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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/03/2025, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dottor Andrea Loffredo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 6503/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto: azione di simulazione – azione surrogatoria
TRA
e , rappresentate e difese dall'avv. Maria Parte_1 Parte_2
Speranza Battaglia
ATTRICI
E
, e , rappresentati e difesi CP_1 CP_2 CP_3 dall'avv. Aniello Matrone
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 26/09/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato nel 2016 , in proprio e Parte_1 nella qualità di procuratrice speciale di , convenivano in giudizio Parte_2 [...]
e per sentire dichiarare sussistente il diritto di CP_1 CP_2 CP_3 credito di e nei confronti di per un Parte_1 Parte_2 CP_1 importo pari ad € 35.832,47 oltre aggiornamenti Istat (o di quella diversa somma ritenuta di giustizia), ivi compresi gli aggiornamenti ISTAT intervenuti, oltre interessi legali maturati e maturandi;
dichiarare la simulazione assoluta dell'atto pubblico di compravendita del 15.12.2008 avente repertorio n. 3177- raccolta n.
2451- trascritto a Salerno in data 12.01.2009 nn. 1359-1180 / 1360-1181- stipulato dal Notaio relativamente alla cessione da parte del IG. Persona_1 [...] in qualità di proprietario della quota di ½ del Fabbricato strada Vicinale CP_1
1
fabbricato semindipendente di mq. circa 300,00, al catasto Parte_3 indicato al foglio n. 26 p.lla 48 sub.4 n. 3 piano T cat A/3 cl 2 vani 5, rendita € 555,19 oltre al giardino pertinenziale foglio 26 p.lla 1576 are 0,90 in favore di CP_3 nonché la simulazione assoluta del medesimo atto pubblico di compravendita relativamente alla cessione da parte del IG. in qualità di CP_1 usufruttuario del fabbricato strada Vicinale Costantino - Scafati, composto da n. 2 appartamenti al piano rialzato e n.1 appartamento al primo piano con annesso locale deposito al piano secondo e relativo lastrico solare, indicato in catasto al foglio 26
p.lla 880 sub. 4–5–6-7 oltre giardino di pertinenza foglio 26 particella 1152 in favore di;
in via subordinata, in caso di mancato accoglimento della domanda di CP_2 simulazione assoluta, dichiarare la simulazione relativa delle medesime cessioni di cui al citato atto pubblico di compravendita, qualificando l'atto dissimulato come donazione diretta e pertanto giudicarlo valido ed efficace tra le parti onde consentire all'attrice di poter trascrivere l'opposizione alla donazione, godere Parte_1 della sospensione dei termini prevista dal primo comma dell'art. 563 c.c, mantenere ferma la possibilità di agire in restituzione contro i terzi a tutela delle proprie aspettative ereditarie, preservarsi pertanto una futura azione di riduzione;
in via ulteriormente subordinata dichiarare il diritto di credito di euro 35.000,00 di
[...] nei confronti di e di euro 100.000,00 nei confronti di CP_1 CP_3 CP_2
(o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia) e, dichiarata l'inerzia
[...] di nei confronti di e di nel recupero del CP_1 CP_3 CP_2 proprio credito, accertare il diritto delle attrici e a Parte_1 Parte_2 surrogarsi ex art 2900 c.c. nei diritti di credito vantati da nei CP_1 confronti di e fino alla concorrenza del proprio credito CP_3 CP_2 comprensivo delle spese e degli onorari del presente giudizio e per l'effetto condannare le convenute e al pagamento nei confronti delle CP_3 CP_2 attrici di euro 35.832,47 (o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia ) oltre agli aggiornamenti Istat e agli interessi maturandi e maturati;
ordinare in ogni caso la trascrizione e l'annotamento presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente per territorio dell'emananda sentenza;
condannare i convenuti in solido tra loro o ciascuno per quanto di ragione al pagamento delle spese di giustizia.
Le attrici ponevano a fondamento della domanda di simulazione: 1) l'assenza di un preliminare di compravendita 2) la cessazione della propria attività imprenditoriale svolta dal dopo l'emissione della sentenza n. 13/1991 del Tribunale CP_1 di Salerno di scioglimento del matrimonio intercorso tra lui e la ex coniuge _2
, con affidamento della minore alla madre, con l'obbligo del
[...] Parte_1
2
di versare mensilmente a titolo di contributo nel mantenimento CP_1 della moglie e della figlia un assegno di euro 129,11 oltre al pagamento del canone di locazione del reperendo nuovo alloggio;
3) il fatto che dopo la menzionata dismissione della ditta, la stessa attività esercitata dal ( ovvero riparazione di CP_1 autoveicoli, vendita di pezzi di ricambio e vendita al dettaglio di veicoli) veniva intrapresa dalla IG.ra , con la quale il aveva Parte_4 CP_1 contratto matrimonio in data 30 luglio 1992; 4) la vendita della quota di proprietà e del diritto di usufrutto degli unici due immobili ancora disponibili in favore delle altre due figlie, nate dal secondo matrimonio, compravendita avutasi nell'anno 2008 a seguito della pubblicazione della sentenza n. 925/2007 del Tribunale di Nocera
Inferiore, che aveva condannato a pagare in favore della IG.ra CP_1
e della IG.ra l'assegno di mantenimento ammontante Parte_1 Parte_2 ad € 129,11 a decorrere dal 03 febbraio 2000; 5) il rapporto di parentela tra acquirenti e venditori e la giovanissima età delle acquirenti, che avevano 22 e 24 anni e non avevano alcun lavoro né reddito, per cui non potevano aver effettivamente pagato euro 100.000,00 per l'una ed euro 35.000,00 per l'altra; 6) le modalità di pagamento del prezzo di acquisto in parte non tracciato (in un caso di € 5.000,00 e nell'altro di
€ 10.000,00), in parte con emissione di un assegno circolare dello stesso importo di euro 5.000,00 emesso dalla Banca di Credito Cooperativo di Scafati e di Cetara, banca di cui il era titolare di un conto corrente, nonché il pagamento CP_1 dilazionato e rateizzato (ben euro 85.000,00 in un caso e euro 20.000,00 nell'altro), in assenza di qualsiasi patto di riservato dominio in favore del venditore;
7)
l'irrisorietà del prezzo di vendita, essendo il probabile valore degli immobili venduti pari ad euro 180.000,00 per l'immobile di via Giardino e di euro 320.000,00 per quello di via Costantino;
9) l'essere la dimora abituale dell'alienante presso l'immobile di - via Vicinale Costantino, non avendo egli mai abbandonato Pt_3
l'abitazione di via Costantino ove da sempre risiede insieme alla moglie Parte_4
e alle figlie e , non avendo mai vissuto alla via Sannazzaro ove a
[...] CP_3 CP_2 seguito della stipula del contratto di compravendita aveva trasferito la residenza, semplicemente perché nel civico indicato non esiste alcun immobile abitabile. Le attrici argomentavano che alla luce delle suddette circostanze era evidente come il reale ed unico intento dei convenuti era stato quello di sottrarre alle garanzie del credito vantato da parte attrice gli immobili di proprietà del IG. . CP_1
Circa l'azione di surroga, le attrici allegavano che visti i rapporti di credito e di debito esistenti tra le diverse parti in giudizio, e potevano CP_2 CP_3
3
essere condannate a pagare direttamente alle attrici la somma ancora dovuta al
[...]
CP_1
Si costituivano in giudizio, , e i quali CP_1 CP_2 CP_3 chiedevano il rigetto delle domande attoree. Eccepivano che la richiesta relativa al pagamento di quanto asseritamente dovuto dal convenuto alle CP_1 attrici, quale contributo di mantenimento della figlia e della separata moglie, era stato oggetto di autonomo giudizio, conclusosi, da ultimo, con sentenza n.
925//2007, per cui la domanda, finalizzata ad ottenere nuovamente il riconoscimento del diritto, era inammissibile per violazione del principio del “ne bis in idem”. Allegavano che il , successivamente al divorzio dalla prima moglie, CP_1 aveva cancellato dal registro delle imprese la propria ditta, che si occupava di rottamazione di veicoli, in quanto la normativa di settore risultava sempre più restrittiva ed onerosa, imponendo nel corso degli anni adeguamenti insostenibili sia per le ristrette finanze del sig. , sia per le dimensioni della stessa impresa, CP_1 troppo piccola per poter competere con la concorrenza maggiormente attrezzata.
Deducevano che la vendita dell'immobile di proprietà del sig. era CP_1 stata vera e reale, come dimostrato con copie assegni circolari, quietanze di pagamento, note di emissione di titoli prodotti in atti. Quanto alla giovane età delle acquirenti ed alla presunta assenza di reddito dedotta da parte attrice, precisavano che entrambe le acquirenti, al momento della compravendita, percepivano regolare stipendio da lavoro dipendente e che, ad ogni buon conto, le stesse avevano proceduto all'acquisto di che trattasi con il determinante sostegno pecuniario del nonno materno. Riguardo al quanto al prezzo di vendita, ritenuto irrisorio da parte attrice, rilevavano che l'immobile di Via Giardino, oggetto di cessioni, era costituito da un rudere di campagna, di cui era stata venduta una quota pari ad ½ dell'intero e che lo stesso trovasi ubicato in zona periferica e poco appetibile da un punto di vista commerciale, per cui il corrispettivo stabilito in contratto era in linea con i prezzi di mercato. Tanto era vero, che a seguito della vendita dello stesso, effettuata dal sig.
in favore della figlia, la stessa -a sua cura e spese- aveva avviato CP_1 una pratica amministrativa finalizzata ad ottenere il rilascio di concessione edilizia per la demolizione e la successiva ricostruzione dello stesso a parità di volumi, e - solo successivamente - si attivava per dare avvio alla programmata opera edilizia.
Espletata ctu per accertare il valore degli immobili ceduti, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione.
Delle domande attoree risulta fondata solo quella di accertamento della sussistenza del diritto di credito di e nei confronti di Parte_1 Parte_2 CP_1
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per un importo pari ad € 35.832,47 oltre aggiornamenti Istat, ivi compresi CP_1 gli aggiornamenti ISTAT intervenuti, oltre interessi legali maturati e maturandi. Per tale domanda, che in verità risulta proposta dalle attrici in via strumentale ai fini di giustificare le domande di simulazione e surrogazione, risultano già le statuizioni della sentenza di divorzio del Tribunale di Salerno e quella del Tribunale di Nocera
Inferiore, per cui sul punto la domanda è senza dubbio fondata, non avendo il
[...] dimostrato di aver adempiuto al pagamento anche per il periodo CP_1 successivo a tali sentenze.
Per le domande di simulazione giova evidenziare che sono le stesse attrici ad affermare come fosse evidente che le cessioni di diritti immobiliari fatte in data
15.12.2008 ed oggetto di giudizio avessero il reale ed unico intento dei convenuti di sottrare tali diritti immobiliari alla garanzia del credito vantato dalle attrici nei confronti del . In pratica sono le stesse attrici ad ammettere CP_1
l'effettività delle cessioni, in relazione alle quali esse avevano evidentemente fatto prescrivere l'azione appositamente prevista dall'ordinamento in questi casi, infatti l'azione revocatoria, esperibile sia nei confronti degli atti a titolo oneroso, che a titolo gratuito, prevista dagli artt. 2901 c.c. e seguenti, per la quale l'art. 2903 c.c. prevede la prescrizione in cinque anni. Tale azione, nell'anno 2016, nel momento in cui le attrici hanno deciso di agire in giudizio contro il , era già da CP_1 tempo prescritta, risalendo le cessioni al 2008.
Peraltro, non è affatto anomalo che un imprenditore o ex imprenditore metta al sicuro i propri diritti immobiliari cedendoli ai figli, continuando di fatto o di diritto ad occupare l'abitazione, anche in considerazione dell'affectio familiaris intercorrente con i figli, con l'evidente e reale scopo di sottrarre i propri beni dalle possibili pretese di eventuali creditori insoddisfatti.
Ciò posto, va rilevato che anche le circostanze poste a base delle azioni di simulazione assoluta e relativa, non inducono affatto a ritenere fondate tali domande.
Il fatto che il , successivamente al divorzio dalla prima moglie, CP_1 avesse cancellato dal registro delle imprese la propria ditta, che si occupava di rottamazione di veicoli, non ha alcuna rilevanza al fine di prova della simulazione, tanto più che il ne ha spiegato le motivazioni in modo convincente. CP_1
Riguardo alle modalità di pagamento previste in contratto, non risultano anomale, tanto più che le parti contrattuali erano strettissimi congiunti e dalla documentazione prodotta dai convenuti non appare dubitabile che le acquirenti abbiano pagato quanto dovuto, alla luce degli assegni circolari, quietanze di pagamento e note di emissione di titoli prodotti in atti, anche considerato il tempo trascorso tra la data dell'atto di
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cessione e la data della domanda delle attrici. Tale avvenuto pagamento, che tra parenti stretti può avvenire nel tempo anche per contanti o in altre modalità, non rende fondata nemmeno l'azione di adempimento esercita in surrogatoria dalle attrici.
E' vero che le acquirenti erano giovani, ma comunque esse già lavoravano e, ad ogni buon conto, hanno potuto giovare dell'aiuto finanziario del nonno materno.
Riguardo al quanto al prezzo di vendita, ritenuto irrisorio da parte attrice, va innanzi tutto considerato che l'immobile di Via Giardino, oggetto di cessioni, era costituito da un rudere di campagna, di cui era stata venduta una quota pari ad ½ dell'intero e che lo stesso trovavasi ubicato in zona periferica e poco appetibile da un punto di vista commerciale. Di fatto, a seguito della vendita dello stesso, effettuata dal sig.
in favore della figlia, la stessa -a sua cura e spese- ebbe a demolirlo CP_1
e poi a ricostruirlo. La valutazione del ctu, invero ritenuta eccessiva da questo giudice, quale peritus peritorum, in quanto non adeguatamente rapportata alla data delle cessioni, non si distacca poi notevolmente dal prezzo indicato in contratto, sempre tenuto conto che nei rapporti tra strettissimi congiunti (padre-figli) di certo non si praticano i prezzi venali di mercato, considerato l'affectio familiaris intercorrente tra le parti. Tale affectio e la fiducia esistente tra le parti, giustifica pure l'assenza delle clausole di garanzia che si inseriscono in genere nei contratti di compravendita che si concludono tra estranei.
La reciproca parziale soccombenza, induce a ritenere sussistenti giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie in parte la domanda attorea e per l'effetto dichiara sussistente il diritto di credito di nei confronti di per Parte_5 CP_1 un importo pari, alla data della domanda giudiziale, ad euro 35.832,47 oltre aggiornamenti Istat, ivi compresi gli aggiornamenti ISTAT intervenuti, oltre interessi legali maturati e maturandi.
2) Rigetta ogni altra domanda.
3) Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Nocera Inferiore, 4/03/2025 Il giudice dott. Andrea Loffredo
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