Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 08/04/2025, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
n.249/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio Carmine
Labella, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
IN QUALITÀ DI GENITORE Parte_1 CodiceFiscale_1
ESERCENTE LA POTESTÀ GENITORIALE SUL FIGLIO Persona_1
, -con l'assistenza e difesa dell'avv. MARZANO ETTORE -
[...]
c.f. ; C.F._2
-parte ricorrente-
e
; CP_1
-parte resistente contumace- all'udienza dell'08/04/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere), ha depositato in data 14/01/2025 – entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso – il ricorso introduttivo del giudizio di merito ATP, chiedendo, previo accertamento della sussistenza in capo al figlio minorenne dei requisiti sanitari Persona_1
1
Ritualmente convenuto in giudizio, l' è rimasto contumace. CP_1
La domanda attorea è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Premessa la sussistenza della legittimazione passiva esclusiva dell' – in quanto il procedimento per ATP ex art.445 bis CP_1
c.p.c. è diretto esclusivamente all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per conseguire il diritto alla prestazione assistenziale menzionata in ricorso e non anche ad ottenere la declaratoria del corrispondente diritto – nel merito occorre evidenziare che l'indennità di accompagnamento spetta ai mutilati e invalidi dichiarati totalmente inabili “non deambulanti” e “non autosufficienti”, bisognosi di assistenza continua, aventi diritto alla pensione di inabilità, e ai ciechi assoluti, purché non ricoverati gratuitamente in istituto;
compete al solo titolo delle minorazioni, indipendentemente, quindi, dalle condizioni economiche dell'invalido civile (cfr., fra le tante, Cass., Sez.
Lav., sent. 16/04/1992, n. 4640) e non è reversibile.
In via preliminare, si deve rimarcare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità al quale si ritiene di dare continuità (Cass. Sez. 6 – Lav., est. Dott.
Adriana Doronzo, Ordinanza n.12429 del 2019, ud. 06/02/2019 dep.
09/05/2019), «il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice,
2 pretendendo da questa Corte un sindacato di merito inammissibile
(v. Cass., ord. 3 febbraio 2012, n. 1652)».
Applicando i predetti principi, occorre evidenziare che il CTU nominato nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo
– le cui conclusioni Questo Giudicante reputa condivisibili, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici – ha escluso la sussistenza, in capo a dei requisiti sanitari Persona_1 prescritti dalla legge per la fruizione dell'indennità di accompagnamento (si vedano la valutazione medico-legale e le conclusioni esposte dal CTU a pagg.3, 4 e 5 della sua relazione scritta).
In particolare, si condivide la seguente valutazione medico-legale espressa dal CTU: «Esame obiettivo. Condizioni generali di nutrizione e sanguificazione discrete, facies mimica, cute idratata di colorito roseo, assenza di linfoadenopatie superficiali palpabili nelle comune sedi.
Peso kg 72, altezza cm 174, BMI = 23,8, decubito indifferente, masse muscolari tonico, discretamente trofiche.
Apparato respiratorio: respiro eupnoico, suono chiaro polmonare alla percussione - F.R 16/ min SpO2 in aria ambiente 97%, polmoni ben espansi ed espandibili, m.v. normotrasmesso.
Apparato Circolatorio: assenza di bozze precordiali, Fc 98/min.
Toni cardiaci ritmici, validi, pause libere da rumori patologici.
Apparato digerente Addome piano, meteorico, non dolente alla palpazione superficiale e profonda, non difesa addominale, fegato e milza all'arcata costale. Alvo pervio e regolare, controllo degli sfinteri verso 2,5 anni
Apparato uro-genitale: segno di Giordano negativo, normale controllo minzionale.
Apparato osteoarticolare: stazione eretta tenuta correttamente, deambulazione normale, buona stabilità del tronco, buona estensione delle ginocchia.
Apparato neuro-psichiatrico: Si dispone al colloquio, si mostra lievemente timido, sensorio integro, normale orientamento T/S,
3 eloquio povero lessicalmente articolato e comprensibile. Buona autonomia personale e sociale. Lasegue dx. e sin negativi. Romberg negativo, prova della coordinazione motoria indice –naso nella norma. Lieve instabilità in monopodalico bilaterlmente
Apparato Uditivo: apparentemente nella norma
Apparato Visivo: pupille isocoriche, isocicliche, normoreagenti alla luce.
La documentazione sanitaria in atti
Di tutta la documentazione medica presente in atti e successivamente esibita in sede di visita, si è presa attenta visione, riservando di richiamare, a stralcio, in sede valutativa, le parti più significative.
• 22/09/2023 A.O.U. Consorziale Policlinico Ospedale Giovanni
XXIII Bari
Il paziente nato ad [...] il [...] residente a[...] è affetto da diabete mellito insulino dipendente.
Dall'esordio ha effettuato terapia insulinica multi iniettiva 5 somministrazioni al dì ed uso di analogo ad azione rapida e ritardo, ed inoltre a causa dell'età presenta controllo metabolico inadeguato con instabilità glicemica e di ipoglicemie ricorrenti,
e pertanto necessita di assistenza terapeutica familiare continua, educazione all'autogestione della terapia quotidiana per la cura e la prevenzione delle complicanze a lungo termine della malattia cronica. I genitori sono stati istruiti per automonitoraggio domiciliare terapeutico. Fin dall'età degli esordi, il paziente è stato seguito in modo continuativo, compresi i mesi i estivi attraverso ospedalizzazione trimestrali in regime di day hospital o visite specialistiche periodiche presso questo centro. Il trattamento effettuato durante gli accessi alla struttura è multidisciplinare, comprendendo cicli di terapia medica, di educazione terapeutica e dietetica per la prevenzione delle complicanze diabetiche. Essendo il diabete tipo 1 una malattia cronica per la quale è possibile la cura ma non la guarigione, il ciclo di cure terapia si prolungherà nel tempo quindi per tutta la vita.
4 Discussione diagnostica e Valutazione Medico – Legale
Conclusioni finali
è affetto da diabete mellito di tipo 1, diagnosticato in Per_1 età pediatrica, necessitante di terapia insulinica multi- iniettiva. Attualmente, la gestione terapeutica prevede 5 somministrazioni giornaliere di insulina, di cui una con uso di analogo ad azione rapida. Tuttavia, come è noto, il diabete mellito tipo 1 di insorgenza pediatrica è associato a un controllo glicemico labile, con frequenti episodi di iperglicemia e ipoglicemia, nonostante le terapie. Attualmente però, i devices nel campo della gestione del diabete mellito tipo 1 consentono un controllo glicemico più semplice, preciso e meno invasivo.
Il diabete è una patologia cronica per la quale non è prevista una guarigione definitiva, pertanto richiede un monitoraggio continuo della glicemia e un'assistenza costante per la corretta gestione della terapia quotidiana. È indispensabile un continuo sostegno educativo volto all'autogestione della malattia, con l'obiettivo di prevenire complicanze a lungo termine.
Il ricorrente e la sua famiglia sono stati istruiti sul monitoraggio glicemico domiciliare e sulle modalità di somministrazione dell'insulina. Il minore è seguito in regime di day hospital trimestrali presso il centro diabetico dell'Ospedale
Giovanni XXIII di Bari. Il trattamento attualmente in corso comprende un approccio multidisciplinare, che include non solo la terapia medica ma anche cicli di educazione all'autogestione.
Essendo il diabete mellito di tipo 1 una malattia cronica, la terapia continuerà per tutta la vita del paziente. Questo richiederà un monitoraggio costante e periodici aggiustamenti terapeutici per mantenere un adeguato controllo glicemico e ridurre al minimo il rischio di complicanze, garantendo così la migliore qualità di vita possibile.
Il ricorrente che ormai ha più di 15 anni, pur necessitando di assistenza continua, ha acquisito una parziale autonomia nella gestione della terapia, tale da non giustificare più l'Indennità
5 di Accompagnamento, mentre si riconosce il beneficio dell'Indennità di Frequenza di cui già fruisce».
In conclusione, occorre evidenziare che, non essendo stata prospettata nell'atto introduttivo del presente giudizio alcuna argomentazione ulteriore rispetto a quelle già esaminate dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo, la richiesta di rinnovazione della CTU avanzata dal difensore di parte ricorrente deve essere disattesa.
Pertanto, la differente valutazione espressa dalla difesa di parte ricorrente si traduce in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione espressa dal CTU nominato nella fase di ATP, che questo giudicante, invece, ritiene assolutamente condivisibile per le ragioni innanzi esposte.
In conclusione, la domanda deve essere integralmente rigettata.
Infine, attesa la contumacia dell' , nulla si dispone in merito CP_1 alla regolamentazione delle spese di lite;
mentre le spese della
C.T.U. – nella misura già liquidata in corso di causa – vengono poste definitivamente a carico dell' , attesa la produzione CP_1 dell'autodichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte ed attestante il diritto all'esonero dal pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
-dichiara l'insussistenza, in capo a dei requisiti Persona_1 sanitari per beneficiare dell'indennità di accompagnamento;
-nulla si dispone in merito alle spese processuali;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dell' CP_1
Trani, 08/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Carmine Labella
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