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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 31/10/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
n.r.g. 1149 / 2024
UDIENZA DI DISCUSSIONE ORALE DELLA CAUSA
EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
All'udienza del 31/10/2025 davanti al Giudice Dr. Valentina Prudente viene chiamata la causa n. 1149
/2024 e compaiono:
Per avv. BERTUCCELLI VERONICA;
Parte_1
Per avv. ANTONELLA ROSSI in sost. avv. DI PAOLA LUCA;
Controparte_1
è presente la tirocinante ex art. 73 d.l. 69/13 dott. BEATRICE TONINI.
.
P.Q.M.
IL GIUDICE
SENTITE le parti,
RITENUTA la causa matura per la decisione;
DICHIARA chiusa l'istruttoria e INVITA le parti alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale.
I procuratori provvedono alla discussione orale e concludono come segue:
PER l'avv. BERTUCCELLI precisa le conclusioni come da ricorso. Evidenzia che la Parte_1 scadenza della fattura è il 14.7.2020 e non il 16.7.2020 e il pagamento è avvenuto in data della scadenza 14.7.2020. Il distacco è stato effettuato il giorno successivo al pagamento. Richiama giurisprudenza a sostegno Tribunale di Terni 2389/2020.
'avv. ROSSI contesta quanto ex adverso rappresentato. Evidenzia Parte_2 che il ra moroso da un mese e mezzo;
la scadenza era il 14.7.20 e il pagamento, ancorché Pt_1
Pag. 1 di 5 effettuato in data 14.7.2020 è stato accreditato in data successiva. Richiama la giurisprudenza già indicata in comparsa. precisa le conclusioni come da comparsa.
Il Giudice dà lettura di quanto verbalizzato.
Terminata la discussione, i procuratori a questo punto si allontanano dall'aula dichiarando di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio;
quindi, tornato in aula, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e depositando motivazione contestuale.
IL GIUDICE Dr. Valentina Prudente
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr. Valentina Prudente, all'udienza del 31/10/2025 , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
DECISIONE A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE nel procedimento iscritto al n. 1149 dell'anno2024 , pendente
TRA
Parte_1
- PARTE ATTRICE –
CONTRO
Controparte_1
- PARTE CONVENUTA -
Avente a oggetto: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
Sulle seguenti conclusioni:
Conclusioni di parte ricorrente Parte_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: • accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta nella causazione del fatto oggetto di causa;
• per l'effetto CP_1 condannare , in persona del legale rappresentante, con sede in Via Spartaco Lavagnini 5 di CP_1 Firenze, al pagamento della somma di € 20.000 oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo;
• con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, c.p.a. e spese generali come per legge da distrarsi a favore del nominato difensore.”
Conclusioni di parte resistente : Controparte_1
“Voglia il Tribunale di Massa, respinta ogni contraria domanda ed eccezione: - respingere le domande proposte da parte attrice perché infondate in fatto e in diritto e non provate per i motivi di cui alla narrativa;
- condannare parte ricorrente alla rifusione delle spese legali in favore di CP_1
Pag. 3 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Proponeva ricorso ex art. 281 decies rassegnando le conclusioni in epigrafe. Parte_1
Si costituiva , resistendo nel merito. Controparte_1
All'udienza del 31.10.25 le parti precisavano le rispettive conclusioni e procedevano alla discussione orale. spone di essere proprietario di immobili a uso commerciale siti a Massa, via Castagnola 50, Pt_1 piazza Ronchi 3, via Risorgimento 34, largo Matteotti 2 e che, per la fornitura di energia elettrica di detti esercizi commerciali, lo stesso aveva concluso contratto con Controparte_1
Il 15.7.2020 aveva subito il distacco dell'energia elettrica, nonostante il pagamento di Pt_1
€.2.776,40 (scadenza della fattura indicata in ricorso come prevista in data 16.7.2020, in realtà 14.7.2020, come risultante documentalmente). In conseguenza di ciò, veva subito un danno Pt_1 di 20.000 euro, a causa del deterioramento della merce contenuta nei frigoriferi degli esercizi commerciali, che erano stati costretti a una chiusura di tre giorni.
, di contro, espone che isultava, al 15.7.2020, moroso da oltre un Controparte_1 Pt_1 mese e mezzo in relazione al pagamento di plurime pregresse fatture, per un ammontare di € 2.776,40 (fatture n. 0410887, n. 0410888 e n.0170663, emesse in data 8/5/2020 e scadute il 28/5/2020).
aveva inviato sollecito di pagamento con preavviso di distacco in data 4.6.2020, fissando CP_1 come termine ultimo per il saldo il 14.7.2020. Il bonifico del era intervenuto oltre detto Pt_1 termine, precisamente il 15.7.2020.
Tanto premesso, il ricorso deve essere respinto.
È pacifico che l'accredito del bonifico sia intervenuto il 15.7.2020.
La ricostruzione offerta dalla resistente trova piena conferma nella documentazione in atti, in particolare nel doc. 1 resistente (preavviso di distacco con termine ultimo per il pagamento indicato nel 14.7.2020). Si osserva, poi, che in relazione alla ricostruzione offerta da , la controparte nulla ha CP_1 contestato. Deve quindi farsi applicazione dell'art. 115, con particolare riferimento ai seguenti fatti:
- Mancato pagamento da parte di elle fatture n. 0410887, n. 0410888 e n.0170663, Pt_1 emesse in data 8/5/2020 e scadute il 28/5/2020;
- Invio da parte di ed effettiva ricezione da parte di del sollecito con CP_1 Pt_1 preavviso di distacco e fissazione del termine per saldare il debito al 14.7.2020.
Peraltro, on ha assolto all'onere della prova circa la sussistenza del danno. Pt_1
L'allegazione risulta, infatti, del tutto generica e sguarnita di qualsiasi documentazione a supporto. Sono stati, infatti, prodotti unicamente elenco corrispettivi (doc. 8 ricorrente) e registro IVA fatture di vendita (doc. 9), vale a dire documenti contabili che nulla provano in ordine all'asserito deterioramento di merce non meglio individuata e conservata nei frigoriferi di detti esercizi commerciali, né, tantomeno, in ordine alla chiusura dei negozi e all'eventuale sussistenza di un mancato guadagno del onseguente Pt_1 a tale chiusura.
Le spese di lite sono liquidate come da successivo prospetto, tenuto conto di natura, valore, complessità della causa, fasi svolte e di ogni altro indicatore di cui all'art. 4 d.m. 55/14, nonché alla luce dei parametri medi di cui al citato decreto, con la riduzione del 50% attesa l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto e, dunque, la non elevata difficoltà delle questioni trattate (art. 4 c. 1 ult.parte): valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Pag. 4 di 5 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00
Compenso tabellare (valori medi) € 3.397,00
RIDUZIONI (50% sul compenso per art. 4 c.1 ult. parte)
Compenso al netto delle riduzioni €1.698,50
oltre a tale importo, a titolo di onorario, spettano le spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se e come per legge dovuti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI MASSA, SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 1149 dell'anno 2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di così provvede: Controparte_1
1. RIGETTA il ricorso;
2. CONDANNA a rimborsare a le spese Parte_1 Controparte_1 processuali, che liquida in complessivi € 1698,50 a titolo di compenso professionale, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Massa, in data 31/10/2025
IL GIUDICE Dr. Valentina Prudente
sentenza pronunciata all'udienza del 31/10/2025 , al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
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