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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/10/2025, n. 3207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3207 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1501/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel.
Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe vertente
TRA
, elettivamente domiciliata/o presso lo studio dell'avv. SANTAGATA Parte_1
RAFFAELE, il quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
, Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Altri istituti di diritto di famiglia
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04.03.2024, la ricorrente premetteva che dal 2017 al 2022 aveva intrattenuto con il resistente una relazione more uxorio e da tale unione era nato il figlio (il Per_1
6.06.2017). Col passare del tempo il rapporto si era deteriorato e pertanto era cessata ogni forma di convivenza, tanto che il resistente non partecipava alla vita del minore e non lo vedeva dal mese di marzo 2023. Adiva pertanto il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere affinché per la regolamentazione degli interessi del minore , fosse disposto l'affido esclusivo del minore Per_1 alla madre, fosse altresì regolamentato il diritto di visita del padre, con l'obbligo a carico di
1 quest'ultimo di versare a titolo di mantenimento in favore del figlio l'importo mensile di euro 350,00 oltre al 50% delle spese straordinarie. Rimasta contumace la parte resistente, all'udienza dell'8.11.2024 il giudice, sentita parte ricorrente, presente personalmente, dichiarava la contumacia del resistente, affidava il figlio minore in forma esclusiva alla madre, disciplinava il diritto di visita del padre, invitava il resistente ad intraprendere un percorso di rafforzamento delle capacità genitoriali e disponeva a carico del padre un assegno di mantenimento di euro 300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 14.10.2024 il Giudice, lette le note, riservava la causa al Collegio per la decisione.
In primo luogo, ritiene il Collegio che la richiesta formulata da parte ricorrente di disporre l'affido esclusivo del minore in suo favore debba essere accolta, non sussistendo i presupposti per disporre l'affido condiviso dello stesso. Il resistente, così come riferito dalla ricorrente, dal marzo 2023 non ha contatti con il minore, circostanza che conferma un esercizio della potestà genitoriale discontinuo e inidoneo ad affrontare quelle maggiori responsabilità che un affido condiviso comporta anche a carico di quel genitore con il quale il figlio non stia stabilmente e giustifica, dunque, un provvedimento di affido esclusivo del figlio alla madre. Peraltro, all'udienza di prima Per_1 comparizione, la ricorrente ha rappresentato che il padre non sempre corrisponde l'assegno di mantenimento in favore del minore. La giurisprudenza di legittimità, a tal proposito, ha in più occasioni precisato che il mancato versamento del mantenimento dei figli “incide non solo sul piano strettamente materiale, impedendo loro la possibilità di sfruttare al meglio le proprie potenzialità formative, ma incide, ancora di più, sotto il profilo morale essendo sintomatica della mancanza di qualsiasi impegno da parte del genitore inadempiente diretto a soddisfare le esigenze dei figli e quindi della carenza di responsabilizzazione nei loro confronti e di inidoneità del detto genitore a contribuire a creare per i propri figli quel clima di serenità familiare necessario per una sana ed equilibrata crescita.” (cfr. in tal senso Cass. n.26587/2009).
In ordine al diritto di visita, ritiene il Tribunale che, ferma restando la possibilità delle parti di adeguare i tempi ed i modi di frequentazione del figlio con il padre alle esigenze di vita e del minore, vada regolamentata la frequentazione padre-figlio al fine di evitare possibilità di disaccordo tra i coniugi. Ciò posto, va confermata la disciplina del diritto di visita del padre, adottata all'udienza dell'8.11.2024 e pertanto il padre, finché la madre non rientrerà in UM (dove presta attività lavorativa), potrà vedere il minore due pomeriggi a settimana, previo accordo con la madre (martedì
e giovedì dalle ore 17:00 alle ore 20:00) e, a settimane alterne, nella giornata del sabato o della domenica da concordare con la madre;
mentre, dal mese di gennaio, il padre potrà vedere il figlio un fine settimana al mese dal venerdì alla domenica in ragione della distanza dei luoghi di abitazione, salvo migliore accordo tra le parti;
nonché per le festività natalizie, il minore trascorrerà, ad anni
2 alterni, il 24 o il 25 dicembre e il 31 dicembre o il 1 gennaio rispettivamente con l'uno o l'altro genitore e per le festività pasquali, ad anni alterni, o la domenica di pasqua o il lunedì in albis ed infine, sempre ad anni alterni, il minore starà con il padre per 7 giorni anche non consecutivi nei mesi di luglio o agosto da concordarsi con l'altro genitore entro e non oltre il mese di giugno
In relazione al mantenimento del figlio occorre osservare quanto segue. Parte ricorrente ha Per_1 chiesto disporsi a carico del padre un assegno di mantenimento complessivo di euro 350,00 mensili;
all'udienza di prima comparizione il Tribunale ha stabilito a carico di parte resistente un assegno di mantenimento di euro 300,00. Orbene, questo Collegio ritiene di confermare quanto disposto con ordinanza presidenziale atteso che, in mancanza di nuovi elementi, la situazione patrimoniale del resistente deve presumersi pressoché invariata.
Il padre dovrà, altresì, contribuire al pagamento del 50% delle spese straordinarie (scolastiche, sanitarie e sportive) necessarie o previamente concordate e documentate.
Considerata la non opposizione del resistente e la natura di giurisdizione costitutiva necessaria le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dispone l'affido esclusivo del minore alla madre;
Per_1
- disciplina il diritto di visita nei termini indicati in parte motiva;
-dispone che il resistente versi alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese- come contributo per il mantenimento del figlio- la somma complessiva di euro 300,00 rivalutabile secondo gli indici Istat oltre al 50% delle spese straordinarie
- dichiara non ripetibili le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 14.10.2025
Il Presidente rel. dott. Giovanni D'Onofrio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel.
Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe vertente
TRA
, elettivamente domiciliata/o presso lo studio dell'avv. SANTAGATA Parte_1
RAFFAELE, il quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
, Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Altri istituti di diritto di famiglia
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04.03.2024, la ricorrente premetteva che dal 2017 al 2022 aveva intrattenuto con il resistente una relazione more uxorio e da tale unione era nato il figlio (il Per_1
6.06.2017). Col passare del tempo il rapporto si era deteriorato e pertanto era cessata ogni forma di convivenza, tanto che il resistente non partecipava alla vita del minore e non lo vedeva dal mese di marzo 2023. Adiva pertanto il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere affinché per la regolamentazione degli interessi del minore , fosse disposto l'affido esclusivo del minore Per_1 alla madre, fosse altresì regolamentato il diritto di visita del padre, con l'obbligo a carico di
1 quest'ultimo di versare a titolo di mantenimento in favore del figlio l'importo mensile di euro 350,00 oltre al 50% delle spese straordinarie. Rimasta contumace la parte resistente, all'udienza dell'8.11.2024 il giudice, sentita parte ricorrente, presente personalmente, dichiarava la contumacia del resistente, affidava il figlio minore in forma esclusiva alla madre, disciplinava il diritto di visita del padre, invitava il resistente ad intraprendere un percorso di rafforzamento delle capacità genitoriali e disponeva a carico del padre un assegno di mantenimento di euro 300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 14.10.2024 il Giudice, lette le note, riservava la causa al Collegio per la decisione.
In primo luogo, ritiene il Collegio che la richiesta formulata da parte ricorrente di disporre l'affido esclusivo del minore in suo favore debba essere accolta, non sussistendo i presupposti per disporre l'affido condiviso dello stesso. Il resistente, così come riferito dalla ricorrente, dal marzo 2023 non ha contatti con il minore, circostanza che conferma un esercizio della potestà genitoriale discontinuo e inidoneo ad affrontare quelle maggiori responsabilità che un affido condiviso comporta anche a carico di quel genitore con il quale il figlio non stia stabilmente e giustifica, dunque, un provvedimento di affido esclusivo del figlio alla madre. Peraltro, all'udienza di prima Per_1 comparizione, la ricorrente ha rappresentato che il padre non sempre corrisponde l'assegno di mantenimento in favore del minore. La giurisprudenza di legittimità, a tal proposito, ha in più occasioni precisato che il mancato versamento del mantenimento dei figli “incide non solo sul piano strettamente materiale, impedendo loro la possibilità di sfruttare al meglio le proprie potenzialità formative, ma incide, ancora di più, sotto il profilo morale essendo sintomatica della mancanza di qualsiasi impegno da parte del genitore inadempiente diretto a soddisfare le esigenze dei figli e quindi della carenza di responsabilizzazione nei loro confronti e di inidoneità del detto genitore a contribuire a creare per i propri figli quel clima di serenità familiare necessario per una sana ed equilibrata crescita.” (cfr. in tal senso Cass. n.26587/2009).
In ordine al diritto di visita, ritiene il Tribunale che, ferma restando la possibilità delle parti di adeguare i tempi ed i modi di frequentazione del figlio con il padre alle esigenze di vita e del minore, vada regolamentata la frequentazione padre-figlio al fine di evitare possibilità di disaccordo tra i coniugi. Ciò posto, va confermata la disciplina del diritto di visita del padre, adottata all'udienza dell'8.11.2024 e pertanto il padre, finché la madre non rientrerà in UM (dove presta attività lavorativa), potrà vedere il minore due pomeriggi a settimana, previo accordo con la madre (martedì
e giovedì dalle ore 17:00 alle ore 20:00) e, a settimane alterne, nella giornata del sabato o della domenica da concordare con la madre;
mentre, dal mese di gennaio, il padre potrà vedere il figlio un fine settimana al mese dal venerdì alla domenica in ragione della distanza dei luoghi di abitazione, salvo migliore accordo tra le parti;
nonché per le festività natalizie, il minore trascorrerà, ad anni
2 alterni, il 24 o il 25 dicembre e il 31 dicembre o il 1 gennaio rispettivamente con l'uno o l'altro genitore e per le festività pasquali, ad anni alterni, o la domenica di pasqua o il lunedì in albis ed infine, sempre ad anni alterni, il minore starà con il padre per 7 giorni anche non consecutivi nei mesi di luglio o agosto da concordarsi con l'altro genitore entro e non oltre il mese di giugno
In relazione al mantenimento del figlio occorre osservare quanto segue. Parte ricorrente ha Per_1 chiesto disporsi a carico del padre un assegno di mantenimento complessivo di euro 350,00 mensili;
all'udienza di prima comparizione il Tribunale ha stabilito a carico di parte resistente un assegno di mantenimento di euro 300,00. Orbene, questo Collegio ritiene di confermare quanto disposto con ordinanza presidenziale atteso che, in mancanza di nuovi elementi, la situazione patrimoniale del resistente deve presumersi pressoché invariata.
Il padre dovrà, altresì, contribuire al pagamento del 50% delle spese straordinarie (scolastiche, sanitarie e sportive) necessarie o previamente concordate e documentate.
Considerata la non opposizione del resistente e la natura di giurisdizione costitutiva necessaria le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dispone l'affido esclusivo del minore alla madre;
Per_1
- disciplina il diritto di visita nei termini indicati in parte motiva;
-dispone che il resistente versi alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese- come contributo per il mantenimento del figlio- la somma complessiva di euro 300,00 rivalutabile secondo gli indici Istat oltre al 50% delle spese straordinarie
- dichiara non ripetibili le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 14.10.2025
Il Presidente rel. dott. Giovanni D'Onofrio
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