TRIB
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 04/06/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1801/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1801/2023 promossa da:
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), ( ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
( ), rappresentati e difesi dall'avv. MANCINI CARLO giusta procura in atti;
C.F._4
ricorrenti contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e Controparte_1 P.IVA_1 difesi dall'avv. IZAR SIMONE, IZAR MASSIMO E PIERANTOZZI STEFANO giusta procura in atti;
resistente
APPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA Controparte_2
terza chiamata contumace
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 spiegavano di essere rispettivamente IE, figli e TE di , deceduto all'esito di un Parte_5 infortunio sul lavoro verificatosi in data 31.05.2021 allorquando il che lavorava alle dipendenze Pt_2 della ditta cadeva da un ponte su ruote dall'altezza di circa 2 metri mentre era intento Controparte_1
alla tinteggiatura delle pareti del reparto di produzione. Aggiungevano che, a seguito del citato incidente,
veniva trasportato agli Ospedali Riuniti di Ancona ove, in data 4.06.2021, decedeva per Persona_1
coma irreversibile con trauma cranico da precipitazione, lasciando nei familiari un incolmabile vuoto esistenziale. Spiegavano, inoltre, che per la morte del loro congiunto veniva istaurato il procedimento iscritto al n. 1165/2021 r.g.n.r. del Tribunale di Ascoli Piceno, all'esito del quale il responsabile della sicurezza della ditta resistente, RO , patteggiava la pena - per il reato di cui agli artt. 589, Pt_6
comma 1 e 2, c.p. - di anni 1 e mesi 4 di reclusione con sentenza ex art. 444 c.p. n. 136/2023.
Riconoscendo di aver ricevuto dalla resistente l'importo di 100.000,00 euro a titolo di “acconto maggior danno infortunio , i ricorrenti chiedevano il risarcimento dell'ulteriore danno subito iure proprio Pt_2 per la perdita del prossimo congiunto, deducendo lo stretto rapporto esistente tra gli stessi, tra l'altro conviventi (la IE e il figlio minore ) e vicine di casa (la FI Parte_1 Parte_2
maggiore e la TE ) del defunto. Concludevano, dunque, chiedendo Parte_3 Parte_4
“Voglia l'on. Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa: accertare e dichiarare la responsabilità di , in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, nella causazione del sinistro;
per l'effetto condannare
in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire in favore dei ricorrenti, Controparte_1
a titolo di danno jure proprio, la somma complessiva di € 1.036.315,20, al netto dell'acconto versato, o quella somma che verrà valutata diversamente alla stregua dei parametri dell'Osservatorio Milanese, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria del fatto al saldo. Con vittoria di spese e compensi di lite”.
Si costituiva in giudizio la ditta che eccepiva l'assenza di prova in ordine al fatto storico Controparte_1
e alla responsabilità della società tale da giustificare la richiesta di risarcimento che, in ogni caso, nel
quantum, si palesava eccessiva. Concludeva, dunque, chiedendo in via principale di respingere le domande dei ricorrenti;
in subordine, per l'ipotesi di soccombenza totale o parziale della società resistente, di accertare e dichiarare il diritto della ad essere garantita e manlevata dalla terza Controparte_1 chiamata , in forza della polizza assicurativa Controparte_3
n. 507469 con la stessa intercorsa, da ogni onere e conseguenza pregiudizievole derivanti dall'accoglimento, totale o parziale, delle domande di cui al ricorso introduttivo del giudizio;
conseguentemente, di condannare , in persona del Controparte_3
preposto e legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne e manlevare la da ogni Controparte_1 onere e conseguenza pregiudizievole dovesse derivarle dall'accoglimento, totale o parziale, delle domande di cui al ricorso introduttivo del giudizio;
in ogni caso con condanna dei ricorrenti a rifondere le spese e i compensi professionali di causa.
La terza chiamata rimaneva contumace, Controparte_3 Controparte_3 nonostante la ritualità della notifica.
Ritenuta, dal precedente giudice istruttore, inammissibile la prova testi richiesta, il procedimento – mutato il giudice istruttore - era chiamato all'udienza del 23.05.2025 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
– udienza sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – e definito con la presente pronuncia pubblicata mediante deposito nella “consolle del magistrato”.
Va innanzitutto confermata la inammissibilità dei capitoli di prova formulati, in sede di ricorso, dalla parte ricorrente sia in quanto relativi a fatti da provarsi o già provati documentalmente (a, b, c) sia in quanto generici e comunque, relativi a circostanze ininfluenti ai fini della decisione (chiedendo i ricorrenti di provare fatti relativi al normale rapporto esistente tra un genitore/nonno e un figlio/TE).
Ciò posto, la domanda risarcitoria proposta dai ricorrenti è da ricondurre nell'alveo dell'art. 2049 c.c., in forza del quale “I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenza a cui sono adibiti”.
La disposizione richiamata configura la responsabilità oggettiva del preponente per i danni arrecati dal fatto illecito del preposto, commesso verso terzi nell'esercizio delle incombenze a cui è adibito.
Tale responsabilità vede come presupposti concorrenti la commissione di un fatto illecito da parte del preposto, il rapporto di preposizione tra l'imprenditore e l'ausiliario, nonché il nesso di occasionalità
necessaria tra le mansioni assegnate a quest'ultimo e l'illecito da lui commesso.
Il danneggiato non ha l'onere di provare dolo o colpa del danneggiante, mentre rimane a suo carico l'onere di dimostrare gli altri elementi costitutivi dell'illecito.
Orbene, con riferimento al primo indefettibile presupposto per la configurabilità della fattispecie di responsabilità ex art. 2049 c.c., vale a dire la sussistenza del fatto illecito del “proponente” Pt_7
, la condotta colposa di quest'ultimo, nel suo svolgersi fattuale, è chiara: lo stesso non ha impedito
[...] che al ponte a torre di marca Faraone fossero rimossi, da parte del signor i parapetti di protezione Pt_2 atti ad ievitare la caduta degli operatori dal piano di calpestio, non ha preso le misure necessarie affinché
l'uso dell'attrezzatura da lavoro Ponte Mobile di marca Faraone fosse riservato ai lavoratori, allo scopo incaricati, che avessero ricevuto un'adeguata formazione e addestramento e non ha provveduto a qualificare in maniera specifica allo svolgimento degli incarichi manutentivi l'infortunato Parte_5
e gli altri due lavoratori e . E tanto risulta dal verbale di Controparte_4 Controparte_5 contravvenzione n. 04/VI/PCH del 4.06.2021 emesso dall'Asur Marche a seguito del sopralluogo effettuato nelle immediatezze del sinistro, con il quale è stata contestata al RO la violazione degli artt.
18, comma 1, lett. f) e dell'art. 71, comma 7, del D.lgs. 81/08 (ricorso, doc. 10, “informativa dip. prevenzione Asur”), dalle sommarie informazioni raccolte (ricorso, doc. 10, “PS e SIT”), dalla sentenza ex art. 444 c.p.p. emessa all'esito del procedimento penale n. 1165/2021 r.g.n.r. (ricorso, doc. 12) nonché da circostanze non contestate.
Al riguardo è utile evidenziare che la sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l'onere della prova;
ad essa, peraltro, va riconosciuta la natura di elemento di prova di cui il giudice civile può tener conto, non essendogli precluso autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte nel processo penale definito con la sentenza di patteggiamento, nonostante sia mancato il vaglio critico del dibattimento, in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale (Cassazione civile, sez. III, n. 31010/2023). Ciò chiarito vi è altresì da dirsi che, affinché il preponente possa essere ritenuto responsabile per il fatto illecito del preposto, è necessario anche che tali soggetti siano legati da rapporto di preposizione che, per orientamento giurisprudenziale ormai costante, non implica un vincolo di subordinazione, essendo sufficiente anche una mera collaborazione o ausiliarietà del preposto nel quadro dell'organizzazione e delle finalità dell'impresa preponente, purché lo stesso sia inserito, anche se temporaneamente od occasionalmente, nell'organizzazione aziendale, ed agisca, in questo contesto, per conto e sotto la vigilanza dell'imprenditore (Cass. sent. n. 6325/10; v. anche Cass. ord. n. 28852/21; Cass. sent. n.
21685/05).
La responsabilità che dall'esplicazione dell'attività di tale terzo direttamente consegue in capo al soggetto che se ne avvale riposa invero sul principio cuius commoda eius et incommoda, o, più precisamente,
dell'appropriazione o "avvalimento" dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione,
comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivino (cfr., Cass., 27/8/2014, n.
18304).
Il debitore (nel caso, la società odierna resistente) risponde allora direttamente di tutte le ingerenze dannose che al dipendente o al terzo preposto, della cui opera comunque si è avvalso, sono state rese possibili dalla posizione conferitagli rispetto al creditore/danneggiato, e cioè dei danni che il medesimo ha potuto arrecare in ragione di quel particolare contatto cui è risultato esposto nei suoi confronti il creditore o il terzo estraneo (cfr. Cass. n. 12283 del 15/06/2016).
Nel caso che ci occupa, indubbia è la sussistenza del rapporto di preposizione, essendo stato provato l'inserimento di RO , sin da mese di maggio 2018, nell'organizzazione aziendale degli Pt_6 stabilimenti produttivi di Ascoli Piceno della società resistente quale procuratore speciale a tempo indeterminato per il compimento di atti e operazioni in materia, tra l'altro, di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Dalla visura in atti (comparsa di costituzione, doc. 1) risulta, infatti, che il
RO “nell'espletamento della delega ricevuta dovrà assicurare il rispetto di tutti gli obblighi imposti dalla normativa vigente a tutela della salute, della sicurezza dei lavoratori e dell'ambiente, ed in particolare:
1. Attuare tutte le misure previste nel documento di valutazione dei rischi, ex art. 18 D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per la sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro (…), 3. Assicurare il puntuale rispetto degli adempimenti richiesti dalla normativa vigente in tutela della sicurezza e salute dei lavoratori e dell'ambiente, nonché di ogni altro provvedimento prescrittivo/dispositivo emesso dagli organismi esterni di vigilanza, avvalendosi della collaborazione del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione aziendale;
4. Assicurare che i luoghi di lavoro/postazioni di lavoro/impianti
vengano progettati, realizzati, eserciti e mantenuti in conformità alle disposizioni vigenti in materia di
sicurezza, salute, igiene e prevenzione incendi e alle norme di buona tecnica nonché al progresso tecnologico (…), 6. Assicurare nei cantieri temporanei e mobili il rispetto di tutti gli obblighi imposti dalla normativa vigente in capo al “committente” o, eventualmente, al responsabile dei lavori per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori”. L'esistenza di tale specifica delega di funzioni, è bene chiarirlo, non esonera il datore di lavoro “formale” dalla responsabilità di cui all'art. 2049 c.c.
Si è detto, al riguardo, che “pur muovendosi dal dato pacifico che il principio di effettività implica la necessità di calibrare la distribuzione del carico obbligatorio, nell' an e nel quantum, in considerazione
della concreta e reale assegnazione di compiti prevenzionistici di sicurezza a soggetti diversi dal datore
di lavoro (c.d. sistema plurisoggettivo), superando la titolarità cartolare del rapporto di lavoro, a tutto
favore della riferibilità di tale ruolo in capo a chi risulti realmente titolare dei relativi poteri decisionali
e di spesa, esso non comporta affatto l'esonero da responsabilità del datore di lavoro”. Ed infatti “la individuazione del soggetto effettivamente tenuto ad assolvere gli obblighi prevenzionali è il presupposto
per l'accertamento della responsabilità datoriale nella giurisprudenza penale, ma la titolarità degli
obblighi penalmente rilevanti, in ragione della attribuzione di compiti di specificamente assegnati al
responsabile ed agli addetti ai servizi di prevenzione e protezione, non incide sulla responsabilità per
inadempimento dell'obbligo di sicurezza gravante sul datore di lavoro né sulla eventuale responsabilità di quest'ultimo ai sensi dell'art. 2049 cod.civ.” (così Cassazione Civile, Sez. 3, 21 settembre 2021, n.
25512).
In giurisprudenza, è stato chiarito che l'art. 2087 cod.civ. pone a carico del datore di lavoro il cd. obbligo di sicurezza, per cui il prestatore di lavoro deve essere posto al riparo da ogni stato di pericolo nascente dall'attività lavorativa, posta la particolare configurazione del rapporto di lavoro, il quale non si risolve in un mero scambio di prestazione lavorativa contro retribuzione, ma determina una situazione più
complessa la quale implica necessariamente l'esigenza di tutela della personalità fisica e morale del lavoratore. Di conseguenza, la responsabilità del datore di lavoro che discende dalla sussistenza del rapporto di lavoro subordinato (cfr. Cass. 7/04/1988 n. 2737) e la correlata responsabilità posta dalla norma a carico del datore di lavoro implica “necessariamente che quest'ultimo (...) non può invocare come fatto liberatorio l'aver delegato a terzi l'adempimento dell'obbligo di adottare tutte le misure di
sicurezza necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro,
permanendo a suo carico, a norma dell'art. 1228 cod. civ., la responsabilità civile per i fatti dolosi o colposi di costoro” (Cass. n. 25512/21 cit. ove si richiama Cass. 11/04/2005, n. 7360; Cass. 18/05/2007,
n. 11622; Cass. 14/05/2019, n. 12573).
Continuando nell'analisi dei presupposti necessari e sufficienti alla configurazione della responsabilità di cui all'art. 2049 c.c., è ormai assodato che la citata norma non richiede il nesso causale tra l'opera dell'ausiliario e l'obbligo del debitore, né il collegamento dell'illecito con le mansioni svolte. Basta infatti un nesso di occasionalità necessaria, da interpretarsi nel senso che le funzioni esercitate dal preposto abbiano determinato, agevolato o reso possibile la realizzazione del fatto lesivo, nel qual caso è irrilevante che il preposto abbia superato i limiti delle mansioni affidategli o abbia agito con dolo e per finalità
strettamente personali, a condizione, però che la sua condotta abbia costituito il non imprevedibile sviluppo dello scorretto esercizio delle mansioni, non potendo il preponente essere chiamato a rispondere di un'attività del preposto che non corrisponda, neppure quale degenerazione od eccesso, al normale sviluppo di sequenze di eventi connesse all'espletamento delle sue incombenze (ex multis, Cass. civ., sez.
III, n. 2851/2025 e Cass. civ. n. 31675/23).
In particolare, il nesso di occasionalità necessaria presuppone che la condotta illecita dannosa - e, quale sua conseguenza, il danno ingiusto a terzi - non sarebbe stato possibile, in applicazione del principio di causalità adeguata ed in base ad un giudizio controfattuale riferito al tempo della condotta, senza l'esercizio di quelle funzioni o poteri che, per quanto deviati o abusivi od illeciti, non ne integri uno sviluppo oggettivamente anomalo (Cass. SS.UU. n. 13246/19). Peraltro, come precisato dalla Suprema
Corte, tale vincolo di occasionalità necessaria non viene eliso nemmeno in caso di commissione di un reato da parte di un dipendente (Cass. civ, n. 8229/06).
Sulla scorta di tali principi, inequivocabile è la sussistenza del nesso di occasionalità necessaria con riferimento alla condotta colposa di , avendo tale condotta omissiva – consistita, come Parte_7
visto, nel non aver impedito che al ponte a torre dal quale è caduto il fossero rimossi i parapetti di Pt_2 protezione, nel non aver preso le misure necessarie affinché l'uso dell'attrezzatura da lavoro Ponte Mobile di marca Faraone fosse riservato ai lavoratori che avessero ricevuto un'adeguata formazione e nel non aver provveduto a qualificare in maniera specifica allo svolgimento degli incarichi manutentivi
[...]
- reso possibile il verificarsi dell'evento lesivo, secondo un giudizio controfattuale e in Pt_5
applicazione del criterio del più probabile che non. Nello specifico, tale fatto illecito è stato commesso dal RO nell'ambito delle mansioni attribuitegli, sopra richiamate.
Va infine rilevato – in considerazione delle difese svolte dalla resistente - che l'eccezione volta a contestare il nesso di causalità tra la caduta occorsa al e la sua morte e a paventare una possibile Pt_2 responsabilità medica è priva di fondamento giuridico e, soprattutto, fattuale. E ciò è tanto vero che la circostanza era solamente allegata dalla resistente, senza nemmeno specificare in che modo – e per quali ragioni – la condotta sanitaria avrebbe deviato il corso causale di fatti, corso causale certamente originato dalla caduta. Per tanto, in assenza di una puntuale e diversa ricostruzione della vicenda clinica della vittima dell'illecito, in questa sede non può che ritenersi sussistente la responsabilità di cui all'art. 2049 c.c., ossia la responsabilità c.d. “indiretta” della società resistente per l'attività svolta dai propri preposti.
Non si ritengono, al contrario, sussistenti i presupposti previsti dall'art. 2043 c.c. per l'accertamento di una responsabilità “diretta” della resistente, essendosi i ricorrenti limitati ad affermare del tutto genericamente – e senza fornire alcuna prova al riguardo – che la società “ha operato il distacco del lavoratore senza formazione”.
Ciò chiarito, è ormai noto che a fronte di un illecito da cui derivi il decesso di un soggetto può sorgere, in capo ai familiari superstiti, il diritto ad ottenere una somma di denaro finalizzata al ristoro del pregiudizio arrecato dal responsabile dell'evento lesivo. Si tratta del c.d. danno da perdita del rapporto parentale, volto a rappresentare la sintesi terminologica della sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita (pregiudizio morale-soggettivo), della sofferenza che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita (pregiudizio dinamico-relazionale),
quali elementi essenziali dello stesso complesso e articolato pregiudizio, destinato ad essere risarcito,
integralmente e unitariamente (Cass. SSUU n. 26972/2008, Cass. n. 25351/2015, Cass. n. 30997/2018).
L'evoluzione giurisprudenziale in tema di danno parentale ha portato la giurisprudenza della Suprema
Corte a delineare dei punti fermi dai quali questo giudice non ha ragione di discostarsi nella valutazione del caso che ci occupa.
Si è detto, in particolare, che "Nel giudizio risarcitorio instaurato dagli eredi nonché prossimi congiunti
di un lavoratore deceduto a seguito di infortunio sul lavoro, la prova del danno non patrimoniale da
sofferenza interiore per la perdita del familiare può essere fornita mediante presunzione fondata
sull'esistenza dello stretto legame di parentela riconducibile all'interno della famiglia nucleare,
superabile dalla prova contraria, gravante sul danneggiante, imperniata non sulla mera mancanza di
convivenza (che, in tali casi, può rilevare al solo fine di ridurre il risarcimento rispetto a quello spettante secondo gli ordinari criteri di liquidazione), bensì sull'assenza di legame affettivo tra i superstiti e la
vittima nonostante il rapporto di parentela" (Cass. (ord.) n. 29784 del 2018).
La morte di una persona fa presumere, da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur): in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo. Ne deriva che per i membri della c.d. famiglia nucleare la perdita può essere sempre presunta, salva la prova contraria di controparte, sulla base della sola appartenenza al medesimo nucleo familiare minimo (Cass. civile, sez. III, n. 3904/2025).
In altri termini, il danno da perdita del rapporto parentale in capo agli stretti congiunti, pur non potendo essere considerato in re ipsa, si presume, salvo dimostrazione del contrario;
in tal modo si è dato rilievo all'esistenza del rapporto, come tale rovesciando sul preteso danneggiante la prova della sua svalutazione nel caso concreto.
Si è detto, altresì che "in tema di danno non patrimoniale risarcibile derivante da morte causata da un
illecito, il pregiudizio risarcibile conseguente alla perdita del rapporto parentale che spetta "iure
proprio" ai prossimi congiunti riguarda la lesione della relazione che legava i parenti al defunto e, ove
sia provata l'effettività e la consistenza di tale relazione, la mancanza del rapporto di convivenza non è
rilevante, non costituendo il connotato minimo ed indispensabile per il riconoscimento del danno" (Cass.
n. 18284 del 2021 che ha rilevato, in motivazione: "escludendo che sia possibile limitare la "società
naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., al ristretto ambito della sola c.d. famiglia nucleare, questa
Corte ha avuto già occasione di precisare che il danno da perdita del rapporto parentale, in quanto danno iure proprio dei congiunti, è risarcibile ove venga provata l'effettività e la consistenza di tale relazione,
e in particolare l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto, non essendo al riguardo richiesto che essa risulti caratterizzata altresì dalla convivenza, quest'ultima non assurgendo a connotato minimo di relativa esistenza” (v. Cass., 30/8/2019, n. 21837; Cass., 19/11/2018,
n. 29784; Cass., 15/2/2018, n. 3767; Cass., 7/12/2017, n. 29332; Cass., 20/10/2016, n. 21230. Cfr. altresì
Cass., 1/12/2010, n. 24362. Cfr., Cass., 8/4/2020, n. 7743; Cass., 7/12/2017, n. 29332; Cass., 20/10/2016,
n. 21230).
Ciò posto, lo stretto legame parentelare tra i ricorrenti , , Parte_1 Parte_2 [...]
e , rispettivamente IE, figli e TE del de cuius, nonché la convivenza dei Pt_3 CP_6 primi due e la stretta vicinanza della FI e della TE, residenti nello stabile adiacente, costituiscono indici importanti ai fini del riconoscimento (prima) e dell'effettiva commisurazione del danno (poi).
Il rapporto di stretta parentela esistente fa presumere, secondo un criterio di normalità sociale (ossia ciò che solitamente accade), l'esistenza di un concreto rapporto affettivo e di assistenza e che, quindi, i ricorrenti abbiano sofferto per la perdita del congiunto.
E tanto può dirsi sia per il nucleo familiare minimo (coniuge e figli del de cuius) che per la TE, in quanto, secondo il condivisibile insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, "Anche il
legame parentale fra nonno e TE consente di presumere che il secondo subisca un pregiudizio non
patrimoniale in conseguenza della morte del primo (per la perdita della relazione con una figura di
riferimento e dei correlati rapporti di affetto e solidarietà familiare) e ciò anche in difetto di un rapporto
di convivenza, fatta salva, ovviamente, la necessità di considerare l'effettività e la consistenza della relazione parentale ai fini della liquidazione del danno" (cfr. Cass. n. 29332/2017).
La componente dinamico-relazionale del danno è solo in parte riconosciuta (nel senso che, in sede di liquidazione, non è attribuito alcun ulteriore punteggio) in ragione della carenza di allegazione e di prove;
in particolare i ricorrenti lamentano la sola perdita delle abitudini quotidiane (quali il mangiare insieme due volte a settimana e durante le festività natalizie e pasquali), senza allegare fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita.
Tanto premesso - e ritenuto che, sulla scorta delle considerazioni che precedono e del fatto che non è stata allegata, né dimostrata, da parte della resistente, l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstiti, deve presumersi l'esistenza, in capo agli odierni ricorrenti, di un danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale - per quanto riguarda la quantificazione del danno andranno svolte le seguenti ed ulteriori considerazioni.
In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale andrà liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti,
che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti,
la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (Cass. 33005/2021; Cass. 10579/2021; Cass.
26300/2021).
Alla luce di tale ormai consolidato orientamento, questo giudice ritiene di dover in questa sede liquidare il danno da lesione del rapporto parentale in base ai parametri di cui alle Tabelle elaborate dall'Osservatorio del Tribunale di Milano nel 2024.
Ed infatti, l'esistenza di (maggiormente) stringenti limiti entro cui l'equità del giudice può esplicarsi, consente di valorizzare gli aspetti del rapporto effettivamente esistenti, adattando in maniera più puntuale il risarcimento al caso di specie.
Si è passati, come noto, dalla forbice degli importi da sempre utilizzata nelle precedenti tabelle, fino al
2021, con un valore medio e uno massimo ad un nuovo sistema di calcolo parametrato a diversi “valori a punto”, prevedendosi una distribuzione dei punti in base ai parametri specificamente indicati nelle medesime tabelle. Pertanto, ad ogni parametro è stata assegnata una scala di punti, la cui somma andrà poi moltiplicata per il “valore punto” al fine di giungere alla complessiva liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.
Vengono in rilievo, dunque, quali parametri l'età della vittima primaria, l'età della vittima secondaria, la convivenza, l'esistenza di altri soggetti nel nucleo familiare e la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto. Al momento del decesso, la vittima aveva 59 anni, la IE 50 anni, il figlio 10 anni, la FI 26 anni e la Parte_1 Parte_2 Parte_3 TE 7 anni;
come detto, i primi due ricorrenti convivevano con la vittima, gli altri due CP_6 vivevano in uno stabile adiacente.
Valorizzando i predetti parametri, dunque, si ritiene che alla IE , per la lesione del Parte_1
proprio rapporto con il coniuge, vada riconosciuto un importo complessivo di € 316.791,00 euro in relazione al punto base di 3.911,00 euro e al punteggio di 66 così composto: 20 punti per l'età del congiunto, 18 punti per l'età della vittima, 16 punti per la convivenza tra congiunto e vittima, 12 punti in base al numero di familiari nel nucleo primario, 15 punti (in una scala da 0 a 30) per la qualità e intensità
della relazione.
In favore del figlio , il danno andrà liquidato nella somma di € 348.079,00, assegnandosi Parte_2 un punteggio di 74 punti di cui 28 punti per l'età del congiunto, 18 punti per l'età della vittima, 16 punti per la convivenza tra congiunto e vittima, 12 punti in base al numero di familiari nel nucleo primario, 15
punti (in una scala da 0 a 30) per la qualità e intensità della relazione.
Per quanto concerne la FI , si ritiene che alla stessa vada riconosciuto un importo di Parte_3 complessivi 269,859,00 euro in relazione al punto base di 3.911,00 euro e al punteggio di 54 così composto: 24 punti per l'età del congiunto, 18 punti per l'età della vittima, 12 punti in base al numero di familiari nel nucleo primario, 15 punti (in una scala da 0 a 30) per la qualità e intensità della relazione.
Infine, relativamente alla TE , partendo da un punto base di 1.698,00 euro e da un CP_6 punteggio di 44 punti - di cui 20 punti per l'età del congiunto, 12 punti per l'età della vittima, 12 punti in base al numero di familiari nel nucleo primario, 15 punti per la qualità e intensità della relazione alla luce del rapporto con il nonno) si ritiene di poter liquidare a titolo di danno parentale la somma di 100.182,00
euro.
In conclusione, la resistente è tenuta a pagare, in favore dei ricorrenti, a titolo di danno parentale, la complessiva somma di euro 1.034.911,00, somma cui andrà detratto l'acconto di euro 100.000,00 pagato ai ricorrenti prima dell'instaurazione del presente procedimento. Sulle somme dovute, già rivalutate,
andranno poi pagati gli interessi sulle somme devalutate alla data del sinistro e di anno in anno rivalutate.
Infine, passando alla disamina della domanda di manleva ex art. 1917 c.c. proposta dalla ditta resistente nei confronti della compagnia assicurativa rimasta contumace, la stessa merita Controparte_2 accoglimento.
La società resistente, all'epoca del sinistro occorso al aveva in essere con la compagnia assicurativa Pt_2 contumace la polizza assicurativa n. 507469 per la responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro fino ad un massimale di 2.500.000,00 per sinistro (comparsa di costituzione, doc. 11). Tale polizza veniva stipulata per l'anno 2007 e prorogata di anno in anno in mancanza di disdetta almeno tre mesi prima della scadenza (cfr. art. 13 della polizza).
L'effettiva operatività della polizza, al momento del sinistro, è indubitabilmente dimostrata dalla raccomandata a/r del 1.12.2021, con la quale la compagnia assicurativa, ha disdetto la polizza n. 507469 in forza della clausola “recesso in caso di sinistro” (comparsa di costituzione, doc. 13) a seguito della tempestiva denuncia effettuata dalla società resistente alla compagnia assicurativa, il giorno stesso dell'avvenuto sinistro, nel rispetto dell'art. 14 del contratto di assicurazione.
Le spese di lite seguiranno la soccombenza ed andranno liquidate come da dispositivo in relazione al valore della causa (tenuto conto del decisum e non del disputatum), del numero e complessità delle questioni trattate (media) e dell'attività effettivamente svolta dal procuratore della parte ricorrente (fase studio, fase introduttiva, fase decisionale, limitata alla partecipazione all'udienza di discussione, sostituita ex art. 127 ter c.p.c.), tenuto conto dell'aumento – che si reputa equo quantificare nella misura del 20%
ex art. 4 c. 1 bis DM 55/14 per utilizzo dei collegamenti ipertestuali.
Tali spese andranno poste anche a carico della parte III contumace, in solido con la resistente, dovendosi abbracciare l'orientamento della Corte di Cassazione in base al quale, la mancata costituzione in giudizio non esonera dalla condanna alle spese “poiché, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio”, con la conseguenza che “l'individuazione del soccombente si fa in base al principio della causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese che hanno anticipato nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo […] ha dato causa al processo” (Cass. ord. 373 del 2015).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 1801 del 2023, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accerta la responsabilità extracontrattuale di nei confronti delle resistenti;
Controparte_1
- Condanna al risarcimento del danno non patrimoniale subito dai ricorrenti – per le Controparte_1 ragioni e nelle singole misure statuite nella motivazione – quantificato, al netto di quanto già ricevuto in acconto, in complessivi euro 934.911,00, somma già rivalutata, oltre interessi come specificato in parte motiva;
- Accerta l'obbligo di di tenere indenne l'assicurato di quanto questi Controparte_3 Controparte_1
è tenuto a pagare;
- condanna la resistente e la terza chiamata, in solido tra loro, a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di € 11.693,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Ascoli Piceno, 4.6.2025
Il Giudice
Enza Foti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1801/2023 promossa da:
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), ( ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
( ), rappresentati e difesi dall'avv. MANCINI CARLO giusta procura in atti;
C.F._4
ricorrenti contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e Controparte_1 P.IVA_1 difesi dall'avv. IZAR SIMONE, IZAR MASSIMO E PIERANTOZZI STEFANO giusta procura in atti;
resistente
APPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA Controparte_2
terza chiamata contumace
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 spiegavano di essere rispettivamente IE, figli e TE di , deceduto all'esito di un Parte_5 infortunio sul lavoro verificatosi in data 31.05.2021 allorquando il che lavorava alle dipendenze Pt_2 della ditta cadeva da un ponte su ruote dall'altezza di circa 2 metri mentre era intento Controparte_1
alla tinteggiatura delle pareti del reparto di produzione. Aggiungevano che, a seguito del citato incidente,
veniva trasportato agli Ospedali Riuniti di Ancona ove, in data 4.06.2021, decedeva per Persona_1
coma irreversibile con trauma cranico da precipitazione, lasciando nei familiari un incolmabile vuoto esistenziale. Spiegavano, inoltre, che per la morte del loro congiunto veniva istaurato il procedimento iscritto al n. 1165/2021 r.g.n.r. del Tribunale di Ascoli Piceno, all'esito del quale il responsabile della sicurezza della ditta resistente, RO , patteggiava la pena - per il reato di cui agli artt. 589, Pt_6
comma 1 e 2, c.p. - di anni 1 e mesi 4 di reclusione con sentenza ex art. 444 c.p. n. 136/2023.
Riconoscendo di aver ricevuto dalla resistente l'importo di 100.000,00 euro a titolo di “acconto maggior danno infortunio , i ricorrenti chiedevano il risarcimento dell'ulteriore danno subito iure proprio Pt_2 per la perdita del prossimo congiunto, deducendo lo stretto rapporto esistente tra gli stessi, tra l'altro conviventi (la IE e il figlio minore ) e vicine di casa (la FI Parte_1 Parte_2
maggiore e la TE ) del defunto. Concludevano, dunque, chiedendo Parte_3 Parte_4
“Voglia l'on. Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa: accertare e dichiarare la responsabilità di , in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, nella causazione del sinistro;
per l'effetto condannare
in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire in favore dei ricorrenti, Controparte_1
a titolo di danno jure proprio, la somma complessiva di € 1.036.315,20, al netto dell'acconto versato, o quella somma che verrà valutata diversamente alla stregua dei parametri dell'Osservatorio Milanese, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria del fatto al saldo. Con vittoria di spese e compensi di lite”.
Si costituiva in giudizio la ditta che eccepiva l'assenza di prova in ordine al fatto storico Controparte_1
e alla responsabilità della società tale da giustificare la richiesta di risarcimento che, in ogni caso, nel
quantum, si palesava eccessiva. Concludeva, dunque, chiedendo in via principale di respingere le domande dei ricorrenti;
in subordine, per l'ipotesi di soccombenza totale o parziale della società resistente, di accertare e dichiarare il diritto della ad essere garantita e manlevata dalla terza Controparte_1 chiamata , in forza della polizza assicurativa Controparte_3
n. 507469 con la stessa intercorsa, da ogni onere e conseguenza pregiudizievole derivanti dall'accoglimento, totale o parziale, delle domande di cui al ricorso introduttivo del giudizio;
conseguentemente, di condannare , in persona del Controparte_3
preposto e legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne e manlevare la da ogni Controparte_1 onere e conseguenza pregiudizievole dovesse derivarle dall'accoglimento, totale o parziale, delle domande di cui al ricorso introduttivo del giudizio;
in ogni caso con condanna dei ricorrenti a rifondere le spese e i compensi professionali di causa.
La terza chiamata rimaneva contumace, Controparte_3 Controparte_3 nonostante la ritualità della notifica.
Ritenuta, dal precedente giudice istruttore, inammissibile la prova testi richiesta, il procedimento – mutato il giudice istruttore - era chiamato all'udienza del 23.05.2025 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
– udienza sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – e definito con la presente pronuncia pubblicata mediante deposito nella “consolle del magistrato”.
Va innanzitutto confermata la inammissibilità dei capitoli di prova formulati, in sede di ricorso, dalla parte ricorrente sia in quanto relativi a fatti da provarsi o già provati documentalmente (a, b, c) sia in quanto generici e comunque, relativi a circostanze ininfluenti ai fini della decisione (chiedendo i ricorrenti di provare fatti relativi al normale rapporto esistente tra un genitore/nonno e un figlio/TE).
Ciò posto, la domanda risarcitoria proposta dai ricorrenti è da ricondurre nell'alveo dell'art. 2049 c.c., in forza del quale “I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenza a cui sono adibiti”.
La disposizione richiamata configura la responsabilità oggettiva del preponente per i danni arrecati dal fatto illecito del preposto, commesso verso terzi nell'esercizio delle incombenze a cui è adibito.
Tale responsabilità vede come presupposti concorrenti la commissione di un fatto illecito da parte del preposto, il rapporto di preposizione tra l'imprenditore e l'ausiliario, nonché il nesso di occasionalità
necessaria tra le mansioni assegnate a quest'ultimo e l'illecito da lui commesso.
Il danneggiato non ha l'onere di provare dolo o colpa del danneggiante, mentre rimane a suo carico l'onere di dimostrare gli altri elementi costitutivi dell'illecito.
Orbene, con riferimento al primo indefettibile presupposto per la configurabilità della fattispecie di responsabilità ex art. 2049 c.c., vale a dire la sussistenza del fatto illecito del “proponente” Pt_7
, la condotta colposa di quest'ultimo, nel suo svolgersi fattuale, è chiara: lo stesso non ha impedito
[...] che al ponte a torre di marca Faraone fossero rimossi, da parte del signor i parapetti di protezione Pt_2 atti ad ievitare la caduta degli operatori dal piano di calpestio, non ha preso le misure necessarie affinché
l'uso dell'attrezzatura da lavoro Ponte Mobile di marca Faraone fosse riservato ai lavoratori, allo scopo incaricati, che avessero ricevuto un'adeguata formazione e addestramento e non ha provveduto a qualificare in maniera specifica allo svolgimento degli incarichi manutentivi l'infortunato Parte_5
e gli altri due lavoratori e . E tanto risulta dal verbale di Controparte_4 Controparte_5 contravvenzione n. 04/VI/PCH del 4.06.2021 emesso dall'Asur Marche a seguito del sopralluogo effettuato nelle immediatezze del sinistro, con il quale è stata contestata al RO la violazione degli artt.
18, comma 1, lett. f) e dell'art. 71, comma 7, del D.lgs. 81/08 (ricorso, doc. 10, “informativa dip. prevenzione Asur”), dalle sommarie informazioni raccolte (ricorso, doc. 10, “PS e SIT”), dalla sentenza ex art. 444 c.p.p. emessa all'esito del procedimento penale n. 1165/2021 r.g.n.r. (ricorso, doc. 12) nonché da circostanze non contestate.
Al riguardo è utile evidenziare che la sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l'onere della prova;
ad essa, peraltro, va riconosciuta la natura di elemento di prova di cui il giudice civile può tener conto, non essendogli precluso autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte nel processo penale definito con la sentenza di patteggiamento, nonostante sia mancato il vaglio critico del dibattimento, in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale (Cassazione civile, sez. III, n. 31010/2023). Ciò chiarito vi è altresì da dirsi che, affinché il preponente possa essere ritenuto responsabile per il fatto illecito del preposto, è necessario anche che tali soggetti siano legati da rapporto di preposizione che, per orientamento giurisprudenziale ormai costante, non implica un vincolo di subordinazione, essendo sufficiente anche una mera collaborazione o ausiliarietà del preposto nel quadro dell'organizzazione e delle finalità dell'impresa preponente, purché lo stesso sia inserito, anche se temporaneamente od occasionalmente, nell'organizzazione aziendale, ed agisca, in questo contesto, per conto e sotto la vigilanza dell'imprenditore (Cass. sent. n. 6325/10; v. anche Cass. ord. n. 28852/21; Cass. sent. n.
21685/05).
La responsabilità che dall'esplicazione dell'attività di tale terzo direttamente consegue in capo al soggetto che se ne avvale riposa invero sul principio cuius commoda eius et incommoda, o, più precisamente,
dell'appropriazione o "avvalimento" dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione,
comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivino (cfr., Cass., 27/8/2014, n.
18304).
Il debitore (nel caso, la società odierna resistente) risponde allora direttamente di tutte le ingerenze dannose che al dipendente o al terzo preposto, della cui opera comunque si è avvalso, sono state rese possibili dalla posizione conferitagli rispetto al creditore/danneggiato, e cioè dei danni che il medesimo ha potuto arrecare in ragione di quel particolare contatto cui è risultato esposto nei suoi confronti il creditore o il terzo estraneo (cfr. Cass. n. 12283 del 15/06/2016).
Nel caso che ci occupa, indubbia è la sussistenza del rapporto di preposizione, essendo stato provato l'inserimento di RO , sin da mese di maggio 2018, nell'organizzazione aziendale degli Pt_6 stabilimenti produttivi di Ascoli Piceno della società resistente quale procuratore speciale a tempo indeterminato per il compimento di atti e operazioni in materia, tra l'altro, di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Dalla visura in atti (comparsa di costituzione, doc. 1) risulta, infatti, che il
RO “nell'espletamento della delega ricevuta dovrà assicurare il rispetto di tutti gli obblighi imposti dalla normativa vigente a tutela della salute, della sicurezza dei lavoratori e dell'ambiente, ed in particolare:
1. Attuare tutte le misure previste nel documento di valutazione dei rischi, ex art. 18 D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per la sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro (…), 3. Assicurare il puntuale rispetto degli adempimenti richiesti dalla normativa vigente in tutela della sicurezza e salute dei lavoratori e dell'ambiente, nonché di ogni altro provvedimento prescrittivo/dispositivo emesso dagli organismi esterni di vigilanza, avvalendosi della collaborazione del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione aziendale;
4. Assicurare che i luoghi di lavoro/postazioni di lavoro/impianti
vengano progettati, realizzati, eserciti e mantenuti in conformità alle disposizioni vigenti in materia di
sicurezza, salute, igiene e prevenzione incendi e alle norme di buona tecnica nonché al progresso tecnologico (…), 6. Assicurare nei cantieri temporanei e mobili il rispetto di tutti gli obblighi imposti dalla normativa vigente in capo al “committente” o, eventualmente, al responsabile dei lavori per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori”. L'esistenza di tale specifica delega di funzioni, è bene chiarirlo, non esonera il datore di lavoro “formale” dalla responsabilità di cui all'art. 2049 c.c.
Si è detto, al riguardo, che “pur muovendosi dal dato pacifico che il principio di effettività implica la necessità di calibrare la distribuzione del carico obbligatorio, nell' an e nel quantum, in considerazione
della concreta e reale assegnazione di compiti prevenzionistici di sicurezza a soggetti diversi dal datore
di lavoro (c.d. sistema plurisoggettivo), superando la titolarità cartolare del rapporto di lavoro, a tutto
favore della riferibilità di tale ruolo in capo a chi risulti realmente titolare dei relativi poteri decisionali
e di spesa, esso non comporta affatto l'esonero da responsabilità del datore di lavoro”. Ed infatti “la individuazione del soggetto effettivamente tenuto ad assolvere gli obblighi prevenzionali è il presupposto
per l'accertamento della responsabilità datoriale nella giurisprudenza penale, ma la titolarità degli
obblighi penalmente rilevanti, in ragione della attribuzione di compiti di specificamente assegnati al
responsabile ed agli addetti ai servizi di prevenzione e protezione, non incide sulla responsabilità per
inadempimento dell'obbligo di sicurezza gravante sul datore di lavoro né sulla eventuale responsabilità di quest'ultimo ai sensi dell'art. 2049 cod.civ.” (così Cassazione Civile, Sez. 3, 21 settembre 2021, n.
25512).
In giurisprudenza, è stato chiarito che l'art. 2087 cod.civ. pone a carico del datore di lavoro il cd. obbligo di sicurezza, per cui il prestatore di lavoro deve essere posto al riparo da ogni stato di pericolo nascente dall'attività lavorativa, posta la particolare configurazione del rapporto di lavoro, il quale non si risolve in un mero scambio di prestazione lavorativa contro retribuzione, ma determina una situazione più
complessa la quale implica necessariamente l'esigenza di tutela della personalità fisica e morale del lavoratore. Di conseguenza, la responsabilità del datore di lavoro che discende dalla sussistenza del rapporto di lavoro subordinato (cfr. Cass. 7/04/1988 n. 2737) e la correlata responsabilità posta dalla norma a carico del datore di lavoro implica “necessariamente che quest'ultimo (...) non può invocare come fatto liberatorio l'aver delegato a terzi l'adempimento dell'obbligo di adottare tutte le misure di
sicurezza necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro,
permanendo a suo carico, a norma dell'art. 1228 cod. civ., la responsabilità civile per i fatti dolosi o colposi di costoro” (Cass. n. 25512/21 cit. ove si richiama Cass. 11/04/2005, n. 7360; Cass. 18/05/2007,
n. 11622; Cass. 14/05/2019, n. 12573).
Continuando nell'analisi dei presupposti necessari e sufficienti alla configurazione della responsabilità di cui all'art. 2049 c.c., è ormai assodato che la citata norma non richiede il nesso causale tra l'opera dell'ausiliario e l'obbligo del debitore, né il collegamento dell'illecito con le mansioni svolte. Basta infatti un nesso di occasionalità necessaria, da interpretarsi nel senso che le funzioni esercitate dal preposto abbiano determinato, agevolato o reso possibile la realizzazione del fatto lesivo, nel qual caso è irrilevante che il preposto abbia superato i limiti delle mansioni affidategli o abbia agito con dolo e per finalità
strettamente personali, a condizione, però che la sua condotta abbia costituito il non imprevedibile sviluppo dello scorretto esercizio delle mansioni, non potendo il preponente essere chiamato a rispondere di un'attività del preposto che non corrisponda, neppure quale degenerazione od eccesso, al normale sviluppo di sequenze di eventi connesse all'espletamento delle sue incombenze (ex multis, Cass. civ., sez.
III, n. 2851/2025 e Cass. civ. n. 31675/23).
In particolare, il nesso di occasionalità necessaria presuppone che la condotta illecita dannosa - e, quale sua conseguenza, il danno ingiusto a terzi - non sarebbe stato possibile, in applicazione del principio di causalità adeguata ed in base ad un giudizio controfattuale riferito al tempo della condotta, senza l'esercizio di quelle funzioni o poteri che, per quanto deviati o abusivi od illeciti, non ne integri uno sviluppo oggettivamente anomalo (Cass. SS.UU. n. 13246/19). Peraltro, come precisato dalla Suprema
Corte, tale vincolo di occasionalità necessaria non viene eliso nemmeno in caso di commissione di un reato da parte di un dipendente (Cass. civ, n. 8229/06).
Sulla scorta di tali principi, inequivocabile è la sussistenza del nesso di occasionalità necessaria con riferimento alla condotta colposa di , avendo tale condotta omissiva – consistita, come Parte_7
visto, nel non aver impedito che al ponte a torre dal quale è caduto il fossero rimossi i parapetti di Pt_2 protezione, nel non aver preso le misure necessarie affinché l'uso dell'attrezzatura da lavoro Ponte Mobile di marca Faraone fosse riservato ai lavoratori che avessero ricevuto un'adeguata formazione e nel non aver provveduto a qualificare in maniera specifica allo svolgimento degli incarichi manutentivi
[...]
- reso possibile il verificarsi dell'evento lesivo, secondo un giudizio controfattuale e in Pt_5
applicazione del criterio del più probabile che non. Nello specifico, tale fatto illecito è stato commesso dal RO nell'ambito delle mansioni attribuitegli, sopra richiamate.
Va infine rilevato – in considerazione delle difese svolte dalla resistente - che l'eccezione volta a contestare il nesso di causalità tra la caduta occorsa al e la sua morte e a paventare una possibile Pt_2 responsabilità medica è priva di fondamento giuridico e, soprattutto, fattuale. E ciò è tanto vero che la circostanza era solamente allegata dalla resistente, senza nemmeno specificare in che modo – e per quali ragioni – la condotta sanitaria avrebbe deviato il corso causale di fatti, corso causale certamente originato dalla caduta. Per tanto, in assenza di una puntuale e diversa ricostruzione della vicenda clinica della vittima dell'illecito, in questa sede non può che ritenersi sussistente la responsabilità di cui all'art. 2049 c.c., ossia la responsabilità c.d. “indiretta” della società resistente per l'attività svolta dai propri preposti.
Non si ritengono, al contrario, sussistenti i presupposti previsti dall'art. 2043 c.c. per l'accertamento di una responsabilità “diretta” della resistente, essendosi i ricorrenti limitati ad affermare del tutto genericamente – e senza fornire alcuna prova al riguardo – che la società “ha operato il distacco del lavoratore senza formazione”.
Ciò chiarito, è ormai noto che a fronte di un illecito da cui derivi il decesso di un soggetto può sorgere, in capo ai familiari superstiti, il diritto ad ottenere una somma di denaro finalizzata al ristoro del pregiudizio arrecato dal responsabile dell'evento lesivo. Si tratta del c.d. danno da perdita del rapporto parentale, volto a rappresentare la sintesi terminologica della sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita (pregiudizio morale-soggettivo), della sofferenza che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita (pregiudizio dinamico-relazionale),
quali elementi essenziali dello stesso complesso e articolato pregiudizio, destinato ad essere risarcito,
integralmente e unitariamente (Cass. SSUU n. 26972/2008, Cass. n. 25351/2015, Cass. n. 30997/2018).
L'evoluzione giurisprudenziale in tema di danno parentale ha portato la giurisprudenza della Suprema
Corte a delineare dei punti fermi dai quali questo giudice non ha ragione di discostarsi nella valutazione del caso che ci occupa.
Si è detto, in particolare, che "Nel giudizio risarcitorio instaurato dagli eredi nonché prossimi congiunti
di un lavoratore deceduto a seguito di infortunio sul lavoro, la prova del danno non patrimoniale da
sofferenza interiore per la perdita del familiare può essere fornita mediante presunzione fondata
sull'esistenza dello stretto legame di parentela riconducibile all'interno della famiglia nucleare,
superabile dalla prova contraria, gravante sul danneggiante, imperniata non sulla mera mancanza di
convivenza (che, in tali casi, può rilevare al solo fine di ridurre il risarcimento rispetto a quello spettante secondo gli ordinari criteri di liquidazione), bensì sull'assenza di legame affettivo tra i superstiti e la
vittima nonostante il rapporto di parentela" (Cass. (ord.) n. 29784 del 2018).
La morte di una persona fa presumere, da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur): in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo. Ne deriva che per i membri della c.d. famiglia nucleare la perdita può essere sempre presunta, salva la prova contraria di controparte, sulla base della sola appartenenza al medesimo nucleo familiare minimo (Cass. civile, sez. III, n. 3904/2025).
In altri termini, il danno da perdita del rapporto parentale in capo agli stretti congiunti, pur non potendo essere considerato in re ipsa, si presume, salvo dimostrazione del contrario;
in tal modo si è dato rilievo all'esistenza del rapporto, come tale rovesciando sul preteso danneggiante la prova della sua svalutazione nel caso concreto.
Si è detto, altresì che "in tema di danno non patrimoniale risarcibile derivante da morte causata da un
illecito, il pregiudizio risarcibile conseguente alla perdita del rapporto parentale che spetta "iure
proprio" ai prossimi congiunti riguarda la lesione della relazione che legava i parenti al defunto e, ove
sia provata l'effettività e la consistenza di tale relazione, la mancanza del rapporto di convivenza non è
rilevante, non costituendo il connotato minimo ed indispensabile per il riconoscimento del danno" (Cass.
n. 18284 del 2021 che ha rilevato, in motivazione: "escludendo che sia possibile limitare la "società
naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., al ristretto ambito della sola c.d. famiglia nucleare, questa
Corte ha avuto già occasione di precisare che il danno da perdita del rapporto parentale, in quanto danno iure proprio dei congiunti, è risarcibile ove venga provata l'effettività e la consistenza di tale relazione,
e in particolare l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto, non essendo al riguardo richiesto che essa risulti caratterizzata altresì dalla convivenza, quest'ultima non assurgendo a connotato minimo di relativa esistenza” (v. Cass., 30/8/2019, n. 21837; Cass., 19/11/2018,
n. 29784; Cass., 15/2/2018, n. 3767; Cass., 7/12/2017, n. 29332; Cass., 20/10/2016, n. 21230. Cfr. altresì
Cass., 1/12/2010, n. 24362. Cfr., Cass., 8/4/2020, n. 7743; Cass., 7/12/2017, n. 29332; Cass., 20/10/2016,
n. 21230).
Ciò posto, lo stretto legame parentelare tra i ricorrenti , , Parte_1 Parte_2 [...]
e , rispettivamente IE, figli e TE del de cuius, nonché la convivenza dei Pt_3 CP_6 primi due e la stretta vicinanza della FI e della TE, residenti nello stabile adiacente, costituiscono indici importanti ai fini del riconoscimento (prima) e dell'effettiva commisurazione del danno (poi).
Il rapporto di stretta parentela esistente fa presumere, secondo un criterio di normalità sociale (ossia ciò che solitamente accade), l'esistenza di un concreto rapporto affettivo e di assistenza e che, quindi, i ricorrenti abbiano sofferto per la perdita del congiunto.
E tanto può dirsi sia per il nucleo familiare minimo (coniuge e figli del de cuius) che per la TE, in quanto, secondo il condivisibile insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, "Anche il
legame parentale fra nonno e TE consente di presumere che il secondo subisca un pregiudizio non
patrimoniale in conseguenza della morte del primo (per la perdita della relazione con una figura di
riferimento e dei correlati rapporti di affetto e solidarietà familiare) e ciò anche in difetto di un rapporto
di convivenza, fatta salva, ovviamente, la necessità di considerare l'effettività e la consistenza della relazione parentale ai fini della liquidazione del danno" (cfr. Cass. n. 29332/2017).
La componente dinamico-relazionale del danno è solo in parte riconosciuta (nel senso che, in sede di liquidazione, non è attribuito alcun ulteriore punteggio) in ragione della carenza di allegazione e di prove;
in particolare i ricorrenti lamentano la sola perdita delle abitudini quotidiane (quali il mangiare insieme due volte a settimana e durante le festività natalizie e pasquali), senza allegare fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita.
Tanto premesso - e ritenuto che, sulla scorta delle considerazioni che precedono e del fatto che non è stata allegata, né dimostrata, da parte della resistente, l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstiti, deve presumersi l'esistenza, in capo agli odierni ricorrenti, di un danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale - per quanto riguarda la quantificazione del danno andranno svolte le seguenti ed ulteriori considerazioni.
In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale andrà liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti,
che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti,
la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (Cass. 33005/2021; Cass. 10579/2021; Cass.
26300/2021).
Alla luce di tale ormai consolidato orientamento, questo giudice ritiene di dover in questa sede liquidare il danno da lesione del rapporto parentale in base ai parametri di cui alle Tabelle elaborate dall'Osservatorio del Tribunale di Milano nel 2024.
Ed infatti, l'esistenza di (maggiormente) stringenti limiti entro cui l'equità del giudice può esplicarsi, consente di valorizzare gli aspetti del rapporto effettivamente esistenti, adattando in maniera più puntuale il risarcimento al caso di specie.
Si è passati, come noto, dalla forbice degli importi da sempre utilizzata nelle precedenti tabelle, fino al
2021, con un valore medio e uno massimo ad un nuovo sistema di calcolo parametrato a diversi “valori a punto”, prevedendosi una distribuzione dei punti in base ai parametri specificamente indicati nelle medesime tabelle. Pertanto, ad ogni parametro è stata assegnata una scala di punti, la cui somma andrà poi moltiplicata per il “valore punto” al fine di giungere alla complessiva liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.
Vengono in rilievo, dunque, quali parametri l'età della vittima primaria, l'età della vittima secondaria, la convivenza, l'esistenza di altri soggetti nel nucleo familiare e la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto. Al momento del decesso, la vittima aveva 59 anni, la IE 50 anni, il figlio 10 anni, la FI 26 anni e la Parte_1 Parte_2 Parte_3 TE 7 anni;
come detto, i primi due ricorrenti convivevano con la vittima, gli altri due CP_6 vivevano in uno stabile adiacente.
Valorizzando i predetti parametri, dunque, si ritiene che alla IE , per la lesione del Parte_1
proprio rapporto con il coniuge, vada riconosciuto un importo complessivo di € 316.791,00 euro in relazione al punto base di 3.911,00 euro e al punteggio di 66 così composto: 20 punti per l'età del congiunto, 18 punti per l'età della vittima, 16 punti per la convivenza tra congiunto e vittima, 12 punti in base al numero di familiari nel nucleo primario, 15 punti (in una scala da 0 a 30) per la qualità e intensità
della relazione.
In favore del figlio , il danno andrà liquidato nella somma di € 348.079,00, assegnandosi Parte_2 un punteggio di 74 punti di cui 28 punti per l'età del congiunto, 18 punti per l'età della vittima, 16 punti per la convivenza tra congiunto e vittima, 12 punti in base al numero di familiari nel nucleo primario, 15
punti (in una scala da 0 a 30) per la qualità e intensità della relazione.
Per quanto concerne la FI , si ritiene che alla stessa vada riconosciuto un importo di Parte_3 complessivi 269,859,00 euro in relazione al punto base di 3.911,00 euro e al punteggio di 54 così composto: 24 punti per l'età del congiunto, 18 punti per l'età della vittima, 12 punti in base al numero di familiari nel nucleo primario, 15 punti (in una scala da 0 a 30) per la qualità e intensità della relazione.
Infine, relativamente alla TE , partendo da un punto base di 1.698,00 euro e da un CP_6 punteggio di 44 punti - di cui 20 punti per l'età del congiunto, 12 punti per l'età della vittima, 12 punti in base al numero di familiari nel nucleo primario, 15 punti per la qualità e intensità della relazione alla luce del rapporto con il nonno) si ritiene di poter liquidare a titolo di danno parentale la somma di 100.182,00
euro.
In conclusione, la resistente è tenuta a pagare, in favore dei ricorrenti, a titolo di danno parentale, la complessiva somma di euro 1.034.911,00, somma cui andrà detratto l'acconto di euro 100.000,00 pagato ai ricorrenti prima dell'instaurazione del presente procedimento. Sulle somme dovute, già rivalutate,
andranno poi pagati gli interessi sulle somme devalutate alla data del sinistro e di anno in anno rivalutate.
Infine, passando alla disamina della domanda di manleva ex art. 1917 c.c. proposta dalla ditta resistente nei confronti della compagnia assicurativa rimasta contumace, la stessa merita Controparte_2 accoglimento.
La società resistente, all'epoca del sinistro occorso al aveva in essere con la compagnia assicurativa Pt_2 contumace la polizza assicurativa n. 507469 per la responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro fino ad un massimale di 2.500.000,00 per sinistro (comparsa di costituzione, doc. 11). Tale polizza veniva stipulata per l'anno 2007 e prorogata di anno in anno in mancanza di disdetta almeno tre mesi prima della scadenza (cfr. art. 13 della polizza).
L'effettiva operatività della polizza, al momento del sinistro, è indubitabilmente dimostrata dalla raccomandata a/r del 1.12.2021, con la quale la compagnia assicurativa, ha disdetto la polizza n. 507469 in forza della clausola “recesso in caso di sinistro” (comparsa di costituzione, doc. 13) a seguito della tempestiva denuncia effettuata dalla società resistente alla compagnia assicurativa, il giorno stesso dell'avvenuto sinistro, nel rispetto dell'art. 14 del contratto di assicurazione.
Le spese di lite seguiranno la soccombenza ed andranno liquidate come da dispositivo in relazione al valore della causa (tenuto conto del decisum e non del disputatum), del numero e complessità delle questioni trattate (media) e dell'attività effettivamente svolta dal procuratore della parte ricorrente (fase studio, fase introduttiva, fase decisionale, limitata alla partecipazione all'udienza di discussione, sostituita ex art. 127 ter c.p.c.), tenuto conto dell'aumento – che si reputa equo quantificare nella misura del 20%
ex art. 4 c. 1 bis DM 55/14 per utilizzo dei collegamenti ipertestuali.
Tali spese andranno poste anche a carico della parte III contumace, in solido con la resistente, dovendosi abbracciare l'orientamento della Corte di Cassazione in base al quale, la mancata costituzione in giudizio non esonera dalla condanna alle spese “poiché, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio”, con la conseguenza che “l'individuazione del soccombente si fa in base al principio della causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese che hanno anticipato nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo […] ha dato causa al processo” (Cass. ord. 373 del 2015).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 1801 del 2023, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accerta la responsabilità extracontrattuale di nei confronti delle resistenti;
Controparte_1
- Condanna al risarcimento del danno non patrimoniale subito dai ricorrenti – per le Controparte_1 ragioni e nelle singole misure statuite nella motivazione – quantificato, al netto di quanto già ricevuto in acconto, in complessivi euro 934.911,00, somma già rivalutata, oltre interessi come specificato in parte motiva;
- Accerta l'obbligo di di tenere indenne l'assicurato di quanto questi Controparte_3 Controparte_1
è tenuto a pagare;
- condanna la resistente e la terza chiamata, in solido tra loro, a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di € 11.693,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Ascoli Piceno, 4.6.2025
Il Giudice
Enza Foti