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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 26/09/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
- Sezione Civile - in persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico dr. Andrea Petteruti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado cui al R.G.A.C.C. n. 1062/24, avente ad oggetto opposizione avverso intimazione di pagamento e vertente
tra:
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura allegata all'atto di citazione, dall'avv. Giuseppe Dell'Aversano, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Frosinone (NA), al Corso della Repubblica, n. 63 opponente
e:
(c.f.: ) in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 procuratore speciale, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Alessandro Monfrecola, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Napoli (NA), alla Via F. Bottazzi, n. 60 opposta nonché:
c.f.: ) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Giuseppe Angelosanto, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Cassino
(FR), alla Via G. Di Biasio, n. 24 opposta posta in decisione all'udienza del 23/09/2025 sulle seguenti
1 CONCLUSIONI per l'opponente, la e l' come da verbali Controparte_2 Controparte_3 ed atti di causa
FATTO E DIRITTO
ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. Parte_1
0472023900707913300 notificatagli ad istanza dell' (di Controparte_1 seguito anche ”) e con cui si intima il pagamento della somma di Euro 12.111,31, CP_4 asseritamente dovuta in virtù della cartella di pagamento n. 04720190010324208000, notificata in data 22/12/2019, relativa a crediti facenti capo alla (di seguito anche Parte_2
”). Pt_2
A fondamento dell'opposizione, lo ha allegato che la suddetta cartella di pagamento era Pt_1 stata precedentemente impugnata, che nell'ambito del giudizio di impugnazione era stato raggiunto un accordo transattivo con la in virtù del quale il credito era stato ridotto ad Pt_2
Euro 6.400,00 e che le obbligazioni da quest'ultimo nascenti erano state integralmente adempiute.
Tanto premesso, ha domandato accertarsi e dichiararsi l'insussistenza della pretesa creditoria di cui all'intimazione di pagamento ed all'atto ed essa prodromico.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio l' , la quale ha domandato rigettarsi CP_4
l'opposizione o, in subordine, accertare e dichiarare il suo difetto di legittimazione passiva.
A tal fine, l' ha allegato quanto segue: a) poiché le contestazioni Controparte_5 attengono all'esistenza del credito, andava evocata in giudizio la sola , atteso che Pt_2
l' è solo un adiectus solutionis causa; b) la sussistenza dell'accordo Controparte_5 transattivo ed il connesso adempimento sono fatti inidonei a far ritenere che l' abbia una CP_4 qualche responsabilità nell'accaduto, atteso che essa aveva l'obbligo di emettere l'intimazione oggi impugnata, la quale non è contestata per vizi riconducibili al comportamento dell'Agente della riscossione.
Si è costituita in giudizio anche la , la quale ha domandato accertarsi e dichiararsi il Pt_2 proprio difetto di legittimazione passiva, sul presupposto che: a) a seguito dell'impugnazione della cartella su cui si fonda l'intimazione oggi contestata, effettivamente era stato raggiunto un accordo con lo ed il debito, come ristrutturato, era stato integralmente estinto;
b) Pt_1
2 tanto ciò è vero che, con missiva del 27 maggio 2024, la ha comunicato allo di Pt_2 Pt_1 avere emesso provvedimento c.d. “di discarico”; c) anche l' era stata notiziata, mediante CP_4 missiva c.d. “di discarico”, dell'inesistenza del credito, per cui avrebbe dovuto astenersi da notificare l'intimazione di pagamento.
Ai fini del decidere si osserva quanto segue.
1. Legittimazione passiva
La Suprema Corte, con la recente pronuncia n. 17273/25 (che si innesta sul filone inaugurato da Cass., Sez. Un., n. 16412/07 e poi seguito da Cass. n. 476/08, Cass. n. 15310/09 e Cass. n.
13082/11), ha ancora una volta chiarito che, qualora l'intimazione di pagamento sia impugnata
(anche o soltanto) con riferimento alla sussistenza della pretesa creditoria, l'intimato può indifferentemente evocare in giudizio l'Ente impositore o l'Agente della riscossione, ovvero entrambi.
Più in particolare, la Corte ha affermato che in tale ipotesi non sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario, per cui, qualora sia citato in giudizio il solo , Controparte_5
è onere di quest'ultimo, se vuole evitare di subire le conseguenze di una eventuale soccombenza, chiamare in causa l'Ente impositore, atteso che il giudice non ha il potere, né il dovere, di ordinare d'ufficio l'integrazione del contraddittorio. Ciò in quanto l'Ente suddetto è il titolare del diritto di credito, mentre l' è un soggetto delegato Controparte_5 all'incasso ed il rapporto tra questi soggetti è interno e non assume rilievo nei confronti dell'intimato.
Qualora quest'ultimo evochi in giudizio sia l'Ente impositore che l'Agente della Riscossione, il giudice dovrà decidere la causa e, in caso di accoglimento, parziale o totale, della domanda, dovrà verificare, quanto alle spese del giudizio, l'operato di entrambi, per stabilire a chi è imputabile il comportamento che ha dato causa alla soccombenza totale o parziale.
Da quanto detto consegue che sono infondate le eccezioni di carenza di legittimazione passiva formulate dalla e dall' : lo infatti, aveva il diritto di evocare in giudizio Pt_2 CP_4 Pt_1 entrambe.
2. Inesistenza del credito
Ciò detto, si osserva che l' afferma che, a seguito dell'impugnazione della cartella su cui Pt_2 si fonda l'intimazione oggi impugnata, è stato raggiunto un accordo con il debitore e che il debito, come ristrutturato, è stato integralmente estinto, tanto è vero che, con missiva del 27
3 maggio 2024, essa ha comunicato allo di avere emesso provvedimento c.d. “di Pt_1 discarico” e che missiva c.d. “di discarico” è stata inviata pure all'Agente della Riscossione.
Ora, le prime affermazioni costituiscono confessione giudiziale dell'inesistenza del credito di cui all'avviso di accertamento proveniente dall'unico titolare di esso (credito), per cui l'opposizione va accolta.
3. Spese del giudizio
Quanto alle spese del giudizio, in atti risulta depositata dalla solo la missiva inviata allo Pt_2 ma non la comunicazione c.d. “di discarico” asseritamente inviata all'Agente della Pt_1 riscossione.
Ne consegue che quest'ultimo, in assenza di detta comunicazione, non poteva sapere della sopravvenuta inesistenza del credito, per cui, atteso l'invio del ruolo, ha dovuto per legge provvedere all'invio dell'avviso di accertamento.
Ne discende che le spese, le quali devono seguire la soccombenza, vanno interamente poste a carico della , atteso che è stato il suo comportamento omissivo a dare causa all'atto poi Pt_2 con successo impugnato.
Le stesse sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/14 e con le riduzioni massime previste dalla legge, attesa l'assenza di questioni di diritto di rilievo ed in quanto la fase istruttoria non si è svolta.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio di cui al R.G.A.C.C. n. 1062/24, rigettata ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta le eccezioni di carenza di legittimazione passiva formulate dalle opposte;
2. accoglie l'opposizione ed accerta e dichiara che il credito di cui all'intimazione di pagamento notificata ed alla cartella di pagamento ad esso sottesa è inesistente;
3. condanna la in persona del suo legale rappresentante pro tempore a Parte_2 rifondere le spese sostenute per questo giudizio dall'opponente, che si liquidano in Euro
1.977,90 per compensi, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali in misura del 15% come per legge;
4. compensa interamente le spese del giudizio nei rapporti fra l'opponente e l'
[...]
. Controparte_1
4 Frosinone, 26/09/2025
IL G.I.
Dott. Andrea Petteruti
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
- Sezione Civile - in persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico dr. Andrea Petteruti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado cui al R.G.A.C.C. n. 1062/24, avente ad oggetto opposizione avverso intimazione di pagamento e vertente
tra:
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura allegata all'atto di citazione, dall'avv. Giuseppe Dell'Aversano, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Frosinone (NA), al Corso della Repubblica, n. 63 opponente
e:
(c.f.: ) in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 procuratore speciale, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Alessandro Monfrecola, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Napoli (NA), alla Via F. Bottazzi, n. 60 opposta nonché:
c.f.: ) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Giuseppe Angelosanto, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Cassino
(FR), alla Via G. Di Biasio, n. 24 opposta posta in decisione all'udienza del 23/09/2025 sulle seguenti
1 CONCLUSIONI per l'opponente, la e l' come da verbali Controparte_2 Controparte_3 ed atti di causa
FATTO E DIRITTO
ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. Parte_1
0472023900707913300 notificatagli ad istanza dell' (di Controparte_1 seguito anche ”) e con cui si intima il pagamento della somma di Euro 12.111,31, CP_4 asseritamente dovuta in virtù della cartella di pagamento n. 04720190010324208000, notificata in data 22/12/2019, relativa a crediti facenti capo alla (di seguito anche Parte_2
”). Pt_2
A fondamento dell'opposizione, lo ha allegato che la suddetta cartella di pagamento era Pt_1 stata precedentemente impugnata, che nell'ambito del giudizio di impugnazione era stato raggiunto un accordo transattivo con la in virtù del quale il credito era stato ridotto ad Pt_2
Euro 6.400,00 e che le obbligazioni da quest'ultimo nascenti erano state integralmente adempiute.
Tanto premesso, ha domandato accertarsi e dichiararsi l'insussistenza della pretesa creditoria di cui all'intimazione di pagamento ed all'atto ed essa prodromico.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio l' , la quale ha domandato rigettarsi CP_4
l'opposizione o, in subordine, accertare e dichiarare il suo difetto di legittimazione passiva.
A tal fine, l' ha allegato quanto segue: a) poiché le contestazioni Controparte_5 attengono all'esistenza del credito, andava evocata in giudizio la sola , atteso che Pt_2
l' è solo un adiectus solutionis causa; b) la sussistenza dell'accordo Controparte_5 transattivo ed il connesso adempimento sono fatti inidonei a far ritenere che l' abbia una CP_4 qualche responsabilità nell'accaduto, atteso che essa aveva l'obbligo di emettere l'intimazione oggi impugnata, la quale non è contestata per vizi riconducibili al comportamento dell'Agente della riscossione.
Si è costituita in giudizio anche la , la quale ha domandato accertarsi e dichiararsi il Pt_2 proprio difetto di legittimazione passiva, sul presupposto che: a) a seguito dell'impugnazione della cartella su cui si fonda l'intimazione oggi contestata, effettivamente era stato raggiunto un accordo con lo ed il debito, come ristrutturato, era stato integralmente estinto;
b) Pt_1
2 tanto ciò è vero che, con missiva del 27 maggio 2024, la ha comunicato allo di Pt_2 Pt_1 avere emesso provvedimento c.d. “di discarico”; c) anche l' era stata notiziata, mediante CP_4 missiva c.d. “di discarico”, dell'inesistenza del credito, per cui avrebbe dovuto astenersi da notificare l'intimazione di pagamento.
Ai fini del decidere si osserva quanto segue.
1. Legittimazione passiva
La Suprema Corte, con la recente pronuncia n. 17273/25 (che si innesta sul filone inaugurato da Cass., Sez. Un., n. 16412/07 e poi seguito da Cass. n. 476/08, Cass. n. 15310/09 e Cass. n.
13082/11), ha ancora una volta chiarito che, qualora l'intimazione di pagamento sia impugnata
(anche o soltanto) con riferimento alla sussistenza della pretesa creditoria, l'intimato può indifferentemente evocare in giudizio l'Ente impositore o l'Agente della riscossione, ovvero entrambi.
Più in particolare, la Corte ha affermato che in tale ipotesi non sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario, per cui, qualora sia citato in giudizio il solo , Controparte_5
è onere di quest'ultimo, se vuole evitare di subire le conseguenze di una eventuale soccombenza, chiamare in causa l'Ente impositore, atteso che il giudice non ha il potere, né il dovere, di ordinare d'ufficio l'integrazione del contraddittorio. Ciò in quanto l'Ente suddetto è il titolare del diritto di credito, mentre l' è un soggetto delegato Controparte_5 all'incasso ed il rapporto tra questi soggetti è interno e non assume rilievo nei confronti dell'intimato.
Qualora quest'ultimo evochi in giudizio sia l'Ente impositore che l'Agente della Riscossione, il giudice dovrà decidere la causa e, in caso di accoglimento, parziale o totale, della domanda, dovrà verificare, quanto alle spese del giudizio, l'operato di entrambi, per stabilire a chi è imputabile il comportamento che ha dato causa alla soccombenza totale o parziale.
Da quanto detto consegue che sono infondate le eccezioni di carenza di legittimazione passiva formulate dalla e dall' : lo infatti, aveva il diritto di evocare in giudizio Pt_2 CP_4 Pt_1 entrambe.
2. Inesistenza del credito
Ciò detto, si osserva che l' afferma che, a seguito dell'impugnazione della cartella su cui Pt_2 si fonda l'intimazione oggi impugnata, è stato raggiunto un accordo con il debitore e che il debito, come ristrutturato, è stato integralmente estinto, tanto è vero che, con missiva del 27
3 maggio 2024, essa ha comunicato allo di avere emesso provvedimento c.d. “di Pt_1 discarico” e che missiva c.d. “di discarico” è stata inviata pure all'Agente della Riscossione.
Ora, le prime affermazioni costituiscono confessione giudiziale dell'inesistenza del credito di cui all'avviso di accertamento proveniente dall'unico titolare di esso (credito), per cui l'opposizione va accolta.
3. Spese del giudizio
Quanto alle spese del giudizio, in atti risulta depositata dalla solo la missiva inviata allo Pt_2 ma non la comunicazione c.d. “di discarico” asseritamente inviata all'Agente della Pt_1 riscossione.
Ne consegue che quest'ultimo, in assenza di detta comunicazione, non poteva sapere della sopravvenuta inesistenza del credito, per cui, atteso l'invio del ruolo, ha dovuto per legge provvedere all'invio dell'avviso di accertamento.
Ne discende che le spese, le quali devono seguire la soccombenza, vanno interamente poste a carico della , atteso che è stato il suo comportamento omissivo a dare causa all'atto poi Pt_2 con successo impugnato.
Le stesse sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/14 e con le riduzioni massime previste dalla legge, attesa l'assenza di questioni di diritto di rilievo ed in quanto la fase istruttoria non si è svolta.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio di cui al R.G.A.C.C. n. 1062/24, rigettata ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta le eccezioni di carenza di legittimazione passiva formulate dalle opposte;
2. accoglie l'opposizione ed accerta e dichiara che il credito di cui all'intimazione di pagamento notificata ed alla cartella di pagamento ad esso sottesa è inesistente;
3. condanna la in persona del suo legale rappresentante pro tempore a Parte_2 rifondere le spese sostenute per questo giudizio dall'opponente, che si liquidano in Euro
1.977,90 per compensi, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali in misura del 15% come per legge;
4. compensa interamente le spese del giudizio nei rapporti fra l'opponente e l'
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4 Frosinone, 26/09/2025
IL G.I.
Dott. Andrea Petteruti
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