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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 30/07/2025, n. 1008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1008 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1075/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sig.ri magistrati:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere est.
Dott.ssa Anna Bora Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n. R.G. 1075/2022
Promosso da
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Andrea Floriani
APPELLANTE
Nei confronti di
(P.I.: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante e liquidatore pro tempore e
[...]
(C.F.: , rappresentati e difesi dall'Avv. CP_2 C.F._2
Denis Marini
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n. 720/2022 del
27/10/2022 pubblicata in pari data, R.G. n. 593/2022
CONCLUSIONI
Parte appellante, con le note scritte ex art. 127-ter c.p.c. per l'udienza di P.C. depositate il 22/04/2024, ha concluso come da atto di appello: «Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, emesse le più opportune declaratorie, in totale riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento del presente appello, rigettare per tutti i motivi di cui in narrativa ed in atti, la opposizione al precetto notificato in data 21.02.2022, con conferma del detto atto di precetto in ogni sua parte. Con vittoria di spese del primo e del secondo grado di giudizio».
La parte appellata ha concluso come da note di trattazione scritta depositate il
22/04/2024: «Voglia l'Ill.ma Corte di Appello: in via preliminare:
-dichiarare il difetto di legittimazione passiva del sig. per i Controparte_2 motivi già dedotti nei precedenti atti difensivi;
in via principale:
- respingere l'appello promosso dal sig. perché infondato in Parte_1 fatto e in diritto, e confermare, conseguentemente, la sentenza gravata;
- condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado».
FATTI DI CAUSA
1.) Il Tribunale di Pesaro, con sentenza pubblicata il 27/10/2022, dichiarava non dovuto il credito portato dal precetto oggetto di opposizione introdotta da
“ e condannando il convenuto, Controparte_1 Controparte_2
a rifondere agli attori le spese di lite, liquidate in €. Parte_1
4.200,00 nonché a pagare agli stessi l'importo di €. 2.500,00 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
2.) proponeva appello avverso la suddetta pronuncia, Parte_1 articolando i motivi di gravame di seguito esaminati.
3.) Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 20/03/2023, si sono costituiti nel giudizio di gravame la “ ” e Controparte_1
riproponendo l'eccezione preliminare di difetto di Controparte_2 legittimazione passiva di e chiedendo, in via principale, il Controparte_2 rigetto dell'appello, con conferma integrale della sentenza impugnata e condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado. 4.) Preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti evidenziate in epigrafe, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190, comma 1, c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I.) Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante rileva l'erronea qualificazione da parte del giudice di primo grado del tasso di interesse richiesto.
La difesa del sig. espone, in particolare, di aver domandato il Pt_1 pagamento degli interessi legali ex art.1284, comma 4, c.c. non già
l'applicazione di interessi moratori (di cui al D. Lgs. n. 231/2002), aventi natura speciale per cui il giudice di primo grado si sarebbe pronunciato su una domanda diversa da quella proposta.
Il tribunale, secondo l'assunto dell'appellante, ha erroneamente attribuito natura speciale al tasso d'interesse di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., ritenendolo quindi (al pari degli interessi moratori di cui al D. Lgs. n.
231/2002) inapplicabile in assenza di un'espressa indicazione in sentenza
(pagg. 10-11).
II.) Con il secondo motivo di gravame, parte appellante deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 1284, comma 4, c.c. e l'errata lettura da parte del primo giudice della sentenza della Corte di cassazione n.
8128/2020 in base alla quale ha poi adottato declaratoria di inammissibilità del precetto per illegittima richiesta di somme a titolo di interessi ex art. 1284, comma 4, c.
Inoltre evidenzia come il tribunale sia incorso in errore di diritto, confondendo gli “interessi legali” con gli “interessi al tasso legale” e rimarca che la richiesta di “interessi legali” cui fa riferimento il decreto ingiuntivo opposto deve leggersi come richiesta di “interessi legalmente applicabili”.
Puntualizza altresì come il comma 4 dell'art. 1284 c.c. consente di estendere la disciplina speciale prevista per gli interessi nei ritardi di pagamento relativi alle transazioni commerciali (D Lgs. n. 231 del 09/10/2002) a ogni obbligazione pecuniaria (quindi a ogni obbligazione avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro), dal momento in cui sia stata proposta la relativa domanda giudiziale (o l'arbitrato), e a condizione che le parti non ne abbiano preventivamente stabilito la misura. Secondo l'assunto dell'appellante, la ratio legis della disposizione di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. è rinvenibile nell'esigenza di evitare una strumentalizzazione del processo civile, i cui tempi lunghi potrebbero indurre il debitore a distorcerne l'utilizzo, trasformandolo in una sorta di “finanziamento al ribasso”; proprio per tale ragione il legislatore avrebbe previsto che, in pendenza della lite, il saggio degli interessi legali subisca un significativo incremento rispetto al tasso ordinario, per tutelare il creditore dal pregiudizio derivante dall'inadempimento e, al contempo, per scoraggiare eventuali intenti dilatori e defatigatori dei debitori, mediante la penalizzazione di resistenze infondate.
Ciò in quanto, osserva ancora il dopo la proposizione della domanda Pt_1 giudiziale il debitore verrebbe a trovarsi esposto alla condanna al pagamento degli interessi moratori previsti per le transazioni commerciali, secondo il saggio da determinarsi maggiorando dell'8% il tasso di riferimento, cui il CP_3 dà notizia semestralmente.
Rileva, altresì, l'appellante che, qualora il Giudice della cognizione non abbia indicato la specie di interessi comminati, il loro tasso dovrebbe ritenersi corrispondente a quello legale di cui all'art. 1248 c.c. (cui è riconosciuta portata generale rispetto alle norme di cui al D. Lgs. n. 231/2002). Né il primo giudice potrebbe procedere all'integrazione o correzione del titolo esecutivo, posto che l'applicazione di interessi diversi da quelli previsti dall'art. 1284 c.c. presupporrebbe l'accertamento di elementi costitutivi della relativa fattispecie speciale, riservato esclusivamente al giudice di merito.
Pertanto, dalla presentazione della domanda giudiziale il saggio degli interessi che non sia stato compiutamente determinato dalle parti, dovrà corrispondere a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Aggiunge, inoltre, che il tasso d'interesse di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. si applica esclusivamente in caso d'inadempimento di obbligazioni di fonte contrattuale (come nel caso di specie) e che, pertanto, la liquidazione degli interessi “maggiorati” non è subordinata ad alcuna richiesta specifica del creditore, essendo sufficiente la mera domanda di pagamento degli interessi legali. In definitiva, stante anche il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito, di legittimità e amministrativa, l'espressione “oltre interessi legali” andrebbe intesa come richiamo al saggio di interesse legale di cui all'art. 1284 c.c. nel suo complesso (perciò anche con riferimento al comma
4) per cui la liquidazione degli interessi maggiorati ex art. 1284 c.c. non sarebbe subordinata alla specifica richiesta dei creditori, essendo sufficiente la mera domanda di pagamento degli interessi legali.
Parte appellante sostiene, infine, che il saggio ordinario degli interessi ex art. 1284, comma 1, c.c. va applicato solo alla fase stragiudiziale (dalla messa in mora alla notifica del decreto ingiuntivo), mentre ritiene che, per la fase giudiziale (dalla notifica del decreto ingiuntivo sino al saldo effettivo) debba applicarsi il tasso maggiorato di cui all'art. 1284, comma 4, c.c.
Giocoforza, il Tribunale di Pesaro avrebbe erroneamente interpretato l'art. 1284 c.c., considerato che l'Ing. si è limitato a intimare il pagamento Pt_1 dell'interesse maggiorato soltanto dalla notifica del decreto ingiuntivo sino al saldo effettivo (come riportato nel calcolo in seno all'atto di precetto che, non essendo stato oggetto di contestazioni nel quantum, deve ritenersi pacifico).
III.) Con il terzo motivo di gravame, l'appellante osserva come non sia necessaria alcuna modifica / integrazione del titolo giudiziale da parte del giudice dell'opposizione all'esecuzione.
La difesa del sig. ritiene che sia stata data erronea lettura alla Pt_1 sentenza della Suprema Corte n. 23471/2011 (per cui è precluso al giudice dell'opposizione apportare modifiche alla sentenza di merito), considerati i titoli giudiziali (D. Ing. n. 406/2017 e sentenza del Tribunale di Pesaro n.
549/2020) in quanto provvisti di sufficiente portata precettiva. Sostiene, infatti, che, dalla semplice lettura dei suddetti titoli, il giudice dell'opposizione avrebbe dovuto accertare, da un lato, l'assenza di accordi tra le parti sugli interessi da applicarsi e, dall'altro, la natura contrattuale dell'obbligazione.
Ribadisce che il comma 4 dell'art. 1284 c.c. è suscettibile di applicazione automatica: il primo giudice, avendo a disposizione il titolo giudiziale, avrebbe dovuto verificare la natura contrattuale dell'obbligazione e l'assenza di accordi tra le parti di segno contrario. Evidenzia infine che le suddette circostanze non sono state contestate dalla controparte, e devono perciò ritenersi pacifiche.
IV.) Con il quarto motivo di gravame, la difesa del sig. deduce Pt_1 la violazione e falsa applicazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c. per carenza dei presupposti (oggettivi e soggettivi) / e per inammissibilità della condanna per responsabilità aggravata / lite temeraria, che il primo giudice ha emesso sulla base della inammissibilità dell'atto di precetto.
Premesso il rilievo dell'assenza di uniformità interpretativa dell'art. 96, comma
3, c.p.c. e della funzione mista dell'istituto, parte appellante osserva come, nel caso di specie, difetti il presupposto oggettivo richiesto dalla norma
(soccombenza totale o concreta della parte, ovvero condanna integrale alle spese di lite, in conseguenza di un abuso del processo. Inoltre richiama la pronuncia della Suprema Corte n. 32090 del 09/12/2019, per cui la condanna ai sensi dell'art, 96, comma 3, c.p,c, richiede un duplice presupposto: quello positivo della soccombenza totale della parte, e quello negativo della non compensazione (neppure parziale) delle spese di lite, per cui deve escludersi la condanna nei confronti della parte (totalmente o parzialmente) vittoriosa, ovvero quando, nonostante la soccombenza totale, sia stata disposta una
(totale o parziale) compensazione delle spese. Aggiunge che, in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, la giurisprudenza di merito ha ritenuto configurabile la condanna ex art. 96 c.p.c. in ipotesi in cui il soccombente ha serbato una condotta processuale finalizzata a dilazionare ingiustificatamente gli effetti del titolo esecutivo.
Evidenzia l'assenza in capo all'appellante di mala fede o colpa grave nonché di elementi in base ai quali muovere alcun rimprovero per aver fatto valere in giudizio una pretesa rivelatasi infondata o desumersi la temerarietà della controversia dalla mera opinabilità del diritto fatto valere in giudizio, o dal riconoscimento da parte dell'organo giudicante dell'erroneità delle prospettazioni giuridiche avanzate per cui la condanna per lite temeraria sarebbe del tutto ingiustificata. Parte appellante osserva, infine, che la recente introduzione ( anno 2014) del disposto di cui al comma 4 dell'art. 1284 c.c. e la conseguente mancanza di arresti giurisprudenziali che consentano di suffragare incontrovertibilmente l'orientamento ermeneutico del giudice di primo grado, non consentono di giustificare la condanna per lite temeraria.
V.) I motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente in quanto fra loro connessi.
Occorre premettere che con la comparsa conclusionale l'appellante ha dato atto della intervenuta pronuncia da parte delle Sezioni Unite della Suprema
Corte della sentenza n. 12449 del 07/05/2024 con cui è stato composto il contrasto giurisprudenziale insorto in seno alla giurisprudenza di merito, e fatto oggetto di pronunce di legittimità ( fra cui anche quelle nn.22457/17; 8128/20; 23125/22 e 28409/18 indicate dall'appellante e richiamate nell'iter motivazionale delle Sezioni Unite), in ordine alla questione di diritto oggetto del presente giudizio e, quindi, evidenziato come tale circostanza possa assumere rilievo sia ai fini della compensazione delle spese di lite che della riforma della gravata sentenza in punto di condanna ex art. 96, comma 3 c.p.c., posto che l'atto di precetto era stato intimato sulla base di uno dei due orientamenti integranti il contrasto giurisprudenziale.
Fermi gli elementi di fatto in ordine alla mancata statuizione, con la sentenza di opposizione a decreto ingiuntivo, in ordine agli interessi - attesa la mera pronuncia di conferma del decreto ingiuntivo opposto con cui è stata prevista l'applicazione degli interessi legali conformemente alla domanda svolta dal creditore - la presente controversia va decisa facendo applicazione del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la suindicata pronuncia.
Si legge nella motivazione della sentenza n. 12449/2024 che “Se il titolo esecutivo giudiziale - nella sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione - dispone il pagamento di "interessi legali", senza altra indicazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex art. 1284, comma 4, c.c.), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo”.
Dall'applicazione di tale principio consegue il rigetto dei primi tre motivi di gravame.
Rispetto al quarto motivo di appello riguardante la pronuncia di condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. , va rilevato che il principio affermato dalle Sezioni Unite non può non riflettersi anche sui presupposti per l'adozione di siffatta pronuncia sicché la gravata sentenza va parzialmente riformata rispetto a tale capo.
VI.) Assorbita l'eccezione di difetto di legittimazione passiva riproposta da parte appellante per il caso di accoglimento dell'appello alla luce delle argomentazioni esposte ogni eventuale ulteriore motivo di gravame deve intendersi assorbito, superato e disatteso.
VII) “In tema di liquidazione delle spese di lite, la proposizione di un motivo
d'appello relativo alla pronuncia in primo grado della condanna per lite temeraria introduce una specifica censura, il cui accoglimento, in conseguenza dell'effetto devolutivo, genera soccombenza (parziale, se ricorrono altri motivi, non accolti) della controparte e può giustificare la compensazione, anche integrale, dei costi del giudizio ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.” (Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 15102 del 31.05.2021).
Considerato, inoltre, l'indubbio rilievo attribuibile al contrasto che ha dato origine all'intervento in materia delle Sezioni Unite ( Si legge al riguardo nella richiamata sentenza, “Ad integrare uno dei presupposti di ammissibilità del rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. - il quale dispone che la questione non dev'essere stata "ancora risolta dalla Corte di cassazione"
- è sufficiente anche una latente divergenza tra le decisioni delle diverse sezioni della S.C., poiché si deve valorizzare il riferimento testuale della predetta norma codicistica rispetto a quello della legge delega, che, nei suoi principi e criteri direttivi, richiedeva che la questione non fosse stata ancora
"affrontata" dalla Corte di legittimità. (Nella specie, le Sezioni Unite hanno dato atto di diversi e non univoci orientamenti in tema di interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., dovuti, per un orientamento, solo se espressamente previsti nella pronuncia del giudizio di cognizione, per un altro, anche in mancanza dell'espressa menzione, in quanto da ritenersi implicitamente contenuti nella statuizione di condanna agli interessi legali”), ritiene il Collegio di dover disporre la totale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, e di in qualità di legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante, socio unico e liquidatore della società Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n. 720/2022 pubblicata il
27/10/2022, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della gravata sentenza, che conferma nel resto, revoca la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. e dichiara interamente compensate fra le parti le spese di lite di primo grado.
Spese del grado interamente compensate fra le parti.
Ancona, così deciso il 19.03.2025 .
Il Consigliere est.
Dott.ssa Maria Ida Ercoli
Il Presidente
Dott. Guido Federico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sig.ri magistrati:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere est.
Dott.ssa Anna Bora Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n. R.G. 1075/2022
Promosso da
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Andrea Floriani
APPELLANTE
Nei confronti di
(P.I.: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante e liquidatore pro tempore e
[...]
(C.F.: , rappresentati e difesi dall'Avv. CP_2 C.F._2
Denis Marini
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n. 720/2022 del
27/10/2022 pubblicata in pari data, R.G. n. 593/2022
CONCLUSIONI
Parte appellante, con le note scritte ex art. 127-ter c.p.c. per l'udienza di P.C. depositate il 22/04/2024, ha concluso come da atto di appello: «Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, emesse le più opportune declaratorie, in totale riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento del presente appello, rigettare per tutti i motivi di cui in narrativa ed in atti, la opposizione al precetto notificato in data 21.02.2022, con conferma del detto atto di precetto in ogni sua parte. Con vittoria di spese del primo e del secondo grado di giudizio».
La parte appellata ha concluso come da note di trattazione scritta depositate il
22/04/2024: «Voglia l'Ill.ma Corte di Appello: in via preliminare:
-dichiarare il difetto di legittimazione passiva del sig. per i Controparte_2 motivi già dedotti nei precedenti atti difensivi;
in via principale:
- respingere l'appello promosso dal sig. perché infondato in Parte_1 fatto e in diritto, e confermare, conseguentemente, la sentenza gravata;
- condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado».
FATTI DI CAUSA
1.) Il Tribunale di Pesaro, con sentenza pubblicata il 27/10/2022, dichiarava non dovuto il credito portato dal precetto oggetto di opposizione introdotta da
“ e condannando il convenuto, Controparte_1 Controparte_2
a rifondere agli attori le spese di lite, liquidate in €. Parte_1
4.200,00 nonché a pagare agli stessi l'importo di €. 2.500,00 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
2.) proponeva appello avverso la suddetta pronuncia, Parte_1 articolando i motivi di gravame di seguito esaminati.
3.) Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 20/03/2023, si sono costituiti nel giudizio di gravame la “ ” e Controparte_1
riproponendo l'eccezione preliminare di difetto di Controparte_2 legittimazione passiva di e chiedendo, in via principale, il Controparte_2 rigetto dell'appello, con conferma integrale della sentenza impugnata e condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado. 4.) Preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti evidenziate in epigrafe, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190, comma 1, c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I.) Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante rileva l'erronea qualificazione da parte del giudice di primo grado del tasso di interesse richiesto.
La difesa del sig. espone, in particolare, di aver domandato il Pt_1 pagamento degli interessi legali ex art.1284, comma 4, c.c. non già
l'applicazione di interessi moratori (di cui al D. Lgs. n. 231/2002), aventi natura speciale per cui il giudice di primo grado si sarebbe pronunciato su una domanda diversa da quella proposta.
Il tribunale, secondo l'assunto dell'appellante, ha erroneamente attribuito natura speciale al tasso d'interesse di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., ritenendolo quindi (al pari degli interessi moratori di cui al D. Lgs. n.
231/2002) inapplicabile in assenza di un'espressa indicazione in sentenza
(pagg. 10-11).
II.) Con il secondo motivo di gravame, parte appellante deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 1284, comma 4, c.c. e l'errata lettura da parte del primo giudice della sentenza della Corte di cassazione n.
8128/2020 in base alla quale ha poi adottato declaratoria di inammissibilità del precetto per illegittima richiesta di somme a titolo di interessi ex art. 1284, comma 4, c.
Inoltre evidenzia come il tribunale sia incorso in errore di diritto, confondendo gli “interessi legali” con gli “interessi al tasso legale” e rimarca che la richiesta di “interessi legali” cui fa riferimento il decreto ingiuntivo opposto deve leggersi come richiesta di “interessi legalmente applicabili”.
Puntualizza altresì come il comma 4 dell'art. 1284 c.c. consente di estendere la disciplina speciale prevista per gli interessi nei ritardi di pagamento relativi alle transazioni commerciali (D Lgs. n. 231 del 09/10/2002) a ogni obbligazione pecuniaria (quindi a ogni obbligazione avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro), dal momento in cui sia stata proposta la relativa domanda giudiziale (o l'arbitrato), e a condizione che le parti non ne abbiano preventivamente stabilito la misura. Secondo l'assunto dell'appellante, la ratio legis della disposizione di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. è rinvenibile nell'esigenza di evitare una strumentalizzazione del processo civile, i cui tempi lunghi potrebbero indurre il debitore a distorcerne l'utilizzo, trasformandolo in una sorta di “finanziamento al ribasso”; proprio per tale ragione il legislatore avrebbe previsto che, in pendenza della lite, il saggio degli interessi legali subisca un significativo incremento rispetto al tasso ordinario, per tutelare il creditore dal pregiudizio derivante dall'inadempimento e, al contempo, per scoraggiare eventuali intenti dilatori e defatigatori dei debitori, mediante la penalizzazione di resistenze infondate.
Ciò in quanto, osserva ancora il dopo la proposizione della domanda Pt_1 giudiziale il debitore verrebbe a trovarsi esposto alla condanna al pagamento degli interessi moratori previsti per le transazioni commerciali, secondo il saggio da determinarsi maggiorando dell'8% il tasso di riferimento, cui il CP_3 dà notizia semestralmente.
Rileva, altresì, l'appellante che, qualora il Giudice della cognizione non abbia indicato la specie di interessi comminati, il loro tasso dovrebbe ritenersi corrispondente a quello legale di cui all'art. 1248 c.c. (cui è riconosciuta portata generale rispetto alle norme di cui al D. Lgs. n. 231/2002). Né il primo giudice potrebbe procedere all'integrazione o correzione del titolo esecutivo, posto che l'applicazione di interessi diversi da quelli previsti dall'art. 1284 c.c. presupporrebbe l'accertamento di elementi costitutivi della relativa fattispecie speciale, riservato esclusivamente al giudice di merito.
Pertanto, dalla presentazione della domanda giudiziale il saggio degli interessi che non sia stato compiutamente determinato dalle parti, dovrà corrispondere a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Aggiunge, inoltre, che il tasso d'interesse di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. si applica esclusivamente in caso d'inadempimento di obbligazioni di fonte contrattuale (come nel caso di specie) e che, pertanto, la liquidazione degli interessi “maggiorati” non è subordinata ad alcuna richiesta specifica del creditore, essendo sufficiente la mera domanda di pagamento degli interessi legali. In definitiva, stante anche il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito, di legittimità e amministrativa, l'espressione “oltre interessi legali” andrebbe intesa come richiamo al saggio di interesse legale di cui all'art. 1284 c.c. nel suo complesso (perciò anche con riferimento al comma
4) per cui la liquidazione degli interessi maggiorati ex art. 1284 c.c. non sarebbe subordinata alla specifica richiesta dei creditori, essendo sufficiente la mera domanda di pagamento degli interessi legali.
Parte appellante sostiene, infine, che il saggio ordinario degli interessi ex art. 1284, comma 1, c.c. va applicato solo alla fase stragiudiziale (dalla messa in mora alla notifica del decreto ingiuntivo), mentre ritiene che, per la fase giudiziale (dalla notifica del decreto ingiuntivo sino al saldo effettivo) debba applicarsi il tasso maggiorato di cui all'art. 1284, comma 4, c.c.
Giocoforza, il Tribunale di Pesaro avrebbe erroneamente interpretato l'art. 1284 c.c., considerato che l'Ing. si è limitato a intimare il pagamento Pt_1 dell'interesse maggiorato soltanto dalla notifica del decreto ingiuntivo sino al saldo effettivo (come riportato nel calcolo in seno all'atto di precetto che, non essendo stato oggetto di contestazioni nel quantum, deve ritenersi pacifico).
III.) Con il terzo motivo di gravame, l'appellante osserva come non sia necessaria alcuna modifica / integrazione del titolo giudiziale da parte del giudice dell'opposizione all'esecuzione.
La difesa del sig. ritiene che sia stata data erronea lettura alla Pt_1 sentenza della Suprema Corte n. 23471/2011 (per cui è precluso al giudice dell'opposizione apportare modifiche alla sentenza di merito), considerati i titoli giudiziali (D. Ing. n. 406/2017 e sentenza del Tribunale di Pesaro n.
549/2020) in quanto provvisti di sufficiente portata precettiva. Sostiene, infatti, che, dalla semplice lettura dei suddetti titoli, il giudice dell'opposizione avrebbe dovuto accertare, da un lato, l'assenza di accordi tra le parti sugli interessi da applicarsi e, dall'altro, la natura contrattuale dell'obbligazione.
Ribadisce che il comma 4 dell'art. 1284 c.c. è suscettibile di applicazione automatica: il primo giudice, avendo a disposizione il titolo giudiziale, avrebbe dovuto verificare la natura contrattuale dell'obbligazione e l'assenza di accordi tra le parti di segno contrario. Evidenzia infine che le suddette circostanze non sono state contestate dalla controparte, e devono perciò ritenersi pacifiche.
IV.) Con il quarto motivo di gravame, la difesa del sig. deduce Pt_1 la violazione e falsa applicazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c. per carenza dei presupposti (oggettivi e soggettivi) / e per inammissibilità della condanna per responsabilità aggravata / lite temeraria, che il primo giudice ha emesso sulla base della inammissibilità dell'atto di precetto.
Premesso il rilievo dell'assenza di uniformità interpretativa dell'art. 96, comma
3, c.p.c. e della funzione mista dell'istituto, parte appellante osserva come, nel caso di specie, difetti il presupposto oggettivo richiesto dalla norma
(soccombenza totale o concreta della parte, ovvero condanna integrale alle spese di lite, in conseguenza di un abuso del processo. Inoltre richiama la pronuncia della Suprema Corte n. 32090 del 09/12/2019, per cui la condanna ai sensi dell'art, 96, comma 3, c.p,c, richiede un duplice presupposto: quello positivo della soccombenza totale della parte, e quello negativo della non compensazione (neppure parziale) delle spese di lite, per cui deve escludersi la condanna nei confronti della parte (totalmente o parzialmente) vittoriosa, ovvero quando, nonostante la soccombenza totale, sia stata disposta una
(totale o parziale) compensazione delle spese. Aggiunge che, in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, la giurisprudenza di merito ha ritenuto configurabile la condanna ex art. 96 c.p.c. in ipotesi in cui il soccombente ha serbato una condotta processuale finalizzata a dilazionare ingiustificatamente gli effetti del titolo esecutivo.
Evidenzia l'assenza in capo all'appellante di mala fede o colpa grave nonché di elementi in base ai quali muovere alcun rimprovero per aver fatto valere in giudizio una pretesa rivelatasi infondata o desumersi la temerarietà della controversia dalla mera opinabilità del diritto fatto valere in giudizio, o dal riconoscimento da parte dell'organo giudicante dell'erroneità delle prospettazioni giuridiche avanzate per cui la condanna per lite temeraria sarebbe del tutto ingiustificata. Parte appellante osserva, infine, che la recente introduzione ( anno 2014) del disposto di cui al comma 4 dell'art. 1284 c.c. e la conseguente mancanza di arresti giurisprudenziali che consentano di suffragare incontrovertibilmente l'orientamento ermeneutico del giudice di primo grado, non consentono di giustificare la condanna per lite temeraria.
V.) I motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente in quanto fra loro connessi.
Occorre premettere che con la comparsa conclusionale l'appellante ha dato atto della intervenuta pronuncia da parte delle Sezioni Unite della Suprema
Corte della sentenza n. 12449 del 07/05/2024 con cui è stato composto il contrasto giurisprudenziale insorto in seno alla giurisprudenza di merito, e fatto oggetto di pronunce di legittimità ( fra cui anche quelle nn.22457/17; 8128/20; 23125/22 e 28409/18 indicate dall'appellante e richiamate nell'iter motivazionale delle Sezioni Unite), in ordine alla questione di diritto oggetto del presente giudizio e, quindi, evidenziato come tale circostanza possa assumere rilievo sia ai fini della compensazione delle spese di lite che della riforma della gravata sentenza in punto di condanna ex art. 96, comma 3 c.p.c., posto che l'atto di precetto era stato intimato sulla base di uno dei due orientamenti integranti il contrasto giurisprudenziale.
Fermi gli elementi di fatto in ordine alla mancata statuizione, con la sentenza di opposizione a decreto ingiuntivo, in ordine agli interessi - attesa la mera pronuncia di conferma del decreto ingiuntivo opposto con cui è stata prevista l'applicazione degli interessi legali conformemente alla domanda svolta dal creditore - la presente controversia va decisa facendo applicazione del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la suindicata pronuncia.
Si legge nella motivazione della sentenza n. 12449/2024 che “Se il titolo esecutivo giudiziale - nella sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione - dispone il pagamento di "interessi legali", senza altra indicazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex art. 1284, comma 4, c.c.), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo”.
Dall'applicazione di tale principio consegue il rigetto dei primi tre motivi di gravame.
Rispetto al quarto motivo di appello riguardante la pronuncia di condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. , va rilevato che il principio affermato dalle Sezioni Unite non può non riflettersi anche sui presupposti per l'adozione di siffatta pronuncia sicché la gravata sentenza va parzialmente riformata rispetto a tale capo.
VI.) Assorbita l'eccezione di difetto di legittimazione passiva riproposta da parte appellante per il caso di accoglimento dell'appello alla luce delle argomentazioni esposte ogni eventuale ulteriore motivo di gravame deve intendersi assorbito, superato e disatteso.
VII) “In tema di liquidazione delle spese di lite, la proposizione di un motivo
d'appello relativo alla pronuncia in primo grado della condanna per lite temeraria introduce una specifica censura, il cui accoglimento, in conseguenza dell'effetto devolutivo, genera soccombenza (parziale, se ricorrono altri motivi, non accolti) della controparte e può giustificare la compensazione, anche integrale, dei costi del giudizio ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.” (Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 15102 del 31.05.2021).
Considerato, inoltre, l'indubbio rilievo attribuibile al contrasto che ha dato origine all'intervento in materia delle Sezioni Unite ( Si legge al riguardo nella richiamata sentenza, “Ad integrare uno dei presupposti di ammissibilità del rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. - il quale dispone che la questione non dev'essere stata "ancora risolta dalla Corte di cassazione"
- è sufficiente anche una latente divergenza tra le decisioni delle diverse sezioni della S.C., poiché si deve valorizzare il riferimento testuale della predetta norma codicistica rispetto a quello della legge delega, che, nei suoi principi e criteri direttivi, richiedeva che la questione non fosse stata ancora
"affrontata" dalla Corte di legittimità. (Nella specie, le Sezioni Unite hanno dato atto di diversi e non univoci orientamenti in tema di interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., dovuti, per un orientamento, solo se espressamente previsti nella pronuncia del giudizio di cognizione, per un altro, anche in mancanza dell'espressa menzione, in quanto da ritenersi implicitamente contenuti nella statuizione di condanna agli interessi legali”), ritiene il Collegio di dover disporre la totale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, e di in qualità di legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante, socio unico e liquidatore della società Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n. 720/2022 pubblicata il
27/10/2022, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della gravata sentenza, che conferma nel resto, revoca la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. e dichiara interamente compensate fra le parti le spese di lite di primo grado.
Spese del grado interamente compensate fra le parti.
Ancona, così deciso il 19.03.2025 .
Il Consigliere est.
Dott.ssa Maria Ida Ercoli
Il Presidente
Dott. Guido Federico