Art. 22. (Proclamazione degli eletti) 1. Il comitato elettorale circoscrizionale, sulla base dei risultati dello scrutinio, procede alla proclamazione degli eletti e alla redazione del verbale delle operazioni elettorali, che e' sottoscritto da tutti i componenti del comitato stesso. 2. La comunicazione dell'avvenuta conclusione delle operazioni di voto e' data con le stesse modalita' previste dall'articolo 15, comma 2.
Articolo 22 della Legge 23 ottobre 2003, n. 286
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Articolo 22 della Legge 23 ottobre 2003, n. 286
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11 novembre 2003
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