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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 07/04/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 13936/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 27/12/2024 da e da , Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. dom. avv. RICHICHI ROSA ANNA RITA, per mandato in allegato al ricorso, avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e Oggetto:
chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
separazione
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
consensuale
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 02/09/2006 in
BREBU (ROMANIA), con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Cividale del Friuli (UD), al n. 41, parte II, serie C, dell'anno
2024;
- dato atto che dal matrimonio è nata la figlia (il Persona_1
11/12/2011) minorenne;
1 - dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché
agli interessi della figlia minore;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
-omologa la separazione dei sig.ri (nata UNGUREANU) Pt_1 Pt_1
, nata a [...] il [...], e
[...] [...]
, nato a [...] il [...], Parte_2
uniti in matrimonio in data 02/09/2006 in BREBU (ROMANIA), alle seguenti condizioni:
1) Autorizza i coniugi a vivere separati i quali si danno fin d'ora l'assenso al rilascio o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio per la figlia . Persona_1
2) Dispone che la casa familiare sita in Cividale del Friuli, Via Giovanni Pascoli n.
2, identificata nel predetto Comune Censuario al Foglio 22 particella 1029 sub 22
e particella 1029 sub 33, con pertinenze sia assegnata, corredata del mobilio esistente, alla signora che l'abiterà unitamente alla figlia Parte_1
minore; dà atto che il sig. si impegna a spostare la Parte_2
propria residenza entro un congruo termine e non appena le sue condizioni abitative glielo consentiranno e, comunque, entro massimo 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza di omologa.
2 Per_ 3) Dispone che la figlia minore sia affidata ad entrambi i genitori in modo condiviso, mantenendo la residenza ed il collocamento prevalente presso la madre nella casa familiare a quest'ultima assegnata.
4) Dà atto che i ricorrenti lavorano entrambi ed in particolare: la sig.ra
[...]
è infermiera presso la casa per anziani di Cividale del Friuli in virtù di Parte_1
contratto a tempo indeterminato con orario lavorativo articolato su turni, mentre il sig. è lavoratore dipendente, con la mansione di Parte_2
saldatore/carpentiere, di impresa privata con contratto a tempo indeterminato e orario full time;
dà atto che il sig. , inoltre, compie delle Parte_2
trasferte lavorative, anche all'estero, su direttiva del datore di lavoro senza uno schema regolare, mediamente per circa 15 giorni al mese anche non consecutivi e con pernottamento fuori dalla residenza o domicilio.
5) Sulla scorta dei predetti reciproci impegni e orari lavorativi e vista la condizione abitativa, ancora temporanea, del sig. , prende atto che Parte_2
i genitori, nell'interesse esclusivo della minore, non intendono prevedere un rigido schema di visite e prelievi della figlia. Dispone, pertanto, dei criteri di massima che possano garantire al padre di trascorrere un tempo congruo con la figlia e che si attesti almeno in due giornate alla settimana anche coincidenti con il fine settimana a seconda delle esigenze.
6) Vista la maggiore libertà del padre durante i periodi festivi, in cui invece la
Per_ madre è vincolata comunque ai turni di lavoro, dispone che la figlia trascorra un maggior tempo con il padre potendo così recuperare il tempo non trascorso col medesimo nei periodi in cui si trova in trasferta.
7) Prende atto che i coniugi concordano, comunque, che sia la madre ad occuparsi in modo prevalente della figlia, anche accompagnandola alle attività extra-
scolastiche, mentre il padre provvederà ad accompagnarla a scuola o a prelevarla
3 all'uscita e la terrà con sé anche nel pomeriggio al termine della giornata lavorativa nei giorni di sua competenza, compatibilmente con gli impegni extrascolastici della minore.
8) In ogni caso, le visite e i periodi di permanenza terranno conto anche della
Per_ volontà e dei desideri di ormai tredicenne, anche per quanto riguarda ad esempio l'eventuale pernottamento presso il papà quando questi avrà una soluzione abitativa idonea e stabile.
Prende atto che ogni decisione e comunicazione a riguardo verrà presa per assecondare la massima frequentazione e l'equilibrio nei rapporti padre-figlia.
9) Prende atto che i coniugi si rendono disponibili l'uno verso l'altro ad assecondare le richieste di visita della figlia verso l'altro genitore, anche nelle giornate infrasettimanali, allo scopo di favorire e promuovere il dialogo endofamiliare, condividere scelte e difficoltà legate alla crescita della prole.
10) Per gli stessi motivi, non si rende allo stato opportuno e necessario prevedere uno specifico calendario di visite e prelievi della figlia da parte del sig.
[...]
sia per i periodi di vacanze scolastiche, anche estive, sia per Parte_2
ciò che riguarda le maggiori festività, lasciando all'accordo tra i coniugi la definizione del nuovo ménage familiare fermo restando quanto già previsto al punto 6) e prevedendo che i periodi di permanenza con i genitori siano equamente ripartiti e prevedano un avvicendamento fra gli stessi delle festività ad annualità
alternate.
11) Quanto al mantenimento della minore, dispone che il sig. Parte_2
versi alla sig.ra a titolo di contributo al
[...] Parte_1
mantenimento ordinario la somma mensile di € 400,00 entro il giorno 15 di ogni mese in via anticipata mediante bonifico sul c/c intestato alla sig.ra Parte_1
IBAN [...]; tale importo verrà rivalutato
[...]
4 annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal giorno 01.01.2025 e così di anno in anno.
12) Le spese straordinarie per la figlia minore, da intendersi a titolo esemplificativo, quelle mediche, scolastiche, ludiche come individuate dal
Protocollo adottato dal Tribunale di Udine ed in vigore alla data del deposito del ricorso, sono poste a carico nella misura del 50% a carico del padre e del 50% a carico della madre. Dà atto che ciascun genitore che abbia anticipato tale spesa avrà dunque diritto ad ottenere dall'altro il rimborso nella quota corrispondente entro 30 giorni dalla presentazione della relativa pezza giustificativa.
13) Prende atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, di non pretendere alcun contributo al mantenimento l'uno dall'altro.
14) Prende atto che i ricorrenti, che si trovano in regime patrimoniale di comunione dei beni, stabiliscono di voler definire tutte le questioni economiche tra loro esistenti e derivanti dal regime di coniugio nonché di sciogliere la comunione ordinaria relativa alla proprietà in quota paritaria dell'immobile identificato nel
Comune Censuario al Foglio 22 particella 1029 sub 22 e particella 1029 sub 33
costituente la casa familiare e sito in Cividale del Friuli, Via Giovanni Pascoli n. 2.
15) Per tale motivo, dà atto che i coniugi si obbligano ad addivenire entro 30
giorni dal deposito della presente sentenza di omologa della separazione alla sottoscrizione di un contratto notarile di cessione a titolo gratuito della quota avanti al Notaio di Cividale del Friuli, o altro Notaio da Persona_2
nominarsi, a mezzo del quale il sig. trasferirà a titolo Parte_2
gratuito la propria quota di proprietà dell'immobile pari al 50% dello stesso alla sig.ra che, in virtù di tale cessione, acquisirà la piena proprietà Parte_1
delle unità immobiliari costituite da appartamento al piano secondo con cantina ed
5 autorimessa al piano scantinato, facenti parte del complesso residenziale denominato “RESIDENCE MARTINIS”, scala B censite in Comune di Cividale
del Friuli in Catasto Fabbricati al Foglio 22 particella 1029 sub 22 – Via Giovanni
Pascoli n. 2 – 2 interno 9 scala B Cat. A/2 Cl. 2 vani 5 e particella 1029 sub 33 –
Via Giovanni Pascoli n. 2 PS1 Cat. C/6 Cl.2 mq. 22 nonché di tutte le quote millesimali di proprietà sulle parti comuni e sulla pc. 1029 sub 1, sub 2 e sub 4
come da atto di acquisto d.d. 29.09.2015 a firma Notaio , rep. Persona_2
51390, fasc. n. 20085, registrato a Udine il 27.10.2015 al n. 13494 Serie 1 T e trascritto a Udine il 28.10.2015 Reg Gen. 24762 Reg. Part. 17723.
Dà atto che le spese notarili, comprensive di onorari di notaio, spese di registrazione, ipotecarie e successive conseguenti ed occorrende per addivenire alla citata cessione saranno a carico della sig.ra . Parte_1
16) Dà atto che il mutuo ipotecario che grava sull'immobile, attualmente in essere con l'istituto già a nome della signora Controparte_1 [...]
, continuerà ad essere pagato dalla stessa e il signor Parte_1 Parte_2
verrà liberato, salvo parere negativo dell'istituto bancario, da ogni
[...]
garanzia riguardo allo stesso, fornendo ove richiesto i documenti necessari all'istituto di credito per procedere al suo esonero da garanzia.
17) Dà atto che alla data della sottoscrizione del citato atto notarile di cessione immobiliare, la sig.ra si assumerà gli oneri condominiali, Parte_1
straordinari ed ordinari, relativi all'immobile definito quale casa familiare ed a lei ceduto.
18) Dà atto che le parti precisano che con l'adempimento degli accordi stabiliti al punto 14), 15), 16) e 17), non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altra in relazione alle questioni economiche derivanti dal rapporto di coniugio e dal regime di comunione della proprietà immobiliare, mentre dichiarano fin d'ora che i citati
6 accordi economici e di trasferimento immobiliare hanno consentito di risolvere la crisi coniugale.
19) Nulla per le spese.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CIVIDALE DEL FRIULI
(UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 41, parte 2, Serie C, del
Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2024.
Udine, li 03/04/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Marta Diamante
Il Presidente
Dott.ssa Annamaria Antonini
7
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 13936/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 27/12/2024 da e da , Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. dom. avv. RICHICHI ROSA ANNA RITA, per mandato in allegato al ricorso, avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e Oggetto:
chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
separazione
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
consensuale
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 02/09/2006 in
BREBU (ROMANIA), con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Cividale del Friuli (UD), al n. 41, parte II, serie C, dell'anno
2024;
- dato atto che dal matrimonio è nata la figlia (il Persona_1
11/12/2011) minorenne;
1 - dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché
agli interessi della figlia minore;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
-omologa la separazione dei sig.ri (nata UNGUREANU) Pt_1 Pt_1
, nata a [...] il [...], e
[...] [...]
, nato a [...] il [...], Parte_2
uniti in matrimonio in data 02/09/2006 in BREBU (ROMANIA), alle seguenti condizioni:
1) Autorizza i coniugi a vivere separati i quali si danno fin d'ora l'assenso al rilascio o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio per la figlia . Persona_1
2) Dispone che la casa familiare sita in Cividale del Friuli, Via Giovanni Pascoli n.
2, identificata nel predetto Comune Censuario al Foglio 22 particella 1029 sub 22
e particella 1029 sub 33, con pertinenze sia assegnata, corredata del mobilio esistente, alla signora che l'abiterà unitamente alla figlia Parte_1
minore; dà atto che il sig. si impegna a spostare la Parte_2
propria residenza entro un congruo termine e non appena le sue condizioni abitative glielo consentiranno e, comunque, entro massimo 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza di omologa.
2 Per_ 3) Dispone che la figlia minore sia affidata ad entrambi i genitori in modo condiviso, mantenendo la residenza ed il collocamento prevalente presso la madre nella casa familiare a quest'ultima assegnata.
4) Dà atto che i ricorrenti lavorano entrambi ed in particolare: la sig.ra
[...]
è infermiera presso la casa per anziani di Cividale del Friuli in virtù di Parte_1
contratto a tempo indeterminato con orario lavorativo articolato su turni, mentre il sig. è lavoratore dipendente, con la mansione di Parte_2
saldatore/carpentiere, di impresa privata con contratto a tempo indeterminato e orario full time;
dà atto che il sig. , inoltre, compie delle Parte_2
trasferte lavorative, anche all'estero, su direttiva del datore di lavoro senza uno schema regolare, mediamente per circa 15 giorni al mese anche non consecutivi e con pernottamento fuori dalla residenza o domicilio.
5) Sulla scorta dei predetti reciproci impegni e orari lavorativi e vista la condizione abitativa, ancora temporanea, del sig. , prende atto che Parte_2
i genitori, nell'interesse esclusivo della minore, non intendono prevedere un rigido schema di visite e prelievi della figlia. Dispone, pertanto, dei criteri di massima che possano garantire al padre di trascorrere un tempo congruo con la figlia e che si attesti almeno in due giornate alla settimana anche coincidenti con il fine settimana a seconda delle esigenze.
6) Vista la maggiore libertà del padre durante i periodi festivi, in cui invece la
Per_ madre è vincolata comunque ai turni di lavoro, dispone che la figlia trascorra un maggior tempo con il padre potendo così recuperare il tempo non trascorso col medesimo nei periodi in cui si trova in trasferta.
7) Prende atto che i coniugi concordano, comunque, che sia la madre ad occuparsi in modo prevalente della figlia, anche accompagnandola alle attività extra-
scolastiche, mentre il padre provvederà ad accompagnarla a scuola o a prelevarla
3 all'uscita e la terrà con sé anche nel pomeriggio al termine della giornata lavorativa nei giorni di sua competenza, compatibilmente con gli impegni extrascolastici della minore.
8) In ogni caso, le visite e i periodi di permanenza terranno conto anche della
Per_ volontà e dei desideri di ormai tredicenne, anche per quanto riguarda ad esempio l'eventuale pernottamento presso il papà quando questi avrà una soluzione abitativa idonea e stabile.
Prende atto che ogni decisione e comunicazione a riguardo verrà presa per assecondare la massima frequentazione e l'equilibrio nei rapporti padre-figlia.
9) Prende atto che i coniugi si rendono disponibili l'uno verso l'altro ad assecondare le richieste di visita della figlia verso l'altro genitore, anche nelle giornate infrasettimanali, allo scopo di favorire e promuovere il dialogo endofamiliare, condividere scelte e difficoltà legate alla crescita della prole.
10) Per gli stessi motivi, non si rende allo stato opportuno e necessario prevedere uno specifico calendario di visite e prelievi della figlia da parte del sig.
[...]
sia per i periodi di vacanze scolastiche, anche estive, sia per Parte_2
ciò che riguarda le maggiori festività, lasciando all'accordo tra i coniugi la definizione del nuovo ménage familiare fermo restando quanto già previsto al punto 6) e prevedendo che i periodi di permanenza con i genitori siano equamente ripartiti e prevedano un avvicendamento fra gli stessi delle festività ad annualità
alternate.
11) Quanto al mantenimento della minore, dispone che il sig. Parte_2
versi alla sig.ra a titolo di contributo al
[...] Parte_1
mantenimento ordinario la somma mensile di € 400,00 entro il giorno 15 di ogni mese in via anticipata mediante bonifico sul c/c intestato alla sig.ra Parte_1
IBAN [...]; tale importo verrà rivalutato
[...]
4 annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal giorno 01.01.2025 e così di anno in anno.
12) Le spese straordinarie per la figlia minore, da intendersi a titolo esemplificativo, quelle mediche, scolastiche, ludiche come individuate dal
Protocollo adottato dal Tribunale di Udine ed in vigore alla data del deposito del ricorso, sono poste a carico nella misura del 50% a carico del padre e del 50% a carico della madre. Dà atto che ciascun genitore che abbia anticipato tale spesa avrà dunque diritto ad ottenere dall'altro il rimborso nella quota corrispondente entro 30 giorni dalla presentazione della relativa pezza giustificativa.
13) Prende atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, di non pretendere alcun contributo al mantenimento l'uno dall'altro.
14) Prende atto che i ricorrenti, che si trovano in regime patrimoniale di comunione dei beni, stabiliscono di voler definire tutte le questioni economiche tra loro esistenti e derivanti dal regime di coniugio nonché di sciogliere la comunione ordinaria relativa alla proprietà in quota paritaria dell'immobile identificato nel
Comune Censuario al Foglio 22 particella 1029 sub 22 e particella 1029 sub 33
costituente la casa familiare e sito in Cividale del Friuli, Via Giovanni Pascoli n. 2.
15) Per tale motivo, dà atto che i coniugi si obbligano ad addivenire entro 30
giorni dal deposito della presente sentenza di omologa della separazione alla sottoscrizione di un contratto notarile di cessione a titolo gratuito della quota avanti al Notaio di Cividale del Friuli, o altro Notaio da Persona_2
nominarsi, a mezzo del quale il sig. trasferirà a titolo Parte_2
gratuito la propria quota di proprietà dell'immobile pari al 50% dello stesso alla sig.ra che, in virtù di tale cessione, acquisirà la piena proprietà Parte_1
delle unità immobiliari costituite da appartamento al piano secondo con cantina ed
5 autorimessa al piano scantinato, facenti parte del complesso residenziale denominato “RESIDENCE MARTINIS”, scala B censite in Comune di Cividale
del Friuli in Catasto Fabbricati al Foglio 22 particella 1029 sub 22 – Via Giovanni
Pascoli n. 2 – 2 interno 9 scala B Cat. A/2 Cl. 2 vani 5 e particella 1029 sub 33 –
Via Giovanni Pascoli n. 2 PS1 Cat. C/6 Cl.2 mq. 22 nonché di tutte le quote millesimali di proprietà sulle parti comuni e sulla pc. 1029 sub 1, sub 2 e sub 4
come da atto di acquisto d.d. 29.09.2015 a firma Notaio , rep. Persona_2
51390, fasc. n. 20085, registrato a Udine il 27.10.2015 al n. 13494 Serie 1 T e trascritto a Udine il 28.10.2015 Reg Gen. 24762 Reg. Part. 17723.
Dà atto che le spese notarili, comprensive di onorari di notaio, spese di registrazione, ipotecarie e successive conseguenti ed occorrende per addivenire alla citata cessione saranno a carico della sig.ra . Parte_1
16) Dà atto che il mutuo ipotecario che grava sull'immobile, attualmente in essere con l'istituto già a nome della signora Controparte_1 [...]
, continuerà ad essere pagato dalla stessa e il signor Parte_1 Parte_2
verrà liberato, salvo parere negativo dell'istituto bancario, da ogni
[...]
garanzia riguardo allo stesso, fornendo ove richiesto i documenti necessari all'istituto di credito per procedere al suo esonero da garanzia.
17) Dà atto che alla data della sottoscrizione del citato atto notarile di cessione immobiliare, la sig.ra si assumerà gli oneri condominiali, Parte_1
straordinari ed ordinari, relativi all'immobile definito quale casa familiare ed a lei ceduto.
18) Dà atto che le parti precisano che con l'adempimento degli accordi stabiliti al punto 14), 15), 16) e 17), non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altra in relazione alle questioni economiche derivanti dal rapporto di coniugio e dal regime di comunione della proprietà immobiliare, mentre dichiarano fin d'ora che i citati
6 accordi economici e di trasferimento immobiliare hanno consentito di risolvere la crisi coniugale.
19) Nulla per le spese.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CIVIDALE DEL FRIULI
(UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 41, parte 2, Serie C, del
Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2024.
Udine, li 03/04/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Marta Diamante
Il Presidente
Dott.ssa Annamaria Antonini
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