Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/05/2025, n. 2079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2079 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
Rg 11507 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza dell'8.5.2025, lette le note scritte, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n.R.G. 11507 / 2024
TRA
, rapp.ta e difesa come in atti dall'avv. SANTAGATA ALFONSO Parte_1
Ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t.,, rapp.to e difeso come in atti CP_1
Resistente
Oggetto: ripetizione di indebito
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.9.2024 parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale chiedendo di dichiarare la nullità, illegittimità ed inefficacia delle richieste di pagamento (rateizzazione) per somme indebitamente percepite su – indebito n. CP_2 Parte_2
CP_ Si costituiva l' deducendo che, all'esito dell'istruttoria condotta, gli indebiti contestati alla ricorrente non sono dovuti e chiedeva quindi dichiararsi la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
La causa in data odierna è decisa nei termini che seguono, lette le note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c.
Ciò brevemente premesso in fatto, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere tra le parti.
Si tratta di una formula, questa, che, pur non trovando positivo fondamento nel codice di rito, risulta ampiamente utilizzata in giurisprudenza ad indicare il complesso delle situazioni, successive alla pendenza della lite, idonee a determinare il venir meno tra le parti di ogni ulteriore ragione di contesa e si presta, dunque, ad essere utilizzata nel caso di specie.
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere, devono infatti ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- il fatto sopravvenuto deve aver determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione che deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte
(Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass.,
11.4.95, n. 4151).
Tanto premesso, nelle note scritte depositate per l'odierna udienza parte ricorrente ha aderito alla chiesta cessazione della materia del contendere;
insistendo però per la condanna dell'Istituto al pagamento delle spese di lite.
Deve quindi vagliarsi da parte di Questo Giudice la cd. soccombenza virtuale al fine di regolamentare il regime delle spese di lite, posto che non v'è concordia tra le parti in sul punto.
Si osserva, al riguardo, che non può negarsi la fondatezza della domanda, visto quanto dedotto da entrambe le parti e risultante dagli atti di causa. CP_ L' infatti ha riconosciuto il fondamento della domanda come concordemente dedotto dalle parti.
Con riferimento alle spese di lite, attesa la fondatezza della domanda, le spese di lite devono porsi in capo all' e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, secondo la regola della CP_1
soccombenza, tenuto conto della natura e del valore della domanda, nonché della decisione della causa in prima udienza.
P. Q. M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1.312,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Aversa, 09/05/2025 .
Il giudice
dott.ssa Federica Izzo