Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/01/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di AL
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________ Il Giudice del Lavoro, Dott. Dante Martino nella causa civile iscritta al n° 9126/2023 R.G.L., promossa
Per ___________________ D A
, rappresentata e difesa dall'avv.to GULA Parte_1
ELEONORA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in VIA
PIAVE, 19 San Gregorio di Catania.
- ricorrente -
C O N T R O
Il Cancelliere
, in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.LI VIGNI GIORGIO ed elettivamente domiciliata in VIA
GIACOMO CUSMANO 24, a . CP_1
- resistente -
All'esito dell'udienza del 20/01/2025 tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art.127-ter c.p.c. ha pronunciato
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 17/07/2023, la dott.ssa Parte_1
convenne in giudizio l' e, avendo Controparte_1
premesso di essere dirigente medico di a tempo indeterminato, in Parte_2 servizio presso il P.O. “ Dei Bianchi” di Corleone e di aver partecipato alla “procedura di mobilità intraaziendale” (di cui alla nota n.3363 del 3.02.2021), risultando vincitrice (terza in graduatoria) per i posti del Dipartimento Programmazione Sanitaria, lamentò di non essere stata immessa in servizio presso il suddetto dipartimento nonostante la propria posizione in graduatoria, l'avvenuta convocazione (in data 11.06.2021) e le molteplici sollecitazioni fatte all' resistente in tal senso. CP_1
1
da questo Tribunale in diversa composizione, per difetto di periculum in mora.
Pertanto, instaurò l'odierno giudizio di merito, chiedendo di: “- accertare e dichiarare, previa disapplicazione di ogni contrario provvedimento, il diritto della ricorrente ad essere immessa in ruolo, quale vincitrice di selezione per mobilità, presso il
Dipartimento programmazione sanitaria di (terzo dei posti disponibili); con CP_1 effetto immediato;
- adottare, nei confronti dell' , in persona del Controparte_1
Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, qualunque provvedimento richiesto dalla natura del diritto vantato dalla dott.ssa ; - condannare l' Pt_1 CP_1
in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore ad
[...]
immettere in ruolo la ricorrente quale vincitrice di selezione per mobilità, presso il
Dipartimento programmazione sanitaria di AL (terzo dei posti disponibili), con effetto immediato;
- condannare l' in persona del Direttore Generale e Controparte_1
legale rappresentante pro tempore al risarcimento di tutti i danni subiti dalla dott.ssa
, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., pari ad € 50.000,00 o in quell'altra Parte_1
maggiore o minore misura che verrà quantificata in corso di causa o che potrà essere determinata dal decidente anche in via equitativa;
- condannare l' in Controparte_1
persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore alle spse e compensi del giudizio, da distrarre in favore del difensore.”
Si costituì in giudizio, l' resistente contestando la fondatezza del ricorso di CP_1
cui chiese il rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter c.p.c., è stata decisa all'esito della suddetta udienza.
Il ricorso va parzialmente accolto.
Parte ricorrente ha lamentato la mancata immissione in servizio presso il
“Dipartimento Programmazione Sanitaria” nonostante fosse risultata vincitrice di uno dei tre posti messi a bando, ragion per cui chiede di vedere riconosciuto il proprio diritto al trasferimento presso la sede di e al risarcimento del danno patrimoniale e morale CP_1
subito a causa della condotta inadempiente di parte resistente.
In particolare contesta le ragioni del diniego addotte dall'azienda sanitaria, secondo cui la sua immissione in servizio presso il Dipartimento Programmazione Sanitaria era (ed
è) condizionata “alla contestuale immissione in servizio nelle suddette sedi da parte dei nuovi assunti di pregresse procedure concorsuali” (all. n.2 di parte ricorrente), sì da
2 doversi ritenere provvisorie le assegnazioni disposte, come espressamente indicato nell'“avviso attivazione procedure di mobilità intra-azienda e comunicazioni sedi vacanti per dirigente medico di chirurgia generale” del 3.02.2021.
Parte ricorrente ribatte evidenziando che nei mesi successivi alla pubblicazione del bando, tale condizione si è più volte realizzata: prima, con delibera del 26.02.2021 n.
221/2021, sono stati immessi in servizio presso la struttura di P.O. “Dei Bianchi” di
Corleone due nuove unità, il Dott. e la Dott.ssa poi nel 2023 è Persona_1 Per_2
stato assunto il dott. (all. n.16 di parte ricorrente) ed infine nel 2024 sono Persona_3
state inserite nell'organico altre unità (come da all. del 5.04.2024 di parte resistente).
Quindi deduce che essendosi avverato il presupposto necessario al proprio
Contr trasferimento, l' avrebbe dovuto immetterla in servizio presso la sede in cui era risultata vincitrice (ovverosia il “Dipartimento di Programmazione Sanitari).
Tali deduzioni convincono solo in parte.
In primo luogo bisogna precisare che la clausola di cui al bando non ha natura meramente potestativa, ma è funzionale al corretto esercizio delle scelte discrezionali della
P.A nella gestione delle risorse umane ed in particolare all'esigenza di evitare carenze organiche nella struttura ospedaliera interessata dalla procedura di mobilità, ed in quanto tale è da ritenere pienamente legittima.
Ciò detto, sino al 2023 non si ravvisa nella condotta posta in essere dall'azienda ospedaliera alcun profilo di illegittimità dovendosi ritenere la sua condotta coerente con le previsioni del bando.
Ed infatti, la assunzione del Dott. e della Dott.ssa (avvenute con Per_1 Per_2 delibera n. 221/2021 del 26.02.2021) ha costituito la “condicio sine qua non” per l'assegnazione presso il dipartimento di programmazione sanitaria del primo (dott.ssa
[...]
) e del secondo candidato in graduatoria (dott. ), ma non Persona_4 Persona_5
della ricorrente.
Né può affermarsi il diritto di quest'ultima allo scorrimento della graduatoria, in assenza di deduzioni o prove che era onere della stessa fornire, in ordine all'eventuale rinuncia del dott. al trasferimento. Per_5
In definitiva, fino a tutto il 2023, non essendovi altre immissioni in servizio presso la sede di Corleone, non poteva darsi seguito alla richiesta di mobilità della ricorrente presso la sede di non essendosi verificata la condizione del bando. CP_1
3 Né muta tale situazione di fatto il trasferimento presso la sede di Corleone del Dott.
, avvenuta in data 1.05.2023, vista la sua natura temporanea (di tre mesi, Persona_6
da giugno 2023 a settembre 2023) come emerge dalla “disposizione di servizio” allegata dalla stessa ricorrente (all.n.18).
Dunque, se a seguito di tale (temporanea) presa di servizio, la dott.ssa fosse Pt_1
stata trasferita presso il Dipartimento di programmazione sanitaria, si sarebbe comunque venuta a creare (alla fine del periodo di assegnazione provvisoria del Dott. ) una Per_6 vacanza nell'organico della sede di Corleone, incompatibile con le scelte organizzative adottate nell'avviso di mobilità.
La condizione richiesta dallo stesso deve, invece, ritenersi avverata nell'aprile del
2024, epoca in cui, come emerge dagli atti allegati in giudizio (doc allegato da parte
Contr resistente in data 5.04.2024), l' ha assunto nuove unità mediche presso la sede di
Corleone.
Sul punto appaiono inconferenti le difese di parte resistente, secondo la quale tali nuove unità non potevano considerarsi “sostituti” della Dott.ssa in quanto Pt_1
specializzandi e non in grado di supplire alle mansioni dalla stessa espletate.
Tale deduzione difensiva, infatti, non è stata in alcun modo provata né parte resistente
(che ne aveva l'onere) ha fornito allegazioni più precise a riguardo, per cui deve ritenersi che, a partire da aprile 2024, l'odierna ricorrente ha maturato il pieno diritto al trasferimento presso il “Dipartimento Programmazione Sanitaria” di . CP_1
Infine, parte ricorrente con le note autorizzate del 10.01.2025 ha allegato, ma non provato che la dott.ssa , collocata dopo la dott.ssa nella graduatoria Persona_7 Pt_1
approvata con Delibera n. 303 del 17-3-2021, ha ottenuto l'assegnazione presso la suddetta sede.
Tale allegazione risulta generica e non corroborata da alcuna prova;
pertanto, risulta irrilevante ai fini della decorrenza del diritto della ricorrente al trasferimento che quindi viene riconosciuto dall'Aprile 2024.
Passando infine alla domanda risarcitoria per il mancato trasferimento va osservato come parte ricorrente, che ne aveva l'onere, non abbia offerto alcuna deduzione specifica o prova in ordine ai danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente patiti (e comunque solo a partire dalla suddetta data).
4 Ed invero, quanto al danno patrimoniale riconnesso alle spese sostenute per le trasferte nessuna prova è stata fornita, ad esempio circa i giorni e gli orari di lavoro rispettati, o alle spese effettivamente sostenute.
In ordine ai danni non patrimoniali, parte ricorrente allega genericamente di avere subito i disagi psicologici derivanti dalla prolungata incertezza lavorativa senza neppure indicare in cosa gli stessi siano consistiti. Non sono state infatti fornite dalla ricorrente, che ne aveva l'onere, allegazioni puntuali e soprattutto prove dalle quali possa evincersi la sussistenza e consistenza di un danno non patrimoniale patito in ragione del suo mancato tempestivo trasferimento.
Quanto al danno ricollegato alla necessità di assistenza alla madre portatrice di handicap, non è stato dimostrato che la ricorrente sia l'unica referente della stessa nè tantomeno il tipo di pregiudizio patito dal mancato trasferimento.
Il ricorso va, quindi, solo parzialmente accolto e le spese, stante il limitato riconoscimento della domanda, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente al trasferimento presso la il “Dipartimento Programmazione sanitaria” presso la sede di da Aprile CP_1
2024.
Dichiara integralmente compensate le spese tra le parti.
Così deciso in AL il 21/01/2025.
IL GIUDICE
Dante Martino
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