Sentenza 7 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/07/2001, n. 9235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9235 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NO92 35 0 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZION Oggetto SEZNE LAVORO Lavoro;
retribuzione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS Presidente R.G.N. 3481/99 Dott. Guglielmo SCIARELLI Consigliere Cron. 21319 Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Rep. 1 Dott. Ettore Raffaele GIANNANTONIO - Consigliere Ud.29/03/01 Dott. Federico ROSELLI - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA PLINIO 21, presso lo studio dell'avvocato FIORILLO LUIGI, che le rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
BU RT, BE EZ, EC IA IS, SA AN, LV ID, LI SA, SQ AU, elettivamente domiciliati in ROMA, il SINDACATO UGL,VIA VOLTURNO 40, presso 2001 rappresentati e difesi dagli avvocati BANCHINI 1489 -1- MASSIMO, BANCHINI FRANCESCO, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
HI NO, TA NO, EC PA, IG IT IE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 67/98 del Tribunale di PARMA, depositata il 08/10/98 R.G.N. 6/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/03/01 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato MARRARI per delega FIORILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al RE di Parma, ER SS, insieme ad altri dipendente dell'Ente Poste Italiane addetto al recapito della posta ordinaria, affermava "di essere stato destinato ad effettuare anche la consegna delle stampe di peso superiore a cinquecento grammi a partire dal 1° giugno 1994, ma compenso aggiuntivo,di non aver ricevuto il equivalente a dieci minuti primi di lavoro e previsto dalla circolare emanata dall'Ente, n.2 del 7 aprile 1994. Il ricorrente, specificando non percepito, chiedeval'importo del compenso l'emanazione di decreto ingiuntivo a carico del datore di lavoro, ed il RE decideva in conformità. Per le stesse ragioni chiedevano ed ottenevano decreto ingiuntivo anche gli altri lavoratori qui indicati in epigrafe e, riunite le cause, il RE respingeva l'opposizione dell'ingiunto e la decisione veniva confermata dal Tribunale. Questo rifiutava l'interpretazione data dall'Ente appellante alla suddetta circolare, secondo la quale l'equiparazione dell'attività di recapito delle stampe pesanti a dieci minuti primi di lavoro serviva a distribuire equamente il lavoro 3 dei portalettere entro le diverse zone di recapito, ossia era un semplice criterio di stima della gravosità del lavoro, ma non aveva alcun valore ai fini della determinazione del compenso. Il compenso, equivalente ai detti dieci minuti, doveva anzi essere pagato anche per i giorni in cui i portalettere non avessero recapitato alcuna stampa pesante, considerato che il datore di lavoro non aveva predisposto alcuno strumento di rilevamento delle consegne effettivamente compiute. L'attribuzione del nuovo compito, avvenuta nel 1994, giustificava questo compenso aggiuntivo. Né potevano valere in contrario un telex proveniente dall'Ente ed un verbale di riunione sindacale (dei quali il Tribunale non riportava il contenuto), entrambi del luglio 1994 e quindi successivi alla circolare prevedente il compenso aggiuntivo. Contro questa sentenza ricorre per cassazione l'Ente Poste. Resistono con controricorso i lavoratori qui indicati in epigrafe. Memoria della ricorrente. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso l'Ente Poste Italiane lamenta l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n.5 cod. proc. civ.) su punti decisivi della controversia. Esso sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la circolare in questione, n.2 del aprile 1994, non conseguiva ad alcun accordo collettivo e non vincolava l'Ente emanante ad alcuna prestazione economica in favore dei lavoratori dipendenti. all'attribuzione del nuovo Essa conseguì delle stampe pesanti ai compito di recapito portalettere e servi a distribuire nel modo più equo il lavoro tra loro, ragguagliando il detto compito a dieci minuti di attività lavorativa, ma non contenne alcuna promessa di compenso aggiuntivo. In ogni caso i dieci minuti valevano, ad avviso del ricorrente, soltanto se le stampe da recapitare fossero mediamente superiori a cinque al giorno. La contraria decisione del Tribunale, secondo cui l'attribuzione del nuovo compito aggravava la prestazione lavorativa dei portalettere e giustificava il compenso aggiuntivo equivalente a dieci minuti primi di lavoro, confliggerebbe, secondo il ricorrente, con precise e cogenti disposizioni legislative" e sarebbe altresì priva di alcun evidente supporto logico. Il motivo è fondato. Giova rammentare che nel giudizio di legittimità le censure relative all'interpretazione del contratto collettivo offerta dal giudice di merito possono essere prospettate solo sotto il profilo della mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o della insufficienza e contraddittorietà della motivazione, mentre la mera contrapposizione fra l'interpretazione proposta dal ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata rivestenon alcuna utilità ai fini dell'annullamento di quest'ultima (v. ex plurimis Cass. 10 marzo 1999 n.2096). E' da aggiungere che le norme dei contratti si applicano sull'interpretazione unilaterali nei limiti della anche ai negozi compatibilità dei criteri stabiliti dagli artt. 1362 ss. cod. civ.. un atto unilaterale, interno La circolare è all'ufficio o all'impresa, ma l'interpretazione di tale atto resa dal Tribunale presenta gravi lacune nella motivazione. Esso non ha spiegato in base a quale parte della circolare sia stata individuata una somma da corrispondere ai portalettere per il servizio di distribuzione delle stampe voluminose. Nè può affermarsi, come sembra fare il Tribunale, che, trattandosi di una prestazione aggiuntiva, questa doveva comportare una maggiorazione della retribuzione stessa. Lo stesso Tribunale pone in luce che con la predetta circolare si intendeva riorganizzare le modalità del servizio di recapito delle stampe di peso superiore a gr. 500, ma la temporizzazione di tale servizio non comportava - che, si un compenso in danaro necessariamente trova alcun riscontro ripete, non nell'interpretazione letterale e logica della circolare da parte del Tribunale - 1 ben potendo la temporizzazione di tale servizio integrare un criterio di stima per la valutazione della complessiva prestazione giornaliera. Il Tribunale ha poi omesso di considerare che è contrastata dalla la tesi da esso sostenuta previsione di criteri e modalità di mancata erogazione dell'asserito compenso. In definitiva la motivazione del Tribunale non appare sufficiente, di tal che il ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d'appello indicata in dispositivo che provvederà anche in ordine 7 alle spese di questo giudizio di cassazione. In questi stessi sensi la Corte si è già pronunciata con la sentenza 29 settembre 2000 n.12908.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Bologna, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 29 marzo 2001. il Presidente: 11 Congestensore: Jederico Rosell IL CANCELLIERE Depositata in Cancelleria Oggi, LUG/2001 IL CANCELLIERE I D A , 0 S 1 S O 3 L . 3 A L T T 5 , R O : B A A ' S N I L E D P L 3 S E A 7 I D - T N I S 8 - G S O 1 O N P 1 E M A S I D E I A E G A D , G O C E E T I T L T T I N S I E R A I S G L E E D L R E O D 8