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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/03/2025, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 323/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile in persona dei magistrati:
dr. Domenico Bonaretti Presidente
dr. Serena Baccolini Consigliere dr. Manuela Cortelloni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 323/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ); Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ); (C.F. ); elettivamente C.F._1 Parte_3 C.F._2 domiciliati in Milano, via Amedei n. 11, presso lo studio dell'avv. Margherita Rotondi, che li rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Simone Pantaleoni;
appellanti
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Lucca, Viale Europa n. 780, Controparte_1 P.IVA_2 presso lo studio dell'avv. Antonella Guadagni, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
appellata
Avente ad oggetto: fideiussione omnibus – decadenza ex art. 1957 c.c.
pagina 1 di 12 Sulle seguenti conclusioni
Per , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
“Voglia la Corte d'appello adita, in riforma della sentenza del Tribunale di Monza n. 2041/2023 del 25.9.2023 pubblicata il 28.9.2023:
in via principale accogliere, per i motivi esposti nell'atto di citazione di appello, il presente appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 2041/2023 del 25.9.2023 pubblicata il 28.9.2023 del Tribunale di Monza e revocare il decreto ingiuntivo n. 3550/2021 precedentemente emesso accertando l'infondatezza e, comunque, l'inesistenza della pretesa creditoria avversaria per (i) mancata prova della titolarità del credito, (ii) mancata allegazione e prova del credito e, in ogni caso, (iii) nullità parziale della clausola derogatrice dell'art. 1957 c.c. delle fideiussioni rilasciate dagli appellanti per violazione della normativa antitrust nonché, quanto a ed della Parte_2 Parte_3 disciplina consumeristica e, per l'effetto, accertare la decadenza delle garanzie;
in ogni caso
con condanna alle spese di lite, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge per ambedue i gradi di giudizio;
in via istruttoria ammettersi (i) ai sensi dell'art. 210 c.p.c., a tutti gli Istituti di credito (e, in particolare, a
[...]
Cont
a , ora a a Controparte_2 Controparte_4 Controparte_5 [...]
a ; a a Banco di Desio;
a Credito Valtellinese), Controparte_6 CP_7 Controparte_8
ordine di esibizione dei modelli standard di fideiussione omnibus utilizzati da ciascuno dei predetti
Istituti di Credito dal 2005 nonché (ii) consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare, con riguardo ai rapporti per cui è causa, la sussistenza: di anatocismo (in violazione dell'art. 1283 c.c.) durante tutto il rapporto dall'apertura alla chiusura (del 2011), con elisione delle poste (a credito) della banca e senza applicazione di alcuna capitalizzazione;
di CMS (e successive commissioni tutte)
nulla per indeterminatezza (e/o per assenza di causa), con ristorno dei relativi emolumenti richiesti dalla del superamento tasso soglia usura (ab origine o in costanza di rapporto), con CP_9 applicazione anche dell'art. 1815, secondo comma, c.c. e con ristorno di anche questi importi;
di spese e/o commissioni e/o importi non contrattualmente pattuiti e, come tali, non dovuti”.
pagina 2 di 12 Per CP_1
“Voglia l'ill.ma Corte d'Appello di Milano, nel merito in via principale, respingere l'appello proposto perché infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni illustrate in comparsa di costituzione e risposta 26.04.2024 e di conseguenza confermare in toto la sentenza impugnata emessa in data 25.09.2023 dal Tribunale di Monza n.
2041/2023 e pubblicata in data 28.09.2023 (rg. 9358/2021; rep. 3725/2023) nonché confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in denegata ipotesi, accertare e per l'effetto dichiarare che la garanzia prestata in data 9.03.2009 dai sig.ri e nonché da a favore di Parte_2 Parte_3 Parte_1
è da apprezzarsi e qualificarsi come contratto autonomo di garanzia per tutte le Parte_4 ragioni esposte in atti, e per l'effetto condannare la , il sig. Parte_1 Parte_2
e la sig.ra al pagamento della complessiva somma di euro 245.075,35, in
[...] Parte_3
solido tra loro, oltre interessi contrattuali per come pattuiti fino al dì del saldo, a favore di CP_1
quale cessionaria del credito prima vantato da
[...] CP_10
in via istruttoria, respingere la richiesta avversaria di CTU tecnico contabile e di ordine di esibizione ex art. 210 c.pc. stante la natura meramente esplorativa, per i motivi di cui in atti e meglio illustrati a pagg. 29-31 della comparsa di costituzione e risposta del 26.04.2024.
In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. , e proponevano opposizione Parte_1 Parte_2 Parte_3
al decreto ingiuntivo n. 3550/2021, emesso dal Tribunale di Monza in data 28 settembre
2021 con il quale quale cessionaria del credito di CP_1 CP_9 Controparte_11
tramite la mandataria e procuratrice speciale ,
[...] Parte_5
ingiungeva loro – quali fideiussori omnibus della fallita – il pagamento di Parte_6
complessivi euro 245.075,35, oltre accessori, in relazione ai rapporti di conto corrente e di portafoglio commerciale.
2. Con l'opposizione, principalmente, si eccepiva:
- la nullità, totale o parziale, della fideiussione omnibus dai medesimi sottoscritta, in quanto riproduceva le clausole censurate dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005; pagina 3 di 12 - per l'effetto, la decadenza del creditore dall'azione contro i medesimi garanti, ex art. 1957
c.c., non avendo agito nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione.
3. Il Tribunale di Monza, con sentenza n. 2041/2023 pubblicata in data 28 settembre 2023 così decideva:
“1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente - anche nella parte relativa alle spese della fase monitoria - il decreto ingiuntivo opposto, di cui dichiara l'esecutorietà ex art. 653,
comma 1, c.p.c.;
2. condanna , e , in solido tra loro, Parte_1 Parte_2 Parte_3
a rifondere a parte opposta le spese processuali, che liquida in complessivi euro 14.103,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge”.
4. Essenzialmente, il Tribunale – esaminando direttamente il profilo della decadenza dall'azione ex art. 1957 c.c. – osservava che la fideiussione omnibus citata contemplasse la
“clausola di pagamento a prima richiesta”, tale che appariva sufficiente – onde impedire la decadenza – l'intimazione stragiudiziale di pagamento.
In relazione al caso in esame, si accertava che il recesso dai rapporti bancari e la contestuale intimazione di pagamento erano stati comunicati, dalla con raccomandata del CP_9
29.09.2011, inviata sia alla debitrice principale, sia ai garanti;
inoltre, che non era previsto il
beneficium excussionis, tale che non si rendeva necessaria la previa insinuazione al passivo del . Parte_7
Quanto alla titolarità del credito da parte di lo stesso risultava adeguatamente CP_1 documentato dall'estratto della cessione in blocco pubblicato in G.U. e dalle intimazioni di pagamento comunicate dalla cessionaria.
Infine, in ordine alla prova del credito, si evidenziava come le contestazioni degli opponenti apparissero formulate in modo generico e come, per converso, parte opposta avesse adeguatamente dimostrato l'esistenza del credito, avendo prodotto sia i contratti, sia gli estratti conto.
5. , e hanno proposto appello, Parte_1 Parte_2 Parte_3
avverso la sentenza n. 2041/2023, per i seguenti motivi:
pagina 4 di 12 I^ motivo: “Mancata prova del credito ed erronea applicazione del principio di cui all'art. 115
c.p.c.”
II^ motivo: “Mancata prova della titolarità del credito ed erronea applicazione del principio di cui all'art. 115 c.p.c.”
III^ motivo: “Decadenza dalle garanzie ed erronea applicazione dell'art. 1957 c.c.”.
6. si è costituita nel giudizio di appello e ha concluso, in via principale, per il CP_1 rigetto dell'appello; in via subordinata e condizionata all'accoglimento dell'appello principale, ha riproposto la questione, già formulata in primo grado, di accertamento della garanzia prestata in termini di “contratto autonomo di garanzia” e non di “fideiussione omnibus”.
7. Con ordinanza 31.10.2024, in accoglimento dell'istanza proposta da parte appellante ai sensi dell'art. 283 c.p.c., veniva sospesa la provvisoria esecutività della sentenza di primo grado e la causa veniva avviata all'udienza del 29 gennaio 2025, con la contestuale assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
La decisione è stata assunta nella camera di consiglio in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con il primo motivo, la sentenza di primo grado viene impugnata per avere, erroneamente, ritenuto che le contestazioni sollevate dagli allora opponenti, in ordine alla prova del credito controverso, fossero generiche e non avere, invece, tenuto conto che detto onere di allegazione e prova fosse a carico della stessa CP_1
La Corte ritiene che la censura in esame sia infondata, in quanto non tiene adeguatamente conto della motivazione data dal Tribunale in ordine a tale specifico profilo.
Invero, con la sentenza di primo grado viene evidenziato come gli opponenti, alla pg. 12 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, si fossero limitati a prospettare quanto segue: “Per altra via, gli esponenti, pur terzi rispetto al rapporto tra la debitrice principale e la Banca opposta, sin d'ora contestano la formazione e (nel quantum) il credito dell'opposta che appare, tra
l'altro, frutto di addebiti ingiustificati, di applicazioni di commissioni nulle per assenza di causa
pagina 5 di 12 e/o in determinatezza (a esempio, la CMS prevista nel contratto di affidamento del 2009 per la
quale, per inciso, non ne viene chiarita la concreta applicazione) e di altri illegittimi addebiti che potranno essere indagati anche nel prosieguo (e se e da allorquando parte opposta assolverà al
proprio onere probatorio) anche per il tramite di apposita consulenza tecnica d'ufficio (qui precisato che, dall'eventuale denegato importo riconosciuto in favore della controparte,
dovrebbero in ogni caso essere defalcate le somme eventualmente medio tempore corrisposte, dalla debitrice principale, in favore di parte opposta” – (cfr. pg. 9 sentenza).
Il Tribunale di Monza, pur respingendo – in sentenza - la questione di nullità dell'atto di citazione, sollevata da con la comparsa di risposta, evidenziava “l'estrema genericità della CP_1 contestazione”, tenuto conto che “L'opposta ha prodotto fin dall'inizio della causa la documentazione contrattuale relativa al rapporto di conto corrente ed agli affidamenti, nonché le contabili relative agli insoluti, gli estratti certificati di cui all'art. 50 Tub ed una serie di estratti conto periodici” – (cfr. pg. 10 sentenza).
Fatta tale premessa, la decisione di primo grado appare, sul punto, corretta, oltre che non specificamente impugnata da parte appellante, essendosi quest'ultima limitata ad affermare la carente allegazione e prova del credito, da parte di e non avendo dato conto della CP_1 documentazione da quest'ultima prodotta nel giudizio di primo grado e richiamata, in sintesi, dal
Tribunale di Monza.
Trattasi, nel dettaglio, del contratto di conto corrente n. 1839146, del contratto di affidamento n.
5787741 e del contratto di affidamento n. 6027220 (tutti comprensivi dei rispettivi documenti di sintesi); dell'elenco dettagliato degli “insoluti Riba” al 3.10.2011 registrati su detto conto corrente e riportati nel documento “servizio portafogli esiti” di Banca Popolare dell'Emilia – Romagna;
della certificazione (art. 50 Tub) attestante, per il conto corrente n. 1839146, un saldo debitore alla data di cessione del credito (del 24.10.2018) di euro 23.911,47 e, per il portafoglio commerciale,
insoluti riba per complessivi euro 221.163,88, sempre a tale data;
della copia integrale degli estratti di conto corrente;
dell'estratto di estinzione del conto corrente al 28.11.2011, con riassunto scalare;
dell'elenco insoluti riba.
pagina 6 di 12 Trattasi di documentazione depositata nel giudizio di primo grado, da parte di in CP_1
parte, già dalla fase monitoria e, in parte, al momento della costituzione nella fase di piena cognizione.
A fronte di ciò – con motivazione condivisibile e meritevole di conferma – il giudice di primo grado ha ritenuto dette “contestazioni” estremamente generiche, in quanto non si misuravano con la documentazione prodotta in giudizio da parte opposta e non risultavano puntuali e circostanziate.
Ai sensi dell'art 167 c.p.c., il convenuto (quale era, in senso sostanziale, la parte opponente nel giudizio di primo grado), era tenuto alla specifica contestazione dei fatti posti a fondamento delle avverse domande (prevedendosi, al 1° comma, tra l'altro, che il medesimo debba prendere
“posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda”).
Inoltre, si ricorda che, in base all'art. 115 c.p.c., il Giudice deve porre a fondamento della decisione
“i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”.
Per tali principali ragioni, tenuto conto dell'ampio corredo documentale prodotto in giudizio da
– il quale appariva adeguato alla dimostrazione del titolo (contrattuale) posto a CP_1
fondamento della domanda di adempimento e della sua quantificazione - e dell'assenza di puntuali contestazioni, da parte degli opponenti, tali da non rendere necessario un approfondimento mediante la richiesta Ctu, il motivo di appello in esame appare da respingere.
II. Con il secondo motivo, la sentenza di primo grado viene impugnata per avere accertato la titolarità del credito controverso in capo ad ritenendo parte CP_1
appellante che la sola produzione in giudizio della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'estratto del contratto di cessione non sia sufficiente, al fine della dimostrazione della sua inclusione fra i crediti ceduti in blocco.
Gli appellanti, in particolare, evidenziano come non risulti documentata la segnalazione del debitore in Centrale Rischi, quale ulteriore requisito identificativo dei crediti ceduti in base alle indicazioni presenti in Gazzetta Ufficiale.
La Corte ritiene che la doglianza in esame sia infondata.
pagina 7 di 12 II.A. Si premette che, secondo l'interpretazione cui si aderisce1, l'onere di allegazione e prova cui è
tenuto il cessionario del credito, affinché possa ritenersi provata la sua legittimazione sostanziale in relazione al credito oggetto di giudizio, si atteggi diversamente a seconda che:
a. il debitore ceduto (ovvero i garanti) contestino o non contestino detta legittimazione sostanziale, atteso che – in tale ultimo caso – opera il principio di non contestazione;
b. nella prima ipotesi, si deve ulteriormente distinguere il caso in cui si contesti l'esistenza stessa della cessione dei crediti in blocco ovvero la sola inclusione del credito controverso fra quelli ceduti;
b.1. nel primo caso, si ritiene che il cessionario debba indicare e produrre il contratto di cessione dei crediti;
b.2. invece, nella seconda ipotesi – che è quella rilevante nel caso in decisione – “il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle
che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale in relazione ad un'operazione da ritenersi certamente esistente, in quanto non contestata, possono essere ben valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con
certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette
indicazioni, sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro
modo)”.
II.B. Con riferimento al caso in decisione, si osserva che in Gazzetta Ufficiale n. 128/2018 si dava atto della cessione, da , di “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, CP_10
spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) delle banche cedenti derivanti da finanziamenti e linee di credito ipotecari o chirografari sorti nel periodo compreso tra l'1 Aprile 1988 e il 31 dicembre 2017, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della 1 Cass. Civ., Sez. III, ordinanza del 22 giugno 2023, n. 17944; pagina 8 di 12 Banca D'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale Rischi” ai sensi della
Circolare della Banca D'Italia n. 139/1991” – (doc n. 22 CP_1
Inoltre, si indicava – per ogni eventuale verifica – il link https://istituzionale.bper.it, quale sito accessibile ai debitori ceduti, onde accertare l'inclusione della propria posizione debitoria fra quelle oggetto di cessione in blocco.
Orbene, nel caso in esame, i contratti di affidamento risalgono al periodo 2009 e 2010.
Inoltre, è documentato che - con lettera raccomandata del 29.09.2011 - Banca Popolare dell'Emilia
- Romagna comunicasse, al debitore principale ed ai fideiussori, la “revoca dei fidi concessi e la chiusura dei conti”, preannunciando la segnalazione in Centrale Rischi – (doc. n. 6 CP_1
Ulteriormente, i contratti prodotti in giudizio e gli estratti conto indicavano il “Numero Direzione
Generale” (c.d. NDG) – (n. 3706090) - utilizzando il quale gli appellanti avrebbero potuto verificare l'inclusione della posizione debitoria controversa nell'elenco crediti ceduti, mediante il link indicato https://istituzionale.bper.it.
La verifica fatta da questo Collegio ha avuto esito positivo, in quanto detta posizione
(corrispondente al “NDG 3706090”) risulta presente nell'elenco debitori ceduti alla pg. 53.
Pertanto, nessun dubbio residua in ordine alla legittimazione sostanziale di ad agire in CP_1
giudizio, nei confronti degli odierni appellanti, quale cessionaria dei crediti controversi.
III. Con il terzo motivo di appello, la sentenza di primo grado viene impugnata per avere ritenuto assorbita la questione di nullità delle fideiussioni omnibus sottoscritte dagli appellanti, in quanto – osservava il Tribunale – a prescindere da ciò, non si sarebbe verificata alcuna decadenza del creditore dall'azione ex art. 1957 c.c.
Gli appellanti deducono che il Tribunale di Monza non abbia fatto corretta applicazione della disposizione indicata e in base alla quale “il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro
il debitore e le abbia con diligenza continuate”.
Prospettano, in particolare, gli appellanti che la e i suoi aventi causa non abbiano CP_9
diligentemente coltivato le iniziative di recupero del credito, in quanto la citata raccomandata di pagina 9 di 12 recesso dai rapporti fra le parti veniva inviata da in data 29.09.2011 e il deposito del CP_10
ricorso per decreto ingiuntivo, da parte della cessionaria del credito, avveniva solo dopo nove anni e undici mesi.
Tale prolungata inerzia – secondo gli appellanti – comporterebbe la decadenza dall'azione ex art. 1957 c.c.
La Corte ritiene che tale profilo di doglianza sia infondato.
La previsione di cui all'art. 1957 c.c. – nella parte in cui richiede che il creditore coltivi con diligenza le proprie istanze - è finalizzata a consentire, al fideiussore che ha provveduto al pagamento, di potersi surrogare utilmente nella posizione del creditore o di agire in regresso nei confronti del debitore principale (artt. 1949, 1950 c.c.); a tale fine, si è previsto un termine breve di decadenza e l'onere di diligente attivazione da parte del creditore.
Tenuto conto di tale principio, si osserva che – nel caso di specie – in difetto di specifici elementi,
non indicati da parte appellante – non risulti allegato, né dimostrato, l'eventuale aggravamento della posizione dei fideiussori in conseguenza della condotta dalla e del deposito, soltanto CP_9 nell'anno 2021, del ricorso per decreto ingiuntivo.
III.A. Sotto altro profilo, gli appellanti contestano la valutazione data dal Tribunale circa il fatto che – nel caso di fideiussione omnibus con “clausola di pagamento a prima richiesta” – sia sufficiente, onde impedire la decadenza, l'intimazione stragiudiziale di pagamento, ritenendosi – invece – necessario l'avvio di “attività giudiziale” di recupero del credito.
Anche tale ulteriore censura non appare meritevole di accoglimento.
Sul punto, questa Corte di Appello richiama l'orientamento interpretativo in base al quale risulta contraddittorio affermare che, laddove la garanzia preveda una clausola di pagamento a prima richiesta – (clausola che è finalizzata alla sollecita soddisfazione del credito) – sia necessario, da parte del creditore, l'avvio dell'iter giudiziale onde impedire la decadenza di cui all'art. 1957 c.c., invece che ritenere sufficiente l'intimazione stragiudiziale di pagamento.2
In relazione al caso in decisione, così come già in precedenza evidenziato, l'allora Banca Popolare dell'Emilia - Romagna, in data 29.09.2011, inviava raccomandata, anche ai garanti, con la quale, 2 In tale senso, si richiamano Cass. Civ. n. 29535/2024; n. 22346/2017; n. 13078/2008; pagina 10 di 12 revocava i rapporti in essere e intimava il pagamento del saldo debitore maturato a tale momento e ivi nel dettaglio specificato.
Per l'effetto, la decadenza dall'azione di garanzia non si è verificata, ex art. 1957 c.c.
III.B. Infine, si osserva che le nuove conclusioni, rassegnate solo in appello da parte appellante e con le quali si introduce un nuovo tema di indagine – (relativamente alla qualificazione dei sigg.ri e quali “consumatori”) – oltre a non essere state oggetto di tempestiva allegazione Pt_2 Pt_3
in primo grado, appaiono sfornite di adeguata dimostrazione.
IV. Le considerazioni sopra esposte assorbono, per l'effetto, l'ulteriore questione, riproposta in appello ex art. 346 c.p.c. da parte appellante, di nullità parziale della fideiussione omnibus (con particolare riferimento alla clausola di deroga all'art. 1957 c.c.), in quanto
“contratto a valle” rispetto all'intesa illecita a monte accertata da Banca D'Italia con provvedimento n. 55/2005.
Invero, le valutazioni già delineate, in ordine al disposto di cui all'art. 1957 c.c. ed al fatto che la
Banca non possa ritenersi decaduta dall'azione contro i garanti, escludono l'interesse dell'appellante – in difetto di altre allegazioni – a ottenere una pronuncia di nullità parziale della garanzia, poiché non sortirebbe alcun esito concretamente favorevole in relazione al rapporto controverso.
V. Le valutazioni che precedono comportano, altresì, l'assorbimento dell'appello incidentale condizionato di relativamente alla qualificazione giuridica CP_1 della garanzia in termini di “contratto autonomo di garanzia”, piuttosto che di
“fideiussione omnibus”.
VI. Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in base al D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, applicati i parametri medi, in ragione del valore della controversia, delle questioni trattate e dell'attività difensiva concretamente profusa (che include la fase di trattazione).
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di , Parte_1 Parte_2
pagina 11 di 12 e , di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello Pt_2 Parte_3 versato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria domanda o eccezione, così dispone:
- respinge l'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2
nei confronti di e, per l'effetto, conferma la sentenza n. Parte_3 CP_1
2041/2023 pubblicata dal Tribunale di Monza in data 28.09.2023;
- condanna , e , in solido fra Parte_1 Parte_2 Parte_3
loro, alla rifusione, in favore di delle ulteriori spese del grado, che liquida CP_1
in euro 14.317,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del
15%, Iva e cpa come per legge;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di , Parte_1
e di un ulteriore importo, a titolo di contributo Parte_2 Parte_3 unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Manuela Cortelloni Domenico Bonaretti
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile in persona dei magistrati:
dr. Domenico Bonaretti Presidente
dr. Serena Baccolini Consigliere dr. Manuela Cortelloni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 323/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ); Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ); (C.F. ); elettivamente C.F._1 Parte_3 C.F._2 domiciliati in Milano, via Amedei n. 11, presso lo studio dell'avv. Margherita Rotondi, che li rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Simone Pantaleoni;
appellanti
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Lucca, Viale Europa n. 780, Controparte_1 P.IVA_2 presso lo studio dell'avv. Antonella Guadagni, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
appellata
Avente ad oggetto: fideiussione omnibus – decadenza ex art. 1957 c.c.
pagina 1 di 12 Sulle seguenti conclusioni
Per , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
“Voglia la Corte d'appello adita, in riforma della sentenza del Tribunale di Monza n. 2041/2023 del 25.9.2023 pubblicata il 28.9.2023:
in via principale accogliere, per i motivi esposti nell'atto di citazione di appello, il presente appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 2041/2023 del 25.9.2023 pubblicata il 28.9.2023 del Tribunale di Monza e revocare il decreto ingiuntivo n. 3550/2021 precedentemente emesso accertando l'infondatezza e, comunque, l'inesistenza della pretesa creditoria avversaria per (i) mancata prova della titolarità del credito, (ii) mancata allegazione e prova del credito e, in ogni caso, (iii) nullità parziale della clausola derogatrice dell'art. 1957 c.c. delle fideiussioni rilasciate dagli appellanti per violazione della normativa antitrust nonché, quanto a ed della Parte_2 Parte_3 disciplina consumeristica e, per l'effetto, accertare la decadenza delle garanzie;
in ogni caso
con condanna alle spese di lite, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge per ambedue i gradi di giudizio;
in via istruttoria ammettersi (i) ai sensi dell'art. 210 c.p.c., a tutti gli Istituti di credito (e, in particolare, a
[...]
Cont
a , ora a a Controparte_2 Controparte_4 Controparte_5 [...]
a ; a a Banco di Desio;
a Credito Valtellinese), Controparte_6 CP_7 Controparte_8
ordine di esibizione dei modelli standard di fideiussione omnibus utilizzati da ciascuno dei predetti
Istituti di Credito dal 2005 nonché (ii) consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare, con riguardo ai rapporti per cui è causa, la sussistenza: di anatocismo (in violazione dell'art. 1283 c.c.) durante tutto il rapporto dall'apertura alla chiusura (del 2011), con elisione delle poste (a credito) della banca e senza applicazione di alcuna capitalizzazione;
di CMS (e successive commissioni tutte)
nulla per indeterminatezza (e/o per assenza di causa), con ristorno dei relativi emolumenti richiesti dalla del superamento tasso soglia usura (ab origine o in costanza di rapporto), con CP_9 applicazione anche dell'art. 1815, secondo comma, c.c. e con ristorno di anche questi importi;
di spese e/o commissioni e/o importi non contrattualmente pattuiti e, come tali, non dovuti”.
pagina 2 di 12 Per CP_1
“Voglia l'ill.ma Corte d'Appello di Milano, nel merito in via principale, respingere l'appello proposto perché infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni illustrate in comparsa di costituzione e risposta 26.04.2024 e di conseguenza confermare in toto la sentenza impugnata emessa in data 25.09.2023 dal Tribunale di Monza n.
2041/2023 e pubblicata in data 28.09.2023 (rg. 9358/2021; rep. 3725/2023) nonché confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in denegata ipotesi, accertare e per l'effetto dichiarare che la garanzia prestata in data 9.03.2009 dai sig.ri e nonché da a favore di Parte_2 Parte_3 Parte_1
è da apprezzarsi e qualificarsi come contratto autonomo di garanzia per tutte le Parte_4 ragioni esposte in atti, e per l'effetto condannare la , il sig. Parte_1 Parte_2
e la sig.ra al pagamento della complessiva somma di euro 245.075,35, in
[...] Parte_3
solido tra loro, oltre interessi contrattuali per come pattuiti fino al dì del saldo, a favore di CP_1
quale cessionaria del credito prima vantato da
[...] CP_10
in via istruttoria, respingere la richiesta avversaria di CTU tecnico contabile e di ordine di esibizione ex art. 210 c.pc. stante la natura meramente esplorativa, per i motivi di cui in atti e meglio illustrati a pagg. 29-31 della comparsa di costituzione e risposta del 26.04.2024.
In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. , e proponevano opposizione Parte_1 Parte_2 Parte_3
al decreto ingiuntivo n. 3550/2021, emesso dal Tribunale di Monza in data 28 settembre
2021 con il quale quale cessionaria del credito di CP_1 CP_9 Controparte_11
tramite la mandataria e procuratrice speciale ,
[...] Parte_5
ingiungeva loro – quali fideiussori omnibus della fallita – il pagamento di Parte_6
complessivi euro 245.075,35, oltre accessori, in relazione ai rapporti di conto corrente e di portafoglio commerciale.
2. Con l'opposizione, principalmente, si eccepiva:
- la nullità, totale o parziale, della fideiussione omnibus dai medesimi sottoscritta, in quanto riproduceva le clausole censurate dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005; pagina 3 di 12 - per l'effetto, la decadenza del creditore dall'azione contro i medesimi garanti, ex art. 1957
c.c., non avendo agito nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione.
3. Il Tribunale di Monza, con sentenza n. 2041/2023 pubblicata in data 28 settembre 2023 così decideva:
“1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente - anche nella parte relativa alle spese della fase monitoria - il decreto ingiuntivo opposto, di cui dichiara l'esecutorietà ex art. 653,
comma 1, c.p.c.;
2. condanna , e , in solido tra loro, Parte_1 Parte_2 Parte_3
a rifondere a parte opposta le spese processuali, che liquida in complessivi euro 14.103,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge”.
4. Essenzialmente, il Tribunale – esaminando direttamente il profilo della decadenza dall'azione ex art. 1957 c.c. – osservava che la fideiussione omnibus citata contemplasse la
“clausola di pagamento a prima richiesta”, tale che appariva sufficiente – onde impedire la decadenza – l'intimazione stragiudiziale di pagamento.
In relazione al caso in esame, si accertava che il recesso dai rapporti bancari e la contestuale intimazione di pagamento erano stati comunicati, dalla con raccomandata del CP_9
29.09.2011, inviata sia alla debitrice principale, sia ai garanti;
inoltre, che non era previsto il
beneficium excussionis, tale che non si rendeva necessaria la previa insinuazione al passivo del . Parte_7
Quanto alla titolarità del credito da parte di lo stesso risultava adeguatamente CP_1 documentato dall'estratto della cessione in blocco pubblicato in G.U. e dalle intimazioni di pagamento comunicate dalla cessionaria.
Infine, in ordine alla prova del credito, si evidenziava come le contestazioni degli opponenti apparissero formulate in modo generico e come, per converso, parte opposta avesse adeguatamente dimostrato l'esistenza del credito, avendo prodotto sia i contratti, sia gli estratti conto.
5. , e hanno proposto appello, Parte_1 Parte_2 Parte_3
avverso la sentenza n. 2041/2023, per i seguenti motivi:
pagina 4 di 12 I^ motivo: “Mancata prova del credito ed erronea applicazione del principio di cui all'art. 115
c.p.c.”
II^ motivo: “Mancata prova della titolarità del credito ed erronea applicazione del principio di cui all'art. 115 c.p.c.”
III^ motivo: “Decadenza dalle garanzie ed erronea applicazione dell'art. 1957 c.c.”.
6. si è costituita nel giudizio di appello e ha concluso, in via principale, per il CP_1 rigetto dell'appello; in via subordinata e condizionata all'accoglimento dell'appello principale, ha riproposto la questione, già formulata in primo grado, di accertamento della garanzia prestata in termini di “contratto autonomo di garanzia” e non di “fideiussione omnibus”.
7. Con ordinanza 31.10.2024, in accoglimento dell'istanza proposta da parte appellante ai sensi dell'art. 283 c.p.c., veniva sospesa la provvisoria esecutività della sentenza di primo grado e la causa veniva avviata all'udienza del 29 gennaio 2025, con la contestuale assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
La decisione è stata assunta nella camera di consiglio in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con il primo motivo, la sentenza di primo grado viene impugnata per avere, erroneamente, ritenuto che le contestazioni sollevate dagli allora opponenti, in ordine alla prova del credito controverso, fossero generiche e non avere, invece, tenuto conto che detto onere di allegazione e prova fosse a carico della stessa CP_1
La Corte ritiene che la censura in esame sia infondata, in quanto non tiene adeguatamente conto della motivazione data dal Tribunale in ordine a tale specifico profilo.
Invero, con la sentenza di primo grado viene evidenziato come gli opponenti, alla pg. 12 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, si fossero limitati a prospettare quanto segue: “Per altra via, gli esponenti, pur terzi rispetto al rapporto tra la debitrice principale e la Banca opposta, sin d'ora contestano la formazione e (nel quantum) il credito dell'opposta che appare, tra
l'altro, frutto di addebiti ingiustificati, di applicazioni di commissioni nulle per assenza di causa
pagina 5 di 12 e/o in determinatezza (a esempio, la CMS prevista nel contratto di affidamento del 2009 per la
quale, per inciso, non ne viene chiarita la concreta applicazione) e di altri illegittimi addebiti che potranno essere indagati anche nel prosieguo (e se e da allorquando parte opposta assolverà al
proprio onere probatorio) anche per il tramite di apposita consulenza tecnica d'ufficio (qui precisato che, dall'eventuale denegato importo riconosciuto in favore della controparte,
dovrebbero in ogni caso essere defalcate le somme eventualmente medio tempore corrisposte, dalla debitrice principale, in favore di parte opposta” – (cfr. pg. 9 sentenza).
Il Tribunale di Monza, pur respingendo – in sentenza - la questione di nullità dell'atto di citazione, sollevata da con la comparsa di risposta, evidenziava “l'estrema genericità della CP_1 contestazione”, tenuto conto che “L'opposta ha prodotto fin dall'inizio della causa la documentazione contrattuale relativa al rapporto di conto corrente ed agli affidamenti, nonché le contabili relative agli insoluti, gli estratti certificati di cui all'art. 50 Tub ed una serie di estratti conto periodici” – (cfr. pg. 10 sentenza).
Fatta tale premessa, la decisione di primo grado appare, sul punto, corretta, oltre che non specificamente impugnata da parte appellante, essendosi quest'ultima limitata ad affermare la carente allegazione e prova del credito, da parte di e non avendo dato conto della CP_1 documentazione da quest'ultima prodotta nel giudizio di primo grado e richiamata, in sintesi, dal
Tribunale di Monza.
Trattasi, nel dettaglio, del contratto di conto corrente n. 1839146, del contratto di affidamento n.
5787741 e del contratto di affidamento n. 6027220 (tutti comprensivi dei rispettivi documenti di sintesi); dell'elenco dettagliato degli “insoluti Riba” al 3.10.2011 registrati su detto conto corrente e riportati nel documento “servizio portafogli esiti” di Banca Popolare dell'Emilia – Romagna;
della certificazione (art. 50 Tub) attestante, per il conto corrente n. 1839146, un saldo debitore alla data di cessione del credito (del 24.10.2018) di euro 23.911,47 e, per il portafoglio commerciale,
insoluti riba per complessivi euro 221.163,88, sempre a tale data;
della copia integrale degli estratti di conto corrente;
dell'estratto di estinzione del conto corrente al 28.11.2011, con riassunto scalare;
dell'elenco insoluti riba.
pagina 6 di 12 Trattasi di documentazione depositata nel giudizio di primo grado, da parte di in CP_1
parte, già dalla fase monitoria e, in parte, al momento della costituzione nella fase di piena cognizione.
A fronte di ciò – con motivazione condivisibile e meritevole di conferma – il giudice di primo grado ha ritenuto dette “contestazioni” estremamente generiche, in quanto non si misuravano con la documentazione prodotta in giudizio da parte opposta e non risultavano puntuali e circostanziate.
Ai sensi dell'art 167 c.p.c., il convenuto (quale era, in senso sostanziale, la parte opponente nel giudizio di primo grado), era tenuto alla specifica contestazione dei fatti posti a fondamento delle avverse domande (prevedendosi, al 1° comma, tra l'altro, che il medesimo debba prendere
“posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda”).
Inoltre, si ricorda che, in base all'art. 115 c.p.c., il Giudice deve porre a fondamento della decisione
“i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”.
Per tali principali ragioni, tenuto conto dell'ampio corredo documentale prodotto in giudizio da
– il quale appariva adeguato alla dimostrazione del titolo (contrattuale) posto a CP_1
fondamento della domanda di adempimento e della sua quantificazione - e dell'assenza di puntuali contestazioni, da parte degli opponenti, tali da non rendere necessario un approfondimento mediante la richiesta Ctu, il motivo di appello in esame appare da respingere.
II. Con il secondo motivo, la sentenza di primo grado viene impugnata per avere accertato la titolarità del credito controverso in capo ad ritenendo parte CP_1
appellante che la sola produzione in giudizio della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'estratto del contratto di cessione non sia sufficiente, al fine della dimostrazione della sua inclusione fra i crediti ceduti in blocco.
Gli appellanti, in particolare, evidenziano come non risulti documentata la segnalazione del debitore in Centrale Rischi, quale ulteriore requisito identificativo dei crediti ceduti in base alle indicazioni presenti in Gazzetta Ufficiale.
La Corte ritiene che la doglianza in esame sia infondata.
pagina 7 di 12 II.A. Si premette che, secondo l'interpretazione cui si aderisce1, l'onere di allegazione e prova cui è
tenuto il cessionario del credito, affinché possa ritenersi provata la sua legittimazione sostanziale in relazione al credito oggetto di giudizio, si atteggi diversamente a seconda che:
a. il debitore ceduto (ovvero i garanti) contestino o non contestino detta legittimazione sostanziale, atteso che – in tale ultimo caso – opera il principio di non contestazione;
b. nella prima ipotesi, si deve ulteriormente distinguere il caso in cui si contesti l'esistenza stessa della cessione dei crediti in blocco ovvero la sola inclusione del credito controverso fra quelli ceduti;
b.1. nel primo caso, si ritiene che il cessionario debba indicare e produrre il contratto di cessione dei crediti;
b.2. invece, nella seconda ipotesi – che è quella rilevante nel caso in decisione – “il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle
che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale in relazione ad un'operazione da ritenersi certamente esistente, in quanto non contestata, possono essere ben valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con
certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette
indicazioni, sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro
modo)”.
II.B. Con riferimento al caso in decisione, si osserva che in Gazzetta Ufficiale n. 128/2018 si dava atto della cessione, da , di “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, CP_10
spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) delle banche cedenti derivanti da finanziamenti e linee di credito ipotecari o chirografari sorti nel periodo compreso tra l'1 Aprile 1988 e il 31 dicembre 2017, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della 1 Cass. Civ., Sez. III, ordinanza del 22 giugno 2023, n. 17944; pagina 8 di 12 Banca D'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale Rischi” ai sensi della
Circolare della Banca D'Italia n. 139/1991” – (doc n. 22 CP_1
Inoltre, si indicava – per ogni eventuale verifica – il link https://istituzionale.bper.it, quale sito accessibile ai debitori ceduti, onde accertare l'inclusione della propria posizione debitoria fra quelle oggetto di cessione in blocco.
Orbene, nel caso in esame, i contratti di affidamento risalgono al periodo 2009 e 2010.
Inoltre, è documentato che - con lettera raccomandata del 29.09.2011 - Banca Popolare dell'Emilia
- Romagna comunicasse, al debitore principale ed ai fideiussori, la “revoca dei fidi concessi e la chiusura dei conti”, preannunciando la segnalazione in Centrale Rischi – (doc. n. 6 CP_1
Ulteriormente, i contratti prodotti in giudizio e gli estratti conto indicavano il “Numero Direzione
Generale” (c.d. NDG) – (n. 3706090) - utilizzando il quale gli appellanti avrebbero potuto verificare l'inclusione della posizione debitoria controversa nell'elenco crediti ceduti, mediante il link indicato https://istituzionale.bper.it.
La verifica fatta da questo Collegio ha avuto esito positivo, in quanto detta posizione
(corrispondente al “NDG 3706090”) risulta presente nell'elenco debitori ceduti alla pg. 53.
Pertanto, nessun dubbio residua in ordine alla legittimazione sostanziale di ad agire in CP_1
giudizio, nei confronti degli odierni appellanti, quale cessionaria dei crediti controversi.
III. Con il terzo motivo di appello, la sentenza di primo grado viene impugnata per avere ritenuto assorbita la questione di nullità delle fideiussioni omnibus sottoscritte dagli appellanti, in quanto – osservava il Tribunale – a prescindere da ciò, non si sarebbe verificata alcuna decadenza del creditore dall'azione ex art. 1957 c.c.
Gli appellanti deducono che il Tribunale di Monza non abbia fatto corretta applicazione della disposizione indicata e in base alla quale “il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro
il debitore e le abbia con diligenza continuate”.
Prospettano, in particolare, gli appellanti che la e i suoi aventi causa non abbiano CP_9
diligentemente coltivato le iniziative di recupero del credito, in quanto la citata raccomandata di pagina 9 di 12 recesso dai rapporti fra le parti veniva inviata da in data 29.09.2011 e il deposito del CP_10
ricorso per decreto ingiuntivo, da parte della cessionaria del credito, avveniva solo dopo nove anni e undici mesi.
Tale prolungata inerzia – secondo gli appellanti – comporterebbe la decadenza dall'azione ex art. 1957 c.c.
La Corte ritiene che tale profilo di doglianza sia infondato.
La previsione di cui all'art. 1957 c.c. – nella parte in cui richiede che il creditore coltivi con diligenza le proprie istanze - è finalizzata a consentire, al fideiussore che ha provveduto al pagamento, di potersi surrogare utilmente nella posizione del creditore o di agire in regresso nei confronti del debitore principale (artt. 1949, 1950 c.c.); a tale fine, si è previsto un termine breve di decadenza e l'onere di diligente attivazione da parte del creditore.
Tenuto conto di tale principio, si osserva che – nel caso di specie – in difetto di specifici elementi,
non indicati da parte appellante – non risulti allegato, né dimostrato, l'eventuale aggravamento della posizione dei fideiussori in conseguenza della condotta dalla e del deposito, soltanto CP_9 nell'anno 2021, del ricorso per decreto ingiuntivo.
III.A. Sotto altro profilo, gli appellanti contestano la valutazione data dal Tribunale circa il fatto che – nel caso di fideiussione omnibus con “clausola di pagamento a prima richiesta” – sia sufficiente, onde impedire la decadenza, l'intimazione stragiudiziale di pagamento, ritenendosi – invece – necessario l'avvio di “attività giudiziale” di recupero del credito.
Anche tale ulteriore censura non appare meritevole di accoglimento.
Sul punto, questa Corte di Appello richiama l'orientamento interpretativo in base al quale risulta contraddittorio affermare che, laddove la garanzia preveda una clausola di pagamento a prima richiesta – (clausola che è finalizzata alla sollecita soddisfazione del credito) – sia necessario, da parte del creditore, l'avvio dell'iter giudiziale onde impedire la decadenza di cui all'art. 1957 c.c., invece che ritenere sufficiente l'intimazione stragiudiziale di pagamento.2
In relazione al caso in decisione, così come già in precedenza evidenziato, l'allora Banca Popolare dell'Emilia - Romagna, in data 29.09.2011, inviava raccomandata, anche ai garanti, con la quale, 2 In tale senso, si richiamano Cass. Civ. n. 29535/2024; n. 22346/2017; n. 13078/2008; pagina 10 di 12 revocava i rapporti in essere e intimava il pagamento del saldo debitore maturato a tale momento e ivi nel dettaglio specificato.
Per l'effetto, la decadenza dall'azione di garanzia non si è verificata, ex art. 1957 c.c.
III.B. Infine, si osserva che le nuove conclusioni, rassegnate solo in appello da parte appellante e con le quali si introduce un nuovo tema di indagine – (relativamente alla qualificazione dei sigg.ri e quali “consumatori”) – oltre a non essere state oggetto di tempestiva allegazione Pt_2 Pt_3
in primo grado, appaiono sfornite di adeguata dimostrazione.
IV. Le considerazioni sopra esposte assorbono, per l'effetto, l'ulteriore questione, riproposta in appello ex art. 346 c.p.c. da parte appellante, di nullità parziale della fideiussione omnibus (con particolare riferimento alla clausola di deroga all'art. 1957 c.c.), in quanto
“contratto a valle” rispetto all'intesa illecita a monte accertata da Banca D'Italia con provvedimento n. 55/2005.
Invero, le valutazioni già delineate, in ordine al disposto di cui all'art. 1957 c.c. ed al fatto che la
Banca non possa ritenersi decaduta dall'azione contro i garanti, escludono l'interesse dell'appellante – in difetto di altre allegazioni – a ottenere una pronuncia di nullità parziale della garanzia, poiché non sortirebbe alcun esito concretamente favorevole in relazione al rapporto controverso.
V. Le valutazioni che precedono comportano, altresì, l'assorbimento dell'appello incidentale condizionato di relativamente alla qualificazione giuridica CP_1 della garanzia in termini di “contratto autonomo di garanzia”, piuttosto che di
“fideiussione omnibus”.
VI. Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in base al D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, applicati i parametri medi, in ragione del valore della controversia, delle questioni trattate e dell'attività difensiva concretamente profusa (che include la fase di trattazione).
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di , Parte_1 Parte_2
pagina 11 di 12 e , di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello Pt_2 Parte_3 versato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria domanda o eccezione, così dispone:
- respinge l'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2
nei confronti di e, per l'effetto, conferma la sentenza n. Parte_3 CP_1
2041/2023 pubblicata dal Tribunale di Monza in data 28.09.2023;
- condanna , e , in solido fra Parte_1 Parte_2 Parte_3
loro, alla rifusione, in favore di delle ulteriori spese del grado, che liquida CP_1
in euro 14.317,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del
15%, Iva e cpa come per legge;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di , Parte_1
e di un ulteriore importo, a titolo di contributo Parte_2 Parte_3 unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Manuela Cortelloni Domenico Bonaretti
pagina 12 di 12