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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 05/02/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
NA AN PRESIDENTE
Paolo Viarengo CONSIGLIERE
Caterina Baisi CONSIGLIERA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 210/2024 R.G.L. promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
(c.f. ), Parte_2 C.F._2
(c.f. ), Parte_3 C.F._3
(c.f. ), Parte_4 C.F._4
(c.f. ), Parte_5 C.F._5
(c.f. ), Parte_6 C.F._6
(c.f. ), Parte_7 C.F._7
(c.f. ), Parte_8 C.F._8
(c.f. ), Parte_9 C.F._9
(cf ), Parte_10 C.F._10
(c.f. ) Parte_11 C.F._11
(c.f. ), Parte_12 C.F._12 tutti rappresentati e difesi, per procure depositate in allegato al ricorso in appello, dagli Avv.ti Isabella Pileri (c.f.
) e Sebastiano Rosso (c.f. C.F._13
C.F._14
APPELLANTI
CONTRO
(c.f. Controparte_1
) e (c.f. P.IVA_1 Controparte_2
), rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura P.IVA_2
dello Stato di GE (c.f. ), presso i cui uffici in P.IVA_3
GE, Viale delle Brigate Partigiane n. 2, sono legalmente domiciliati (p.e.c. Email_1
APPELLATI
Oggetto: Risarcimento danni: altre ipotesi
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 49/2024 il Tribunale di GE ha respinto il ricorso degli odierni appellanti, docenti in forza presso diversi istituti scolastici, proposto nei confronti del
[...]
e della Controparte_3 Controparte_1
volto ad ottenere l'accertamento della illegittimità dei
[...]
provvedimenti di sospensione dal lavoro per inosservanza dell'obbligo vaccinale, adottati nei loro confronti dal CP_4
2
[...] da gennaio 2022 in avanti, ai sensi dell'art.
4-ter co. 3 d.l.
44/2021, conv. con l. 76/2021, con conseguente condanna del a reintegrarli in servizio, nonché di entrambi i CP_2
convenuti a risarcire loro i danni subiti anche all'immagine e alla professionalità.
In estrema sintesi il Tribunale, richiamando le sentenze della
Corte Costituzionale e del Consiglio di Stato, secondo cui la legislazione emergenziale applicata nei confronti degli odierni appellanti non poteva ritenersi lesiva dei principi costituzionali e comunitari invocati dagli stessi.
Propongono appello i docenti.
Con il primo motivo gli appellanti criticano la sentenza per non aver attribuito rilevanza al fatto che, come accertato negli studi epidemiologici pubblicati nei verbali del CTS, i vaccini si dimostrarono inutili ai fini di prevenire la trasmissione del virus;
Parte_ ed infatti, con la comunicazione del 18.10.23, aveva dichiarato che la vaccinazione aveva solo l'effetto di mitigare la malattia, a fronte di effetti collaterali anche letali.
Tenuto conto di questi ridotti risultati, il principio di tutela della salute pubblica non può dunque spingersi – secondo gli appellanti – al punto da sacrificare la vita del singolo.
La seconda doglianza riguarda la violazione dei principi dell'UE
e in particolare degli artt. 3 e 21 della Carte dei Diritti fondamentali dell'Unione europea, della direttiva 2000/78 nonché della normativa attuativa di cui al D. Lgs. 9 luglio 2003,
n. 216 e, soprattutto del p.to 36 del Regolamento europeo n.
3
2021/953 che, ad avviso degli appellanti, sancisce il divieto di discriminazione dei cittadini degli Stati membri che non si vogliono vaccinare.
Viene quindi riproposta dagli appellanti l'istanza di rimessione pregiudiziale alla Corte di Giustizia respinta dal Tribunale in adesione all'orientamento del Consiglio di Stato che, con sentenza n. 7045 del 2021, aveva escluso qualsiasi violazione dei principi dell'UE; giurisprudenza che gli appellanti non condividono, alla luce del disposto di cui all'art. 8 della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che ha sancito il principio di non discriminazione non solo ai fini della libera circolazione nei paesi membri ma anche in ambito sanitario.
Con il terzo motivo gli appellanti reiterano la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e morali dagli stessi subiti sia durante la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, sia successivamente quando sono stati reintegrati dal 1° aprile 2022 con mansioni non didattiche ex D.L. n. 24/2022, conv. in l. n.
52/2022.
La difesa erariale resiste eccependo l'inammissibilità del primo motivo di appello, avendo gli appellanti contestato la legittimità delle leggi in materia di obbligo vaccinale, nonostante la Corte
Costituzionale con le sentenze richiamate dal Tribunale ne avesse dichiarato la piena legittimità, senza proporre alcun nuovo motivo di illegittimità costituzionale dell'art. 32 Cost non vagliato dal Giudice delle Leggi.
4
Nel merito rileva che il datore di lavoro, nel CP_2
sospendere i propri dipendenti non vaccinati, aveva adempiuto ad un proprio duplice obbligo: sia l'applicazione della speciale legislazione primaria adottata in seguito all'emergenza Covid, sia l'adozione delle misure preventive idonee ad evitare la compromissione della salute degli alunni e dei propri dipendenti, in osservanza dell'obbligo generale di cui agli artt. 2043 e 2087
c.c..
La causa, discussa mediante deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viene decisa come segue all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 28/01/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità del primo motivo di appello sollevata dagli appellati, essendo indicata in modo specifico la loro doglianza consistente nel fatto che i vaccini non ebbero l'effetto di ridurre i contagi ma soltanto di contenere la malattia da Covid 19, quale sintomatologia derivante dall'infezione.
Gli appellanti nelle loro ampie difese hanno più volte rimarcato la distinzione, ritenuta di fondamentale importanza, tra l'agente patogeno virale Sars-Cov-2 e la malattia Covid-19, quale possibile espressione clinica dell'infezione, evidenziando che i vaccini ebbero lo scopo di ridurre la sintomatologia della malattia ma non quello di evitare il contagio.
Ritiene la Corte che una simile distinzione non assuma invece
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rilevanza, come peraltro la stessa Corte Costituzionale ha più volte esaurientemente spiegato nelle sue numerose pronunzie di legittimità costituzionale delle disposizioni emergenziali introdotte dal legislatore durante la pandemia da COVID 19 ed applicate dal nei confronti dei dipendenti che, per loro CP_2
scelta, non si sono sottoposti alla vaccinazione obbligatoria.
Il fatto che i vaccini non abbiano dato luogo ad una completa immunità da successive infezioni non significa affatto che la scelta del legislatore di prevedere la loro somministrazione obbligatoria ai lavoratori (dapprima gli operatori sanitari, il personale scolastico e successivamente tutti i dipendenti, pena la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione) sia stata irrazionale e lesiva dei principi di non discriminazione e di libera scelta in materia di trattamenti sanitari. Ciò che rileva, e su questo gli stessi appellanti ne hanno dato atto, è che i vaccini – soprattutto reiterati nel tempo con più dosi – hanno avuto un ruolo determinante nel ridurre le forme gravi della malattia, evitando quindi le complicanze polmonari che avevano dato luogo, nei primi mesi della pandemia, ad un numero di decessi della popolazione così rilevante;
trattasi dunque di una scelta legislativa non arbitraria perché basata sui dati epidemiologici dei più importanti enti preposti al controllo della salute dei cittadini e – come detto- più volte ritenuta proporzionata dalla
Corte Costituzionale per la tutela della salute pubblica che deve prevalere su quella del singolo.
L'effettiva possibilità, seppur molto rara, di effetti avversi
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derivanti dalla somministrazione del vaccino, compresi quelli particolarmente gravi e letali, costituisce un rischio accettabile nell'ambito di un rapporto tra costi e benefici che il legislatore ha discrezionalmente valutato per far fronte alla gravissima situazione di emergenza sanitaria, come risulta dalle numerose note dell'AIFA e dell'IIS.
Il primo motivo va dunque disatteso.
Anche il secondo motivo di appello, con il quale i docenti richiedono di rimettere gli atti alla Corte di Giustizia Europea per aver il legislatore introdotto una normativa contraria ai principi comunitari, non è condivisibile.
Il riferimento degli appellanti - essendo incontestata l'ineccepibile affermazione del Tribunale secondo cui la materia degli obblighi vaccinali non rientra nelle attribuzioni dell'Unione
Europea e, quindi, della portata precettiva della Carta dei diritti fondamentali (Cass. 17701/2020, Cass. 23272/2018) - è innanzitutto alla Direttiva europea 2000/78/CE, che vieta disparità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro in relazione anche alle convinzioni personali del lavoratore (cui secondo le appellanti andrebbe ricondotto il rifiuto del trattamento vaccinale), nonché al Regolamento UE n.
953 del 2021, che al considerando (36) afferma la necessità di evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone non vaccinate.
In proposito, quanto alla Direttiva 2000/78/CE vengono in rilievo da un lato i limiti interni alla nozione di discriminazione
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previsti dall'art. 2, par. 2, lett. b), che esclude la natura discriminatoria della disposizione laddove i trattamenti di particolare svantaggio siano “oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari”, dall'altro i limiti esterni di cui al successivo comma 5 dell'art. 5 secondo cui “La presente direttiva lascia impregiudicate le misure previste dalla legislazione nazionale che, in una società democratica, sono necessarie alla sicurezza pubblica, alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione dei reati e alla tutela della salute e dei diritti e delle libertà altrui”.
Si tratta di limiti che fanno salve le differenti condizioni di determinate categorie di lavoratori qualora, come nella specie, esse siano necessarie per perseguire finalità di tutela della salute pubblica, in maniera proporzionata e non irragionevole, quale quella di garantire la maggiore efficacia delle misure di contenimento del virus SARS-CoV-2 alla luce delle conoscenze medico-scientifiche acquisite, attraverso la progressiva estensione dell'obbligo vaccinale alle categorie del personale scolastico (art. 1 d.l. 122/2021) e la sospensione dal lavoro per i dipendenti inadempienti (art. 2 d.l. 176/2021).
Con riferimento, poi, al preteso carattere discriminatorio dell'obbligo vaccinale per violazione del Regolamento n.
953/2021, è agevole osservare, al di là dei dubbi sulla effettiva portata precettiva dei considerando, che, come chiaramente enunciato nel titolo (“quadro per il rilascio, la verifica e
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l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19”, il divieto enunciato nel considerando (36) è evidentemente funzionale alla tutela della libera circolazione nello spazio europeo dei non vaccinati;
in ogni caso va altresì rilevato che tale considerando si riferisce a persone non vaccinate per motivi oggettivi (medici o legati alla minore età) e non certo per motivi personali. La disciplina interna
è dunque sicuramente in linea con quanto richiesto da tale regolamento, prevedendo anch'essa l'esenzione dall'obbligo vaccinale in presenza di specifiche condizioni cliniche documentate.
Ulteriore profilo di illegittimità dell'obbligo vaccinale dedotto dagli appellanti è, infine, quello che deriverebbe dal contrasto con l'art. 8 CEDU (“1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”). Il contrasto, tuttavia, va escluso alla luce della ricorrenza delle condizioni per il corretto
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bilanciamento richieste dalla Corte EDU nella stessa sentenza citata nell'appello (n. 116 dell'8 aprile 2021,
Vavricka/Repubblica Ceca), dove l'obbligo vaccinale previsto in quel caso nei confronti dei minori è stato ritenuto legittimo sul rilievo che : 1) costituisce un obiettivo legittimo, per l'ingerenza nella vita privata che l'obbligo vaccinale comporta, la protezione della salute collettiva e in particolare di quella di chi si trovi in stato di particolare vulnerabilità (par. 272); 2) la necessità della misura deriva dalla consapevolezza che la vaccinazione è una misura chiave nelle politiche di salute pubblica (par. 281); 3) la misura è giustificata dalla rispondenza della vaccinazione obbligatoria al miglior interesse dei bambini (par. 288); 4) vi è proporzionalità in presenza di garanzie specifiche del procedimento di somministrazione, preceduto da un'anamnesi individuale e dalla previsione di un meccanismo compensativo per gli eventuali danni.
Si tratta di argomentazioni sovrapponibili a quelle formulate dalla Corte Costituzionale, e sopra richiamate, per affermare la proporzionalità e non irragionevolezza della disciplina dell'obbligo vaccinale e delle misure per la sua inosservanza contenute nell'art.
4-ter d.l. 44/2021, quale punto di contemperamento del diritto alla salute, individuale e collettivo, nel particolare contesto pandemico, assistito dalle garanzie anche procedimentali e risarcitorie richieste dalla CEDU.
Infine anche il terzo motivo di appello, volto ad ottenere il risarcimento dei danni anche morali e all'immagine nei confronti
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di entrami gli odierni appellanti, dev'essere respinto quale conseguenza dell'accertamento di legittimità della normativa applicata nei confronti dei lavoratori non vaccinati.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri medi indicati nelle tabelle ministeriali vigenti in base al valore della causa e tenuto conto dell'impegno professionale profuso, seguono la regola della soccombenza.
Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, per l'ulteriore pagamento, a carico degli appellanti, di un importo pari a quello del contributo unificato per l'impugnazione.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c.,
Respinge l'appello;
Condanna gli appellanti, in solido tra loro, a rifondere agli appellati le spese sostenute nel presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €. 4.000,00, oltre generali e oneri di legge.
Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico degli appellanti.
Così deciso in GE nella camera di consiglio tenutasi in data
28/01/2025
IL PRESIDENTE est.
NA AN
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
NA AN PRESIDENTE
Paolo Viarengo CONSIGLIERE
Caterina Baisi CONSIGLIERA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 210/2024 R.G.L. promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
(c.f. ), Parte_2 C.F._2
(c.f. ), Parte_3 C.F._3
(c.f. ), Parte_4 C.F._4
(c.f. ), Parte_5 C.F._5
(c.f. ), Parte_6 C.F._6
(c.f. ), Parte_7 C.F._7
(c.f. ), Parte_8 C.F._8
(c.f. ), Parte_9 C.F._9
(cf ), Parte_10 C.F._10
(c.f. ) Parte_11 C.F._11
(c.f. ), Parte_12 C.F._12
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tutti rappresentati e difesi, per procure depositate in allegato al ricorso in appello, dagli Avv.ti Isabella Pileri (c.f.
) e Sebastiano Rosso (c.f. C.F._13
del Foro di GE, C.F._14
APPELLANTI
CONTRO
(c.f. Controparte_1
) e (c.f. P.IVA_1 Controparte_2
), rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura P.IVA_2
dello Stato di GE (c.f. ), presso i cui uffici in P.IVA_3
GE, Viale delle Brigate Partigiane n. 2, sono legalmente domiciliati (p.e.c. Email_1
APPELLATI
Oggetto: Risarcimento danni:altre ipotesi
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n 49/2024 il Tribunale di GE ha respinto il ricorso degli odierni appellanti, docenti in forza presso diversi istituti scolastici, proposto nei confronti del
[...]
e della Controparte_3 Controparte_1
volto ad ottenere l'accertamento della illegittimità dei
[...]
provvedimenti di sospensione dal lavoro per inosservanza dell'obbligo vaccinale, adottati nei loro confronti dal CP_2
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da gennaio 2022 in avanti, ai sensi dell'art.
4-ter co. 3 d.l.
44/2021, conv. con l. 76/2021, chiedevano la condanna del a reintegrarli in servizio, nonché a risarcire loro i CP_2
danni subiti anche all'immagine e alla professionalità.
Propongono appello i docenti.
Con il primo motivo gli appellanti criticano la sentenza per non aver attribuito rilevanza al fatto che, come accertato negli studi epidemiologici pubblicati nei verbali del CTS, i vaccini si dimostrarono inutili ai fini di prevenire la trasmissione del virus;
Parte_ ed infatti, con la comunicazione del 18.10.23, aveva dichiarato che la vaccinazione aveva solo l'effetto di mitigare la malattia, a fronte di effetti collaterali anche letali.
Tenuto conto di questi ridotti risultati, il principio di tutela della salute pubblica non può dunque spingersi – secondo gli appellanti – al punto da sacrificare la vita del singolo.
La seconda doglianza riguarda la violazione dei principi dell'UE
e in particolare degli artt. 3 e 21 della Carte dei Diritti fondamentali dell'Unione europea, della direttiva 2000/78 nonché della normativa attuativa di cui al D. Lgs. 9 luglio 2003,
n. 216 e, soprattutto del p.to 36 del Regolamento europeo n.
2021/953 che, ad avviso degli appellanti, sancirebbe il divieto di discriminazione dei cittadini degli Stati membri che non si vogliono vaccinare.
Viene quindi riproposta dagli appellanti l'istanza di rimessione pregiudiziale alla Corte di Giustizia respinta dal Tribunale in adesione all'orientamento del Consiglio di Stato che, con
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sentenza n. 7045 del 2021, aveva escluso qualsiasi violazione dei principi dell'UE; giurisprudenza che gli appellanti non condividono, alla luce del disposto di cui all'art. 8 della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che ha sancito il principio di non discriminazione non solo ai fini della libera circolazione nei paesi membri ma anche in ambito sanitario.
Con il terzo motivo gli appellanti hanno reiterato la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e morali dagli stessi subiti sia durante la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, sia successivamente quando sono stati reintegrati dal 1° aprile 2022 con mansioni non didattiche ex D.L. n. 24/2022, conv. in l. n.
52/2022.
La difesa erariale resiste eccependo l'inammissibilità del primo motivo di appello, avendo gli appellanti contestato la legittimità delle leggi in materia di obbligo vaccinale, nonostante la Corte
Costituzionale con le sentenze richiamate dal Tribunale ne avesse dichiarato la piena legittimità, senza proporre alcun nuovo motivo di illegittimità costituzionale dell'art. 32 Cost non vagliato dal Giudice delle Leggi.
Nel merito ha comunque evidenziato che il Ministero datore di lavoro, nel sospendere i dipendenti non vaccinati, aveva adempiuto ad un proprio duplice obbligo: sia l'applicazione della speciale legislazione primaria adottata in seguito all'emergenza
Covid, sia l'adozione delle misure preventive idonee ad evitare la compromissione della salute degli alunni e dei propri dipendenti,
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in osservanza dell'obbligo generale di cui agli artt. 2043 e 2087
c.c..
La causa, discussa mediante deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viene decisa come segue all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 28/01/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità del primo motivo di appello sollevata dagli appellati, essendo indicata in modo specifico la loro doglianza consistente nel fatto che i vaccini non ebbero l'effetto di ridurre i contagi ma soltanto di contenere la malattia da Covid 19, quale sintomatologia derivante dall'infezione.
Gli appellanti nelle loro ampie difese hanno più volte rimarcato la distinzione, ritenuta di fondamentale importanza, tra l'agente patogeno virale Sars-Cov-2 e la malattia Covid-19, quale possibile espressione clinica dell'infezione, evidenziando che i vaccini ebbero lo scopo di ridurre la sintomatologia della malattia ma non quello di evitare il contagio.
Ritiene la Corte che una simile distinzione non assuma invece rilevanza, come peraltro la stessa Corte Costituzionale ha esaurientemente spiegato nell'addivenire ad un giudizio di legittimità costituzionale delle disposizioni emergenziali introdotte dal legislatore durante la pandemia da COVID 19 ed applicate dal nei confronti dei dipendenti che, per loro CP_2
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scelta, non si sono sottoposti alla vaccinazione obbligatoria.
Il fatto che i vaccini non abbiano dato luogo ad una completa immunità da successive infezioni non significa che la scelta del legislatore di imporre la loro somministrazione ai lavoratori
(dapprima gli operatori sanitari, il personale scolastico e successivamente tutti i dipendenti, pena la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione) fosse irrazionale e lesiva dei principi di non discriminazione e di libera scelta in materia di trattamenti sanitari. Ciò che rileva, e su questo gli stessi appellanti ne hanno dato atto, è che i vaccini – soprattutto reiterati nel tempo con le dosi la non
RAGIONI DELLA DECISIONE
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c.,
Così deciso nella camera di consiglio del 29/01/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
NA AN
IL PRESIDENTE
NA AN
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
NA AN PRESIDENTE
Paolo Viarengo CONSIGLIERE
Caterina Baisi CONSIGLIERA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 210/2024 R.G.L. promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
(c.f. ), Parte_2 C.F._2
(c.f. ), Parte_3 C.F._3
(c.f. ), Parte_4 C.F._4
(c.f. ), Parte_5 C.F._5
(c.f. ), Parte_6 C.F._6
(c.f. ), Parte_7 C.F._7
(c.f. ), Parte_8 C.F._8
(c.f. ), Parte_9 C.F._9
(cf ), Parte_10 C.F._10
(c.f. ) Parte_11 C.F._11
(c.f. ), Parte_12 C.F._12 tutti rappresentati e difesi, per procure depositate in allegato al ricorso in appello, dagli Avv.ti Isabella Pileri (c.f.
) e Sebastiano Rosso (c.f. C.F._13
C.F._14
APPELLANTI
CONTRO
(c.f. Controparte_1
) e (c.f. P.IVA_1 Controparte_2
), rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura P.IVA_2
dello Stato di GE (c.f. ), presso i cui uffici in P.IVA_3
GE, Viale delle Brigate Partigiane n. 2, sono legalmente domiciliati (p.e.c. Email_1
APPELLATI
Oggetto: Risarcimento danni: altre ipotesi
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 49/2024 il Tribunale di GE ha respinto il ricorso degli odierni appellanti, docenti in forza presso diversi istituti scolastici, proposto nei confronti del
[...]
e della Controparte_3 Controparte_1
volto ad ottenere l'accertamento della illegittimità dei
[...]
provvedimenti di sospensione dal lavoro per inosservanza dell'obbligo vaccinale, adottati nei loro confronti dal CP_4
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[...] da gennaio 2022 in avanti, ai sensi dell'art.
4-ter co. 3 d.l.
44/2021, conv. con l. 76/2021, con conseguente condanna del a reintegrarli in servizio, nonché di entrambi i CP_2
convenuti a risarcire loro i danni subiti anche all'immagine e alla professionalità.
In estrema sintesi il Tribunale, richiamando le sentenze della
Corte Costituzionale e del Consiglio di Stato, secondo cui la legislazione emergenziale applicata nei confronti degli odierni appellanti non poteva ritenersi lesiva dei principi costituzionali e comunitari invocati dagli stessi.
Propongono appello i docenti.
Con il primo motivo gli appellanti criticano la sentenza per non aver attribuito rilevanza al fatto che, come accertato negli studi epidemiologici pubblicati nei verbali del CTS, i vaccini si dimostrarono inutili ai fini di prevenire la trasmissione del virus;
Parte_ ed infatti, con la comunicazione del 18.10.23, aveva dichiarato che la vaccinazione aveva solo l'effetto di mitigare la malattia, a fronte di effetti collaterali anche letali.
Tenuto conto di questi ridotti risultati, il principio di tutela della salute pubblica non può dunque spingersi – secondo gli appellanti – al punto da sacrificare la vita del singolo.
La seconda doglianza riguarda la violazione dei principi dell'UE
e in particolare degli artt. 3 e 21 della Carte dei Diritti fondamentali dell'Unione europea, della direttiva 2000/78 nonché della normativa attuativa di cui al D. Lgs. 9 luglio 2003,
n. 216 e, soprattutto del p.to 36 del Regolamento europeo n.
3
2021/953 che, ad avviso degli appellanti, sancisce il divieto di discriminazione dei cittadini degli Stati membri che non si vogliono vaccinare.
Viene quindi riproposta dagli appellanti l'istanza di rimessione pregiudiziale alla Corte di Giustizia respinta dal Tribunale in adesione all'orientamento del Consiglio di Stato che, con sentenza n. 7045 del 2021, aveva escluso qualsiasi violazione dei principi dell'UE; giurisprudenza che gli appellanti non condividono, alla luce del disposto di cui all'art. 8 della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che ha sancito il principio di non discriminazione non solo ai fini della libera circolazione nei paesi membri ma anche in ambito sanitario.
Con il terzo motivo gli appellanti reiterano la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e morali dagli stessi subiti sia durante la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, sia successivamente quando sono stati reintegrati dal 1° aprile 2022 con mansioni non didattiche ex D.L. n. 24/2022, conv. in l. n.
52/2022.
La difesa erariale resiste eccependo l'inammissibilità del primo motivo di appello, avendo gli appellanti contestato la legittimità delle leggi in materia di obbligo vaccinale, nonostante la Corte
Costituzionale con le sentenze richiamate dal Tribunale ne avesse dichiarato la piena legittimità, senza proporre alcun nuovo motivo di illegittimità costituzionale dell'art. 32 Cost non vagliato dal Giudice delle Leggi.
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Nel merito rileva che il datore di lavoro, nel CP_2
sospendere i propri dipendenti non vaccinati, aveva adempiuto ad un proprio duplice obbligo: sia l'applicazione della speciale legislazione primaria adottata in seguito all'emergenza Covid, sia l'adozione delle misure preventive idonee ad evitare la compromissione della salute degli alunni e dei propri dipendenti, in osservanza dell'obbligo generale di cui agli artt. 2043 e 2087
c.c..
La causa, discussa mediante deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viene decisa come segue all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 28/01/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità del primo motivo di appello sollevata dagli appellati, essendo indicata in modo specifico la loro doglianza consistente nel fatto che i vaccini non ebbero l'effetto di ridurre i contagi ma soltanto di contenere la malattia da Covid 19, quale sintomatologia derivante dall'infezione.
Gli appellanti nelle loro ampie difese hanno più volte rimarcato la distinzione, ritenuta di fondamentale importanza, tra l'agente patogeno virale Sars-Cov-2 e la malattia Covid-19, quale possibile espressione clinica dell'infezione, evidenziando che i vaccini ebbero lo scopo di ridurre la sintomatologia della malattia ma non quello di evitare il contagio.
Ritiene la Corte che una simile distinzione non assuma invece
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rilevanza, come peraltro la stessa Corte Costituzionale ha più volte esaurientemente spiegato nelle sue numerose pronunzie di legittimità costituzionale delle disposizioni emergenziali introdotte dal legislatore durante la pandemia da COVID 19 ed applicate dal nei confronti dei dipendenti che, per loro CP_2
scelta, non si sono sottoposti alla vaccinazione obbligatoria.
Il fatto che i vaccini non abbiano dato luogo ad una completa immunità da successive infezioni non significa affatto che la scelta del legislatore di prevedere la loro somministrazione obbligatoria ai lavoratori (dapprima gli operatori sanitari, il personale scolastico e successivamente tutti i dipendenti, pena la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione) sia stata irrazionale e lesiva dei principi di non discriminazione e di libera scelta in materia di trattamenti sanitari. Ciò che rileva, e su questo gli stessi appellanti ne hanno dato atto, è che i vaccini – soprattutto reiterati nel tempo con più dosi – hanno avuto un ruolo determinante nel ridurre le forme gravi della malattia, evitando quindi le complicanze polmonari che avevano dato luogo, nei primi mesi della pandemia, ad un numero di decessi della popolazione così rilevante;
trattasi dunque di una scelta legislativa non arbitraria perché basata sui dati epidemiologici dei più importanti enti preposti al controllo della salute dei cittadini e – come detto- più volte ritenuta proporzionata dalla
Corte Costituzionale per la tutela della salute pubblica che deve prevalere su quella del singolo.
L'effettiva possibilità, seppur molto rara, di effetti avversi
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derivanti dalla somministrazione del vaccino, compresi quelli particolarmente gravi e letali, costituisce un rischio accettabile nell'ambito di un rapporto tra costi e benefici che il legislatore ha discrezionalmente valutato per far fronte alla gravissima situazione di emergenza sanitaria, come risulta dalle numerose note dell'AIFA e dell'IIS.
Il primo motivo va dunque disatteso.
Anche il secondo motivo di appello, con il quale i docenti richiedono di rimettere gli atti alla Corte di Giustizia Europea per aver il legislatore introdotto una normativa contraria ai principi comunitari, non è condivisibile.
Il riferimento degli appellanti - essendo incontestata l'ineccepibile affermazione del Tribunale secondo cui la materia degli obblighi vaccinali non rientra nelle attribuzioni dell'Unione
Europea e, quindi, della portata precettiva della Carta dei diritti fondamentali (Cass. 17701/2020, Cass. 23272/2018) - è innanzitutto alla Direttiva europea 2000/78/CE, che vieta disparità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro in relazione anche alle convinzioni personali del lavoratore (cui secondo le appellanti andrebbe ricondotto il rifiuto del trattamento vaccinale), nonché al Regolamento UE n.
953 del 2021, che al considerando (36) afferma la necessità di evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone non vaccinate.
In proposito, quanto alla Direttiva 2000/78/CE vengono in rilievo da un lato i limiti interni alla nozione di discriminazione
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previsti dall'art. 2, par. 2, lett. b), che esclude la natura discriminatoria della disposizione laddove i trattamenti di particolare svantaggio siano “oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari”, dall'altro i limiti esterni di cui al successivo comma 5 dell'art. 5 secondo cui “La presente direttiva lascia impregiudicate le misure previste dalla legislazione nazionale che, in una società democratica, sono necessarie alla sicurezza pubblica, alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione dei reati e alla tutela della salute e dei diritti e delle libertà altrui”.
Si tratta di limiti che fanno salve le differenti condizioni di determinate categorie di lavoratori qualora, come nella specie, esse siano necessarie per perseguire finalità di tutela della salute pubblica, in maniera proporzionata e non irragionevole, quale quella di garantire la maggiore efficacia delle misure di contenimento del virus SARS-CoV-2 alla luce delle conoscenze medico-scientifiche acquisite, attraverso la progressiva estensione dell'obbligo vaccinale alle categorie del personale scolastico (art. 1 d.l. 122/2021) e la sospensione dal lavoro per i dipendenti inadempienti (art. 2 d.l. 176/2021).
Con riferimento, poi, al preteso carattere discriminatorio dell'obbligo vaccinale per violazione del Regolamento n.
953/2021, è agevole osservare, al di là dei dubbi sulla effettiva portata precettiva dei considerando, che, come chiaramente enunciato nel titolo (“quadro per il rilascio, la verifica e
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l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19”, il divieto enunciato nel considerando (36) è evidentemente funzionale alla tutela della libera circolazione nello spazio europeo dei non vaccinati;
in ogni caso va altresì rilevato che tale considerando si riferisce a persone non vaccinate per motivi oggettivi (medici o legati alla minore età) e non certo per motivi personali. La disciplina interna
è dunque sicuramente in linea con quanto richiesto da tale regolamento, prevedendo anch'essa l'esenzione dall'obbligo vaccinale in presenza di specifiche condizioni cliniche documentate.
Ulteriore profilo di illegittimità dell'obbligo vaccinale dedotto dagli appellanti è, infine, quello che deriverebbe dal contrasto con l'art. 8 CEDU (“1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”). Il contrasto, tuttavia, va escluso alla luce della ricorrenza delle condizioni per il corretto
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bilanciamento richieste dalla Corte EDU nella stessa sentenza citata nell'appello (n. 116 dell'8 aprile 2021,
Vavricka/Repubblica Ceca), dove l'obbligo vaccinale previsto in quel caso nei confronti dei minori è stato ritenuto legittimo sul rilievo che : 1) costituisce un obiettivo legittimo, per l'ingerenza nella vita privata che l'obbligo vaccinale comporta, la protezione della salute collettiva e in particolare di quella di chi si trovi in stato di particolare vulnerabilità (par. 272); 2) la necessità della misura deriva dalla consapevolezza che la vaccinazione è una misura chiave nelle politiche di salute pubblica (par. 281); 3) la misura è giustificata dalla rispondenza della vaccinazione obbligatoria al miglior interesse dei bambini (par. 288); 4) vi è proporzionalità in presenza di garanzie specifiche del procedimento di somministrazione, preceduto da un'anamnesi individuale e dalla previsione di un meccanismo compensativo per gli eventuali danni.
Si tratta di argomentazioni sovrapponibili a quelle formulate dalla Corte Costituzionale, e sopra richiamate, per affermare la proporzionalità e non irragionevolezza della disciplina dell'obbligo vaccinale e delle misure per la sua inosservanza contenute nell'art.
4-ter d.l. 44/2021, quale punto di contemperamento del diritto alla salute, individuale e collettivo, nel particolare contesto pandemico, assistito dalle garanzie anche procedimentali e risarcitorie richieste dalla CEDU.
Infine anche il terzo motivo di appello, volto ad ottenere il risarcimento dei danni anche morali e all'immagine nei confronti
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di entrami gli odierni appellanti, dev'essere respinto quale conseguenza dell'accertamento di legittimità della normativa applicata nei confronti dei lavoratori non vaccinati.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri medi indicati nelle tabelle ministeriali vigenti in base al valore della causa e tenuto conto dell'impegno professionale profuso, seguono la regola della soccombenza.
Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, per l'ulteriore pagamento, a carico degli appellanti, di un importo pari a quello del contributo unificato per l'impugnazione.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c.,
Respinge l'appello;
Condanna gli appellanti, in solido tra loro, a rifondere agli appellati le spese sostenute nel presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €. 4.000,00, oltre generali e oneri di legge.
Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico degli appellanti.
Così deciso in GE nella camera di consiglio tenutasi in data
28/01/2025
IL PRESIDENTE est.
NA AN
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
NA AN PRESIDENTE
Paolo Viarengo CONSIGLIERE
Caterina Baisi CONSIGLIERA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 210/2024 R.G.L. promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
(c.f. ), Parte_2 C.F._2
(c.f. ), Parte_3 C.F._3
(c.f. ), Parte_4 C.F._4
(c.f. ), Parte_5 C.F._5
(c.f. ), Parte_6 C.F._6
(c.f. ), Parte_7 C.F._7
(c.f. ), Parte_8 C.F._8
(c.f. ), Parte_9 C.F._9
(cf ), Parte_10 C.F._10
(c.f. ) Parte_11 C.F._11
(c.f. ), Parte_12 C.F._12
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tutti rappresentati e difesi, per procure depositate in allegato al ricorso in appello, dagli Avv.ti Isabella Pileri (c.f.
) e Sebastiano Rosso (c.f. C.F._13
del Foro di GE, C.F._14
APPELLANTI
CONTRO
(c.f. Controparte_1
) e (c.f. P.IVA_1 Controparte_2
), rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura P.IVA_2
dello Stato di GE (c.f. ), presso i cui uffici in P.IVA_3
GE, Viale delle Brigate Partigiane n. 2, sono legalmente domiciliati (p.e.c. Email_1
APPELLATI
Oggetto: Risarcimento danni:altre ipotesi
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n 49/2024 il Tribunale di GE ha respinto il ricorso degli odierni appellanti, docenti in forza presso diversi istituti scolastici, proposto nei confronti del
[...]
e della Controparte_3 Controparte_1
volto ad ottenere l'accertamento della illegittimità dei
[...]
provvedimenti di sospensione dal lavoro per inosservanza dell'obbligo vaccinale, adottati nei loro confronti dal CP_2
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da gennaio 2022 in avanti, ai sensi dell'art.
4-ter co. 3 d.l.
44/2021, conv. con l. 76/2021, chiedevano la condanna del a reintegrarli in servizio, nonché a risarcire loro i CP_2
danni subiti anche all'immagine e alla professionalità.
Propongono appello i docenti.
Con il primo motivo gli appellanti criticano la sentenza per non aver attribuito rilevanza al fatto che, come accertato negli studi epidemiologici pubblicati nei verbali del CTS, i vaccini si dimostrarono inutili ai fini di prevenire la trasmissione del virus;
Parte_ ed infatti, con la comunicazione del 18.10.23, aveva dichiarato che la vaccinazione aveva solo l'effetto di mitigare la malattia, a fronte di effetti collaterali anche letali.
Tenuto conto di questi ridotti risultati, il principio di tutela della salute pubblica non può dunque spingersi – secondo gli appellanti – al punto da sacrificare la vita del singolo.
La seconda doglianza riguarda la violazione dei principi dell'UE
e in particolare degli artt. 3 e 21 della Carte dei Diritti fondamentali dell'Unione europea, della direttiva 2000/78 nonché della normativa attuativa di cui al D. Lgs. 9 luglio 2003,
n. 216 e, soprattutto del p.to 36 del Regolamento europeo n.
2021/953 che, ad avviso degli appellanti, sancirebbe il divieto di discriminazione dei cittadini degli Stati membri che non si vogliono vaccinare.
Viene quindi riproposta dagli appellanti l'istanza di rimessione pregiudiziale alla Corte di Giustizia respinta dal Tribunale in adesione all'orientamento del Consiglio di Stato che, con
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sentenza n. 7045 del 2021, aveva escluso qualsiasi violazione dei principi dell'UE; giurisprudenza che gli appellanti non condividono, alla luce del disposto di cui all'art. 8 della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che ha sancito il principio di non discriminazione non solo ai fini della libera circolazione nei paesi membri ma anche in ambito sanitario.
Con il terzo motivo gli appellanti hanno reiterato la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e morali dagli stessi subiti sia durante la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, sia successivamente quando sono stati reintegrati dal 1° aprile 2022 con mansioni non didattiche ex D.L. n. 24/2022, conv. in l. n.
52/2022.
La difesa erariale resiste eccependo l'inammissibilità del primo motivo di appello, avendo gli appellanti contestato la legittimità delle leggi in materia di obbligo vaccinale, nonostante la Corte
Costituzionale con le sentenze richiamate dal Tribunale ne avesse dichiarato la piena legittimità, senza proporre alcun nuovo motivo di illegittimità costituzionale dell'art. 32 Cost non vagliato dal Giudice delle Leggi.
Nel merito ha comunque evidenziato che il Ministero datore di lavoro, nel sospendere i dipendenti non vaccinati, aveva adempiuto ad un proprio duplice obbligo: sia l'applicazione della speciale legislazione primaria adottata in seguito all'emergenza
Covid, sia l'adozione delle misure preventive idonee ad evitare la compromissione della salute degli alunni e dei propri dipendenti,
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in osservanza dell'obbligo generale di cui agli artt. 2043 e 2087
c.c..
La causa, discussa mediante deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viene decisa come segue all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 28/01/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità del primo motivo di appello sollevata dagli appellati, essendo indicata in modo specifico la loro doglianza consistente nel fatto che i vaccini non ebbero l'effetto di ridurre i contagi ma soltanto di contenere la malattia da Covid 19, quale sintomatologia derivante dall'infezione.
Gli appellanti nelle loro ampie difese hanno più volte rimarcato la distinzione, ritenuta di fondamentale importanza, tra l'agente patogeno virale Sars-Cov-2 e la malattia Covid-19, quale possibile espressione clinica dell'infezione, evidenziando che i vaccini ebbero lo scopo di ridurre la sintomatologia della malattia ma non quello di evitare il contagio.
Ritiene la Corte che una simile distinzione non assuma invece rilevanza, come peraltro la stessa Corte Costituzionale ha esaurientemente spiegato nell'addivenire ad un giudizio di legittimità costituzionale delle disposizioni emergenziali introdotte dal legislatore durante la pandemia da COVID 19 ed applicate dal nei confronti dei dipendenti che, per loro CP_2
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scelta, non si sono sottoposti alla vaccinazione obbligatoria.
Il fatto che i vaccini non abbiano dato luogo ad una completa immunità da successive infezioni non significa che la scelta del legislatore di imporre la loro somministrazione ai lavoratori
(dapprima gli operatori sanitari, il personale scolastico e successivamente tutti i dipendenti, pena la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione) fosse irrazionale e lesiva dei principi di non discriminazione e di libera scelta in materia di trattamenti sanitari. Ciò che rileva, e su questo gli stessi appellanti ne hanno dato atto, è che i vaccini – soprattutto reiterati nel tempo con le dosi la non
RAGIONI DELLA DECISIONE
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c.,
Così deciso nella camera di consiglio del 29/01/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
NA AN
IL PRESIDENTE
NA AN
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