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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 20/10/2025, n. 2296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2296 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE FAMIGLIA E INTERDIZIONI-INABILITAZIONI CIVILE
composto da
LA RA Presidente
VI ON GI rel.
ST EL GI
riunito in camera di consiglio a seguito di
RICORSO proposto da
(c. f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. BIGON Parte_1 C.F._1
NN AR presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al ricorso,
RICORRENTE contro
(c. f. ); Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI
PARTE RICORRENTE: come da provvedimenti temporanei e urgenti pronunciati a verbale dell'udienza del 1.10.2025.
PUBBLICO MINISTERO: esprime parere favorevole.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Le parti sono i genitori di , nato a [...] il [...], per cui di anni 13 Per_1
quest'anno, e di , nato a [...] l'[...], per cui quest'anno di 11 Per_2
anni.
Provvedimento oggetto della richiesta di modifica
L'esercizio della responsabilità genitoriale è attualmente regolata dalla sentenza n. 1758/2018, pubblicata il 03.08.2018 del Tribunale di Verona in base a cui è stato disposto l'affido condiviso dei minori con collocamento prevalente presso la madre, è stato disciplinato il diritto dovere di visita del padre ed è stato previsto a carico del padre un contributo mensile per il mantenimento dei figli di euro
500,00 (pari a euro 250,00 a figlio), oltre al 50% spese straordinarie da Protocollo del Tribunale di
Verona, oltre alla previsione di un assegno divorzile per la sig.ra di euro 70,00 mensili (cfr. CP_1
doc. 3 ricorrente).
Fatti sopravvenuti allegati dalle parti
Il ricorrente chiede ora la modifica di tale assetto allegando i seguenti fatti sopravvenuti:
1. Trasferimento, dopo il deposito della sentenza di divorzio, della resistente con i figli minori in Carbonia, Sardegna e sofferenza manifestata dagli stessi a seguito del nuovo assetto con anche calo del rendimento scolastico e continue richieste al padre di far rientro presso l'abitazione paterna;
2. trasferimento di fatto del figlio più grande presso il padre a far data dal gennaio 2025, Per_1
con il consenso della madre e con relativo cambio di residenza (cfr. doc. 7 e 11 ricorrente);
3. desiderio manifestato anche dall'altro figlio di seguire il fratello presso l'abitazione paterna.
Parte resistente, cui il ricorso e il decreto di fissazione d'udienza sono stati regolarmente notificati, ha scelto di rimanere contumace.
Nel corso del procedimento, con la memoria ex art. 473 bis n. 17 depositata in data 9.9.2025, parte ricorrente ha dato atto di un accordo intervenuto tra le parti concretizzatosi con il consenso materno al trasferimento anche di presso il padre e conseguente firma del nulla osta al trasferimento Per_2
2 scolastico (cfr. doc. 10 ricorrente) e trasferimento di fatto del minore presso il padre dal mese di agosto 2025.
Domande delle parti
Parte ricorrente nel ricorso introduttivo ha inizialmente chiesto:
1) disporre l'affido esclusivo dei minori e al sig. Persona_3 Persona_4 [...]
consentendo al padre di assumere tutte le decisioni di maggiore interesse relative alla Parte_1
crescita, educazione e istruzione dei figli;
2) disporre che la madre terrà presso di sé i figli un week-end ogni 15 giorni dal venerdì dalle ore 17,30 alla domenica alle ore 19,00. La madre prenderà e riconsegnerà i figli presso l'abitazione della madre, salvo diversi accordi tra i genitori.
3) I figli trascorreranno con la madre 15 giorni nel periodo estivo di ogni anno, compatibilmente con le ferie di entrambi i genitori e gli impegni di e e previo accordo tra gli stessi Per_1 Per_2
genitori. I giorni della Vigilia di Natale, Natale e Santo Stefano, nonché i giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo, e li trascorreranno alternativamente con i genitori, previo accordo Per_1 Per_2
tra gli stessi, in ragione sia dei rispettivi impegni di lavoro, che delle esigenze di e , Per_1 Per_2
nonché nel rispetto dei loro impegni scolastici e non.
4) disporre che la sig.ra contribuisca al mantenimento dei figli minori con un assegno CP_1
mensile di euro 250,00 per ciascun figlio, somma da versarsi tramite bonifico continuativo entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, nonché rimborsando il
50% delle spese straordinarie come da previsto dal Protocollo per i procedimenti di Famiglia adottato dal Tribunale di Verona;
in subordine:
1) in caso di non accoglimento della domanda di affido esclusivo in favore del padre, disporre l'affido condiviso dei minori e ad entrambi i genitori, con Persona_3 Persona_4
collocamento prevalente presso il padre. I genitori concorderanno le decisioni di maggiore interesse relative alla loro educazione, istruzione e crescita, mentre gestiranno autonomamente le questioni di ordinaria amministrazione nei tempi di permanenza dei figli presso di sè.
2) - disporre modalità di visita della madre come indicate e richieste in via Controparte_1
3 principale.
3) disporre che la sig.ra contribuisca al mantenimento dei figli con un assegno mensile di CP_1
euro 250,00 per ciascun figlio, o nella diversa misura che il Tribunale riterrà equa, una volta accertate le condizioni economico-patrimoniali della resistente, somma da versarsi tramite bonifico continuativo entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, nonché rimborsando il 50% delle spese straordinarie come da previsto dal Protocollo per i procedimenti di Famiglia adottato dal Tribunale di Verona;
disporre che l'assegno unico sia percepito interamente dal ricorrente sig. in caso di Parte_1
collocazione prevalente del figlio presso lo stesso;
revocare il contributo al mantenimento della signora di € 70,00 mensili;
CP_1
Con vittoria di spese, diritti e onorari
Successivamente, a seguito dell'emissione dei provvedimenti temporanei e urgenti, ha rinunciato alla domanda di affido esclusivo in considerazione dell'atteggiamento collaborativo tenuto dalla resistente e ha rinunciato anche alla domanda di elisione dell'assegno divorzile. Ha concluso a verbale d'udienza del 1.10.2025 per l'accoglimento dei provvedimenti temporanei e urgenti adottati durante la stessa udienza.
Parte resistente è rimasta contumace.
Condizioni economico patrimoniali delle parti
Parte ricorrente, di anni 59, svolge la professione di operaio presso società DECONTA SRL, sita in via Rizzotti 5 a Povegliano Veronese, e ha dichiarato, nel corso dell'anno d'imposta 2023, un reddito annuo netto di euro 20.858,00 pari ad una disponibilità mensile media netta per 12 mensilità di euro
1.738,00 (cfr. doc. 5 730/24 ricorrente).
Non ha allegato né documentato spese fisse abitative.
Parte resistente, di anni 46, secondo le allegazioni del ricorrente svolge la professione di bagnina stagionale.
4 PROVVEDIMENTI TEMPORANEI E URGENTI
A verbale dell'udienza del 1.10.2025, a parziale modifica della sentenza n. 1758/2018, pubblicata il
03.08.2018 del Tribunale di Verona, sono stati adottati i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti:
1. Collocamento di entrambi i minori presso il padre.
2. Diritto di visita del genitore non collocatario per due fine settimana al mese dal venerdì pomeriggio alla domenica sera a Verona nel periodo scolastico e in Sardegna per il periodo estivo.
Per tre settimane, anche non consecutive, nel periodo estivo, da concordarsi entro il 30.4 di ciascun anno;
in via alternata dalla fine della scuola per le festività natalizie al 30.12 o dal 31.12 al giorno prima della ripresa delle lezioni scolastiche a gennaio;
per 3 giorni durante le festività pasquali;
altre festività alternate.
3. Contributo al mantenimento per i figli a carico della madre di euro 300,00 mensili (pari a euro
150,00 a figlio), rivalutabili Istat, da versarsi, con decorrenza dal mese di settembre 2025, entro il 5 di ogni mese sul conto corrente intestato al ricorrente, oltre al 50% delle spese straordinarie da
Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona.
4. Assegno unico per i figli integralmente in favore del padre.
DECISIONE IN ORDINE ALLA MODIFICA DEL COLLOCAMENTO E IN PUNTO DI
REGOLAMENTAZIONE DELLE VISITE DEL GENITORE NON COLLOCATARIO
Di fatto entrambi i minori, diversamente da quanto disposto nella sentenza di divorzio, risiedono presso il padre e lì risultano aver stabilito il centro prevalente dei loro interessi, scolastici, sociali e affettivi, dal gennaio 2025 e dall'estate 2025. Per_1 Per_2
La resistente risulta aver prestato il consenso a tale situazione, che vede il rientro dei minori presso il contesto di vita modificato a seguito della decisione della madre di trasferirsi in Sardegna dopo la pronuncia della sentenza di divorzio, motivo per cui può recepirsi in questa sede l'accordo dei genitori in merito alla residenza prevalente dei figli minori.
Vanno confermati anche i provvedimenti assunti in sede di provvedimenti temporanei e urgenti in punto di disciplina del diritto dovere di visita materno, che consente, nonostante la distanza, di mantenere una presenza significativa della madre nella vita dei figli.
5 DECISIONE IN ORDINE AL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO A CARICO DEL
GENITORE NON COLLOCATARIO E ALL'ASSEGNO UNICO
In relazione alle presumibili esigenze dei minori rapportate alla loro età (13 e 11 anni) nonché delle informazioni a disposizione in merito alla complessiva situazione economico patrimoniale dei genitori onerati del loro mantenimento, appare equo porre a carico della madre l'onere di contribuire al mantenimento dei figli, visto anche il carico di mantenimento diretto in capo al ricorrente, dell'importo di euro 300,00 mensili (pari a euro 150,00 a figlio), rivalutabili Istat, da versarsi, con decorrenza dal mese di settembre 2025, entro il 5 di ogni mese sul conto corrente intestato al ricorrente, oltre al 50% delle spese straordinarie da Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona.
Richiamato l'orientamento di cui a Cass. civ., Sez. I, Ord., 22/02/2025, n. 4672 in punto di assegno unico, va disposto il diritto del padre collocatario a percepire integralmente l'assegno unico per i figli.
SPESE DI LITE
Nulla sulle spese in considerazione della contumacia e della mancata opposizione della resistente in ordine al cambio di collocamento dei minori.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, ogni altra domanda e istanza disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, a parziale modifica della sentenza n. 1758/2018, pubblicata il
03.08.2018 del Tribunale di Verona, così provvede:
1. Dispone il collocamento di entrambi i minori presso il padre.
2. Dispone che il diritto dovere di visita della madre si esplichi per due fine settimana al mese dal venerdì pomeriggio alla domenica sera a Verona nel periodo scolastico e in
Sardegna per il periodo estivo. Per tre settimane, anche non consecutive, nel periodo estivo, da concordarsi entro il 30.4 di ciascun anno;
in via alternata dalla fine della scuola per le festività natalizie al 30.12 o dal 31.12 al giorno prima della ripresa delle lezioni scolastiche a gennaio;
per 3 giorni durante le festività pasquali;
altre festività alternate.
3. Pone a carico della sig.ra l'obbligo di contribuire al Controparte_1 mantenimento dei figli con il versamento dell'importo di euro 300,00 mensili (pari a euro
6 150,00 a figlio), rivalutabili Istat, da versarsi, con decorrenza dal mese di settembre 2025, entro il 5 di ogni mese sul conto corrente intestato al ricorrente, oltre al 50% delle spese straordinarie da Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona.
4. Dispone che l'assegno unico per i figli venga percepito integralmente dal padre.
5. Nulla sulle spese.
Verona, così deciso nella camera di consiglio del 14.10.2025
Si comunichi a cura della Cancelleria.
La GIUDICE EST. La PRESIDENTE
VI ON LA RA
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