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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 10/02/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 667 / 2024 R.G.;
promossa da:
, in qualità di titolare dell'impresa individuale TO Parte_1
IZ di LA RU OV (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_1
SERGI ANTONIO ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in CORSO FRANCIA
10143 TORINO;
- reclamante contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. MORRICONE Controparte_1 P.IVA_2
CARLO ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in VIA PATINI 1 ROSETO DEGLI
ABRUZZI ;
- parte reclamata
e nel contraddittorio con
1
Curatela della liquidazione giudiziale di TO IZ di OV LA RU, in persona del curatore dr. rappresentata e difesa dall'Avv. Persona_1
CORRADO SOFFIENTINI ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in ASTI – VIA
PRANDONE N. 36;
- contraddittore necessario
e con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti;
- contraddittore necessario
e con
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Torino;
- rappresentante del P.M. presso il giudice del reclamo
Oggetto: Opposizione sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte reclamante: “Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione avversaria,
In via preliminare
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del D. Lgs. n. 14/2019 sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 26/2024, emessa dal Tribunale di Asti (R.G.N. 28-1/2024 procedimento unitario), Presidente Dott. Paolo Rampini, Giudice Dott. Marco Bottallo e Giudice relatore
Dott. Andrea Carena, in data 2.5.2024 e pubblicata in data 3.5.2024, per le ragioni su esposte;
Nel merito
- accertata l'omessa valutazione da parte del giudice di prime cure di fatti e circostanze essenziali ai fini della decisione, nonché l'omessa valutazione circa l'esistenza e la fondatezza delle ragioni creditorie di accertata la carenza dei Controparte_1
2 presupposti per la dichiarazione di liquidazione giudiziale, alla luce di tutto quanto dedotto, eccepito e contestato riformare integralmente la sentenza n. 26/2024, emessa dal Tribunale di Asti (R.G.N. 28-1/2024 procedimento unitario), Presidente Dott. Paolo Rampini, Giudice
Dott. Marco Bottallo e Giudice relatore Dott. Andrea Carena, in data 2.5.2024 e pubblicata in data 3.5.2024, rigettando la domanda di apertura della liquidazione giudiziale presentata da e per l'effetto revocare la dichiarazione di apertura di liquidazione Controparte_1 giudiziale della Serbatoi Servizi di La SS VA (c.f. – p. iva CodiceFiscale_1
), in persona del titolare sig. , corrente in Carmagnola (TO), P.IVA_1 Parte_1 via Sommariva n. 33/6”.
Per parte reclamata: “In via preliminare Voglia rigettare l'istanza di sospensione avanzata da parte reclamante ex art. 52 D.Lgs. n. 14/2019 non sussistendo i gravi e fondati motivi richiesti dalla norma.
Nel merito Sulla base delle argomentazioni innanzi esposte, ritenendo che la sentenza che ha dichiarato l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale sia stata emessa ricorrendo i presupposti previsti dalla legge, Voglia confermare la sentenza n. 26/2024 emessa dal Tribunale di Asti in data 02.05.2024. In via istruttoria: si chiede acquisizione del fascicolo d'ufficio R.G. n. 28/2024 Tribunale di Asti nonché di tutti gli allegati al ricorso per la dichiarazione di liquidazione giudiziale. Con vittoria di compensi del presente giudizio oltre accessori di legge”.
Per la curatela: “Piaccia alla Corte Ecc.ma
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione avversaria,
In via preliminare
- rigettare l'istanza di sospensione ex art. 52 del D. Lgs. n. 14/2019 formulata dalla parte reclamante perché non sussistono i gravi e fondati motivi richiesti dalla norma;
Nel merito
- rigettare tutte le domande formulate da parte reclamante per le ragioni esposte in narrativa
e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 26/2024 del 2/3.5.2024 emessa dal
Tribunale di Asti.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge”.
Per il P.G.: “Esprime parere negativo all'accoglimento del reclamo”.
3 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1.1 - La TO IZ di VA LA RU è un'impresa individuale che svolge attività di commercio all'ingrosso di serbatoi omologati per uso esterno, interno ed accessori di ricambio in polietilene, accessori antincendio e gasolio, AD-BLU, nonché assistenza e riparazione ricambi, lavori edili e servizi in genere. ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Teramo il decreto ingiuntivo Controparte_1
n. 194/2022, provvisoriamente esecutivo, con il quale veniva intimato alla Parte_2 il pagamento, in linea capitale, di € 109.232,05, oltre accessori e spese, come
[...] debito residuo per l'acquisto di n. 117 cisterne modd. SS 1500 e SS 2500.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo, la TO IZ ha proposto opposizione con domanda riconvenzionale, come oltre;
il giudizio, dopo respinta la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà, era pendente in fase istruttoria al Tribunale di Teramo alla data di deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale.
1.2 - Con ricorso ex art. 37, co. 2, c.c.i.i. depositato il 25.03.2024, la Controparte_1 ha chiesto al Tribunale di Asti l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa individuale
TO IZ di . Parte_1
La ditta debitrice non si è costituita in primo grado e il Tribunale di Asti, con sent. n. 26/2024, pubblicata il 3.05.2024, ha aperto la liquidazione giudiziale, sui seguenti rilievi:
- l'impresa svolgeva attività commerciale e la sussistenza dei requisiti dimensionali dell'art. 121 c.c.i.i. non era stata contestata e provata da essa debitrice;
in ogni caso, dalla dichiarazione IRAP 2021 risultavano ricavi per 425.576, euro, superiori alla soglia minima del volume d'affari di 200.000 euro;
- sussisteva lo stato di insolvenza, palesato dal mancato pagamento della
[...] della somma portata dal decreto ingiuntivo esecutivo e dall'esito per larga Controparte_1 parte infruttuoso dell'esecuzione mobiliare promossa da Controparte_1
- inoltre, nei confronti della TO IZ risultavano iscritti a ruolo numerosi crediti dell'amministrazione finanziaria e l'impresa era stata destinataria di numerosi decreti ingiuntivi negli anni 2023 – 2024.
2.1 - La ditta individuale TO IZ ha proposto reclamo avverso la sentenza del
Tribunale di Asti, contestando, con un unico articolato motivo, il fatto che il primo giudice non avrebbe accertato la posizione creditoria dell'istante e Controparte_1
4 riproponendo le contestazioni avanzate con l'opposizione a decreto ingiuntivo instaurata dinanzi al Tribunale di Teramo, sia pure al fine di contestare, in questa sede concorsuale, la legittimazione attiva della;
ha altresì avanzato domanda di sospensione CP_1 della procedura di liquidazione ai sensi dell'art. 52 c.c.i.i.
Nello specifico, la reclamante riferisce che il presunto credito portato dal decreto ingiuntivo nasceva da una fornitura di n. 117 cisterne da carburante: le cisterne, consegnate imballate dalla , erano risultate viziate sotto diversi aspetti, addirittura prive di CP_1
omologazione CE, tanto da determinare richieste risarcitorie e perdita di clientela;
per tali ragioni, la reclamante aveva sospeso il pagamento del residuo del prezzo della fornitura e,
a fronte del decreto ingiuntivo ottenuto dalla , aveva proposto opposizione CP_1 eccependo l'altrui inadempimento, integrando la consegna di merce gravemente difettosa un'ipotesi di aliud pro alio, ed aveva svolto domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per i vizi della merce venduta;
il primo giudice avrebbe dovuto delibare il credito di
, cosa che non aveva fatto, alla luce delle risultanze del giudizio di CP_1
opposizione, senza limitarsi a valersi delle sole prove documentali (estratto autentico del libro IVA) allegate al ricorso per ingiunzione e, in questo modo, concludere per il difetto di legittimazione attiva della società istante.
Non sono contestati né i requisiti dimensionali ex art. 2, co. 1, lett. d, c.c.i.i., né la esposizione debitoria che risulta dai documenti acquisiti ex art. 42 c.c.i.i. in primo grado: in particolare, vi sono debiti iscritti a ruolo con e non è contestato l'esito in larga parte Controparte_2 negativo dell'esecuzione mobiliare intrapresa da sulla base del decreto CP_1
ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.
2.2 – Si è costituita la contestando la richiesta di sospensione della Controparte_1
liquidazione giudiziale perché il pericolo di grave pregiudizio non era stato in alcun modo documentato;
il giudizio di opposizione, interrottosi con l'apertura del concorso, non era stato riassunto dalla curatela, segno, questo, dell'evidente inconsistenza dei motivi di contestazione sollevati dalla debitrice ingiunta;
sul merito delle contestazioni, la
[...]
osserva che la TO IZ aveva acquistato dei serbatoi costruiti CP_1 secondo le indicazioni della stessa acquirente, aventi la sigla “SS”, ben sapendo che essi – che corrispondevano a prodotti personalizzati e realizzati appositamente per la serbatoi servizi – erano privi di omologazione.
5 2.3 - Si è costituita, altresì, la curatela della liquidazione giudiziale, osservando che l'accertamento del credito del creditore che agisce per l'apertura della liquidazione giudiziale deve essere condotto incidenter tantum, al solo fine di verificarne la legittimazione ad agire, senza apposita istruttoria, e comunque, per creditore deve intendersi colui che vanta un credito non necessariamente certo, liquido, esigibile, anche non ancora scaduto o condizionato, perfino non ancora munito di titolo esecutivo sia pure idoneo in prospettiva a giustificare un'azione esecutiva;
qui poteva vantare un credito fondato su CP_1
decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, ancorchè contro di esso fosse stata proposta opposizione.
Sussistevano, inoltre, e non erano stati contestati, i requisiti dimensionali dell'art. 2, co. 1, lett. d, c.c.i.i. per l'assoggettamento alle procedure concorsuali maggiori.
Per quel che riguarda lo stato di decozione, la curatela riferiva che risultavano insinuati al passivo, con domande tempestive (l'udienza di verifica si è tenuta il 21.10.2024), crediti per complessivi € 300.000 circa, e che aveva presentato Controparte_3 un'insinuazione tardiva per circa € 43.000.
Concludeva per il rigetto sia del reclamo, sia dell'istanza di sospensione della liquidazione giudiziale, non avendo la ditta reclamante fornito alcun elemento utile a riguardo.
3. – Il reclamo è destituito di fondamento e può essere direttamente respinto nel merito senza prima decidere sull'istanza di sospensiva.
3.1 – Non sono anzitutto contestati né i requisiti dimensionali dell'art. 2, co. 1, lett. d, c.c.i.i.
(pure evincibili dalla dichiarazione IRAP per il 2021, che evidenzia un fatturato di oltre 400 mila euro), né lo stato di insolvenza, riscontrabile dall'esito in larga parte infruttuoso della esecuzione forzata intrapresa dalla creditrice istante, che su un credito di oltre 110 mila euro con interessi ha permesso di realizzare poco più di 14 mila euro, in grado di denotare una situazione di sostanziale incapienza rispetto a un'esposizione debitoria quantificabile, sulla base dei crediti tempestivamente intervenuti, in circa 300 mila euro, cui sono da aggiungere i 42.000 euro dell'insinuazione tardiva di;
sussiste, altresì, la condizione di CP_4 procedibilità dell'art. 49, co. 5, c.c.i.i., sia in riferimento al credito di , CP_1
portato da decreto ingiuntivo esecutivo, sia in relazione agli importi iscritti a ruolo ed affidati alla riscossione dell'Agenzia fiscale.
6 3.2 – La legittimazione a domandare l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa insolvente spetta a qualunque creditore, anche se condizionato o se il credito è litigioso, e l'accertamento del credito del creditore istante viene condotto dal tribunale in via incidentale, al solo fine di stabilire l'ammissibilità del ricorso.
Nella fattispecie, essendo incontroversa la sussistenza del rapporto di fornitura di n. 117 cisterne tra , venditrice, e TO IZ, acquirente-committente, CP_1
la contestazione circa il fatto che i serbatoi venduti sarebbero privi di certificazione CE, realizzandosi in tal modo un aliud pro alio (o addirittura, secondo la citazione in opposizione, una annullabilità del contratto per errore o dolo) passa evidentemente per l'accertamento se si tratti di serbatoi appositamente commissionati alla venditrice, con caratteristiche autonome e specifiche e con l'impegno di quest'ultima a provvedere in autonomia, una volta acquistati, a farne conseguire l'omologazione anche integrandoli con i necessari dispositivi per poterli mettere in commercio, e che, quindi, non si tratti di difformità del prodotto rispetto a quanto acquistato (o commissionato); ma l'esame degli atti del giudizio di opposizione davanti al Tribunale di Teramo non consente di concludere per la configurazione delle difformità lamentate come vizi della cosa venduta, in rapporto al tenore delle richieste avanzate, quando fu conclusa la fornitura, dalla società acquirente.
In relazione alle “contestazioni” dei clienti di TO IZ, all'origine del presunto danno di cui è stato chiesto il risarcimento in via riconvenzionale, vengono prodotte una serie di fatture e di d.d.t. relativi a vendite di serbatoi o ad acconti su vendite, ma solo per una minima parte è possibile accertare una restituzione di importi attraverso le contabili di rimborso (i documenti cumulativamente prodotti al doc. 25 – contestazioni vari clienti sono un insieme di fatture di vendita e d.d.t., senza alcun riferimento a contestazioni avanzate dagli acquirenti); l'affermazione che le difformità della merce dipendono da vizi imputabili al fornitore originario (e dunque a ) è compiuta dalla stessa TO CP_1
IZ nelle missive inviate ai propri clienti (si tratta, in altre parole, di scritture provenienti dalla stessa parte che intende valersene); il presunto
contro
-credito risarcitorio azionato in via riconvenzionale, ammesso che le contestazioni ricevute dai clienti, così come documentate, dipendano da inadempienze di , non corrisponde, neppure CP_1 lontanamente, all'importo del credito per la fornitura delle cisterne della , CP_1 ma è inferiore ad esso – sicchè residuerebbe, a tutto concedere, una seppur ridotta posizione creditoria della società istante.
La stessa tempistica con cui la contestazione dei presunti vizi risulta esser stata effettuata dalla compratrice TO IZ è alquanto sospetta: nel ricorso monitorio,
[...]
[..
[...] dà atto che, per proseguire la fornitura, aveva chiesto, ai primi di agosto 2021, CP_5
l'invio di un acconto e la TO IZ aveva inviato due contabili bancarie della per circa 24 mila euro, ma a tale inoltro non era seguito alcun trasferimento di Pt_3
denaro (la circostanza non è contestata ed è stata anche sottoposta al contraddittorio delle parti all'udienza del 4.02); solo dopo il mancato invio dell'acconto e la conseguente sospensione della fornitura di ulteriore materiale da parte di , la CP_1
TO IZ avrebbe avanzato le prime doglianze sulla mancata conformità dei prodotti alle caratteristiche richieste o necessarie.
Pertanto, una delibazione, da condursi necessariamente ex actis, della fondatezza della pretesa creditoria della creditrice istante al fine di verificarne la legittimazione attiva rispetto alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale, non può che risolversi in senso favorevole, riconoscendo il credito, anche solo per importi diversi e minori rispetto a quelli azionati col ricorso monitorio, di . CP_1
4. – Le spese seguono la soccombenza: esse vanno liquidate come da dispositivo a favore di entrambe le parti reclamate, applicato il valore indeterminabile – complessità bassa
(l'ammontare del passivo concorsuale non è ancora accertato in modo definitivo;
le questioni trattate sono alquanto semplici) ed esclusa la fase istruttoria/trattazione, non svoltasi;
fase di discussione nei minimi per la curatela della liquidazione giudiziale, essendosi il legale solo richiamato a quanto in atti.
Va infine dichiarata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sul reclamo ex art. 51 c.c.i.i. proposto da , titolare dell'impresa individuale Parte_1
TO IZ di LA RU OV contro avverso la Controparte_1
sent. n. 26/2024 emessa dal Tribunale di Asti in data 3.05.2024, con ricorso depositato in data 4.06.2024:
a) rigetta il reclamo;
8 b) condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Parte_1 [...]
spese che liquida in complessivi € 6.946, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. Controparte_1
come per legge;
b-bis) condanna alla rifusione delle spese processuali in favore della Parte_1
curatela della liquidazione giudiziale di TO IZ di , spese Parte_1 che liquida in complessivi € 5.211, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge;
c) dichiara infine la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis del predetto art. 13.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 04/02/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 667 / 2024 R.G.;
promossa da:
, in qualità di titolare dell'impresa individuale TO Parte_1
IZ di LA RU OV (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_1
SERGI ANTONIO ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in CORSO FRANCIA
10143 TORINO;
- reclamante contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. MORRICONE Controparte_1 P.IVA_2
CARLO ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in VIA PATINI 1 ROSETO DEGLI
ABRUZZI ;
- parte reclamata
e nel contraddittorio con
1
Curatela della liquidazione giudiziale di TO IZ di OV LA RU, in persona del curatore dr. rappresentata e difesa dall'Avv. Persona_1
CORRADO SOFFIENTINI ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in ASTI – VIA
PRANDONE N. 36;
- contraddittore necessario
e con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti;
- contraddittore necessario
e con
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Torino;
- rappresentante del P.M. presso il giudice del reclamo
Oggetto: Opposizione sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte reclamante: “Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione avversaria,
In via preliminare
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del D. Lgs. n. 14/2019 sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 26/2024, emessa dal Tribunale di Asti (R.G.N. 28-1/2024 procedimento unitario), Presidente Dott. Paolo Rampini, Giudice Dott. Marco Bottallo e Giudice relatore
Dott. Andrea Carena, in data 2.5.2024 e pubblicata in data 3.5.2024, per le ragioni su esposte;
Nel merito
- accertata l'omessa valutazione da parte del giudice di prime cure di fatti e circostanze essenziali ai fini della decisione, nonché l'omessa valutazione circa l'esistenza e la fondatezza delle ragioni creditorie di accertata la carenza dei Controparte_1
2 presupposti per la dichiarazione di liquidazione giudiziale, alla luce di tutto quanto dedotto, eccepito e contestato riformare integralmente la sentenza n. 26/2024, emessa dal Tribunale di Asti (R.G.N. 28-1/2024 procedimento unitario), Presidente Dott. Paolo Rampini, Giudice
Dott. Marco Bottallo e Giudice relatore Dott. Andrea Carena, in data 2.5.2024 e pubblicata in data 3.5.2024, rigettando la domanda di apertura della liquidazione giudiziale presentata da e per l'effetto revocare la dichiarazione di apertura di liquidazione Controparte_1 giudiziale della Serbatoi Servizi di La SS VA (c.f. – p. iva CodiceFiscale_1
), in persona del titolare sig. , corrente in Carmagnola (TO), P.IVA_1 Parte_1 via Sommariva n. 33/6”.
Per parte reclamata: “In via preliminare Voglia rigettare l'istanza di sospensione avanzata da parte reclamante ex art. 52 D.Lgs. n. 14/2019 non sussistendo i gravi e fondati motivi richiesti dalla norma.
Nel merito Sulla base delle argomentazioni innanzi esposte, ritenendo che la sentenza che ha dichiarato l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale sia stata emessa ricorrendo i presupposti previsti dalla legge, Voglia confermare la sentenza n. 26/2024 emessa dal Tribunale di Asti in data 02.05.2024. In via istruttoria: si chiede acquisizione del fascicolo d'ufficio R.G. n. 28/2024 Tribunale di Asti nonché di tutti gli allegati al ricorso per la dichiarazione di liquidazione giudiziale. Con vittoria di compensi del presente giudizio oltre accessori di legge”.
Per la curatela: “Piaccia alla Corte Ecc.ma
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione avversaria,
In via preliminare
- rigettare l'istanza di sospensione ex art. 52 del D. Lgs. n. 14/2019 formulata dalla parte reclamante perché non sussistono i gravi e fondati motivi richiesti dalla norma;
Nel merito
- rigettare tutte le domande formulate da parte reclamante per le ragioni esposte in narrativa
e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 26/2024 del 2/3.5.2024 emessa dal
Tribunale di Asti.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge”.
Per il P.G.: “Esprime parere negativo all'accoglimento del reclamo”.
3 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1.1 - La TO IZ di VA LA RU è un'impresa individuale che svolge attività di commercio all'ingrosso di serbatoi omologati per uso esterno, interno ed accessori di ricambio in polietilene, accessori antincendio e gasolio, AD-BLU, nonché assistenza e riparazione ricambi, lavori edili e servizi in genere. ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Teramo il decreto ingiuntivo Controparte_1
n. 194/2022, provvisoriamente esecutivo, con il quale veniva intimato alla Parte_2 il pagamento, in linea capitale, di € 109.232,05, oltre accessori e spese, come
[...] debito residuo per l'acquisto di n. 117 cisterne modd. SS 1500 e SS 2500.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo, la TO IZ ha proposto opposizione con domanda riconvenzionale, come oltre;
il giudizio, dopo respinta la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà, era pendente in fase istruttoria al Tribunale di Teramo alla data di deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale.
1.2 - Con ricorso ex art. 37, co. 2, c.c.i.i. depositato il 25.03.2024, la Controparte_1 ha chiesto al Tribunale di Asti l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa individuale
TO IZ di . Parte_1
La ditta debitrice non si è costituita in primo grado e il Tribunale di Asti, con sent. n. 26/2024, pubblicata il 3.05.2024, ha aperto la liquidazione giudiziale, sui seguenti rilievi:
- l'impresa svolgeva attività commerciale e la sussistenza dei requisiti dimensionali dell'art. 121 c.c.i.i. non era stata contestata e provata da essa debitrice;
in ogni caso, dalla dichiarazione IRAP 2021 risultavano ricavi per 425.576, euro, superiori alla soglia minima del volume d'affari di 200.000 euro;
- sussisteva lo stato di insolvenza, palesato dal mancato pagamento della
[...] della somma portata dal decreto ingiuntivo esecutivo e dall'esito per larga Controparte_1 parte infruttuoso dell'esecuzione mobiliare promossa da Controparte_1
- inoltre, nei confronti della TO IZ risultavano iscritti a ruolo numerosi crediti dell'amministrazione finanziaria e l'impresa era stata destinataria di numerosi decreti ingiuntivi negli anni 2023 – 2024.
2.1 - La ditta individuale TO IZ ha proposto reclamo avverso la sentenza del
Tribunale di Asti, contestando, con un unico articolato motivo, il fatto che il primo giudice non avrebbe accertato la posizione creditoria dell'istante e Controparte_1
4 riproponendo le contestazioni avanzate con l'opposizione a decreto ingiuntivo instaurata dinanzi al Tribunale di Teramo, sia pure al fine di contestare, in questa sede concorsuale, la legittimazione attiva della;
ha altresì avanzato domanda di sospensione CP_1 della procedura di liquidazione ai sensi dell'art. 52 c.c.i.i.
Nello specifico, la reclamante riferisce che il presunto credito portato dal decreto ingiuntivo nasceva da una fornitura di n. 117 cisterne da carburante: le cisterne, consegnate imballate dalla , erano risultate viziate sotto diversi aspetti, addirittura prive di CP_1
omologazione CE, tanto da determinare richieste risarcitorie e perdita di clientela;
per tali ragioni, la reclamante aveva sospeso il pagamento del residuo del prezzo della fornitura e,
a fronte del decreto ingiuntivo ottenuto dalla , aveva proposto opposizione CP_1 eccependo l'altrui inadempimento, integrando la consegna di merce gravemente difettosa un'ipotesi di aliud pro alio, ed aveva svolto domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per i vizi della merce venduta;
il primo giudice avrebbe dovuto delibare il credito di
, cosa che non aveva fatto, alla luce delle risultanze del giudizio di CP_1
opposizione, senza limitarsi a valersi delle sole prove documentali (estratto autentico del libro IVA) allegate al ricorso per ingiunzione e, in questo modo, concludere per il difetto di legittimazione attiva della società istante.
Non sono contestati né i requisiti dimensionali ex art. 2, co. 1, lett. d, c.c.i.i., né la esposizione debitoria che risulta dai documenti acquisiti ex art. 42 c.c.i.i. in primo grado: in particolare, vi sono debiti iscritti a ruolo con e non è contestato l'esito in larga parte Controparte_2 negativo dell'esecuzione mobiliare intrapresa da sulla base del decreto CP_1
ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.
2.2 – Si è costituita la contestando la richiesta di sospensione della Controparte_1
liquidazione giudiziale perché il pericolo di grave pregiudizio non era stato in alcun modo documentato;
il giudizio di opposizione, interrottosi con l'apertura del concorso, non era stato riassunto dalla curatela, segno, questo, dell'evidente inconsistenza dei motivi di contestazione sollevati dalla debitrice ingiunta;
sul merito delle contestazioni, la
[...]
osserva che la TO IZ aveva acquistato dei serbatoi costruiti CP_1 secondo le indicazioni della stessa acquirente, aventi la sigla “SS”, ben sapendo che essi – che corrispondevano a prodotti personalizzati e realizzati appositamente per la serbatoi servizi – erano privi di omologazione.
5 2.3 - Si è costituita, altresì, la curatela della liquidazione giudiziale, osservando che l'accertamento del credito del creditore che agisce per l'apertura della liquidazione giudiziale deve essere condotto incidenter tantum, al solo fine di verificarne la legittimazione ad agire, senza apposita istruttoria, e comunque, per creditore deve intendersi colui che vanta un credito non necessariamente certo, liquido, esigibile, anche non ancora scaduto o condizionato, perfino non ancora munito di titolo esecutivo sia pure idoneo in prospettiva a giustificare un'azione esecutiva;
qui poteva vantare un credito fondato su CP_1
decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, ancorchè contro di esso fosse stata proposta opposizione.
Sussistevano, inoltre, e non erano stati contestati, i requisiti dimensionali dell'art. 2, co. 1, lett. d, c.c.i.i. per l'assoggettamento alle procedure concorsuali maggiori.
Per quel che riguarda lo stato di decozione, la curatela riferiva che risultavano insinuati al passivo, con domande tempestive (l'udienza di verifica si è tenuta il 21.10.2024), crediti per complessivi € 300.000 circa, e che aveva presentato Controparte_3 un'insinuazione tardiva per circa € 43.000.
Concludeva per il rigetto sia del reclamo, sia dell'istanza di sospensione della liquidazione giudiziale, non avendo la ditta reclamante fornito alcun elemento utile a riguardo.
3. – Il reclamo è destituito di fondamento e può essere direttamente respinto nel merito senza prima decidere sull'istanza di sospensiva.
3.1 – Non sono anzitutto contestati né i requisiti dimensionali dell'art. 2, co. 1, lett. d, c.c.i.i.
(pure evincibili dalla dichiarazione IRAP per il 2021, che evidenzia un fatturato di oltre 400 mila euro), né lo stato di insolvenza, riscontrabile dall'esito in larga parte infruttuoso della esecuzione forzata intrapresa dalla creditrice istante, che su un credito di oltre 110 mila euro con interessi ha permesso di realizzare poco più di 14 mila euro, in grado di denotare una situazione di sostanziale incapienza rispetto a un'esposizione debitoria quantificabile, sulla base dei crediti tempestivamente intervenuti, in circa 300 mila euro, cui sono da aggiungere i 42.000 euro dell'insinuazione tardiva di;
sussiste, altresì, la condizione di CP_4 procedibilità dell'art. 49, co. 5, c.c.i.i., sia in riferimento al credito di , CP_1
portato da decreto ingiuntivo esecutivo, sia in relazione agli importi iscritti a ruolo ed affidati alla riscossione dell'Agenzia fiscale.
6 3.2 – La legittimazione a domandare l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa insolvente spetta a qualunque creditore, anche se condizionato o se il credito è litigioso, e l'accertamento del credito del creditore istante viene condotto dal tribunale in via incidentale, al solo fine di stabilire l'ammissibilità del ricorso.
Nella fattispecie, essendo incontroversa la sussistenza del rapporto di fornitura di n. 117 cisterne tra , venditrice, e TO IZ, acquirente-committente, CP_1
la contestazione circa il fatto che i serbatoi venduti sarebbero privi di certificazione CE, realizzandosi in tal modo un aliud pro alio (o addirittura, secondo la citazione in opposizione, una annullabilità del contratto per errore o dolo) passa evidentemente per l'accertamento se si tratti di serbatoi appositamente commissionati alla venditrice, con caratteristiche autonome e specifiche e con l'impegno di quest'ultima a provvedere in autonomia, una volta acquistati, a farne conseguire l'omologazione anche integrandoli con i necessari dispositivi per poterli mettere in commercio, e che, quindi, non si tratti di difformità del prodotto rispetto a quanto acquistato (o commissionato); ma l'esame degli atti del giudizio di opposizione davanti al Tribunale di Teramo non consente di concludere per la configurazione delle difformità lamentate come vizi della cosa venduta, in rapporto al tenore delle richieste avanzate, quando fu conclusa la fornitura, dalla società acquirente.
In relazione alle “contestazioni” dei clienti di TO IZ, all'origine del presunto danno di cui è stato chiesto il risarcimento in via riconvenzionale, vengono prodotte una serie di fatture e di d.d.t. relativi a vendite di serbatoi o ad acconti su vendite, ma solo per una minima parte è possibile accertare una restituzione di importi attraverso le contabili di rimborso (i documenti cumulativamente prodotti al doc. 25 – contestazioni vari clienti sono un insieme di fatture di vendita e d.d.t., senza alcun riferimento a contestazioni avanzate dagli acquirenti); l'affermazione che le difformità della merce dipendono da vizi imputabili al fornitore originario (e dunque a ) è compiuta dalla stessa TO CP_1
IZ nelle missive inviate ai propri clienti (si tratta, in altre parole, di scritture provenienti dalla stessa parte che intende valersene); il presunto
contro
-credito risarcitorio azionato in via riconvenzionale, ammesso che le contestazioni ricevute dai clienti, così come documentate, dipendano da inadempienze di , non corrisponde, neppure CP_1 lontanamente, all'importo del credito per la fornitura delle cisterne della , CP_1 ma è inferiore ad esso – sicchè residuerebbe, a tutto concedere, una seppur ridotta posizione creditoria della società istante.
La stessa tempistica con cui la contestazione dei presunti vizi risulta esser stata effettuata dalla compratrice TO IZ è alquanto sospetta: nel ricorso monitorio,
[...]
[..
[...] dà atto che, per proseguire la fornitura, aveva chiesto, ai primi di agosto 2021, CP_5
l'invio di un acconto e la TO IZ aveva inviato due contabili bancarie della per circa 24 mila euro, ma a tale inoltro non era seguito alcun trasferimento di Pt_3
denaro (la circostanza non è contestata ed è stata anche sottoposta al contraddittorio delle parti all'udienza del 4.02); solo dopo il mancato invio dell'acconto e la conseguente sospensione della fornitura di ulteriore materiale da parte di , la CP_1
TO IZ avrebbe avanzato le prime doglianze sulla mancata conformità dei prodotti alle caratteristiche richieste o necessarie.
Pertanto, una delibazione, da condursi necessariamente ex actis, della fondatezza della pretesa creditoria della creditrice istante al fine di verificarne la legittimazione attiva rispetto alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale, non può che risolversi in senso favorevole, riconoscendo il credito, anche solo per importi diversi e minori rispetto a quelli azionati col ricorso monitorio, di . CP_1
4. – Le spese seguono la soccombenza: esse vanno liquidate come da dispositivo a favore di entrambe le parti reclamate, applicato il valore indeterminabile – complessità bassa
(l'ammontare del passivo concorsuale non è ancora accertato in modo definitivo;
le questioni trattate sono alquanto semplici) ed esclusa la fase istruttoria/trattazione, non svoltasi;
fase di discussione nei minimi per la curatela della liquidazione giudiziale, essendosi il legale solo richiamato a quanto in atti.
Va infine dichiarata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sul reclamo ex art. 51 c.c.i.i. proposto da , titolare dell'impresa individuale Parte_1
TO IZ di LA RU OV contro avverso la Controparte_1
sent. n. 26/2024 emessa dal Tribunale di Asti in data 3.05.2024, con ricorso depositato in data 4.06.2024:
a) rigetta il reclamo;
8 b) condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Parte_1 [...]
spese che liquida in complessivi € 6.946, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. Controparte_1
come per legge;
b-bis) condanna alla rifusione delle spese processuali in favore della Parte_1
curatela della liquidazione giudiziale di TO IZ di , spese Parte_1 che liquida in complessivi € 5.211, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge;
c) dichiara infine la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis del predetto art. 13.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 04/02/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
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