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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 08/04/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 585/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 585/2022
Oggi 8 aprile 2025, alle ore 9.16, innanzi al dott. Emanuele Venzo, sono comparsi: ersonalmente con l'avv. LA TORRE ANTONIO Parte_1
Per l'avv. RONDO ANDREA oggi sostituito dall'avv. Controparte_1
NICCOLI ANNALISA
Le parti si riportano ai rispettivi atti e discutono oralmente la causa In particolare, parte ricorrente si oppone alla ammissione della documentazione di cui alla nota conclusiva autorizzata avversaria, prodotta a confutazione della deposizione del teste chiede in ipotesi Tes_1 di essere autorizzato a produrre documentazione a controprova che esibisce al giudice.
Il difensore di parte resistente si oppone alla produzione avversaria, in quanto tardiva, trattandosi di documentazione che il ricorrente poteva depositare unitamente al ricorso.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e si ritira in camera di consiglio.
Le parti si allontanano dall'aula.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letto in assenza delle parti.
Il Giudice Emanuele Venzo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 585/2022 promossa da:
(c.f. ; P.Iva ) con l'avv. ANTONIO LA Parte_1 C.F._1 P.IVA_1
TORRE (c.f. ) C.F._2
PARTE RICORRENTE contro
(C.F./P.IVA: , in persona del suo Controparte_1 P.IVA_2
RTO FORL e C.F._3 ANDREA RONDO (c.f. ) C.F._4
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente notificato, il ricorrente ha convenuto in giudizio
[...] al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Nel merito a) accertare e Controparte_1 dichiarare che il sig. ha esercitato il recesso per giusta causa dal mandato di agenzia inter partes;
b) Parte_1 condannare a pagare al ricorrente l'indennità di cessazione del rapporto ai sensi e per gli Controparte_1 effetti di cui all'art. 1751 c.c. nella misura massima prevista dal citato articolo, pari a complessivi € 75.827,58 oltre IVA, ovvero in quella diversa misura che fosse ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi di legge ovvero, in via subordinata, qualora non si ritenesse di liquidare la suddetta indennità ex art. 1751 c.c., condannare Controparte_1
a pagare al ricorrente l'indennità suppletiva di clientela ai sensi degli A.E.C. in misura pari a complessivi €
[...]
34.791,60 oltre IVA ovvero in quella diversa misura, maggiore o minore, che fosse ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi di legge;
c) condannare, in ogni caso, a pagare al ricorrente l'indennità sostitutiva
Controparte_1 del preavviso nella misura di € 32.676,67 oltre IVA ovvero in quella diversa misura, maggiore o minore, che fosse ritenuta di giustizia oltre rivalutazione ed interessi di legge;
d) condannare a pagare al ricorrente la
Controparte_1 somma di € 5.490,00 oltre IVA, a titolo di compenso provvigionale su affare concluso in data 12 maggio 2022 con la ditta Capannoli s.r.l., oltre rivalutazione ed interessi di legge;
e) condannare a pagare al
Controparte_1 ricorrente la somma di € 2.000,00 oltre IVA, a titolo di differenza compenso provvigionale su affare concluso in data 22 ottobre 2020 con la ditta Il Giglio s.r.l., oltre rivalutazione ed interessi di legge;
f) condannare
Controparte_1 a risarcire al ricorrente il danno causato da liquidarsi, se del caso, anche in via equitativa, in misura pari ad €
[...]
26.104,82 oltre IVA se dovuta, ovvero in quella diversa misura, maggiore o minore, da liquidarsi in via equitativa secondo il prudente apprezzamento del Giudice, oltre rivalutazione ed interessi di legge;
(…) In ogni caso m) con vittoria di spese e compensi di lite oltre 15% per spese generali”.
In particolare, il ricorrente ha dedotto: di aver stipulato, in data 27.2.2012, contratto di agenzia con la al fine di procacciare clienti per i servizi offerti dalla predetta società; Controparte_1 che quest'ultima, previa selezione di possibili clienti mediante attività di telemarketing, inviava settimanalmente circa 15 schede clienti agli agenti e, dunque, anche al ricorrente, affinché questi ultimi li contattassero e proponessero i servizi della società; che a far data dall'anno 2017 tale modalità operativa veniva modificata dall'azienda, che selezionava più accuratamente i potenziali clienti, fornendo poi ai propri agenti schede clienti pari a 4/5 a settimana;
che dal 2021 la resistente diminuiva progressivamente le schede clienti del sig. fino ad arrivare a fornirgli una sola scheda per il mese di maggio 2021; Pt_1 che con varie comunicazioni e-mails il ricorrente rappresentava all'azienda che l'attività di telemarketing mal operava fornendo ai potenziali clienti informazioni fuorvianti sul servizio offerto e che, dunque, una volta contattati dall'agente, i clienti, compresi i termini del servizio, si dichiaravano non interessati;
che l'odierna convenuta riscontrava tali comunicazioni, rappresentando al sig. la necessità che fosse Pt_1
l'agente a dover cambiare strategia, cercando di essere meno trasparente;
che il suddetto metodo di telemarketing poco trasparente determinava insoddisfazione tra i clienti con conseguenti recensioni negative da parte di questi e maggior difficoltà per l'agente nel concludere nuovi contratti;
che stante la progressiva emarginazione del sig. ad opera dell'azienda, la quale si rifiutava di collaborare con il Pt_1 medesimo impedendogli, dunque, di fatto di espletare il proprio mandato, il ricorrente si vedeva costretto a rassegnare le dimissioni per giusta causa;
che, pertanto, il sig. avrebbe diritto ad ottenere il Pt_1 pagamento dell'indennità di cessazione del rapporto, dell'indennità suppletiva di clientela, dell'indennità sostituiva del preavviso, delle provvigioni non corrisposte sui contratti conclusi oltre al risarcimento del danno.
Si è costituita in giudizio la quale, contestando tutto quanto ex adverso Controparte_1 dedotto, ha così concluso: “Ogni contraria istanza disattesa e reietta, piaccia all'II.mo Giudice adito respingere il ricorso ex art. 414 c.p.c., notificato il 23 dicembre 2022 dal sig. perché inammissibile e/o improcedibile e/o Parte_1 nullo in quanto carenti i fatti costitutivi delle domande ed in ogni caso, in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi supra illustrati. Con vittoria di spese, diritti, onorari e compensi professionali, oltre spese generali 15%, C.P.A. ed
IVA di legge per la convenuta”.
In particolare, la resistente ha dedotto: che la propria attività consiste nell'offrire opportunità commerciali alle aziende italiane al fine di creare rapporti con società estere;
che a tal fine Controparte_1 attraverso il proprio ufficio di telemarketing contatta le aziende potenzialmente interessate ad
[...] utilizzare i suoi servizi e ne elabora la relativa scheda cliente che poi fornisce ai propri agenti;
che, ad ogni modo, questi ultimi sono liberi di individuare autonomamente le aziende da contattare;
che in tal caso l'agente ha diritto ad una provvigione maggiorata del 10% sul contratto eventualmente concluso rispetto alla provvigione che riconosce quando il contatto con l'azienda viene Controparte_1 fornito dall'ufficio di telemarketing;
che la resistente non ha alcun obbligo di fornire un numero predeterminato di schede cliente agli agenti;
che, una volta concluso il contratto, l'attività dell'agente termina, di talché la provvigione viene calcolata sul costo di attivazione del servizio e viene corrisposta in base ai tempi di effettivo incasso;
che, quindi, è l'ufficio post vendita ad occuparsi di tutta l'attività successiva alla stipula del contratto;
che il sig. anziché reperire nuovi clienti in autonomia, Pt_1 pretendeva di contattare solo telefonicamente, senza recarsi presso la relativa sede, la società potenziale cliente, previamente contattata dall'ufficio di telemarketing salvo, poi, lamentarsi dell'operato di questo;
che ciò, unitamente ad un modus operandi indisponente, determinava il potenziale cliente a rifiutare di addivenire alla conclusione del contratto;
che, invero, a far data dall'anno 2022 la resistente provvedeva a cambiare la propria politica di telemarketing a seguito del mutare del mercato e provvedeva, dunque, ad una più accurata selezione dei potenziali clienti;
che la resistente cercava di supportare il sig. Pt_1 invitandolo a partecipare ad incontri di formazione ed aggiornamento, fornendogli l'assistenza dei migliori operatori di telemarketing, consigliandogli un diverso approccio con la clientela;
che, tuttavia, il medesimo continuava con le proprie lamentele ed il proprio modus operandi; che non corrisponde al vero che la resistente ha progressivamente diminuito le schede cliente da affidare al ricorrente in un'ottica di emarginazione ed allontanamento del medesimo, posto che nel periodo dallo stesso indicato l'agente era assente per impegni personali o malattia, come risulta dalla documentazione prodotta in atti;
che, ad ogni modo, il ricorrente non è mai stato un agente particolarmente produttivo;
che, dunque, il recesso operato dal non è sorretto da giusta causa, non essendo imputabile alla preponente alcuna delle condotte Pt_1 ascrittele;
che, quindi, le domande dallo stesso avanzate sono infondate in fatto e diritto e devono essere respinte.
La causa è stata istruita in via documentale e con prove testimoniali.
All'udienza odierna la causa è stata discussa e viene decisa con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti, in assenza delle parti.
***
1. Sulle questioni preliminari
Preliminarmente, va rigettata l'istanza riproposta da parte resistente nella nota conclusiva del 28.3.2025 volta alla ammissione di ulteriori documenti ai fini della confutazione della testimonianza resa dal teste all'udienza del 21.9.2023, trattandosi di produzione superflua ai fini del decidere. Tes_1
È quindi da ritenere assorbita la richiesta del ricorrente volta alla produzione a controprova della documentazione esibita all'udienza odierna, avendo detta parte formulato tale istanza solo in via subordinata all'accoglimento del mezzo istruttorio avversario.
2. Sul merito
Di seguito si richiamano i fatti rilevanti per come emersi dall'istruttoria documentale ed orale espletata.
È pacifico che tra le parti è intercorso un rapporto di agenzia risolto senza preavviso dall'agente con lettera del 13.5.2022 (cfr. docc. 24 ricorrente, 24 resistente).
Più precisamente, in virtù di contratto di agenzia a tempo indeterminato stipulato in data 27.2.2012 (cfr. docc. 7, 8 ricorrente, 2 resistente), il ricorrente ha ricevuto dalla resistente l'incarico di Parte_1 procacciare clienti per i servizi che l'azienda pone in vendita.
Con comunicazione inviata a mezzo pec il 13.5.2022 il sig. ha contestato alla società resistente di Pt_1 avergli impedito di svolgere la propria attività, fornendogli via via schede clienti da contattare in numero sempre minore ed omettendo di supportarlo nel rispondere alle lamentele che i clienti gli esponevano in merito all'operato della società (cfr. doc. 24 ricorrente).
A detta missiva è seguita la comunicazione del 28.6.2022 con cui la ha Controparte_1 contestato i rilievi mossi dall'agente (cfr. doc. 26 ricorrente).
Tanto premesso in fatto, al fine di stabilire la sussistenza o meno della giusta causa di recesso dal cui accertamento dipende l'accoglimento delle domande attoree, occorre preliminarmente rammentare che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, l'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119 co. 1 c.c., in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia - in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali - assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato e conseguendone che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza (cfr. Cass. 11728/14 e 14771/2008).
Circa il concetto di giusta causa, poi, assume rilievo la sussistenza di un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l'interesse della controparte, tanto da non consentire la prosecuzione, “anche provvisoria”, del rapporto (cfr. Cass. 1376/2018).
Ciò osservato, occorre dunque verificare nel caso in esame anzitutto la fondatezza delle contestazioni mosse dall'agente alla preponente nella missiva del 13.5.2022 e, quindi, se esse integrino giusta causa del recesso alla luce dei canoni sopra richiamati.
Il ricorrente ha dedotto che la ha gradualmente limitato l'attività di Controparte_1 telemarketing in suo favore e gli ha, dunque, progressivamente fornito un minor numero di schede cliente da contattare, adottando, peraltro, una politica di telemarketing poco trasparente con i clienti tanto che questi ultimi, una volta contattati dall'agente, rifiutavano di sottoscrivere il contratto;
la preponente, peraltro, non avrebbe mai risposto alle sollecitazioni del ricorrente, il quale avrebbe chiesto più volte di modificare la predetta politica nonché di supportarlo sia con una più proficua attività di telemarketing, che, invece, veniva nei suoi confronti diminuita, sia di fronte alle lamentele della clientela. In tal modo, la resistente avrebbe di fatto impedito al sig. di svolgere la propria attività, costringendolo, dunque, Pt_1
a rassegnare le dimissioni per giusta causa.
Invero, dalla espletata istruttoria e dalla documentazione versata in atti, nulla di tutto ciò è emerso;
il recesso operato dal ricorrente, pertanto, non può ritenersi sorretto da giusta causa.
In particolare, è pacifico che a far data dall'autunno 2021 la preponente, per far fronte al mutamento del mercato, si è vista costretta a modificare la propria politica commerciale, rimodulando il servizio di telemarketing sul nuovo assetto del mercato;
in buona sostanza, gli operatori dovevano effettuare una selezione più accurata dei clienti così da fornire agli agenti i nominativi di aziende che probabilmente avrebbero concluso il contratto;
ciò determinava, quindi, l'elaborazione e la consegna agli agenti di un minor numero di schede cliente (cfr. doc. 17, 20 resistente). Di questo il era ben consapevole Pt_1 posto che scriveva alla “Per quanto riguarda il numero di appuntamenti era Controparte_1 prassi averne mediamente con due operatrici di telemarketing almeno 5/6 alla settimana, comunque andrebbero bene anche quattro fissati bene” (cfr. doc. 20 resistente).
Del resto, dal contratto sottoscritto inter partes non risulta alcun obbligo per la preponente di fornire un numero minimo di schede cliente, essendo, peraltro, liberi gli agenti di procacciare clienti indipendentemente dall'operato dell'ufficio di telemarketing;
in tal caso, all'agente spettava una provvigione maggiorata del 10% (cfr. p. 3 accordo provvigioni – contratto di agenzia – docc. 2 resistente,
7 ricorrente).
A ciò si aggiunga che nel periodo lamentato dal (dicembre 2021 - maggio 2022) quest'ultimo ha Pt_1 chiesto di sospendere l'attività volontariamente o per cause di forza maggiore (id est, infortunio e malattia) con conseguente interruzione della consegna delle schede (cfr. doc. 11 resistente).
Tali circostanze sono acclarate anche dall'espletata istruttoria ed in particolare dalla teste Tes_2
interrogata all'udienza del 21.9.2023 sui capitoli di cui alla memoria di costituzione di parte
[...] resistente: “No, non è vero ma ha anche la libertà” (id est l'agente) “di gestione autonoma nel procacciare nuovi clienti” Contr (cap. 9); “No, non vi è nessun obbligo di di inviare agli agenti un certo numero di schede mensili/settimanali” (cap.
11); “Sì è vero (…)” (cfr. cap. 12 “Vero che i contratti procacciati autonomamente dall'agente senza l'ausilio dell'ufficio telemarketing generano a favore dell'agente provvigioni più alte del 10%”.). Sui capitoli 47, 48 e 58 la suddetta teste ha dichiarato: “Sì, è vero sono cambiate le procedure di vendita” (cap. 47); “Sì, è vero perché i tempi post pandemia erano cambiati e bisognava riattualizzare l'approccio con il cliente potenziale” (cap. 48); “Sì è vero confermo la circostanza di cui al capitolo ed essendoci una scrematura maggiore, le schede da inviare da parte del telemarketing erano minori ma collegate ad una maggiore potenzialità di acquisire il cliente” (cap. 58).
Anche il teste escusso all'udienza del 23.11.2023, ha confermato quanto dedotto da Testimone_3 in merito alla nuova politica di selezione della clientela, alle schede Controparte_1 cliente ed alla libertà degli agenti di procacciare nuovi clienti del tutto autonomamente;
in particolare, il teste ha dichiarato: “no non è vero che l'agente possa operare solo con i clienti reperiti dal telemarketing ma possono contattare direttamente anche loro dei clienti” (cap. 9); “Si è vero si tratta di potenziali clienti che l'agente può liberamente reperire in maniera autonoma” (cap. 10); “Non mi risulta. Non ho mai letto un contratto fatto dall'azienda con gli agenti Con ma non mi risulta vero che sia obbligata ad inviare all'agente un determinato numero di schede clienti” (cap. 11); “Io non so dire che circolare fosse ma posso dire che da gennaio 2022 era stata·attivata una nuova strategia commerciale dall'azienda” (cap. 47); “Sì è vero ed era quella di migliorare l'approccio con il potenziale cliente” (cap. 48); “Sì è vero anche soprattutto agli appuntamenti (…) quando si andava a parlare di investimenti e interessi al mercato estero non si aveva un riscontro diretto ma secondario” (cap. 51 sul numero delle schede cliente); “Preciso che non si trattava tanto di flusso delle schede interessate che comunque si riuscivano a fare ma bensì il flusso degli appuntamenti perché in quel periodo, parlando appunto anche di investimento come ho sopra detto, era più difficile riuscire a fissare gli appuntamenti”
(cap. 58).
La teste all'udienza del 21.2.2024 ha dichiarato che gli agenti “(…) in quanto liberi Tes_4 professionisti sono liberi di reperire autonomamente dei clienti” (cap. 10); in merito alla nuova procedura ha, altresì, confermato che lo scopo della società resistente era quello di adattarsi al mutare del mercato, cercando clienti veramente interessati ai servizi dalla stessa offerti, e che ciò determinava un diverso numero di schede cliente: “Sì è vero, sono diminuiti i numeri delle schede ma sono aumentate le probabilità di stipulare il contratto con i clienti” (cap. 58). Si vedano altresì le risposte ai capitoli di cui alla memoria di costituzione di parte resistente;
in particolare: Cap. 48 “Vero che con la nuova procedura si cercava di adattare la politica commerciale al diverso contesto nel quale la PMI nel periodo post pandemico si era trovata ad operare”; Cap. 49 “Vero che tale nuova modalità riscriveva anche il lavoro delle addette al telemarketing alle quali era richiesta una sempre più accurata selezione Con dei clienti interessati per aumentare le probabilità di stipula del contratto”; Cap. 50 “Vero che cercava di potenziare le capacità selettive del servizio telemarketing per consentire di individuare il cliente veramente interessato”; Cap. 51 “Vero che fisiologicamente durante questa fase si modificava per tutti il flusso di schede cliente”; Cap. 56 “Vero che con questa nuova procedura, che si muove nella direzione di quella varata nel 2017 e la implementa, s'intende consentire al Con telemarketing di scovare il cliente effettivamente interessato”; Cap. 57) “Vero che ha puntato a selezionare i clienti che esprimevano interesse concreto ai servizi di internazionalizzazione dell'impresa e con maggiore convinzione”).
Non risulta, quindi, provato che la diminuzione delle schede cliente fosse imputabile ad una condotta ostruzionistica della società odierna convenuta.
Il ricorrente lamenta, poi, che l'attività di telemarketing non operasse in maniera trasparente con i potenziali clienti, fornendo loro informazioni fuorvianti, il che rendeva difficoltoso per l'agente addivenire alla stipula del contratto e che, nonostante i rilievi da lui sollevati, la resistente fosse rimasta silente.
Sul punto, risulta dagli atti che la nuova politica commerciale, adottata dalla società al fine di selezionare una clientela veramente interessata ai servizi offerti da prevedeva non Controparte_1 solo telefonate ma anche l'invio di mails di presentazione della società resistente nonché l'eventuale appuntamento con l'agente, il cui compito era quello di chiarire gli eventuali dubbi del potenziale cliente
(cfr. doc. 17, 19 resistente), come hanno confermato, altresì, le testimonianze assunte.
In particolare, il teste interrogato sui capitoli di cui alla memoria di costituzione Testimone_3 all'udienza del 23.11.2023, ha dichiarato: “Sì, è vero, vi era più lavoro per le operatrici perché oltre alle telefonate più specifiche vi era anche l'invio di e-mail di più presentazioni rispetto al passato quando si inviava invece una presentazione generica. (…)” (cap. 49); “Sì, è vero, cercavamo di fare più domande e in più occasioni quando si fissava gli appuntamenti si spiegava anche che vi era un investimento da fare, senza dire le cifre (cap. 50); “(…) Sì, è vero, l'obiettivo era quello di cercare il cliente effettivamente interessato ai servizi” (cap. 56); “(…) per i potenziali clienti si inviavano anche più presentazioni con i link per fare conoscere meglio i servizi dell'azienda oppure pagine dei giornali dove si parlava di Ego”
(cap. 60); “(…) Per RA, con la nuova procedura e il nuovo tipo di telefonata che si faceva non è cambiato nulla perché lui voleva sempre la scheda interessato con lo script e l'appuntamento. Lo script è il testo che noi dobbiamo dire nella telefonata per cui c'era quello di una prima telefonata dove si chiedeva se vi era interesse al mercato estero, lo spazio produttivo, la percentuale di lavoro con il mercato estero, il fatturato, più altre cose secondarie. Poi vi era lo script della seconda telefonata per fissare l'appuntamento e per cui si entrava nel merito e del fatto che vi fosse un investimento da fare e la presenza dei soci durante l'appuntamento, più le conferme di quello che avevamo recepito nella prima telefonata. Vi era anche una tecnica di comunicazione con il potenziale cliente da adottare per cui si parlava del fatto di fare un investimento, senza specificare le cifre e non si parlava subito di costo fisso per il primo anno” (AD Avv. La Torre p. 5 verbale d'udienza del
23.11.23).
La teste all'udienza del 21.2.2024 ha affermato: “(…) la nuova procedura non prevedeva nulla di Tes_4 particolare ma considerava il periodo pandemico trascorso e il fatto che noi lavorassimo con il mercato estero che era stato interessato dalla pandemia per cui bisognava cambiare qualcosa, considerato anche che trattandosi di una azienda commerciale, vi sono cambiamenti delle strategie per adeguarsi al mercato (AD Giudice p. 7 verbale d'udienza del
21.2.24); “(…) quando noi chiamavamo il potenziale cliente e questo faceva delle obiezioni, cercavamo di gestirle nel migliore dei modi anche se si trattava di un contatto telefonico e per cui la differenza veniva fatta dall'agente che visitava il cliente di persona. (…)” (cap. 59).
Peraltro, di fronte alle perplessità del in merito a siffatta procedura i soci della resistente hanno Pt_1 sempre risposto, cercando di supportarlo affiancandogli le migliori risorse presenti in azienda, sollecitandolo a modificare il proprio modo di operare affinché si adattasse al nuovo mercato ed invitandolo a partecipare agli incontri di formazione ed ai meetings organizzati dalla resistente senza che, tuttavia, ciò accadesse (cfr. docc. 14 ricorrente;
8, 10, 12, 19 resistente).
Sul punto, il teste “ricordo che il aveva le nostre due migliori operatrici che abbiamo in Testimone_3 Pt_1 azienda, e Poi successivamente era stato inserito anche l'operatore Parte_2 Tes_4 Parte_3
per un breve periodo. So che uno dei tre soci dell'azienda, è andato in appuntamento con il
[...] Per_1 Pt_1
Preciso anche che si facevano dei meeting telefonici con e le operatrici/operatori tra cui anch'io per cercare Per_1 Pt_1 di migliorare l'approccio con il potenziale cliente” (AD Avv. Nicoli sul cap. 39 p. 3 verbale d'udienza del 23.11.23). (…) io non mi ricordo il periodo in cui le operatrici che ho sopra nominato abbiano lavorato per Ricordo che Pt_1 all'inizio c'erano e , mi pare. Poi solo per un periodo e poi era subentrato a Tes_4 Pt_2 Tes_4 Parte_3 Pt_2 ed in affiancamento a . Ricordo poi che l'ultimo periodo che era agente per Ego vi lavorava solo la Guerra” Tes_4 Pt_1
(AD sul cap. 39 p. 5 verbale d'udienza del 23.11.23).
La teste “(…) Le operatrici che si occupavano degli appuntamenti del e da lui scelte direttamente Tes_4 Pt_1 eravamo io e la . Per scelta del intendo dire che in base agli appuntamenti che venivano Parte_4 Pt_1 presi, se erano buoni oppure no, dipendeva la mia bravura oppure quella della ” (AD Giudice p. 9 verbale Pt_2
d'udienza del 21.2.24); “Io dovevo lavorare per tutti gli agenti e così all'inizio è stato nel senso che venivano inviate al le schede di tutti gli operatori. Poi però, dietro sua valutazione, riducendo ancora il campo come da lui richiesto, di Pt_1 fatto venivano inviate solo le schede e gli appuntamenti presi da me oppure dalla collega ” (AD Avv La Torre p. Pt_2
9 verbale d'udienza del 21.2.24); “Si è vero, uno dei tre soci, si offriva di accompagnare negli Per_1 Pt_1 appuntamenti” (cap. 40); “Sì è vero e questo lo so perché lo vedevamo tante volte partire e poi perché ci chiamava spesso quando era in auto con il (cap. 41); “Io in 15 anni che lavoro in Ego, questa è la 2 volta che vedo il e la Pt_1 Pt_1 prima è stata ad una cena di Natale nel 2019. Io non sempre andavo alle riunioni della forza vendita però lavorando in azienda da 15 anni, appunto, conoscevo gli agenti anche quelli che hanno lavorato per poco tempo” (cap. 37 e AD Giudice
p. 7 verbale d'udienza del 21.2.24).
La teste “Sì, è vero la direzione ha invitato il a partecipare agli incontri aziendali ma lui Testimone_2 Pt_1 non è mai venuto” (cap. 36); “Sì è vero e lo so bene perché facevo io le convocazioni delle riunioni” (cap. 37); “Sì è vero anche se non so dire su tutti ma so che è andato con lui in tanti affiancamenti, molto spesso” (cap. 40); “Sì è vero e lo so perché poi ci faceva un report di quanto aveva fatto con e dove era stato” (cap. 41). Per_1 Pt_1
Peraltro, la circostanza che il socio accompagnasse agli appuntamenti con i potenziali Per_1 Pt_1 clienti è confermata proprio da uno di questi, il sig. teste tra l'altro intimato da parte Testimone_5 ricorrente, il quale all'udienza del 21.9.23 ha così dichiarato: “Posso dire che quando è venuto da me era Pt_1 accompagnato anche da un socio che non so dire chi fosse ma solo ricordo che era alto, magro e con i capelli lunghi” (cfr.
AD Giudice p. 6 verbale di udienza del 21.9.23); il teste ha riconosciuto nella foto che gli è stata mostrata proprio il socio (cfr. “AD Avv. La Torre, Viene mostrato il doc. 25 di parte resistente e il teste individua Per_1 questa persona come la prima fotografata da sinistra che le parti riconoscono essere il socio p. 6 verbale di Per_1 udienza del 21.9.23).
Neppure risulta, dunque, provato agli atti che la nuova politica commerciale si sostanziasse nel fornire al cliente informazioni poco trasparenti e che ciò avesse portato nocumento all'attività dell'agente né che la preponente avesse diminuito il proprio sostegno al sig. danneggiandolo. Pt_1
Di contro, è da ritenere provato che il comportamento tenuto dal ricorrente fosse talvolta poco collaborativo e anche critico rispetto all'operato delle operatrici di telemarketing e i potenziali clienti, che si limitava a contattare telefonicamente omettendo di incontrarli personalmente al fine di chiarire le condizioni contrattuali;
è emerso, inoltre, che non si adoperasse per reperire clientela in autonomia, il che gli avrebbe consentito di ottenere provvigioni più alte.
Sul punto si vedano gli scambi di corrispondenza e-mail tra i soci della resistente e gli operatori di telemarketing nonché lo stesso laddove si discute del suo metodo lavorativo e degli esiti degli Pt_1 appuntamenti (cfr. docc. 4, 5, 6, 8, 9, 12, 22 resistente) nonché la corrispondenza relativa alle lamentele che i clienti rivolgevano alla dopo essere stati contattati dal ricorrente Controparte_1
(cfr. doc. 7 resistente – email / del 6.6.17: “ salve, mi ha contattato il sig le CP_2 Tes_4 Tes_4 Pt_5 devo dire che dalla sua telefonata dove alla fine mi proponeva una visita del sig. senza impegno, se sono rose Pt_5 fioriranno, ( parole sue) il sig mi ha prospettato una visita ma vincolata alla firma del contratto (che mi ha anticipato Pt_1 via mail) una volta chiariti i costi. Sinceramente per impostare 6 anni di lavoro e collaborazione, e dopo la nostra bella conversazione non mi sembra un gran inizio. Forse non ci siamo chiariti bene, lei cosa mi dice?”; cfr. doc. 12 resistente
– email / 24.5.18: “Più di una volta è capitato di non poter fissare degli app.ti perché non appena si Pt_2 Per_1 menziona il nome di si rifutano di incontrarlo di nuovo (es.: Cantucceria Toscana: 20 minuti di trattativa, vado per Pt_1 fissare l'app.to ma non appena faccio il nome di mi dice che se dobbiamo rimandargli lui assolutamente non vuole Pt_1 fissare nessun appuntamento perché gli ha lasciato un immagine molto negativa (…)”; cfr. doc. 14 resistente – email
/ del 14.6.18 e email della Magis S.p.a., potenziale cliente, allo stesso Tes_4 CP_3 Per_2 Pt_1 del 24.6.19: “signor purtroppo il suo atteggiamento indisponente, ha pesato più del 50% sulla decisione presa. È Pt_1 impensabile reagire in modo compulsivo e comunicare al cliente sia in modo verbale che paraverbale di averle fatto perdere tempo (…). Non ci sarebbe stato motivo di farla venire se fosse stato già tutto chiaro. (…) Nel caso dovessero esserci opportunità future pregherò la sua azienda di poter interloquire con altra persona”).
Si considerino, altresì, sul punto le testimonianze rese in risposta ai capitoli di cui alla memoria di costituzione: “Sì è vero e questo lo so sia per segnalazioni fatte da questi interessati che venivano Testimone_2 contattati dal sig. su segnalazione e schede telemarketing sia per segnalazioni fatte allo stesso ufficio telemarketing. Pt_1
Questi clienti chiamavano ma in assistenza oppure l'ufficio telemarketing per lamentare questo pressing telefonico da parte del (cap. 30); “Per quanto io sappia il era solito spiegare queste cose per telefono e questo in base anche
Pt_1 Pt_1 alle segnalazioni che ho ricevuto io all'assistenza come ho sopra detto. Solo dove vi era la possibilità di chiudere il contratto allora si recava fisicamente dal cliente” (cap. 33); “Sì è vero confermo la circostanza di cui al capitolo” (cap. 34 “Vero che se un cliente chiedeva a di spiegargli di persona le caratteristiche del servizio di Ego, li definiva dei
Pt_1 Pt_1 perditempo e così li descriveva ad Ego?”); “(…) andava dal cliente solo se vi era questo positivo sentore di sviluppo
Pt_1 del contratto” (cap. 35); “Sì è vero ed è capitato di ricevere delle lamentele di questo tipo” (cap. 42 “Dica se sia vero o meno che i clienti lamentavano l'insistenza con cui pretendeva di avere l'ok alla stipula del contratto prima di averlo
Pt_1
Con visitato per presentare e i suoi servizi”); “Mi ricordo il nome di questo cliente e non mi ricordo se sia stato procacciato da in autonomia. Come ho detto sopra non capitava quasi mai che procacciasse clienti in autonomia. Si Pt_1 Pt_1 tratta di un'eccezione e non della regola del suo lavoro” (cap. 46). “Assolutamente è vero” (cap. 30 “Vero che pretendeva di stipulare il contratto facendo solo una Tes_4 Pt_1 trattativa telefonica”.); “Si è vero, io ero l'addetta a prendere gli appuntamenti e premetto anche che il dava la Pt_1 disponibilità per lavorare e fissare gli appuntamenti solo di mercoledì e giovedì – nel lasso orario dalle 9:30/10:00 oppure
14:30/15:00, solo in questi due giorni e solo fino al 30.06 e poi da settembre, dopo le ferie, fino al 30.11 e poi per ricominciare dopo l'Epifania. Non ci dava la disponibilità di fissare gli appuntamenti per tutto luglio, agosto e dicembre”
(AD Giudice); “Preciso che noi dovevamo prendere per lui gli appuntamenti negli orari e giorni che ho sopra detto ed era faticoso lavorare perché il sig. ci metteva diversi “paletti”, nel senso che ci chiedeva che l'azienda avesse un certo Pt_1 fatturato, che non l'avesse già visitata prima, che non fosse in certi comuni e provincie perché non voleva andarci, che gli appuntamenti che prendevamo il mercoledi che fossero a poca distanza l'uno dall'altro e quindi tutte queste richieste restringevano molto il campo per fissare gli appuntamenti” (cap. 33); “Io so per certo che il prima di andare dal Pt_1 cliente gli telefonava e gli faceva una trattativa telefonica e a volte gli inviava anche il contratto: ciò posso dirlo perché dopo
l'azienda chiamava noi del telemarketing per disdire l'appuntamento preso in precedenza, oppure ci arrivano dell'email di disdetta” (AD Giudice); “Sì è vero, il aveva un file excel fatto da lui ma che potevamo consultare anche noi, anzi
Pt_1 dovevamo farlo in base a quanto ho sopra detto, dove appunto lui esitava “negativo” “perditempo”, “negativo no soldi” e noi questo file dovevamo andarlo ad aprire prima di chiamare l'azienda così da poter vedere quello che era stato detto in precedenza e usare l'esito che lui metteva per poi durante la nostra telefonata far presente al cliente che il era già
Pt_1 andato e che l'esito era stato negativo e quindi poi per stringere ancora ed evitare eventualmente di far andare il per
Pt_1 niente” (cap. 34); “Sì è vero. Assolutamente è vero se non il li riteneva dei 'perditempo'” (cap. 35); “Capitava
Pt_1 infatti che subito dopo la telefonata al cliente dove non era interessato e dopo che il cliente aveva disdetto l'appuntamento, lui contattava noi del telemarketing per lamentarsi del fatto che non eravamo state sufficientemente bravi ad accertarsi di tutte le condizioni che lui aveva messo e che ho sopra già descritto” (AD Giudice); “Sì è vero” (cap. 42 “Dica se sia vero o meno che i clienti lamentavano l'insistenza con cui pre-tendeva di avere l'ok alla stipula del contratto prima di averlo
Pt_1
Con visitato per presentare e i suoi servizi”); “Non so dire se il abbia avuto iniziative da solo ed abbia procacciato Pt_1 clienti da solo. Per quanto sono a conoscenza diretta il passava sempre da noi del telemarketing” (cap. 46). Pt_1
In conclusione, alla luce delle considerazioni esposte, non risultando il recesso dell'agente fondato su giusta causa e, quindi, per fatto imputabile alla preponente, va escluso il diritto del medesimo a percepire l'indennità di mancato preavviso così come il diritto al risarcimento del danno da mancato guadagno.
Neppure risulta dovuta l'indennità di cessazione del rapporto ai sensi dell'art. 1751 c.c. perché esclusa dal recesso dell'agente non giustificato da circostanze attribuibili alla preponente.
Va parimenti respinta la domanda in punto di indennità suppletiva di clientela di cui all'Accordo
Economico Collettivo invocato, avendone, infatti, parte ricorrente omesso il deposito all'atto della costituzione in giudizio, talché questi risulta incorso nelle decadenze di cui all'art. 414 c.p.c. ed è, dunque, precluso a questo giudice esaminare la relativa domanda. Sul punto, infatti, la giurisprudenza è costante nello stabilire che “la conoscibilità di un contratto collettivo si atteggia diversamente a seconda che si versi in un'ipotesi di violazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico o di un contratto collettivo nazionale del pubblico impiego, atteso che, nel primo caso, il contratto è conoscibile solo con la collaborazione delle parti, la cui iniziativa, sostanziandosi nell'adempimento di un onere di allegazione e produzione, è assoggettata alle regole processuali sulla distribuzione dell'onere della prova e sul contraddittorio. Nel secondo caso il giudice procede con mezzi propri, secondo il principio 'iura novit curia'”
(cfr. Cass. 112/2020; Cass. 6394/2019).
Vanno, infine, esaminate le domande volte ad ottenere il pagamento dei compensi provvigionali pari ad
€ 5.490,00 per l'affare concluso con la ditta Capannoli s.r.l. ed € 2.000,00 a titolo di differenza del compenso per il contratto concluso con la ditta Giglio s.r.l.
Il ricorrente ha diritto a vedersi corrispondere la provvigione di euro 5.490,00 relativa al contratto stipulato con la ditta Capannoli s.r.l. la cui debenza non è contestata dalla resistente (cfr. p. 40 memoria di costituzione) e che da questa è stata trattenuta a titolo di acconto sul maggior danno subito ma del quale non ha fornito prova nel presente giudizio.
In merito, invece, alla domanda relativa alla provvigione pari ad € 2.000,00 di cui al contratto concluso con Giglio s.r.l. il ricorrente non ha fornito la relativa prova, di talché deve essere respinta.
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite sono compensate attesa la soccombenza reciproca delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 corrispondere al sig. la somma di € 5.490,00 oltre I.v.a. a titolo di compensi provvigionali Parte_1 per l'affare concluso con la ditta Capannoli s.r.l. in data 12.5.2022, oltre rivalutazione ed interessi di legge dal dì del dovuto al saldo;
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa integralmente le spese.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 8 aprile 2025
Il Giudice
Emanuele Venzo
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 585/2022
Oggi 8 aprile 2025, alle ore 9.16, innanzi al dott. Emanuele Venzo, sono comparsi: ersonalmente con l'avv. LA TORRE ANTONIO Parte_1
Per l'avv. RONDO ANDREA oggi sostituito dall'avv. Controparte_1
NICCOLI ANNALISA
Le parti si riportano ai rispettivi atti e discutono oralmente la causa In particolare, parte ricorrente si oppone alla ammissione della documentazione di cui alla nota conclusiva autorizzata avversaria, prodotta a confutazione della deposizione del teste chiede in ipotesi Tes_1 di essere autorizzato a produrre documentazione a controprova che esibisce al giudice.
Il difensore di parte resistente si oppone alla produzione avversaria, in quanto tardiva, trattandosi di documentazione che il ricorrente poteva depositare unitamente al ricorso.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e si ritira in camera di consiglio.
Le parti si allontanano dall'aula.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letto in assenza delle parti.
Il Giudice Emanuele Venzo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 585/2022 promossa da:
(c.f. ; P.Iva ) con l'avv. ANTONIO LA Parte_1 C.F._1 P.IVA_1
TORRE (c.f. ) C.F._2
PARTE RICORRENTE contro
(C.F./P.IVA: , in persona del suo Controparte_1 P.IVA_2
RTO FORL e C.F._3 ANDREA RONDO (c.f. ) C.F._4
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente notificato, il ricorrente ha convenuto in giudizio
[...] al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Nel merito a) accertare e Controparte_1 dichiarare che il sig. ha esercitato il recesso per giusta causa dal mandato di agenzia inter partes;
b) Parte_1 condannare a pagare al ricorrente l'indennità di cessazione del rapporto ai sensi e per gli Controparte_1 effetti di cui all'art. 1751 c.c. nella misura massima prevista dal citato articolo, pari a complessivi € 75.827,58 oltre IVA, ovvero in quella diversa misura che fosse ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi di legge ovvero, in via subordinata, qualora non si ritenesse di liquidare la suddetta indennità ex art. 1751 c.c., condannare Controparte_1
a pagare al ricorrente l'indennità suppletiva di clientela ai sensi degli A.E.C. in misura pari a complessivi €
[...]
34.791,60 oltre IVA ovvero in quella diversa misura, maggiore o minore, che fosse ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi di legge;
c) condannare, in ogni caso, a pagare al ricorrente l'indennità sostitutiva
Controparte_1 del preavviso nella misura di € 32.676,67 oltre IVA ovvero in quella diversa misura, maggiore o minore, che fosse ritenuta di giustizia oltre rivalutazione ed interessi di legge;
d) condannare a pagare al ricorrente la
Controparte_1 somma di € 5.490,00 oltre IVA, a titolo di compenso provvigionale su affare concluso in data 12 maggio 2022 con la ditta Capannoli s.r.l., oltre rivalutazione ed interessi di legge;
e) condannare a pagare al
Controparte_1 ricorrente la somma di € 2.000,00 oltre IVA, a titolo di differenza compenso provvigionale su affare concluso in data 22 ottobre 2020 con la ditta Il Giglio s.r.l., oltre rivalutazione ed interessi di legge;
f) condannare
Controparte_1 a risarcire al ricorrente il danno causato da liquidarsi, se del caso, anche in via equitativa, in misura pari ad €
[...]
26.104,82 oltre IVA se dovuta, ovvero in quella diversa misura, maggiore o minore, da liquidarsi in via equitativa secondo il prudente apprezzamento del Giudice, oltre rivalutazione ed interessi di legge;
(…) In ogni caso m) con vittoria di spese e compensi di lite oltre 15% per spese generali”.
In particolare, il ricorrente ha dedotto: di aver stipulato, in data 27.2.2012, contratto di agenzia con la al fine di procacciare clienti per i servizi offerti dalla predetta società; Controparte_1 che quest'ultima, previa selezione di possibili clienti mediante attività di telemarketing, inviava settimanalmente circa 15 schede clienti agli agenti e, dunque, anche al ricorrente, affinché questi ultimi li contattassero e proponessero i servizi della società; che a far data dall'anno 2017 tale modalità operativa veniva modificata dall'azienda, che selezionava più accuratamente i potenziali clienti, fornendo poi ai propri agenti schede clienti pari a 4/5 a settimana;
che dal 2021 la resistente diminuiva progressivamente le schede clienti del sig. fino ad arrivare a fornirgli una sola scheda per il mese di maggio 2021; Pt_1 che con varie comunicazioni e-mails il ricorrente rappresentava all'azienda che l'attività di telemarketing mal operava fornendo ai potenziali clienti informazioni fuorvianti sul servizio offerto e che, dunque, una volta contattati dall'agente, i clienti, compresi i termini del servizio, si dichiaravano non interessati;
che l'odierna convenuta riscontrava tali comunicazioni, rappresentando al sig. la necessità che fosse Pt_1
l'agente a dover cambiare strategia, cercando di essere meno trasparente;
che il suddetto metodo di telemarketing poco trasparente determinava insoddisfazione tra i clienti con conseguenti recensioni negative da parte di questi e maggior difficoltà per l'agente nel concludere nuovi contratti;
che stante la progressiva emarginazione del sig. ad opera dell'azienda, la quale si rifiutava di collaborare con il Pt_1 medesimo impedendogli, dunque, di fatto di espletare il proprio mandato, il ricorrente si vedeva costretto a rassegnare le dimissioni per giusta causa;
che, pertanto, il sig. avrebbe diritto ad ottenere il Pt_1 pagamento dell'indennità di cessazione del rapporto, dell'indennità suppletiva di clientela, dell'indennità sostituiva del preavviso, delle provvigioni non corrisposte sui contratti conclusi oltre al risarcimento del danno.
Si è costituita in giudizio la quale, contestando tutto quanto ex adverso Controparte_1 dedotto, ha così concluso: “Ogni contraria istanza disattesa e reietta, piaccia all'II.mo Giudice adito respingere il ricorso ex art. 414 c.p.c., notificato il 23 dicembre 2022 dal sig. perché inammissibile e/o improcedibile e/o Parte_1 nullo in quanto carenti i fatti costitutivi delle domande ed in ogni caso, in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi supra illustrati. Con vittoria di spese, diritti, onorari e compensi professionali, oltre spese generali 15%, C.P.A. ed
IVA di legge per la convenuta”.
In particolare, la resistente ha dedotto: che la propria attività consiste nell'offrire opportunità commerciali alle aziende italiane al fine di creare rapporti con società estere;
che a tal fine Controparte_1 attraverso il proprio ufficio di telemarketing contatta le aziende potenzialmente interessate ad
[...] utilizzare i suoi servizi e ne elabora la relativa scheda cliente che poi fornisce ai propri agenti;
che, ad ogni modo, questi ultimi sono liberi di individuare autonomamente le aziende da contattare;
che in tal caso l'agente ha diritto ad una provvigione maggiorata del 10% sul contratto eventualmente concluso rispetto alla provvigione che riconosce quando il contatto con l'azienda viene Controparte_1 fornito dall'ufficio di telemarketing;
che la resistente non ha alcun obbligo di fornire un numero predeterminato di schede cliente agli agenti;
che, una volta concluso il contratto, l'attività dell'agente termina, di talché la provvigione viene calcolata sul costo di attivazione del servizio e viene corrisposta in base ai tempi di effettivo incasso;
che, quindi, è l'ufficio post vendita ad occuparsi di tutta l'attività successiva alla stipula del contratto;
che il sig. anziché reperire nuovi clienti in autonomia, Pt_1 pretendeva di contattare solo telefonicamente, senza recarsi presso la relativa sede, la società potenziale cliente, previamente contattata dall'ufficio di telemarketing salvo, poi, lamentarsi dell'operato di questo;
che ciò, unitamente ad un modus operandi indisponente, determinava il potenziale cliente a rifiutare di addivenire alla conclusione del contratto;
che, invero, a far data dall'anno 2022 la resistente provvedeva a cambiare la propria politica di telemarketing a seguito del mutare del mercato e provvedeva, dunque, ad una più accurata selezione dei potenziali clienti;
che la resistente cercava di supportare il sig. Pt_1 invitandolo a partecipare ad incontri di formazione ed aggiornamento, fornendogli l'assistenza dei migliori operatori di telemarketing, consigliandogli un diverso approccio con la clientela;
che, tuttavia, il medesimo continuava con le proprie lamentele ed il proprio modus operandi; che non corrisponde al vero che la resistente ha progressivamente diminuito le schede cliente da affidare al ricorrente in un'ottica di emarginazione ed allontanamento del medesimo, posto che nel periodo dallo stesso indicato l'agente era assente per impegni personali o malattia, come risulta dalla documentazione prodotta in atti;
che, ad ogni modo, il ricorrente non è mai stato un agente particolarmente produttivo;
che, dunque, il recesso operato dal non è sorretto da giusta causa, non essendo imputabile alla preponente alcuna delle condotte Pt_1 ascrittele;
che, quindi, le domande dallo stesso avanzate sono infondate in fatto e diritto e devono essere respinte.
La causa è stata istruita in via documentale e con prove testimoniali.
All'udienza odierna la causa è stata discussa e viene decisa con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti, in assenza delle parti.
***
1. Sulle questioni preliminari
Preliminarmente, va rigettata l'istanza riproposta da parte resistente nella nota conclusiva del 28.3.2025 volta alla ammissione di ulteriori documenti ai fini della confutazione della testimonianza resa dal teste all'udienza del 21.9.2023, trattandosi di produzione superflua ai fini del decidere. Tes_1
È quindi da ritenere assorbita la richiesta del ricorrente volta alla produzione a controprova della documentazione esibita all'udienza odierna, avendo detta parte formulato tale istanza solo in via subordinata all'accoglimento del mezzo istruttorio avversario.
2. Sul merito
Di seguito si richiamano i fatti rilevanti per come emersi dall'istruttoria documentale ed orale espletata.
È pacifico che tra le parti è intercorso un rapporto di agenzia risolto senza preavviso dall'agente con lettera del 13.5.2022 (cfr. docc. 24 ricorrente, 24 resistente).
Più precisamente, in virtù di contratto di agenzia a tempo indeterminato stipulato in data 27.2.2012 (cfr. docc. 7, 8 ricorrente, 2 resistente), il ricorrente ha ricevuto dalla resistente l'incarico di Parte_1 procacciare clienti per i servizi che l'azienda pone in vendita.
Con comunicazione inviata a mezzo pec il 13.5.2022 il sig. ha contestato alla società resistente di Pt_1 avergli impedito di svolgere la propria attività, fornendogli via via schede clienti da contattare in numero sempre minore ed omettendo di supportarlo nel rispondere alle lamentele che i clienti gli esponevano in merito all'operato della società (cfr. doc. 24 ricorrente).
A detta missiva è seguita la comunicazione del 28.6.2022 con cui la ha Controparte_1 contestato i rilievi mossi dall'agente (cfr. doc. 26 ricorrente).
Tanto premesso in fatto, al fine di stabilire la sussistenza o meno della giusta causa di recesso dal cui accertamento dipende l'accoglimento delle domande attoree, occorre preliminarmente rammentare che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, l'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119 co. 1 c.c., in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia - in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali - assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato e conseguendone che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza (cfr. Cass. 11728/14 e 14771/2008).
Circa il concetto di giusta causa, poi, assume rilievo la sussistenza di un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l'interesse della controparte, tanto da non consentire la prosecuzione, “anche provvisoria”, del rapporto (cfr. Cass. 1376/2018).
Ciò osservato, occorre dunque verificare nel caso in esame anzitutto la fondatezza delle contestazioni mosse dall'agente alla preponente nella missiva del 13.5.2022 e, quindi, se esse integrino giusta causa del recesso alla luce dei canoni sopra richiamati.
Il ricorrente ha dedotto che la ha gradualmente limitato l'attività di Controparte_1 telemarketing in suo favore e gli ha, dunque, progressivamente fornito un minor numero di schede cliente da contattare, adottando, peraltro, una politica di telemarketing poco trasparente con i clienti tanto che questi ultimi, una volta contattati dall'agente, rifiutavano di sottoscrivere il contratto;
la preponente, peraltro, non avrebbe mai risposto alle sollecitazioni del ricorrente, il quale avrebbe chiesto più volte di modificare la predetta politica nonché di supportarlo sia con una più proficua attività di telemarketing, che, invece, veniva nei suoi confronti diminuita, sia di fronte alle lamentele della clientela. In tal modo, la resistente avrebbe di fatto impedito al sig. di svolgere la propria attività, costringendolo, dunque, Pt_1
a rassegnare le dimissioni per giusta causa.
Invero, dalla espletata istruttoria e dalla documentazione versata in atti, nulla di tutto ciò è emerso;
il recesso operato dal ricorrente, pertanto, non può ritenersi sorretto da giusta causa.
In particolare, è pacifico che a far data dall'autunno 2021 la preponente, per far fronte al mutamento del mercato, si è vista costretta a modificare la propria politica commerciale, rimodulando il servizio di telemarketing sul nuovo assetto del mercato;
in buona sostanza, gli operatori dovevano effettuare una selezione più accurata dei clienti così da fornire agli agenti i nominativi di aziende che probabilmente avrebbero concluso il contratto;
ciò determinava, quindi, l'elaborazione e la consegna agli agenti di un minor numero di schede cliente (cfr. doc. 17, 20 resistente). Di questo il era ben consapevole Pt_1 posto che scriveva alla “Per quanto riguarda il numero di appuntamenti era Controparte_1 prassi averne mediamente con due operatrici di telemarketing almeno 5/6 alla settimana, comunque andrebbero bene anche quattro fissati bene” (cfr. doc. 20 resistente).
Del resto, dal contratto sottoscritto inter partes non risulta alcun obbligo per la preponente di fornire un numero minimo di schede cliente, essendo, peraltro, liberi gli agenti di procacciare clienti indipendentemente dall'operato dell'ufficio di telemarketing;
in tal caso, all'agente spettava una provvigione maggiorata del 10% (cfr. p. 3 accordo provvigioni – contratto di agenzia – docc. 2 resistente,
7 ricorrente).
A ciò si aggiunga che nel periodo lamentato dal (dicembre 2021 - maggio 2022) quest'ultimo ha Pt_1 chiesto di sospendere l'attività volontariamente o per cause di forza maggiore (id est, infortunio e malattia) con conseguente interruzione della consegna delle schede (cfr. doc. 11 resistente).
Tali circostanze sono acclarate anche dall'espletata istruttoria ed in particolare dalla teste Tes_2
interrogata all'udienza del 21.9.2023 sui capitoli di cui alla memoria di costituzione di parte
[...] resistente: “No, non è vero ma ha anche la libertà” (id est l'agente) “di gestione autonoma nel procacciare nuovi clienti” Contr (cap. 9); “No, non vi è nessun obbligo di di inviare agli agenti un certo numero di schede mensili/settimanali” (cap.
11); “Sì è vero (…)” (cfr. cap. 12 “Vero che i contratti procacciati autonomamente dall'agente senza l'ausilio dell'ufficio telemarketing generano a favore dell'agente provvigioni più alte del 10%”.). Sui capitoli 47, 48 e 58 la suddetta teste ha dichiarato: “Sì, è vero sono cambiate le procedure di vendita” (cap. 47); “Sì, è vero perché i tempi post pandemia erano cambiati e bisognava riattualizzare l'approccio con il cliente potenziale” (cap. 48); “Sì è vero confermo la circostanza di cui al capitolo ed essendoci una scrematura maggiore, le schede da inviare da parte del telemarketing erano minori ma collegate ad una maggiore potenzialità di acquisire il cliente” (cap. 58).
Anche il teste escusso all'udienza del 23.11.2023, ha confermato quanto dedotto da Testimone_3 in merito alla nuova politica di selezione della clientela, alle schede Controparte_1 cliente ed alla libertà degli agenti di procacciare nuovi clienti del tutto autonomamente;
in particolare, il teste ha dichiarato: “no non è vero che l'agente possa operare solo con i clienti reperiti dal telemarketing ma possono contattare direttamente anche loro dei clienti” (cap. 9); “Si è vero si tratta di potenziali clienti che l'agente può liberamente reperire in maniera autonoma” (cap. 10); “Non mi risulta. Non ho mai letto un contratto fatto dall'azienda con gli agenti Con ma non mi risulta vero che sia obbligata ad inviare all'agente un determinato numero di schede clienti” (cap. 11); “Io non so dire che circolare fosse ma posso dire che da gennaio 2022 era stata·attivata una nuova strategia commerciale dall'azienda” (cap. 47); “Sì è vero ed era quella di migliorare l'approccio con il potenziale cliente” (cap. 48); “Sì è vero anche soprattutto agli appuntamenti (…) quando si andava a parlare di investimenti e interessi al mercato estero non si aveva un riscontro diretto ma secondario” (cap. 51 sul numero delle schede cliente); “Preciso che non si trattava tanto di flusso delle schede interessate che comunque si riuscivano a fare ma bensì il flusso degli appuntamenti perché in quel periodo, parlando appunto anche di investimento come ho sopra detto, era più difficile riuscire a fissare gli appuntamenti”
(cap. 58).
La teste all'udienza del 21.2.2024 ha dichiarato che gli agenti “(…) in quanto liberi Tes_4 professionisti sono liberi di reperire autonomamente dei clienti” (cap. 10); in merito alla nuova procedura ha, altresì, confermato che lo scopo della società resistente era quello di adattarsi al mutare del mercato, cercando clienti veramente interessati ai servizi dalla stessa offerti, e che ciò determinava un diverso numero di schede cliente: “Sì è vero, sono diminuiti i numeri delle schede ma sono aumentate le probabilità di stipulare il contratto con i clienti” (cap. 58). Si vedano altresì le risposte ai capitoli di cui alla memoria di costituzione di parte resistente;
in particolare: Cap. 48 “Vero che con la nuova procedura si cercava di adattare la politica commerciale al diverso contesto nel quale la PMI nel periodo post pandemico si era trovata ad operare”; Cap. 49 “Vero che tale nuova modalità riscriveva anche il lavoro delle addette al telemarketing alle quali era richiesta una sempre più accurata selezione Con dei clienti interessati per aumentare le probabilità di stipula del contratto”; Cap. 50 “Vero che cercava di potenziare le capacità selettive del servizio telemarketing per consentire di individuare il cliente veramente interessato”; Cap. 51 “Vero che fisiologicamente durante questa fase si modificava per tutti il flusso di schede cliente”; Cap. 56 “Vero che con questa nuova procedura, che si muove nella direzione di quella varata nel 2017 e la implementa, s'intende consentire al Con telemarketing di scovare il cliente effettivamente interessato”; Cap. 57) “Vero che ha puntato a selezionare i clienti che esprimevano interesse concreto ai servizi di internazionalizzazione dell'impresa e con maggiore convinzione”).
Non risulta, quindi, provato che la diminuzione delle schede cliente fosse imputabile ad una condotta ostruzionistica della società odierna convenuta.
Il ricorrente lamenta, poi, che l'attività di telemarketing non operasse in maniera trasparente con i potenziali clienti, fornendo loro informazioni fuorvianti, il che rendeva difficoltoso per l'agente addivenire alla stipula del contratto e che, nonostante i rilievi da lui sollevati, la resistente fosse rimasta silente.
Sul punto, risulta dagli atti che la nuova politica commerciale, adottata dalla società al fine di selezionare una clientela veramente interessata ai servizi offerti da prevedeva non Controparte_1 solo telefonate ma anche l'invio di mails di presentazione della società resistente nonché l'eventuale appuntamento con l'agente, il cui compito era quello di chiarire gli eventuali dubbi del potenziale cliente
(cfr. doc. 17, 19 resistente), come hanno confermato, altresì, le testimonianze assunte.
In particolare, il teste interrogato sui capitoli di cui alla memoria di costituzione Testimone_3 all'udienza del 23.11.2023, ha dichiarato: “Sì, è vero, vi era più lavoro per le operatrici perché oltre alle telefonate più specifiche vi era anche l'invio di e-mail di più presentazioni rispetto al passato quando si inviava invece una presentazione generica. (…)” (cap. 49); “Sì, è vero, cercavamo di fare più domande e in più occasioni quando si fissava gli appuntamenti si spiegava anche che vi era un investimento da fare, senza dire le cifre (cap. 50); “(…) Sì, è vero, l'obiettivo era quello di cercare il cliente effettivamente interessato ai servizi” (cap. 56); “(…) per i potenziali clienti si inviavano anche più presentazioni con i link per fare conoscere meglio i servizi dell'azienda oppure pagine dei giornali dove si parlava di Ego”
(cap. 60); “(…) Per RA, con la nuova procedura e il nuovo tipo di telefonata che si faceva non è cambiato nulla perché lui voleva sempre la scheda interessato con lo script e l'appuntamento. Lo script è il testo che noi dobbiamo dire nella telefonata per cui c'era quello di una prima telefonata dove si chiedeva se vi era interesse al mercato estero, lo spazio produttivo, la percentuale di lavoro con il mercato estero, il fatturato, più altre cose secondarie. Poi vi era lo script della seconda telefonata per fissare l'appuntamento e per cui si entrava nel merito e del fatto che vi fosse un investimento da fare e la presenza dei soci durante l'appuntamento, più le conferme di quello che avevamo recepito nella prima telefonata. Vi era anche una tecnica di comunicazione con il potenziale cliente da adottare per cui si parlava del fatto di fare un investimento, senza specificare le cifre e non si parlava subito di costo fisso per il primo anno” (AD Avv. La Torre p. 5 verbale d'udienza del
23.11.23).
La teste all'udienza del 21.2.2024 ha affermato: “(…) la nuova procedura non prevedeva nulla di Tes_4 particolare ma considerava il periodo pandemico trascorso e il fatto che noi lavorassimo con il mercato estero che era stato interessato dalla pandemia per cui bisognava cambiare qualcosa, considerato anche che trattandosi di una azienda commerciale, vi sono cambiamenti delle strategie per adeguarsi al mercato (AD Giudice p. 7 verbale d'udienza del
21.2.24); “(…) quando noi chiamavamo il potenziale cliente e questo faceva delle obiezioni, cercavamo di gestirle nel migliore dei modi anche se si trattava di un contatto telefonico e per cui la differenza veniva fatta dall'agente che visitava il cliente di persona. (…)” (cap. 59).
Peraltro, di fronte alle perplessità del in merito a siffatta procedura i soci della resistente hanno Pt_1 sempre risposto, cercando di supportarlo affiancandogli le migliori risorse presenti in azienda, sollecitandolo a modificare il proprio modo di operare affinché si adattasse al nuovo mercato ed invitandolo a partecipare agli incontri di formazione ed ai meetings organizzati dalla resistente senza che, tuttavia, ciò accadesse (cfr. docc. 14 ricorrente;
8, 10, 12, 19 resistente).
Sul punto, il teste “ricordo che il aveva le nostre due migliori operatrici che abbiamo in Testimone_3 Pt_1 azienda, e Poi successivamente era stato inserito anche l'operatore Parte_2 Tes_4 Parte_3
per un breve periodo. So che uno dei tre soci dell'azienda, è andato in appuntamento con il
[...] Per_1 Pt_1
Preciso anche che si facevano dei meeting telefonici con e le operatrici/operatori tra cui anch'io per cercare Per_1 Pt_1 di migliorare l'approccio con il potenziale cliente” (AD Avv. Nicoli sul cap. 39 p. 3 verbale d'udienza del 23.11.23). (…) io non mi ricordo il periodo in cui le operatrici che ho sopra nominato abbiano lavorato per Ricordo che Pt_1 all'inizio c'erano e , mi pare. Poi solo per un periodo e poi era subentrato a Tes_4 Pt_2 Tes_4 Parte_3 Pt_2 ed in affiancamento a . Ricordo poi che l'ultimo periodo che era agente per Ego vi lavorava solo la Guerra” Tes_4 Pt_1
(AD sul cap. 39 p. 5 verbale d'udienza del 23.11.23).
La teste “(…) Le operatrici che si occupavano degli appuntamenti del e da lui scelte direttamente Tes_4 Pt_1 eravamo io e la . Per scelta del intendo dire che in base agli appuntamenti che venivano Parte_4 Pt_1 presi, se erano buoni oppure no, dipendeva la mia bravura oppure quella della ” (AD Giudice p. 9 verbale Pt_2
d'udienza del 21.2.24); “Io dovevo lavorare per tutti gli agenti e così all'inizio è stato nel senso che venivano inviate al le schede di tutti gli operatori. Poi però, dietro sua valutazione, riducendo ancora il campo come da lui richiesto, di Pt_1 fatto venivano inviate solo le schede e gli appuntamenti presi da me oppure dalla collega ” (AD Avv La Torre p. Pt_2
9 verbale d'udienza del 21.2.24); “Si è vero, uno dei tre soci, si offriva di accompagnare negli Per_1 Pt_1 appuntamenti” (cap. 40); “Sì è vero e questo lo so perché lo vedevamo tante volte partire e poi perché ci chiamava spesso quando era in auto con il (cap. 41); “Io in 15 anni che lavoro in Ego, questa è la 2 volta che vedo il e la Pt_1 Pt_1 prima è stata ad una cena di Natale nel 2019. Io non sempre andavo alle riunioni della forza vendita però lavorando in azienda da 15 anni, appunto, conoscevo gli agenti anche quelli che hanno lavorato per poco tempo” (cap. 37 e AD Giudice
p. 7 verbale d'udienza del 21.2.24).
La teste “Sì, è vero la direzione ha invitato il a partecipare agli incontri aziendali ma lui Testimone_2 Pt_1 non è mai venuto” (cap. 36); “Sì è vero e lo so bene perché facevo io le convocazioni delle riunioni” (cap. 37); “Sì è vero anche se non so dire su tutti ma so che è andato con lui in tanti affiancamenti, molto spesso” (cap. 40); “Sì è vero e lo so perché poi ci faceva un report di quanto aveva fatto con e dove era stato” (cap. 41). Per_1 Pt_1
Peraltro, la circostanza che il socio accompagnasse agli appuntamenti con i potenziali Per_1 Pt_1 clienti è confermata proprio da uno di questi, il sig. teste tra l'altro intimato da parte Testimone_5 ricorrente, il quale all'udienza del 21.9.23 ha così dichiarato: “Posso dire che quando è venuto da me era Pt_1 accompagnato anche da un socio che non so dire chi fosse ma solo ricordo che era alto, magro e con i capelli lunghi” (cfr.
AD Giudice p. 6 verbale di udienza del 21.9.23); il teste ha riconosciuto nella foto che gli è stata mostrata proprio il socio (cfr. “AD Avv. La Torre, Viene mostrato il doc. 25 di parte resistente e il teste individua Per_1 questa persona come la prima fotografata da sinistra che le parti riconoscono essere il socio p. 6 verbale di Per_1 udienza del 21.9.23).
Neppure risulta, dunque, provato agli atti che la nuova politica commerciale si sostanziasse nel fornire al cliente informazioni poco trasparenti e che ciò avesse portato nocumento all'attività dell'agente né che la preponente avesse diminuito il proprio sostegno al sig. danneggiandolo. Pt_1
Di contro, è da ritenere provato che il comportamento tenuto dal ricorrente fosse talvolta poco collaborativo e anche critico rispetto all'operato delle operatrici di telemarketing e i potenziali clienti, che si limitava a contattare telefonicamente omettendo di incontrarli personalmente al fine di chiarire le condizioni contrattuali;
è emerso, inoltre, che non si adoperasse per reperire clientela in autonomia, il che gli avrebbe consentito di ottenere provvigioni più alte.
Sul punto si vedano gli scambi di corrispondenza e-mail tra i soci della resistente e gli operatori di telemarketing nonché lo stesso laddove si discute del suo metodo lavorativo e degli esiti degli Pt_1 appuntamenti (cfr. docc. 4, 5, 6, 8, 9, 12, 22 resistente) nonché la corrispondenza relativa alle lamentele che i clienti rivolgevano alla dopo essere stati contattati dal ricorrente Controparte_1
(cfr. doc. 7 resistente – email / del 6.6.17: “ salve, mi ha contattato il sig le CP_2 Tes_4 Tes_4 Pt_5 devo dire che dalla sua telefonata dove alla fine mi proponeva una visita del sig. senza impegno, se sono rose Pt_5 fioriranno, ( parole sue) il sig mi ha prospettato una visita ma vincolata alla firma del contratto (che mi ha anticipato Pt_1 via mail) una volta chiariti i costi. Sinceramente per impostare 6 anni di lavoro e collaborazione, e dopo la nostra bella conversazione non mi sembra un gran inizio. Forse non ci siamo chiariti bene, lei cosa mi dice?”; cfr. doc. 12 resistente
– email / 24.5.18: “Più di una volta è capitato di non poter fissare degli app.ti perché non appena si Pt_2 Per_1 menziona il nome di si rifutano di incontrarlo di nuovo (es.: Cantucceria Toscana: 20 minuti di trattativa, vado per Pt_1 fissare l'app.to ma non appena faccio il nome di mi dice che se dobbiamo rimandargli lui assolutamente non vuole Pt_1 fissare nessun appuntamento perché gli ha lasciato un immagine molto negativa (…)”; cfr. doc. 14 resistente – email
/ del 14.6.18 e email della Magis S.p.a., potenziale cliente, allo stesso Tes_4 CP_3 Per_2 Pt_1 del 24.6.19: “signor purtroppo il suo atteggiamento indisponente, ha pesato più del 50% sulla decisione presa. È Pt_1 impensabile reagire in modo compulsivo e comunicare al cliente sia in modo verbale che paraverbale di averle fatto perdere tempo (…). Non ci sarebbe stato motivo di farla venire se fosse stato già tutto chiaro. (…) Nel caso dovessero esserci opportunità future pregherò la sua azienda di poter interloquire con altra persona”).
Si considerino, altresì, sul punto le testimonianze rese in risposta ai capitoli di cui alla memoria di costituzione: “Sì è vero e questo lo so sia per segnalazioni fatte da questi interessati che venivano Testimone_2 contattati dal sig. su segnalazione e schede telemarketing sia per segnalazioni fatte allo stesso ufficio telemarketing. Pt_1
Questi clienti chiamavano ma in assistenza oppure l'ufficio telemarketing per lamentare questo pressing telefonico da parte del (cap. 30); “Per quanto io sappia il era solito spiegare queste cose per telefono e questo in base anche
Pt_1 Pt_1 alle segnalazioni che ho ricevuto io all'assistenza come ho sopra detto. Solo dove vi era la possibilità di chiudere il contratto allora si recava fisicamente dal cliente” (cap. 33); “Sì è vero confermo la circostanza di cui al capitolo” (cap. 34 “Vero che se un cliente chiedeva a di spiegargli di persona le caratteristiche del servizio di Ego, li definiva dei
Pt_1 Pt_1 perditempo e così li descriveva ad Ego?”); “(…) andava dal cliente solo se vi era questo positivo sentore di sviluppo
Pt_1 del contratto” (cap. 35); “Sì è vero ed è capitato di ricevere delle lamentele di questo tipo” (cap. 42 “Dica se sia vero o meno che i clienti lamentavano l'insistenza con cui pretendeva di avere l'ok alla stipula del contratto prima di averlo
Pt_1
Con visitato per presentare e i suoi servizi”); “Mi ricordo il nome di questo cliente e non mi ricordo se sia stato procacciato da in autonomia. Come ho detto sopra non capitava quasi mai che procacciasse clienti in autonomia. Si Pt_1 Pt_1 tratta di un'eccezione e non della regola del suo lavoro” (cap. 46). “Assolutamente è vero” (cap. 30 “Vero che pretendeva di stipulare il contratto facendo solo una Tes_4 Pt_1 trattativa telefonica”.); “Si è vero, io ero l'addetta a prendere gli appuntamenti e premetto anche che il dava la Pt_1 disponibilità per lavorare e fissare gli appuntamenti solo di mercoledì e giovedì – nel lasso orario dalle 9:30/10:00 oppure
14:30/15:00, solo in questi due giorni e solo fino al 30.06 e poi da settembre, dopo le ferie, fino al 30.11 e poi per ricominciare dopo l'Epifania. Non ci dava la disponibilità di fissare gli appuntamenti per tutto luglio, agosto e dicembre”
(AD Giudice); “Preciso che noi dovevamo prendere per lui gli appuntamenti negli orari e giorni che ho sopra detto ed era faticoso lavorare perché il sig. ci metteva diversi “paletti”, nel senso che ci chiedeva che l'azienda avesse un certo Pt_1 fatturato, che non l'avesse già visitata prima, che non fosse in certi comuni e provincie perché non voleva andarci, che gli appuntamenti che prendevamo il mercoledi che fossero a poca distanza l'uno dall'altro e quindi tutte queste richieste restringevano molto il campo per fissare gli appuntamenti” (cap. 33); “Io so per certo che il prima di andare dal Pt_1 cliente gli telefonava e gli faceva una trattativa telefonica e a volte gli inviava anche il contratto: ciò posso dirlo perché dopo
l'azienda chiamava noi del telemarketing per disdire l'appuntamento preso in precedenza, oppure ci arrivano dell'email di disdetta” (AD Giudice); “Sì è vero, il aveva un file excel fatto da lui ma che potevamo consultare anche noi, anzi
Pt_1 dovevamo farlo in base a quanto ho sopra detto, dove appunto lui esitava “negativo” “perditempo”, “negativo no soldi” e noi questo file dovevamo andarlo ad aprire prima di chiamare l'azienda così da poter vedere quello che era stato detto in precedenza e usare l'esito che lui metteva per poi durante la nostra telefonata far presente al cliente che il era già
Pt_1 andato e che l'esito era stato negativo e quindi poi per stringere ancora ed evitare eventualmente di far andare il per
Pt_1 niente” (cap. 34); “Sì è vero. Assolutamente è vero se non il li riteneva dei 'perditempo'” (cap. 35); “Capitava
Pt_1 infatti che subito dopo la telefonata al cliente dove non era interessato e dopo che il cliente aveva disdetto l'appuntamento, lui contattava noi del telemarketing per lamentarsi del fatto che non eravamo state sufficientemente bravi ad accertarsi di tutte le condizioni che lui aveva messo e che ho sopra già descritto” (AD Giudice); “Sì è vero” (cap. 42 “Dica se sia vero o meno che i clienti lamentavano l'insistenza con cui pre-tendeva di avere l'ok alla stipula del contratto prima di averlo
Pt_1
Con visitato per presentare e i suoi servizi”); “Non so dire se il abbia avuto iniziative da solo ed abbia procacciato Pt_1 clienti da solo. Per quanto sono a conoscenza diretta il passava sempre da noi del telemarketing” (cap. 46). Pt_1
In conclusione, alla luce delle considerazioni esposte, non risultando il recesso dell'agente fondato su giusta causa e, quindi, per fatto imputabile alla preponente, va escluso il diritto del medesimo a percepire l'indennità di mancato preavviso così come il diritto al risarcimento del danno da mancato guadagno.
Neppure risulta dovuta l'indennità di cessazione del rapporto ai sensi dell'art. 1751 c.c. perché esclusa dal recesso dell'agente non giustificato da circostanze attribuibili alla preponente.
Va parimenti respinta la domanda in punto di indennità suppletiva di clientela di cui all'Accordo
Economico Collettivo invocato, avendone, infatti, parte ricorrente omesso il deposito all'atto della costituzione in giudizio, talché questi risulta incorso nelle decadenze di cui all'art. 414 c.p.c. ed è, dunque, precluso a questo giudice esaminare la relativa domanda. Sul punto, infatti, la giurisprudenza è costante nello stabilire che “la conoscibilità di un contratto collettivo si atteggia diversamente a seconda che si versi in un'ipotesi di violazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico o di un contratto collettivo nazionale del pubblico impiego, atteso che, nel primo caso, il contratto è conoscibile solo con la collaborazione delle parti, la cui iniziativa, sostanziandosi nell'adempimento di un onere di allegazione e produzione, è assoggettata alle regole processuali sulla distribuzione dell'onere della prova e sul contraddittorio. Nel secondo caso il giudice procede con mezzi propri, secondo il principio 'iura novit curia'”
(cfr. Cass. 112/2020; Cass. 6394/2019).
Vanno, infine, esaminate le domande volte ad ottenere il pagamento dei compensi provvigionali pari ad
€ 5.490,00 per l'affare concluso con la ditta Capannoli s.r.l. ed € 2.000,00 a titolo di differenza del compenso per il contratto concluso con la ditta Giglio s.r.l.
Il ricorrente ha diritto a vedersi corrispondere la provvigione di euro 5.490,00 relativa al contratto stipulato con la ditta Capannoli s.r.l. la cui debenza non è contestata dalla resistente (cfr. p. 40 memoria di costituzione) e che da questa è stata trattenuta a titolo di acconto sul maggior danno subito ma del quale non ha fornito prova nel presente giudizio.
In merito, invece, alla domanda relativa alla provvigione pari ad € 2.000,00 di cui al contratto concluso con Giglio s.r.l. il ricorrente non ha fornito la relativa prova, di talché deve essere respinta.
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite sono compensate attesa la soccombenza reciproca delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 corrispondere al sig. la somma di € 5.490,00 oltre I.v.a. a titolo di compensi provvigionali Parte_1 per l'affare concluso con la ditta Capannoli s.r.l. in data 12.5.2022, oltre rivalutazione ed interessi di legge dal dì del dovuto al saldo;
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa integralmente le spese.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 8 aprile 2025
Il Giudice
Emanuele Venzo