Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/05/2025, n. 3383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3383 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
La Corte così composta: dr.ssa Marianna D'Avino Presidente dr.ssa Maria Grazia Serafin Consigliere dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 4181/19 e vertente
TRA
Parte_1
(Avv. Elisabetta Calvario)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(Avv. Bonaventura Minutolo – Paolo Zucchinali)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 8048/19 emessa dal Tribunale di Roma
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 8048/19, ha rigettato, con condanna alle spese di lite, la domanda proposta da contro Parte_1 Controparte_1 al fine di far accertare e dichiarare il mancato perfezionamento del contratto di tipo assicurativo (nello specifico un Piano Pensionistico Individuale) “per violazione delle condizioni generali ovvero per recesso dell'aderente (l'attrice) tempestivamente esercitato, con condanna alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto, oltre interessi e rivalutazione come per legge, nonché delle spese di lite e di mediazione”.
ha proposto appello e ha chiesto: “in via principale e nel Parte_1 merito, riformare la sentenza n. 8048/19 emessa dal Tribunale di Roma e per l'effetto accertare e dichiarare che il piano pensionistico individuale oggetto di causa non si è mai perfezionato, ovvero, in subordine, è affetto da nullità per tutti i motivi esposti in atti o per quelli che il Collegio rileverà d'ufficio, ovvero, ancora in subordine, si è sciolto per legittimo esercizio del diritto di recesso;
con condanna, in ogni caso, alla restituzione della somma di euro 7.310,00, ovvero del diverso importo ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione nonché con la condanna di ai sensi CP_1 dell'art. 96, comma 3, c.p.c., in caso di resistenza;
Con vittoria delle spese di lite di
Si è costituita che ha chiesto (cfr. anche note d'udienza del Controparte_1
30.1.25) il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 30 gennaio 2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Così come si narra negli atti (cfr. sentenza) – alla cui integrale lettura si rimanda -,
l'attrice ha esposto, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., di aver firmato - in data Pt_1
18.12.2013 presso il luogo di lavoro - un modulo di adesione ad un Piano Pensionistico
Individuale di tipo Assicurativo, ma di non aver, successivamente, mai ricevuto l'originale della polizza e la conferma dell'attivazione del piano. Ha sostenuto di aver avuto conoscenza dell'attivazione del sopramenzionato piano solo un anno e mezzo dopo l'adesione, nel maggio 2015; ha disconosciuto il contenuto dei moduli di poiché oggetto di riempimento successivo, nonché la sigla Controparte_1 apposta in calce alla pag. 3, poiché apocrifa;
ha denunciato, quindi, il mancato perfezionamento del contratto oggetto di controversia e chiesto la restituzione della somma di € 7.310,00.
Si è costituita in giudizio che ha contestato tutto quanto Controparte_1 dedotto ed eccepito e, in particolare, ha sostenuto che il contratto in questione si era perfezionato in data 18.12.2013 nel momento della compilazione e sottoscrizione del modulo di adesione. Ha precisato di aver provveduto al rispetto dell'obbligo di informazione precontrattuale, in virtù della sottoscrizione apposta dalla stessa attrice ed ha invocato l'applicabilità dell'art. 1924 c.c. come conseguenza dell'interruzione del versamento previsto dalla . Pt_1
La causa, disposto il mutamento del rito, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 7.1.2019 con la concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
Seguiva la sentenza impugnata.
Il Primo Giudice ha rigettato la domanda della così motivando: “la Pt_1 [...]
ha sottoscritto quanto riportato a pag. 4 del modulo oggetto del presente Pt_1 giudizio e, in tal modo, ha accettato quanto previsto dal punto 7) della medesima pagina, che in particolare prevede che “l'aderente dichiara di essere a conoscenza che
l'adesione si perfeziona tramite la compilazione completa e la sottoscrizione del presente modulo e dopo il versamento del primo contributo o in caso di trasferimento da altra forma pensionistica, del valore cumulato presso il fondo di provenienza”. La firma apposta a pagina 4 non è stata oggetto di disconoscimento da parte della
[...] e, quindi, non è contestata. La , a riprova della volontà di dar seguito Pt_1 Pt_1 alla sottoscrizione del summenzionato modulo, ha rilasciato all'agente della
Compagnia di Assicurazione una “istanza di delegazione di pagamento per contratto di assicurazione” (doc. 1 prodotto dalla ove ha indicato il Controparte_1
Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale affari amministrativi, come amministrazione delegata che ha autorizzato a “trattenere irrevocabilmente dalle competenze mensili spettanti l'importo di euro 430,00” dal 27.3.2014 sino al
27.9.2050. E' stato, inoltre, indicato l'IBAN allo scopo di provvedere alle trattenute mensili come sopra esplicitate e, in calce a tale istanza, è stata apposta un'ulteriore firma dalla , anch'essa non contestata dall'attrice”. Pt_1
Ha precisato “che nel caso di specie non risulti applicabile quanto previsto dall'art.
2 delle Condizioni generali del modello di Ina Assitalia Primo – Piano individuale
Pensionistico (doc. 2), che esplicitamente prevede che “Il contratto è concluso con la consegna dell'originale della polizza. L'assicurazione entra in vigore ed ha quindi efficacia soltanto nel momento in cui l'Aderente abbia ricevuto gli originali, emessi dalla Compagnia, della polizza e della quietanza, la quale ultima, debitamente sottoscritta e datata dall'incaricato alla riscossione, costituisce l'unica prova dell'avvenuto pagamento del contributo”. Difatti la pag. 3 risulta sbarrata e lateralmente è stata apposta la sigla della nella parte in cui è riportato che Pt_1
“L'adesione deve essere preceduta dalla consegna e presa visione del regolamento, delle condizioni generali di contratto e della nota informativa. Deve, dunque, ritenersi
– come evidenziato dalla Compagnia convenuta – che le parti abbiano voluto derogare, in piena autonomia contrattuale, a quanto disciplinato dall'art. 2 delle
Condizioni Generali”.
Ha, infine, ritenuto che “non appare fondata la richiesta di riscatto dei premi versati formulata dall'odierna attrice, in quanto non ricorrono, nella fattispecie, le condizioni previste dall'art. 12 del regolamento prodotto dalla ”. Pt_1
L'appellante ha criticato la sentenza esplicitandone le ragioni nei seguenti motivi.
Con il primo motivo, “Erroneità della sentenza nella parte in cui ritiene che il contratto si sia perfezionato” -alla cui articolazione si rimanda per relationem - la
[...]
ha sostenuto, in estrema sintesi, che: 1) il Tribunale era incorso in un errore in Pt_1 quanto lo stesso aveva confuso il concetto di adesione con quello di perfezionamento del contratto, così giungendo a dichiarare lo stesso concluso in data 18.12.2013, data di sottoscrizione della modulistica, in un momento in cui non era stata emessa la polizza;
2) che la sottoscrizione del modulo di delegazione di pagamento (sempre del
18.12.13) non aveva alcun effetto sul perfezionamento del contratto ma concerneva, esclusivamente, una modalità di pagamento dei premi assicurativi;
3) che la comunicazione di i conferma dell'attivazione, benché datata 27.3.2014 era CP_1 stata trasmessa per la prima volta, unitamente all'originale della polizza, nel mese di maggio 2015 allorquando l'aveva richiesta;
4) che il Giudice aveva erroneamente affermato che la presenza della barra a pag. 3 rappresentava una deroga tale da comportare la conclusione del contratto in data 18.3.2013, perché le disposizioni depennate dovevano piuttosto individuarsi in quelle dell'art. 18 del regolamento (che sanciva che l'adesione al PIP era preceduta dalla consegna del Regolamento e relativo allegato, delle Condizioni generali del Contratto e della documentazione informativa),
e della scheda sintetica della Nota informativa e non anche in quelle dell'art. 2 c.g.c. che aveva ad oggetto un'altra clausola;
inoltre, non essendo stati depennati l'ottavo ed il nono rigo, doveva al contrario concludersi che l'unica clausola non depennata era proprio quella della modalità di conclusione del contratto;
5) che il contratto si perfezionava (o meglio si sarebbe perfezionato) esclusivamente con la consegna dell'originale della polizza;
consegna che fornirebbe (avrebbe fornito) la prova dell'accettazione, da parte della compagnia l'aderente fino a quando non CP_1 veniva comunicata l'accettazione da parte della Compagnia avrebbe potuto recedere o revocare l'adesione; 6) che era stata omessa una pronuncia sull'efficacia probatoria del modulo ed in particolare sulla pag. 3, prodotto da essendosi, il primo CP_1
Giudice, limitato soltanto a ritenere non operabile il disconoscimento effettuato, onerando così se medesima della prova che la sigla apposta non fosse autografa, benché l'unica parte che aveva inteso avvalersi della sigla e che aveva interesse ad avvalersi di detta pag. 3 era che aveva omesso di depositare l'originale e CP_1 aveva rinunciato alla procedura di verificazione, trattandosi di documento che seppure “introdotto” da se stessa attrice era stato utilizzato da nei propri CP_1 confronti.
Con il secondo motivo “In ordine all'esercizio dei diritti di ripensamento e recesso esercitati dall'attrice e all'obbligo di restituzione” l'appellante ha censurato la decisione del Tribunale per non aver considerato il fatto che solo nel mese di maggio
2015 aveva inviato tutta la documentazione relativa alla polizza e che Controparte_2 la stessa aveva esercitato il diritto di recesso in data 10.6.15, “ossia entro 30 giorni dalla consegna della polizza in originale (spedita in data 13.5.2015 – v. all. 8), in quanto prima di allora non era stata posta in condizioni di esercitarlo non avendo ricevuto la conferma da parte di né la polizza, che è presupposto CP_1 indispensabile al fine di far decorrere i 30 giorni previsti dalle c.g.c. (atteso che come anche ammesso da il diritto di recesso non è stato derogato) e dal codice CP_1 delle assicurazioni private”. Esercitato il recesso aveva diritto alla restituzione di tutte le somme che erano state prelevate da generali, per una complessiva somma di €
7.310,00.
Con un terzo motivo “omessa statuizione in ordine alla revoca del piano operata da e sulla confessione in ordine al mancato perfezionamento del CP_1 contratto”, ha argomentato che dopo avere ricevuto la comunicazione CP_1 contenente le contestazioni e l'esercizio del diritto di recesso aveva provveduto a revocare il piano ed a cessare le ritenute mensili addossandole una responsabilità per inadempimento dovuto al mancato versamento dei premi, che invece erano stati regolarmente trattenuti sino a luglio 2015 e che sarebbero potuti essere interrotti mantenendo in vigore il contratto e poi essere ripresi senza versare quelli non corrisposti.
Con un ultimo motivo “ultrapetizione. Il riscatto”, ha eccepito che il Giudice aveva ritenuto non fondata la domanda di riscatto, ma nessuna richiesta in tal senso era stata formulata.
Le censure, che possono essere esaminate congiuntamente, non sono fondate.
L'oggetto del presente giudizio riguarda, sostanzialmente, il fatto di dover accertare se tra la e la Compagnia Assicurativa si sia, o meno, concluso il Pt_1 contratto ed a tal fine ben può essere richiamato il più recente orientamento giurisprudenziale secondo il quale “in tema di conclusione del contratto, l'esecuzione della prestazione tipica è sufficiente a far considerare il contratto stesso tacitamente e validamente concluso, se la legge non richieda una forma particolare per l'esistenza di esso (…)” (Cass. Ordinanza n. 14253/24).
E' necessario, pertanto, accertare se l'appellante abbia eseguito “la prestazione tipica” alla stessa spettante, coincidente – in un contratto assicurativo – con il pagamento del premio da parte del contraente.
L'odierna appellante, con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c, ha prodotto (cfr. all. 1
“moduli”, fascicolo I grado) il modulo di adesione di cui risulta sbarrata la pag. n.3 contenente, tra l'altro, la previsione che “Il contratto è concluso nel giorno in cui l'aderente ha ricevuto la polizza della compagnia per il tramite dell'agenzia generale di competenza, ovvero la comunicazione dell'accettazione dell'adesione da parte di
”, oltre che l'indicazione dei termini e le modalità con le quali la Controparte_3 stessa avrebbe potuto revocare l'adesione al contratto o recedere dallo Pt_1 stesso.
Corretta e condivisibile è la motivazione del Tribunale che ha ritenuto che le parti, come così concordato, abbiano voluto fare decorrere l'efficacia del contratto già dal momento della sottoscrizione – da parte della – del modulo di adesione (e Pt_1 quindi precedentemente al ricevimento della polizza) in deroga a quanto disposto dall'art. 2 (“Entrata in vigore dell'assicurazione”) delle Condizioni Generali di
Contratto (“Il contratto è concluso con la consegna dell'originale della polizza.
L'assicurazione entra in vigore ed ha quindi efficacia nel momento in cui l'aderente abbia ricevuto gli originali, emessi dalla Compagnia, della polizza e della quietanza, la quale ultima, debitamente sottoscritta e datata dall'incaricato alla riscossione, costituisce l'unica prova dell'avvenuto pagamento del contributo. Nel caso in cui in sede di sottoscrizione del modulo di adesione sia versato dal proponente un importo equivalente a quello del primo contributo, il versamento si intenderà effettuato ad esclusivo titolo di deposito provvisorio in attesa dell'accettazione dell'adesione da parte della Compagnia. Pertanto, una volta emesso e perfezionato secondo quanto previsto dal precedente comma, il contratto decorrerà – per i soli effetti economici e finanziari – dal giorno del versamento, tutti gli altri effetti decorreranno invece dal momento del perfezionamento stesso.”).
Altrettando condivisibile è la ritenuta inammissibilità del disconoscimento della sigla apposta dalla al depennamento di quanto contenuto alla pag. 3 del Pt_1 modulo in quanto “qualora una scrittura privata sia prodotta in giudizio dalla medesima parte (nel nostro caso l'appellante ) che deduce la non autenticità Pt_1 della propria apparente sottoscrizione non trovano applicazione gli articoli 214 e
215 c.p.c., i quali postulano, al pari dell'art. 2702 c.c., che il documento del quale si alleghi la falsità della firma sia stato prodotto in giudizio dall'altra parte, e non dall'apparente sottoscrittore” (Cass. Ordinanza n. 27362/2022).
Né, altresì, appare rilevante, per una diversa interpretazione, la circostanza evidenziata che non appaiono sbarrate le prime righe ove si afferma comunque che l'assicurazione aveva efficacia dal momento in cui l'aderente aveva ricevuto l'originale della polizza e la quietanza definitiva emessa dalla direzione Generale a fronte del versamento eseguito in sede di adesione, posto che comunque la “barra” è stata comunque apposta sulla clausola scritta in fondo alla medesima pagina in cui, come detto sopra, è prevista la conclusione del contratto con il ricevimento della polizza, ovvero con la comunicazione dell'accettazione dell'adesione da parte di CP_1
Il disconoscimento allegato e precisato relativo alla “non conformità” della copia, il cui originale non è stato poi asseritamente allegato, come avrebbe dovuto, da non può assumere alcuna importanza, posto che la conformità può trovare CP_1 implicito riconoscimento con la produzione dei “moduli” effettuata dalla stessa attrice a fondamento delle proprie allegazioni, la cui firma apposta a pag. 4, così come ritenuto (cfr. sentenza) non è stata disconosciuta.
Peraltro, con riguardo alla richiesta di ammissione di consulenza grafologica ricorre il principio secondo cui “La consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario e potendo la motivazione dell'eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato.” (Cass. 326/2020).
Del resto, con riguardo alla querela di falso proposta nel corso del presente grado di giudizio, non ammessa “non essendo rilevante quanto oggetto della querela di falso”, la parte ha dichiarato di concordare sulla ritenuta inammissibilità stante l'irrilevanza del documento.
Dirimente, è altresì il contenuto del modulo “istanza di delegazione di pagamento per contratto di assicurazione” (cfr. all.
6 - fascicolo I grado ) nel quale, si Pt_1 legge che la sottoscritta premesso che aveva sottoscritto con Parte_1 una polizza di assicurazione afferente a rischi connessi alla Controparte_1 persona umana chiedeva di avvalersi della delegazione di pagamento per quanto concerneva il pagamento del premio assicurativo e per l'effetto autorizzava la propria amministrazione e con essa l'ufficio che gestiva la propria partita stipendiale a trattenere irrevocabilmente dalle competenze mensili spettanti l'importo di euro
430,00 .
La ha dunque fornito tutti i dati necessari, compreso l'iban, affinché il Pt_1 datore di lavoro (Ministero Affari esteri) fosse autorizzato ad effettuare le trattenute
(di €. 430,00 mensili) sullo stipendio a titolo di pagamento dei premi assicurativi.
In tale modulo (che riporta n. pratica 1012640) è specificato, altresì, che le trattenute sarebbero iniziate il 27.3.14 e terminate il 27.09.50; inoltre unitamente è allegata, con la dicitura “copia documento di riconoscimento inerente numero di pratica 1012640 relativa alla polizza di assicurazioni stipulata con ”, Controparte_1 la carta di identità dell'appellante, dalla stessa sottoscritta.
Inoltre, Il Ministero Affari Esteri (cfr. pag. 6 dell'all. 6 fascicolo I grado ), Pt_1 con comunicazione del 21.02.14 (avente ad oggetto “ritenuta mensile per assicurazione INA – Ritenuta INA – Premio Assicur. N. contratto 1012640), ha informato che era stato disposto, a suo favore, un versamento Controparte_1 mensile per €. 430,00 con decorrenza da marzo 2014 fino a settembre 2050.
La sottoscrizione della richiesta di delegazione di pagamento, apposta in calce ed immediatamente al di sotto della data di decorrenza delle trattenute, la ripetitività mensile delle trattenute (ben 17 in totale come dedotto e non contestato) sono tutte circostanze che evidenziano che la era consapevole che il contratto avrebbe Pt_1 avuto esecuzione e che l'inziale decorrenza – anche volendo accogliere la doglianza dell'appellante – sarebbe coincisa (anche ai fini dell'esercizio del diritto di recesso) con quella della prima trattenuta avvenuta il 27.03.14, stante la deroga alla diversa pattuizione di cui all'art. 2 delle condizioni del contratto (cfr. Cass.6623/2024 parte motiva “è lecita la clausola negoziale che regoli il momento perfezionativo del contratto in deroga rispetto ai criteri generali di cui agli artt. 1326 e 1335 cod.civ., prevedendo che il contratto assicurativo necessiti del pagamento del premio, assumendo tale pagamento non già come condizione di efficacia di un contratto già concluso e obbligatorio tra le parti, ma altresì come requisito essenziale per il perfezionamento del vinculum iuris fra le stesse parti (Cass. 4/02/2000, n. 1239)”).
Da ciò l'irrilevanza delle argomentazioni svolte circa il ricevimento della lettera di i conferma dell'attivazione del piano e della polizza in originale contenente CP_1 il richiamo all'art. 2 delle c.g.c. (“polizza emessa con: decorrenza del rischio dall'entrata in vigore dell'assicurazione (art. 2 delle condizioni generali)”) per la prima volta nel mese di maggio, essendosi il contratto già concluso con il pagamento, già alla data del 18.12.2013 così come indicato sia nella missiva menzionata che nella polizza.
Ciò posto, consegue che la domanda di restituzione dei premi, andava e va rigettata.
Conseguentemente alla deroga sopra citata (dell'art. 2), il diritto di recesso avrebbe dovuto essere esercitato dall'appellante entro il termine di trenta giorni decorrenti dal 18.12.13 (data di sottoscrizione del modulo di adesione) o, tutt' al più
(per i motivi di cui successivamente si dirà) dal 27.3.14 (data della prima trattenuta dello stipendio).
L'art. 30 “Recesso dal contratto” delle Condizioni Generali del Contratto, prevede infatti che il recesso deve essere esercitato entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso e che entro 30 giorni dal ricevimento della citata comunicazione la Compagnia “rimborserà al Contraente, per il tramite dell'Agenzia generale competente, la somma da questi corrisposta.”. Talchè essendo stato il recesso esercitato dopo il termine previsto, la richiesta di restituzione dei premi va rigettata.
Sull'ultrapetizione della richiesta di riscatto, nessuna decisione va resa, stante che nessuna domanda, a dire dell'appellante, era stata proposta, ed ora reiterata.
Quanto alla revoca del piano, è stato allegato che con la missiva datata 12.3.2019,
a comunicato che il piano pensionistico assicurativo era attivo;
in tal senso CP_1
è stata allegata la lettera datata 12.3.2019, ove si legge che è stato inviato l'estratto conto annuale del piano pensionistico assicurativo, con scadenza 7.9.2050 aggiornato all'ultima ricorrenza annua del 31.12.2018. Ma sul punto, parimenti a quanto sopra, nessuna domanda (eventualmente di accertamento) è stata svolta cosicchè nessuna statuizione deve essere pronunciata.
Alla luce di tutte le ragioni evidenziate la decisione gravata va confermata e l'appello va respinto.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza della parte appellante e si liquidano come da dispositivo, nella misura media in relazione alla corrispondente complessità della controversia, alla sua natura e valore, alle questioni trattate, esclusa la fase di trattazione/istruttoria non svolta per il presente grado. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede: rigetta l'appello; condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in €.3.966,00 oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%. dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Fiorella Gozzer Dott.ssa Marianna D'Avino