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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/12/2025, n. 4618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4618 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2025/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa CH OL, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 20.11.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2025/2021, promossa da
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Pt_1 P.IVA_1 difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Maugeri Sebastiano;
-ricorrente- contro
( ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Pizzino Rosario;
-resistente-
Oggetto: azione di regresso ex art. 10 e 11, DPR 1124/1965;
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 05/04/2021 l' ha convenuto in giudizio la Pt_1 CP_1 esercitando l'azione di regresso di cui agli art. 10 e 11 del DPR 1124/1965 per l'infortunio occorso al dipendente in data 1.10.2008, chiedendo accogliersi le seguenti Parte_2 conclusioni: “Voglia l'Ill.mo G.d.L., contrariis reiectis: 1) dare atto ed accertare che l' Pt_1
Sede di Catania ha erogato ed erogherà a in seguito all'infortunio sul lavoro da Parte_2 quest'ultimo patito il 01.10.2008, prestazioni assicurative per un ammontare complessivo pari ad € 957.576,15 salvo miglior conteggio e fatti salvi i miglioramenti ulteriori del valor capitale
1 della rendita;
2) ritenuta la responsabilità penale e civile di quale CP_2 amministratore unico della società , datore di lavoro Controparte_1 dell'infortunato del cui fatto la detta società debba civilmente rispondere;
3) Parte_2 dichiarare conseguentemente ex artt.10 e 11 del D.P.R. n°1124/65, in via di regresso verso
l' , la responsabilità civile della società quale datore Pt_1 Controparte_1 di lavoro, in ordine all'accadimento del medesimo infortunio;
4) per l'effetto condannare la società , in persona del legale rappr. pro tempore, al Controparte_1 pagamento in favore dell' istante della somma di € 957.576,15 per le causali di cui in Pt_1 narrativa, salvo miglior conteggio dei ratei rendita e miglioramenti di legge del valor capitale della rendita maturati e maturandi che si fa riserva di richiedere in corso di causa o di quell'importo che sarà beneviso in relazione alle componenti di danno così accertato di spettanza dell'Ente pubblico, con interessi e rivalutazione sulle somme riconosciute dal giorno del fatto illecito e con il limite delle prestazioni erogate;
vinte le spese, le competenze e gli onorari del giudizio e con sentenza esecutiva”.
A fondamento delle proprie ragioni, l' ha dedotto che in data 1.10.2008 Pt_1 Pt_2
, dipendente della società convenuta, svolgendo attività lavorativa preso la cava di lava
[...] da frantumazione “Dragotti Icea”, mentre era intento a manovrare una pala meccanica, aveva subito un infortunio che gli aveva determinato una inabilità temporanea assoluta dal lavoro di
219 giorni e una menomazione dell'integrità psicofisica dell'80%; che per le conseguenze di tale infortunio l' aveva erogato prestazioni assicurative per un ammontare complessivo Pt_1 calcolato al 09.04.2019 – salvo miglior conteggio - di € 957.576,15, come risultante dalla relativa attestazione di credito;
che per il suddetto sinistro era stata accertata la responsabilità penale a carico di , amministratore unico della con sentenza n. CP_2 CP_1
97/2012 del Tribunale di Catania, sezione distaccata di Belpasso, per violazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e per la violazione dell'art. 2087 c.c., con condanna generica al risarcimento del danno in favore di che le statuizioni Parte_2 civili erano state confermate in appello con sentenza della Corte d'Appello di Catania n.
361/2016 nonché con sentenza della Corte di Cassazione n. 15186/2018, che aveva annullato senza rinvio la sentenza d'appello per estinzione del reato per prescrizione e rigettato il ricorso quanto agli effetti civili.
Sulla scorta di tali premesse, l'Ente ha invocato l'efficacia di giudicato della sentenza penale di condanna agli effetti civili, con conseguente consolidamento dell'accertamento dell'an della responsabilità in capo al datore di lavoro, escludendo la possibilità di un diverso
2 accertamento del nesso causale e dell'eventuale efficacia interruttiva del comportamento del lavoratore, già esaminata nei tre gradi di giudizio in sede penale;
in punto di determinazione del quantum dovuto, ha richiamato ai fini di prova l'attestazione del Dirigente della sede Pt_1 di Catania, richiamando la giurisprudenza che alla stessa riconosce pieno valore probatorio.
1.1. Costituitasi in giudizio con memoria del 21.9.2021, la società resistente, ha in primo luogo richiamato le vicende del procedimento penale a carico di , conclusosi CP_2 con sentenza della Corte di Cassazione che “rilevata l'estinzione del reato ascritto all'imputato per intervenuta prescrizione, annullava senza rinvio la Sentenza impugnata, agli effetti penali, rigettando il ricorso agli effetti civili”. Ha quindi dedotto che l'accertamento della sussistenza del fatto ai fini della responsabilità civile non esclude la possibilità da parte del giudice civile di riesaminare l'apporto causale del danneggiato nella produzione dell'evento, ove tale giudizio non sia stato compiuto nel giudizio penale;
ha dunque affermato il concorso di colpa del lavoratore nella causazione del danno, in quanto il comportamento tenuto, consistente nell'essere salito sulla macchina frantumatrice e sul nastro trasportatore della stessa, ove non era prevista la presenza e l'intervento di personale, deve ritenersi esorbitante rispetto alle mansioni assegnate e alle indicazioni fornite per lo svolgimento dell'attività lavorativa;
ha inoltre dedotto che le violazioni degli obblighi di prevenzione e sicurezza sul lavoro da parte del datore non avevano avuto alcuna incidenza sulla determinazione del danno, o comunque non avevano avuto incidenza esclusiva.
In punto di determinazione del quantum oggetto di domanda, parte resistente ha contestato la valenza probatoria dell'attestazione prodotta dall'Ente in quanto priva di criteri per la determinazione del danno indennizzabile;
ha eccepito l'assenza di prova della erogazione degli importi richiesti in regresso;
ha infine richiamato il principio per cui il credito azionato in regresso trova un limite quantitativo nell'ammontare complessivo del risarcimento che il datore di lavoro sarebbe tenuto ad erogare all'infortunato, tuttavia non indicato né quantificato dall' . Ha quindi chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “Preliminarmente, per le Pt_1 ragioni tutte di cui in premessa, ritenere e dichiarare, in tutto od in parte, la nullità delle domande proposte in ricorso. In subordine, rigettare le domande formulate in ricorso, perchè infondate e non provate. In via ancor più gradata, previo accertamento del danno civilistico subito dal lavoratore a seguito dell'infortunio del 01/10/2008, tenuto anche Parte_2 conto del suo concorso di colpa, e sulla base delle risultanze dell'espletata CTU, nel caso di verificata incapienza per il credito azionato dall' rigettare la domanda formulata nei Pt_1
3 confronti della Società deducente od, in subordine, ridurla proporzionalmente nei limiti del dovuto”.
1.2. La causa è stata soggetta a rinvio onde tentare la conciliazione tra le parti e, su invito del giudice in precedenza assegnatario del fascicolo, al fine di consentire all' la Pt_1 produzione di ulteriori documenti di causa (cfr. deposito dell'8.5.2023).
All'udienza dell'8.11.2023 parte resistente ha chiesto riunirsi il presente procedimento a quello iscritto al n. R.G. 5705/2020, proposto da nei confronti della medesima Parte_2 resistente per il risarcimento del danno differenziale conseguente all'infortunio. Con provvedimento del 9.11.2023 il procedimento è stato restituito dal Presidente della Sezione al giudice assegnatario, ritenuti insussistenti le condizioni di connessione oggettiva per la eventuale riunione tra i fascicoli, anche in ragione della diversa fase di trattazione degli stessi.
Il procedimento è stato rinviato all'udienza del 9.2.2024, e, successivamente, al
11.10.2024 per discussione e decisione.
Con ordinanza del 17.10.2024, la causa è stata rinviata per consentire alle parti di interloquire sulla nuova attestazione di credito prodotta dall' . Pt_1
Con provvedimento del 9.1.2025 il procedimento è stato assegnato alla scrivente a seguito di trasferimento ad altro Ufficio del precedente magistrato assegnatario.
L' ha successivamente richiesto la trattazione della causa in presenza e, all'udienza Pt_1 del 22.5.2025 è stata nuovamente tentata la conciliazione tra le parti la quale, anche a seguito di ulteriori rinvii (cfr. verbali del 30.6.2025 e del 13.10.2025) non ha avuto buon esito.
La causa, rinviata per discussione e decisione all'udienza del 20.11.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. senza opposizione delle parti, verificato il deposito delle relative note di trattazione scritta, è decisa con la presente sentenza.
2. Con il presente giudizio l' ha agito in regresso nei confronti nei confronti della Pt_1 datrice di lavoro per l'infortunio sul lavoro occorso al dipendente CP_1 Parte_2 ponendo a fondamento della propria domanda il definitivo accertamento della responsabilità civile nei confronti del rappresentante legale della società, , di cui alla sentenza CP_2
n. 97/2012 del Tribunale di Catania, sezione distaccata di Belpasso, confermata quanto alle statuizioni civili dalla sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 361/2016, nonché dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 15186/2018, con cui è stato dichiarato estinto per prescrizione il reato ma è stato rigettato il ricorso proposto da quanto agli effetti CP_2 civili (cfr. produzione cfr. doc. 2, 3 e 4 di parte resistente). Pt_1
4 2.1. In punto di diritto, l'azione dell' si fonda sulle previsioni di cui agli art. 10 e 11 Pt_1 del DPR 1124/1965.
In particolare, il richiamato art. 10, per quanto in questa sede rileva, prevede che
“L'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro.
Nonostante l'assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato. […]”.
Ai sensi del successivo art. 11 “L'Istituto assicuratore deve pagare le indennità anche nei casi previsti dal precedente articolo, salvo il diritto di regresso per le somme pagate a titolo
d'indennità e per le spese accessorie contro le persone civilmente responsabili. La persona civilmente responsabile deve, altresì, versare all'istituto assicuratore una somma corrispondente al valore capitale dell'ulteriore rendita dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39.
La sentenza, che accerta la responsabilità civile a norma del precedente articolo, è sufficiente a costituire l'Istituto assicuratore in credito verso la persona civilmente responsabile per le somme indicate nel comma precedente […]”.
Il sistema delineato dalle richiamate norme, se da un lato consente all' di giovarsi, Pt_1 nell'esercizio dell'azione di regresso, del giudicato penale formatosi nei confronti di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato, giudicato che rileva ai fini della prova della sussistenza del fatto e della sua commissione da parte dell'imputato (cfr. Cass. n. 21563/2018; Cass. n. 13890/1999), per altro verso attribuisce alla sentenza che abbia accertato la responsabilità della persona civilmente responsabile l'efficacia di titolo per costituire l' in credito nei confronti del responsabile civile medesimo. Ne Pt_1 discende che il giudicato formatosi in sede penale sulle statuizioni civili a carico del datore di lavoro o il giudicato formatosi direttamente in sede civile nei confronti del medesimo responsabile (ad esempio nel giudizio ex art. 2087 c.c. proposto dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro) è titolo idoneo e sufficiente a fondare l'azione di regresso proposta ex art. 10
e 11 del DPR 1124/1965.
2.2. Ciò posto, i fatti così come descritti e incontestati da entrambe le parti negli atti introduttivi del giudizio sono stati oggetto di accertamento in sede penale nel procedimento istaurato a carico di , quale amministratore unico della CP_2 CP_1
Con sentenza n. 97/2012 il Tribunale di Catania, sezione distaccata di Belpasso, accertata la dinamica dell'infortunio, la violazione degli obblighi in materia di sicurezza sul luogo di
5 lavoro e l'esistenza di un nesso di causalità tra questi ultimi e le lesioni riportate dal lavoratore, ha condannato a sei mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 590 co. 3 c.p. CP_2 in relazione all'art. 583 co. 1 n. 1 c.p., nonché al risarcimento del danno nei confronti della parte civile ex art. 539 c.p.c. con condanna alla provvisionale commisurata in € 25.000,00.
Su appello dell'imputato, la Corte d'Appello di Catania con sentenza n. 361/2016 ne ha confermato la responsabilità colposa per violazione dell'art. 2087 c.c. e delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, procedendo alla sola rideterminazione della pena nella misura di mesi quattro di reclusione.
A seguito di ricorso per Cassazione, la Suprema Corte con sentenza n. 15186/2018 ha dichiarato estinto il reato per intervenuta prescrizione e, dovendo pronunciarsi sui capi della sentenza che riguardavano gli effetti civili ex art. 578 c.p.p., ha proceduto alla verifica degli elementi della fattispecie penale ai soli fini risarcitori, confermando la correttezza del giudizio di secondo grado e rigettando il ricorso proposto, con conseguente passaggio in giudicato delle statuizioni civili di condanna di cui alla sentenza della Corte d'Appello. In particolare, la Corte di Cassazione ha rilevato la correttezza del ragionamento giuridico della pronuncia di merito sia in punto di ricostruzione del nesso causale tra fatto ed evento, sia in punto di esclusione della rilevanza eziologica della condotta del lavoratore.
Il pacifico passaggio in giudicato delle statuizioni civili su cui il giudice in sede penale si
è pronunciato ex art. 578 c.p.c. implica la formazione del relativo giudicato, che vale quale titolo per l'esercizio dell'azione di regresso dell' e spiega altresì un'efficacia limitate in Pt_1 questo giudizio sotto il profilo della possibilità di un diverso accertamento dell'efficacia eziologica della condotta del lavoratore rispetto alla causazione dell'evento, ove tale efficacia sia già stata vagliata ed esclusa nel giudizio penale. In tal senso si è pronunciata la stessa giurisprudenza di legittimità richiamata da parte resistente laddove ha sancito il principio per cui “in tema di azione di regresso esercitata dall , il giudicato che accerta la Pt_1 responsabilità penale del datore di lavoro giova all'istituto per ciò che attiene all'accertamento della sussistenza del fatto e della sua commissione da parte dell'imputato, ma non impedisce al chiamato in regresso di chiedere che nel giudizio civile sia sviluppata ogni indagine che non sia stata svolta nel giudizio penale, tra cui quella relativa all'eventuale concorso di colpa della vittima, qualora in sede penale non sia stata compiuta o non sia stato fissato il grado del concorso stesso” (cfr. Cass. n. 21563/2018).
Ne deriva che, ove in sede penale sia già stata accertata la responsabilità esclusiva del datore di lavoro e sia quindi stata esaminata, con conseguente passaggio in giudicato, la
6 questione relativa all'eventuale concorso di colpa del lavoratore, tale accertamento non potrà essere soggetto a riesame in sede civile né nel giudizio promosso dal lavoratore per ottenere la liquidazione del danno differenziale né nel diverso giudizio promosso dall' nei confronti Pt_1 del datore di lavoro, atteso che quanto sia stato espressamente deciso in sede penale esplica comunque rispetto al condannato la sua funzione di giudicato (ex art. 651, 654 e 578 c.p.p.), pur essendo l' una parte diversa rispetto al danneggiato e al responsabile civile. Pt_1
2.3. Nella fattispecie per cui è causa, all'esito del procedimento penale è stata accertata la violazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro da parte di e la CP_2 sua idoneità causale a produrre la lesione all'integrità fisica del lavoratore, ossia l'evento di danno, secondo il criterio dell' “oltre ogni ragionevole dubbio” che è proprio del giudizio penale, per cui risulta preclusa in questa sede ogni ulteriore valutazione in punto di efficienza causale delle violazioni accertate rispetto alla verificazione del danno medesimo.
Ne discende che non appare possibile l'accertamento sollecitato da parte resistente e fondato sull'affermazione per cui il comportamento del lavoratore infortunato sarebbe da considerare abnorme e, dunque, assurgerebbe a “fattore causale, determinante, delle conseguenze lesive riportate”, con l'ulteriore considerazione secondo cui “le violazioni degli obblighi di prevenzione da parte del datore di lavoro, accertate in sede penale, non hanno avuto alcuna incidenza – e, certamente, non hanno avuto incidenza esclusiva - nella determinazione dell'evento dannoso” (cfr. memoria di parte resistente).
A proposito possono richiamarsi, per sostanziale analogia della questione affrontata, le motivazioni già espresse dall'intestato Tribunale nella sentenza n. 2760/2024 del 20.5.2024, resa all'esito del giudizio proposto da nei confronti della per il Parte_2 CP_1 risarcimento del danno differenziale.
“[…] la Corte d'Appello ha espressamente affrontato la tematica della efficienza causale della condotta di rispetto alla verificazione dell'infortunio e ne ha escluso la natura Pt_2 eccentrica, riconducendo piuttosto il comportamento del lavoratore a modalità di svolgimento dell'attività rientranti nelle prestazioni assegnate e tollerate dall'azienda.
[…]
La Corte ha dunque ritenuto l'esistenza della correlazione causale tra le violazioni contestante al datore di lavoro e l'infortunio occorso a , affermando l'efficienza Pt_2 eziologica delle prime rispetto alla produzione dell'evento e ritenendo che la condotta del lavoratore fosse pienamente coerente con il normale svolgimento dell'attività lavorativa e con le modalità organizzative adottate dall'impresa, per come accertate in sede penale, sicché
7 rimane adesso esclusa ogni diversa valutazione del fatto, in forza della quale ritenere che la condotta del lavoratore abbia da sola causata l'evento, atteso che ciò confliggerebbe con tutta evidenza con quanto accertato dal giudice penale.
Risulta pertanto irrilevante la richiesta delle parti resistenti di produrre in atti i file video funzionali alla ricostruzione dell'infortunio.
Per la medesima ragione, risultano inammissibili in quanto irrilevanti i capitoli di prova testimoniale articolati nella memoria di costituzione.
[…] in sede penale è stato accertato che il datore di lavoro ha del tutto omesso l'adempimento degli obblighi informativi nei confronti del lavoratore e l'adozione di adeguate misure di prevenzione nonché di organizzazione del luogo di lavoro atte a evitare l'infortunio e, d'altra parte, è stato accertato che il ricorrente ha agito in modo conforme alle prassi aziendali.
È opportuno richiamare a riguardo le statuizioni della sentenza della Corte d'Appello n.
361/2016. Secondo la Corte: “Nel caso in esame, va osservato come il lavoratore abbia agito in base ad una “prassi consolidata” all'interno dell'azienda, volta a velocizzare procedure di lavorazione favorite dai responsabili aziendali, non potendo essere in tal senso dirimente la circostanza che il teste , capo cantiere della , abbia riferito di avere dato Tes_1 CP_1 istruzioni ai lavoratori in caso di guasto di un macchinario nel senso di spegnere il macchinario
e chiamare il manutentore.
Ed in fatti è emersa, viceversa, in dibattimento la circostanza che i lavoratori della ditta
fossero all'occorrenza impiegati anche in lavori di manutenzione degli impianti, non CP_1 solamente sulla base delle dichiarazioni rese dalla persona offesa – ritenute dal primo giudice pienamente attendibili con motivazione che si condivide integralmente in quanto coerenti e scevre da qualsivoglia contrasto interno - : “Nel caso di un guasto al rullo chiamavamo il meccanico quando era proprio che non potevamo fare niente noi…” (vd. Pag. 20 verbale di udienza del 10.02.2011); ma, altresì, sulla base della deposizione resa dal teste da cui Tes_2 emerge compitamente che al ditta tollerasse, di fatto, che anche gli autisti si occupassero delle piccole riparazioni […]
Ne consegue, pertanto, che il comportamento del volto ad evitare il Pt_2 danneggiamento del macchinario per l'introduzione di un oggetto in esso non possa, certamente, costituire un fatto esorbitante delle mansioni che, nella consuetudine, erano svolte, con la tolleranza dei soggetti preposti, dagli addetti alla conduzione dei mezzi […]
8 Quanto al dovere d'informazione gravante sul datore di lavoro – dovere che avrebbe dovuto riguardare tutte le attività cui di fatto era preposti gli impiegato nella ditte CP_1
- atteso che sono mancate del tutto le indicazioni circa i tempi, le modalità ed il personale nei cui confronti tali corsi erano stati tenuti oltre che dati probatori cui poter fare riferimento in tal senso.
A fronte di tali lacune probatorie a sostegno della tesi difensiva circa la insussistenza di responsabilità in capo al datore di lavoro , l'istruttoria ha invece fornito CP_2 elementi certi cui ancorare la responsabilità dell'imputato con riferimento alla totale carenza organizzativa dell'azienda sotto il profilo della prevenzione degli infortuni sul lavoro […]”
Il giudice penale ha accertato che il documento di sicurezza e salute presentato dalla datrice di lavoro non era aggiornato e non riportava la presenza degli impianti di frantumazione, che non vi era alcuna protezione nel luogo in cui era caduto l'infortunato, che nessun tipo di formazione era stata resa al lavoratore in merito alla riparazione del macchinario per la frantumazione e che “nessun verbale di formazione ed informazione sull'attività non solo di tipo generico sulle norme antinfortunistiche ma anche di tipo specifico per le mansioni che doveva espletare il lavoratore addetto all'impianto di frantumazione della lava” era stata fornita. Ancora, la Corte d'Appello ha ritenuto accertata “l'insussistenza, presso la ditta citata, della dotazione di dispositivi di protezione individuale sui lati di quota in violazione dell'articolo 19 co. 1 lett. d del Dlgs n. 81/08, oltre che la mancanza agli atti dell'azienda della valutazione del datore di lavoro sulle capacità, attitudini virgola e condizioni dei lavoratori rispetto alle mansioni conferite agli stessi, omettendo nello specifico anche la sorveglianza sanitaria del medico competente voluta dalla normativa antinfortunistica”.
Posto che le violazioni del datore di lavoro, nei termini di cui sopra accertati, non sono più sindacabili in questa sede (cfr. Cass. n. 15392/2018 cit.), osserva il Tribunale che non vi sono i presupposti per affermare che la condotta del ricorrente abbia assunto gli estremi del concorso colposo.
Invero, l'intervento di sulla macchina frantumatrice per l'eliminazione di un Pt_2 ostacolo che ne poteva impedire il corretto funzionamento è stato compiuto sulla base delle direttive datoriali che prevedevano l'intervento diretto degli operai e anche degli autisti per la risoluzione di problematiche di carattere semplice afferenti alle macchine utilizzate, che non necessitassero dell'intervento specialistico dei meccanici.
Inoltre, le rilevanti mancanze in punto di rispetto degli obblighi in materia antinfortunistica assorbono l'eventuale condotta imprudente del lavoratore, alla quale non può
9 essere imputato un concorso di colpa. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare che “In tema di tutela delle condizioni di lavoro del lavoratore subordinato, il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al dipendente, sia quando ometta di adottare le misure protettive, comprese quelle esigibili in relazione al rischio derivante dalla condotta colposa del dipendente medesimo, sia quando, pur avendole adottate, non vigili affinché queste siano di fatto rispettate;
ne consegue che, in tutte le ipotesi in cui vi sia inadempimento datoriale rispetto all'adozione di cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonché esigibili "ex ante" ed idonee ad impedire il verificarsi dell'evento dannoso, la condotta colposa del prestatore non può avere alcun effetto esimente e neppure può rilevare ai fini del concorso di colpa” (cfr. Cass. n. 25597/2021, così massimata;
in senso conforme Cass. n. 37019/2022; Cass. n. 15112/2020; Cass. 2209/2016. Cfr. anche Cass. n.
30279/2019, così massimata: “In materia di infortuni sul lavoro, al di fuori dei casi di rischio elettivo, nei quali la responsabilità datoriale è esclusa, qualora ricorrano comportamenti colposi del lavoratore, trova applicazione l'art. 1227, comma 1, c.c., tuttavia, la condotta incauta del lavoratore non comporta un concorso idoneo a ridurre la misura del risarcimento ogni qual volta la violazione di un obbligo di prevenzione da parte del datore di lavoro sia munita di incidenza esclusiva rispetto alla determinazione dell'evento dannoso;
in particolare, tanto avviene quando l'infortunio si sia realizzato per l'osservanza di specifici ordini o disposizioni datoriali che impongano colpevolmente al lavoratore di affrontare il rischio, quando l'infortunio scaturisca dall'integrale impostazione della lavorazione su disposizioni illegali e gravemente contrarie ad ogni regola di prudenza o, infine, quando vi sia inadempimento datoriale rispetto all'adozione di cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonché esigibili ex ante ed idonee ad impedire, nonostante l'imprudenza del lavoratore, il verificarsi dell'evento dannoso”).
Alla luce dei superiori principi, ritiene dunque il Tribunale che non possa essere imputato
a un concorso colposo nella causazione dell'evento” (cfr. Tribunale di Catania n. Pt_2
2760/2024 del 20.5.2024 resa nel procedimento iscritto al n. R.G. 5705/2020).
L'azione di regresso proposta dall' risulta pertanto fondata in punto di an, Pt_1 sussistendone il titolo, per essersi formato il giudicato sulle statuizioni di condanna nei confronti del responsabile civile per l'infortunio occorso al lavoratore e non potendo essere ulteriormente esaminata la questione del concorso di colpa di quest'ultimo nell'eziologia del fatto, per essere tale questione già stata oggetto di scrutinio definitivo con la sentenza della Corte d'Appello di
Catania n. 361/2016 del 9.2.2016, passata in giudicato.
10 2.4. Residua da esaminare la domanda in punto di quantum della pretesa azionata in giudizio, rispetto alla quale l' ha prodotto l'attestazione del dirigente della sede di Pt_1
Catania, da ultimo aggiornata al 19.11.2025 (cfr. produzione di pari data) dalla quale si evince, in relazione all'infortunio de quo, l'erogazione di prestazioni per il complessivo importo capitale di € 1.295.649,63, oltre interessi alla suddetta data quantificati il € 71.587,11, per un totale di € 1.367.236,74.
La società resistente ha contestato la quantificazione dei suddetti importi, deducendo la mancata indicazione dei criteri di calcolo, la mancata prova della relativa erogazione al lavoratore ed eccependo, in ogni caso, che il rimborso ottenibile dall' può essere Pt_1 riconosciuto solo fino a concorrenza del risarcimento del danno conseguibile dal lavoratore infortunato.
Tali censure sono infondate.
L' ha infatti prodotto in atti non solo l'attestazione riportante l'ammontare delle Pt_1 prestazioni erogate per l'infortunio occorso a in data 1.10.2008, periodicamente Parte_2 aggiornata, ma anche il prospetto di “calcolo ratei e interessi” (con puntuale indicazione dei ratei per la quota patrimoniale di danno, la quota di danno biologico, il tasso di interessi applicato, le maggiorazioni della rendita ecc.), nonché il “prospetto di calcolo del valore capitale della rendita di inabilità / menomazione permanente” il quale riporta i dati retributivi utilizzati quale base di calcolo, il valore capitale del danno biologico e quello del danno patrimoniale, con indicazione dei relativi criteri e parametri di riferimento per l'elaborazione dei calcoli. Non può pertanto dirsi che vi sia una indeterminatezza del petitum in punto di quantificazione del credito e che la società resistente non fosse in condizione di elaborare compiute difese sul punto.
Circa la prova dell'ammontare del credito e degli esborsi sostenuti dall'Ente in favore dell'infortunato va poi richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'atto amministrativo di attestazione del credito è assistito da presunzione di legittimità, è privo di discrezionalità e può dunque essere ritenuto prova idonea del credito. A riguardo, la Corte di Cassazione ha in più occasioni ribadito il principio per cui
“In tema di prova della congruità dell'indennità corrisposta dall al lavoratore nel Pt_1 giudizio di regresso intentato nei confronti del datore di lavoro, poiché l' svolge la sua CP_3 azione attraverso atti emanati a conclusione di procedimenti amministrativi, tali atti, come attestati dal direttore della sede erogatrice, sono assistiti dalla presunzione di legittimità propria di tutti gli atti amministrativi, che può venir meno solo di fronte a contestazioni precise
11 e puntuali che individuino il vizio da cui l'atto in considerazione sarebbe affetto e offrano contestualmente di provarne il fondamento;
pertanto, in difetto di contestazioni specifiche, deve ritenersi che la liquidazione delle prestazioni sia avvenuta nel rispetto dei criteri enunciati dalla legge, e che il credito relativo alle prestazioni erogate sia esattamente indicato in sede di regresso sulla base della certificazione del direttore della sede.” (cfr. Cass. n. 11617/2010;
Cass. n. 1841/2015; Cass. n. 11753/2025).
A ciò si aggiunga che “Fermo il limite costituito dall'ammontare del risarcimento civilistico spettante al danneggiato, all che agisca in regresso nei confronti del Parte_1 datore di lavoro responsabile dell'infortunio indennizzato dall'Istituto, va riconosciuto non solo
l'importo di denaro pari al valore capitale attuale della rendita, ma anche l'ammontare dei ratei della rendita stessa in precedenza versati - atteso che il calcolo per la capitalizzazione sconta il trasferimento nell'attualità del valore delle somme non ancora sborsate, onde prescinde da detti ratei -, nonche gli interessi sulle somme oggetto di questi ultimi e l'entità dei miglioramenti o aggiornamenti imposti, in ordine alla rendita, da sopravvenuti provvedimenti amministrativi, in ragione dei quali la relativa domanda può essere proposta dall'Istituto assicuratore anche in appello” (cfr. Cass. n. 11296/1991; in senso analogo, Cass. n. 4193/2003;
Cass. n. 4089/2016; Cass. n. 9005/2022). CP_ Non può trovare accoglimento neanche l'eccezione di secondo la quale il credito dell' dovrebbe essere riconosciuto nel limite dell'ammontare del danno risarcibile al Pt_1 lavoratore, essendo tale deduzione genericamente formulata e priva di prova.
Invero, contrariamente a quanto sostenuto in memoria dalla resistente, l'onere di provare che il credito per il quale l' agisce in regresso sia superiore al danno risarcibile non Pt_1
è posto a carico dell' , bensì a carico del lavoratore che eccepisce l'operatività di tale CP_3 limite, trattandosi di un fatto impeditivo della pretesa creditoria per il quale opera la regola generale di cui all'art. 2697 co. 2 c.c. A tal riguardo, si osserva che “in tema di azione di rivalsa
D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, ex artt. 10 e 11 costituisce onere del datore di lavoro convenuto fornire la prova del fatto che le erogazioni assicurative, di cui l' chiede il rimborso, Pt_1 superino il risarcimento del danno conseguibile dal lavoratore infortunato e non già onere dell fornire la prova che tale limite non è superato, atteso che quest'ultimo si pone non CP_3 come fatto costitutivo del diritto di rivalsa dell , bensì come fatto impeditivo del diritto Pt_1 azionato dall'ente e, in quanto tale, oggetto di prova a carico del datore di lavoro che lo eccepisca” (cfr. Cass. n. 12198/2016; Cass. n. 26931/2023; tra le più risalenti, Cass. n.
389/1987).
12 Nel caso di specie la resistente non ha offerto, né sotto il profilo degli oneri di allegazione né sotto il profilo degli oneri probatori, alcun elemento o circostanza specifica per poter ritenere che l'ammontare del danno risarcibile (complessivamente considerato in tutte le sue voci, patrimoniali e non) sia inferiore rispetto agli importi liquidati dall' Pt_1 nell'attestazione di credito, dovendo aggiungersi a riguardo che nessuna puntuale contestazione
è stata mossa nemmeno in merito alla percentuale di menomazione dell'integrità psicofisica complessivamente riconosciuta a come quantificata dall'Ente. Dalle suddette carenze di Pt_2 allegazione e probatorie discende il carattere esplorativo della consulenza tecnica richiesta in memoria.
2.5. In conclusione, il ricorso è fondato e va accolto.
Va dunque riconosciuto all' in virtù degli artt. 10 e 11 TU 1124/1965, il diritto a Pt_1 vedersi rimborsata da la somma di € 1.295.649,63 a titolo di spese e di € 71.587,11 a CP_1 titolo di interessi maturati fino al 19.11.2025, per un totale complessivo di € 1.367.236,74 per l'infortunio occorso al lavoratore Parte_2
La va dunque condannata al pagamento in favore dell' della complessiva CP_1 Pt_1 somma di € 1.367.236,74, per i suddetti titoli, oltre ulteriori interessi maturandi dal dovuto al soddisfo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte resistente, nella misura liquidata come in dispositivo tenuto conto del valore della causa determinato in rapporto alla somma oggetto di condanna, delle fasi del giudizio svolte (studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), dell'applicazione dei parametri medi per la fase istruttoria, stante le plurime memorie e note depositate dalle parti e le plurime udienze tenute, dei parametri minimi per le altre fasi e, infine, dall'aumento del 30% nella liquidazione per il valore della causa fino a € 1.000.000,00 e del 10% per il successivo scaglione di valore ex art. 6 del D.M.
55/2014 e ss.mm.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa CH OL, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2025/2021 R.G. così statuisce: condanna, in accoglimento del ricorso, la al pagamento in Controparte_1 favore dell' a titolo di regresso, della somma di € 1.367.236,74, oltre ulteriori interessi dal Pt_1 dovuto al soddisfo;
13 condanna la al pagamento in favore dell' delle spese Controparte_1 Pt_1 processuali, che si liquidano in complessivi € 17.223,00 per compensi, oltre spese forfettarie al
15%, CPA e IVA, come per legge.
Catania, 28/12/2025
La giudice del lavoro
CH OL
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa CH OL, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 20.11.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2025/2021, promossa da
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Pt_1 P.IVA_1 difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Maugeri Sebastiano;
-ricorrente- contro
( ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Pizzino Rosario;
-resistente-
Oggetto: azione di regresso ex art. 10 e 11, DPR 1124/1965;
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 05/04/2021 l' ha convenuto in giudizio la Pt_1 CP_1 esercitando l'azione di regresso di cui agli art. 10 e 11 del DPR 1124/1965 per l'infortunio occorso al dipendente in data 1.10.2008, chiedendo accogliersi le seguenti Parte_2 conclusioni: “Voglia l'Ill.mo G.d.L., contrariis reiectis: 1) dare atto ed accertare che l' Pt_1
Sede di Catania ha erogato ed erogherà a in seguito all'infortunio sul lavoro da Parte_2 quest'ultimo patito il 01.10.2008, prestazioni assicurative per un ammontare complessivo pari ad € 957.576,15 salvo miglior conteggio e fatti salvi i miglioramenti ulteriori del valor capitale
1 della rendita;
2) ritenuta la responsabilità penale e civile di quale CP_2 amministratore unico della società , datore di lavoro Controparte_1 dell'infortunato del cui fatto la detta società debba civilmente rispondere;
3) Parte_2 dichiarare conseguentemente ex artt.10 e 11 del D.P.R. n°1124/65, in via di regresso verso
l' , la responsabilità civile della società quale datore Pt_1 Controparte_1 di lavoro, in ordine all'accadimento del medesimo infortunio;
4) per l'effetto condannare la società , in persona del legale rappr. pro tempore, al Controparte_1 pagamento in favore dell' istante della somma di € 957.576,15 per le causali di cui in Pt_1 narrativa, salvo miglior conteggio dei ratei rendita e miglioramenti di legge del valor capitale della rendita maturati e maturandi che si fa riserva di richiedere in corso di causa o di quell'importo che sarà beneviso in relazione alle componenti di danno così accertato di spettanza dell'Ente pubblico, con interessi e rivalutazione sulle somme riconosciute dal giorno del fatto illecito e con il limite delle prestazioni erogate;
vinte le spese, le competenze e gli onorari del giudizio e con sentenza esecutiva”.
A fondamento delle proprie ragioni, l' ha dedotto che in data 1.10.2008 Pt_1 Pt_2
, dipendente della società convenuta, svolgendo attività lavorativa preso la cava di lava
[...] da frantumazione “Dragotti Icea”, mentre era intento a manovrare una pala meccanica, aveva subito un infortunio che gli aveva determinato una inabilità temporanea assoluta dal lavoro di
219 giorni e una menomazione dell'integrità psicofisica dell'80%; che per le conseguenze di tale infortunio l' aveva erogato prestazioni assicurative per un ammontare complessivo Pt_1 calcolato al 09.04.2019 – salvo miglior conteggio - di € 957.576,15, come risultante dalla relativa attestazione di credito;
che per il suddetto sinistro era stata accertata la responsabilità penale a carico di , amministratore unico della con sentenza n. CP_2 CP_1
97/2012 del Tribunale di Catania, sezione distaccata di Belpasso, per violazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e per la violazione dell'art. 2087 c.c., con condanna generica al risarcimento del danno in favore di che le statuizioni Parte_2 civili erano state confermate in appello con sentenza della Corte d'Appello di Catania n.
361/2016 nonché con sentenza della Corte di Cassazione n. 15186/2018, che aveva annullato senza rinvio la sentenza d'appello per estinzione del reato per prescrizione e rigettato il ricorso quanto agli effetti civili.
Sulla scorta di tali premesse, l'Ente ha invocato l'efficacia di giudicato della sentenza penale di condanna agli effetti civili, con conseguente consolidamento dell'accertamento dell'an della responsabilità in capo al datore di lavoro, escludendo la possibilità di un diverso
2 accertamento del nesso causale e dell'eventuale efficacia interruttiva del comportamento del lavoratore, già esaminata nei tre gradi di giudizio in sede penale;
in punto di determinazione del quantum dovuto, ha richiamato ai fini di prova l'attestazione del Dirigente della sede Pt_1 di Catania, richiamando la giurisprudenza che alla stessa riconosce pieno valore probatorio.
1.1. Costituitasi in giudizio con memoria del 21.9.2021, la società resistente, ha in primo luogo richiamato le vicende del procedimento penale a carico di , conclusosi CP_2 con sentenza della Corte di Cassazione che “rilevata l'estinzione del reato ascritto all'imputato per intervenuta prescrizione, annullava senza rinvio la Sentenza impugnata, agli effetti penali, rigettando il ricorso agli effetti civili”. Ha quindi dedotto che l'accertamento della sussistenza del fatto ai fini della responsabilità civile non esclude la possibilità da parte del giudice civile di riesaminare l'apporto causale del danneggiato nella produzione dell'evento, ove tale giudizio non sia stato compiuto nel giudizio penale;
ha dunque affermato il concorso di colpa del lavoratore nella causazione del danno, in quanto il comportamento tenuto, consistente nell'essere salito sulla macchina frantumatrice e sul nastro trasportatore della stessa, ove non era prevista la presenza e l'intervento di personale, deve ritenersi esorbitante rispetto alle mansioni assegnate e alle indicazioni fornite per lo svolgimento dell'attività lavorativa;
ha inoltre dedotto che le violazioni degli obblighi di prevenzione e sicurezza sul lavoro da parte del datore non avevano avuto alcuna incidenza sulla determinazione del danno, o comunque non avevano avuto incidenza esclusiva.
In punto di determinazione del quantum oggetto di domanda, parte resistente ha contestato la valenza probatoria dell'attestazione prodotta dall'Ente in quanto priva di criteri per la determinazione del danno indennizzabile;
ha eccepito l'assenza di prova della erogazione degli importi richiesti in regresso;
ha infine richiamato il principio per cui il credito azionato in regresso trova un limite quantitativo nell'ammontare complessivo del risarcimento che il datore di lavoro sarebbe tenuto ad erogare all'infortunato, tuttavia non indicato né quantificato dall' . Ha quindi chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “Preliminarmente, per le Pt_1 ragioni tutte di cui in premessa, ritenere e dichiarare, in tutto od in parte, la nullità delle domande proposte in ricorso. In subordine, rigettare le domande formulate in ricorso, perchè infondate e non provate. In via ancor più gradata, previo accertamento del danno civilistico subito dal lavoratore a seguito dell'infortunio del 01/10/2008, tenuto anche Parte_2 conto del suo concorso di colpa, e sulla base delle risultanze dell'espletata CTU, nel caso di verificata incapienza per il credito azionato dall' rigettare la domanda formulata nei Pt_1
3 confronti della Società deducente od, in subordine, ridurla proporzionalmente nei limiti del dovuto”.
1.2. La causa è stata soggetta a rinvio onde tentare la conciliazione tra le parti e, su invito del giudice in precedenza assegnatario del fascicolo, al fine di consentire all' la Pt_1 produzione di ulteriori documenti di causa (cfr. deposito dell'8.5.2023).
All'udienza dell'8.11.2023 parte resistente ha chiesto riunirsi il presente procedimento a quello iscritto al n. R.G. 5705/2020, proposto da nei confronti della medesima Parte_2 resistente per il risarcimento del danno differenziale conseguente all'infortunio. Con provvedimento del 9.11.2023 il procedimento è stato restituito dal Presidente della Sezione al giudice assegnatario, ritenuti insussistenti le condizioni di connessione oggettiva per la eventuale riunione tra i fascicoli, anche in ragione della diversa fase di trattazione degli stessi.
Il procedimento è stato rinviato all'udienza del 9.2.2024, e, successivamente, al
11.10.2024 per discussione e decisione.
Con ordinanza del 17.10.2024, la causa è stata rinviata per consentire alle parti di interloquire sulla nuova attestazione di credito prodotta dall' . Pt_1
Con provvedimento del 9.1.2025 il procedimento è stato assegnato alla scrivente a seguito di trasferimento ad altro Ufficio del precedente magistrato assegnatario.
L' ha successivamente richiesto la trattazione della causa in presenza e, all'udienza Pt_1 del 22.5.2025 è stata nuovamente tentata la conciliazione tra le parti la quale, anche a seguito di ulteriori rinvii (cfr. verbali del 30.6.2025 e del 13.10.2025) non ha avuto buon esito.
La causa, rinviata per discussione e decisione all'udienza del 20.11.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. senza opposizione delle parti, verificato il deposito delle relative note di trattazione scritta, è decisa con la presente sentenza.
2. Con il presente giudizio l' ha agito in regresso nei confronti nei confronti della Pt_1 datrice di lavoro per l'infortunio sul lavoro occorso al dipendente CP_1 Parte_2 ponendo a fondamento della propria domanda il definitivo accertamento della responsabilità civile nei confronti del rappresentante legale della società, , di cui alla sentenza CP_2
n. 97/2012 del Tribunale di Catania, sezione distaccata di Belpasso, confermata quanto alle statuizioni civili dalla sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 361/2016, nonché dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 15186/2018, con cui è stato dichiarato estinto per prescrizione il reato ma è stato rigettato il ricorso proposto da quanto agli effetti CP_2 civili (cfr. produzione cfr. doc. 2, 3 e 4 di parte resistente). Pt_1
4 2.1. In punto di diritto, l'azione dell' si fonda sulle previsioni di cui agli art. 10 e 11 Pt_1 del DPR 1124/1965.
In particolare, il richiamato art. 10, per quanto in questa sede rileva, prevede che
“L'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro.
Nonostante l'assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato. […]”.
Ai sensi del successivo art. 11 “L'Istituto assicuratore deve pagare le indennità anche nei casi previsti dal precedente articolo, salvo il diritto di regresso per le somme pagate a titolo
d'indennità e per le spese accessorie contro le persone civilmente responsabili. La persona civilmente responsabile deve, altresì, versare all'istituto assicuratore una somma corrispondente al valore capitale dell'ulteriore rendita dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39.
La sentenza, che accerta la responsabilità civile a norma del precedente articolo, è sufficiente a costituire l'Istituto assicuratore in credito verso la persona civilmente responsabile per le somme indicate nel comma precedente […]”.
Il sistema delineato dalle richiamate norme, se da un lato consente all' di giovarsi, Pt_1 nell'esercizio dell'azione di regresso, del giudicato penale formatosi nei confronti di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato, giudicato che rileva ai fini della prova della sussistenza del fatto e della sua commissione da parte dell'imputato (cfr. Cass. n. 21563/2018; Cass. n. 13890/1999), per altro verso attribuisce alla sentenza che abbia accertato la responsabilità della persona civilmente responsabile l'efficacia di titolo per costituire l' in credito nei confronti del responsabile civile medesimo. Ne Pt_1 discende che il giudicato formatosi in sede penale sulle statuizioni civili a carico del datore di lavoro o il giudicato formatosi direttamente in sede civile nei confronti del medesimo responsabile (ad esempio nel giudizio ex art. 2087 c.c. proposto dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro) è titolo idoneo e sufficiente a fondare l'azione di regresso proposta ex art. 10
e 11 del DPR 1124/1965.
2.2. Ciò posto, i fatti così come descritti e incontestati da entrambe le parti negli atti introduttivi del giudizio sono stati oggetto di accertamento in sede penale nel procedimento istaurato a carico di , quale amministratore unico della CP_2 CP_1
Con sentenza n. 97/2012 il Tribunale di Catania, sezione distaccata di Belpasso, accertata la dinamica dell'infortunio, la violazione degli obblighi in materia di sicurezza sul luogo di
5 lavoro e l'esistenza di un nesso di causalità tra questi ultimi e le lesioni riportate dal lavoratore, ha condannato a sei mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 590 co. 3 c.p. CP_2 in relazione all'art. 583 co. 1 n. 1 c.p., nonché al risarcimento del danno nei confronti della parte civile ex art. 539 c.p.c. con condanna alla provvisionale commisurata in € 25.000,00.
Su appello dell'imputato, la Corte d'Appello di Catania con sentenza n. 361/2016 ne ha confermato la responsabilità colposa per violazione dell'art. 2087 c.c. e delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, procedendo alla sola rideterminazione della pena nella misura di mesi quattro di reclusione.
A seguito di ricorso per Cassazione, la Suprema Corte con sentenza n. 15186/2018 ha dichiarato estinto il reato per intervenuta prescrizione e, dovendo pronunciarsi sui capi della sentenza che riguardavano gli effetti civili ex art. 578 c.p.p., ha proceduto alla verifica degli elementi della fattispecie penale ai soli fini risarcitori, confermando la correttezza del giudizio di secondo grado e rigettando il ricorso proposto, con conseguente passaggio in giudicato delle statuizioni civili di condanna di cui alla sentenza della Corte d'Appello. In particolare, la Corte di Cassazione ha rilevato la correttezza del ragionamento giuridico della pronuncia di merito sia in punto di ricostruzione del nesso causale tra fatto ed evento, sia in punto di esclusione della rilevanza eziologica della condotta del lavoratore.
Il pacifico passaggio in giudicato delle statuizioni civili su cui il giudice in sede penale si
è pronunciato ex art. 578 c.p.c. implica la formazione del relativo giudicato, che vale quale titolo per l'esercizio dell'azione di regresso dell' e spiega altresì un'efficacia limitate in Pt_1 questo giudizio sotto il profilo della possibilità di un diverso accertamento dell'efficacia eziologica della condotta del lavoratore rispetto alla causazione dell'evento, ove tale efficacia sia già stata vagliata ed esclusa nel giudizio penale. In tal senso si è pronunciata la stessa giurisprudenza di legittimità richiamata da parte resistente laddove ha sancito il principio per cui “in tema di azione di regresso esercitata dall , il giudicato che accerta la Pt_1 responsabilità penale del datore di lavoro giova all'istituto per ciò che attiene all'accertamento della sussistenza del fatto e della sua commissione da parte dell'imputato, ma non impedisce al chiamato in regresso di chiedere che nel giudizio civile sia sviluppata ogni indagine che non sia stata svolta nel giudizio penale, tra cui quella relativa all'eventuale concorso di colpa della vittima, qualora in sede penale non sia stata compiuta o non sia stato fissato il grado del concorso stesso” (cfr. Cass. n. 21563/2018).
Ne deriva che, ove in sede penale sia già stata accertata la responsabilità esclusiva del datore di lavoro e sia quindi stata esaminata, con conseguente passaggio in giudicato, la
6 questione relativa all'eventuale concorso di colpa del lavoratore, tale accertamento non potrà essere soggetto a riesame in sede civile né nel giudizio promosso dal lavoratore per ottenere la liquidazione del danno differenziale né nel diverso giudizio promosso dall' nei confronti Pt_1 del datore di lavoro, atteso che quanto sia stato espressamente deciso in sede penale esplica comunque rispetto al condannato la sua funzione di giudicato (ex art. 651, 654 e 578 c.p.p.), pur essendo l' una parte diversa rispetto al danneggiato e al responsabile civile. Pt_1
2.3. Nella fattispecie per cui è causa, all'esito del procedimento penale è stata accertata la violazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro da parte di e la CP_2 sua idoneità causale a produrre la lesione all'integrità fisica del lavoratore, ossia l'evento di danno, secondo il criterio dell' “oltre ogni ragionevole dubbio” che è proprio del giudizio penale, per cui risulta preclusa in questa sede ogni ulteriore valutazione in punto di efficienza causale delle violazioni accertate rispetto alla verificazione del danno medesimo.
Ne discende che non appare possibile l'accertamento sollecitato da parte resistente e fondato sull'affermazione per cui il comportamento del lavoratore infortunato sarebbe da considerare abnorme e, dunque, assurgerebbe a “fattore causale, determinante, delle conseguenze lesive riportate”, con l'ulteriore considerazione secondo cui “le violazioni degli obblighi di prevenzione da parte del datore di lavoro, accertate in sede penale, non hanno avuto alcuna incidenza – e, certamente, non hanno avuto incidenza esclusiva - nella determinazione dell'evento dannoso” (cfr. memoria di parte resistente).
A proposito possono richiamarsi, per sostanziale analogia della questione affrontata, le motivazioni già espresse dall'intestato Tribunale nella sentenza n. 2760/2024 del 20.5.2024, resa all'esito del giudizio proposto da nei confronti della per il Parte_2 CP_1 risarcimento del danno differenziale.
“[…] la Corte d'Appello ha espressamente affrontato la tematica della efficienza causale della condotta di rispetto alla verificazione dell'infortunio e ne ha escluso la natura Pt_2 eccentrica, riconducendo piuttosto il comportamento del lavoratore a modalità di svolgimento dell'attività rientranti nelle prestazioni assegnate e tollerate dall'azienda.
[…]
La Corte ha dunque ritenuto l'esistenza della correlazione causale tra le violazioni contestante al datore di lavoro e l'infortunio occorso a , affermando l'efficienza Pt_2 eziologica delle prime rispetto alla produzione dell'evento e ritenendo che la condotta del lavoratore fosse pienamente coerente con il normale svolgimento dell'attività lavorativa e con le modalità organizzative adottate dall'impresa, per come accertate in sede penale, sicché
7 rimane adesso esclusa ogni diversa valutazione del fatto, in forza della quale ritenere che la condotta del lavoratore abbia da sola causata l'evento, atteso che ciò confliggerebbe con tutta evidenza con quanto accertato dal giudice penale.
Risulta pertanto irrilevante la richiesta delle parti resistenti di produrre in atti i file video funzionali alla ricostruzione dell'infortunio.
Per la medesima ragione, risultano inammissibili in quanto irrilevanti i capitoli di prova testimoniale articolati nella memoria di costituzione.
[…] in sede penale è stato accertato che il datore di lavoro ha del tutto omesso l'adempimento degli obblighi informativi nei confronti del lavoratore e l'adozione di adeguate misure di prevenzione nonché di organizzazione del luogo di lavoro atte a evitare l'infortunio e, d'altra parte, è stato accertato che il ricorrente ha agito in modo conforme alle prassi aziendali.
È opportuno richiamare a riguardo le statuizioni della sentenza della Corte d'Appello n.
361/2016. Secondo la Corte: “Nel caso in esame, va osservato come il lavoratore abbia agito in base ad una “prassi consolidata” all'interno dell'azienda, volta a velocizzare procedure di lavorazione favorite dai responsabili aziendali, non potendo essere in tal senso dirimente la circostanza che il teste , capo cantiere della , abbia riferito di avere dato Tes_1 CP_1 istruzioni ai lavoratori in caso di guasto di un macchinario nel senso di spegnere il macchinario
e chiamare il manutentore.
Ed in fatti è emersa, viceversa, in dibattimento la circostanza che i lavoratori della ditta
fossero all'occorrenza impiegati anche in lavori di manutenzione degli impianti, non CP_1 solamente sulla base delle dichiarazioni rese dalla persona offesa – ritenute dal primo giudice pienamente attendibili con motivazione che si condivide integralmente in quanto coerenti e scevre da qualsivoglia contrasto interno - : “Nel caso di un guasto al rullo chiamavamo il meccanico quando era proprio che non potevamo fare niente noi…” (vd. Pag. 20 verbale di udienza del 10.02.2011); ma, altresì, sulla base della deposizione resa dal teste da cui Tes_2 emerge compitamente che al ditta tollerasse, di fatto, che anche gli autisti si occupassero delle piccole riparazioni […]
Ne consegue, pertanto, che il comportamento del volto ad evitare il Pt_2 danneggiamento del macchinario per l'introduzione di un oggetto in esso non possa, certamente, costituire un fatto esorbitante delle mansioni che, nella consuetudine, erano svolte, con la tolleranza dei soggetti preposti, dagli addetti alla conduzione dei mezzi […]
8 Quanto al dovere d'informazione gravante sul datore di lavoro – dovere che avrebbe dovuto riguardare tutte le attività cui di fatto era preposti gli impiegato nella ditte CP_1
- atteso che sono mancate del tutto le indicazioni circa i tempi, le modalità ed il personale nei cui confronti tali corsi erano stati tenuti oltre che dati probatori cui poter fare riferimento in tal senso.
A fronte di tali lacune probatorie a sostegno della tesi difensiva circa la insussistenza di responsabilità in capo al datore di lavoro , l'istruttoria ha invece fornito CP_2 elementi certi cui ancorare la responsabilità dell'imputato con riferimento alla totale carenza organizzativa dell'azienda sotto il profilo della prevenzione degli infortuni sul lavoro […]”
Il giudice penale ha accertato che il documento di sicurezza e salute presentato dalla datrice di lavoro non era aggiornato e non riportava la presenza degli impianti di frantumazione, che non vi era alcuna protezione nel luogo in cui era caduto l'infortunato, che nessun tipo di formazione era stata resa al lavoratore in merito alla riparazione del macchinario per la frantumazione e che “nessun verbale di formazione ed informazione sull'attività non solo di tipo generico sulle norme antinfortunistiche ma anche di tipo specifico per le mansioni che doveva espletare il lavoratore addetto all'impianto di frantumazione della lava” era stata fornita. Ancora, la Corte d'Appello ha ritenuto accertata “l'insussistenza, presso la ditta citata, della dotazione di dispositivi di protezione individuale sui lati di quota in violazione dell'articolo 19 co. 1 lett. d del Dlgs n. 81/08, oltre che la mancanza agli atti dell'azienda della valutazione del datore di lavoro sulle capacità, attitudini virgola e condizioni dei lavoratori rispetto alle mansioni conferite agli stessi, omettendo nello specifico anche la sorveglianza sanitaria del medico competente voluta dalla normativa antinfortunistica”.
Posto che le violazioni del datore di lavoro, nei termini di cui sopra accertati, non sono più sindacabili in questa sede (cfr. Cass. n. 15392/2018 cit.), osserva il Tribunale che non vi sono i presupposti per affermare che la condotta del ricorrente abbia assunto gli estremi del concorso colposo.
Invero, l'intervento di sulla macchina frantumatrice per l'eliminazione di un Pt_2 ostacolo che ne poteva impedire il corretto funzionamento è stato compiuto sulla base delle direttive datoriali che prevedevano l'intervento diretto degli operai e anche degli autisti per la risoluzione di problematiche di carattere semplice afferenti alle macchine utilizzate, che non necessitassero dell'intervento specialistico dei meccanici.
Inoltre, le rilevanti mancanze in punto di rispetto degli obblighi in materia antinfortunistica assorbono l'eventuale condotta imprudente del lavoratore, alla quale non può
9 essere imputato un concorso di colpa. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare che “In tema di tutela delle condizioni di lavoro del lavoratore subordinato, il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al dipendente, sia quando ometta di adottare le misure protettive, comprese quelle esigibili in relazione al rischio derivante dalla condotta colposa del dipendente medesimo, sia quando, pur avendole adottate, non vigili affinché queste siano di fatto rispettate;
ne consegue che, in tutte le ipotesi in cui vi sia inadempimento datoriale rispetto all'adozione di cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonché esigibili "ex ante" ed idonee ad impedire il verificarsi dell'evento dannoso, la condotta colposa del prestatore non può avere alcun effetto esimente e neppure può rilevare ai fini del concorso di colpa” (cfr. Cass. n. 25597/2021, così massimata;
in senso conforme Cass. n. 37019/2022; Cass. n. 15112/2020; Cass. 2209/2016. Cfr. anche Cass. n.
30279/2019, così massimata: “In materia di infortuni sul lavoro, al di fuori dei casi di rischio elettivo, nei quali la responsabilità datoriale è esclusa, qualora ricorrano comportamenti colposi del lavoratore, trova applicazione l'art. 1227, comma 1, c.c., tuttavia, la condotta incauta del lavoratore non comporta un concorso idoneo a ridurre la misura del risarcimento ogni qual volta la violazione di un obbligo di prevenzione da parte del datore di lavoro sia munita di incidenza esclusiva rispetto alla determinazione dell'evento dannoso;
in particolare, tanto avviene quando l'infortunio si sia realizzato per l'osservanza di specifici ordini o disposizioni datoriali che impongano colpevolmente al lavoratore di affrontare il rischio, quando l'infortunio scaturisca dall'integrale impostazione della lavorazione su disposizioni illegali e gravemente contrarie ad ogni regola di prudenza o, infine, quando vi sia inadempimento datoriale rispetto all'adozione di cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonché esigibili ex ante ed idonee ad impedire, nonostante l'imprudenza del lavoratore, il verificarsi dell'evento dannoso”).
Alla luce dei superiori principi, ritiene dunque il Tribunale che non possa essere imputato
a un concorso colposo nella causazione dell'evento” (cfr. Tribunale di Catania n. Pt_2
2760/2024 del 20.5.2024 resa nel procedimento iscritto al n. R.G. 5705/2020).
L'azione di regresso proposta dall' risulta pertanto fondata in punto di an, Pt_1 sussistendone il titolo, per essersi formato il giudicato sulle statuizioni di condanna nei confronti del responsabile civile per l'infortunio occorso al lavoratore e non potendo essere ulteriormente esaminata la questione del concorso di colpa di quest'ultimo nell'eziologia del fatto, per essere tale questione già stata oggetto di scrutinio definitivo con la sentenza della Corte d'Appello di
Catania n. 361/2016 del 9.2.2016, passata in giudicato.
10 2.4. Residua da esaminare la domanda in punto di quantum della pretesa azionata in giudizio, rispetto alla quale l' ha prodotto l'attestazione del dirigente della sede di Pt_1
Catania, da ultimo aggiornata al 19.11.2025 (cfr. produzione di pari data) dalla quale si evince, in relazione all'infortunio de quo, l'erogazione di prestazioni per il complessivo importo capitale di € 1.295.649,63, oltre interessi alla suddetta data quantificati il € 71.587,11, per un totale di € 1.367.236,74.
La società resistente ha contestato la quantificazione dei suddetti importi, deducendo la mancata indicazione dei criteri di calcolo, la mancata prova della relativa erogazione al lavoratore ed eccependo, in ogni caso, che il rimborso ottenibile dall' può essere Pt_1 riconosciuto solo fino a concorrenza del risarcimento del danno conseguibile dal lavoratore infortunato.
Tali censure sono infondate.
L' ha infatti prodotto in atti non solo l'attestazione riportante l'ammontare delle Pt_1 prestazioni erogate per l'infortunio occorso a in data 1.10.2008, periodicamente Parte_2 aggiornata, ma anche il prospetto di “calcolo ratei e interessi” (con puntuale indicazione dei ratei per la quota patrimoniale di danno, la quota di danno biologico, il tasso di interessi applicato, le maggiorazioni della rendita ecc.), nonché il “prospetto di calcolo del valore capitale della rendita di inabilità / menomazione permanente” il quale riporta i dati retributivi utilizzati quale base di calcolo, il valore capitale del danno biologico e quello del danno patrimoniale, con indicazione dei relativi criteri e parametri di riferimento per l'elaborazione dei calcoli. Non può pertanto dirsi che vi sia una indeterminatezza del petitum in punto di quantificazione del credito e che la società resistente non fosse in condizione di elaborare compiute difese sul punto.
Circa la prova dell'ammontare del credito e degli esborsi sostenuti dall'Ente in favore dell'infortunato va poi richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'atto amministrativo di attestazione del credito è assistito da presunzione di legittimità, è privo di discrezionalità e può dunque essere ritenuto prova idonea del credito. A riguardo, la Corte di Cassazione ha in più occasioni ribadito il principio per cui
“In tema di prova della congruità dell'indennità corrisposta dall al lavoratore nel Pt_1 giudizio di regresso intentato nei confronti del datore di lavoro, poiché l' svolge la sua CP_3 azione attraverso atti emanati a conclusione di procedimenti amministrativi, tali atti, come attestati dal direttore della sede erogatrice, sono assistiti dalla presunzione di legittimità propria di tutti gli atti amministrativi, che può venir meno solo di fronte a contestazioni precise
11 e puntuali che individuino il vizio da cui l'atto in considerazione sarebbe affetto e offrano contestualmente di provarne il fondamento;
pertanto, in difetto di contestazioni specifiche, deve ritenersi che la liquidazione delle prestazioni sia avvenuta nel rispetto dei criteri enunciati dalla legge, e che il credito relativo alle prestazioni erogate sia esattamente indicato in sede di regresso sulla base della certificazione del direttore della sede.” (cfr. Cass. n. 11617/2010;
Cass. n. 1841/2015; Cass. n. 11753/2025).
A ciò si aggiunga che “Fermo il limite costituito dall'ammontare del risarcimento civilistico spettante al danneggiato, all che agisca in regresso nei confronti del Parte_1 datore di lavoro responsabile dell'infortunio indennizzato dall'Istituto, va riconosciuto non solo
l'importo di denaro pari al valore capitale attuale della rendita, ma anche l'ammontare dei ratei della rendita stessa in precedenza versati - atteso che il calcolo per la capitalizzazione sconta il trasferimento nell'attualità del valore delle somme non ancora sborsate, onde prescinde da detti ratei -, nonche gli interessi sulle somme oggetto di questi ultimi e l'entità dei miglioramenti o aggiornamenti imposti, in ordine alla rendita, da sopravvenuti provvedimenti amministrativi, in ragione dei quali la relativa domanda può essere proposta dall'Istituto assicuratore anche in appello” (cfr. Cass. n. 11296/1991; in senso analogo, Cass. n. 4193/2003;
Cass. n. 4089/2016; Cass. n. 9005/2022). CP_ Non può trovare accoglimento neanche l'eccezione di secondo la quale il credito dell' dovrebbe essere riconosciuto nel limite dell'ammontare del danno risarcibile al Pt_1 lavoratore, essendo tale deduzione genericamente formulata e priva di prova.
Invero, contrariamente a quanto sostenuto in memoria dalla resistente, l'onere di provare che il credito per il quale l' agisce in regresso sia superiore al danno risarcibile non Pt_1
è posto a carico dell' , bensì a carico del lavoratore che eccepisce l'operatività di tale CP_3 limite, trattandosi di un fatto impeditivo della pretesa creditoria per il quale opera la regola generale di cui all'art. 2697 co. 2 c.c. A tal riguardo, si osserva che “in tema di azione di rivalsa
D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, ex artt. 10 e 11 costituisce onere del datore di lavoro convenuto fornire la prova del fatto che le erogazioni assicurative, di cui l' chiede il rimborso, Pt_1 superino il risarcimento del danno conseguibile dal lavoratore infortunato e non già onere dell fornire la prova che tale limite non è superato, atteso che quest'ultimo si pone non CP_3 come fatto costitutivo del diritto di rivalsa dell , bensì come fatto impeditivo del diritto Pt_1 azionato dall'ente e, in quanto tale, oggetto di prova a carico del datore di lavoro che lo eccepisca” (cfr. Cass. n. 12198/2016; Cass. n. 26931/2023; tra le più risalenti, Cass. n.
389/1987).
12 Nel caso di specie la resistente non ha offerto, né sotto il profilo degli oneri di allegazione né sotto il profilo degli oneri probatori, alcun elemento o circostanza specifica per poter ritenere che l'ammontare del danno risarcibile (complessivamente considerato in tutte le sue voci, patrimoniali e non) sia inferiore rispetto agli importi liquidati dall' Pt_1 nell'attestazione di credito, dovendo aggiungersi a riguardo che nessuna puntuale contestazione
è stata mossa nemmeno in merito alla percentuale di menomazione dell'integrità psicofisica complessivamente riconosciuta a come quantificata dall'Ente. Dalle suddette carenze di Pt_2 allegazione e probatorie discende il carattere esplorativo della consulenza tecnica richiesta in memoria.
2.5. In conclusione, il ricorso è fondato e va accolto.
Va dunque riconosciuto all' in virtù degli artt. 10 e 11 TU 1124/1965, il diritto a Pt_1 vedersi rimborsata da la somma di € 1.295.649,63 a titolo di spese e di € 71.587,11 a CP_1 titolo di interessi maturati fino al 19.11.2025, per un totale complessivo di € 1.367.236,74 per l'infortunio occorso al lavoratore Parte_2
La va dunque condannata al pagamento in favore dell' della complessiva CP_1 Pt_1 somma di € 1.367.236,74, per i suddetti titoli, oltre ulteriori interessi maturandi dal dovuto al soddisfo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte resistente, nella misura liquidata come in dispositivo tenuto conto del valore della causa determinato in rapporto alla somma oggetto di condanna, delle fasi del giudizio svolte (studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), dell'applicazione dei parametri medi per la fase istruttoria, stante le plurime memorie e note depositate dalle parti e le plurime udienze tenute, dei parametri minimi per le altre fasi e, infine, dall'aumento del 30% nella liquidazione per il valore della causa fino a € 1.000.000,00 e del 10% per il successivo scaglione di valore ex art. 6 del D.M.
55/2014 e ss.mm.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa CH OL, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2025/2021 R.G. così statuisce: condanna, in accoglimento del ricorso, la al pagamento in Controparte_1 favore dell' a titolo di regresso, della somma di € 1.367.236,74, oltre ulteriori interessi dal Pt_1 dovuto al soddisfo;
13 condanna la al pagamento in favore dell' delle spese Controparte_1 Pt_1 processuali, che si liquidano in complessivi € 17.223,00 per compensi, oltre spese forfettarie al
15%, CPA e IVA, come per legge.
Catania, 28/12/2025
La giudice del lavoro
CH OL
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