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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 04/07/2025, n. 2205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2205 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4546/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo TRA rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Parte_1
Marciano, come da procura in atti;
OPPONENTE E
, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Romanelli, come da procura in atti;
OPPOSTA CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 15/05/2025, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato in data 24.07.2018 il
[...] faceva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1247/2018 ad esso Parte_1 notificato in data 25.06.2018 dal Parte_2
per il pagamento di euro 75.959,84 oltre accessori, a titolo
[...] di fatture insolute emesse per prestazioni socio-sanitarie erogate nell'ambito dell'attività di accoglienza di persone con deficit psichico, tramite la comunità alloggio denominata “La UN TA”, ubicata in Sarno e
“L'BB” ubicata in Sant'Egidio del Monte Albino, , il cui pagamento competeva al quale Comune capofila del Piano di Zona Parte_1
Agro-Ambito S1. Esponeva a motivi di opposizione che la legge quadro di riforma dei servizi sociali n. 328/00 attribuisce ai Comuni, associati in Ambiti territoriali omogenei, la titolarità delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali e che la modifica del titolo V della Costituzione di cui
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/7 alla legge n 3/01 ebbe a trasferire la titolarità legislativa esclusiva in materia di servizi sociali alle Regioni. La ebbe così ad approvare Controparte_2 la legge regionale n. 11/07, di riforma dei servizi sociali denominata "Legge per la dignità e la cittadinanza sociale", il cui art. 10 sancisce, al comma 1, che: "i comuni sono titolari della programmazione, della realizzazione e valutazione a livello locale degli interventi sociali e, di concerto con le ASL, degli interventi socio-sanitari, nonché delle funzioni amministrative inerenti l'erogazione dei servizi e delle prestazioni del sistema integrato locale" e al comma 2 che " per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, nell'ambito delle direttive regionali ed in coerenza con il piano sociale regionale, i comuni associati in ambiti territoriali ai sensi dell'articolo 19, in particolare adottano, su proposta del coordinamento istituzionale di cui all'articolo 11, entro centottanta gg dall' entrata in vigore della presente legge, le forme associative e modalità di gestione degli interventi e dei servizi programmati nel piano sociale di ambito, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"'. L'art. 7 della medesima legge regionale sancisce che: "I comuni esercitano in forma associata i compiti e le funzioni amministrative loro attribuite dalla presente legge fatto salvo il caso in cui il territorio di un singolo comune coincida con l'estensione territoriale dell' ambito determinato ai sensi dell' articolo 19" e la nel rispetto di quanto previsto dal D. Controparte_2
Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ebbe a determinare, ai sensi dell'art. 8 della Legge 23 ottobre 2007, n. 11, tramite le forme di concertazione con gli enti locali interessati, gli ambiti territoriali, le modalità e gli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete, prevedendo incentivi a favore dell'esercizio associato delle funzioni sociali in ambiti territoriali di norma coincidenti con i distretti sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie. La Giunta Regionale Campania con la Deliberazione n. 134 del 27.05.2013 adottò il Piano sociale regionale che illustra il percorso e la successione temporale della pianificazione sociale per gli anni 2013-2015. I Comuni di Nocera Inferiore, , Parte_3 Parte_4 [...]
, Sant'Egidio del Monte Albino, San Marzano sul Sarno, Parte_5
Sarno, e stipularono una Pt_6 Pt_7 CP_3 Pt_8 Pt_1 convenzione, ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, avente ad oggetto l'esercizio associato delle funzioni amministrative e la gestione in forma associata dei servizi e delle attività previste nel Piano di Zona dei servizi sociali dell'Ambito S1, ai sensi degli artt. 7 e 10 della legge regionale n. 11 del 2007, come successivamente modificata ed integrata dalla
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/7 L.15 del 06.07.2012. Con deliberazione della G.R.C. n. 134/2013 veniva approvato il “Piano Sociale Regionale 2013/2015”. L' art. 21, comma 1, della legge regionale n.11/07 espressamente prevedeva che il Piano di Zona veniva adottato attraverso un Accordo di programma, a cui avrebbero dovuto partecipare i Comuni associati, la Provincia e l'azienda sanitaria locale di riferimento. Tra i Comuni dell'Ambito S1, l' e la Provincia di CP_4
veniva sottoscritto specifico Accordo di Programma in data CP_4
27/11/2001, avente ad oggetto l'adozione del Piano Sociale di Zona 2002- 2004, nel rispetto di quanto stabilito dalla L. 328/2000 e dalle delibere della Giunta Regionale della n. 1824 e 1826 del 29 giugno 2001, al CP_2 quale seguivano analoghi accordi annuali. Successivamente tra gli stessi soggetti veniva sottoscritta in data 21/2/2002 la prima convenzione ai sensi dell'art. 30 del Dlgs. N. 267/00 , poi rinnovata e alla quale seguivano analoghe convenzioni fino all'ultima approvata dal
[...]
in data 28/06/2013, per la definizione delle Controparte_5 modalità di esercizio associato delle relative funzioni, investendo l'Ente capofila, della titolarità a sottoscrivere il conseguente Parte_1 accordo di programma, ai sensi dell'art.6 della Convenzione. Gli enti convenzionati individuarono nel proprio seno il Comune capofila di ambito con funzioni di coordinamento attribuendogli, nel contempo, responsabilità amministrative e gestione delle risorse economiche, così come specificato dalle LL.RR. n. 11/2007 e 15/2012. Le funzioni associate venivano esercitate attraverso l'ufficio comune, ex articolo 30, comma 4, del Dlgs n. 267/00, denominato Ufficio di Piano all'interno del quale veniva stabilito che “ il Comune capofila ( riceve da parte delle amministrazioni Parte_1 competenti e stanzia nel proprio bilancio di previsione le risorse necessarie per la costituzione del fondo di Ambito e per l'attuazione delle misure previste dal Piano di Zona secondo gli indirizzi previsti dal Coordinamento Istituzionale”. Ancora, che “il Responsabile dell'Ufficio di Piano redige apposito rendiconto delle spese sostenute per la gestione, al termine di ciascun esercizio finanziario, e lo trasmette al Coordinamento entro il termine di approvazione del bilancio consuntivo del Comune capofila”. Ebbene, il Comune di Sarno nel quale è ubicato la comunità alloggio denominante “La UN TA” ed il Comune di Sant'Egidio del Monte Albino nel quale è ubicata la comunità alloggio “L'BB”, sono parti del Piano di Zona dei servizi sociali e socio-sanitari, come prescritto dall'art. 19 comma 2 della L. n° 328/2000 e che in linea con la legge quadro dei servizi sociali, che attribuisce ai comuni, la titolarità delle funzioni amministrative relative alle
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/7 politiche sociali, ha previsto una serie di attività per i cittadini svantaggiati in ordine a prestazioni di tipo socio-sanitario. I suddetti Comuni facente parte dell' si rendevano inadempiente verso il Controparte_6 Parte_1
quale Ente Capofila, Tesoreria unica del Fondo Unico d'Ambito
[...]
F.U.A., relativamente all'obbligo di trasferimento della rispettiva quota di compartecipazione, destinata alla realizzazione delle prestazioni previste dal Piano Sociale di Zona III annualità del II Piano sociale Regionale, nelle modalità e nei termini previsti dal regolamento obbligatorio F.U.A., per il Part mancato trasferimento dei fondi comunali al e per il pagamento delle prestazioni socio-sanitarie già effettuate in favore dei suoi utenti. Ciò premesso l'opponente deduceva che il credito azionato in monitorio era sorto per l'inadempienza posta in essere dai Comuni di Sarno e Sant'Egidio del Monte Albino e che la mancanza della determina di liquidazione era scaturita dal mancato impegno di spesa con apposito provvedimento, il tutto in violazione della disciplina normativa che regola il procedimento di spesa degli Enti Locali, quindi esso opponente nulla poteva liquidare. Infatti, il presunto credito vantato dall'opposta risultava viziato ad origine dall'assenza della prescritta copertura finanziaria richiesta per autorizzare qualunque impegno di spesa da parte di una pubblica amministrazione nel rispetto della normativa vigente e con precisione, nel caso di specie, non risultano essere stati espressi i pareri di regolarità tecnica ex art. 49, D.Lgs n. 267/2000 e predisposta la necessaria copertura finanziaria ex art. 153, comma 5°, del D.Lgs n. 267/2000. A ciò si aggiungeva che non erano stati adottati dal di provvedimenti amministrativi di impegno da parte dei Pt_1 Pt_1 competenti Uffici, relativamente alle prestazioni erogate da parte opposta. Al riguardo, si ricorda, che l'art. 23 del D. L.
2.3.1989 n. 66, convertito in L. 24.4.1989 n. 144, norma poi trasfusa nell'art. 35 del D. Lgsl. n. 77 del 1995 ed ora individuata dall'art. 191 del decreto legislativo 267/2000, stabilisce al comma 3 che, per Province, Comuni e Comunità montane, “ qualsiasi spesa è consentita esclusivamente se sussistono la deliberazione autorizzativa nelle forme previste dalla legge e dichiarata o divenuta esecutiva, nonché l'impegno contabile registrato dal ragioniere o dal segretario, sul competente capitolo del bilancio di previsione…”, precisando subito dopo che “ per i lavori di somma urgenza l'ordinazione fatta a terzi deve essere regolarizzata entro trenta giorni e comunque entro la fine dell'esercizio a pena di decadenza”. Il comma 4 dello stesso articolo dispone, dal suo canto, che, in caso “ di violazione dell'obbligo indicato nel comma 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/7 di legge, tra il privato fornitore e l'amministratore o il funzionario che hanno consentito la fornitura”. Da quanto premesso, appare evidente che non è possibile provvedere alla liquidazione delle presunte prestazioni espletate in quanto la stessa è subordinata al riscontro della regolarità della documentazione e dei titoli atti a comprovare il diritto del creditore. Inoltre, la Legge n. 142 del 1990, articolo 55 (ora recepita dal Testo Unico Decreto del Presidente della Repubblica n. 267 del 2000, articolo 191), recita che, “gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto”. Questa fase che si concreta in attività interna alla stessa amministrazione, meramente preparatoria e perciò inidonea a dar luogo all'incontro di consensi ed irrilevante ai fini della individuazione della disciplina negoziale, conserva piena autonomia, logica e giuridica, rispetto alla successiva (e solo eventuale) attività negoziale esterna dell'ente pubblico. Per tali motivi chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Costituitosi in giudizio, il opposto deduceva che le prestazioni CP_1 socio-sanitarie, rese dalle sole strutture accreditate, rientrano tra i livelli essenziali di assistenza (LEA) e racchiudono tutte le prestazioni e le attività che lo Stato ritiene così importanti da non poter essere negate ai cittadini. Pertanto, le strutture accreditate (Comunità alloggio) non possono sospenderne il servizio, al fine di non ledere il diritto alla salute degli utenti bisognosi, pur in assenza di impegno spesa. Da ciò ne consegue che per tali tipi di servizi non si può ritenere applicabile la normativa prevista per la fornitura di beni e/o servizi agli enti locali. Evidenziava, inoltre, che le comunità alloggio La UN TA e L'BB, anche se ubicate nei Comuni di Sarno e S. Egidio Monte Albino, erogano prestazioni socio- sanitarie in favore di utenti di tutti i Comuni facenti parte dell'ambito S1. In particolare rilevava come fosse documentalmente provato che le fatture poste alla base del decreto ingiuntivo opposto siano state emesse per prestazioni socio-sanitarie erogate in favore di utenti residenti nel Comune di Nocera Inferiore e , che avevano regolarmente versato le relative Parte_3 quote di compartecipazione, e non nei Comuni di Sarno e S. Egidio M. Albino. Inoltre allegava che il aveva Controparte_7 regolarmente versato al FUA la propria quota di compartecipazione, come risulta dalla determina dirigenziale n. 498 dell'11.07.2016, pertanto la giustificazione addotta dall'Ente ingiunto del mancato impegno spesa per presunto omesso versamento della quota di compartecipazione da parte del
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/7 non aveva alcun fondamento. Rilevava che tutte le Controparte_8 fatture poste alla base dell'opposto decreto ingiuntivo erano state regolarmente inoltrate al quale ente Capofila del Piano di Parte_1
Zona, nonché contabilizzate, come provato dalla documentazione prodotta in atti, senza alcuna contestazione;
anzi il continuava a Parte_1 liquidare al opposto, per i medesimi servizi di accoglienza resi CP_1 anche ai medesimi utenti autorizzati, numerose fatture relative sia ad anni antecedenti che successivi, dimostrazione quest'ultima di un rapporto stabile e consolidato nel tempo e dell'insussistenza di impedimenti finanziari al pagamento delle fatture. Per tali motivi chiedeva il rigetto dell'opposizione. Concessa l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione sulla base dei fatti non contestati e della documentazione prodotta, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione. L'opposizione non è fondata a va pertanto rigettata. Invero le prestazioni socio-sanitarie, rese dalle sole strutture accreditate, rientrano tra i livelli essenziali di assistenza (LEA) e racchiudono tutte le prestazioni e le attività indispensabili per la tutela della salute dei cittadini. Le comunità alloggio “La UN TA” e “L'BB”, anche se ubicate nei Comuni di Sarno e S. Egidio Monte Albino, erogano prestazioni socio- sanitarie in favore di utenti di tutti i Comuni facenti parte del Piano di Zona - ambito S1. Il Piano di Zona è lo strumento che la legislazione indica per l'attivazione di una "rete di servizi integrati" in ambito sociale e socio sanitario. L'articolo 19 della legge 328/2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) assegna ai comuni associati il compito di tutelare i diritti della popolazione attraverso la definizione - d'intesa con l'azienda unità sanitaria locale - di un Piano di Zona degli interventi sociali e socio sanitari. La norma di cui all'art. 6 prevede che
“i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale […] e ad essi spetta la “programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete”. Per il collocamento dei disabili psichiatrici (attività della opposta) vengono avviati progetti terapeutici riabilitativi personalizzati, di concerto tra il Dipartimento di salute mentale (DSM) ed i Servizi Sociali del territorio, in alcuni casi in ottemperanza a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria. Le strutture vengono individuate, in sede di Unità di Valutazione Integrata (U.V.I.), sulla base delle esigenze dei disabili e delle caratteristiche della struttura ospitante. L'Ufficio
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/7 di Piano prende atto delle determinazioni e del progetto assunto in sede di Unità di Valutazione Integrata e la struttura individuata dal Dipartimento di salute mentale. La Legge Regionale n. 8/03, ha approvato le tariffe per le prestazioni erogate dalle residenze sanitarie e centri diurni, altresì approvate le linee di indirizzo in materia di compartecipazione socio-sanitarie, con il DGR n. 666/2011, con cui la ha disciplinato le linee guida Controparte_2 dei servizi per la salute dei cittadini adulti sofferenti psichici, criteri-modalità e tariffe per l'erogazione di prestazioni socio-sanitarie e sociali a carattere residenziale in favore di cittadini adulti con disagio psichico. In tale corollario normativo la opposta ha ospitato i pazienti inviati dalle Asl competenti, come da autorizzazioni UVI prodotte in atti, e - per i servizi resi, sulla base della tariffa fissata ex lege – ha emesso le relative fatture e, tra esse, quelle azionate con il monitorio opposto. Sicchè, i servizi socio assistenziali resi ed i corrispettivi maturati e riportati nelle fatture azionate risultano documentalmente provati, né mai l'opponente ha contestato l'esecuzione delle prestazioni e il corrispettivo richiesto. Le stesse fatture risultano regolarmente inoltrate al ente Capofila del Piano di Zona, Parte_1
e debitamente contabilizzate dall'ente ricevente, che in passato le ha pagate senza sollevare problemi di sorta. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in relazione ad un valore della causa tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 tariffe medie, ridotte del 50% per la semplicità del processo e delle questioni trattate, per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara definitivamente esecutivo
2) Condanna l'opponente al pagamento all'opposto delle spese di giudizio, che liquida in euro 7.051,50 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in data 29.06.2025
Il Giudice
dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/7
Marciano, come da procura in atti;
OPPONENTE E
, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Romanelli, come da procura in atti;
OPPOSTA CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 15/05/2025, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato in data 24.07.2018 il
[...] faceva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1247/2018 ad esso Parte_1 notificato in data 25.06.2018 dal Parte_2
per il pagamento di euro 75.959,84 oltre accessori, a titolo
[...] di fatture insolute emesse per prestazioni socio-sanitarie erogate nell'ambito dell'attività di accoglienza di persone con deficit psichico, tramite la comunità alloggio denominata “La UN TA”, ubicata in Sarno e
“L'BB” ubicata in Sant'Egidio del Monte Albino, , il cui pagamento competeva al quale Comune capofila del Piano di Zona Parte_1
Agro-Ambito S1. Esponeva a motivi di opposizione che la legge quadro di riforma dei servizi sociali n. 328/00 attribuisce ai Comuni, associati in Ambiti territoriali omogenei, la titolarità delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali e che la modifica del titolo V della Costituzione di cui
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/7 alla legge n 3/01 ebbe a trasferire la titolarità legislativa esclusiva in materia di servizi sociali alle Regioni. La ebbe così ad approvare Controparte_2 la legge regionale n. 11/07, di riforma dei servizi sociali denominata "Legge per la dignità e la cittadinanza sociale", il cui art. 10 sancisce, al comma 1, che: "i comuni sono titolari della programmazione, della realizzazione e valutazione a livello locale degli interventi sociali e, di concerto con le ASL, degli interventi socio-sanitari, nonché delle funzioni amministrative inerenti l'erogazione dei servizi e delle prestazioni del sistema integrato locale" e al comma 2 che " per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, nell'ambito delle direttive regionali ed in coerenza con il piano sociale regionale, i comuni associati in ambiti territoriali ai sensi dell'articolo 19, in particolare adottano, su proposta del coordinamento istituzionale di cui all'articolo 11, entro centottanta gg dall' entrata in vigore della presente legge, le forme associative e modalità di gestione degli interventi e dei servizi programmati nel piano sociale di ambito, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"'. L'art. 7 della medesima legge regionale sancisce che: "I comuni esercitano in forma associata i compiti e le funzioni amministrative loro attribuite dalla presente legge fatto salvo il caso in cui il territorio di un singolo comune coincida con l'estensione territoriale dell' ambito determinato ai sensi dell' articolo 19" e la nel rispetto di quanto previsto dal D. Controparte_2
Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ebbe a determinare, ai sensi dell'art. 8 della Legge 23 ottobre 2007, n. 11, tramite le forme di concertazione con gli enti locali interessati, gli ambiti territoriali, le modalità e gli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete, prevedendo incentivi a favore dell'esercizio associato delle funzioni sociali in ambiti territoriali di norma coincidenti con i distretti sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie. La Giunta Regionale Campania con la Deliberazione n. 134 del 27.05.2013 adottò il Piano sociale regionale che illustra il percorso e la successione temporale della pianificazione sociale per gli anni 2013-2015. I Comuni di Nocera Inferiore, , Parte_3 Parte_4 [...]
, Sant'Egidio del Monte Albino, San Marzano sul Sarno, Parte_5
Sarno, e stipularono una Pt_6 Pt_7 CP_3 Pt_8 Pt_1 convenzione, ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, avente ad oggetto l'esercizio associato delle funzioni amministrative e la gestione in forma associata dei servizi e delle attività previste nel Piano di Zona dei servizi sociali dell'Ambito S1, ai sensi degli artt. 7 e 10 della legge regionale n. 11 del 2007, come successivamente modificata ed integrata dalla
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/7 L.15 del 06.07.2012. Con deliberazione della G.R.C. n. 134/2013 veniva approvato il “Piano Sociale Regionale 2013/2015”. L' art. 21, comma 1, della legge regionale n.11/07 espressamente prevedeva che il Piano di Zona veniva adottato attraverso un Accordo di programma, a cui avrebbero dovuto partecipare i Comuni associati, la Provincia e l'azienda sanitaria locale di riferimento. Tra i Comuni dell'Ambito S1, l' e la Provincia di CP_4
veniva sottoscritto specifico Accordo di Programma in data CP_4
27/11/2001, avente ad oggetto l'adozione del Piano Sociale di Zona 2002- 2004, nel rispetto di quanto stabilito dalla L. 328/2000 e dalle delibere della Giunta Regionale della n. 1824 e 1826 del 29 giugno 2001, al CP_2 quale seguivano analoghi accordi annuali. Successivamente tra gli stessi soggetti veniva sottoscritta in data 21/2/2002 la prima convenzione ai sensi dell'art. 30 del Dlgs. N. 267/00 , poi rinnovata e alla quale seguivano analoghe convenzioni fino all'ultima approvata dal
[...]
in data 28/06/2013, per la definizione delle Controparte_5 modalità di esercizio associato delle relative funzioni, investendo l'Ente capofila, della titolarità a sottoscrivere il conseguente Parte_1 accordo di programma, ai sensi dell'art.6 della Convenzione. Gli enti convenzionati individuarono nel proprio seno il Comune capofila di ambito con funzioni di coordinamento attribuendogli, nel contempo, responsabilità amministrative e gestione delle risorse economiche, così come specificato dalle LL.RR. n. 11/2007 e 15/2012. Le funzioni associate venivano esercitate attraverso l'ufficio comune, ex articolo 30, comma 4, del Dlgs n. 267/00, denominato Ufficio di Piano all'interno del quale veniva stabilito che “ il Comune capofila ( riceve da parte delle amministrazioni Parte_1 competenti e stanzia nel proprio bilancio di previsione le risorse necessarie per la costituzione del fondo di Ambito e per l'attuazione delle misure previste dal Piano di Zona secondo gli indirizzi previsti dal Coordinamento Istituzionale”. Ancora, che “il Responsabile dell'Ufficio di Piano redige apposito rendiconto delle spese sostenute per la gestione, al termine di ciascun esercizio finanziario, e lo trasmette al Coordinamento entro il termine di approvazione del bilancio consuntivo del Comune capofila”. Ebbene, il Comune di Sarno nel quale è ubicato la comunità alloggio denominante “La UN TA” ed il Comune di Sant'Egidio del Monte Albino nel quale è ubicata la comunità alloggio “L'BB”, sono parti del Piano di Zona dei servizi sociali e socio-sanitari, come prescritto dall'art. 19 comma 2 della L. n° 328/2000 e che in linea con la legge quadro dei servizi sociali, che attribuisce ai comuni, la titolarità delle funzioni amministrative relative alle
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/7 politiche sociali, ha previsto una serie di attività per i cittadini svantaggiati in ordine a prestazioni di tipo socio-sanitario. I suddetti Comuni facente parte dell' si rendevano inadempiente verso il Controparte_6 Parte_1
quale Ente Capofila, Tesoreria unica del Fondo Unico d'Ambito
[...]
F.U.A., relativamente all'obbligo di trasferimento della rispettiva quota di compartecipazione, destinata alla realizzazione delle prestazioni previste dal Piano Sociale di Zona III annualità del II Piano sociale Regionale, nelle modalità e nei termini previsti dal regolamento obbligatorio F.U.A., per il Part mancato trasferimento dei fondi comunali al e per il pagamento delle prestazioni socio-sanitarie già effettuate in favore dei suoi utenti. Ciò premesso l'opponente deduceva che il credito azionato in monitorio era sorto per l'inadempienza posta in essere dai Comuni di Sarno e Sant'Egidio del Monte Albino e che la mancanza della determina di liquidazione era scaturita dal mancato impegno di spesa con apposito provvedimento, il tutto in violazione della disciplina normativa che regola il procedimento di spesa degli Enti Locali, quindi esso opponente nulla poteva liquidare. Infatti, il presunto credito vantato dall'opposta risultava viziato ad origine dall'assenza della prescritta copertura finanziaria richiesta per autorizzare qualunque impegno di spesa da parte di una pubblica amministrazione nel rispetto della normativa vigente e con precisione, nel caso di specie, non risultano essere stati espressi i pareri di regolarità tecnica ex art. 49, D.Lgs n. 267/2000 e predisposta la necessaria copertura finanziaria ex art. 153, comma 5°, del D.Lgs n. 267/2000. A ciò si aggiungeva che non erano stati adottati dal di provvedimenti amministrativi di impegno da parte dei Pt_1 Pt_1 competenti Uffici, relativamente alle prestazioni erogate da parte opposta. Al riguardo, si ricorda, che l'art. 23 del D. L.
2.3.1989 n. 66, convertito in L. 24.4.1989 n. 144, norma poi trasfusa nell'art. 35 del D. Lgsl. n. 77 del 1995 ed ora individuata dall'art. 191 del decreto legislativo 267/2000, stabilisce al comma 3 che, per Province, Comuni e Comunità montane, “ qualsiasi spesa è consentita esclusivamente se sussistono la deliberazione autorizzativa nelle forme previste dalla legge e dichiarata o divenuta esecutiva, nonché l'impegno contabile registrato dal ragioniere o dal segretario, sul competente capitolo del bilancio di previsione…”, precisando subito dopo che “ per i lavori di somma urgenza l'ordinazione fatta a terzi deve essere regolarizzata entro trenta giorni e comunque entro la fine dell'esercizio a pena di decadenza”. Il comma 4 dello stesso articolo dispone, dal suo canto, che, in caso “ di violazione dell'obbligo indicato nel comma 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/7 di legge, tra il privato fornitore e l'amministratore o il funzionario che hanno consentito la fornitura”. Da quanto premesso, appare evidente che non è possibile provvedere alla liquidazione delle presunte prestazioni espletate in quanto la stessa è subordinata al riscontro della regolarità della documentazione e dei titoli atti a comprovare il diritto del creditore. Inoltre, la Legge n. 142 del 1990, articolo 55 (ora recepita dal Testo Unico Decreto del Presidente della Repubblica n. 267 del 2000, articolo 191), recita che, “gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto”. Questa fase che si concreta in attività interna alla stessa amministrazione, meramente preparatoria e perciò inidonea a dar luogo all'incontro di consensi ed irrilevante ai fini della individuazione della disciplina negoziale, conserva piena autonomia, logica e giuridica, rispetto alla successiva (e solo eventuale) attività negoziale esterna dell'ente pubblico. Per tali motivi chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Costituitosi in giudizio, il opposto deduceva che le prestazioni CP_1 socio-sanitarie, rese dalle sole strutture accreditate, rientrano tra i livelli essenziali di assistenza (LEA) e racchiudono tutte le prestazioni e le attività che lo Stato ritiene così importanti da non poter essere negate ai cittadini. Pertanto, le strutture accreditate (Comunità alloggio) non possono sospenderne il servizio, al fine di non ledere il diritto alla salute degli utenti bisognosi, pur in assenza di impegno spesa. Da ciò ne consegue che per tali tipi di servizi non si può ritenere applicabile la normativa prevista per la fornitura di beni e/o servizi agli enti locali. Evidenziava, inoltre, che le comunità alloggio La UN TA e L'BB, anche se ubicate nei Comuni di Sarno e S. Egidio Monte Albino, erogano prestazioni socio- sanitarie in favore di utenti di tutti i Comuni facenti parte dell'ambito S1. In particolare rilevava come fosse documentalmente provato che le fatture poste alla base del decreto ingiuntivo opposto siano state emesse per prestazioni socio-sanitarie erogate in favore di utenti residenti nel Comune di Nocera Inferiore e , che avevano regolarmente versato le relative Parte_3 quote di compartecipazione, e non nei Comuni di Sarno e S. Egidio M. Albino. Inoltre allegava che il aveva Controparte_7 regolarmente versato al FUA la propria quota di compartecipazione, come risulta dalla determina dirigenziale n. 498 dell'11.07.2016, pertanto la giustificazione addotta dall'Ente ingiunto del mancato impegno spesa per presunto omesso versamento della quota di compartecipazione da parte del
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/7 non aveva alcun fondamento. Rilevava che tutte le Controparte_8 fatture poste alla base dell'opposto decreto ingiuntivo erano state regolarmente inoltrate al quale ente Capofila del Piano di Parte_1
Zona, nonché contabilizzate, come provato dalla documentazione prodotta in atti, senza alcuna contestazione;
anzi il continuava a Parte_1 liquidare al opposto, per i medesimi servizi di accoglienza resi CP_1 anche ai medesimi utenti autorizzati, numerose fatture relative sia ad anni antecedenti che successivi, dimostrazione quest'ultima di un rapporto stabile e consolidato nel tempo e dell'insussistenza di impedimenti finanziari al pagamento delle fatture. Per tali motivi chiedeva il rigetto dell'opposizione. Concessa l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione sulla base dei fatti non contestati e della documentazione prodotta, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione. L'opposizione non è fondata a va pertanto rigettata. Invero le prestazioni socio-sanitarie, rese dalle sole strutture accreditate, rientrano tra i livelli essenziali di assistenza (LEA) e racchiudono tutte le prestazioni e le attività indispensabili per la tutela della salute dei cittadini. Le comunità alloggio “La UN TA” e “L'BB”, anche se ubicate nei Comuni di Sarno e S. Egidio Monte Albino, erogano prestazioni socio- sanitarie in favore di utenti di tutti i Comuni facenti parte del Piano di Zona - ambito S1. Il Piano di Zona è lo strumento che la legislazione indica per l'attivazione di una "rete di servizi integrati" in ambito sociale e socio sanitario. L'articolo 19 della legge 328/2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) assegna ai comuni associati il compito di tutelare i diritti della popolazione attraverso la definizione - d'intesa con l'azienda unità sanitaria locale - di un Piano di Zona degli interventi sociali e socio sanitari. La norma di cui all'art. 6 prevede che
“i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale […] e ad essi spetta la “programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete”. Per il collocamento dei disabili psichiatrici (attività della opposta) vengono avviati progetti terapeutici riabilitativi personalizzati, di concerto tra il Dipartimento di salute mentale (DSM) ed i Servizi Sociali del territorio, in alcuni casi in ottemperanza a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria. Le strutture vengono individuate, in sede di Unità di Valutazione Integrata (U.V.I.), sulla base delle esigenze dei disabili e delle caratteristiche della struttura ospitante. L'Ufficio
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/7 di Piano prende atto delle determinazioni e del progetto assunto in sede di Unità di Valutazione Integrata e la struttura individuata dal Dipartimento di salute mentale. La Legge Regionale n. 8/03, ha approvato le tariffe per le prestazioni erogate dalle residenze sanitarie e centri diurni, altresì approvate le linee di indirizzo in materia di compartecipazione socio-sanitarie, con il DGR n. 666/2011, con cui la ha disciplinato le linee guida Controparte_2 dei servizi per la salute dei cittadini adulti sofferenti psichici, criteri-modalità e tariffe per l'erogazione di prestazioni socio-sanitarie e sociali a carattere residenziale in favore di cittadini adulti con disagio psichico. In tale corollario normativo la opposta ha ospitato i pazienti inviati dalle Asl competenti, come da autorizzazioni UVI prodotte in atti, e - per i servizi resi, sulla base della tariffa fissata ex lege – ha emesso le relative fatture e, tra esse, quelle azionate con il monitorio opposto. Sicchè, i servizi socio assistenziali resi ed i corrispettivi maturati e riportati nelle fatture azionate risultano documentalmente provati, né mai l'opponente ha contestato l'esecuzione delle prestazioni e il corrispettivo richiesto. Le stesse fatture risultano regolarmente inoltrate al ente Capofila del Piano di Zona, Parte_1
e debitamente contabilizzate dall'ente ricevente, che in passato le ha pagate senza sollevare problemi di sorta. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in relazione ad un valore della causa tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 tariffe medie, ridotte del 50% per la semplicità del processo e delle questioni trattate, per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara definitivamente esecutivo
2) Condanna l'opponente al pagamento all'opposto delle spese di giudizio, che liquida in euro 7.051,50 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in data 29.06.2025
Il Giudice
dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/7