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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/04/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, 1° Sez. Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato PRESIDENTE Rel
Dott.ssa Raffaella Cappiello GIUDICE REL.
Dott.ssa Anna Coletti GIUDICE
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2061/2024 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta
TRA
, , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] alla Ogliaro n. 68
E
, (C.F.: ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2 15.01.1976 e residente in [...], entrambi rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dall'avv. Francescopaolo De Rosa, presso il cui studio in Gragnano (NA), alla via Giovanni della Rocca n. 25, elettivamente domiciliano
RICORRENTI
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni: all'udienza del 19.02.2025 l'avv. De Rosa si è riportato al ricorso ed ha chiesto l'omologa della separazione alle condizioni concordate dalle parti.
Il P.M. in data 11.03.2025 ha espresso parere favorevole alla separazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto ritualmente depositato in data 17.10.2024, i ricorrenti hanno chiesto all'intestato tribunale che fosse omologata la loro separazione personale.
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio in Gragnano in data 16.07.2012; che dall'unione coniugale è nata una figlia, , a Castellammare di Stabia Persona_1 (NA) il 01 luglio 2016, minorenne;
che preso atto della irreversibilità ed irrimediabilità della frattura del rapporto coniugale e della cessazione di quella comunione spirituale e materiale che è fondamento del matrimonio, hanno deciso concordemente di addivenire alla loro personale separazione.
Quanto alla situazione economico patrimoniale delle parti, la , all'udienza del Parte_1 19.02.2025, ha dichiarato di lavorare come dipendente presso il negozio “Kasanova” con un contratto a tempo determinato con scadenza 31 marzo 2025 con uno stipendio mensile pari ad euro 800,00, di non avere altre fonti reddito, di vivere in un'immobile di proprietà della madre e di non essere proprietaria di beni immobili, nè di beni mobili registrati;
mentre il ha dichiarato di lavorare come dipendente del Parte_2 Parte_3 con sede a Gragnano, con uno stipendio pari ad euro 1.800,00 mensili, di non avere altre fonti di reddito, di essere comproprietario per successione al padre di una quota della casa dove vive con sua madre e di essere titolare di un'autovettura modello “Audi q3”; inoltre, a tale udienza, le parti hanno concordemente chiesto omologarsi la loro separazione confermando le condizioni riportate nel ricorso introduttivo, precisando di voler espungere la condizione relativa al pernottamento della minore presso il padre, in quanto il Parte_2 aveva trovato una stabile situazione abitativa.
Il giudice delegato, all'esito dell'audizione delle parti, rimetteva la causa al collegio per l'omologa disponendo la trasmissione degli atti al P.M. per il prescritto parere.
Il P.M. in data 11.03.2025 esprimeva parere favorevole alla separazione.
2. La domanda è fondata.
Quanto alle condizioni patrimoniali della separazione, le parti hanno previsto un assegno di mantenimento a carico del in favore della figlia minorenne, oltre alla metà Parte_2 delle spese straordinarie.
Inoltre, il Tribunale dà atto che le parti hanno provveduto a definire ogni rapporto economico e patrimoniale fra loro pendente e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro essendo entrambi i coniugi economicamente autosufficienti.
Ritiene, invero, il Collegio, che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti, che non contrastano con norme inderogabili e sono conformi all'interesse della prole.
3. Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1 Parte_2
in data 17.10.2024 così provvede:
[...]
A. omologa la separazione dei coniugi , nata a [...] il Parte_1 14.10.1986 e , nato a [...] il [...] ai seguenti Parte_2 patti e condizioni:
1. i coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
2. la figlia minore resterà affidata congiuntamente ad entrambi i Persona_1 genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
3. si prevede in ogni caso l'obbligo per entrambi i genitori, di comunicare preventivamente ogni cambiamento di numero telefonico, di residenza o domicilio dei figli minori;
4. la casa coniugale rimarrà nelle disponibilità della sig.ra che la abiterà Parte_1 unitamente alla figlia minore, mentre il sig. provvederà a trasferire la sua Parte_2 residenza e a comunicarla alla sig.ra informandola su luogo dove la figlia Parte_1 minore alloggerà nei weekend che trascorrerà con il padre;
5. il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore ogni volta che vorrà, previo accordo con la madre e, comunque, in caso di mancato accordo: I) il martedì e il giovedì di ciascuna settimana dalle ore 17:00 alle ore 19:00, oltre che a settimane alterne dalle ore 9:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica, salvo diverso accordo trai coniugi e salvo diverse esigenze scolastiche, sportive e ludiche della minore e/o lavorative del genitore, che vorrà tempestivamente comunicare alla madre;
II) durante le vacanze estive per 7 giorni consecutivi da concordarsi con l'altro coniuge entro il 30 maggio di ciascun anno;
per le festività pasquali la figlia trascorrerà il giorno di Pasqua con il padre e quello del lunedì dell'angelo con la madre e viceversa l'anno successivo ad anni alterni e per le festività natalizie, saranno trascorse dalla minore con il padre dal 24 al 26 dicembre e con la madre dal 30 dicembre all' 1 gennaio e viceversa l'anno successivo ad anni alterni, salvo diversi accordi tra i coniugi;
6. il sig. verserà a titolo di mantenimento della figlia minore l'importo, di euro Parte_2 600,00 (seicento) mensili, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinaria che dovessero rendersi necessarie ed, oltre, il 100% degli importi eventualmente percepiti o a percepire a titolo di assegno familiare/assegno unico, il tutto da versarsi entro il giorno 10 di ciascun mese, a mezzo vaglia postale o bonifico bancario in favore della sig.ra a far Parte_1 data dal mese di 01 Novembre 2024;
7. i coniugi rinunciano reciprocamente al mantenimento l'uno dell'altro e dichiarano che con il presente accordo, hanno provveduto a derimere ogni reciproca pendenza e che pertanto, salvo quanto previsto dal presente accordo, non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altro;
8. i coniugi esprimono, sin/d'ora, reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e/o documenti di espatrio. B. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Gragnano per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n.61 parte II Serie A dei registri di matrimonio dell'anno 2012);
C. Nulla sulle spese.
Torre Annunziata, camera di consiglio del 07.04.2025
il Presidente relatore dott.ssa Maria Rosaria Barbato