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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 04/03/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________ La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione civile, composta dai magistrati:
1) Dott. Giovanni DIPIETRO Presidente
2) Dott. Maria Stella ARENA Consigliere rel. ed est.
3) Dott. Massimo LO TRUGLIO Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 671/2024 R.G., avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria;
PROMOSSA DA nato a [...] in data [...] (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso da se stesso;
C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] in data [...] Controparte_1
(c.f. ), C.F._2
(C.F. , nata a [...], Controparte_2 C.F._3
(C.F. ), nata a [...] Controparte_3 C.F._4
l'8/09/1982 e
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_4 C.F._5
APPELLATE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 4274/2024 il Tribunale di Catania, III sezione civile, ha così statuito:
“accerta l'inadempimento di alle obbligazioni assunte in forza della Parte_1
scrittura privata di transazione del 28.6.2021 e, accertata l'esistenza del credito vantato
1 dalle ricorrenti nei confronti di lo condanna al pagamento, in favore Parte_1
delle ricorrenti, della somma di €22.200,00, oltre interessi legali dalla domanda;
rigetta la domanda di simulazione proposta dalle ricorrenti;
accoglie la domanda revocatoria e per l'effetto dichiara l'inefficacia, nei confronti di
, , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, dell'atto pubblico del 25/03/2021 per Notaio in Acireale Controparte_4 Persona_1
n.40.935 Repertorio e n.23.201 progressivo, registrato a Catania il 14/4/2021, con cui ha donato alla sorella dell'immobile sito nel Comune Parte_1 Parte_2
di Acireale (CT), individuato al Foglio 61, Particella 2978 Subalterno 12, Via Roma n. 31,
Piano S1 e al fratello la nuda proprietà dei seguenti beni: - immobile Controparte_5
sito nel Comune di Acireale (CT), individuato al Foglio 61, Particella 2978 Subalterno 7,
Via Roma n. 29-29/A, Piano T;
- immobile sito nel Comune di Acireale (CT), individuato al
Foglio 61, Particella 2978 Subalterno 10, Via Roma n. 31, Piano 1;”.
Ha condannato infine il resistente al pagamento delle spese di lite.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto appello Parte_1
Le appellate non si sono costiuite.
Alla prima udienza di comparizione del 3.12.2024 l'appellante non è comparso. Indi, la causa è stata rinviata ad altra udienza ex art. 348 c.p.c..
Alla successiva udienza del 18.2.2205, dato atto che nessuno era comparso, la Corte ha posto la causa in decisione senza termini.
Ciò premesso in punto di fatto, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza;
se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio.
In considerazione della mancata partecipazione dell'appellante ad entrambe le udienze fissate e verificata l'avvenuta comunicazione dell'ordinanza resa alla prima udienza, va pertanto dichiarata l'improcedibilità dell'appello proposto.
Le spese restano a carico della parte che le hanno anticipate.
2 Attesa la declaratoria di improcedibilità del presente appello, si deve dare atto che nella specie sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater, del DPR 115/2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 671/2024 R.G.,
dichiara improcedibile l'appello proposto avverso l' ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n.
4274/2024, resa nel proc. n. 1763/2023 dal Tribunale di Catania.
Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R.
115/2012.
Così deciso in Catania il 25.2.2025 nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Stella Arena dott. Giovanni Dipietro
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