Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 13/03/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3584/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott. Niccolò Bencini Giudice rel. ed est. dott.ssa Veronica Zanin Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 3584/2024, introdotta da:
(c.f. ) nata in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. LOALDI CRISTINA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ) nato in [...] il [...] CP_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. RABALLO MASSIMO e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: divorzio congiunto – cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto tra e Parte_2 [...]
in GA AR il 6.10.2001 e trascritto nel registro dello stato civile del Comune di GA CP_1 se, Atto n 2, parte II, serie A anno 2001, ordinando agli Ufficiali dello Stato civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e degli ulteriori incombenti di rito;
2) porre a carico del SI. di versare entro il giorno 15 di ogni mese l'importo di euro 250,00, CP_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, alla SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento Parte_2 della figlia , maggiorenne, ma non economic iente;
Persona_1
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Per il PM
“Il PM, conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 CP_1
GA AR (NO) in data 6 OTTOBRE 2001 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 2 parte II, serie A, anno 2001. Dall'unione matrimoniale sono nati i figli (01/04/2002) maggiore ed Persona_2 economicamente indipendente e (10/11/2005) maggiorenne ma non Persona_1 economicamente autosufficiente. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in GA AR (NO) in data 06/10/2001 da e con atto trascritto nei Parte_1 CP_1 registri dello stato civile del predetto comune al n. 2, parte II, serie A, anno 2001;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di provvedere alle incombenze di legge;
Pag. 2 6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno , 7 marzo 2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice relatore ed estensore Dott. Niccolò Bencini
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