizioni in verifica, apposte nella domanda di liquidazione per prestito del 12.02.2018, agli atti di causa, sono autografe poiché vergate di proprio pugno da ”. Parte_1
Le conclusioni, sopra trascritte, cui è pervenuto il CTU devono essere condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni metodologiche.
In considerazione di quanto sopra e in particolare della documentazione contrattuale
(polizze e richieste prestiti sottoscritte dalla ricorrente) deve ritenersi irrilevante ai fini del decidere l'esperita prova orale sia con i testi di parte convenuta ( e Testimone_1 Tes_2
sia con quello di parte attrice (Giudice che hanno confermato le rispettive
[...] Tes_3 posizioni delle parti.
In definitiva le domande spiegate dall'avv. con il ricorso introduttivo non possono Pt_1 trovare accoglimento e vanno rigettate, non avendo trovato alcun riscontro probatorio all'esito del giudizio e risultando, anzi, palesemente smentite dalla documentazione prodotta dalla convenuta.
4. Avuto riguardo all'esito del giudizio le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Le spese di entrambe le CTU grafologiche espletate - convergenti nei risultati - liquidate con separati decreti emessi in data odierna, sono poste definitivamente a carico dell'avv. Pt_1
6 Si rigetta la domanda avanzata dalla di condanna dell'attrice al Controparte_1 risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 1, c.p.c. Invero, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte - condiviso da questo Giudice - il suo accoglimento presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo dell'illecito (mala fede o colpa grave), sia dell'elemento oggettivo (entità del danno sofferto) ed è onere della parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare entrambi i requisiti. In difetto di prova della concreta ed effettiva esistenza di un pregiudizio, il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti a identificarne concretamente l'esistenza
(vedi Cass. n. 24645/2007, n. 13355/2004 e n. 12422/1995). Nel caso di specie, tale onere di allegazione e di prova non è stato assolto dalla . Controparte_1
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice UC RE, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3397/2019 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
- rigetta le domande spiegate dall'avv. con il ricorso introduttivo;
Parte_1
- condanna l'avv. al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 [...]
che si liquidano in complessivi € 2.500,00 per compensi, oltre spese generali Controparte_1
e accessori come per legge;
- pone in via definitiva a carico dell'avv. le spese relative alle consulenze tecniche Parte_1
d'ufficio.
Così deciso in Agrigento il 22/12/2025.
Il Giudice Onorario
UC RE
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