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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 28/03/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
- SEZIONE UNICA CIVILE -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, avv. Anna Destito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1029 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2014 e vertente
TRA
- (C.F.: elettivamente domiciliata in Lamezia Parte_1 C.F._1
Terme, Via Galvani n. 8, presso lo studio dell'avv. Antonia Assunta Pagliuso, da cui è rappresentata e difesa come da procura speciale resa in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore di data12.09.2016; ;
- OPPONENTE -
E
- individuale ”, (C.F.: , CP_1 Controparte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata in Lamezia Terme, Piazza 5 Dicembre n. 1, presso lo studio dell'avv.
Nedo Corti, da cui è rappresentata e difesa come da procura speciale resa in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- OPPOSTO -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo per pagamento somme.
Conclusioni: come da verbale in atti
***
Deve premettersi in rito che la riforma del processo civile intervenuta con L. 18 giugno 2009
n. 69, ha modificato, tra l'altro, l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c., disponendo, in relazione al contenuto della sentenza (art. 132 n. 4 c.p.c.), che la motivazione debba esprimere: “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” e 2
non più lo svolgimento del processo. L'art. 58 della predetta legge regola la fase transitoria di applicazione delle nuove norme prevedendo il novellato art. 132 c.p.c. tra le disposizioni applicabili ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore (4 luglio 2009).
Pertanto, deve immediatamente enunciarsi la motivazione della decisione.
PREMESSO IN FATTO
La IG.ra ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 118/2014, con Parte_1
il quale il Tribunale di Lamezia Terme le aveva ingiunto il pagamento, in favore del IG.
[...]
, della somma di € 8.800,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria, Controparte_2
a saldo della fattura n. 34 del 22.11.2013 relativa a lavori di ristrutturazione eseguiti da quest'ultimo presso un fabbricato di proprietà della prima.
A sostegno del gravame deduceva l'inadempimento della ditta opposta per non avere eseguito integralmente i lavori commissionati e per averne eseguiti altri non a regola d'arte, per cui, in via riconvenzionale, chiedeva anche il risarcimento dei danni conseguenti al dedotto inadempimento o non corretto adempimento, ovvero la compensazione giudiziale dei rispettivi crediti.
Nel costituirsi in giudizio, il IG. contestava la fondatezza dell'opposizione, Controparte_2
deducendo la correttezza del proprio adempimento, e ne chiedeva il rigetto.
Istruita la causa mediante produzione documentale, escussione dei testi indicati dalle parti ed una CT, dopo vari rinvii interlocutori dovuti a carico del ruolo dello scrivente, all'udienza del
23.09.2024, precisate le conclusioni, la stessa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RILEVATO IN DIRITTO
Oggetto del presente giudizio è un contratto di appalto relativo a lavori di ristrutturazione di un fabbricato.
Al riguardo occorre precisare che il contratto di appalto ha forma libera, per cui può essere concluso anche oralmente, salvo nella circostanza in cui abbia ad oggetto la realizzazione di navi od aeromobili o in cui si tratti di un appalto pubblico. È chiaro, però, che la stipulazione di un contratto in forma orale pone i contraenti, qualora dovessero insorgere delle controversie tra loro, dinanzi all'onere di dimostrarne il contenuto ed i rispettivi adempimenti in base ai normali criteri di distribuzione dell'onere della prova, secondo cui la parte che chiede in giudizio l'esecuzione della prestazione dovuta (come il pagamento del compenso asseritamente maturato) non deve essere, a sua volta, inadempiente, avendo, piuttosto, l'onere di offrire l'esecuzione della propria, se le prestazioni debbono essere eseguite contestualmente, ovvero dimostrare di avere adempiuto la propria obbligazione, se essa, come avviene per 3
l'appaltatore, precede l'adempimento di quella avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo cui la controparte è tenuta (cfr. Cass. Civ. Ord. n. 7763/2024). Ne consegue che “l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto ha l'onere di provare di avere adempiuto la propria obbligazione, e cioè di avere eseguito l'opera, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa” (Cass. Civ.
Ord. n. 15287/2024).
Nel caso per cui è processo, quindi, al fine di sindacare circa la fondatezza della domanda introdotta dalla ditta opposta con il ricorso per decreto ingiuntivo e, quindi, in merito alla fondatezza o meno dell'opposizione, occorre valutare se la prima ha pienamente assolto al proprio onere probatorio, precisando che la fattura depositata in sede monitoria non può essere ritenuta sufficiente a tal fine, soprattutto alla luce delle contestazioni mosse dalla controparte, atteso che, come è ormai pacificamente riconosciuto, la fattura, in quanto documento proveniente dalla stessa parte che intende avvalersene, non può rappresentare un valido elemento di prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. A tal fine, quindi, bisognerà far riferimento agli ordinari mezzi di prova, per cui sarà necessario esaminare quanto emerso nel corso dell'attività istruttoria.
In tal senso, quindi, soccorre, in particolare, la relazione della CT, ing. Persona_1
alle cui conclusioni ritiene questo giudice di dover aderire essendo frutto di indagini tecniche prive di contraddizioni.
A supporto delle dette conclusioni, la CT ha utilizzato le risultanze della DIA depositata in ed in cui erano segnalate le attività da porre in essere presso il fabbricato della CP_3 Pt_1
e, quindi, oggetto dell'appalto. Essendo, però, dette indicazioni estremamente generiche, per poter individuare il contenuto esatto del contratto e determinarne i dettagli, appare necessario fare ricorso anche ad altri elementi acquisiti in corso di causa.
Orbene, la ditta appaltatrice, con il ricorso per decreto ingiuntivo, ha chiesto il versamento del saldo portato dalla fattura n. 34 del 22.11.2013. In detta fattura, nello specifico, veniva richiesto il pagamento delle somme relative ad una serie di lavori realizzati presso il fabbricato di proprietà dell'opposta e concretizzatisi nel “ripristino facciata, cappotto isolante termico, rasatura, montaggio infissi, sistemazione tubazione idraulica e revisione impianto elettrico”.
L'esecuzione di detti interventi, peraltro, non è stato puntualmente contestato dalla IG.ra
, che, dal canto suo, si è limitata a giustificare il proprio parziale inadempimento in Pt_1
applicazione del principio che inadimplenti non est adimplendum, per cui indicava una serie di altre lavorazioni che, a suo dire, non sarebbero state effettuate a regola d'arte o, comunque, nel 4
rispetto degli accordi intercorsi tra le part, ed altre ancora che sarebbero state omesse, tanto da ritenere di avere subito danni di cui chiedeva il risarcimento.
In effetti, per come accertato anche dalla CT, i lavori indicati in fattura sembrano rientrare tra quelli indicati in maniera generica nella DIA depositata presso il Comune di Lamezia Terme e, quindi, oggetto del contratto di appalto. Del resto, l'opponente non ha mai affermato che non si sia proceduto al rifacimento della facciata, con installazione del cappotto termico isolante e rasatura, per cui deve concludersi che il corrispettivo per tali lavorazioni sia da considerarsi dovuto. Quanto, invece, agli infissi, si osserva che la IG.ra ha contestato il fatto che Pt_1
gli stessi non siano stati forniti dalla ditta opposta. Tuttavia, con la fattura in contestazione,
l'appaltatrice non ha richiesto il pagamento della fornitura degli infissi, quanto piuttosto il corrispettivo per l'esecuzione degli interventi che avrebbero dovuto consentirne il montaggio, che, per come accertato dalla CT, sono stati correttamente eseguiti, mentre non vi è prova idonea a dimostrare che anche la fornitura degli stessi fosse contemplata in contratto. In ogni caso, il relativo costo non viene richiamato nella fattura per cui è processo. Ne consegue che, essendo stati correttamente posti in essere gli interventi atti a consentire il montaggio degli infissi, il corrispettivo richiesto in fattura per tale prestazione deve considerarsi dovuto.
Riguardo, poi, alla sistemazione delle tubazioni ed alla revisione dell'impianto elettrico, nessuna contestazione risulta essere stata mossa dalla committente. Anzi, la CT ha accertato anche l'adeguato completamento dei punti luce esterni all'immobile, per cui anche tale voce di spesa deve ritersi dovuta.
Sulla scorta di tali considerazioni si ritiene che la IG.ra sia debitrice nei confronti Parte_1 della ditta della somma a saldo della fattura n. 34/2013, pari ad € Controparte_2
8.800,00, al cui pagamento deve essere condannata.
Chiarito ciò, occorre osservare che parte opponente ha contestato la non corretta esecuzione di alcuni dei lavori oggetto di appalto ed ha, quindi, chiesto la condanna della ditta opposta al risarcimento dei danni riconducibili, soprattutto, alla necessità di dover porre rimedio a quanto denunciato.
Nel corso del sopralluogo effettuato, la CT ha effettivamente riscontrato la presenza di interventi non conformi alla normativa di riferimento ed alle regole tecniche ovvero non richiesti, oltre al mancato completamento di altri.
Nello specifico, ha accertato, innanzi tutto, la realizzazione dei parapetti all'ultimo piano del fabbricato con un'altezza superiore rispetto a quella che l'opponente ha assunto di avere richiesto, come, peraltro, dimostrato in corso di causa attraverso le dichiarazioni rese dai testi 5
da essa indicati, ed ha calcolato un costo dei lavori necessari per ridurli alla detta misura pari ad € 1.037,92.
Ha altresì, accertato la non corretta realizzazione della pendenza di un balcone, che, pertanto, appare inidoneo a garantire il normale deflusso delle acque meteoriche, quantificando i costi per il relativo adeguamento in € 1.871,32.
Ed ancora, è emerso l'avvenuto taglio, che in corso di causa, sempre attraverso l'escussione dei testi, si è dimostrato non essere stato richiesto, dei marmi costituenti il davanzale di n. 3 infissi del vano scala, quantificando in € 313,96 i costi per porvi rimedio.
È stata, inoltre, accertata l'assenza della porzione terminale dei discendenti a servizio del sistema di raccolta e scarico delle acque meteoriche, con quantificazione dei costi per la realizzazione in € 210,40.
Quanto, invece, all'impianto elettrico, la CT, pur ritenendo essere stato completato in maniera adeguata lo spostamento al di fuori del cappotto termico dei punti luce, ha rilevato delle criticità in ordine ad alcuni punti presa ed al coperchio delle cassette dei collettori, quantificando il costo per il relativo adeguamento in complessivi € 21,13.
Si è, poi, accertato il mancato riposizionamento delle grate in ferro rimosse dalle finestre del piano terra onde consentire l'esecuzione dei lavori e si è quantificato il costo per l'intervento in complessivi € 39,57.
Infine, nel corso dei sopralluoghi, è emersa l'assenza delle mostrine per gli infissi esterni posti al piano terra, e si è quantificato il costo per le relative lavorazioni in € 88,82.
Non vi è dubbio che le criticità accertate dalla CT, sia in termini di inadempimento che in termini di non corretto adempimento da parte dell'appaltatrice, integrino un danno in capo alla committente, che si vede costretta a provi rimedio. Tale danno, che può essere quantificato in complessivi € 3.583,12, dato dalla somma dei costi per le lavorazioni sopra indicate, è senz'altro meritevole di essere risarcito.
Quanto, invece, al danno morale allegato dall'opponente e riconducibile al grave disagio psichico causato dall'impossibilità di uscire di casa a causa della presenza dei ponteggi e per la mancata apposizione delle grate di protezione, deve evidenziarsi come non sia stata fornita idonea prova al riguardo, non potendosi ritenere sufficienti le dichiarazioni rese dal figlio, escusso quale teste, in assenza di certificazione medica che dimostrasse in maniera obiettiva le problematiche denunciate. Vero è, infatti, che il danno morale si concretizza in una sofferenza interiore e psicologica che il danneggiato è costretto a subire in conseguenza di un fatto illecito altrui, ma non può certo dirsi che si tratti di un danno in re ipsa, cioè da riconoscersi ogni volta che ci si trovi di fronte ad un illecito. Esso, infatti, va dimostrato in maniera obiettiva onde 6
accertare che le sofferenze denunciate non siano riconducibili ad un mero fastidio, che, per come reiteratamente precisato dalla Suprema Corte, non può essere fonte di risarcimento. Nel caso di specie, parte opponente ha prodotto esclusivamente certificazione medica da cui emerge l'esistenza di patologie pregresse, ma non ha allegato alcun documento da cui possa evincersi l'insorgere di problematiche direttamente riconducibili all'esecuzione dei lavori per cui è causa.
L'assenza di prova in tal senso, quindi, comporta il rigetto della domanda risarcitoria sotto tale profilo.
Il riconoscimento della debenza delle somme portate dalla fattura azionata dalla ditta opposta e, nello specifico, del saldo, ed il contestuale accoglimento della domanda riconvenzionale svolta formulata dall'opponente nei limiti sopra evidenziati, comporta la possibilità di accogliere la domanda di compensazione dei rispettivi crediti proposta dall'opponente medesima in via riconvenzionale e subordinata.
Poiché, pertanto, la somma ancora dovuta all'appaltatrice è pari ad € 8.800,00 e quella che questa è tenuta a corrispondere alla committente a titolo di risarcimento danni è pari a complessivi € 3.583,12, come quantificata dalla CT e come sopra specificata nel dettaglio, può dichiararsi che, operata la detta compensazione, l'importo ancora dovuto alla CP_4
è pari a complessivi € 5.216,88, al cui pagamento la IG.ra deve essere
[...] Parte_1
condannata.
La reciproca parziale soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio e dell'espleta CT.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice avv. Anna Destito, definitivamente pronunciando sulla domanda indicata in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese:
1- revoca il decreto ingiuntivo n. 118/2014 del Tribunale di Lamezia Terme opposto;
2- condanna l'opponente, per quanto in parte motiva, al pagamento in favore dell'opposta, della somma di € 5.216,88, oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
3- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio;
4- pone definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido, le spese di CT.
Lamezia Terme, 27 marzo 2025
Il GOP
Avv. Anna Destito
- SEZIONE UNICA CIVILE -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, avv. Anna Destito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1029 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2014 e vertente
TRA
- (C.F.: elettivamente domiciliata in Lamezia Parte_1 C.F._1
Terme, Via Galvani n. 8, presso lo studio dell'avv. Antonia Assunta Pagliuso, da cui è rappresentata e difesa come da procura speciale resa in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore di data12.09.2016; ;
- OPPONENTE -
E
- individuale ”, (C.F.: , CP_1 Controparte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata in Lamezia Terme, Piazza 5 Dicembre n. 1, presso lo studio dell'avv.
Nedo Corti, da cui è rappresentata e difesa come da procura speciale resa in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- OPPOSTO -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo per pagamento somme.
Conclusioni: come da verbale in atti
***
Deve premettersi in rito che la riforma del processo civile intervenuta con L. 18 giugno 2009
n. 69, ha modificato, tra l'altro, l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c., disponendo, in relazione al contenuto della sentenza (art. 132 n. 4 c.p.c.), che la motivazione debba esprimere: “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” e 2
non più lo svolgimento del processo. L'art. 58 della predetta legge regola la fase transitoria di applicazione delle nuove norme prevedendo il novellato art. 132 c.p.c. tra le disposizioni applicabili ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore (4 luglio 2009).
Pertanto, deve immediatamente enunciarsi la motivazione della decisione.
PREMESSO IN FATTO
La IG.ra ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 118/2014, con Parte_1
il quale il Tribunale di Lamezia Terme le aveva ingiunto il pagamento, in favore del IG.
[...]
, della somma di € 8.800,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria, Controparte_2
a saldo della fattura n. 34 del 22.11.2013 relativa a lavori di ristrutturazione eseguiti da quest'ultimo presso un fabbricato di proprietà della prima.
A sostegno del gravame deduceva l'inadempimento della ditta opposta per non avere eseguito integralmente i lavori commissionati e per averne eseguiti altri non a regola d'arte, per cui, in via riconvenzionale, chiedeva anche il risarcimento dei danni conseguenti al dedotto inadempimento o non corretto adempimento, ovvero la compensazione giudiziale dei rispettivi crediti.
Nel costituirsi in giudizio, il IG. contestava la fondatezza dell'opposizione, Controparte_2
deducendo la correttezza del proprio adempimento, e ne chiedeva il rigetto.
Istruita la causa mediante produzione documentale, escussione dei testi indicati dalle parti ed una CT, dopo vari rinvii interlocutori dovuti a carico del ruolo dello scrivente, all'udienza del
23.09.2024, precisate le conclusioni, la stessa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RILEVATO IN DIRITTO
Oggetto del presente giudizio è un contratto di appalto relativo a lavori di ristrutturazione di un fabbricato.
Al riguardo occorre precisare che il contratto di appalto ha forma libera, per cui può essere concluso anche oralmente, salvo nella circostanza in cui abbia ad oggetto la realizzazione di navi od aeromobili o in cui si tratti di un appalto pubblico. È chiaro, però, che la stipulazione di un contratto in forma orale pone i contraenti, qualora dovessero insorgere delle controversie tra loro, dinanzi all'onere di dimostrarne il contenuto ed i rispettivi adempimenti in base ai normali criteri di distribuzione dell'onere della prova, secondo cui la parte che chiede in giudizio l'esecuzione della prestazione dovuta (come il pagamento del compenso asseritamente maturato) non deve essere, a sua volta, inadempiente, avendo, piuttosto, l'onere di offrire l'esecuzione della propria, se le prestazioni debbono essere eseguite contestualmente, ovvero dimostrare di avere adempiuto la propria obbligazione, se essa, come avviene per 3
l'appaltatore, precede l'adempimento di quella avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo cui la controparte è tenuta (cfr. Cass. Civ. Ord. n. 7763/2024). Ne consegue che “l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto ha l'onere di provare di avere adempiuto la propria obbligazione, e cioè di avere eseguito l'opera, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa” (Cass. Civ.
Ord. n. 15287/2024).
Nel caso per cui è processo, quindi, al fine di sindacare circa la fondatezza della domanda introdotta dalla ditta opposta con il ricorso per decreto ingiuntivo e, quindi, in merito alla fondatezza o meno dell'opposizione, occorre valutare se la prima ha pienamente assolto al proprio onere probatorio, precisando che la fattura depositata in sede monitoria non può essere ritenuta sufficiente a tal fine, soprattutto alla luce delle contestazioni mosse dalla controparte, atteso che, come è ormai pacificamente riconosciuto, la fattura, in quanto documento proveniente dalla stessa parte che intende avvalersene, non può rappresentare un valido elemento di prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. A tal fine, quindi, bisognerà far riferimento agli ordinari mezzi di prova, per cui sarà necessario esaminare quanto emerso nel corso dell'attività istruttoria.
In tal senso, quindi, soccorre, in particolare, la relazione della CT, ing. Persona_1
alle cui conclusioni ritiene questo giudice di dover aderire essendo frutto di indagini tecniche prive di contraddizioni.
A supporto delle dette conclusioni, la CT ha utilizzato le risultanze della DIA depositata in ed in cui erano segnalate le attività da porre in essere presso il fabbricato della CP_3 Pt_1
e, quindi, oggetto dell'appalto. Essendo, però, dette indicazioni estremamente generiche, per poter individuare il contenuto esatto del contratto e determinarne i dettagli, appare necessario fare ricorso anche ad altri elementi acquisiti in corso di causa.
Orbene, la ditta appaltatrice, con il ricorso per decreto ingiuntivo, ha chiesto il versamento del saldo portato dalla fattura n. 34 del 22.11.2013. In detta fattura, nello specifico, veniva richiesto il pagamento delle somme relative ad una serie di lavori realizzati presso il fabbricato di proprietà dell'opposta e concretizzatisi nel “ripristino facciata, cappotto isolante termico, rasatura, montaggio infissi, sistemazione tubazione idraulica e revisione impianto elettrico”.
L'esecuzione di detti interventi, peraltro, non è stato puntualmente contestato dalla IG.ra
, che, dal canto suo, si è limitata a giustificare il proprio parziale inadempimento in Pt_1
applicazione del principio che inadimplenti non est adimplendum, per cui indicava una serie di altre lavorazioni che, a suo dire, non sarebbero state effettuate a regola d'arte o, comunque, nel 4
rispetto degli accordi intercorsi tra le part, ed altre ancora che sarebbero state omesse, tanto da ritenere di avere subito danni di cui chiedeva il risarcimento.
In effetti, per come accertato anche dalla CT, i lavori indicati in fattura sembrano rientrare tra quelli indicati in maniera generica nella DIA depositata presso il Comune di Lamezia Terme e, quindi, oggetto del contratto di appalto. Del resto, l'opponente non ha mai affermato che non si sia proceduto al rifacimento della facciata, con installazione del cappotto termico isolante e rasatura, per cui deve concludersi che il corrispettivo per tali lavorazioni sia da considerarsi dovuto. Quanto, invece, agli infissi, si osserva che la IG.ra ha contestato il fatto che Pt_1
gli stessi non siano stati forniti dalla ditta opposta. Tuttavia, con la fattura in contestazione,
l'appaltatrice non ha richiesto il pagamento della fornitura degli infissi, quanto piuttosto il corrispettivo per l'esecuzione degli interventi che avrebbero dovuto consentirne il montaggio, che, per come accertato dalla CT, sono stati correttamente eseguiti, mentre non vi è prova idonea a dimostrare che anche la fornitura degli stessi fosse contemplata in contratto. In ogni caso, il relativo costo non viene richiamato nella fattura per cui è processo. Ne consegue che, essendo stati correttamente posti in essere gli interventi atti a consentire il montaggio degli infissi, il corrispettivo richiesto in fattura per tale prestazione deve considerarsi dovuto.
Riguardo, poi, alla sistemazione delle tubazioni ed alla revisione dell'impianto elettrico, nessuna contestazione risulta essere stata mossa dalla committente. Anzi, la CT ha accertato anche l'adeguato completamento dei punti luce esterni all'immobile, per cui anche tale voce di spesa deve ritersi dovuta.
Sulla scorta di tali considerazioni si ritiene che la IG.ra sia debitrice nei confronti Parte_1 della ditta della somma a saldo della fattura n. 34/2013, pari ad € Controparte_2
8.800,00, al cui pagamento deve essere condannata.
Chiarito ciò, occorre osservare che parte opponente ha contestato la non corretta esecuzione di alcuni dei lavori oggetto di appalto ed ha, quindi, chiesto la condanna della ditta opposta al risarcimento dei danni riconducibili, soprattutto, alla necessità di dover porre rimedio a quanto denunciato.
Nel corso del sopralluogo effettuato, la CT ha effettivamente riscontrato la presenza di interventi non conformi alla normativa di riferimento ed alle regole tecniche ovvero non richiesti, oltre al mancato completamento di altri.
Nello specifico, ha accertato, innanzi tutto, la realizzazione dei parapetti all'ultimo piano del fabbricato con un'altezza superiore rispetto a quella che l'opponente ha assunto di avere richiesto, come, peraltro, dimostrato in corso di causa attraverso le dichiarazioni rese dai testi 5
da essa indicati, ed ha calcolato un costo dei lavori necessari per ridurli alla detta misura pari ad € 1.037,92.
Ha altresì, accertato la non corretta realizzazione della pendenza di un balcone, che, pertanto, appare inidoneo a garantire il normale deflusso delle acque meteoriche, quantificando i costi per il relativo adeguamento in € 1.871,32.
Ed ancora, è emerso l'avvenuto taglio, che in corso di causa, sempre attraverso l'escussione dei testi, si è dimostrato non essere stato richiesto, dei marmi costituenti il davanzale di n. 3 infissi del vano scala, quantificando in € 313,96 i costi per porvi rimedio.
È stata, inoltre, accertata l'assenza della porzione terminale dei discendenti a servizio del sistema di raccolta e scarico delle acque meteoriche, con quantificazione dei costi per la realizzazione in € 210,40.
Quanto, invece, all'impianto elettrico, la CT, pur ritenendo essere stato completato in maniera adeguata lo spostamento al di fuori del cappotto termico dei punti luce, ha rilevato delle criticità in ordine ad alcuni punti presa ed al coperchio delle cassette dei collettori, quantificando il costo per il relativo adeguamento in complessivi € 21,13.
Si è, poi, accertato il mancato riposizionamento delle grate in ferro rimosse dalle finestre del piano terra onde consentire l'esecuzione dei lavori e si è quantificato il costo per l'intervento in complessivi € 39,57.
Infine, nel corso dei sopralluoghi, è emersa l'assenza delle mostrine per gli infissi esterni posti al piano terra, e si è quantificato il costo per le relative lavorazioni in € 88,82.
Non vi è dubbio che le criticità accertate dalla CT, sia in termini di inadempimento che in termini di non corretto adempimento da parte dell'appaltatrice, integrino un danno in capo alla committente, che si vede costretta a provi rimedio. Tale danno, che può essere quantificato in complessivi € 3.583,12, dato dalla somma dei costi per le lavorazioni sopra indicate, è senz'altro meritevole di essere risarcito.
Quanto, invece, al danno morale allegato dall'opponente e riconducibile al grave disagio psichico causato dall'impossibilità di uscire di casa a causa della presenza dei ponteggi e per la mancata apposizione delle grate di protezione, deve evidenziarsi come non sia stata fornita idonea prova al riguardo, non potendosi ritenere sufficienti le dichiarazioni rese dal figlio, escusso quale teste, in assenza di certificazione medica che dimostrasse in maniera obiettiva le problematiche denunciate. Vero è, infatti, che il danno morale si concretizza in una sofferenza interiore e psicologica che il danneggiato è costretto a subire in conseguenza di un fatto illecito altrui, ma non può certo dirsi che si tratti di un danno in re ipsa, cioè da riconoscersi ogni volta che ci si trovi di fronte ad un illecito. Esso, infatti, va dimostrato in maniera obiettiva onde 6
accertare che le sofferenze denunciate non siano riconducibili ad un mero fastidio, che, per come reiteratamente precisato dalla Suprema Corte, non può essere fonte di risarcimento. Nel caso di specie, parte opponente ha prodotto esclusivamente certificazione medica da cui emerge l'esistenza di patologie pregresse, ma non ha allegato alcun documento da cui possa evincersi l'insorgere di problematiche direttamente riconducibili all'esecuzione dei lavori per cui è causa.
L'assenza di prova in tal senso, quindi, comporta il rigetto della domanda risarcitoria sotto tale profilo.
Il riconoscimento della debenza delle somme portate dalla fattura azionata dalla ditta opposta e, nello specifico, del saldo, ed il contestuale accoglimento della domanda riconvenzionale svolta formulata dall'opponente nei limiti sopra evidenziati, comporta la possibilità di accogliere la domanda di compensazione dei rispettivi crediti proposta dall'opponente medesima in via riconvenzionale e subordinata.
Poiché, pertanto, la somma ancora dovuta all'appaltatrice è pari ad € 8.800,00 e quella che questa è tenuta a corrispondere alla committente a titolo di risarcimento danni è pari a complessivi € 3.583,12, come quantificata dalla CT e come sopra specificata nel dettaglio, può dichiararsi che, operata la detta compensazione, l'importo ancora dovuto alla CP_4
è pari a complessivi € 5.216,88, al cui pagamento la IG.ra deve essere
[...] Parte_1
condannata.
La reciproca parziale soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio e dell'espleta CT.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice avv. Anna Destito, definitivamente pronunciando sulla domanda indicata in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese:
1- revoca il decreto ingiuntivo n. 118/2014 del Tribunale di Lamezia Terme opposto;
2- condanna l'opponente, per quanto in parte motiva, al pagamento in favore dell'opposta, della somma di € 5.216,88, oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
3- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio;
4- pone definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido, le spese di CT.
Lamezia Terme, 27 marzo 2025
Il GOP
Avv. Anna Destito