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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XV, sentenza 25/02/2026, n. 2895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2895 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2895/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MASTELLONI UGO, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8300/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Aurelia 866 00165 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2024-003-DI-000012899-0-001 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2037/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Si riporta
Resistente/Appellato: Si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, la Ricorrente_1 S.p.A., in qualità di gestore del Fondo Rotativo di cui alla legge n. 394/1981, impugnava l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro n. 2024/003/
DI/000012899/0/001, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma, relativo al decreto ingiuntivo n. 12899/2024 emesso dal Tribunale di Roma su ricorso della medesima Ricorrente_1 nei confronti della Società_2 S.r.l., per l'importo di euro 46.462,81.
La ricorrente deduceva:
l'erronea individuazione del soggetto passivo dell'imposta di registro, sostenendo di aver agito quale mero gestore del Fondo Rotativo e non in proprio;
l'illegittimità dell'imposizione proporzionale per violazione del principio di alternatività IVA-Registro di cui all'art. 40 del d.P.R. n. 131/1986.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, sostenendo la correttezza dell'operato dell'Ufficio impositore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1. Sulla soggettività passiva dell'imposta di registro
La censura relativa all'erronea individuazione del soggetto passivo non può essere accolta.
Ai sensi dell'art. 57, comma 1, del d.P.R. n. 131/1986, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta di registro, tra gli altri, le parti in causa e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui all'art. 633 c.p.c.. Nel caso di specie, è pacifico che il decreto ingiuntivo sia stato richiesto dalla Ricorrente_1 S. p.A., la quale ha quindi assunto la qualità di parte processuale rilevante ai fini dell'imposizione.
La circostanza che la ricorrente abbia agito quale gestore del Fondo Rotativo non esclude la sua soggettività passiva, atteso che la stessa ha operato nell'esercizio di un interesse proprio, derivante dalla convenzione di gestione stipulata con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che le attribuisce rappresentanza negoziale e giudiziale, nonché una remunerazione per l'attività svolta.
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che, ai fini dell'imposta di registro, tra le “parti contraenti” e le “parti in causa” debba essere incluso anche il rappresentante volontario del soggetto nel cui interesse sostanziale l'atto è posto in essere, configurandosi una distinzione tra parte in senso formale e parte in senso sostanziale (Cass., sez. V, n. 6319/2008; Cass., sez. V, n. 22070/2022).
Ne consegue che correttamente l'Ufficio ha individuato nella Ricorrente_1 S.p.A. il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta di registro.
2. Sull'inapplicabilità del principio di alternatività IVA-Registro
È parimenti infondato il secondo motivo di ricorso.
L'art. 40 del d.P.R. n. 131/1986 prevede l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa solo quando l'atto abbia ad oggetto operazioni soggette ad IVA. Nel caso di specie, tuttavia, il decreto ingiuntivo non concerne una prestazione di servizi resa dalla Ricorrente_1 S.p.A. soggetta ad IVA, bensì la condanna al pagamento di somme di denaro derivanti da un rapporto di finanziamento gestito dal Fondo Rotativo, deliberato dal Comitato Agevolazioni.
La Corte di Cassazione ha chiarito che il decreto ingiuntivo recante condanna al pagamento di somme è soggetto ad imposta di registro proporzionale ai sensi dell'art. 8, lett. b), della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, senza che trovi applicazione il principio di alternatività IVA-Registro, quando il soggetto che agisce non è colui che ha effettuato la prestazione imponibile ai fini IVA (Cass., sez. V, n.
1341/2018).
Nel caso in esame, la Ricorrente_1 S.p.A. non è il soggetto che eroga il finanziamento, né colui che pone in essere una prestazione imponibile ai fini IVA;
pertanto, correttamente l'Ufficio ha applicato l'imposta di registro in misura proporzionale del 3%.
Deve inoltre rilevarsi che gli interessi moratori, essendo esclusi dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. n. 633/1972, sono comunque assoggettati ad imposta di registro proporzionale.
3. Conclusioni
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'avviso di liquidazione impugnato risulta conforme al dettato normativo e alla giurisprudenza di legittimità, non emergendo profili di illegittimità né sotto il profilo soggettivo né sotto quello oggettivo dell'imposizione.
Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
conferma la legittimità dell'avviso di liquidazione impugnato;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, nell'importo di €. 375, oltre accessori di legge.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MASTELLONI UGO, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8300/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Aurelia 866 00165 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2024-003-DI-000012899-0-001 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2037/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Si riporta
Resistente/Appellato: Si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, la Ricorrente_1 S.p.A., in qualità di gestore del Fondo Rotativo di cui alla legge n. 394/1981, impugnava l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro n. 2024/003/
DI/000012899/0/001, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma, relativo al decreto ingiuntivo n. 12899/2024 emesso dal Tribunale di Roma su ricorso della medesima Ricorrente_1 nei confronti della Società_2 S.r.l., per l'importo di euro 46.462,81.
La ricorrente deduceva:
l'erronea individuazione del soggetto passivo dell'imposta di registro, sostenendo di aver agito quale mero gestore del Fondo Rotativo e non in proprio;
l'illegittimità dell'imposizione proporzionale per violazione del principio di alternatività IVA-Registro di cui all'art. 40 del d.P.R. n. 131/1986.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, sostenendo la correttezza dell'operato dell'Ufficio impositore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1. Sulla soggettività passiva dell'imposta di registro
La censura relativa all'erronea individuazione del soggetto passivo non può essere accolta.
Ai sensi dell'art. 57, comma 1, del d.P.R. n. 131/1986, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta di registro, tra gli altri, le parti in causa e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui all'art. 633 c.p.c.. Nel caso di specie, è pacifico che il decreto ingiuntivo sia stato richiesto dalla Ricorrente_1 S. p.A., la quale ha quindi assunto la qualità di parte processuale rilevante ai fini dell'imposizione.
La circostanza che la ricorrente abbia agito quale gestore del Fondo Rotativo non esclude la sua soggettività passiva, atteso che la stessa ha operato nell'esercizio di un interesse proprio, derivante dalla convenzione di gestione stipulata con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che le attribuisce rappresentanza negoziale e giudiziale, nonché una remunerazione per l'attività svolta.
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che, ai fini dell'imposta di registro, tra le “parti contraenti” e le “parti in causa” debba essere incluso anche il rappresentante volontario del soggetto nel cui interesse sostanziale l'atto è posto in essere, configurandosi una distinzione tra parte in senso formale e parte in senso sostanziale (Cass., sez. V, n. 6319/2008; Cass., sez. V, n. 22070/2022).
Ne consegue che correttamente l'Ufficio ha individuato nella Ricorrente_1 S.p.A. il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta di registro.
2. Sull'inapplicabilità del principio di alternatività IVA-Registro
È parimenti infondato il secondo motivo di ricorso.
L'art. 40 del d.P.R. n. 131/1986 prevede l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa solo quando l'atto abbia ad oggetto operazioni soggette ad IVA. Nel caso di specie, tuttavia, il decreto ingiuntivo non concerne una prestazione di servizi resa dalla Ricorrente_1 S.p.A. soggetta ad IVA, bensì la condanna al pagamento di somme di denaro derivanti da un rapporto di finanziamento gestito dal Fondo Rotativo, deliberato dal Comitato Agevolazioni.
La Corte di Cassazione ha chiarito che il decreto ingiuntivo recante condanna al pagamento di somme è soggetto ad imposta di registro proporzionale ai sensi dell'art. 8, lett. b), della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, senza che trovi applicazione il principio di alternatività IVA-Registro, quando il soggetto che agisce non è colui che ha effettuato la prestazione imponibile ai fini IVA (Cass., sez. V, n.
1341/2018).
Nel caso in esame, la Ricorrente_1 S.p.A. non è il soggetto che eroga il finanziamento, né colui che pone in essere una prestazione imponibile ai fini IVA;
pertanto, correttamente l'Ufficio ha applicato l'imposta di registro in misura proporzionale del 3%.
Deve inoltre rilevarsi che gli interessi moratori, essendo esclusi dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. n. 633/1972, sono comunque assoggettati ad imposta di registro proporzionale.
3. Conclusioni
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'avviso di liquidazione impugnato risulta conforme al dettato normativo e alla giurisprudenza di legittimità, non emergendo profili di illegittimità né sotto il profilo soggettivo né sotto quello oggettivo dell'imposizione.
Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
conferma la legittimità dell'avviso di liquidazione impugnato;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, nell'importo di €. 375, oltre accessori di legge.