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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 07/04/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1096/2024 A.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice estensore dott.ssa Francesca GRECO Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1096/2024 di R.G. da:
(C.F. ), nato ad [...] Parte_1 C.F._1
l'08.01.1963 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Luca
Roiate, e dall'avv. Luca Casciere, elettivamente domiciliato presso lo studio legale di quest'ultimo in Avezzano (AQ), alla Via XX Settembre n. 67, in virtù di procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83, III comma c.p.c.;
CONTRO
(C.F. ), nata ad [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
(C.F. , nata ad [...] il [...], e Controparte_2 C.F._3
(C.F. ), nata ad [...], il [...], Controparte_3 C.F._4 entrambe residenti in [...], ed elettivamente domiciliate in
Avezzano, in Via Montello n. 39, presso lo studio dell'avv. Cristian Carpineta, che le rappresenta e difende in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO
1 avente ad oggetto: Ricorso per la revoca dell'assegno di mantenimento dei figli maggiorenni ex art. 473bis.29 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
-come da atto introduttivo depositato da parte attrice: “- accogliere il presente ricorso e, per
l'effetto, modificare le condizioni di divorzio stabilite nella sentenza emessa dal Tribunale civile di Avezzano, in data 06.02.2013, n. 229/2013 (RG 2101/2012) , a seguito del mutamento dei presupposti ivi riscontrati, accertando il venir meno delle condizioni legittimanti il mantenimento delle figlie maggiorenni ed autosufficienti, ed ovvero CP_2 Controparte_1
l'obbligo del padre di versare, in favore delle stesse, le rispettive somme pari ad € 180,00, in favore di ed € 320,00, in favore di oltre al 50% delle spese straordinarie e, per l'effetto, CP_2 CP_1 dichiarare che nulla è dovuto dal ricorrente, per il mantenimento delle figlie, a far data dalla presente domanda.”
-come da comparsa di costituzione e risposta depositata da parte convenuta: “voglia dichiarare cessato l'obbligo di contribuzione del padre verso le figlie, oggi maggiorenni e autosufficienti, con conseguente modifica, in parte qua, delle condizioni di divorzio in essere tra le parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.11.2024, ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale per ivi sentir modificare le condizioni previste dalla sentenza di divorzio emessa in data 06.02.2013 – n. 229/2013 dal Tribunale di Avezzano, con cui era stato disposto, tra l'altro, che il provvedesse al versamento dell'assegno di Pt_1 mantenimento in favore della figlia allora minorenne, dell'importo di euro CP_1
320,00 mensili e in favore della figlia allora maggiorenne ma non CP_2 economicamente autosufficiente, dell'importo di euro 180,00 mensili e con ripartizione delle spese straordinarie al 50% tra le parti.
Con il suddetto ricorso, parte ricorrente ha evidenziato come la prima figlia, CP_2
di anni 33, abbia avvitato una attività autonoma (salone di bellezza), contratto
[...]
matrimonio e, dunque, non coabiti a da tempo con la madre. La seconda figlia, CP_1
ad oggi di anni 26, risulta invece regolarmente assunta presso il Comune di
[...]
Sulmona dal 15.7.2024, con una retribuzione mensile lorda di euro 3.249,60.
2 Le resistenti si sono costituite in giudizio evidenziando, anche esse, la raggiunte autonomia economica di e aderendo alla domanda promossa da parte CP_1 CP_2
attrice.
All'udienza del 18.3.2025 le parti, dinanzi al Giudice delegato, hanno chiesto che la causa fosse decisa, con rinunzia ai termini e con spese di lite compensate.
Il Collegio, in considerazione del venir meno dell'obbligo di mantenimento delle figlie in capo al ricorrente per raggiunta autosufficienza economica delle prime, non può che accogliere la domanda.
Stante l'assenza di controversia tra le parti, d'accordo pure sul regime delle spese, deve essere disposta l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- ACCOGLIE il ricorso proposto da e per l'effetto revoca, con Parte_1
effetto dalla data di deposito del ricorso, l'assegno di mantenimento stabilito a carico dello stesso e in favore delle figlie e con la sentenza CP_1 CP_2
emessa dal Tribunale civile di Avezzano, in data 06.02.2013, n. 229/2013, oltre alla previsione di partecipazione al 50% nelle spese straordinarie
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in data 3 aprile 2025
Il presidente Il giudice estensore
Dott. Leopoldo Sciarrillo dott. Paolo Lepidi
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice estensore dott.ssa Francesca GRECO Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1096/2024 di R.G. da:
(C.F. ), nato ad [...] Parte_1 C.F._1
l'08.01.1963 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Luca
Roiate, e dall'avv. Luca Casciere, elettivamente domiciliato presso lo studio legale di quest'ultimo in Avezzano (AQ), alla Via XX Settembre n. 67, in virtù di procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83, III comma c.p.c.;
CONTRO
(C.F. ), nata ad [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
(C.F. , nata ad [...] il [...], e Controparte_2 C.F._3
(C.F. ), nata ad [...], il [...], Controparte_3 C.F._4 entrambe residenti in [...], ed elettivamente domiciliate in
Avezzano, in Via Montello n. 39, presso lo studio dell'avv. Cristian Carpineta, che le rappresenta e difende in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO
1 avente ad oggetto: Ricorso per la revoca dell'assegno di mantenimento dei figli maggiorenni ex art. 473bis.29 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
-come da atto introduttivo depositato da parte attrice: “- accogliere il presente ricorso e, per
l'effetto, modificare le condizioni di divorzio stabilite nella sentenza emessa dal Tribunale civile di Avezzano, in data 06.02.2013, n. 229/2013 (RG 2101/2012) , a seguito del mutamento dei presupposti ivi riscontrati, accertando il venir meno delle condizioni legittimanti il mantenimento delle figlie maggiorenni ed autosufficienti, ed ovvero CP_2 Controparte_1
l'obbligo del padre di versare, in favore delle stesse, le rispettive somme pari ad € 180,00, in favore di ed € 320,00, in favore di oltre al 50% delle spese straordinarie e, per l'effetto, CP_2 CP_1 dichiarare che nulla è dovuto dal ricorrente, per il mantenimento delle figlie, a far data dalla presente domanda.”
-come da comparsa di costituzione e risposta depositata da parte convenuta: “voglia dichiarare cessato l'obbligo di contribuzione del padre verso le figlie, oggi maggiorenni e autosufficienti, con conseguente modifica, in parte qua, delle condizioni di divorzio in essere tra le parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.11.2024, ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale per ivi sentir modificare le condizioni previste dalla sentenza di divorzio emessa in data 06.02.2013 – n. 229/2013 dal Tribunale di Avezzano, con cui era stato disposto, tra l'altro, che il provvedesse al versamento dell'assegno di Pt_1 mantenimento in favore della figlia allora minorenne, dell'importo di euro CP_1
320,00 mensili e in favore della figlia allora maggiorenne ma non CP_2 economicamente autosufficiente, dell'importo di euro 180,00 mensili e con ripartizione delle spese straordinarie al 50% tra le parti.
Con il suddetto ricorso, parte ricorrente ha evidenziato come la prima figlia, CP_2
di anni 33, abbia avvitato una attività autonoma (salone di bellezza), contratto
[...]
matrimonio e, dunque, non coabiti a da tempo con la madre. La seconda figlia, CP_1
ad oggi di anni 26, risulta invece regolarmente assunta presso il Comune di
[...]
Sulmona dal 15.7.2024, con una retribuzione mensile lorda di euro 3.249,60.
2 Le resistenti si sono costituite in giudizio evidenziando, anche esse, la raggiunte autonomia economica di e aderendo alla domanda promossa da parte CP_1 CP_2
attrice.
All'udienza del 18.3.2025 le parti, dinanzi al Giudice delegato, hanno chiesto che la causa fosse decisa, con rinunzia ai termini e con spese di lite compensate.
Il Collegio, in considerazione del venir meno dell'obbligo di mantenimento delle figlie in capo al ricorrente per raggiunta autosufficienza economica delle prime, non può che accogliere la domanda.
Stante l'assenza di controversia tra le parti, d'accordo pure sul regime delle spese, deve essere disposta l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- ACCOGLIE il ricorso proposto da e per l'effetto revoca, con Parte_1
effetto dalla data di deposito del ricorso, l'assegno di mantenimento stabilito a carico dello stesso e in favore delle figlie e con la sentenza CP_1 CP_2
emessa dal Tribunale civile di Avezzano, in data 06.02.2013, n. 229/2013, oltre alla previsione di partecipazione al 50% nelle spese straordinarie
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in data 3 aprile 2025
Il presidente Il giudice estensore
Dott. Leopoldo Sciarrillo dott. Paolo Lepidi
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