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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 31/03/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 619/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr. Elvira Bellantoni Presidente dr. Carmine Esposito Giudice dr. Alessia Annunziata Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 619/2024 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUGLIELMOTTI C.F._2
ROSARIO
RICORRENTI
Oggetto: altri istituti di diritto di famiglia (mantenimento figli naturali)
CONCLUSIONI
All'udienza del 10/12/2024, le parti concludevano riportandosi all'accordo raggiunto in ordine al mantenimento della figlia minore, chiedendo che la causa venisse decisa.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21/11/2024, , nata a Parte_1
NK (Ucraina) il 4/5/1983 (C.F. ), e C.F._1 Pt_2
, nato a [...] il [...] (C.F. ),
[...] C.F._2 premettendo di aver intrattenuto una convivenza more uxorio a partire dal
2008, dalla cui unione era nata (nata in Persona_1
Agropoli, il 20/10/2023), regolarmente riconosciuta da entrambi i genitori, rappresentavano che il loro rapporto si deteriorava per il venir meno dei presupposti della vita di coppia, per cui decidevano di cessare la convivenza.
Chiedevano, pertanto, che l'intestato Tribunale si pronunciasse in ordine alla determinazione dell'importo mensile che avrebbe dovuto Parte_2 corrispondere per il mantenimento della minore Persona_1
.
[...]
Designato il Giudice istruttore, all'udienza del 10/12/2024, le parti, presenti personalmente e liberamente interrogate, dopo aver rappresentato la situazione economica di entrambi e dato atto che il diritto di visita del padre sarebbe stato esercitato in forma libera, si accordavano dinanzi allo stesso giudice in ordine all'ammontare del mantenimento da disporre a carico di per un importo pari ad € 250,00 da corrispondere Parte_2 entro il 12 di ogni mese a , con aggiornamento automatico Parte_1
ISTAT, con la precisazione che l'AUU sarebbe stato percepito per l'intero da quest'ultima.
Il Giudice, dunque, rilette le condizioni alle parti, che le confermavano, riservava di relazionare al Collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che le pattuizioni sulle quali è stato raggiunto accordo siano conformi agli interessi del minore, nonché all'art. 160 c.c. e non contrastino con i principi fondamentali dell'ordinamento. Ne deriva che i rapporti tra i genitori a la minore saranno regolati dalle predette pattuizioni che il Tribunale fa proprie.
pagina 2 di 3 Data la natura del procedimento, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione collegiale, pronunciando in via definitiva sul ricorso proposto, così dispone:
- Recepisce le condizioni di cui in parte motiva.
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vallo della Lucania nella camera di consiglio del 10/3/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Alessia Annunziata Elvira Bellantoni
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr. Elvira Bellantoni Presidente dr. Carmine Esposito Giudice dr. Alessia Annunziata Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 619/2024 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUGLIELMOTTI C.F._2
ROSARIO
RICORRENTI
Oggetto: altri istituti di diritto di famiglia (mantenimento figli naturali)
CONCLUSIONI
All'udienza del 10/12/2024, le parti concludevano riportandosi all'accordo raggiunto in ordine al mantenimento della figlia minore, chiedendo che la causa venisse decisa.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21/11/2024, , nata a Parte_1
NK (Ucraina) il 4/5/1983 (C.F. ), e C.F._1 Pt_2
, nato a [...] il [...] (C.F. ),
[...] C.F._2 premettendo di aver intrattenuto una convivenza more uxorio a partire dal
2008, dalla cui unione era nata (nata in Persona_1
Agropoli, il 20/10/2023), regolarmente riconosciuta da entrambi i genitori, rappresentavano che il loro rapporto si deteriorava per il venir meno dei presupposti della vita di coppia, per cui decidevano di cessare la convivenza.
Chiedevano, pertanto, che l'intestato Tribunale si pronunciasse in ordine alla determinazione dell'importo mensile che avrebbe dovuto Parte_2 corrispondere per il mantenimento della minore Persona_1
.
[...]
Designato il Giudice istruttore, all'udienza del 10/12/2024, le parti, presenti personalmente e liberamente interrogate, dopo aver rappresentato la situazione economica di entrambi e dato atto che il diritto di visita del padre sarebbe stato esercitato in forma libera, si accordavano dinanzi allo stesso giudice in ordine all'ammontare del mantenimento da disporre a carico di per un importo pari ad € 250,00 da corrispondere Parte_2 entro il 12 di ogni mese a , con aggiornamento automatico Parte_1
ISTAT, con la precisazione che l'AUU sarebbe stato percepito per l'intero da quest'ultima.
Il Giudice, dunque, rilette le condizioni alle parti, che le confermavano, riservava di relazionare al Collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che le pattuizioni sulle quali è stato raggiunto accordo siano conformi agli interessi del minore, nonché all'art. 160 c.c. e non contrastino con i principi fondamentali dell'ordinamento. Ne deriva che i rapporti tra i genitori a la minore saranno regolati dalle predette pattuizioni che il Tribunale fa proprie.
pagina 2 di 3 Data la natura del procedimento, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione collegiale, pronunciando in via definitiva sul ricorso proposto, così dispone:
- Recepisce le condizioni di cui in parte motiva.
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vallo della Lucania nella camera di consiglio del 10/3/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Alessia Annunziata Elvira Bellantoni
pagina 3 di 3