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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/01/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 672/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Maria Caterina CHIULLI Presidente
Dott. Elena Mara GRAZIOLI Consigliere
Dott. Andrea Francesco PIROLA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
PORDENONE, 13 20132 MILANO presso lo studio dell'avv. CARDARELLA
ANGELO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
AGOSTINO TAMARA MOIRA ( ) VIA PORDENONE, 13 C.F._2
20132 MILANO;
) VIA Parte_2 C.F._3
PORDENONE, 13 20132 MILANO;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA CP_1 C.F._4
DANTE 10 20060 PESSANO C/ BORNAGO presso lo studio dell'avv. MARGONI pagina 1 di 5 ELENA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. VILLA
ANDREA MARIA PIAZZA ROMA, 1 20874 BUSNAGO;
C.F._5
(C.F. , elettivamente domiciliato in VIA Parte_3 C.F._6
DANTE 10 20060 PESSANO C/ BORNAGO presso lo studio dell'avv. MARGONI
ELENA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. VILLA
ANDREA MARIA PIAZZA ROMA, 1 20874 BUSNAGO;
C.F._5
APPELLATI
OGGETTO: Divisione di beni caduti in successione
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita adito, contrariis reiectis così statuire in riforma dell'impugnata sentenza IN VIA PRINCIPALE
- annullare per dolo la divisione negoziale intervenuta in data 3 maggio 2017;
- per l'effetto procedere giudizialmente alla divisione fra gli eredi del C/C n. 0000/00012170173 presso filiale n.03833 di Trezzo S/Adda nella sua interezza e comprensivo di danaro, Controparte_2 titoli, azioni, depositi cointestati nominando, se del caso un CTU ex art. 194 disp. Att. c.c. per procedere alla formazione delle quote ed all'attribuzione di esse;
- per l'effetto condannare il Sig. a versare alla Sig.ra la somma di € Parte_3 Parte_1
83.300,00 quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.
IN VIA SUBORDINATA
- Procedere a supplemento di divisione includendo nella massa ereditaria C/C n. 0000/00012170173 presso filiale n.03833 di Trezzo S/Adda nella sua interezza e comprensivo di danaro, Controparte_2 titoli, azioni, depositi cointestati esclusi fraudolentemente dal convenuto Parte_3
- per l'effetto condannare il Sig. a versare alla Sig.ra la somma di € Parte_3 Parte_1
83.300,00 quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.
IN OGNI CASO Condannare gli appellati a restituire all'appellante quanto eventualmente pagato dalla Sig.ra Pt_1
in esecuzione della sentenza di primo grado.
[...]
Con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio.
pagina 2 di 5
Per e Parte_3 CP_1
Piaccia all'On.le Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, giudicare:
- In via preliminare, dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello proposto dalla signora per le ragioni indicate negli atti difensivi depositati nell'interesse Parte_1 degli appellati.
- Nel merito, rigettare l'appello proposto dalla signora in quanto infondato in Parte_1 fatto ed in diritto, confermando integralmente l'impugnata sentenza.
- Spese e compensi del grado, oltre rimborso spese 15%, IVA e CPA rifusi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La presente controversia concerne una scrittura privata sottoscritta da e dal fratello Parte_1 Pt_3
con la quale la prima accettava la somma di 83.000 €, quale quota di 1/3 della metà delle somme
[...] esistenti sul conto corrente cointestato al padre deceduto e al fratello acceso presso la filiale di Trezzo sull'Adda di Banca Intesa San Paolo, quale quota dell'eredità paterna -spettando i restanti 2/3 della metà al fratello e alla madre , nella misura di 1/3 ciascuno-. CP_1
Ciò premesso, assumeva che il suo consenso era stato viziato, in quanto, nel momento in Parte_1 cui aveva sottoscritto l'accordo, ignorava due circostanze: i) che il conto cointestato fra il padre e il fratello era alimentato esclusivamente con denaro del padre e, non come pensava, per metà del padre e per metà del fratello;
ii) che, oltre al denaro liquido presente sul conto corrente, vi erano somme investite in titoli giacenti nei relativi dossier collegati al conto. Conseguentemente, l'importo a lei spettante non sarebbe stato pari ai soli 83.000 € ricevuti, bensì quello corrispondente alla maggior somma di € 166.000. A conferma di quanto affermato, produceva la copia della scrittura del fratello -di cui era venuta in possesso successivamente- sulla quale il medesimo, a sua insaputa, aveva aggiunto la frase “compresi, titoli, azioni, depositi cointestati”. Ciò posto, conveniva in giudizio i coeredi e -rispettivamente Parte_1 Parte_3 CP_1 fratello e madre- e domandava, nei confronti del solo fratello con cui aveva sottoscritto la scrittura privata: i) in principalità, l'annullamento della divisione per dolo, ex art. 761 c.c. -così qualificato l'oggetto della predetta scrittura privata-, sia perché nella divisione non erano comprese le somme investite in titoli, - la cui esistenza era stata dolosamente taciuta dal fratello al momento dell'accordo-, sia perchè doveva cadere in successione la totalità delle somme giacenti sul conto e nei dossier titoli collegati, in quanto, diversamente da quanto le era stato fatto credere, non si poteva desumere dalla sola cointestazione del conto la donazione indiretta al figlio del denaro del padre che lo aveva alimentato;
ii) in subordine, un supplemento di divisione ai sensi dell'art. 762 c.c.
2. Il Tribunale di Monza, con sentenza n. 282/24 pubblicata il 29.1.2024, ha rigettato entrambe le domande. In particolare, osservava che era provato che aveva ricevuto un importo pari a € Parte_1
87.876,66, superiore alla quota di 1/3 della metà delle somme giacenti, sia sul conto corrente, sia sui dossier titoli collegati, risultanti dalla denuncia di successione effettuata in data 22.5.2017, successiva all'accordo con il fratello sottoscritto in data 3.5.2017. Infatti, l'importo di 1/3 era pari a € 82.027,23. Sicchè l'aggiunta alla scrittura privata apposta dal fratello aveva esclusivamente lo scopo di specificare che nell'accordo erano compresi, sia il denaro liquido sul conto corrente, sia le somme investite in titoli esistenti nei dossier titoli collegati. Invece, con riferimento alla cointestazione fittizia del conto pagina 3 di 5 corrente, secondo il tribunale, non aveva fornito la prova che lo stesso fosse stato Parte_1 alimentato esclusivamente con denaro del de cuius.
3. ha proposto un unico motivo di appello. Parte_1
3.1 Con il medesimo deduce che il tribunale è giunto alle sue conclusioni sul presupposto, non esplicitato, che la cointestazione del conto costituisse una donazione indiretta del de cuius al figlio, senza, tuttavia, considerare che difettava il requisito dell'animus donandi che doveva essere provato dall'appellato beneficiario della stessa. Conseguentemente, l'intera somma presente sul conto e non la sola metà -come ritenuto dal tribunale- avrebbe dovuto cadere in successione. Sussiste, pertanto, secondo l'appellante, il vizio del consenso che giustifica l'annullamento per dolo della divisione, in quanto la stessa ha prestato il consenso a ricevere una somma pari a 1/3 della metà, quando invece, avrebbe avuto diritto a ricevere una somma pari a 1/3 dell'intero importo giacente sul conto corrente e sui depositi titoli collegati.
4. e hanno chiesto, in principalità, la declaratoria di inammissibilità Parte_3 CP_1 dell'appello e, in subordine il rigetto dello stesso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello deve essere rigettato.
1.1 L'unico motivo di appello è infondato. Rispetto alla più ampia prospettazione originaria, nell'atto di appello si censura la sola ritenuta insussistenza del dolo della divisione -così l'appellante qualifica la scrittura privata del 3.5.2017-.
La stessa, secondo la prospettazione di , sussisterebbe perchè, nel momento in cui ha Parte_1 sottoscritto l'accordo era convinta che solo la metà delle somme giacenti sul conto corrente e sui dossier titoli collegati cointestati al padre e al fratello presso la filiale di Trezzo sull'Adda di Banca Intesa fossero cadute in successione, quando, invece, secondo la sua prospettazione, era caduto in successione l'intero importo degli stessi, in quanto la cointestazione del conto e dei dossier titoli era solo formale, posto che il denaro che aveva alimentato lo stesso era del padre deceduto. L'appellante censura il tribunale perchè avrebbe dato per presupposto che la metà dell'intero denaro del de cuius che avrebbe alimentato l'intero conto corrente e i dossier titoli collegati sarebbe stato oggetto di donazione indiretta al figlio cointestatario che, per effetto di questo atto, era divenuto effettivo titolare della metà delle somme ivi giacenti. Secondo l'atto di appello, tuttavia, il tribunale avrebbe omesso di considerare che l'appellato beneficiario non aveva provato la sussistenza dello spirito di liberalità ai fini di qualificarlo come atto di donazione indiretta. Conseguentemente, doveva ritenersi caduto in successione l'intero importo del conto corrente e dei dossier titoli e non solo la metà di esso, spettando, quindi, all'appellante la quota di 1/3 dell'intero e non della sola metà delle somme. Tuttavia, l'appello non coglie nel segno.
pagina 4 di 5 Infatti, il tribunale non ha presupposto che l'intero denaro che aveva alimentato il conto provenisse dal de cuius e, quindi, implicitamente, non aveva affatto qualificato l'atto di cointestazione del conto come una donazione indiretta, come sostiene l'appellante nel motivo di appello. Al contrario, il tribunale ha ritenuto in radice che non vi fosse la prova che il conto corrente fosse stato alimentato esclusivamente con denaro del de cuius come affermato da che aveva Parte_1 anche l'onere di fornire la prova di tale fatto, superando la presunzione relativa che le somme giacenti su un conto cointestato siano in comproprietà dei titolari dello stesso –“Con riferimento all'accennata (e sostanzialmente diversa), questione relativa alla sostanziale titolarità dei fondi confluiti nei conti correnti e conti titoli, che secondo parte attrice erano stati costituiti solo con proventi del padre e pertanto solo formalmente cointestati al fratello , si evidenzia che Pt_3 Pt_1
non ha documentato in alcun modo tale assunto”, pag. 3 sentenza appellata-.
[...]
Quindi, il motivo di appello non scalfisce la ratio decidendi della decisione del tribunale che era fondata sul fatto che non avesse provato proprio il fatto presupposto dell'eventuale Parte_1 donazione indiretta asseritamente verificatasi con l'atto di cointestazione del conto, ossia il fatto che il conto corrente e i dossier titoli fossero stati alimentati esclusivamente con denaro del de cuius. Consegue, pertanto, il rigetto dell'appello.
3 Stante la soccombenza, deve essere condannato a pagare le spese processuali del presente Parte_1 grado di giudizio sulla base dei valori medi di cui al D.M. n. 147/2022 dello scaglione compreso delle cause di valore compreso fra € 52.000 e € 260.000, secondo il disputatum, liquidate in complessivi €
9.991,00, di cui € 2.977 per la fase di studio;
€ 1.911 per la fase introduttiva;
€ 5.103 per la fase decisoria-.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa, così decide:
1.rigetta l'appello;
2.conferma la sentenza del Tribunale di Monza n. 282/24 pubblicata il 29.1.2024;
3.condanna a pagare a e le spese del presente grado che si Parte_1 Parte_3 CP_1 liquidano, in complessivi € 9.991,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
4.dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante Parte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR n° 115/ 2002 così come modificato dall'art 1, comma 17, della L. 24 12 2012 n° 228.
Milano, 15.1.2025
IL CONSIGLIERE estensore
Andrea Francesco Pirola
IL PRESIDENTE
Maria Caterina Chiulli
pagina 5 di 5