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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/11/2025, n. 3933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3933 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Celeste Presidente Dott. Maria Pia Di Stefano Consigliere rel. Dott. Roberto Bonanni Consigliere
all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 25/11/2025
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 2458/2024
vertente tra
Parte_1 (avv. MORCAVALLO FRANCESCO)
Parte appellante contro
CP_1 (avv. RIOMMI MAURIZIO.
Parte appellata
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2763/2024 emessa dal Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro in data 16.3.2024 Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza impugnata, in parziale accoglimento della domanda proposta da CP_1
nei confronti della -
[...] Parte_1
d'ora in poi, breviter, - si dichiarava il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il Pt_1 servizio mensa o il servizio sostitutivo per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere, e si condannava la resistente al risarcimento del danno subìto per mancata fruizione della mensa, da commisurarsi al valore del buono pasto, pari a n. 983 turni non riconosciuti nel periodo dal 1° maggio 2014 al 30 settembre 2022 (escluso il periodo successivo, pure richiesto) al valore di € 4,13 per singolo turno, per un totale di € 4.059,79, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo.
L' interponeva appello, cui resisteva (costituendosi tardivamente) la lavoratrice, Pt_1 peraltro rinunciando “alla parte della decisione che riconosce erratamente il cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria a favore della sola rivalutazione monetaria come correttamente richiesta nel ricorso introduttivo”.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
°°°°°°°
I motivi di appello attengono alle statuizioni della sentenza gravata riguardanti:
- il rigetto dell'eccezione di prescrizione estintiva del credito per il periodo anteriore di oltre un quinquennio rispetto alla notificazione del ricorso originario (primo motivo);
- l'interpretazione del contratto collettivo nazionale in ordine all'applicazione al personale turnista della sovrapposizione tra la pausa intra -lavorativa e l'interruzione della prestazione giornaliera per l'accesso alla mensa (secondo motivo);
- l'attribuzione del diritto alla mensa oltre i limiti dell'istituzione secondo la scelta gestionale aziendale (terzo motivo);
- il riconoscimento del diritto alla fruizione della mensa in orario notturno (quarto motivo);
- l'erroneità della quantificazione del dovuto in relazione all'omessa elisione della retribuzione per le frazioni temporali asseritamente destinate alla fruizione della mensa (quinto motivo, subordinato);
- il cumulo di rivalutazione e interessi in violazione della specifica disciplina normativa in materia di pubblico impiego (sesto motivo, ulteriormente subordinato).
In primo luogo, merita di essere affrontato il motivo attinente alla prescrizione.
Il Tribunale ha respinto la relativa eccezione “risultando prodotta in atti documentazione idonea all'interruzione del relativo termine, formulata in maniera idonea a dimostrare la compiuta rivendicazione del buono pasto e del risarcimento dei danni per buoni pasto non goduti”.
Lamenta l'appellante che la comunicazione ritenuta dal giudice interruttiva della prescrizione era in realtà una mera intimazione all'ammissione alla fruizione del servizio di mensa pro futuro, senza l'indicazione del credito, o almeno dei parametri di quantificazione.
Il motivo è infondato. Co La ha sul punto statuito che “l'atto di costituzione in mora di cui all'art. 1219 c.c., idoneo ad integrare atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943, ultimo comma, c.c., non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e quindi non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, occorrendo soltanto che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto. Sulla base di tali principi, perché un atto possa valere come costituzione in mora, deve contenere unicamente la chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), nonché l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto nei confronti del soggetto indicato
(elemento oggettivo)” (Cass. civ. n. 18631 del 2021).
Ad avviso di questa Corte, tale è il contenuto della comunicazione di diffida inviata all'Azienda ospedaliera, il cui oggetto riguarda la “Richiesta di attribuzione dei buoni pasto e contestuale pagamento a titolo di risarcimento del danno dei buoni pasto relativi agli anni precedenti sin dalla costituzione del rapporto di lavoro” ed in cui si diffida l'Azienda “ad attribuire immediatamente i buoni pasto e contestualmente a provvedere al risarcimento del danno da configurarsi in un valore almeno pari al valore dei buoni pasto non erogati relativi agli anni precedenti sin dalla costituzione del rapporto di lavoro o in ogni caso nei termini di prescrizione di legge”.
L'eccezione è dunque stata correttamente ritenuta infondata dal primo giudice.
Per il resto, le doglianze espresse nei motivi dal secondo al quinto, che - per la loro connessione – possono farsi oggetto di scrutinio congiunto, sono nel loro complesso infondate, come già deciso dalla Corte territoriale capitolina in numerose fattispecie analoghe - riguardanti proprio infermieri dipendenti dell' e con riferimento Parte_1 all'ordinanza del Direttore Generale n. 27/DG del 17/11/2011 - le cui argomentazioni possono qui richiamarsi ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (v., di recente, sent. n. 3310 del 21/10/2025, n.
2771 del 16/9/2025 e n. 2961 del 30/9/2025 di questo stesso Collegio;
v., altresì, sent. nn. 2001,
2014, 1922 e 1923 del 6/6/2025, sent. 2541 del 21/7/2025 e n. 2546 del 23/7/2025; cui adde sent. n.
2066 del 3/6/2025 e n. 97 del 14/1/2025, riguardanti la , nonché, tra le altre, sent. n. Parte_2
1812/2025, n. 2883/2024, n. 2222/2024 in sede di rinvio dalla Cassazione, n. 741/2024, n.
947/2023, n. 4127/2022, n. 3293/2021; tutte, peraltro, in linea con l'orientamento oramai consolidato dei giudici di legittimità, di cui erano espressione Cass. n. 5547 dell'1/3/2021, Cass. n.
9206 del 3/4/2023, Cass. n. 21440 del 31/7/2024 e, da ultimo, Cass. n. 25525 del 17/9/2025).
<< L'art. 8, comma 1, del d.lgs. 66/2003 prevede che: “Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità
e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e dell'eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono
e ripetitivo”.
Il verbo “deve” evidenzia che la pausa dopo sei ore di lavoro è obbligatoria, e la disposizione può essere derogata, ai sensi dell'art. 17 del medesimo decreto, solamente da apposita previsione dei contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
L'art. 27 del CCNL Comparto Sanità 2016-2018, che riguarda l'orario di lavoro, al comma 4, prevede che: “Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell'eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art.
29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art. 4 del CCNL del 31/7/2009 (Mensa). La durata della pausa e la sua collocazione temporale sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell' o Ente nella città, alla dimensione della stessa Pt_1 città. Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett. g”.
La disposizione richiama chiaramente la previsione dell'art. 8 del d.lgs. n. 66/2003, né prevede deroga espressa alla stessa;
l'inciso “purché non in turno” non costituisce - ad avviso di questa Corte - una deroga espressa alla norma di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 66/2003, che avrebbe avuto bisogno di ben altra chiarezza e precisione: l'inciso, quindi, sta a significare unicamente che, per il personale in turno, la pausa può essere diversamente articolata per le esigenze di servizio, ma non esclusa.
La norma contrattuale collettiva rinvia, per la consumazione del pasto, alla disciplina dell'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e dell'art. 4 del CCNL del 31/7/2009; l'interpretazione di tali ultime disposizioni contrattuali, in relazione al diritto a fruire della consumazione del pasto, è stata oggetto di recenti arresti della Suprema Corte.
In particolare, con la sentenza n. 5547 dell'1/3/2021, i giudici di legittimità hanno affermato che, “per consolidata giurisprudenza di questa Corte, il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva, ma costituisce un'erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore” (così Cass. 28/11/2019, n. 31137, e giurisprudenza ivi citata); proprio per la suindicata natura, il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (v., di recente, Cass. 21/10/2020, n. 22985). Nella fattispecie di causa, viene in rilievo, dunque, l'art. 29 del CCNL 20/9/2001, integrativo del CCNL del 7/4/1999, a tenore del quale: “
1. Le Aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a trenta minuti.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare £ 10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di £
2.000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile”.
Tale disposizione è stata poi modificata, nei commi 1 e 4, dall'art. 4 del CCNL del 31/7/2009
(biennio economico 2008-2009), nei seguenti sensi: “1. Le Aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso,
l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi rientrano nell'autonomia gestionale delle
mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla Pt_1 fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori. … 4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro Pt_1 delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile”.
Non è, invece, conferente al giudizio la norma dell'art. 45 del CCNL 14/9/2000, richiamata dall' in quanto relativa al diverso comparto Regioni ed Autonomie Locali. Pt_1
Così esposte le previsioni contrattuali, la questione di causa consiste nello stabilire quale sia la “particolare articolazione dell'orario” che, ai sensi del comma 2 del richiamato art. 29 CCNL
Integrativo Sanità, attribuisce il diritto alla mensa ai dipendenti presenti in servizio.
L'art. 26 del CCNL Sanità 1998/2001 del 7/4/1999, sull'orario di lavoro, non contiene utili indicazioni sul punto, in quanto si limita a stabilire un orario di lavoro settimanale di 36 ore ed a fissare i criteri generali per la sua distribuzione;
un chiaro indice interpretativo si trae, comunque, dalla disposizione del comma 3 del medesimo art. 29 del CCNL Integrativo 20/9/2001, a tenore del quale il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro ed il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti, atteso che, da tale norma, si ricava che la fruizione del pasto - ed il connesso diritto alla mensa o al buono pasto - è prevista nell'àmbito di un intervallo non lavorato, laddove, diversamente, non potrebbe esercitarsi alcun controllo sulla sua durata.
Si può convenire, in definitiva, sul fatto che la “particolare articolazione dell'orario di lavoro”
è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro;
di qui il rilievo dell'art. 8 del d.lgs.
8/4/2003, n. 66 - recante “Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro” - a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e dell'eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro e, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.
Pertanto, anche nel testo legislativo, la consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro ed avviene nel corso della stessa.
La stessa difesa di parte datoriale lega il diritto alla mensa ad un'obbligatoria sosta lavorativa ma assume che la norma contrattuale richiederebbe, altresì, che l'attività lavorativa sia prestata
“nelle fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto”, mentre un'eventuale volontà delle parti sociali in tal senso sarebbe stata, tuttavia, chiaramente espressa, con l'indicazione di fasce orarie di lavoro che danno diritto alla mensa, fasce che non sono, invece, previste
(conforme anche la recente Cass. n. 32113 del 31/10/2022, con riferimento a dipendenti turnisti dell' di Caltanissetta). Parte_3
La Corte Suprema, ai fini del riconoscimento del buono pasto ad un dipendente adibito a turni orari, ha considerato, infatti, coessenziale alle “particolari condizioni di lavoro” di cui all'art. 29 del
CCNL del Comparto sanità del 20/9/2001, il diritto a usufruire della pausa di lavoro, a prescindere dal fatto che la stessa avvenga in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o in fasce per le quali il pasto possa essere consumato prima dell'inizio del turno.
Ha affermato, in proposito, che l'attribuzione del buono pasto è condizionata all'effettuazione della pausa di lavoro che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato;
da ciò il rilievo dell'art. 8 del d.lgs. n. 66/2003, secondo cui il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa se l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e dell'eventuale consumazione del pasto. Questa Corte condivide l'approdo cui è pervenuta la S.C., né ha motivo per discostarsene >>.
La tesi dell' - in sintesi - è che il turnista debba fruire della pausa pranzo prima Pt_1 dell'inizio del turno o dopo la fine del turno di 7 ore (o di 10, se notturno), ma ciò contrasta con la finalità della pausa;
invero, non può il datore di lavoro pretendere che il dipendente si rechi in servizio (senza essere retribuito) prima dell'inizio del turno ovvero che sosti sul posto di lavoro
(sempre senza retribuzione) dopo che ha finito di rendere la sua prestazione;
la pausa pranzo deve essere osservata all'interno dell'orario di lavoro, ancorché trattasi di un intervallo non lavorato e non retribuito.
Questo spiega perché gli artt. 5, 11 e 12 del Regolamento prevedono il servizio mensa o l'erogazione del buono pasto sostitutivo in favore dei dipendenti che osservano un orario di lavoro prolungato dopo l'effettuazione della relativa pausa pranzo;
il lavoro turnista non ha diritto ad alcuna pausa, sicchè, in definitiva, l' pretende che il turnista debba avvalersi del servizio Pt_1 mensa non all'interno ma al di fuori dell'arco lavorativo, essendo concettualmente insostenibile che la pausa (ossia l'intervallo nella prestazione lavorativa, quando l'orario superi sei ore) venga osservata quando il turno non è ancora iniziato o è già finito.
Come ha espressamente affermato la Suprema Corte (v., tra le altre, Cass. nn. 22478/2024,
32113/2022 e 5547/2021), l'attribuzione del buono pasto è condizionata all'effettuazione di una pausa pranzo che, a sua volta, presuppone un intervallo non lavorato;
né rileva l'integrazione del
Regolamento a firma del Direttore generale, che estende il diritto alla fruizione del servizio mensa o del servizio sostitutivo a coloro che effettuano turni sulle 12/24 ore, giacché non è prevista, in ogni caso, una pausa pranzo.
Quanto alla mancata elisione, dal dovuto, della retribuzione percepita negli archi temporali in cui essa non sarebbe spettata ove collocati fuori dall'orario di servizio (come sarebbe stato necessario in caso di utilizzazione per lo spostamento e la permanenza in mensa o in punto di ristoro), il Tribunale ha respinto l'eccezione, proposta in termini di compensatio lucri cum damno, poiché “l'accertato diritto alla fruizione del buono pasto è conseguenza proprio dell'osservanza di orario lavorativo giornaliero di almeno sei ore, che risulterebbe vanificato dalla decurtazione in parola (cfr. decisione Trib. Roma 9235/23)”.
Secondo l'appellante (quinto motivo) non si tratta di decurtazione unilaterale della retribuzione, poiché collocando detto segmento temporale nell'orario di prestazione, non ne sarebbe in radice consentito l'utilizzo per la consumazione del pasto in mensa e, allora, non avrebbe avuto luogo l'esborso ora invocato a titolo risarcitorio costituendo l'acquisizione, per il detto arco temporale, sia della retribuzione, sia del ristoro per la mancata fruizione della mensa a carico aziendale, una palese ed erronea duplicazione;
la invocata compensazione avrebbe condotto, nella specie, ad un risultato negativo per la lavoratrice.
La censura non può condividersi.
Questa Corte d'Appello si è già pronunciata anche sull'eccezione in parola, rilevando che “Il buono pasto è una componente del generale trattamento economico da riservare al lavoratore
(ancorché avente funzione preminentemente assistenziale) e la sua mancata erogazione dà titolo al dipendente alla corresponsione, a titolo risarcitorio, del relativo valore e non si comprende la ragione per la quale dovrebbe operarsi una decurtazione dell'intero danno subito dal dipendente, per il fatto che la consumazione del pasto in mensa è escluso dal computo dell'orario di lavoro”
(Corte d'Appello di Roma n. 502 del 07.02.2025, n. 1006 del 13.03.2025, n. 1824 del 14.05.2025,
n. 2546 del 10.07.2025, n. 1923 del 21.05.2025).
L'odierna appellata osserva peraltro come la stessa Corte di Cassazione si era espressa “in una causa perfettamente identica a quella che ci occupa (richiesta di recupero di 15 minuti per ogni concessione di un ticket sostitutivo del diritto alla mensa nella sanità pubblica) stabilendo il principio secondo cui “che entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati, dovendosi condividere la qualificazione della domanda degli originari ricorrenti da parte del giudice del merito, alla cui discrezionalità, del resto, la stessa è rimessa, qualificazione per la quale, essendo la domanda degli originari ricorrenti volta al riconoscimento quale imposizione di lavoro straordinario della Part richiesta della di una prestazione lavorativa di durata ulteriore rispetto a quella ordinaria pari a 15 minuti per ogni giornata in cui veniva corrisposto il buono pasto, trattavasi di una azione di accertamento finalizzata alla verifica del carattere aggiuntivo e dunque straordinario della prestazione protratta per ulteriori 15 minuti, in relazione alla quali risultavano essenziali e, così, sufficienti ai fini dell'assolvimento degli oneri di allegazione e prova l'indicazione delle fonti Part contrattuali da cui era desumibile l'obbligo della di consentire, durante l'orario di lavoro, la fruizione di una pausa per la consumazione del pasto e la specificazione in fatto della circostanza per cui i 42 dipendenti per ogni giorno di effettiva percezione dei buoni pasto, puntualmente indicato, si sono visti prolungare di 15 minuti l'orario di lavoro;
che, pertanto, il ricorso va rigettato” (Cass. civ. sez. lav. 21325 del 12.08.2019; nello stesso senso, ex multis, Cass. civ. sez. lav. n. 23507 del 27.07.2022; Cass. civ. sez. lav. n. 9205 del 03.04.2023).
In conclusione, incontestata l'impossibilità per il personale turnista di fruire di una pausa pranzo, sussiste il diritto della ricorrente alla fruizione del ticket mensa sostitutivo, per il periodo indicato nella sentenza impugnata, in relazione a tutti i turni lavorativi eccedenti le 6 ore, e senza compensazioni di sorta. Con sesto ed ultimo motivo, l'appellante lamenta il cumulo tra interessi e rivalutazione disposto in sentenza.
Il motivo è fondato, dovendosi riconoscere, sulla sorte dovuta, non interessi e rivalutazione tra loro cumulati, bensì la sola rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22, comma 36, legge n.
724/1994, dalla maturazione al soddisfo, come peraltro chiesto in ricorso dalla stessa lavoratrice.
Per quanto fin qui esposto, l'appello merita solo parziale accoglimento (rigettando l'istanza di rinvio della decisione della causa avanzata dall' con le note di trattazione scritta inviate Pt_1 telematicamente il 24/11/2025, in quanto non oggetto di condivisione ex adverso) nei termini di cui in motivazione.
Le spese del grado seguono la prevalente e sostanziale soccombenza (considerato altresì che l'appellata ha prontamente rinunciato alla parte di sentenza che prevedeva il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ed aveva fin dall'inizio chiesto che il dovuto fosse maggiorato della sola voce “rivalutazione”), e vengono liquidate come in dispositivo, in relazione ai parametri indicati dalle vigenti tariffe forensi nonché in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
La Corte, in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto,
- dispone che sulla sorte dovuta a dall' CP_1 [...]
in forza della sentenza di primo grado sia Parte_1 computata la sola rivalutazione monetaria, a far data dalla maturazione fino al soddisfo.
- condanna l' alla refusione delle spese del grado, che si liquidano in € 3.965,85 per Pt_1 compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, nonché Cpa e Iva come per legge;
Roma, 25/11/2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Pia Di Stefano
Il Presidente
dott. Alberto Celeste