Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 20/01/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
1924/2020 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott.ssa Anna Coletti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1924/2020 R.G., avente ad oggetto appello avverso sentenza del
Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 7548/2019 depositata in data 07.10.2019 e non notificata, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], (c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Alessandro Cacchione, C.F._1
presso il cui studio elettivamente domicilia in Torre del Greco al C.so Vittorio Emanuele n. 119
APPELLANTE
E
, nato a [...] il [...] (c.f. ), CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Andrea Manzillo ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Scafati, al Corso Trieste n.196.
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 16.10.2024.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 22.11.2017, Parte_1
rappresentava di aver convenuto in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Torre del Greco, CP_1
, per sentirlo condannare ad un'equa riduzione del prezzo oltre che al risarcimento dei danni
[...] ai sensi dell'art. 1495 c.c.. A tal fine premetteva di aver acquistato dal convenuto, in data 23.09.2010, un natante costruito dal cantiere NC , dotato di motore entro/fuoribordo Controparte_2
Mercuriser 5.1 a benzina, con scafo in vetroresina, al prezzo di euro 7.700,00 versato in contanti al momento della sottoscrizione del contratto. Lamentava di aver riscontrato, alla fine del mese di settembre dell'anno 2010, a seguito di un'ordinaria pulitura della carena dell'imbarcazione dalla mucillagine ed altre incrostazioni, due crepe profonde ai pattini centrali della carena in vetroresina
1
che, pertanto, provvedeva immediatamente a contattare il venditore, sia telefonicamente sia con raccomandata del 1.10.2010, contestandogli i gravi vizi dolosamente occultati e presenti nel natante, al fine di ottenere il rimborso dei costi di riparazione,
l'equa riduzione del prezzo di acquisto, nonché il risarcimento del danno da fermo tecnico.
Allegava che tali vizi al momento dell'acquisto non erano visibili e rilevabili con l'ordinaria diligenza, in quanto occultati dalla mucillagine e dalla accurata riverniciatura con cui le crepe erano state ricoperte;
che a causa dell'inerzia del venditore, frattanto aveva provveduto a far eseguire sull'imbarcazione i dovuti lavori di riparazione per un costo di euro 3.000,00.
Pertanto, agiva in giudizio al fine di sentir accertare l'inadempimento contrattuale del venditore a causa dei gravi vizi riscontrati e, per l'effetto, sentirlo condannare ai sensi degli artt. 1490 e 1492 c.c. ad una equa riduzione del prezzo pari ad euro 2.000,00 oltre che al risarcimento del danno ammontante ad euro 3.000,00, quale importo sostenuto per i costi di riparazione del natante, il tutto con interessi e rivalutazione, e comunque entro il limite di euro 5.062,00, oltre al pagamento delle spese di lite con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Allegava, inoltre, che il Giudice di Pace di Torre del Greco, con sentenza n. 2357/2012, aveva accolto integralmente la domanda;
che detta sentenza era stata impugnata dal rimasto contumace in CP_1
quel giudizio, e che il Tribunale di Torre Annunziata con sentenza n. 2281/2017 pubblicata in data
03.08.2017, aveva accolto l'appello dichiarando la nullità della notifica della citazione del giudizio di primo grado e la conseguente nullità della sentenza, con rimessione della causa al Giudice di Pace di Torre Annunziata ai sensi dell'art. 354 c.p.c. con compensazione delle spese di giudizio.
Pertanto, citava in riassunzione, innanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata, CP_1 per sentire accogliere le richieste e conclusioni contenute nell'atto introduttivo originario.
Si costituiva in giudizio eccependo la decadenza dalla garanzia per vizi e a tal fine CP_1 allegava di non aver mai ricevuto la lettera raccomandata menzionata dall'attore, nonché eccepiva la prescrizione dell'azione essendo decorso più di un anno dalla consegna della cosa avvenuta nel settembre 2010 (essendo egli venuto a conoscenza della vicenda per cui è causa solo in seguito alla notifica della sentenza di primo grado, poi annullata in appello per nullità della notifica dell'atto di citazione, avvenuta in data 11.06.2013). Nel merito, poi, deduceva che il bene era privo di vizi al momento della consegna e idoneo all'uso a cui era destinato.
Pertanto, chiedeva il rigetto della domanda con vittoria di spese e competenze di lite.
Espletata l'istruttoria mediante l'escussione dei testi, con sentenza n. 7548/2019 il Giudice di Pace di
Torre Annunziata dichiarava fondata l'eccezione di decadenza e condannava l'attore al pagamento delle spese processuali in favore del convenuto.
2 Avverso detta sentenza, proponeva impugnazione lamentando la Parte_1
violazione ed erronea applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 1495 c.c., per avere il giudice di pace erroneamente dichiarato la decadenza, a causa di un'arbitraria valutazione delle risultanze probatorie, sia testimoniali sia documentali. Nel merito, poi, ribadiva le argomentazioni già spiegate in primo grado circa l'occultamento dei vizi da parte del venditore e, pertanto, chiedeva l'integrale riforma della sentenza di primo grado con accoglimento delle richieste avanzate in quella sede, oltre vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva il quale chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e CP_1
in diritto con vittoria di spese e conferma della sentenza impugnata. In particolare, ribadiva l'intervenuta decadenza come verificato dal giudice di prime cure, nonché il decorso del termine annuale di prescrizione, come già eccepito in primo grado;
deduceva, poi, l'assenza di vizi della cosa venduta e chiedeva il rigetto integrale dell'appello.
Acquisito il fascicolo di primo grado e disposta la riassegnazione del procedimento allo scrivente magistrato in attuazione del decreto presidenziale n. 301/2024 del 16.09.2024, all'udienza del
16.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. - la prima celebrata innanzi alla scrivente - le parti precisavano le conclusioni e chiedevano la decisione della causa;
pertanto, la causa veniva assunta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c..
In via preliminare va dichiarata l'ammissibilità dell'appello stante la tempestività della notifica dell'atto di citazione (06.04.2020) rispetto alla pubblicazione della sentenza di primo grado
(07.10.2019) nonché la sua procedibilità essendo avvenuta la costituzione nei successivi dieci giorni
(11.04.2020).
Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato.
Corretta è, infatti, la motivazione con cui il Giudice di Pace ha ritenuto fondata l'eccezione di decadenza, seppur occorre effettuare talune puntualizzazioni.
Al riguardo, si premette che, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta, il termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta del vizio occulto, di cui all'art. 1495 c.c., decorre dal momento in cui il compratore ne ha acquisito certezza obiettiva e completa, sicché, ove la scoperta del vizio avvenga gradatamente ed in tempi diversi e successivi nel senso della consapevolezza della sua entità, occorre far riferimento al momento in cui detta scoperta si sia completata (Cass. 20.12.2021 n. 40814; 27.5.2016 n. 11046; Cass. 16.03.2011 n.
6169). Si evidenzia, inoltre, che “in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, incombe sull'acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione, l'onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge ex art. 1495 c.c.” (cfr. Cass. 12130/08).
3 Nel caso di specie, i vizi sono stati scoperti alla fine del mese di settembre 2010 (presumibilmente in data 26.09.2010 come risulta dalla raccomandata inoltrata) quando il provvedeva Parte_1 all'ordinaria pulitura dell'imbarcazione; la denuncia è intervenuta con lettera raccomandata spedita in data 01.10.2010, ma non pervenuta nella sfera di conoscenza del destinatario, in quanto all'indirizzo indicato (Torre del Greco Via Litoranea n. 23) il venditore è risultato “sconosciuto”.
È opportuno evidenziate che, sebbene in tema di garanzia per vizi della cosa venduta la denuncia dei vizi medesimi da parte del compratore, ai sensi ed agli effetti dell'art. 1495 c.c., possa essere fatta, in difetto di diversa previsione, con qualunque mezzo, essa deve essere pur sempre idonea a portare a conoscenza del venditore i vizi riscontrati. Infatti, la ratio della norma se, da un lato, è quella di consentire che l'acquirente abbia certezza della mancanza della qualità promessa (motivo per cui il termine di decadenza decorre dal momento della scoperta dei vizi), dall'altro, è anche quella di mettere il venditore in condizione di verificare la veridicità di quanto denunziato dal compratore, al fine di porvi eventuale rimedio.
Nella specie, è pacifico che la raccomandata non è stata consegnata al destinatario, per cui non può dirsi che essa abbia validamente prodotto i suoi effetti. Infatti, pur essendo vero che - a differenza di quanto rilevato dal giudice di pace - dal certificato storico di residenza si ricava che, a quella data, il veditore era formalmente residente in [...] (indirizzo presso il quale veniva effettuata anche la notifica del primo atto di citazione, ove si accertava che il destinatario risultava “sloggiato”), a fronte della certezza del mancato recapito della raccomanda, non può dirsi sufficiente la mera spedizione per ritenere assolto l'onere prescritto dall'art. 1495 c.c. in capo all'acquirente.
Al riguardo, inoltre, non sono stati offerti elementi per dimostrare la non imputabilità dell'esito infausto del tentativo di spedizione, ad esempio mediante la prova che l'indirizzo - pur risultando il destinatario ivi “sconosciuto” - fosse corrispondente a quello effettivo. Né può dirsi che il venditore fosse impossibilitato ad effettuare le opportune verifiche al di là delle risultanze anagrafiche, tanto è vero che, poi, la notifica della sentenza del Giudice di Pace di Torre del Greco unitamente all'atto di precetto si perfezionava regolarmente, in data 11.06.2013, presso un indirizzo pur sempre diverso da quello risultante dal certificato di residenza (ovvero presso via Valle D'Aosta n. 3 in Torre del Greco).
Ne consegue che, a fronte dell'eccezione di decadenza sollevata dalla controparte, una volta acclarato che la denuncia non è mai giunta nella sfera di conoscenza del destinatario, l'acquirente avrebbe dovuto offrire elementi per dimostrare l'idoneità dell'atto a raggiungere il suo scopo ma detta prova non è stata offerta.
Non sussistono, poi, elementi per ritenere che la denuncia sia avvenuta con mezzi diversi dalla menzionata raccomandata;
infatti, la circostanza di aver avvertito telefonicamente il venditore
4 (genericamente allegata in citazione), non trova riscontro nel testo della raccomandata, nella quale non si fa alcuna menzione di ciò (l'acquirente si limita a segnalare di essere venuto a conoscenza dei vizi in data 26.09.2010), né tantomeno nelle dichiarazioni dei testimoni (il teste Testimone_1 escusso all'udienza del 20.05.2019, in modo molto generico ha dichiarato che il “ avvertì Parte_1
che venne a verificare”, ma detta dichiarazione non risulta contestualizzata, avendo il teste CP_1 inquadrato temporalmente la vicenda “tra settembre ed ottobre e comunque subito dopo l'estate”, aggiungendo inoltre di non ricordare “con certezza se vi fosse una trattativa per la vendita di una barca o se questa fosse stata già acquistata”); pertanto, deve presumersi che la raccomandata costituisca il primo atto con il quale il denunciava i vizi. Parte_1
Infine, non vi è neppure prova del riconoscimento dei vizi da parte del venditore, come genericamente allegato dall'appellante nel successivo atto di diffida (la cui notifica ugualmente non si è perfezionata).
Ferme queste considerazioni, in ragione delle difese spiegate dall'appellato, deve osservarsi che, in assenza di validi atti interruttivi, risulta comunque decorso il termine annuale di prescrizione previsto dall'art. 1495 c.c. con decorrenza dalla consegna del bene avvenuta, nella specie, in data 23.09.2010.
Dalla documentazione allegata risulta che la notifica dell'atto di precetto e della sentenza del Giudice di Pace di Torre del Greco (poi annullata in sede di appello ex art. 354 c.p.c.) è intervenuta in data
11.06.2013, ovvero quando la prescrizione era già maturata, e non emergono atti interruttivi antecedenti. Infatti, la diffida stragiudiziale del 22.10.2010, non essendo pervenuta nella sfera di conoscenza del destinatario per nullità della notifica, non può ritenersi un valido atto interruttivo;
allo stesso modo, non può impedire il decorso della prescrizione l'atto di citazione del giudizio originariamente incardinato innanzi al giudice di pace di Torre del Greco, in quanto attesa la nullità della notifica (come accertato nella sentenza n. 2281/2017 del 3.08.2017 del tribunale di Torre
Annunziata, non impugnata) esso è inidoneo ad instaurare un valido rapporto processuale (cfr.
Cassazione civile sez. lav., 11/08/2020, n.16872; Cassazione civile sez. II, 14/08/1997, n.7617).
Dunque, per il complesso delle ragioni esposte, l'appello è infondato e la sentenza impugnata va integralmente confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, in applicazione del D.M. 147/2022 tenuto conto del valore della controversia, in base ai parametri minimi in ragione dell'attività espletata nelle fasi concretamente celebrate.
Il rigetto dell'appello, inoltre, alla luce del disposto di cui all'art. 13 del d.pr. 115/2002, importa l'obbligo del pagamento del doppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
5
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata I sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata,
7548/2019 depositata in data 07.10.2019;
2) condanna al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 CP_1
lite del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 852,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge, con attribuzione all'avv. Andrea Manzillo dichiaratosi antistatario;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dell'art. 13 d.pr. 115/2002.
Torre Annunziata, 19.01.2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Coletti
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