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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 15/04/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Sez. Civile
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott. Mario Samperi Presidente
Dott.ssa Rossella Busacca Giudice
Dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al N. 375/2024 R.G., promosso da
, nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Patti, Corso Matteotti 185, rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. RAVIDA' CONCETTA MARIA
RICORRENTE nei confronti di
, , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
22/12/1983 elettivamente domiciliato in PATTI, Via Mazzini 10, presso lo studio dell'avv. VILLAROEL GIOVANNI, che lo rappresenta e difende per procura in atti
RESISTENTE con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 2 aprile 2024 chiedeva la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio concordatario contratto, in data 7.6.2018 in San Piero
1 Patti (ME), con , trascritto presso i registri dello stato civile del Controparte_1
Comune di San Piero Patti all'atto n. 1, parte II, serie A, anno 2018. Per_ La ricorrente premetteva che in data 12.12.2017 era nata la figlia;
che a seguito di ricorso per separazione consensuale, il Tribunale di Patti emetteva Decreto di omologa (proc. 474/2021 RG) in data 26.10.2021, recependo gli accordi delle parti che prevedevano l'affido condiviso della figlia con domiciliazione presso la madre e conseguente assegnazione alla stessa della casa coniugale, regolamentazione dei tempi di permanenza della minore con il padre, onere a carico di quest'ultimo di versare alla moglie per il mantenimento della figlia € 400,00 mensili, oltre aggiornamento Istat ed il 50% delle spese straordinarie.
Ciò premesso, la ricorrente chiedeva che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affido condiviso della minore con collocazione presso di sé
e con assegnazione della casa familiare, la modifica dei tempi di permanenza della minore con il padre per come proposti e l'aumento dell'assegno da quest'ultimo dovuto per la minore ad € 500,00 mensili, oltre al 75% delle spese straordinarie e all'attribuzione dell'Assegno Unico universale.
Costituitosi in giudizio, aderiva alla pronunzia di divorzio e alla Controparte_1 richiesta di assegnazione in capo alla ricorrente della casa familiare, chiedeva la conferma dell'affido condiviso con domiciliazione della minore presso la e Pt_1 proponeva una diversa modalità di frequentazione padre-figlia; domandava, altresì, la riduzione dell'assegno mensile per la figlia ad € 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, in considerazione delle spese di locazione da affrontare, e del pagamento del mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare interamente a suo carico.
Esperito vanamente il tentativo di conciliazione, con ordinanza ex art. 473 bis. 22 Per_ cpc del 27.9.2024, veniva disposto l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con domiciliazione presso la madre, alla quale rimaneva assegnata la casa familiare;
veniva, altresì, regolamentato il diritto di visita della minore da parte del padre e veniva posto a carico di quest'ultimo, per il mantenimento della figlia, un assegno mensile di € 400,00, rivalutabile annualmente ex Istat, e il 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il protocollo CNF;
inoltre veniva disposto che
2 l'assegno unico fosse ripartito tra i genitori al 50% attesa la percezione in via esclusiva da parte del resistente.
Attese le allegazioni di parte ricorrente, veniva demandato all'ASP di Patti di Per_ trasmettere una relazione sulle condizioni psico-fisiche della minore .
In assenza di attività istruttoria, quindi, la causa veniva rinviata per la discussione e la decisione.
Tanto premesso, va accolta la domanda di cessazione degli effetti civili avanzata dalla e alla quale ha aderito il sussistendone i presupposti di legge. Pt_1 CP_1
È, infatti, documentalmente provato che il Tribunale di Patti, con decreto di omologa, reso nel procedimento per separazione legale consensuale n. 474/2021 RG, in data 26.10.2021, ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel giudizio alla data di deposito del ricorso introduttivo del presente procedimento è certamente trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
La volontà di far venire meno gli effetti del vincolo coniugale espressa dalla ricorrente e l'adesione del resistente dimostrano, poi, la cessazione di ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Ricorrono, pertanto, tutte le condizioni di cui agli artt. 3, n. 2 lett. b) e art. 4, 9° comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Quanto alle condizioni del divorzio, ritiene il Collegio che possa essere mantenuto fermo quanto statuito con ordinanza ex art. 473 bis.22 cpc, in ordine all'affidamento, al collocamento della minore, alle modalità di esercizio del diritto di visita della stessa da parte del padre e all'assegnazione della casa familiare.
Appare opportuno rammentare che i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale per le decisioni di ordinaria amministrazione attinenti la minore - secondo i tempi di permanenza presso ciascuno di loro - e congiuntamente per quelle di straordinaria amministrazione, favorendo i rapporti con gli ascendenti di ciascun ramo e cooperando tra loro nell'interesse della minore medesima.
Va, invece, rivista la misura del contributo posto a carico del padre per il mantenimento indiretto della figlia, già fissato in € 400,00 mensili, richiamando quanto dalle parti era stato convenuto in sede di separazione.
3 Ed infatti, rispetto all'epoca della separazione, durante la quale il alloggiava CP_1 presso la Caserma dei Carabinieri di Taurianova – come documentato – e non doveva sostenere spese per l'alloggio, la situazione attuale apparediversa: egli, infatti, vive a Patti insieme ad una nuova compagna (circostanza questa non contestata dalla ricorrente ma anzi confermata dalla stessa) e, dovendo farsi carico di spese per il proprio alloggio, oltre al pagamento del mutuo per la casa coniugale e in considerazione dell'attribuzione del 50% dell'assegno unico universale in favore della vede notevolmente ridotta la propria disponibilità economica sicché Pt_1 appare equo ridurre la misura dell'assegno ad € 350,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT.
Le spese straordinarie per la minore, per come individuate nel protocollo CNF, vanno ripartite al 50% su ciascun genitore.
Spese di lite compensate stante la reciproca soccombenza sulla domanda di mantenimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, sentite le parti e i loro procuratori, udite le conclusioni del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1
, così decide: Controparte_1
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in San Piero Patti il 7.6.2018;
2. ordina al competente Ufficio dello Stato Civile di procedere all'annotazione ai sensi di legge della presente sentenza.
3. Dispone l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con domiciliazione presso la madre e tempi di permanenza con il padre come previsti nell'ordinanza del 27.9.2024, da intendersi qui richiamata e trascritta;
4. Dispone l'assegnazione della casa familiare in favore della ricorrente Per_ stante la domiciliazione privilegiata della figlia minore;
5. Dispone che il padre contribuisca al mantenimento della minore mediante corresponsione alla madre, entro i primi cinque giorni di ogni mese, di un assegno di € 350,00 rivalutabile annualmente ex Istat, oltre
4 al il 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo le linee guida del Protocollo CNF.
6. dispone che l'assegno unico per la figlia sia percepito al 50% tra i genitori.
7. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del Tribunale, il 14.4.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Rosalia Russo Femminella Mario Samperi
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Sez. Civile
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott. Mario Samperi Presidente
Dott.ssa Rossella Busacca Giudice
Dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al N. 375/2024 R.G., promosso da
, nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Patti, Corso Matteotti 185, rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. RAVIDA' CONCETTA MARIA
RICORRENTE nei confronti di
, , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
22/12/1983 elettivamente domiciliato in PATTI, Via Mazzini 10, presso lo studio dell'avv. VILLAROEL GIOVANNI, che lo rappresenta e difende per procura in atti
RESISTENTE con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 2 aprile 2024 chiedeva la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio concordatario contratto, in data 7.6.2018 in San Piero
1 Patti (ME), con , trascritto presso i registri dello stato civile del Controparte_1
Comune di San Piero Patti all'atto n. 1, parte II, serie A, anno 2018. Per_ La ricorrente premetteva che in data 12.12.2017 era nata la figlia;
che a seguito di ricorso per separazione consensuale, il Tribunale di Patti emetteva Decreto di omologa (proc. 474/2021 RG) in data 26.10.2021, recependo gli accordi delle parti che prevedevano l'affido condiviso della figlia con domiciliazione presso la madre e conseguente assegnazione alla stessa della casa coniugale, regolamentazione dei tempi di permanenza della minore con il padre, onere a carico di quest'ultimo di versare alla moglie per il mantenimento della figlia € 400,00 mensili, oltre aggiornamento Istat ed il 50% delle spese straordinarie.
Ciò premesso, la ricorrente chiedeva che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affido condiviso della minore con collocazione presso di sé
e con assegnazione della casa familiare, la modifica dei tempi di permanenza della minore con il padre per come proposti e l'aumento dell'assegno da quest'ultimo dovuto per la minore ad € 500,00 mensili, oltre al 75% delle spese straordinarie e all'attribuzione dell'Assegno Unico universale.
Costituitosi in giudizio, aderiva alla pronunzia di divorzio e alla Controparte_1 richiesta di assegnazione in capo alla ricorrente della casa familiare, chiedeva la conferma dell'affido condiviso con domiciliazione della minore presso la e Pt_1 proponeva una diversa modalità di frequentazione padre-figlia; domandava, altresì, la riduzione dell'assegno mensile per la figlia ad € 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, in considerazione delle spese di locazione da affrontare, e del pagamento del mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare interamente a suo carico.
Esperito vanamente il tentativo di conciliazione, con ordinanza ex art. 473 bis. 22 Per_ cpc del 27.9.2024, veniva disposto l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con domiciliazione presso la madre, alla quale rimaneva assegnata la casa familiare;
veniva, altresì, regolamentato il diritto di visita della minore da parte del padre e veniva posto a carico di quest'ultimo, per il mantenimento della figlia, un assegno mensile di € 400,00, rivalutabile annualmente ex Istat, e il 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il protocollo CNF;
inoltre veniva disposto che
2 l'assegno unico fosse ripartito tra i genitori al 50% attesa la percezione in via esclusiva da parte del resistente.
Attese le allegazioni di parte ricorrente, veniva demandato all'ASP di Patti di Per_ trasmettere una relazione sulle condizioni psico-fisiche della minore .
In assenza di attività istruttoria, quindi, la causa veniva rinviata per la discussione e la decisione.
Tanto premesso, va accolta la domanda di cessazione degli effetti civili avanzata dalla e alla quale ha aderito il sussistendone i presupposti di legge. Pt_1 CP_1
È, infatti, documentalmente provato che il Tribunale di Patti, con decreto di omologa, reso nel procedimento per separazione legale consensuale n. 474/2021 RG, in data 26.10.2021, ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel giudizio alla data di deposito del ricorso introduttivo del presente procedimento è certamente trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
La volontà di far venire meno gli effetti del vincolo coniugale espressa dalla ricorrente e l'adesione del resistente dimostrano, poi, la cessazione di ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Ricorrono, pertanto, tutte le condizioni di cui agli artt. 3, n. 2 lett. b) e art. 4, 9° comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Quanto alle condizioni del divorzio, ritiene il Collegio che possa essere mantenuto fermo quanto statuito con ordinanza ex art. 473 bis.22 cpc, in ordine all'affidamento, al collocamento della minore, alle modalità di esercizio del diritto di visita della stessa da parte del padre e all'assegnazione della casa familiare.
Appare opportuno rammentare che i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale per le decisioni di ordinaria amministrazione attinenti la minore - secondo i tempi di permanenza presso ciascuno di loro - e congiuntamente per quelle di straordinaria amministrazione, favorendo i rapporti con gli ascendenti di ciascun ramo e cooperando tra loro nell'interesse della minore medesima.
Va, invece, rivista la misura del contributo posto a carico del padre per il mantenimento indiretto della figlia, già fissato in € 400,00 mensili, richiamando quanto dalle parti era stato convenuto in sede di separazione.
3 Ed infatti, rispetto all'epoca della separazione, durante la quale il alloggiava CP_1 presso la Caserma dei Carabinieri di Taurianova – come documentato – e non doveva sostenere spese per l'alloggio, la situazione attuale apparediversa: egli, infatti, vive a Patti insieme ad una nuova compagna (circostanza questa non contestata dalla ricorrente ma anzi confermata dalla stessa) e, dovendo farsi carico di spese per il proprio alloggio, oltre al pagamento del mutuo per la casa coniugale e in considerazione dell'attribuzione del 50% dell'assegno unico universale in favore della vede notevolmente ridotta la propria disponibilità economica sicché Pt_1 appare equo ridurre la misura dell'assegno ad € 350,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT.
Le spese straordinarie per la minore, per come individuate nel protocollo CNF, vanno ripartite al 50% su ciascun genitore.
Spese di lite compensate stante la reciproca soccombenza sulla domanda di mantenimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, sentite le parti e i loro procuratori, udite le conclusioni del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1
, così decide: Controparte_1
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in San Piero Patti il 7.6.2018;
2. ordina al competente Ufficio dello Stato Civile di procedere all'annotazione ai sensi di legge della presente sentenza.
3. Dispone l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con domiciliazione presso la madre e tempi di permanenza con il padre come previsti nell'ordinanza del 27.9.2024, da intendersi qui richiamata e trascritta;
4. Dispone l'assegnazione della casa familiare in favore della ricorrente Per_ stante la domiciliazione privilegiata della figlia minore;
5. Dispone che il padre contribuisca al mantenimento della minore mediante corresponsione alla madre, entro i primi cinque giorni di ogni mese, di un assegno di € 350,00 rivalutabile annualmente ex Istat, oltre
4 al il 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo le linee guida del Protocollo CNF.
6. dispone che l'assegno unico per la figlia sia percepito al 50% tra i genitori.
7. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del Tribunale, il 14.4.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Rosalia Russo Femminella Mario Samperi
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