TRIB
Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 21/03/2025, n. 1028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1028 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11332/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
1) dott. Silvia Governatori Presidente
2) dott. Monica Tarchi Giudice
3) dott. Serena Alinari Giudice rel. pronunzia la seguente
SENTENZA
nel procedimento di contenzioso civile iscritto al n.11332/2024 RG promosso da:
rappresentato e difeso dall'avv. Sibilla Santoni Parte_1
RICORRENTE contro
, rappresentata e difesa dagli avv. Michele Capecchi e Giacomo Vinattieri CP_1
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
Conclusioni delle parti: con note di trattazione scritta in vista dell'udienza cartolare del
19.03.2025 le parti hanno precisato conclusioni concordi.
pagina 1 di 3 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, il ricorrente ha chiesto la regolamentazione dell'affidamento e mantenimento dei figli e Persona_1 Per_2
2. La resistente si è ritualmente costituita.
3. Le parti hanno nel corso del giudizio depositato conclusioni concordi
4. Con note di trattazione scritta le parti hanno chiesto l'accoglimento di dette conclusioni concordi.
5. All'udienza cartolare del 19.03.2025 il Giudice, lette le note di trattazione scritta dei procuratori delle parti, ha rimesso il procedimento al Collegio per la decisione.
6. Il Collegio ritiene che le pattuizioni delle parti siano accoglibili, in quanto non contrarie all'ordine pubblico e conformi all'interesse dei minori, e che le spese del giudizio debbano essere compensate, avendo le parti raggiunto un accordo sulle questioni controverse.
P.Q.M.
Il Tribunale in via definitiva dispone quanto segue:
1) prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e dispone in conformità alle pattuizioni di detto accordo che devono qui intendersi integralmente richiamate;
2) dispone la compensazione delle spese del presente giudizio tra le parti.
Si comunichi alle parti.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 19.03.2025 su relazione della dott.ssa
Serena Alinari.
Il Presidente
Dott. Silvia Governatori
IL GIUDICE dott. Serena Alinari
pagina 2 di 3 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai
sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive
modificazioni e integrazioni
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
1) dott. Silvia Governatori Presidente
2) dott. Monica Tarchi Giudice
3) dott. Serena Alinari Giudice rel. pronunzia la seguente
SENTENZA
nel procedimento di contenzioso civile iscritto al n.11332/2024 RG promosso da:
rappresentato e difeso dall'avv. Sibilla Santoni Parte_1
RICORRENTE contro
, rappresentata e difesa dagli avv. Michele Capecchi e Giacomo Vinattieri CP_1
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
Conclusioni delle parti: con note di trattazione scritta in vista dell'udienza cartolare del
19.03.2025 le parti hanno precisato conclusioni concordi.
pagina 1 di 3 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, il ricorrente ha chiesto la regolamentazione dell'affidamento e mantenimento dei figli e Persona_1 Per_2
2. La resistente si è ritualmente costituita.
3. Le parti hanno nel corso del giudizio depositato conclusioni concordi
4. Con note di trattazione scritta le parti hanno chiesto l'accoglimento di dette conclusioni concordi.
5. All'udienza cartolare del 19.03.2025 il Giudice, lette le note di trattazione scritta dei procuratori delle parti, ha rimesso il procedimento al Collegio per la decisione.
6. Il Collegio ritiene che le pattuizioni delle parti siano accoglibili, in quanto non contrarie all'ordine pubblico e conformi all'interesse dei minori, e che le spese del giudizio debbano essere compensate, avendo le parti raggiunto un accordo sulle questioni controverse.
P.Q.M.
Il Tribunale in via definitiva dispone quanto segue:
1) prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e dispone in conformità alle pattuizioni di detto accordo che devono qui intendersi integralmente richiamate;
2) dispone la compensazione delle spese del presente giudizio tra le parti.
Si comunichi alle parti.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 19.03.2025 su relazione della dott.ssa
Serena Alinari.
Il Presidente
Dott. Silvia Governatori
IL GIUDICE dott. Serena Alinari
pagina 2 di 3 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai
sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive
modificazioni e integrazioni
pagina 3 di 3